Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BISACQUINO il 10/02/1945
avverso l’ordinanza del 10/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha a la detenzione domiciliare ed ha, invece, rigettato l’istanza di affidamento in prova sociale, presentata da NOME COGNOME soggetto in espiazione della pena dì anni due di reclusione, inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta, risalente al 2017, di c del 16/10/2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo degli avv.ti NOME COGNOME e NOME deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., inesistenza del debito, coincidente con la ritenuta distrazione, del quale viene sott opera del Tribunale di sorveglianza – la mancata presa di coscienza. Il Tribunale di so inoltre, ha evidenziato l’assenza di concrete iniziative risarcitorie, senza per effettiva praticabilità, visto che esse – ferma la censura circa l’insussistenza del co – dovrebbero passare al vaglio della curatela fallimentare.
Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto c da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del compl argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.
Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Se 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01), ha sottolineato come – grazie alle indagi dall’U.E.P.E. – possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un p revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto non manifesta coscienza reato, né alcun interesse nei confronti dei creditori. In ragione di ciò, si è ritenu allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante – in prospettiva risocializzante futura condotta di vita.
Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che pr di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e argomentazioni difensive, visto che l’argomento principe dell’impugnazione è rappresenta contestazione del dato oggettivo esistente in atti, ossia l’entità della distrazione i quale è intervenuta la condanna.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere di inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Ca ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025
Il Consigliere COGNOME e
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