Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40713 Anno 2024
Penale Sent. RAGIONE_SOCIALE 4 Num. 40713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
–NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata limitatamente al profilo RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.310 cod.proc.pen., in parziale riform RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa il 09/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, ha rideterminato in mesi sei la durata RAGIONE_SOCIALEa misura ínterdittiva RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione ricopert all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; applicata dal giudice procedente, sul base RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in reazione ai reat contestati ai capi 63) e 73) e contestati ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, e 321 cod.pen., il primo dei quali in concorso con NOME COGNOME e il secondo in concorso con NOME COGNOME e previo annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza relativamente a tale secondo reato.
Il Tribunale, in punto di sussistenza del presupposto previsto dall’art.273 cod.proc.pen., ha premesso che – sulla base del capo di imputazione provvisorio – era stato ascritto alla coindagata COGNOME, nella propria quali di Direttrice RAGIONE_SOCIALEa Casa circondariale di Catanzaro, di avere beneficiato di un soggiorno gratuito presso una struttura alberghiera di Pizzo, quale controprestazione per avere agevolato il distacco RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, assistente capo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presso il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro; contestazione ricostruita dal Tribunale sulla base di quanto esposto in sede di ordinanza genetica, a propria volta fondata su alcune conversazioni telefoniche intercorse anche tra le due coindagate.
Il Tribunale ha quindi specificato che il profilo centrale RAGIONE_SOCIALEa questione non era tanto rappresentato dal diritto RAGIONE_SOCIALEa NOME a essere prescelta ai fini predetto distacco – essendo risultata la prima in graduatoria dopo l’interpell – quanto alla tempistica RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione; emergendo che la COGNOME aveva contattato la ricorrente asserendo di avere effettuato un intervento dirett finalizzato all’anticipazione temporanea del distacco presso il predetto ufficio di sorveglianza; il Collegio ha quindi osservato che – dal compendio intercettativo – emergeva che la data iniziale del distacco dovesse essere definita, a livello interno, dalla stessa COGNOME (quale direttrice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE) e che il 28/06/2022, la COGNOME avesse anticipato alla COGNOME i contenuto del provvedimento di prossima emissione, indicando la data del 11/07/2022 come quella RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del distacco; ha quindi ritenuto ravvisabile il necessario nesso di interdipendenza tra le prestazioni, individuabili nell’offerta del soggiorno turistico e nell’esercizio di funzio amministrative discrezionali da parte del pubblico ufficiale, specificamente
attraverso la fissazione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del distacco, fase del procedimento amministrativo durante il quale la COGNOME era concretamente intervenuta non appena venuta conoscenza RAGIONE_SOCIALEa determina del DAP del 27/06/2022 indirizzata per competenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – e che disponeva l’effettivo distacco RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ma presupponente una successivo provvedimento di assegnazione alla Casa circondariale di Catanzaro; e che tale intervento si era concretizzato, di fatto nell’individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di inizio del servizio.
Il Collegio ha ritenuto quindi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza i ordine al capo 63) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria, giungendo invece a diversa conclusione in ordine al reato contestato al capo 73), in ragione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione difensiva inerente al difetto di utilizzabilità del intercettazioni.
Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse u concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte RAGIONE_SOCIALEa stessa specie i caso di permanenza RAGIONE_SOCIALE‘indagata presso l’ambiente carcerario, ritenendo quindi adeguata la disposta misura interdìttiva, ridotta nel senso suddetto a seguito del giudizio di carenza indiziaria in ordine al reato contestato al cap 73).
Avverso la predetta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.
2.1 Il primo ricorso, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, si fonda su tre motivi.
Con il primo punto del primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.292, comma 2, lett.cbis, cod.proc.pen..
Ha dedotto che il vizio originariamente prospettato al Tribunale del riesame concerneva quello RAGIONE_SOCIALEa nullità – rilevabile anche d’ufficio conseguente alla carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza applicativa in punto di esigenze cautelari; specificamente, esponeva che la motivazione facente riferimento anche alla posizione di altri indagati, in quanto in servizi presso la Casa circondariale di Catanzaro – non poteva essere riferita all’odierna ricorrente, atteso che la stessa non aveva mai ricoperto alcun ruolo all’interno del predetto istituto di pena e nessuno sfruttamento conseguente del suo ruolo era potenzialmente in grado di porre in atto; conseguendone la carenza assoluta di valutazione autonoma RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari.
