Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 675 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 675 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
e
Procurato della ReRAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Caltanissetta avverso l’ordinanza emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili ì ricorsi; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la
sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale presidRAGIONE_SOCIALE del consiglio di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE, in concorso con NOME COGNOME, ricevuto in promessa o in dazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME, amministratori della RAGIONE_SOCIALE, imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5×1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di NOME COGNOME nella società RAGIONE_SOCIALE), quali corrispettivi per il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio consistRAGIONE_SOCIALE nell’assegnazione a RAGIONE_SOCIALE degli immobili e della gestione dei servizi della RAGIONE_SOCIALE“; nonché in relazione all’art. 640 cod. pen., per avere commesso una truffa ai danni della stessa RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di concorso in falso ideologico (capo 18) e concorso in truffa aggravata (capo 19), relativi alla presunta induzione in errore di NOME COGNOME. In particolare, NOME, pur essendo consapevole che la COGNOME intendeva disporre dei propri beni per testamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, le faceva redigere un testamento RAGIONE_SOCIALE in proprio favore.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso, oltre all’indagato, anche il RAGIONE_SOCIALE ministero che ha presentato due distinti ricorsi per ciascuno dei due capi di imputazione per i quali il Tribunale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza.
I due ricorsi formulati dal ubblico ministero – il primo relativo al reato di falso contestato sub 18) ed il secondo al reato di truffa di cui al capo 19) – possono essere riassunti congiuntamRAGIONE_SOCIALE, vertendo sul medesimo fatto storico.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di motivazione, evidenziando come il Tribunale avrebbe erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto che la COGNOME aveva reso dichiarazioni contraddittorie, affermando di aver voluto disporre dei suoi beni in favore del COGNOME, mentre successivamRAGIONE_SOCIALE avrebbe specificato che la sua reale volontà era sempre stata quella di disporre per testamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, cui il COGNOME era legale rappresentante. Si è ritenuto, pertanto, che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa non sarebbe possibile desumere con certezza quale fosse stata la sua volontà, ipotizzando il Tribunale che la COGNOME, pur capace di intendere e volere, non fosse stata in grado di cogliere la differenza tra l’istituzione quale erede del COGNOME in proprio, piuttosto che (Lquale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il pkbblico ministero ritiene che tale ricostruzione sia contraddittoria, nella misura in cui il Tribunale non ha valutato se le dichiarazioni della COGNOME
succedutesi nel tempo abbiano o meno risentito delle condotte poste in essere dal COGNOME, anche per il tramite del concorrRAGIONE_SOCIALE COGNOME, per indurre la COGNOME a riferire una versione di comodo, utile a sviare le indagini.
Per quanto concerne specificatamRAGIONE_SOCIALE il capo 18), nel quale si contesta il falso ideologico derivante dalla mancata indicazione nell’atto notarile della presenza del COGNOME, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che era proprio la COGNOME a riferire della presenza del COGNOME alla redazione del testamento.
Nell’interesse del COGNOME sono stati formulati sei motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 50 del 2016, per avere il Tribunale erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, trasferendo alla società RAGIONE_SOCIALE la gestione dell’intera RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre i contratti intercorsi tra l’RAGIONE_SOCIALE e la predetta società aveva riguardato esclusivamRAGIONE_SOCIALE la locazione degli immobili con destinazione vincolata, soggetta esclusivamRAGIONE_SOCIALE alla disciplina civilistica e non anche alla operatività del codice degli appalti pubblici.
4.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla natura corruttiva delle promesse e dazioni di cui il COGNOME avrebbe beneficiato. In particolare, si assume che la promessa di destinare il 5×1000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non potrebbe costituire la controprestazione illecita, trattando di disposizione liberate.
Si contesta, inoltre, che il reato di corruzione presupporrebbe in ogni caso una dazione, quale elemento costitutivo, essendo insufficiRAGIONE_SOCIALE il mero accordo.
4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 1475 cod. civ. e 78 legge notarile, per avere il Tribunale di Caltanissetta disatteso l’eccezione con la quale la difesa aveva rilevato come l’RAGIONE_SOCIALE non potesse essere qualificata come persona offesa della truffa contestata al COGNOME, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE obbligato al pagamento delle spese di registrazione di un contratto di mandato. ConseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, il reato non poteva considerarsi aggravato ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., dunque l’azione penale non procedibile per difetto di querela.
4.4. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti relativi alle presunte appropriazioni di somme di pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE.
4.5.Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta procedibilità d’ufficio per il reato di appropriazione indebita contestato al capo 23), per effetto della previsione di cui all’art. 649-bis cod. pen.
