Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di 1)COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA 2)COGNOME NOME nato ad Avellinol’DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 20 febbraio 2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite GLYPH Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore udite le richieste del difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per il rigetto o per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, decidendo quale Giudice del riesame cautelare, ha annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e della misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, misure disposte per i reati di cui agli artt. 319, 319bis e 321 cod. pen.
Secondo l’imputazione provvisoria NOME COGNOME, quale vice sovrintendente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di NapoliPoggioreale, in concorso con NOME COGNOME (Ispettore Superiore destituito dal Corpo della Polizia Penitenziaria), avrebbe ricevuto da NOME COGNOME la somma di euro 3.000 in cambio del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio funzionali a garantire a COGNOME l’accesso nel corpo della Polizia Penitenziaria.
1.1 Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in tutte le sue declinazioni, sia in relazione ai punti relativi all qualificazione della condotta che alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni.
Invero il Tribunale, pur ritenendo provato, anche dall’arresto in flagranza oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate, l’esistenza di un accordo corruttivo, come descritto nell’imputazione provvisoria, ha annullato l’ordinanza custodiale, ritenendo che non vi fosse alcun indizio relativo alla individuazione del pubblico agente di riferimento dotato di competenza specifica in relazione agli atti oggetto di mercimonio né al fatto che detti atti rientrassero nella sfera di competenza o di influenza dei due agenti indagati, uno dei quali in quiescenza dal 2016. Così facendo, sostiene il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente applicato le norme sul concorso di persone nel reato in quanto, a fronte degli elementi indiziari in ordine al patto corruttivo e all’esito positivo delle prove di concorso, ha escluso la configurabilità dl reato di corruzione sulla base del solo presupposto della mancata individuazione del componente della commissione giudicatrice. Altro errore in cui sarebbe incorso il Tribunale attiene alla sottovalutazione degli elementi probatori raccolti che dimostrano l’ingerenza di fatto dei due agenti sulla commissione di concorso, ingerenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 6, n. 16672/2023), rileva ai fini della configurabilità del reato di commissione.
Il secondo profilo di censura attiene, inoltre, alla riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 346-bis cod. pen., in quanto effettuata in violazione dei canoni ermeneutici in forza dei quali la giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 6, n.
/ f
, GLYPH
–
16672/2023) distingue i delitti di corruzione e di traffico di influenze. Rileva, infatti il ricorrente che dagli atti risulta che l’utilità è stata corrisposta da COGNOME, non per remunerare l’intermediazione di COGNOME e COGNOME, bensì per ottenere il superamento del concorso.
Il ricorrente censura, infine, la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni quanto fondata sulla non autorizzabilità del mezzo di ricerca della prova in relazione al diverso reato di traffico di influenze illecite ravvisato dal Tribunale che, così facendo, ha omesso di considerare il principio giurisprudenziale che esclude che la successiva riqualificazione del fatto renda inutilizzabili le intercettazion legittimamente autorizzate in base ad una diversa ipotesi di reato.
Sulla base di tali considerazioni il Pubblico ministero ricorrente, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari già evidenziate nell’ordinanza cautelare poi annullata, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria in cui, nel concludere per l’accoglimento del ricorso, ha rilevato che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni per cui ha ritenuto che l’atto oggetto di mercimonio non rientrasse nella sfera di influenza del COGNOME.
Il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato una memoria in cui, nel concludere per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, ha, innanzitutto, eccepito che le intercettazioni utilizzate nell’ordinanza cautelare annullata sono state autorizzate in altro procedimento e il Giudice per le indagini preliminari non ha svolto alcuna valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti che ne consentano l’utilizzazione nel presente procedimento. Nel merito, oltre a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di corruzione, a conferma della legittimità dell’ordinanza impugnata, ha GLYPH rilevato che, in ogni caso, il contenuto delle conversazioni valorizzate anche dal Tribunale si riferisce chiaramente alla preparazione atletica volta al superamento delle prove fisiche di concorso e ciò anche con riferimento ai soldi che, sostiene la difesa, erano necessari per il pagamento dei «professionisti idonei alla preparazione del corso».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l’eccezione processuale dedotta per la prima volta in questa Sede dal difensore di COGNOME. Trattasi, peraltro, di una questione processuale assolutamente generica e sfornita di alcuna specifica allegazione a sostegno di quanto dedotto nella memoria difensiva (cfr. Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229245).
Venendo all’esame del motivo ricorso, ad avviso del Collegio l’ordinanza impugnata risulta viziata da un duplice errore di diritto, sia in merito alla necessaria identificazione del funzionario corrotto ai fini della configurabilità del delitto corruzione che in ordine al rapporto intercorrente tra tale delitto e quello di traffico di influenze illecite.
Il Tribunale, infatti, pur ritenendo sussistente un solido quadro indiziario in ordine all’accordo corruttivo, ha ritenuto, sulla base di argomentazioni piuttosto assertive, che ad esso abbia partecipato un pubblico agente, dotato di specifica competenza in relazione all’atto oggetto di mercimonio, la cui impossibilità di identificazione impedirebbe di ravvisare il reato di corruzione oggetto di imputazione provvisoria.
Si è, infatti, rilevato che nè COGNOME, già destituito dal servizio, nè COGNOME avevano alcun ruolo nella commissione di concorso e che quest’ultimo, pur avendo la qualifica di agente della Polizia Penitenziaria, si è limitato a svolgere il ruolo di intermediario tra COGNOME e il privato e di collettore del denaro.
Osserva, a tale riguardo, il Collegio che siffatta argomentazione, come dedotto dal Sostituto Procuratore Generale, è frutto di una mera asserzione del Tribunale che, tuttavia, ha omesso di spiegare le ragioni per cui l’atto oggetto di mercimonio sia estraneo alla sfera di influenza dell’ufficio cui appartiene COGNOME.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, dal Collegio condivisa e ribadita, ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria ch impropria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’uffici sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un
atto rientrante nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (così, da ultimo, Sez. 6 , n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì Rv. 285886 – 02).
Inoltre, quand’anche si volesse seguire il percorso ricostruttivo proposto dal Tribunale, va, comunque, evidenziato l’errore di diritto in cui è incorso nell’escludere la configurabilità del reato di corruzione in ragione della mancata identificazione del pubblico agente corrotto.
Si tratta, infatti, di una conclusione difforme rispetto alla consolidata ermeneusi formatasi sul tema della mancata individuazione dell’identità del funzionario corrotto. Costituisce, infatti, ius receptum il principio in base al quale ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto rest ignoto, a condizione che non sussistono dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto (Sez. 6, n. 34929 del 17/4/2018, COGNOME, Rv. 273787; Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251651). Tuttavia, come chiarito da Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262919, la semplice consegna “sine titulo” di ingenti somme di denaro ad un intermediario non è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati.
3.1. Sotto altro profilo, ritiene il Collegio che anche la diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 346-bis cod. pen. è viziata giuridicamente da una erronea lettura del rapporto tra tale fattispecie di reato, volta a sanzionare condotte prodromiche rispetto all’accordo corruttivo, e il reato di corruzione.
Si è, infatti, affermato che il delitto di traffico di influenze si differenzia, dal pu di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255618).
Pertanto, la configurabilità del reato di traffico di influenze appare inconciliabile con la stessa ricostruzione fattuale contenuta nell’ordinanza impugnata in cui si afferma che l’accordo corruttivo era stato sicuramente concluso e che la dazione di denaro era strettamente correlata all’atto oggetto di mercimonio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Presidente
Il Consigliere este