Ì
NOME(
Con il secondo punto del primo motivo ha dedotto pure la violazione di legge per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, per non avere il Tribunale esaminato le ragioni del secondo motivo RAGIONE_SOCIALEa memoria depositata il 12/03/2024 e facente riferimento alla carenza di gravità indiziaria in ordine al reato contestato al capo 63) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe desunto, ma in assenza di elementi normativi, la sussistenza di un potere discrezionale in capo alla COGNOME finalizzato a integrare il provvedimento di distacco già emesso dal DAP; ciò pure in presenza di una normativa regolamentare che demandava esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stesso DAP le gestione dei trasferimenti e RAGIONE_SOCIALEe assegnazioni temporanee, in ordine alla quale la COGNOME non aveva nessuna competenza a intervenire e non aveva quindi in alcun modo contribuito a formare il contenuto provvedimentale RAGIONE_SOCIALE‘atto, rimanendo quindi anche non configurabile in capo alla stessa la necessaria veste di pubblico ufficiale.
Con il terzo punto del primo motivo ha dedotto ulteriore violazione di legge, in riferimento alla medesima disposizione, per la mancata valutazione di altro punto esplicitato nella memoria depositata il 12/03/2024.
Ha dedotto che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, non emergesse la sussistenza del necessario pactum sceleris, con specifico riferimento alla dedotta interdipendenza tra l’offerta del viaggio e l’anticipazione RAGIONE_SOCIALEa presa di servizio presso il Tribunale di sorveglianza d Catanzaro.
Con il secondo motivo ha dedotto il carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., con specifico riferimento alle esigenze cautelari, in quanto addotte con modalità del tutto generiche ed avulse dal concreto contesto dei fatti ascritti.
2.2 Il secondo ricorso, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, è articolato su due motivi.
Con il primo motivo – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – è stata dedotta l’inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.318 cod.pen., RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.P.R. 55/2001, degli artt. 5 e 9 del d del 2 marzo 2016; nonché – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui affermava che la “messa a disposizione” operata con il provvedimento del 30/06/2022 rientrasse tra le funzione attribuite alla COGNOME.
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Ha dedotto, sulla base RAGIONE_SOCIALEe fonti sopra richiamate, che l’organo competente per il procedimento di distacco era da individuare nella RAGIONE_SOCIALE e che al RAGIONE_SOCIALE competesse unicamente l’indizione RAGIONE_SOCIALE‘interpello e la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati, mentre la data RAGIONE_SOCIALEa presa di servizio da intendersi rimessa all’RAGIONE_SOCIALEio superiore; provvedimento, nel caso di specie, adottato il 27/06/2022 e avente immediata efficacia, senza che alcuna competenza (neanche per effetto di delega) fosse attribuita al RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, alla COGNOME quale Dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEio I, competente per affari generali, personale e formazione presso tale articolazione; conseguendone che la “messa a disposizione” di cui al provvedimento emesso dalla COGNOME, nella veste suddetta, doveva intendersi come esorbitante dalle sue funzioni.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicit RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del rapporto sinallagmatico proprio del reato contestato.
Esponeva che, dagli elementi di indagine, emergeva che il soggiorno offerto alla COGNOME sarebbe stato offerto antecedentemente al 23/06/2022, data alla quale il provvedimento di assegnazione non era stato ancora emesso da parte del Direttore RAGIONE_SOCIALE del DAP, non essendo quindi determinabile – a tale momento – alcuna funzione facente capo alla funzionaria; la quale sarebbe venuta a conoscenza di tale provvedimento il 28/06/2022, quando già stava fruendo del soggiorno; esponendo che la condotta si inquadrava in un contesto nel quale la NOME aveva la disponibilità di prenotazioni alberghiere che offriva ad amici, parenti e colleghi, come pure desumibile da altre conversazioni intercettate.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata limitatamente al profilo RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari.
I difensori RAGIONE_SOCIALEa ricorrente hanno fatto pervenire memoria nelle quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, pure evidenziando – in particolare l’AVV_NOTAIO – la persistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse a impugnare pure in presenza RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta estinzione RAGIONE_SOCIALEa misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
Vanno congiuntamente esaminati – per ragioni di connessione logica – il secondo punto del primo motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO nonché il primo motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
Difatti, i predetti motivi di censura appaiono tra loro convergenti nel senso RAGIONE_SOCIALEa complessiva contestazione RAGIONE_SOCIALEa valutazione del Tribunale in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che le censure medesime contestano le conclusioni del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare in punto di ritenuta sussistenza del reato di corruzione previsto dall’art.318 cod.pen.; che – nella vigente formulazione – deve intendersi anche riferibile al pactum sceleris avente a oggetto il compimento di un determinato atto che possa essere ritenuto come conforme ai doveri del pubblico ufficiale (RAGIONE_SOCIALE 6, n. 40237 del 07/07/2016, NOME, Rv. 267634 – 01; RAGIONE_SOCIALE 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269347 – 01).
Specificamente, entrambe le predette censure difensive si incentrano sulla dedotta erroneità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza gravata in ordine al punto attinente alla sussistenza di una effettiva competenza, in capo alla COGNOME, a intervenire in via provvedimentale sull’iter amministrativo inerente alla presa di servizio RAGIONE_SOCIALEa COGNOME presso il Tribunale di sorveglianza d Catanzaroa a seguito del pregresso interpello .
