Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37615 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SCORDIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ISOLA DEL LIRI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SCORDIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a negli STATI UNITI AMERICA il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CATANIA DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d’appello di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Procuratore Generale che ha concluso NOMEndo
-per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, l’inammissibilità dei ricor
-per COGNOME NOME, l’annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo e, per il l’inammissibilità;
-per COGNOME COGNOME, l’annullamento senza rinvio in relazione all’aumento per la continuazione interna per il capo e), ed eliminazione della relativa pena di 4 mesi di reclusione, l’inammissibilità nel resto.
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME, NOME e NOME, il COGNOME ha esposto i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, il COGNOME ha evidenziato le ragi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di NOME NOME il COGNOME ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l’accoglimento.
Udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME il COGNOME ha rappresentato le ragio poste alla base del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME il COGNOME ha insistito nei motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, p delega orale, in difesa di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, il COGNOME si è riporta ai motiv ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 27 giugno 2024, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal GUP presso il Tribunale etneo in data 13 NOMEmbre 2019, che definiva con rito abbreviato il procedimento a carico degli odierni ricorrenti, per reati in ma sostanze stupefacenti e corruzione di pubblici ufficiali.
1.1. Il processo trae origine dall’operazione di polizia denominata “RAGIONE_SOCIALE“, condo tra il 2015 e il 2017 nel territorio di Scordia e zone limitrofe. Le indagini, coordin RAGIONE_SOCIALE, si erano sviluppate COGNOMEaverso un’intensa attiv intercettazione telefonica e ambientale, servizi di osservazione e controllo, nonché media l’acquisizione delle dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia: COGNOME NOME, al clan COGNOME e attivo nel traffico di stupefacenti COGNOME‘area di Scordia; COGNOME, già coinvolto in precedenti attività illecite con alcuni degli odierni imputati NOME, anch’egli inserito nel circuito del narcotraffico locale.
Le investigazioni avevano portato alla luce l’esistenza di un articolato sistema di produz e distribuzione illecite di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana ma anche cocain che si sviluppava COGNOMEaverso molteplici modalità operative: la coltivazione diretta med piantagioni di marijuana organizzate in terreni rurali del territorio di Scordia, la su lavorazione ed essiccazione del prodotto, la distribuzione capillare sia al dettagl all’ingrosso, con collegamenti consolidati verso le piazze di spaccio. Il sistema criminoso ris protetto da un meccanismo corruttivo che coinvolgeva appartenenti alle forze dell’ordine, i q garantivano informazioni sulle attività investigative in corso e protezione da cont perquisizioni.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, un militare dell’arma dei COGNOME identificato in COGNOME NOME, contravvenendo ai doveri d’ufficio, nel periodo compreso maggio 2015 e l’ottobre 2017, aveva percepito cospicue elargizioni in denaro da COGNOME NOME (giudicato separatamente), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per fornire informazioni riservate e per compiere atti contrari ai d d’ufficio; e, segnatamente, per omettere le doverose attività di denuncia, le indagini e i seq in relazione alle condotte illecite poste in essere dai predetti soggetti corruttori.
1.2. Il giuNOME di primo grado riteneva pienamente dimostrata l’esistenza del re associativo di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90, ravvisando la sussistenza di un sodalizio crim dotato di stabilità organizzativa, seppur con struttura rudimentale. Gli elementi valorizzati molteplici: l’affectio societatis emergente dai continui contatti tra i presunti sodali e dal preoccupazione comune per eventuali interventi delle forze dell’ordine; la ripartizione dei co in relazione all’acquisto, occultamento, coltivazione, detenzione e spaccio della droga; l’esis di una “cassa comune” COGNOMEa COGNOME confluivano i proventi dell’attività illecita, utilizzati le spese comuni incluse le dazioni corruttive; la protezione sistematica garantita COGNOMEaver corruzione di pubblici ufficiali.
1.3. La Corte territoriale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado.
Quanto al reato associativo, i giudici d’appello hanno escluso per tutti gli impu configurabilità del vincolo di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90. La Corte ha ritenuto che le ri processuali dimostrassero non già l’esistenza di una struttura organizzata stabile e permanent caratterizzata da unitarietà di intenti e da una pur rudimentale organizzazione, bens sussistenza di rapporti sinallagmatici relativi a singoli affari illeciti. I frequenti conta l’uso di linguaggio criptico, la comune preoccupazione per l’intervento delle forze dell’ordin osservato il Collegio – costituivano certamente elementi sintomatici di attività illecite, sé, in mancanza di più pregnanti emergenze probatorie, dimostravano esclusivamente che gli imputati erano soliti concorrere, all’occasione, COGNOMEa coltivazione e COGNOMEa cessione di sos stupefacenti, senza che ciò integrasse il più grave reato associativo.
E’ stata NOMEta l’affermazione di responsabilità per le richiamate ipotesi di corruz legate dal vincolo della continuazione.
La Corte di appello ha conseguentemente ridetermiNOME in me/ius il trattamento sanzioNOMErio, escludendo per alcuni imputati l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’ comma 2 D.P.R. 309/90 e la recidiva, e sostituendo le interdizioni perpetue con interdizi temporanee quinquennali.
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i seguenti imputati.
3. NOME COGNOME affida al ricorso quCOGNOMEo motivi
3.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione di un precis e decisivo motivo d’appello concernente l’episodio del 9 settembre 2017.
Il ricorrente contesta specificamente l’apodittica affermazione di responsabilità per il G) , evidenziando come i giudici abbiano dato per presupposto il significato illecito del co con NOME NOME, senza confrontarsi con i rilievi difensivi.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, D.P 309/90 e vizio di motivazione per omessa valutazione sinottica degli elementi sintomatici de lieve entità. La difesa lamenta che la Corte d’Appello, pur accogliendo parzialmente il gravame riconoscendo che si trattava di un’unica cessione del valore di cento euro (escludendo quindi continuazione), abbia poi contraddittoriamente escluso la fattispecie attenuata. Il ricor evidenzia che il Collegio avrebbe polarizzato il proprio giudizio sul solo inNOME delle modal fatto, enfatizzando la consuetudine di rapporti illeciti con i correi, discostandosi dal p affermato dalle Sezioni Unite Murolo (sentenza n. 51063/2018) secondo cui non è possibile escludere o riconoscere la lieve entità sulla base di un solo indicatore, dovendo emergere t conclusione dalla valutazione complessiva di tutti gli indici e dalla eventuale neutralizz reciproca.
3.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione per l’omessa considerazione del ragioni sottese al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. La difesa sostie
lucro di soli cento euro dovrebbe considerarsi di speciale tenuità, anche in considerazione contesto complessivo del fatto.
3.4. Il quarto motivo censura il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circo attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia che COGNOMEe pagine 21-27 della sentenza, dedicate sua posizione, manca qualsiasi riferimento alle attenuanti generiche, nonostante la specif richiesta formulata con l’atto di appello. Tale omissione risulterebbe ancor più irragione considerato il ridimensionamento operato dalla stessa Corte, che ha escluso la continuazione ridotto la condotta a un unico episodio.
COGNOME NOME, COGNOMEaverso il difensore di fiducia, articola tre motivi di ricorso.
4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cpv., 110 e 321 cod. pen. Il ricorrente contesta anzitutto la qualificazione giuridica del fatto, sost che la mancata individuazione di concrete condotte non consente di verificare se egli si effettivamente prestato all’esecuzione di specifiche attività contrarie ai doveri d’ufficio limitato a porre genericamente a servizio la sua funzione, nel qual caso la fattispecie andre sussunta COGNOME‘art.318 cod. pen. Deduce inoltre che lo stabile asservimento del pubblico uffic ad interessi personali di terzi, quando si manifesti COGNOMEaverso episodi sia di atti contrari d’ufficio che di atti conformi, configura un unico reato permanente previsto dall’art. 319 pen., incompatibile con l’applicazione della continuazione. Il Collegio d’appello – sostiene la – presenta un quadro riconducibile univocamente all’ipotesi di reato unitario permanente, c contrasta con la configurazione di pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione
4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziand che non sono stati enucleati dalla sentenza specifici atti contrari ai doveri d’ufficio a lui nel periodo maggio 2015 – ottobre 2017. La difesa sottolinea che è invece documentalmente accertato che, quando il ricorrente riceve una proposta corruttiva COGNOME‘agosto 2018, oppone netto e inequivocabile rifiuto (“se è per quel lavoro per me lascia perdere, non voglio niente”).
4.3. Il terzo motivo – che per la sua natura pregiudiziale meriterà esame priorita denuncia vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà COGNOME‘identificazi ricorrente COGNOME pubblico ufficiale corrotto. La censura si articola in molteplici profili: i riconoscimento fotografico da parte del collaboratore COGNOME COGNOME‘interrogatorio del 18 NOMEmb 2017 (il COGNOME indicò la foto di COGNOME NOME); l’erronea indicazione del ruolo e della sed servizio (il COGNOME parlava con certezza del “Maresciallo Comandante della stazione di Scordia mentre COGNOME era appuntato scelto presso il RAGIONE_SOCIALE); la fallac della premessa del ragionamento deduttivo operato dalla Corte, che ha affermato l’assenza di altri carabinieri coinvolti COGNOMEe indagini, quando invece lo stesso COGNOME riferiva di un Mare di Scordia di cui non ricordava il nome; l’incongruenza territoriale, essendo le piantagioni og di protezione ubicate nel territorio di competenza di Scordia e non di RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME NOME propone sei motivi di ricorso.
5.1. Il primo motivo investe il capo B) (detenzione e cessione di marijuana e cocaina giugno 2015 all’ottobre 2017), deducendo violazione degli artt. 73 D.P.R. 309/90 e 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente articola la censura evidenz l’inadeguatezza della valutazione operata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Q a COGNOME NOME, sottolinea che questi ha successivamente ritrattato le proprie accuse, ma Corte ha ritenuto tale ritrattazione generica e priva di credibilità COGNOMEaverso una motiv apodittica, omettendo il vaglio critico imposto dall’art. 192 1 comma 3 j cod. proc. pen. per le chiamate in correità. Riguardo a COGNOME, evidenzia il deficit di autonomia delle sue dichiarazioni, intervenute successivamente a quelle di COGNOME, nonché la loro generici contraddittorietà. Quanto alle intercettazioni, lamenta che siano state estrapolate sin conversazioni, senza considerare il contesto complessivo e l’ordine cronologico.
5.2. I motivi secondo e terzo, relativi al capo E) (corruzione del COGNOMEniere), denunc vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente contesta che la sentenza non spiegh quali concrete modalità, e in che termini, egli abbia concorso nel delitto di corruzione insi COGNOME, NOME, COGNOME e COGNOME NOME. Deduce inoltre che, trattandosi di plurime dazioni co l’unico fattore unificante dell’asservimento della funzione pubblica agli interessi pri configurerebbe un unico reato permanente nel COGNOME la prima dazione individua il momento iniziale della consumazione e l’ultima quello terminale, senza possibilità di configura continuazione.
5.3. Il quarto motivo concerne il capo 3), relativo alla detenzione illegale di armi e mun rinvenute nel terreno in uso al ricorrente. Il ricorrente contesta sia la disponibilità escl terreno (formalmente di proprietà del padre), sia la sua consapevolezza della presenza del armi, valorizzando le conversazioni successive al sequestro dalle quali emergerebbe stupore per il rinvenimento.
5.4. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 161 cod. pen. e 129 cod. proc. p per omessa declaratoria di prescrizione della contravvenzione ex art. 697 cod. pen., essend decorsi i termini alla data della sentenza d’appello.
5.5. Il sesto motivo lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine al diniego circostanze attenuanti generiche. La difesa evidenzia che COGNOME‘atto di appello erano specificamente dedotti: le favorevoli condizioni di vita familiari, sociali e lavorativ comportamento processuale; il ravvedimento manifestato. Nonostante ciò, la sentenza non contiene alcun riferimento alla richiesta.
