Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 08/05/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATI -0
Con sentenza emessa in data 08/05/2024, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Messina 21/11/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per i delitti di cui all’articolo 544-quinquies e 340 cod. pen. alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 52.000 di multa.
Avverso la sentenza il COGNOME propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 544 -quinquies, cod. pen., in quanto la norma punisce solo chi “promuove, organizza o dirige” le competizioni illegali, e non anche chi, come il COGNOME, vi assiste o partecipa.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 340 cod. pen.: non essendo chiara la posizione del COGNOME all’inizio della gara (lo stesso viene indicato solo come soggetto che ha partecipato al corteo di auto e motorini) non è possibile stabilire se egli abbia partecipato a fermare il traffico veicolare.
2.3. Con il terzo motivo denuncia travisamento della prova in relazione al maltrattamento dei cavalli, non essendovi prova che il COGNOME abbia azionato il segnalatore acustico.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata evidenzia a pagina 6 che il COGNOME, facendo parte della congerie di auto e motorini (chiamato “blocco rumoroso e molesto”) che, procedendo allineati, bloccavano il traffico e incitavano i cavalli coi segnalatori acustici, ha senz’altro avuto un ruolo a nell’organizzazione e nella preparazione della corsa.
Il motivo di ricorso, come correttamente osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, si limita a proporre una differente ricostruzione del fatto rispetto a quella concordemente operata dai giudici di merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità (v. Sez. 2, n. 18414 d 06/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997, secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito), risultando di tal guisa inammissibile.
3. Il secondo motivo è del pari inammissibile.
La sentenza – a fronte di analoga censura sollevata coi motivi di appello – dopo aver rammentato i principi stabiliti da questa Corte (Sez. 1, n. 6252 del 19/11/2021, dep. 2022, Romeo, Rv. 282621 – 01, secondo cui «integra il reato di cui all’art. 340 cod. pen. la destinazione di una strada pubblica a pista per le corse di cavalli che, inibendone la libera fruibilità, determi l’interruzione o il concreto turbamento della regolarità della circolazione viaria»), chiarisce pagina 7, confermando i contenuti della prima pronuncia, che il blocco del traffico era stato unitariamente condotto dalla predetta congerie – di cui il COGNOME faceva parte – proprio al fine d consentire lo svolgimento indisturbato della gara clandestina.
Il motivo di ricorso è inammissibile, venendo riproposte in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217)
La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si dest all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto introdotto per la prima volta in cassazione.
Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), emerge che il travisamento della prova da parte dei primi giudici, in riferimento all’utilizzo del segnalator acustico, non era stato dedotto tra i motivi di impugnazione.
5. In conclusione il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 02/10/2024.