Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Cicciano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 22 febbraio 2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME udite GLYPH le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per il riget ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, decidendo quale Giudice del riesame cautelare, ha annullato l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, misura disposta per i reati di cui agli artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen.
Secondo l’imputazione provvisoria, COGNOME, quale vice sovrintendente RAGIONE_SOCIALE Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in concorso con NOME COGNOME (Ispettore Superiore destituito dal Corpo RAGIONE_SOCIALE Polizia Penitenziaria), avrebbe ricevuto da NOME COGNOME la somma di euro 3.000 in cambio del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio funzionali a garantire a COGNOME l’accesso nel corpo RAGIONE_SOCIALE Polizia Penitenziaria.
1.1 Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in tutte le sue declinazioni, sia in relazione ai punti relativi al qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta che alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni.
Invero il Tribunale, pur ritenendo provato, anche dall’arresto in flagranza oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate, l’esistenza di un accordo corruttivo, come descritto nell’imputazione provvisoria, ha annullato l’ordinanza custodiale ritenendo che non vi fosse alcun indizio relativo né alla individuazione del pubblico agente di riferimento dotato di competenza specifica in relazione agli atti oggetto di mercimonio né al fatto che detti atti rientrassero nella sfera di competenza o di influenza dei due agenti indagati, uno dei quali in quiescenza dal 2016. Così facendo, sostiene il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente applicato le norme sul concorso di persone nel reato in quanto, a fronte degli elementi indiziari in ordine al patto corruttivo e all’esito positivo delle prove di concorso, ha escluso la configurabilità dl reato di corruzione sulla base del solo presupposto RAGIONE_SOCIALE mancata individuazione del componente RAGIONE_SOCIALE commissione giudicatrice. Altro errore in cui sarebbe incorso il Tribunale attiene alla sottovalutazione degli elementi probatori raccolti, che dimostrano l’ingerenza di fatto dei due agenti sulla commissione di concorso, ingerenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 6, n. 16672/2023), rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del reato di commissione.
Il secondo profilo di censura attiene, inoltre, alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta ai sensi dell’art. 346-bis cod. pen., in quanto effettuata in violazione dei canoni ermeneutici in forza dei quali la giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 6, n. 16672/2023) distingue i delitti di corruzione e di traffico di influenze. Rileva infatti
ricorrente che nel caso in esame emerge dagli atti che l’utilità è stata corrisposta da COGNOME, non per remunerare l’intermediazione di COGNOME e COGNOME, bensì per ottenere il superamento del concorso.
Il ricorrente censura, infine, la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazion quanto fondata sulla non autorizzabilità del mezzo di ricerca RAGIONE_SOCIALE prova in relazione al diverso reato di traffico di influenze illecite ravvisato dal Tribunale che, cos facendo, ha omesso di considerare il principio giurisprudenziale che esclude che la successiva riqualificazione del fatto renda inutilizzabili le intercettazion legittimamente autorizzate in base ad una diversa ipotesi di reato.
Sulla base di tali considerazioni il Pubblico ministero ricorrente, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari già evidenziate nell’ordinanza cautelare poi annullata, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria in cui, nel concludere per l’accoglimento del ricorso, ha rilevato che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni per cui ha ritenuto che l’atto oggetto di mercimonio non rientrasse nella sfera di influenza del COGNOME.
Il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando la correttezza delle argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata risulta viziata da un duplice errore di diritto, sia in merito alla necessaria identificazione del funzionario corrotto ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del delitto di corruzione che in ordine al rapporto intercorrente tra tal delitto e quello di traffico di influenze illecite.
Il Tribunale, infatti, pur ritenendo sussistente un solido quadro indiziario in ordine all’accordo corruttivo, ha ritenuto, sulla base di argomentazioni piuttosto assertive, che ad esso abbia partecipato un pubblico agente, dotato di specifica
competenza in relazione all’atto oggetto di mercimonio, la cui impossibilità di identificazione impedirebbe di ravvisare il reato di corruzione oggetto di imputazione provvisoria.
Si è, infatti, rilevato che nè COGNOME, già destituito dal servizio, nè COGNOME avevano alcun ruolo nella commissione di concorso e che quest’ultimo, pur avendo la qualifica di agente RAGIONE_SOCIALE Polizia Penitenziaria, si è limitato a svolgere il ruolo di intermediario tra COGNOME e il privato e di collettore del denaro.
Osserva, a tale riguardo, il Collegio che siffatta argomentazione, come dedotto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è frutto di una mera asserzione del Tribunale che, tuttavia, ha omesso di spiegare le ragioni per cui l’atto oggetto di mercimonio sia estraneo alla sfera di influenza dell’ufficio cui appartiene COGNOME.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, dal Collegio condivisa e ribadita, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del reato di corruzione, sia propria c impropria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’uffic sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di u atto rientrante nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (così, da ultimo,
Sez. 6 , n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì Rv. 285886 – 02).
Inoltre, quand’anche si volesse seguire il percorso ricostruttivo proposto dal Tribunale, va, comunque, evidenziato l’errore di diritto in cui è incorso nell’escludere la configurabilità del reato di corruzione in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata identificazione del pubblico agente corrotto.
Si tratta, infatti, di una conclusione difforme rispetto alla consolidata ermeneusi formatasi sul tema RAGIONE_SOCIALE mancata individuazione dell’identità del funzionario corrotto. Costituisce, infatti, ius receptum il principio in base al quale ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto rest ignoto, a condizione che non sussistono dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto (Sez. 6, n. 34929 del 17/4/2018, COGNOME, Rv. 273787; Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251651). Tuttavia, come chiarito da Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262919, la semplice consegna “sine titulo” di ingenti somme di denaro ad un intermediario non è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un
episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati.
2.1. Sotto altro profilo, ritiene il Collegio che anche la diversa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE condotta ai sensi dell’art. 346-bis cod. pen. è viziata giuridicamente da una erronea lettura del rapporto tra tale fattispecie di reato, volta a sanzionare condotte prodromiche rispetto all’accordo corruttivo, e il reato di corruzione.
Si è, infatti, affermato che il delitto di traffico di influenze si differenzia, dal p di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255618).
Pertanto, la configurabilità del reato di traffico di influenze appare inconciliabile con la stessa ricostruzione fattuale contenuta nell’ordinanza impugnata in cui si afferma che l’accordo corruttivo era stato sicuramente concluso e che la dazione di denaro era strettamente correlata all’atto oggetto di mercimonio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO e
Il Presidente