Evidenzia il ricorrRAGIONE_SOCIALE che la suddetta previsione, che stabilisce la procedibilità d’ufficio nel caso in cui la condotta appropriativa sia aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 11 cod. pen. ed abbia cagionato un danno di rilevante gravità, è stata
introdotta dalla I. 9 gennaio 2019, n.3 e, quindi, non coprirebbe l’intero arco temporale oggetto della contestazione. Peraltro, l’entità dell’appropriazione relativa al 2019 sarebbe di minimo rilievo (pari ad €1.900), sicchè la rilevante gravità del danno andrebbe esclusa, con conseguRAGIONE_SOCIALE improcedibilità del reato per difetto di querela.
4.6. Con il sesto motivo, infine, si eccepisce la carenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Rileva il ricorrRAGIONE_SOCIALE di non ricoprire più alcun incarico pubblicistico, né di natura ecclesiastica, neppure quello di parroco della Cattedrale di Piazza Armeria e di Direttore dell’Ufficio diocesano per l’edilizia di culto.
Anche il ritenuto rischio di inquinamento probatorio non è connotato dai caratteri della concretezza ed attualità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dal Pubblico ministero sono inammissibili.
Il Tribunale, nel ricostruire la vicenda relativa al lascito testamentario disposto dalla COGNOME, ha evidenziato l’esistenza di incongruenze nella ricostruzione del fatto, essenzialmRAGIONE_SOCIALE derivante dall’incertezza in merito all’effettiva consapevolezza in capo alla COGNOME della differenza tra la disposizione dei propri beni in favore del COGNOME, piuttosto che della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da quest’ultimo amministrata.
È vero che, come evidenziato dal ricorrRAGIONE_SOCIALE, la COGNOME avrebbe chiarito che la sua volontà era quella di disporre in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e non del COGNOME, ma è altrettanto innegabile che la predetta ha reso anche dichiarazioni di segno avverso.
A fronte di tali incongruRAGIONE_SOCIALE effettivamRAGIONE_SOCIALE sussistenti, non è sindacabile in sede di legittimità il giudizio di merito espresso dal Tribunale che – facendo leva su un fatto obiettivo e valorizzando l’incertezza circa l’effettiva e chiara espressione della volontà della COGNOME – ha ritenuto non raggiunta la gravità indiziaria richiesta in sede cautelare.
Le questioni dedotte dal ricorrRAGIONE_SOCIALE, attenendo alla ricostruzione nel merito del fatto, non potranno che costituire oggetto di un pieno accertamento in sede di giudizio di merito, ma non determinano quella manifesta illogicità o contraddittorietà che delimita l’ambito del giudizio di legittimità.
2.1. Considerazioni analoghe valgono anche in ordine alla contestata falsità dell’atto RAGIONE_SOCIALE contenRAGIONE_SOCIALE la dichiarazione testamentaria, nel quale non si dava atto della presenza del COGNOME.
Peraltro, con riguardo a tale aspetto, deve anche sottolinearsi la necessità di
valutare in punto di diritto la configurabilità stessa del reato di cui all’art. cod.pen.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, il falso ideologico presuppone che la falsità ricada su un fatto rispetto ai quali l’atto è destinato a provare la verit ovvero sull’esistenza di un presupposto indispensabile, anche se implicito, del compimento dell’atto (Sez.5, n. 24972 del 26/4/2012, COGNOME, Rv. 253320; Sez.U, n. 35488 del 28/6/2007, COGNOME, Rv.236867).
Nel caso di specie, la presenza di COGNOME alla redazione del testamento RAGIONE_SOCIALE costituiva un dato del tutto estraneo rispetto al contenuto dell’atto, posto che questi non ricopriva neppure la veste di testimone e, quindi, il notaio non era tenuto a dar conto della presenza dello stesso.
2.1 In ogni caso, i ricorsi del RAGIONE_SOCIALE ministero sono comunque inammissibili per sopravvenuta carenza di, interesse, avendo l9 difesa dell’indagato depositato il t GLYPH L. j provvedimento adottato dal GLYPH del Trib(mble di Gela in data 22/8/2022, con il quale la misura cautelare veniva dichiarata cessata con riguardo a tutte le contestazioni, fatta eccezione per quella di corruzione contestata al capo 1), non oggetto dei ricorsi della parte RAGIONE_SOCIALE.
Passando all’esame dei motivi di ricorso proposti nell’interesse dell’indagato, si rileva l’infondatezza della violazione di legge concernRAGIONE_SOCIALE la ritenuta inapplicabilità della disciplina in tema di contratti ad evidenza RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che il ricorrRAGIONE_SOCIALE non contesta la natura pubblicistica dell’RAGIONE_SOCIALE, l’accertamento verte essenzialmRAGIONE_SOCIALE sul contenuto dei contratti stipulato con RAGIONE_SOCIALE
In base alla compiuta ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha stipulato due contratti di locazione che prevedevano un canone annuo da compensare parzialmRAGIONE_SOCIALE con il costo dei lavori di ristrutturazione, necessari per adibire i locali a struttura assistenziale.