6. COGNOME articola due motivi.
6.1. Il primo motivo denuncia illogicità manifesta della motivazione per erronea valutazi e travisamento della prova costituita dalle intercettazioni. Il ricorrente, NOME a Br convivente di NOME NOMENOME contesta la genericità dei dati utilizzati per l’identificazi
sua persona COGNOMEaverso i riferimenti a “l’americano” e al “suo parente” GLYPH contenuti COGNOMEe intercettazioni.
Evidenzia, in proposito, GLYPH molteplici profili di illogicità: dalla conversazione n. 154 27.6.2017 emergerebbe che “l’americano” non disponeva di stupefacente (“eh sì… non ce n’è… a Militello non ce n’è… per non averne l’Americano a Militello”); non esisterebbe al conversazione COGNOMEa COGNOME il ricorrente sia parte attiva o venga menzioNOME direttament l’interpretazione delle intercettazioni (captazione del 9 settembre 2017 concernente la conseg del “maglione”), sarebbe del tutto illogica.
6.2. Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione per l’omessa valutazione de richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia l’assenza tot qualsiasi giustificazione al diniego, nonostante il dedicato motivo di appello in cui ven rappresentate: l’assenza di precedenti penali specifici; la marginalità del ruolo COGNOMEibui stesse risultanze processuali; la modesta entità dell’addebito; la correttezza della cond processuale ed extraprocessuale.
NOME COGNOME propone un solo motivo con cui denuncia illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova costituita dalle intercettazioni.
7.1 La ricorrente contesta specificamente l’interpretazione secondo cui il “maglione” lasci da NOME NOME COGNOMEa sua autovettura il 9 settembre 2017 costituirebbe NOME di cinquecent grammi di marijuana. Evidenzia che le intercettazioni relative alla sua utenza sono pochissime concentrate in brevissimo arco temporale, riguardando solo contatti con NOMENOME NOME di famigl da molto tempo. Sottolinea come sia assolutamente inverosimile che qualcuno possa aver lasciato tale ingente quantità di stupefacente in un’auto aperta, parcheggiata sulla pubblica con il rischio che chiunque potesse introdursi nel veicolo e appropriarsene. Deduce inol l’illogicità del mancato utilizzo di linguaggio criptico, consueto COGNOMEe conversazioni conce droga. Sostiene che dai dialoghi emergerebbe soltanto che NOME aveva lasciato un maglione COGNOME regalo per il nipote, affidandolo alla ricorrente per la NOME al beneficiario.
8. NOME COGNOME deduce due motivi.
8.1. Il primo motivo lamenta specificamente il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc pen. COGNOMEa forma del travisamento. Il ricorrente, titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE” sita in Militello Val di Catania e dedita alla vendita di veicoli, sostiene Corte abbia supposto un fatto la cui verità risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti. Evid che le intercettazioni ambientali sono state erroneamente interpretate come riferite allo spac mentre in realtà documentano eventi riferibili alla sua attività professionale: passa proprietà, consegne di mezzi venduti, riparazioni. Contesta inoltre che il ‘maglione’ las COGNOME‘auto della sorella NOMENOME NOME COGNOMEe intercettazioni, si riferisca a sostanze stupe evidenziando l’assoluta inverosimiglianza dell’abbandono di un consistente quantitativo di dro in un’auto incustodita.
8.2. Il secondo motivo censura l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche evidenziando che è totalmente assente in sentenza ogni minimo riferimento argomentativo, nonostante lo specifico motivo di appello.
9. NOME COGNOME articola quCOGNOMEo complessi motivi di ricorso.
9.1. Il primo motivo denuncia carenza di motivazione ed erronea valutazione delle prove i relazione al capo B). Il ricorrente muove la censura su tre direttrici: a) l’illegittima dup del capo di imputazione, che costituirebbe mera sommatoria dei singoli episodi già contestati n capi C), D), G) e H), configurando un bis in idem sostanziale; b) l’inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: il COGNOME si limiterebbe a riferire di una piantagione d di un progetto del 2016 mai realizzato; il COGNOME parlerebbe genericamente di “trasporto raccolto”, senza fornire elementi specifici su quantità e modalità; c) l’erronea interpret delle intercettazioni, valutate in ordine sparso e non secondo la loro sequenza cronologica; l’illogica valorizzazione del sequestro del 23 settembre 2017 di una piantagione in contra Narduzzo, avvenuto contro ignoti e mai formalmente contestato, con marijuana priva di principi attivo.
9.2. Il secondo motivo censura la carenza di motivazione sul capo C), relativo alla cessio a NOME da maggio ad agosto 2017. Il ricorrente ammette una cessione di modica quantità per settecento-ottocento euro COGNOME‘ambito di rapporti di risalente amicizia (“dai dell’oratorio”), ma contesta la ricostruzione di un rapporto di rifornimento continuativo. D che la Corte avrebbe erroneamente valorizzato l’ammontare di ottocento euro come indicativo di un rapporto non occasionale, senza adeguata motivazione.
9.3. Il terzo motivo investe il capo E) sulla corruzione. Il ricorrente lamenta: la car motivazione sulla sua specifica partecipazione alle dazioni; le discrepanze COGNOMEe dichiarazio COGNOME tra i verbali del 27.6.2017, 18.12.2017 e 22.10.2018 (fallito riconoscimento fotograf contraddizioni su altri poliziotti infedeli); l’erronea interpretazione delle intercettazio 73 e 75 del 29.3.2017 COGNOME fornisce spontaneamente informazioni senza prova di accordo corruttivo; COGNOMEa n. 859 del 7.8.2017 emerge il rifiuto esplicito di COGNOME; COGNOMEa n 12.7.2017 risulterebbe che è il COGNOMEniere a dover restituire 1200 euro a COGNOME, non vicever
9.4. Il quarto motivo concerne il capo G), relativo alle cessioni a NOME, NOME COGNOME dal maggio all’ottobre 2017. Il ricorrente contesta ogni cessione a NOME e COGNOME. Fornisce una ricostruzione alternativa delle conversazioni del 9 settembre 2017: s riferivano alle nozze di NOME, figlia di un NOME scomparso prematuramente e nipot di NOME; il “maglione” era realmente un regalo per il bambino della coppia. Cosi com gli altri ricorrenti, anch’egli contesta l’inverosimiglianza della ricostruzione accolta da aggiunge che la coincidenza temporale con la NOME di un qualcosa da parte di COGNOME riguarderebbe ortofrutta da trasportare al mercato (“scendi cento euro e dammi una mano” significherebbe caricare cento euro di ortofrutta, necessitando di aiuto).
10. COGNOME COGNOME propone tre motivi.
10.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cpv., 110 321 cod. pen., per l’erronea applicazione della continuazione interna in ordine agli episo corruzione contestati al capo E).
Il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza secondo cui lo stabile asservimento d pubblico ufficiale ad interessi privati configura un unico reato permanente ex art. 319 cod. p nel COGNOME le singole dazioni rappresentano momenti consumativi dell’unico reato. Evidenzia che la Corte non ha individuato i vari momenti consumativi dei diversi episodi corruttivi, limita ad affermare che COGNOME era “a disposizione” dei correi durante tutto il periodo, confermerebbe l’unicità del pactum sceleris, incompatibile con la continuazione.
10.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento de prova. Il ricorrente evidenzia molteplici incongruenze: la Corte ha dichiarato inutilizz dichiarazioni di COGNOME del 22.10.2018 (“il COGNOMEniere lo pagano tutti”) e ha ritenuto vero che COGNOME non abbia partecipato alla corruzione per le piantagioni 2015/2016, eppure lo condanna per l’intero periodo maggio 2015 – ottobre 2017.
Sottolinea che dalla conversazione del 3.8.2017 emerge che COGNOME rifiuta la propost di NOME (“va bene tu vai, io non ne voglio sapere”).
Evidenzia che l’identificazione nel riferimento all’altro tuo NOME” non è univoca, esist pluralità di correi.
Lamenta il travisamento della conversazione n. 455 del 12.7.2017, dalla COGNOME emergerebbe che è il COGNOMEniere a dover dare soldi a NOME (“levaci i milleduecento euro levaci i soldi mi deve dare a me”); e così pure il travisamento dell’episodio del 20.9.2017, definito “il ingresso” quando si trattava del sequestro operato dalle forze dell’ordine.
10.3. Il terzo motivo censura il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti gener Il ricorrente evidenzia a suo favore la sostanziale incensuratezza (risultando a suo carico un decreto penale del 2010, per omesso versamento ritenute); le confessioni profuse con memoriale manoscritto del 1.2.2019; la scrupolosa osservanza delle misure cautelari. Lamenta che la Corte si sia limitata a richiamare la gravità delle imputazioni, senza valutare i prospettati e positivi.
11. COGNOME NOME propone tre motivi.
11.1. Il primo motivo, riferito al capo B), denuncia manifesta illogicità e contraddit della motivazione. Lamenta che il giudizio di responsabilità si basi su elementi generici e individualizzanti, ricavati da intercettazioni ambientali effettuate su altri soggetti. l’assenza totale di riferimenti da parte dei collaboratori di giustizia e la mancanza di r specifici sulla condotta effettivamente realizzata.
11.2. Il secondo motivo censura la mancata riqualificazione COGNOMEa fattispecie di lieve e ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90. La Corte avrebbe affermato che l’imputato “coadiuvava il pad COGNOMEa coltivazione di piantagioni che producevano molti chilogrammi di marijuana e fruttava
decine di migliaia di euro a settimana”, ma tale affermazione contrasterebbe con il compendi accusatorio formato da attività captativa mai corroborata da sequestri. In assenza di eleme significativi su modalità, circostanze, qualità e quantità, i giudici andrebbero dovuto rite più lieve fattispecie, in ossequio al principio del favor rei.
11.3. Il terzo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensi condizionale della pena. La Corte non avrebbe considerato il ruolo marginale, COGNOME mero supporto occasionale del padre, negando i benefici con motivazione apodittica (“non essendo emersi elementi positivi”). Per la sospensione, risulterebbe illogico presumere la ricadut reato, dopo oltre sette anni dai fatti senza condanne intermedie.
12. COGNOME NOME articola tre motivi.
12.1. Il primo motivo contesta l’affermazione di responsabilità per la corruzione. Eviden che la stessa Corte ha riconosciuto, a pagina 102, che le sole dichiarazioni di COGNOME sarebbe del tutto insufficienti per sostenere un’affermazione di colpevolezza, ma poi ha fondat condanna su intercettazioni che non dimostrerebbero né dazioni di denaro, né atti contrari doveri d’ufficio. Il collaboratore aveva descritto pagamenti a un “Comandante di Scordia” n 2016, ma non aveva riconosciuto COGNOME COGNOME‘album fotografico e questi non era mai stat comandante a Scordia. Le intercettazioni del 2017 non costituirebbero riscontri individualizza mancando verifiche patrimoniali su COGNOME COGNOME accertamenti sui suoi comportamenti in servizio
12.2. Il secondo motivo contesta la mancata riqualificazione in fatto di lieve en evidenziando come le intercettazioni che suggerivano coltivazione e vendita di sostanz stupefacenti provenienti da multiple piantagioni non avessero trovato riscontro in seque concreti.
12.3. Il terzo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e la NOME d recidiva. Non sarebbe stata considerata la figura marginale del ricorrente, presente sol sporadiche intercettazioni concentrate in arco temporale ridotto. La Corte avrebbe negato beneficio con motivazione apodittica.
13. COGNOME NOME NOME deduce tre motivi.
13.1. Il primo motivo contesta la sua identificazione con il “NOMENOME NOME ne intercettazioni. Evidenzia che il padre NOME NOME quCOGNOMEo figli e che il riferimento gener “figli” o ai “due ragazzi”, contenuto nei dialoghi intercettati, non consentirebbe identifi certa. Il giuNOME di primo grado aveva erroneamente identificato un “NOMENOME NOME COGNOMEe conversazioni con l’assistito che si chiama NOME COGNOME. La Corte d’Appello non avrebbe affrontato espressamente tale questione, fondando il convincimento su elementi generici.
13.2. Il secondo motivo lamenta la mancata riqualificazione COGNOMEa lieve entità. L’affermazione secondo cui egli “coadiuvava il padre COGNOMEa coltivazione di piantagioni che producevano mol chilogrammi e fruttavano decine di migliaia di euro a settimana”, risulterebbe contraddetta compendio accusatorio privo di sequestri.
13.3. Il terzo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e della sospens condizionale, contestando una motivazione priva di adeguata argomentazione. Il giuNOME avrebbe previsto il rischio di reiterazione del reato, basandosi su un carico pendente che, dopo oltre anni senza condanne, non è idoneo a fondare una prognosi sfavorevole.
All’udienza dell’Il luglio 2025, il Procuratore Generale ha concluso NOMEndo:
per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME: l’inammissibilità dei ricors per COGNOME NOME: l’annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo per qualificazione giuridica del fatto, con inammissibilità per il resto;
per COGNOME NOME: l’annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo per qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, con inammissibilità per per COGNOME NOME: l’annullamento senza rinvio in relazione all’aumento per la continuazione interna al capo E), con eliminazione della relativa pena di 4 mesi di reclusione, e inammissib per il resto.
I difensori presenti hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso articolato da NOME NOME non supera il vaglio di ammissibilità per le ragio che si espongono.
1.1 II ricorrente, con il primo motivo, deduce che la Corte d’appello avrebbe dato presupposta la natura illecita dell’incontro del 9 settembre 2017, senza fornire adegu motivazione NOME le ragioni per le quali, nel silenzio delle captazioni, abbia tratto la con che cripticamente i soggetti coinvolti discorrevano di marijuana. Lamenta, inoltre, ch decisione del GUP si appalesava silente sul tema di prova e che la Corte d’appello avrebbe perseverato COGNOME‘indebita presunzione, senza confrontarsi con i rilievi difensivi.
La censura è destituita di fondamento e si basa su una lettura non esaustiva della sentenz impugnata.
In linea generale, va premesso che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai sogget intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rime valutazione del giuNOME di merito, la COGNOME, se risulta logica in relazione alle mass esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02 Sebbar, Rv.26371501).
La Corte di merito ha correttamente ricostruito l’intera sequenza degli eventi del 9 settem 2017, fornendo una motivazione articolata, logica e immune da vizi, che dimostra come l’approvvigionamento di sostanza stupefacente sia stato desunto non sulla base di presunzioni ma dall’analisi sistematica e cronologica delle conversazioni intercettate.
Il Collegio territoriale ha infatti proceduto a una ricostruzione puntuale degli dimostrando come dalle conversazioni ambientali n. progr. 1218 e 1219 del 9.9.2017 ore 13.50 emergesse che NOME, trovandosi a bordo dell’autovettura insieme a COGNOME, incontrava NOME COGNOME, NOMEndole un “NOME” custodito all’interno di un pacchetto di sigarette, affin potesse verificare la qualità dello stupefacente. La natura stupefacente del “NOME” no presunta, ma chiaramente desumibile dal fatto che, come emerge dai dialoghi indicati, l NOME doveva far “verificare la qualità” a un “acquirente” e che, in caso di gradiment “fornitore” gliel’avrebbe venduta “a 3”, NOMEndone “mezzo” COGNOMEa stessa sera.
E’ stato correttamente evidenziato in sentenza, come i due interlocutori concordasser espressamente i termini convenzionali per NOMEre la risposta per telefono (ossia limitando a dire: ‘va bene’, ‘non va bene’)”, elemento idoneo a comprovare la consapevolezza del caratter illecito dell’operazione e il conseguente ricorso necessario a un coNOME criptico per sfuggir intercettazioni.
La ricostruzione prosegue con rigorosa consequenzialità logica: un’ora più tardi (progr. 94 del 9.9.2017 ore 14.50) NOME COGNOME telefonava all’COGNOME NOMEndo che “va bene per la metà”, NOMEndo il gradimento dell’acquirente. Alle ore 15.29 (progr. 4631) NOME chiamava COGNOME prendendo appuntamento per “NOME” (COGNOME) per le ore 16.00. L’identificazione di COGNOME ritenuta certa in quanto lui è l’intestatario dell’utenza telefonica chiamata dal NOME.
La Corte territoriale ha correttamente sottolineato come alle ore 16.01 (progr. 1221) registri una conversazione tra COGNOME e COGNOME COGNOMEa COGNOME il primo NOME al secondo di “scende almeno 100 euro” e COGNOME “gli NOME di dargli una mano”. Il termine “scendere” in relazione una cifra di denaro, nel contesto di un appuntamento programmato per procurare sostanza stupefacente, viene logicamente ritenuto significativo della cessione di stupefacente pe corrispettivo richiesto.
Il ragionamento dei giudici di merito si completa con l’analisi degli elementi successiv minuti dopo (progr. 1223) “NOME‘NOME sale a bordo della sua vettura e si sente un rumore di sac e di qualcosa che viene sistemata sulla macchina”; poco dopo (progr. 1224 ore 16.28) NOME chiama NOME concordando di vedersi presso la parrucchiera. La sequenza temporale è inequivocabile: appuntamento con COGNOME, versamento di 100 euro, caricamento di “qualcosa” sull’auto, immediata chiamata alla destinataria finale.
La Corte di appello, analizzata la sequenza delle conversazioni sopra indicate, logicamente desunto che NOME COGNOME e NOME COGNOME abbiano procurato presso NOME COGNOME la marijuana richiesta loro da NOME COGNOME.
La conclusione non è il frutto di una presunzione, come erroneamente sostiene il ricorrent ma l’esito di un rigoroso ragionamento logico-deduttivo, basato sulla valutazione sistematica elementi probatori convergenti e univoci.
La motivazione in esame ha inoltre confutato specificamente l’ipotesi difensiva alternati secondo cui l’NOME avrebbe potuto approvvigionarsi di stupefacente altrove, dopo aver lascia il COGNOME. Il Collegio di merito ha adeguatamente evidenziato che l’NOME telefonava alla COGNOME
immediatamente dopo avere lasciato la proprietà del COGNOME, rendendo così evidente che ciò che avrebbe dovuto NOMEre proveniva appunto dal COGNOME. Ha inoltre rilevato che l’COGNOME, dopo avere lasciato il COGNOME e prima di raggiungere la NOME, non interloquiva con nessuno limitandosi a movimentare le buste già presenti all’interno della vettura.
La motivazione appare articolata e logicamente ineccepibile, rendendo inammissibile la censura del ricorrente, il COGNOME propone una rilettura degli elementi probatori che non può tro accoglimento in sede di legittimità.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe operato un valutazione atomistica delle modalità del fatto, omettendo il giudizio sinottico degli el sintomatici previsti dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, e disattendendo i principi affe dalle Sezioni Unite Murolo (n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076).
La censura è manifestamente infondata. La Corte di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati in tema di lieve entità, operando una valuta complessiva e ponderata di tutti gli elementi sintomatici previsti dalla norma, senza limitars considerazione delle sole modalità del fatto.
Il Collegio territoriale ha infatti considerato preliminarmente il dato quant riconoscendo che la cessione aveva ad oggetto un quantitativo di marijuana dal prezzo di 100 euro, oggetto di unica cessione, escludendo pertanto la continuazione.
Questa valutazione, che corregge la sentenza di primo grado, dimostra come la Corte d’appello abbia effettivamente tenuto conto dell’elemento quantitativo favorevole al ricorren
Tuttavia, la Corte di merito ha correttamente valutato che tale elemento, pur positi NOME ampiamente neutralizzato dalle modalità della condotta e dalla personalità dell’agen Quanto alle modalità, il Collegio ha motivatamente rilevato che NOME COGNOME ha mostrato di esser un fornitore immediatamente reperibile con i quali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano una consuetudine di rapporti radicata nel tempo. Tale valutazione non è il frutto di una considerazione isolata emerge dall’analisi complessiva delle risultanze processuali.
Vengono infatti richiamate in sentenza le conversazioni progr. n.2992 del 31.7.2017, soprattutto, la n. 4366 del 5.9.2017 ore 11.00 dalla COGNOME emerge chiaramente come COGNOME e COGNOME si incontrassero nei pressi di una serra ove avveniva la coltivazione di marijuana”.
Il ragionamento è ulteriormente consolidato COGNOMEaverso l’analisi della conversazione pro 1218 del 9.9.2017 ore 13.38, dalla COGNOME emergono i rapporti di dare/avere tra COGNOME e COGNOME da una parte e il COGNOME dall’altra, con riferimenti a cifre consistenti (“Due e cinque, gli d mille due e cinquanta”, “O mille due e cinquanta, o mille e tre”).
In sintesi, la valutazione proposta in sentenza appare conforme all’orientamento di quest Corte, secondo cui la modica quantità di stupefacente non determina automaticamente l’applicazione della circostanza attenuante, quando le modalità della condotta dimostrino partecipazione a un’attività illecita strutturata e continuativa.
Il ricorrente erroneamente assume che la valutazione delle modalità debba necessariamente essere neutralizzata dal dato quantitativo, ma tale assunto contrasta con i principi consoli
Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l’art. 73, comma 5, riNOME u valutazione globale in cui nessun singolo elemento può assumere carattere determinante, ma deve emergere dalla considerazione complessiva l’effettiva tenuità dell’offesa al bene giurid tutelato.
Si rammenta che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del f l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 – dep 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elen dal comma 5 dell’art. 73 deve essere complessiva, così superando l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giuNOME alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve en del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere d considerazione degli altri.
Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha precisato che COGNOMEa verifica occorre abbandonare l’idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, a dell’azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal g alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presen di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli a
Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzaz grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quand circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso.
Solo all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segn eventualmente opposto di uno o più degli altri.
Nella decisione impugnata è stato fatto buon governo dei principi ermeneutici in materia e con motivazione non incongrua né contraddittoria, è stata compiuta una valutazione complessiva, tenendo conto di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, compensabili con altri di segno contrario.
La valutazione concreta degli elementi sintomatici rientra COGNOME‘insindacabile apprezzament del giuNOME di merito, che nel caso in esame ha fornito motivazione immune da vizi logici conforme ai principi di diritto richiamati.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente deduce che Corte d’appello avrebbe fornito una motivazione assiomatica NOME il diniego dell’attenuante art. 62, n. 4, cod.pen., limitandosi alla testuale riproposizione del dettato normativo, alcuna minima considerazione giustificativa NOME l’evento dannoso o pericoloso.
La censura non ha fondamento.
La Corte di merito ha correttamente valutato i presupposti dell’attenuante, fornen specifica e articolata motivazione conforme ai principi giurisprudenziali consolidati.
Il Collegio territoriale ha infatti chiarito che il lucro conseguito dal COGNOME nel caso in anche se riferibile a soli 100 euro, non può essere considerato di speciale tenuità, dovend ritenere che tale lucro debba essere connotato non solo da tenuità, ma da ‘speciale’ tenuit dove l’aggettivo ‘speciale’ vale a descrivere il lucro come di scarsa, minima entità. motivazione non costituisce una mera riproposizione del dettato normativo, ma rappresenta l’applicazione dei criteri ermeneutici consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
E’ stato correttamente applicato l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’art. 6 4 cod.pen. riNOME una puntuale ed esaustiva verifica, in concreto, in ordine alla ricorren meno, della speciale tenuità, riferita sia al lucro perseguito o conseguito dall’autore del sia all’evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie ( Sez. U , n. 24990 del 30/01/202 Rv. 279499, in motivazione, par. 16).
Il giudicante ha condivisibilnnente ritenuto che un lucro di 100 euro, nel contesto accer di rapporti consolidati COGNOMEa vendita di stupefacenti e di inserimento in un’attività organ non può considerarsi di speciale tenuità.
La motivazione appare inoltre implicitamente estesa all’evento dannoso. La Corte territoriale, avendo accertato che il ricorrente operava come fornitore immediatamente reperibi in un contesto caratterizzato da consuetudine di rapporti illeciti radicata nel tempo collegamenti con attività di coltivazione, ha implicitamente valutato che l’evento dannoso n presentasse carattere di speciale tenuità, essendo espressione di un’attività struttura potenzialmente produttiva di ulteriori reati.
La valutazione operata dal giuNOME di merito NOME la sussistenza dei presuppos dell’attenuante, rientra COGNOME‘apprezzamento delle circostanze concrete del caso, risulta congr specifica e immune da vizi logici, rendendo inammissibile la censura del ricorrente.
1.4. Il ricorrente, con il quarto motivo, deduce la totale assenza di motivazione ci diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che manca anche solo un segno grafico, COGNOMEe pagine dedicate dal giuNOME del gravame alla posizione di COGNOME (pp. 21-27) sostegno del diniego, e che tale omissione risulta ancor più irragionevole, considerat ridimensionamento della condotta ascritta all’imputato.
La censura non ha fondamento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema motivazione implicita. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, non è censurabile, i sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifi deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente effettuato una valutazion complessiva della condotta e della personalità dell’imputato che implicitamente esclude sussistenza di elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzioNOMErio.
La motivazione implicita emerge chiaramente dalla struttura argomentativa della sentenza, che delinea un quadro di responsabilità caratterizzato da elementi ostativi alla concessione de
attenuanti generiche. La decisione impugnata ha infatti evidenziato: a) la consuetudine rapporti, radicata nel tempo, tra il ricorrente e i correi; b) la qualifica d immediatamente reperibile; c) i rapporti di dare/avere, con riferimento a cifre consistent collegamenti con attività di coltivazione di marijuana; e) l’inserimento in un contesto di organizzato.
Tale complessiva valutazione, che evidenzia modalità della condotta incompatibili con l’occasionalità e l’estemporaneità, implicitamente esclude la sussistenza di elementi positivi personalità o circostanze del fatto idonee a giustificare l’applicazione delle attenuanti gene La struttura argomentativa della sentenza rende chiaramente desumibile il rigetto della richies conformemente ai principi consolidati in tema di motivazione implicita.
Aspecifica è la deduzione del ricorrente, ad avviso del COGNOME il ridimensionamento del condotta, a seguito della esclusione della continuazione, debba automaticamente comportare la concessione delle attenuanti generiche. L’esclusione della continuazione attiene al delimitazione oggettiva del fatto, mentre le attenuanti generiche presuppongono una valutazion complessiva della personalità e delle circostanze che, nel caso in esame, sono state logicament ritenute incompatibili con una mitigazione del trattamento sanzioNOMErio.
2. Il ricorso di COGNOME NOME è fondato.
2.1.1 II terzo motivo del ricorso, per la sua natura pregiudiziale rispetto agli altri, di essere esamiNOME preliminarmente. La censura riguarda l’identificazione stessa del ricorren COGNOME destinatario delle dazioni corruttive, elemento che costituisce il presupposto l dell’intera imputazione.
Il motivo merita accoglimento.
Il quadro probatorio accolto dai giudici di merito si fondava originariamente s dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il COGNOME aveva riferito d corrisposto mensilmente 2.000 euro a un COGNOMEniere per garantirsi protezione COGNOMEe attiv illecite di coltivazione e spaccio di stupefacenti.
Tuttavia, come è stato fondatamente eccepito, l’analisi delle dichiarazioni del COGNOME rivelato criticità non superabili.
In primo luogo, il mancato riconoscimento fotografico. Nell’interrogatorio del 18 NOMEmb 2017, posto di fronte all’album fotografico, il COGNOME indicava l’effige “n.8” come quel COGNOMEniere corrotto, salvo poi scoprire che si trattava di NOME COGNOME, non appartenent all’RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata altresì evidenziata l’erronea indicazione del ruolo e della sede di servizio. Il affermava con certezza che il COGNOMEniere corrotto fosse il Comandante della Stazione di Scordia circostanza oggettivamente non corrispondente al ruolo del COGNOME, che NOME esser appuntato in servizio presso la Stazione di RAGIONE_SOCIALE.
Ugualmente significativa è la segnalata rilevanza dell’errore. La specificazione ch COGNOMEniere fosse il comandante della Stazione di Scordia assume particolare significato
quanto le piantagioni di marijuana oggetto della protezione illecita si trovavano propri territorio di competenza di quel comando, non di quello di RAGIONE_SOCIALE dove prestava servizio COGNOME.
La Corte d’Appello ha tentato di superare tali incongruenze sostenendo che il mancato riconoscimento fosse giustificabile con il travisamento del COGNOMEniere (cappello e occhiali sc e con la distanza temporale. Tuttavia, coglie nel segno la censura secondo cui tale spiegazion non può sanare l’erroneità delle indicazioni fornite dal COGNOME NOME il grado e la sede di ser elementi che il collaboratore affermava con sicurezza e che non potrebbero essere influenzati dal travisamento fisico, anche in considerazione della ripetuta frequentazione tra i du occasione delle corresponsioni mensili.
2.1.2 Venuta meno l’identificazione diretta COGNOMEaverso le dichiarazioni del COGNOME, la C territoriale ha fondato il proprio convincimento su un ragionamento deduttivo che, tuttav poggia su una premessa evidentemente errata: l’assenza di altri carabinieri coinvolti ne indagini.
La sentenza impugnata afferma che in tutta l’indagine non è emerso il coinvolgimento di nessun altro COGNOMEniere a parte il COGNOME (pag. 37), deducendone che il militare menzionat COGNOMEe intercettazioni non potesse che essere il ricorrente.
Tuttavia, è stato ben evidenziato dalla difesa che tale premessa è smentita dalla stes sentenza che, a pagina 31, dà atto che il COGNOME riferiva di un Maresciallo dei RAGIONE_SOCIALE di Sco del COGNOME non ricordava il nome, con grado e sede di servizio non corrispondenti.
2.1.3 Parimenti fondata è la censura relativa alle intercettazioni, che provano l’esistenz un COGNOMEniere corrotto, ma non ne consentono l’identificazione nel COGNOME.
Le conversazioni intercettate dimostrano inequivocabilmente che i correi versavano denaro a un COGNOMEniere per ottenere protezione. Tuttavia – e questo è il punto dirimente – esse consentono l’identificazione di tale COGNOMEniere COGNOMEa persona del COGNOME.
Le intercettazioni parlano genericamente di “COGNOMEniere” senza fornire elementi univoci identificazione. La conversazione n. 317 del 7 luglio 2017, sulla COGNOME la Corte fonda parte proprio convincimento, è stata interpretata in modo non univoco: mentre i giudici di mer ritengono che il riferimento sia all’odierno ricorrente, la difesa sostiene – con argomen specificamente affrontati e superati in sentenza – che si parli di un COGNOMEniere di nome NOME
2.1.4. Quanto alla durata del rapporto corruttivo, emerge la contraddizione che la difesa puntualmente denunciato COGNOMEa ricostruzione della Corte territoriale.
La Corte d’Appello ha evidenziato che COGNOME‘agosto 2017 il COGNOME avesse interrotto og rapporto con NOME, NOME e NOME, rifiutando espressamente una proposta corruttiva (conversazioni nn. 7176 del 3 agosto 2017 e 859 del 7 agosto 2017). Ciononostante, lo condanna per fatti che si sarebbero protratti fino all’ottobre 2017.
La contraddizione non è meramente apparente ma sostanziale: o il COGNOME ha continuato la sua attività corruttiva dopo l’agosto 2017 (ma allora la sentenza avrebbe dovuto indicare qu
atti contrari ai doveri d’ufficio abbia compiuto in tale periodo), oppure il rapporto corr cessato in quella data (e allora la condanna per il periodo successivo è priva di fondamento).
2.1.5 La difesa correttamente rileva che la sentenza elude la questione del luogo commissione del reato, limitandosi ad affermare genericamente che i fatti sarebbero avvenuti i Scordia dal maggio 2015 all’ottobre 2017.
In effetti, l’indicazione non è meramente descrittiva ma costituisce elemento essenziale de contestazione, considerato che il COGNOME prestava servizio a RAGIONE_SOCIALE e non a Scordia, dov invece si trovavano le piantagioni di marijuana alle quali si riferisce l’attività di p asseritamente svolta dal militare. La sentenza non spiega come il ricorrente, operando in u comando territorialmente diverso, avrebbe potuto garantire protezione per attività illecite s al di fuori della propria sfera di diretta competenza.
2.1.6 L’esame complessivo delle censure proposte dal ricorrente evidenzia che l’addebito di corruzione contro il COGNOMEniere COGNOME è stata ricavata COGNOMEaverso una argomentazion contraddittoria e manifestamente illogica, che perciò riNOME un nuovo esame da parte de giuNOME di rinvio.
2.2. Assorbiti gli altri motivi.
Le censure sollevate da COGNOME NOME COGNOMEaverso il ricorso in esame risultano inammissibili.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in ordine alla contestazione mossa al B), l’inadeguatezza della motivazione relativa alle dichiarazioni dei collaboratori di gius alle intercettazioni.
La censura è manifestamente infondata.
La Corte di merito ha correttamente valutato la convergenza di plurimi elementi probator fornendo una motivazione articolata e logicamente consequenziale che dimostra la fondatezza dell’accusa. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha effettuato una valut critica e differenziata delle diverse fonti dichiarative. Relativamente alle dichiarazioni di COGNOME, ha correttamente considerato che, nonostante la successiva ritrattazione, dichiarazioni originarie presentavano caratteri di specificità e trovavano riscontro in altri e probatori.
Giustamente si è osservato che il ragionamento ha trovato NOME COGNOMEe dichiarazioni d NOME COGNOMECOGNOME il COGNOME riferiva di aver rifornito il COGNOME sia di cocaina che di mari COGNOMEa gestione dello spaccio del territorio di Scordia. La Corte distrettuale ha inoltre consi le dichiarazioni di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME forniva indicazioni specifiche sull’attività di del COGNOME, sia di marijuana che di cocaina. La valutazione dei collaboratori non si è lim a una mera elencazione, ma ha considerato gli elementi di riscontro reciproco e la convergenza delle dichiarazioni su aspetti specifici dell’attività del ricorrente.
La Corte, con motivazione adeguata, ha poi correttamente applicato i principi consolida secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori, pur non costituendo prova piena, assumono valor indiziario quando trovino riscontro in altri elementi del quadro probatorio.
Quanto alle intercettazioni, il ricorrente erroneamente assume che la Corte si sia limita estrapolare singole conversazioni.
Al contrario, il Collegio territoriale ha operato una valutazione sistematica conversazioni tra il ricorrente e COGNOME NOME, evidenziando la ricorrenza di espressi che, nel loro complesso, delineano inequivocabilmente un’attività di traffico di stupefacenti.
Sono state logicamente interpretate le conversazioni registrate tra il 31.3.2017 16.5.2017, dalle quali emergono inequivocabili espressioni (‘quella cosa che non era buona’ (n 163), ‘ancora c’è quel coso’ e NOME NOME se è solo ‘quello nero’ (n. 671), NOME NOME ‘questa cosa la deve tirare fuori tutta in una volta’ e che il conto è grosso (n. 1126), NOME NOME se ‘si sta prendendo la cosa nera da loro’ (n. 1707)”).
Il Collegio ha inoltre considerato le conversazioni del 2 aprile 2017, COGNOMEe quali “NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME l’è presa con lui. NOME NOME NOME NOME NOME ‘gliel’ha mischiata’ e NOME NOMENOME NOME NOME NOME, NOME chiama NOME NOME NOME scusa pe quello che ha fatto NOMENOME NOME NOME NOME NOME era tutta ‘polveraccio’ e vuole ammazzare d botte NOME“.
La Corte territoriale ha correttamente valutato che tali conversazioni, considerate nel insieme e nel contesto delle dichiarazioni dei collaboratori, configurano un quadro probato convergente e univoco.
L’interpretazione delle intercettazioni, non limitata a frasi isolatamente considerate elaborata alla luce dell’intero contesto dialogico e confrontata con le dichiarazio collaboratori, ha fornito valutazione non illogica in ordine all’entità ed alla natura delle (tra le quali è compresa anche la cocaina) .
3.2. I motivi secondo e terzo, relativi al capo E), sono inammissibili per manif infondatezza.
Il ricorrente contesta l’interpretazione della conversazione tra NOME e NOME del 7 ag 2017, sostenendo che il significato non sarebbe univoco e che mancherebbe la prova del concorso COGNOMEa corruzione. Deduce inoltre l’erroneità dell’aumento per continuazione, trattando di reato permanente.
Con riferimento al primo profilo, la censura non ha fondamento. La Corte di merito h correttamente interpretato il dialogo tra NOME NOME, operando una valutazione logica contenuto delle affermazioni nel loro contesto.
Il Collegio ha analizzato la sequenza: “NOME: ‘te lo ricordi quando NOME NOME -ma ques con questi soldi… che cosa fa, che fa, beve, gioca- NOME….’ NOMENOME ‘.. ma perché NOME gliene ha dati soldi? Lo sai che gli hanno fatto un’altra perquisizione ad NOME?”. Quindi correttamente osservato che “la domanda ‘ma perché NOME non gliene ha dati soldi?’ è palesemente retorica, e il senso è ancora più chiaro se collegata alla frase successiva ‘gli ha
fatto un’altra perquisizione’; cioè, visto che NOME ha pagato anche lui il COGNOMEniere, i meravigliano del fatto che gli sia stata fatta un’altra perquisizione”.
Il ragionamento risulta coerente e comunque non illogico. La sequenza delle affermazioni (interesse per l’uso del denaro da parte del COGNOMEniere, domanda retorica sui pagamenti riferimento immediato alla perquisizione) conduce univocamente alla conclusione della partecipazione a episodi di corruzione.
A fronte di tale motivazione adeguata, i motivi risultano sostanzialmente mirati alla revi della valutazione delle prove, proponendo una interpretazione alternativa di intercettazi attività non consentita in sede di legittimità.
La Corte di merito ha inoltre correttamente considerato tale elemento unitamente all specifiche dichiarazioni di COGNOME NOME, il COGNOME, sebbene non abbia fornito un contrib utile all’individuazione del militare, ha altresì affermato che il COGNOMEniere veniva pagato dal COGNOME, ha precisato che il medesimo si era lamentato del fatto che il COGNOMEniere ven pagato da tutti mentre il poliziotto COGNOME veniva pagato solo da lui. Dalla convergenza elementi indiziari diversi e indipendenti è stata logicamente ricavata la fondatezza d conclusione.
Sotto il secondo profilo, la censura relativa alla continuazione è parimenti infondata.
Il ricorrente assume che si tratti di un unico reato permanente, ma tale qualificaz contrasta con la lineare ricostruzione operata dalla Corte di merito.
Il Collegio ha infatti accertato distinti episodi corruttivi COGNOME‘arco temporale maggi ottobre 2017, corrispondenti alle diverse attività illecite che riNOMEvano la protezio COGNOMEniere. Nel caso in esame, la partecipazione del ricorrente a distinti progetti i (piantagioni, traffico, occultamento) che riNOMEvano specifici interventi corruttivi co plurimi episodi unificati dal vincolo della continuazione.
3.3. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la motivazione sulla disponibilità del t e sulla consapevolezza della presenza delle armi, sostenendo che le conversazioni successive al sequestro dimostrerebbero la sua estraneità e che mancherebbe la prova della disponibilità comunque della esclusiva disponibilità – del terreno.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Collegio territoriale ha preliminarmente considerato che la perquisizione veniva dispo a seguito delle rivelazioni del collaboratore COGNOME NOMENOME il COGNOME, in data 24. dichiarava di essere a conoscenza, per averlo appreso dal COGNOME medesimo, che nel terreno in questione, di proprietà del padre ma in uso a COGNOME NOME, quest’ultimo teneva interr serbatoi di plastica in cui erano nascoste armi, denaro e droga.
La Corte di merito ha puntualmente affermato che il COGNOME disponeva del terreno, era consapevole della presenza dell’arma e contribuiva al suo occultamento, sebbene l’arma non fosse di sua proprietà.
Secondo la logica argomentazione dei giudici di merito, ulteriori conferme si rinvengon COGNOME‘analisi delle conversazioni successive al sequestro. Contrariamente a quanto sostenuto d
ricorrente, tali conversazioni non dimostrano l’estraneità, ma NOMEno il contrib partecipativo, attesa la consapevolezza manifestata nei dialoghi in ordine all’occultamento de armi, sia pure per conto terzi a lui ben noti, nel terreno di sua pertinenza.
Risulta in tal modo correttamente applicato il principio consolidato per il COGNOME la detenz o l’occultamento del corpo del reato, per conto di terzi, integra il concorso nel reato, trat di una forma di collaborazione sulla COGNOME il proprietario può fare affidamento (Sez. 4, n. 2 del 10.4.06, COGNOME; massime prec. conformi n. 12777/2000, RV. 217903; n. 40167/04, RV. 229565).
3.4. Il ricorrente, con il quinto motivo, deduce l’intervenuta prescrizione, alla dat sentenza di appello, della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva d munizioni), contestata al capo J unitamente al delitto di detenzione illegale di arma, riten continuazione con il più grave reato di cui al capo B) (cessione di stupefacenti).
La questione non risulta essere stata specificamente eccepita dinanzi alla Corte d’appello. La censura è in ogni caso inammissibile.
Nel caso di specie, per il capo J, è stato applicato un aumento unico di sei mesi di reclusio ridotto di un terzo.
Dal trattamento sanzioNOMErio emerge che, per il capo J, il giuNOME, in sede di giud abbreviato, ha operato un solo aumento e poi ha applicato la riduzione prevista per i deli senza considerare la contravvenzione.
In tal senso militano i seguenti argomenti.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27059 del 27 febbraio 2025, hanno riaffermato la “visione multifocale” del reato continuato: i singoli reati mantengono tendenziale autonomia, l’unitarietà opera solo se espressamente prevista o se più favorevole all’imputato, secondo principio del favor rei.
Per il giudizio abbreviato con delitti e contravvenzioni in continuazione, la riduzione a sugli aumenti va operata distintamente: un terzo per i delitti, metà per le contravvenzi Questo perché la diminuente, pur processuale, ha effetti sostanziali e deve rispettare la dive valutazione legislativa del disvalore dei reati, espressa COGNOMEaverso misure premiali differenz
Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannat per i reati di cui al capo J ( delitto di detenzione abusiva di arma comune da spar contravvenzione prevista dall’art. 697 cod. pen.) in continuazione con il più grave reato di c capo B), con applicazione di un aumento unico di pena pari a mesi sei di reclusione successivamente ridotto di un terzo ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in ragio del rito abbreviato.
Dalla struttura stessa del trattamento sanzioNOMErio così determiNOME emerge, con evidenza, che il giuNOME di merito ha operato un unico aumento per la continuazione, applicando poi riduzione prevista per i delitti (un terzo).
Ciò implica necessariamente che nessun autonomo aumento di pena è stato concretamente commiNOME in relazione al reato di cui all’art. 697 cod. pen. che avrebbe dovuto comportar
l’incremento di una ulteriore frazione e poi la distinta riduzione di 1/2 per il rito abbr riferimento alla suddetta contravvenzione.
In sintesi, quest’ultima, non ha prodotto alcun effetto incrementativo sul quantum della sanzione finale.
Del resto, il ricorrente non ha censurato la determinazione unitaria dell’aumento e la mis della successiva diminuente, evidentemente commisurati al delitto. Tale omissione NOME la consapevolezza della mancata applicazione di un aumento autonomo per la contravvenzione e rivela l’assenza di un interesse concreto.
Invero, l’interesse ad impugnare è da ritenersi sussistente allorché il gravame in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugNOME, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante, seppur operata con riferimento al prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione (Sez. U, n.28911 del 28/03/2019 Rv. 275953 – 02).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha prospettato lo specifico interesse sotteso alla cens e del resto, l’eventuale dichiarazione di prescrizione non comporterebbe alcuna riduzione del pena per la contravvenzione estinta, poiché la stessa non è stata considerata nel determinazione dell’aumento per continuazione. L’operazione avrebbe carattere meramente teorico, risultando priva di utilità pratica.
In conclusione, la censura è inammissibile per difetto di interesse.
3.5. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione NOME le attenuanti generiche, evidenziand di aver specificamente dedotto COGNOME‘atto di appello favorevoli condizioni di vita dell’im (familiari, sociali e lavorative), buon comportamento processuale e ravvedimento manifestato nel corso del procedimento.
La censura non ha fondamento alla luce dei principi consolidati in tema di motivazione implicita sopra richiamati (par. 1.4.).
Risulta adeguatamente effettuata in sentenza una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato che implicitamente esclude la sussistenza di elementi idone giustificare una mitigazione del trattamento sanzioNOMErio.
Il Collegio territoriale ha infatti accertato la responsabilità del ricorrente per pluri particolare gravità: a) detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (inclusa cocaina) in un a temporale esteso (2015-2017); b) corruzione di pubblico ufficiale COGNOMEaverso pagament sistematici; c) cessioni di marijuana a terzi soggetti; d) detenzione illegale di armi e mun Tale quadro complessivo, sottolineato COGNOMEa decisione impugnata, evidenzia una personalità delinquenziale strutturata e una condotta caratterizzata da particolare pericolosità sociale.
Sono stati inoltre evidenziati i rapporti del ricorrente con esponenti della crimi organizzata, l’inserimento in un ampio contesto delle attività illecite nel settor stupefacenti, oltre alla capacità di corruzione di pubblici ufficiali, per garantirsi protez attività investigative.
La valutazione complessiva, che delinea un quadro di responsabilità incompatibile con l’occasionalità e caratterizzato da particolare gravità, implicitamente esclude la sussisten elementi positivi della personalità o circostanze del fatto idonee a giustificare l’applicazio attenuanti generiche. La motivazione implicita risulta chiaramente desumibile dalla strutt argomentativa della sentenza, conformemente ai suindicati principi consolidati.
Il ricorso interposto da COGNOME NOME incorre COGNOMEa declaratoria di inammissibilità per le considerazioni che seguono.
4.1. Il ricorrente articola il primo motivo di ricorso, denunciando l’illogicità manife motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto provata la sua identificazione COGNOMEaver riferimenti a “l’americano” e al “parente” di COGNOME contenuti COGNOMEe conversazi intercettate. Il ricorrente deduce che tali riferimenti sarebbero generici e non univoci stessa conversazione richiamata in sentenza (n. 154 del 27.6.2017) emergerebbe che “l’americano” non disponeva di stupefacente (“per non averne l’americano a Militello”); n esisterebbe alcuna conversazione COGNOMEa COGNOME egli sia parte attiva; in ogni caso, non risulter alcun riferimento diretto o indiretto a COGNOME NOME.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
La censura non individua alcun autentico vizio di illogicità nel percorso argomentativo de Corte territoriale, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatori
La sentenza impugnata ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione del coinvolgimento di COGNOME NOME, sviluppando un ragionamento articolato in più passaggi logici concatenati.
Il Collegio territoriale ha valorizzato l’elemento identificativo costituito dalla na americana del ricorrente, nativo di Brooklyn, osservando come tale caratteristica lo rendes l’unico soggetto, COGNOME‘ambiente di riferimento, a cui potesse riferirsi l’appellativo “l’ame
Questo primo elemento identificativo è stato quindi correlato con il dato relazion COGNOME NOME NOME convivente di COGNOME NOME e cogNOME di COGNOME COGNOME, circostanza che rende univoco il riferimento al “cogNOME” e al “parente” americano contenut COGNOMEe conversazioni intercettate.
