Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l’unico motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME, avverso la sentenza in data 23 maggio 2023 della Corte di appello di Catanzaro – che ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità per la residua imputazione per cui è condanna, ossia per il delitto di furto aggravato (di cui al capo a.), il quale, a seguito delle modifiche int con il d.lgs n. 150/2022, è divenuto procedibile a querela – è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che:
«la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibil di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seg dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma ‘Cartabia”), posto che volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 3, n. 27147 del 9/05/2023, Rv 284844 – 01);
e nella specie, in relazione al delitto di cui al capo a., vi è stata costituzione di civile da parte di NOME COGNOME;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.