In particolare, nelle censure medesime, è stato evidenziato il dato in base alla quale, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe disposizioni applicabili (ovvero l’art. comma 2, letta), del d.P.R. n.55/2001, gli artt. 5 e 9 del d.m. 2 marzo 2016 e l’art.8 del d.lgs. 444/1992 ivi richiamato, nonché l’atto amministrativo generale costituito dal Provvedimento del Capo Dipartimento del DAP del 14/10/2021, disciplinante i criteri per il trasferimento e assegnazione del personale non dirigente del RAGIONE_SOCIALE in sedi diverse dagli Istituti Penitenziari), non sarebbe stato individuabile alcun ambito di competenza in capo alla COGNOME, quale Dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEio I – RAGIONE_SOCIALE GeneraliRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Specificamente, le difese hanno evidenziato che – sulla base RAGIONE_SOCIALEe fonti richiamate – al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competeva unicamente l’indizione RAGIONE_SOCIALE‘interpello e la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidat relazione all’assegnazione provvisoria presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, rimanendo i poteri decisionali incardinati presso la RAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione emesso il 27/06/2022 da tale ultima articolazione – che disponeva il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa NOME a far data dall’emanazione e sino al 15/11/2022 – sarebbe stato immediatamente
I
efficace e non necessitante di ulteriore atto esecutivo in capo a RAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza ulteriore che l’atto emesso il 30/06/2022, sottoscritto dalla COGNOME nella predetta veste e con la quale si disponeva la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME presso il Tribunale di sorveglianza a far data dal 11/07/2022, sarebbe stato affetto dal vizio di incompetenza essendo stato emesso al di fuori dei poteri assegnati all’ufficio ricoperto.
Le predette argomentazioni difensive tendono quindi a dimostrare che tale ultimo atto, in quanto completamente esorbitante rispetto alla sfera di competenza del funzionario assunto come corrotto, non avrebbe avuto alcuna effettiva incidenza nell’iter amministrativo finalizzato al distacco RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente presso il predetto RAGIONE_SOCIALEio, tanto da escludere in radic la necessaria qualità soggettiva di pubblico ufficiale in capo alla suddetta.
Il complesso RAGIONE_SOCIALEe predette censure non è fondato, dovendosi le stesse intendersi sostanzialmente distoniche rispetto al contenuto del capo di imputazione provvisorio; nel quale è stata assunta la dazione di un’utilità in cambio RAGIONE_SOCIALEa “agevolazione” del distacco RAGIONE_SOCIALEa COGNOME presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Va difatti ricordato che, in tema di corruzione (tanto propria quanto impropria), non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe specifiche mansioni del pubblico ufficiale o RAGIONE_SOCIALE‘incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze RAGIONE_SOCIALE‘ufficio c il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o poss esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (RAGIONE_SOCIALE 6, n. 20502 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 247373 – 01; RAGIONE_SOCIALE 6, n. 23355 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267060; RAGIONE_SOCIALE 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285886 – 02).
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi non censurabile la valutazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l’atto oggetto del patt corruttivo – indipendentemente dai profili di incompetenza addotti dalla ricorrente – rientrasse comunque nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sfera di competenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale e che lo stesso abbia comunque effettivamente influito sull’attuazione del provvedimento emesso dal Direttore RAGIONE_SOCIALE del DAP, individuando – in concreto – la data RAGIONE_SOCIALEa presa di servizio RAGIONE_SOCIALEa NOME presso l’ufficio di assegnazione.
Dovendosi comunque rilevare – conformemente a quanto argomentato dal Collegio – che il provvedimento emesso dal DAP, non comunicato direttamente alla destinataria ma ai soli uffici interessati, non prevedeva
una immediata presa di possesso RAGIONE_SOCIALEa NOME presso l’ufficio di sorveglianza ma che la stessa dovesse in tal senso essere “inviata”, presupponendo quindi comunque l’emanazione di un ulteriore atto amministrativo da parte del RAGIONE_SOCIALE, quale ente avente in organico la dipendente.
Risulta quindi coerente e non illogica la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che – dato il concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘ite amministrativo e indipendentemente dalla sua conformità rispetto alle norme di riferimento – il pubblico ufficiale avesse, di fatto, la possibilità influire sulla tempistica di attuazione del provvedimento di assegnazione, rimanendo quindi, sotto tale profilo, comunque perfezionato il necessario aspetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo del reato contestato.
3. Vanno quindi esaminati – sempre per stretta connessione logica – il terzo punto del primo motivo articolato nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO e il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO; in particolare, in entrambi i motivi è stato sottolineato che – in considerazion RAGIONE_SOCIALEa tempistica del procedimento amministrativo – dovesse evincersi che la fruizione del soggiorno alberghiero da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME (avvenuto nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 2 luglio 2022) era già in corso nel momento di definizione RAGIONE_SOCIALE‘iter amministrativo del procedimento di distacco, da intendersi perfezionato con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE del 27/06/2022, con la conseguenza che sarebbe difettato nel caso di specie il necessario elemento rappresentato dal pactum sceleris.
Le censure sono infondate.
Sul punto, va richiamato il principio in base al quale, in tema di corruzione (propria o impropria), il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove la stessa derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubb agente ed il privato (RAGIONE_SOCIALE 6, n. 5017 del 07/11/2011, deo. 2012, COGNOME, Rv. 251867 – 01; RAGIONE_SOCIALE 6, n. 39008 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 268088 – 01; RAGIONE_SOCIALE 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281144 – 01).
Nel caso di specie, le complessive argomentazioni del Tribunale appaiono esenti dai denunciati vizi di contraddittorietà e illogicità.
I Appare, in particolare, immune dai vizi suddetti l’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata il 28/06/2022 – integralmente trascritta nella motivazione del provvedimento impugnato – nel quale si evince come la COGNOME, in tale data, avesse anticipato alla NOME NOME contenut 8
del provvedimento successivamente adottato, a propria volta contenente l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa data (11/07/2022) dalla quale sarebbe decorsa l’efficacia del provvedimento di assegnazione e ciò – come detto prima indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla comprensione di tale fase del procedimento nella effettiva sfera di competenza del funzionario; così come non appare censurabile – in quanto attinente a profilo meramente fattuale e non manifestamente illogica – la conclusione in base alla quale il soggiorno alberghiero, fruito in forma gratuito, dovesse essere posto in rapporto di corrispettività con l’interessamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e il su successivo intervento sulla concreta attuazione del predetto iter.
Pertanto, appare non illogica la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha dedotto la necessaria sinallagmaticità tra utilità fruita ed esercizio d poteri di ufficio.
Nel primo motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.292, comma 2, lett.c), cod.proc.pen., in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari; ciò in quanto l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari non avrebbe concretamente individuato le esigenze cautelari sottese al provvedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura interdittiva, accomunando la posizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME con quella di altri appartenenti al RAGIONE_SOCIALE e specificamente facendo riferimento alle funzioni svolte presso l’istituto di Catanzaro, ove l ricorrente non aveva – di fatto – mai prestato servizio.
La censura non è fondata.
Va difatti rilevato che, nel caso di specie e contrariamente all’assunto difensivo, l’ordinanza genetica conteneva – alla pag.170 e nella parte attinente alla scelta RAGIONE_SOCIALEa misura – una valutazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari specificamente attinente alla circostanza che il reato era stato commesso in correlazione al ruolo ricoperto all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di modo che non è comunque ravvisabile la nullità non sanabile prevista dall’art.309, comma 9, cod.proc.pen..
Infine, con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’ AVV_NOTAIO, è stata dedotta la apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione del Tribunale nella parte in cui ha argomentato in riferimento alla sussistenza, in punto di fatto, RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari.
La censura non è fondata.
Sul punto, va richiamato il principio in base al quale – anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe misure interdittive – il parametro RAGIONE_SOCIALEa concretezza del pericolo di
I
reiterazione di reati RAGIONE_SOCIALEa stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativ RAGIONE_SOCIALEe inclinazioni comportamentali e RAGIONE_SOCIALEa personalità RAGIONE_SOCIALE‘indagato, tali da consentire di affermare che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati (RAGIONE_SOCIALE 6, n. 38763 del 08/03/2012, Miccoli, Rv. 253372 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare appare ampiamente sorretta da congrue e non illogiche valutazioni di fatto. Avendo il Collegio – in conformità con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.274, lett.c), cod.proc.pen. – argomentato sulla prognosi di recidiva in riferimento al concreto atteggiarsi del fatto contestato, secondo una valutazione da ritenersi consentita anche alla luce del vigente testo RAGIONE_SOCIALE‘art.274, lett. cod.proc.pen. , in quanto la modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta e le circostanze di fatt in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (RAGIONE_SOCIALE 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 267798 – 01; RAGIONE_SOCIALE 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522 – 01).
Nel caso di specie, con valutazione non illogica, il Collegio ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura interdittiva RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEe funzioni in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa posizione concretamente assunta all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto carcerario e RAGIONE_SOCIALEe modalità del fatto ascritto, concretizzante perfezionamento di una fattispecie corruttiva dissimulata sotto l’apparenza di rapporti amicali e istituzionali; ritenendo quindi la predetta misura come idonea a recidere temporaneamente i rapporti con l’ambiente che aveva originato la commissione del reato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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