In sintesi, l’identificazione del COGNOME COGNOMEaverso il riferimento a “l’american costituisce una mera congettura, ma si fonda su un dato fattuale oggettivo e non contestato; sua origine statunitense in un contesto territoriale e familiare circoscritto dove tale caratt assumeva valenza individualizzante.
La motivazione, dunque, spiega come si sia giunti all’identificazione nel ricorrente soggetto menzioNOME COGNOMEe conversazioni intercettate
La Corte territoriale ha quindi proceduto all’analisi del contenuto delle conversaz evidenziando come dalla n. 154 del 27.6.2017 emerga non già l’estraneità del COGNOME al traffico di stupefacenti, bensì il suo stabile inserimento in tale circuito. L’espressione utilizzata NOME NOME NOMEper non averne l’americano a Militello” – viene interpretata nel senso che stupisc momentanea indisponibilità di sostanza da parte di un soggetto normalmente fornito, tanto ch
NOME e NOME ipotizzano che “NOMENOME (COGNOME NOME) li tenga “a stecchetto” per poi cedere l droga a prezzo maggiorato.
L’interpretazione fornita dalla Corte d’appello dell’espressione “per non averne l’american appare logicamente coerente con il contesto dialogico. I giudici di merito hanno correttamen osservato che l’espressione denota stupore per una carenza momentanea, ma non è sintomatica di estraneità al traffico.
Quanto all’assenza di conversazioni con COGNOME COGNOME parte attiva, va riNOME il consolidato principio per cui il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in precisa accusa in danno dell’imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di u reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch’esso deve esse attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però sogget in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192, comma terzo, cod. proc. (Sez. 5, n.4572 del 17/07/2015 Cc. (dep. 03/02/2016 ) Rv. 265747)
L’argomentazione della Corte d’appello si concentra sulla ricostruzione della sequenza d eventi del 9 settembre 2017, minuziosamente analizzata COGNOMEaverso l’esame cronologico delle intercettazioni che culmina con la conversazione n. 4663 delle ore 20:38, COGNOMEa COGNOME COGNOME NOME a COGNOME che “al suo parente” (riferimento a COGNOME NOMENOME “la cosa gliel’hanno sistemata”, specificando però che l’indomani sarebbero stati necessari i pagament dovuti.
La valutazione del giuNOME, basata su elementi coerenti e logicamente connessi, rende manifestamente infondata la critica del ricorrente, che non evidenzia contraddizioni concret proponendo una diversa lettura dei fatti, non consentita in questa sede.
4.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
Il ricorrente lamenta l’assoluta assenza di riferimenti in motivazione, anche minimi ordine al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche di cui all’art. 6 cod.pen.. Pur riconoscendo che la giurisprudenza non riNOME motivazione analitica per i diniego, sostiene che sarebbe totalmente assente ogni minimo riferimento al diniego.
La censura non ha fondamento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema motivazione implicita. La giurisprudenza di legittimità, dopo l’intervento normativo del 92/2008 convertito in L. 125/2008 che ha modificato l’art. 62-bis cod.pen., ha consolidat principio secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto conseguente all’assen di precedenti o di aggravanti, ma richiedono la positiva sussistenza di elementi favore (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01).
Per il diniego è sufficiente che il giuNOME dia atto, anche implicitamente, dell’assen elementi positivi, senza necessità di confutazione analitica delle allegazioni dife (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01).
Inoltre, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamen in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto ris
dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 – 01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fornito motivazione implicita ma inequivocabile diniego COGNOMEaverso: a) la descrizione della gravità oggettiva del fatto: l’approvvigionamen 500 grammi di marijuana in un contesto di traffico organizzato e continuativo; b) l’evidenziaz del ruolo attivo del ricorrente in un sistema strutturato di distribuzione; c) la circostanz Corte, pur escludendo la recidiva, in ragione della risalenza dei precedenti, li abbia comun considerati, dimostrando di aver valutato tutti gli elementi rilevanti per la determinazio trattamento sanzioNOMErio.
La motivazione risulta pertanto conforme ai parametri di legittimità, non potendo ricorrente pretendere una trattazione espressa quando dal contesto emerga chiaramente l’assenza di elementi meritevoli del beneficio.
Il ricorso interposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
5.1. GLYPH La ricorrente deduce un unico motivo, sostenendo l’illogicità della valutazio probatoria con cui la Corte d’appello ha interpretato il riferimento al “maglione” la COGNOME‘autovettura COGNOME NOME di sostanza stupefacente. La ricorrente evidenzia specificamente la scarsità delle intercettazioni che la riguardano, notevolmente ristrette nel tempo; i c intercorsi solo ed esclusivamente con NOME NOME, NOME di famiglia da molto tempo; l’assenza di riscontri sulla corrispondenza tra “maglione” e stupefacente. E soprattutto, risulterebbe tutto illogico che qualcuno abbandoni 500 grammi di stupefacente in un’auto non chiusa e lasciata incustodita sulla pubblica via.
La censura è manifestamente infondata perché non individua alcun vizio di illogicità m propone una lettura alternativa delle risultanze processuali che non può trovare accoglimento sede di legittimità.
D’altro canto, giova ribadire il consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite p l’interpretazione del linguaggio emergente dalle captazioni, ancorché cifrato, appartiene dominio valutativo del giuNOME di merito, il cui giudizio, ove sorretto da coerenza logica e mas di esperienza, resta insindacabile in questa sede (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Rv. 26371501).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ricostruito il coinvolgimento di NOME COGNOMEaverso un’analisi sistematica delle conversazioni del 9 settembre 2017, evidenziand elementi che, valutati nel loro insieme, convergono univocamente verso la prova della cessione di stupefacente.
Il Collegio territoriale ha correttamente valorizzato la conversazione ambientale n. 1 delle ore 13:50, COGNOMEa COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME NOMENOME” di marijuana, specificando modalità di NOMEzione dell’esito: limitarsi a dire “va bene” o “non va bene” per telef
Questo accordo preliminare sul coNOME NOMEtivo è stato logicamente ritenuto idoneo a dimostrare la consapevolezza della natura illecita della transazione e la volontà di dissimula
Il secondo elemento viene individuato COGNOMEa telefonata n. 9471 delle ore 14:50, COGNOMEa qua NOME NOME NOME NOMEva bene per la metà”. La Corte ha logicamente osservato come tale espressione, nel contesto delineato dalla conversazione precedente, non possa che riferirs all’accettazione della proposta di acquisto di 500 grammi (la “metà” di un chilogrammo).
In sintesi, nel caso di specie, l’interpretazione data dai giudici di merito del “mag come stupefacente non si fonda su una mera supposizione, ma su elementi contestuali convergenti. La Corte territoriale ha fornito una lettura delle conversazioni interc pienamente coerente con il contesto investigativo e con le ulteriori emergenze probatorie, sen incorrere in alcuna manifesta illogicità.
La ricorrente contesta l’inverosimiglianza del lasciare stupefacente in un’auto aper Tuttavia, la valutazione della verosimiglianza delle modalità operative costituisce t valutazione di merito, insindacabile in cassazione quando sostenuta da motivazione non illogica
Al riguardo, la sentenza impugnata ha fornito spiegazione adeguata, evidenziando la necessità di evitare contatti diretti, la fiducia tra soggetti legati da rapporti con soprattutto la possibilità di controllo dal luogo adiacente in cui momentaneamente si trovava NOME.
Le argomentazioni svolte conducono necessariamente a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Il gravame proposto da NOME COGNOME risulta inammissibile.
6.1 Con il primo motivo, il ricorrente sviluppa un’articolata doglianza, sostenendo ch intercettazioni sarebbero state travisate e si riferirebbero alla sua attività professi rivenditore di autoveicoli presso la ditta “RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorrente invoca specificamente il vizio di travisamento della prova, sostenendo che Corte avrebbe supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e negato un fatto cui verità è stata invece ampiamente dimostrata.
Prima di esaminare il merito della censura, occorre precisare i limiti entro cui il v travisamento può essere dedotto in cassazione. Il vizio di ‘travisamento’ di cui all’art. 60 1, lett. e) cod. proc. pen. deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ov che sia stata considerata dal giuNOME di merito in termini incontrovertibilmente difformi da ‘significante’ e che sia idonea a rendere oggettivamente illogico il ragionamento posto alla b della decisione.
In altri termini, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova circoscritta la cognizione del giuNOME di legittimità alla verifica dell’esatta trasposi ragionamento del giuNOME di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziar l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia” ne “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rile
reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 10795 16/2/2021).
Con specifico riferimento alle intercettazioni, è possibile prospettare in sede di legit una interpretazione del significato di una intercettazione diversa (per travisamento) da que proposta dal giuNOME di merito soltanto nel caso in cui il giuNOME di merito ne abbia indi contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontest (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 Ud. (dep. 12/02/2018 ) Rv. 272558).
Nel caso in esame, il ricorrente non dimostra alcun travisamento da parte della Cort territoriale. Le conversazioni sono state riportate correttamente nel loro tenore lettera divergenza attiene esclusivamente alla loro interpretazione.
La Corte d’appello ha specificamente esamiNOME e confutato la tesi difensiva del riferiment dei dialoghi all’attività commerciale lecita, evidenziando elementi incompatibili.
Relativamente alla conversazione n. 807 del 3.8.2017 ore 23:21, il Collegio ha logicamente osservato l’incompatibilità con transazioni di veicoli del riferimento a una certa qu “nascosta in campagna o o alla “pessima qualità” di qualcosa, a sostanza da “prendere”, ritenendolo invece consono a sostanze stupefacenti.
La Corte territoriale, esaminando il debito di 800 euro menzioNOME COGNOMEe medesime intercettazioni – che il ricorrente sostiene derivare dall’acquisto di un fuoristrada nel Nor – ha rilevato la totale mancanza di documentazione a supporto di tale transazione commerciale: non sono stati prodotti né fatture, né documenti di trasporto, né movimenti bancari registrazioni contabili.
E’ stata inoltre valorizzata COGNOMEo stesso senso l’ammissione da parte del coimputato NOME aver ceduto modiche quantità di stupefacente a NOME COGNOME, elemento che corrobora definitivamente l’interpretazione delle conversazioni nel senso del traffico di droga.
In conclusione, non sussiste alcun travisamento, atteso che la prospettata divergenza riguarderebbe comunque solo l’interpretazione di prove correttamente acquisite, non la lor materialità. E inoltre, la lettura offerta dai giudici di merito, inoltre, risulta pienament coerente. Il motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato.
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La censura non ha alcun fondamento alla luce dei richiamati principi in tema di motivazion implicita. La Corte d’appello, pur non dedicando un passaggio espresso alle attenuanti generiche, ha fornito motivazione implicita ma univoca COGNOMEaverso: a) la descrizione del ruolo atti COGNOME COGNOME nel settore della cessione illecita di stupefacenti, rilevando come fosse abitu acquirente che a sua volta riforniva terzi; b) il richiamo alla continuità temporale delle co c) il radicamento nel tempo dell’attività.
La motivazione, nel suo complesso, esclude in modo implicito ma inequivocabile la presenza di elementi favorevoli che giustifichino le attenuanti generiche, in linea con i principi con della giurisprudenza di legittimità, già richiamati (par. 1.4.).
7. Inammissibile è il ricorso di NOME COGNOME.
7.1 Con il primo motivo, il ricorrente contesta l’autonomia del capo B), sostenendo ch questo costituirebbe una mera duplicazione degli episodi specificamente contestati nei capi C) D), G) e H), configurandosi COGNOME mera sommatoria dei singoli episodi già oggetto di separat imputazione. La doglianza si ispira al principio del ne bis in idem sostanziale, che impedisce la doppia COGNOMEibuibilità del medesimo fatto storico-naturalistico.
L’argomentazione difensiva si sviluppa COGNOMEaverso una critica alla formulazione del ca d’imputazione, che contesterebbe genericamente detenzione e cessione di sostanza stupefacente, senza specificare nel dettaglio singoli episodi di cessione e soggetti destina costituendo un artificioso contenitore residuale di condotte già specificamente contestate altro
Il motivo è manifestamente infondato
La Corte d’appello affronta la questione sollevata, dedicando ampia parte della motivazione (pagg. 51-52) alla dimostrazione dell’autonomia strutturale del capo B), COGNOMEaverso tre li direttrici convergenti.
