Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIANELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
t4- P767-eefreltreft-chted-1’ydo l’annullamento senza rinvio in relazione al capo A, l’annullamento con rinvio in relazione al capo B e il rigetto nel resto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME quale sostituto processuale per delega orale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di VASTO in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2016 il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME per tutte le contestazioni a lui ascritte : capo A (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio); B (falsità ideologica in riferimento all’esame di matematica per l’economia del 16 giugno 2012); C (falsità ideologica in riferimento all’esame di inglese I del 26 giugno 2012); D (falsità ideologica in riferimento all’esame di inglese II del 27 giugno 2012); F (altra ipotesi di corruzione).
1.1 Con sentenza emessa in data 26 settembre 2018 la Corte di Appello di L’Aquila ha mandato assolto l’imputato dalla contestazione di cui al capo F ed ha confermato, nel resto, la prima decisione.
Con sentenza emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte di Cassazione in data 18 febbraio 2021 (n. 25256 del 2021), la decisione testè citata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Conviene, pertanto, evidenziare i motivi posti a base dell’annullamento con rinvio.
2.1 In particolare, nella decisione rescindente si è affermato che:
quanto alla sussistenza dell’accordo corruttivo intervenuto tra COGNOME NOME (titolare di insegnamento presso la Università di Pescara-Chieti) e COGNOME NOME (sindaco del comune di Manfredonia e studente presso la medesima università) descritto al capo A della rubrica, ferma restando la configurabilità della corruzione anche nei casi in cui l’atto amministrativo non appartenga in via diretta alla competenza funzionale dell’ipotetico corrotto, si è rilevata carenza motivazionale in rapporto al punto del ‘effettiva ingerenza’ esercitata dal COGNOME per fare ottenere al COGNOME il superamento degli esami universitari;
b) la debolezza argomentativa della sentenza si estende ai fatti di cui ai capi C e D della imputazione, anche in ragione della intervenuta assoluzione, in via definitiva, d COGNOME NOME (in tesi di accusa concorrente nei reati di falso nella qualità di docente di lingua inglese), in separato procedimento; viene inoltre evidenziato che non è stato affrontato in modo congruo il punto relativo alla esistenza di discrezionalità valutati in sede di verifica della preparazione del candidato;
inoltre si evidenzia l’avvenuta assoluzione, in primo grado, dello stesso ipotetico corruttore COGNOME NOMENOME sempre in separato procedimento, quale aspetto meritevole di ulteriore valutazione e, quanto al capo B,si evidenzia la non implausibilità della te
difensiva. Si prospetta, inoltre, la necessità di verifica dei termini di prescrizione singoli reati.
In sede di rinvio, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza emessa in data 16 settembre 2022 ha: assolto l’imputato dal reato di cui al capo D (esame di inglese II) perché il fatto non sussiste; confermato la prima decisione in riferimento ai fatti di ai capi A; B; C.
3.1 Secondo i giudici del rinvio, che richiamano i contenuti della decisione di primo grado, vi è prova della falsità ideologica in rapporto al superamento dell’esame di lingua inglese I, posto che da un lato non va ritenuta decisiva l’assoluzione del COGNOME, che ben avrebbe potuto intervenire solo nella fase della sottoscrizione del verbale sulla base di verifica operata da altro membro della commissione, dall’altro, per quanto possa discutersi di discrezionalità tecnica, è evidente che la attestazione di idoneità è frutto macroscopica alterazione della realtà, avendo fornito il COGNOME solo 35 risposte su 70 domande e solo 4 esatte.
Vi è prova, inoltre, sia dell’accordo corruttivo intervenuto tra il COGNOME e il COGNOME nel periodo (giugno del 2012) corrispondente alle ‘facilitazioni’ curriculari del COGNOME (si cita, sul punto, il rinvenimento presso l’abitazione del COGNOME di una scrittura priva che fotografa i termini dell’accordo in ragione della disponibilità fornita dal COGNOME anticipare, in sostanza, la somma di denaro necessaria per il contratto di acquisto di un immobile alla compagna del COGNOME) che della alterazione dell’esame di matematica, essendo smentita – sul piano logico – la versione difensiva dai contenuti di talune conversazioni intercettate.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo C.
