Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14484 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14484 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a PALERMO il 08/05/1952
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME
COGNOME
lette le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p., in assenza di richiesta di trattazione orale in p.u.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10/05/2024 (fascicolo pervenuto in Corte il 12/12/2024) con cui, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Palermo – che ha condannato il ricorrente, unitamente ad altro imputato (COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 55 quinques d.lgs. n. 165/01 e 640, comma 2, n. 1 cod. pen. – ha disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione, laddove è stata confermata la condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE
Si evidenzia che la suddetta società non si era mai costituita parte civile nei confronti del COGNOME, il quale, per come precisato anche dal capo di imputazione, era accusato dei reati ascritti quale dipendente del comune di Palermo e non aveva avuto alcun rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, presente in giudizio solo perché costituitasi parte civile nei confronti del coimputato NOMECOGNOME
Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 31 gennaio 2025, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento di provvisionale e delle spese di lite in favore della RAGIONE_SOCIALEp.a.
Con nota di conclusione del 27 febbraio 2025, la parte civile RAGIONE_SOCIALE ritenendo legittima la condanna solidale del ricorrente al pagamento della provvisionale e delle spese di lite, ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado d legittimità, come da notula allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame del fascicolo del giudizio di primo grado risulta, infatti, che si costituirono parti civili: il comune di Palermo nei confronti del COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE nei confronti del coimputato COGNOME NOME. Che si tratti di due costituzioni di parte civile differenti non solo risulta dall’esame dei relativ atti depositati all’udienza del 4 marzo 2022 dinanzi al Gup del Tribunale di Palermo e dalle successive conclusioni rese all’udienza di discussione del 5 ottobre 2022 (rese separatamente da ciascuna parte civile solo nei confronti dell’imputato per cui vi era stata la costituzione), ma dallo stesso capo di imputazione ove le
condotte illecite (consistite nell’attestare falsamente la presenza a lavoro o lo svolgimento della prestazione per orario diverso) sono riferite alle rispettive
qualità rivestite all’epoca dei fatti dagli imputati: il COGNOME, quale dipendente del comune di Palermo e l’Amarù quale dipendente della RAGIONE_SOCIALE Il fatto,
dunque, che si sia proceduto nei confronti degli imputati nello stesso processo non legittima alcuna solidarietà in quanto non si tratta di coimputati nel medesimo
reato, ma di coimputati nel medesimo processo, con imputazioni distinte.
Fondato, pertanto, era il settimo motivo di appello dedotto dalla difesa del
COGNOME in quanto errata era la condanna dell’imputato disposta dal Tribunale in solidarietà col coimputato
“ad una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili che liquida per ciascuna di esse in complessive euro
1.500,00, oltre le spese legali che liquida in complessive euro 2.340,00, oltre accessori”
(cfr. pag. 6 della sentenza).
A fronte dell’esclusione di qualsiasi ipotesi di concorso di persone nel reato e al cospetto di una contestazione relativa a condotte indipendenti – tanto che sono
state sussunte nell’alveo di distinti capi di imputazione a seconda della persona offesa danneggiata dal reato – era precluso al giudice penale condannare in solido gli imputati al pagamento dell’intera provvisionale quale quota parte di un danno che, invece, risulta eziologicamente riferibile a condotte ed eventi diversi.
Peraltro, quanto alle spese di giudizio, la Corte di legittimità ha affermato che la pronuncia di condanna di più imputati in solido tra loro al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti presuppone che vi sia una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi (Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, Abbona, Rv. 276339 – 03).
Dalla lettura delle sentenze di merito non risulta una confluenza convergente delle difese, ipotesi neppure dedotta nelle conclusioni della parte civile.
In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di COGNOME NOME alle statuizioni civili rese in favore di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di COGNOME NOME alle statuizioni civili rese in favore di RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 5 marzo 2025.