Sotto il profilo temporale, GLYPH la Corte evidenzia come il capo B) copra un periodo significativamente più ampio (giugno 2015 – ottobre 2017) rispetto alle altre imputazio circoscritte a periodi più limitati. La maggiore estensione cronologica non costituisce mero formale, ma consente di abbracciare condotte che precedono e eccedono quelle specificamente individuate negli altri capi.
Viene in secondo luogo evidenziata la diversità oggettiva delle condotte. I giudici d’app sottolineano come il capo B) includa l’attività di coltivazione mediante piantagioni organizz elemento questo del tutto estraneo alle imputazioni dei capi C), D), G) e H), che concernon episodi di cessione. La piantagione sequestrata il 23 settembre 2017 in INDIRIZZO Scordia costituisce, COGNOME‘economia della motivazione, elemento probatorio specifico ed esclusiv del capo B).
Infine, viene sottolineata la differenziazione soggettiva. La sentenza impugnata evidenzi come il capo B) riguardi cessioni a soggetti non specificamente individuati, emergenti dal conversazioni intercettate ma non riconducibili alle figure nominate negli altri capi (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME).
Proseguendo COGNOMEa disamina della motivazione afferente al capo B), il ricorrente contesta l valorizzazione probatoria operata dalla Corte, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori giustizia si riferirebbero a episodi risalenti (piantagione del 2015) o non concretizzati (pr del 2016), mentre alcune captazioni sarebbero state estrapolate e accostate in modo da fornire una interpretazione distorta dei fatti, decontestualizzandole dall’intero compendio intercett
Tale prospettazione si scontra con l’analitico esame delle risultanze probatorie operato dal Corte territoriale. Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, i giudici hanno evi la convergenza tra quanto riferito da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME il coinvolgimento di NOME NOME un’attività di coltivazione e spaccio che travalicava i
episodi. Particolarmente significativo appare il richiamo alla dichiarazione di COGNOME 22.10.2018, secondo cui, dopo l’esperienza COGNOMEa piantagione del 2015, NOME, temendo che NOME potesse sapere del suo coinvolgimento COGNOME‘attività di spaccio, iniziò a organizzarsi autonomia con NOME e COGNOME, delineando una continuità operativa.
Quanto al riscontro costituito da intercettazioni, la Corte di merito ha valorizzato le seg conversazioni che dimostrano un’attività di commercializzazione di stupefacenti strutturata continuativa, non riconducibile ai singoli episodi contestati COGNOMEe ulteriori imputazioni: 317 del 7.7.2017, COGNOMEa COGNOME COGNOME e COGNOME discutono di cessioni per “4 o 5 chili” a front “NOME 13.000 euro”, transazione di entità incompatibile con le modeste cessioni degli altri b) la n. 1436 del 22.9.2017, avente ad oggetto previsioni di raccolto di “100 chili” presuppone un’attività di coltivazione su scala, incomparabile con episodi di mero spaccio dettaglio; c) la n. 323 del 7.7.2017 sulle modalità di conservazione del prodotto in “un p dove non prende sole dove c’è un po’ d’aria”, che denota una gestione continuativa di quantitati rilevanti di stupefacente.
In ordine alle contestazioni relative alla riconducibilità della sostanza sequestrata e al inefficacia drogante la Corte territoriale ha fornito plurimi elementi convergenti per la rif della piantagione a NOME e NOME: la perfetta corrispondenza tra la localizzazione GPS dell’are e i luoghi descritti COGNOMEe intercettazioni; l’identità delle caratteristiche strutturali irrigazione mediante tubo collegato a pozzo, numero e disposizione delle piante) con quanto discusso COGNOMEe conversazioni captate; la compatibilità cronologica tra il sequestro e i riferi temporali delle intercettazioni.
Il secondo profilo ( assenza di principio attivo) non risulta che sia stato proposto nei m di appello. In ogni caso, si rammenta che la sussistenza del reato di cessione di sostanz stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l’identificazione degli acquirenti f l’accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giu merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rig motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n.20129de/ 25/06/2020, Rv. 279251 – 01).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo del riNOME insegnamento, ponendo in evidenza i considerevoli quantitativi e la professionalità dimostrata COGNOMEo svolgimento dell’at illecita.
7.2 Il secondo ordine di censure si riferisce al capo C). NOME NOME non contesta il f storico, ammettendo di aver ceduto marijuana a NOME, ma ne propone una diversa qualificazione giuridica. Il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di modica quantità, p valore di non più di 700/800 euro, ceduta occasionalmente in virtù dei rapporti di amiciz risalente ai tempi dell’oratorio.
La censura solleva la questione dell’applicabilità dell’art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, no che configura un’ipotesi attenuata quando, per i mezzi, per la modalità o le circosta dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente sono di lieve entità.
Come si è già ricordato (par. 1.2 del Considerato in diritto), questa Corte ha elaborato cr consolidati per l’applicazione della fattispecie attenuata, affermando che la valutazione sulla entità del fatto deve essere condotta sulla base di un giudizio complessivo, che tenga conto tutti gli elementi indicati dalla norma, senza che possa COGNOMEibuirsi valore esclu preponderante al solo dato quantitativo.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso la lieve entità COGNOMEaverso una valutaz complessiva che appare immune da vizi logici k
In ordine al dato quantitativo ed economico, il corrispettivo di 700-800 euro – correttame osservano i giudici – non può considerarsi univocamente indicativo di modica quantità trattandosi di marijuana e considerati i prezzi dello stupefacente al dettaglio.
Sotto il profilo della serialità delle cessioni, il Collegio di merito ha valo intercettazioni del periodo 27-29 giugno 2017, dalle quali emerge non un episodio isolato ma una pluralità di cessioni, incompatibile con il carattere occasionale invocato dal ricorrente.
Infine, in ordine all’inserimento nel contesto di un sistema organizzato, i giudici h evidenziato come la cessione a NOME si inserisca nel più ampio contesto dell’attività di spac documentata dal capo B), escludendo il carattere occasionale di un’attività che le intercettaz dimostrano reiterata nel tempo.
7.3. Il terzo ordine di censure è riferito al reato di corruzione di cui al capo E).
Va premesso che, nonostante l’annullamento con rinvio nei confronti del coimputato COGNOME NOME per insufficiente motivazione NOME la sua identificazione COGNOME COGNOMEnie corrotto, tale pronuncia non compromette la configurabilità del reato di corruzione in capo corruttori, tra cui COGNOME NOME.
La motivazione della sentenza impugnata, infatti, ha comunque ricostruito in modo logicamente coerente l’esistenza della corruzione di un appartenente all’RAGIONE_SOCIALE elemento questo sufficiente a integrare il reato a concorso dall’identificazione specifica del pubblico ufficiale coinvolto. necessario, indipendentemente
GLYPH
Infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di GLYPH legittimità, GLYPH ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non rileva che il funzionario corrotto resti quando la motivazione dia conto dell’effettivo concorso di un pubblico ufficiale COGNOMEa realizzaz del fatto, non occorrendo che il medesimo sia nominativamente identificato (Sez. VI, n. 34929 del 17 aprile 2018, Rv. 273787).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ricostruito l’esistenza di accordi sinallagnna corruttore e corrotto, aventi ad oggetto il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, di un’utilità indebita, COGNOMEaverso un complesso di elementi probatori che trascendono la questi dell’identificazione specifica del pubblico ufficiale.
La sentenza impugnata perviene alla declaratoria di responsabilità COGNOMEaverso un percorso motivazionale che appare logico e privo di contraddizioni (pagg. 53-54), fondato sul valorizzazione di plurimi elementi convergenti.
Logicamente argomentata risulta la valutazione delle conversazioni nn. 73 e 75 del 29 marzo 2017, dalle quali la Corte territoriale ha tratto la prova dello scambio di informazioni ri tra NOME e un COGNOMEniere sulla collaborazione di NOME COGNOME e sulle indagini in corso. ricostruzione, sebbene la sentenza abbia identificato il militare in COGNOME con motivaz ritenuta insufficiente per quest’ultimo, mantiene comunque piena validità quanto all’esisten del rapporto corruttivo con un militare.
Non illogica appare altresì la lettura fornita dalla Corte di appello delle conversazio 317 e 455 del luglio 2017 intercorse tra COGNOME e COGNOME, dalle quali i giudici di merito desunto l’esistenza di pagamenti destinati a un COGNOMEniere COGNOME‘ambito delle spese sostenute pe l’attività illecita. Parimenti coerente risulta l’interpretazione della conversazione n. 8 agosto 2017 con NOME COGNOME, dalla COGNOME la sentenza ha ricavato l’esistenza di un sistema consolidato di protezione garantito dal militare.
Quanto alla contestata interpretazione della conversazione n. 455 del 12 luglio 2017, nel COGNOME il ricorrente sostiene emergerebbe un suo credito verso il COGNOMEniere anziché un debit va ribadito che, come chiarito COGNOMEa citata sentenza delle Sezioni Unite Sebbar, l’interpretaz del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costi questione di fatto, rimessa alla valutazione del giuNOME di merito, la COGNOME, se risulta lo relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una lettura sistematica del dialo appare immune da vizi logici.
La motivazione chiarisce come il contesto riguardi un calcolo del ricavo netto dell’att illecita nel COGNOME vengono sottratte dal lordo tutte le spese sostenute. L’interpretazione sec cui il verbo “levaci” significhi “sottrai dal ricavato” e il riferimento ai “1200 euro che lu dare” riguardi non il COGNOMEniere ma un soggetto diverso menzioNOME nel prosieguo della conversazione, risulta plausibile e coerente con il complessivo tenore del dialogo.
Manifestamente infondata si rivela la censura concernente la riqualificazione del fatto termini di corruzione per l’esercizio della funzione ex articolo 318 del coNOME penale.
Tale riqualificazione, proposta per la prima volta in questa sede senza essere stata dedot con l’atto d’appello, si pone in contrasto con il principio devolutivo. In ogni caso, la ricos operata dalla Corte territoriale, secondo cui la condotta accertata integrerebbe atti contr doveri d’ufficio e non una mera violazione dei doveri di fedeltà, appare giuridicamente corret
L’aspetto dirimente della questione risiede COGNOMEa considerazione che, indipendentemente dall’identificazione specifica del pubblico ufficiale corrotto, la puntuale ricostruzio corruzione di un appartenente all’RAGIONE_SOCIALE, così come operata in sentenza, risul sufficiente per la configurabilità del reato in capo al corruttore.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata ha ricostruito in termini log la qualifica di COGNOMEniere del soggetto corrotto, l’oggetto dell’accordo corruttivo, consi COGNOMEa protezione da controlli sulle piantagioni illecite e nel disvelamento di informazi indagini in corso, l’esistenza di pagamenti in favore del militare e l’effettiva esec dell’accordo, desunta dalla mancanza di controlli nonostante l’attività illecita in corso.
7.3 Ugualmente infondate appaiono le censure che riguardano l’accertamento di responsabilità per il capo G).
NOME COGNOME propone una lettura alternativa dei fatti del 9 settembre 2017, sostenendo ch l’oggetto lasciato COGNOME‘auto di NOME fosse realmente un maglione, regalo per il fig una coppia di sposi, nipote della NOMENOME da NOMEre in occasione di un matrimonio celebrato a Militello.
Va necessariamente ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, solleci una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda.
A questo proposito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno chiarito che vizio di motivazione – che deve risultare dal testo del provvedimento impugNOME o, a segui della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del pr specificamente indicati nel ricorso – sussiste soltanto quando il provvedimento manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giuNOME di merito una diversa ricostruzione, magari altre logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01).