In sintesi, la difesa ritiene illogicamente superato il punto relativo alla interve assoluzione del prof. COGNOME, in separato procedimento. Si afferma che la tesi sostenuta in sentenza porterebbe a ritenere il reato consumato mediante l’ausilio di un ulteriore soggetto, rimasto non identificato, con una forzatura probatoria non consentita e priva di riscontri obiettivi.
4.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica ed alla stessa configurabilità dei reati di falso.
Si ripropone il tema della necessaria individuazione – mancante in sentenza – dei requisiti minimi per la idoneità della prova di inglese I. Si afferma che si tratta d punto devoluto dalla decisione rescindente e risolto in modo inadeguato.
La esistenza di un margine di discrezionalità, nella valutazione complessiva della prova, doveva quantomeno portare alla esclusione della aggravante di cui all’art.476 comma 2 cod. pen. con conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
4.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità riferita al capo B.
Si ripropone la tesi, non congruamente esaminata, della avvenuta verbalizzazione, nel giugno del 2012, dell’esame sostenuto nel mese di settembre del 2011.
Si indicano gli atti processuali posti a sostegno di detta tesi, già indicata com bisognosa di verifica nella decisione rescindente.
4.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità riferita al capo A.
Si ritiene illogicamente superato il punto di criticità rappresentato dalla intervenu assoluzione, divenuta definitiva, dell’ipotetico corruttore COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOMEesistenza di conta tra il COGNOME COGNOME il COGNOME COGNOME COGNOME dare luogo alla loro qualificazione in termi corruttivi, anche in ragione dell’assenza di dimostrazione della effettiva alterazione de risultati degli esami universitari.
4.5 Al quinto motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento all omessa valutazione delle modalità di svolgimento di altra prova di esame, citata nella contestazione di cui al capo A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio di dover verificare, in primo luogo, il tema della prescrizione alcune delle contestazioni, punto oggetto di devoluzione ma non esaminato dal giudice del rinvio.
1.1 In particolare, va rilevato che l’accordo corruttivo di cui al capo A è intervenut nel mese di giugno dell’anno 2012 e – per come contestato – non è stato seguito da momenti posteriori di adempimento del patto. Ciò porta a ritenere estinto per prescrizione il reato di cui al capo A. La pena edittale massima, ratione temporis, è quella di anni cinque di reclusione, posto che solo con legge n.190 del 6 novembre 2012 è stato apportato il primo incremento della fascia edittale (con pena massima elevata da anni cinque ad anni otto). Il termine ordinario è pertanto decorso al dicembre del 2019, né risultano sospensioni incidenti su detto termine (anche a voler considerare la sospensione ex lege derivante dall’emergenza Covid, la estinzione è pacificamente maturata). Sulla base dei contenuti delle decisioni di merito, peraltro, non può ipotizzars l’adozione di pronunzia più favorevole, in presenza di elementi di prova a carico da cui emerge l’esistenza di un accordo intervenuto tra il COGNOME e il COGNOME, la cu qualificazione in termini corruttivi non è priva di sostegno logico.
1.2 La prescrizione va dichiarata anche in riferimento alla contestazione di cui al capo C, non potendosi ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art.476 comma 2 cod.pen..
Sul punto, la decisione impugnata, salva la assenza della caratteristica di fede privilegiata correlata alla intrinseca natura valutativa dell’atto, individua correttame l’alterazione del vero nella attestazione di idoneità, non potendo la stessa derivare da una verifica che, in fatto, ha mostrato la totale insufficienza ictu °cui/ della preparazione del candidato. Nessun rilievo può attribuirsi, inoltre, alla intervenuta assoluzione del D COGNOME in ragione della separazione dei giudizi e della autonomia valutativa che ne deriva, anche in rapporto a posizioni concorsuali (v. Sez. VI n. 16477 del 15.2.2022, rv 283317). Va pertanto dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2. Quanto al capo B, va dichiarata la fondatezza del ricorso.
Ed invero gli elementi di prova oggetto di valutazione non risultano né univoci né concordanti, non essendo adeguatamente smentita, per le ragioni già evidenziate nella pronunzia rescindente, l’ipotesi alternativa sostenuta – con specifiche allegazioni – dal difesa.
Su detto capo va pertanto annullata senza rinvio la decisione impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A) e al reato di cui al capo C), esclusa per quest’ultimo l’aggravante prevista dal comma secondo dell’art.476 comma 2 cod. pen., perché entrambi estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma in data 6 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente