Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4034 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4034 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sui ricorso proposto da.
NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
de; 07/04/2.023 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo e condannato il ricorrente alla pena di mesi uno di reclusione;
Lette le conclusioni tempestivamente depositate dal difensore del ricorrente, con le quali si chiede accogliersi i! ricorso e non dichiararlo inammissibile;
Considerato che a seguito della riforma dell’art. 610 cod. pen., con l’introduzione del terz opera dell’wt. 2, coi -on -, a 1, lett. e)’ c.Igs 10 ottobre 2022, n. 150, per il delitto di violenza privata non aggravato, come e nel caso in esame, ai sensi del comma secondo, occorre la condizione di procedibilità della querela: nei caso in esame è però intervenuta la costituzion di parte civile, non revocata, in data 21 febbraio 2022, quindi prima dei decorso del termine d 90 giorni dall’entrata ‘r vigore della riforma Cartabia per proporre querela ex art. 85 d.lgs. 150 del 2022, il che equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il digs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 dei 14/05/2024, COGNOME, Rv. 235741 -01; conf.: N. 27147 del 2023 Rv, 284844 — 01);
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e conseguente travisamento della prova attraverso la quale si è giunti alla condanna dei ricorrente – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche. Inoltre, lamentando travisamento per ‘invenzione’ di dichiarazioni rese dai COGNOME. ricorrente avrebbe dovuto allegare le stesse per a fondatezza deL’ , censura: ;nir .attj o tema di ricorso per cassazione, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non iimitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio ded (ex multis Sez. 4 n. 37982 dei 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, COGNOME, Rv. 269801). Nel caso in esame alcuna allegazione è intervenuta, cosicché non è fornita la prova quanto al travisamento per invenzione o per omissione. D’altro s: e anche affermato che ii ricorso per cassazione, con cui si lamenta la mancanza ; contraddittorietà o manifesta iilogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanz acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza d processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare [elemento fattua il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effetti 3 esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare i CLA 1 -;Z:::a e compromette, in modo decisivo, la tenuta iogica eiiintera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impi argornentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, COGNOME, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 dei 02/12/2010 – dep. 22/12/2010; Damiano, Rv. 249035): anche alla luce di tali requisiti emerge nei caso in esame un deficit di allegazione, oltre che di prospettazione della decisività dei travisamento dedotto, in quanto lo stesso deve essere proposto in modo da disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 dei 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, COGNOME, Rv. 265765 – 01). Nel caso di specie il ricorrente non ha osservato tali principi, renden non consentita la doglianza; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che I secondo e terzo motivo di ricorso – che lamentano vizio di motivazione o oro no ail’onnesca vaibta-tzionE , d. prove a’, d’scaiico dci r;cori -ente e in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato – sono manifestamente infondati, oltre che non consentiti, in guanto versati in fatto: ciò che viene richiesta alla Corte di cassazione è una consentita rilettura dei materiale probatorio, senza neanche prospettare la decisività delle prov
a discarico; anche il terzo motivo, che chiede applicarsi la regola cd. b.a.r.d si sostanzia in ‹ – .og!.;anza astratta, che non si confronta con !a sentenza e dunque resta aspecifica. Le doglianze sono anche non consentite, in quanto censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, o anche una different comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove, il tutto a fronte di una motivazi che fa applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabili non risuita manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
P Q.
Dich!ara inammissAile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dea somma di tremiia euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consigli re estensore
Il Presidente