Con contratto integrativo della locazione, le parti stabilivano anche l’assegnazione al conduttore della gestione del servizio della RAGIONE_SOCIALE” (si veda pg.16 ordinanza impugnata).
Orbene, sulla base di tali elementi il Tribunale del riesame ha ritenuto che i contratti intercorsi tra le parti non si limitavano alla mera locazione dell’immobile della RAGIONE_SOCIALE, bensì comportavano anche il trasferimento della gestione dell’attività assistenziale, costituRAGIONE_SOCIALE sicuramRAGIONE_SOCIALE un servizio di RAGIONE_SOCIALE interesse.
Per tale ragione la stipula dei contratti a trattativa privata, senza che fosse stata indetta alcuna forma di contrattazione ad evidenza RAGIONE_SOCIALE, è stato ritenuta. un atto contrario ai doveri d’ufficio, rilevante ai fini della sussistenza del reato corruzione propria.
La valutazione in punto di diritto compiuta dal Tribunale del riesame è
corretta, dovendosi ritenere che la natura del contratto e la conseguRAGIONE_SOCIALE assoggettabilità o meno all’evidenza RAGIONE_SOCIALE, deve essere valutata tenendo conto del collegamento negoziale esistRAGIONE_SOCIALE tra le diverse pattuizioni intercorse tra le parti.
Nel caso di specie, si ritiene che la locazione con vincolo di destinazione dei beni sia solo una delle pattuizioni, cui si aggiunge l’assegnazione della gestione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, si è in presenza di una vera e propria concessione di RAGIONE_SOCIALE servizio.
Né è condivisibile la tesi del ricorrRAGIONE_SOCIALE secondo cui i contratti sopra indicati non comporterebbero obbligazioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, rivestendo questi la sola posizione del locatario, con conseguRAGIONE_SOCIALE esclusione delle procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE.
Invero, le locazioni prevedevano una consistRAGIONE_SOCIALE decurtazione del canone pattuito, per l’importo pari al costo preventivato della ristrutturazione dei locali, in tal modo realizzandosi – sia pur in via indiretta – una onerosità per l’RAGIONE_SOCIALE che, in luogo di anticipare le somme necessarie, ha accettato una riduzione del canone di locazione.
Alla luce di tali considerazioni, è del tutto condivisibile la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, secondo cui l’affidamento del servizio assistenziale imponeva l’espletamento delle procedure ad evidenza RAGIONE_SOCIALE, non consRAGIONE_SOCIALEndo l’individuazione del contraRAGIONE_SOCIALE sulla base di modalità privatistiche ed in assenza di qualsivoglia effettiva comparazione con eventuali ulteriori interessati.
pur vero che la difesa ha rappresentato che nel 2018 l’RAGIONE_SOCIALE aveva instaurato una trattativa con altro soggetto, la RAGIONE_SOCIALE, che aveva offerto condizioni economiche deteriori rispetto a quelle successivamRAGIONE_SOCIALE accettate dalla RAGIONE_SOCIALE
Tale dato, tuttavia, dimostra unicamRAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE ha intessuto trattative private con più soggetti, ma pur sempre al di fuori di una procedura competitiva, disciplinata dalla normativa in tema di contratti pubblici.
Il ricorso dell’indagato è, invece, fondato con riferimento al diverso profilo della perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute cessate per effetto della dimissione del COGNOME dalla carica in precedenza ricoperta e del commissariamento dell’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Occorre in primo luogo evidenziare che nell’ordinanza impugnata, pur dandosi atto della perdurante ricorrenza del pericolo di inquinamento probatorio, non si indicano in alcun modo le indagini ulteriori in corso di svolgimento e rispetto alle quali si pone l’esigenza di cautela.
Parimenti non più sussistRAGIONE_SOCIALE è il rischio attuale e concreto di reiterazione della misura cautelare in atto, ove si consideri che le dimissioni dalla carica sono
di per sé un elemento ostativo. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo ipotizzando che l’indagato abbia mantenuto una capacità di fatto di influire sulla gestione dell’RAGIONE_SOCIALE, eventualità che deve essere esclusa posto che l’RAGIONE_SOCIALE è stato sottoposto a commissariamento.
Nella sostanziale carenza di qualsivoglia elemento idoneo a sostenere l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della ReRAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Caltanissetta. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 10 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il PresidRAGIONE_SOCIALE