Infatti, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un o circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giuNOME di legittimità essere limitato espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentat sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza argomentazioni di cui il giuNOME di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincime esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giuNOME di me senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 30/04/1997, COGNOME ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l’illogicità d motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta: cfr. testo dell’art. 6 comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evi restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensiv che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U,
n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Nel caso di specie, come già osservato COGNOME‘esame dei ricorsi di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME, concorrenti nel medesimo reato, la Corte territoriale ha respinto la versione del re COGNOMEaverso una valutazione che appare immune da vizi logici, fondata sulla valorizzazione di un serie di elementi tra loro convergenti che, valutati nel loro insieme, convergono univocament verso la prova della cessione di stupefacente.
La Corte territoriale ha ricostruito puntualmente gli eventi COGNOMEaverso l’analisi conversazioni ambientali n. 1218 e 1219 del 9 settembre 2017 ore 13:50, dalle quali emerge che NOME, trovandosi in autovettura con NOME, ha incontrato NOME NOMEndole un NOME custodito in un pacchetto di sigarette affinché potesse verificare la qualità stupefacente. La natura del NOME risulta chiaramente desumibile dal fatto che la NOME doveva farne verificare la qualità a un acquirente e che, in caso di gradimento, il forn gliel’avrebbe venduta “a 3” NOMEndone “mezzo” COGNOMEa stessa sera.
La sentenza ha evidenziato come i due interlocutori concordassero espressamente le modalità di NOMEzione telefonica, limitandosi a dire “va bene” o “non va bene”, elemento rivelatore della consapevolezza dell’illiceità dell’operazione e della necessità di utilizz linguaggio criptico. Un’ora più tardi, COGNOMEa conversazione n. 9471 delle ore 14:50, NOME COGNOME telefonava a NOME NOMEndo che “va bene per la metà”, NOMEndo il gradimento dell’acquirente. Alle ore 15:29, COGNOMEa conversazione n. 4631, NOME chiamava COGNOME prendendo appuntamento per “NOME” (NOME) per le ore 16:00, con identificazione certa di COGNOME qual intestatario dell’utenza chiamata.
Viene poi richiamata in sentenza la conversazione n. 1221, intervenuta alle ore 16:01 tr NOME e COGNOME, nel corso della COGNOME il primo NOMEva al secondo di “scendergli almeno 100 euro e COGNOME gli NOMEva di “dargli una mano”. Il termine “scendere” in relazione a una cifra di dena nel contesto di un appuntamento programmato per procurare sostanza stupefacente, è stato ritenuto dalla Corte di significato univoco nel gergo del narcotraffico. VentiquCOGNOMEo minuti COGNOMEa conversazione n. 1223, NOME saliva a bordo della vettura e si udiva un rumore di sacchi di qualcosa che veniva sistemata sulla macchina. Poco dopo, alle ore 16:28, COGNOMEa conversazione n. 1224, NOME chiamava NOME, concordando di vedersi presso la parrucchiera.
La Corte di merito ha concluso che dall’analisi della sequenza delle suddette conversazioni emerge inequivocabilmente come NOME NOME abbiano procurato presso COGNOME la marijuana richiesta da NOME COGNOME. Tale conclusione non costituisce una presunzione, ma l’esito di u rigoroso ragionamento logico-deduttivo basato sulla valutazione sistematica di elementi probatori convergenti e univoci.
A fronte della logica e puntuale argomentazione, la censura qui proposta TARGA_VEICOLO si pone evidentemente in termini di una rilettura di elementi di fatto, non consentita in questa sede
Il ricorso di COGNOME è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
8.1. Con il primo motivo, COGNOME pone la questione della compatibilità tra configurazione del reato di corruzione come fattispecie permanente, qualora sia caratterizza da un unico pactum sceleris, e l’applicazione dell’istituto della continuazione interna.
La censura, formalmente inquadrata COGNOMEa violazione di legge, solleva un problema interpretativo, richiamando consolidati arresti giurisprudenziali, tra cui la sentenza delle S Unite Mills (n. 15208/2010)
Il ricorrente fonda la propria doglianza sul principio secondo cui lo stabile asservimento pubblico ufficiale a interessi privati configura un unico reato permanente di corruzione, a quando si concreti COGNOMEaverso una pluralità di atti contrari ai doveri d’ufficio posti in esecuzione dell’accordo criminoso. Da tale premessa, deduce l’erroneità dell’aumento in misura di sei mesi di reclusione applicato dalla Corte d’Appello per continuazione interna.
Tuttavia, per valutare la fondatezza della censura, occorre preliminarmente esaminare COGNOME ricostruzione del fatto corruttivo sia stata operata dalla Corte d’Appello.
L’analisi della motivazione della sentenza impugnata rivela un aspetto decisivo che priva qualsivoglia fondatezza il motivo in esame.
I giudici del gravame non hanno affatto accertato l’esistenza di un unico pactum sceleris iniziale che abbia goverNOME l’intero sviluppo del rapporto corruttivo per il periodo maggio – ottobre 2017.
Particolarmente significativo appare il passaggio a pagina 102, dove la Corte d’Appel riconosce espressamente che le dichiarazioni del collaboratore COGNOME – che costituivano l’unic fonte a descrivere un meccanismo corruttivo stabile con pagamenti mensili di 2000 euro per un periodo determiNOME – “qualora fossero gli unici elementi di prova a carico dell’imput sarebbero del tutto insufficienti per sostenere un’affermazione di colpevolezza”. Ques affermazione assume rilievo dirimente, considerato che il COGNOME era l’unico a riferire di un acc strutturato e continuativo.
La circostanza che il pubblico ufficiale fosse “al soldo” dei corruttori non vale di pe trasformare la pluralità delle dazioni corruttive in un unico reato permanente, dovend distinguere – come la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna – tra l’ipot dell’accordo corruttivo unitario seguito da plurime dazioni esecutive (che config effettivamente un unico reato) e quella di plurimi accordi corruttivi, sia pure ispira medesimo disegno criminoso (che integra invece il paradigma della continuazione).
La Corte territoriale ha invece fondato il proprio convincimento sulla colpevole principalmente sulle intercettazioni del 2017, dalle quali emerge un quadro sensibilmente diver da quello descritto dal COGNOME. Non un patto unitario con pagamenti regolari e prestazi predeterminate, ma piuttosto una serie di episodi corruttivi autonomi, seppur accomunati dal finalità di garantire protezione alle distinte attività illecite dei corruttori.
In questo contesto fattuale, come ricostruito dalla stessa Corte d’Appello, viene meno presupposto su cui si fonda la censura del ricorrente. L’applicazione del princi
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giurisprudenziale sulla natura unitaria e permanente del reato di corruzione presuppone infa l’accertamento di un accordo iniziale che preveda lo stabile asservimento del pubblico ufficial
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha invece accertato una realtà diversa: rapp corruttivi episodici e frammentari, non riconducibili a un patto unitario originario, finalizzati al comune scopo di garantire impunità per le attività di traffico di stupefacenti
La motivazione della sentenza impugnata dà conto di distinti episodi corruttivi, ciascu caratterizzato da specifiche dazioni o promesse di utilità, in cambio del compimento di contrari ai doveri d’ufficio riferibili a diverse piantagioni di marijuana realizzate differenti. Tale ricostruzione fattuale, immune da vizi logici e adeguatamente supportata compendio probatorio, esclude la configurabilità di un unico reato permanente, rendendo corretta l’applicazione dell’aumento per la continuazione interna.
8.2. Il secondo motivo, manifestamente infondato, si articola in una pluralità di cens concernenti la pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di corruzione, con particolare riferi a) all’inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME NOME del 22.10.2018; b) all’interpr delle conversazioni intercettate; c) al travisamento della prova in relazione a specifici di captati.
La censura relativa alle dichiarazioni di COGNOME NOME si appalesa priva di concret rilievo, atteso che – come rilevato dalla Corte territoriale – il giudizio di penale respon espresso a carico di COGNOME poggia su una pluralità di elementi probatori autonomi e convergenti, rispetto ai quali le dichiarazioni del collaboratore assumono valenza meramente NOMEtiva.
Viene in rilievo, al riguardo, il consolidato principio della c.d. “prova di resistenza”, del COGNOME occorre valutare se gli elementi di prova di cui si contesta la valenza dimostra abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giuNOME di merito, mediante il controllo de struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe la stessa senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute suff (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258007).
Nel caso di specie, la menzionata verifica conduce ad escludere l’inidoneità della motivazione a sostenere il giudizio di responsabilità, una volta sottratta ad essa la prova dichiarat questione, risultando il compendio probatorio residuo ampiamente sufficiente a sorreggere la decisione di condanna.
L’esame analitico delle intercettazioni richiamate COGNOMEa sentenza impugnata dimostra la piena adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale.
Viene ritenuta in sentenza particolarmente significativa la conversazione del 7 agosto 2017 (prog. 859) COGNOMEa COGNOME NOME riferisce a NOME dell’esito negativo del colloquio con il COGNOME evidenziando come quest’ultimo fosse “rimasto male” sia con lui che con “l’altro NOME” locuzione che la Corte d’Appello ha fondatamente riferito proprio al NOME, sulla base di pluri e convergenti elementi: la circostanza che il dialogo intercorra tra NOME e COGNOME; il conten stesso della conversazione, COGNOMEa COGNOME i due interlocutori concordano sulla necessità del
protezione del COGNOMEniere per portare avanti le loro attività illecite; la successiva progett congiunta di strategie alternative per far fronte alla perduta protezione.
Ancora, viene adeguatamente valorizzata dai giudici di merito la conversazione del 20 settembre 2017 (prog. 1404); si sottolinea che è proprio NOME a proporre di contattare u militare ( di nome NOMENOME NOME comprendere se vi fossero denunce o appostamenti in corso relativi alla loro piantagione (“Noi… comunque NOME NOME deve contattare… perché se c parte qualche denun… lui lo viene a sapere… dentro la caserma”). Tale affermazione, secon il logico apprezzamento del giudicante, dimostra inequivocabilmente la consapevolezza di COGNOME NOME il ruolo di protezione svolto dal pubblico ufficiale corrotto e la sua partecipazione al pactum sceleris.
Quanto alla conversazione prog. 455 del 12 luglio 2017, come è già stato evidenziato per i ricorso di NOME, la Corte territoriale ha fornito una interpretazione non illogica del dia COGNOME NOME e COGNOME fanno i conti della loro attività illecita, deducendo le spese sostenute ricavi. Il passaggio “E poi ci sono i soldi del COGNOMEniere… Oh.. levaci i soldi del COGNOMEni può che riferirsi alle somme destinate alla corruzione del militare, che i due sodali computa tra i costi dell’operazione criminosa. L’interpretazione difensiva, secondo cui il COGNOME dovrebbe dare soldi a loro, si rivela del tutto illogica e decontestualizzata rispetto al complessivo del dialogo, nel COGNOME – come correttamente osservano i giudici di merito – i d interlocutori stanno evidentemente sottraendo dai ricavi tutte le spese sostenute per l’att illecita.
La convergenza di tali elementi probatori, unitamente alle ulteriori conversazioni richiam COGNOMEa sentenza impugnata (tra cui quella del 7 luglio 2017, prog. 317, COGNOMEa COGNOME emerg chiaramente come parte dei proventi fosse destinata al pagamento del COGNOMEniere), delinea un percorso motivazionale immune da vizi logici e pienamente idoneo a sorreggere il giudizio d colpevolezza.
Al riguardo, il ricorso propone una differente interpretazione delle intercettazioni c scontra con il riNOME principio affermato dalle Sezioni Unite Sebbar.
Inoltre, il ricorrente denuncia un travisamento della prova in relazione alla conversazi del 20 settembre 2017, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente qualificato come “illecito ingresso” quello che in realtà era il sequestro della piantagione operato dalle forze dell’ord
La censura è manifestamente infondata.
Si rammenta che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazio per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenz atti processuali non esplicitamente presi in considerazione COGNOMEa motivazione del provvediment impugNOME ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve anche indicare le ragioni per cui l’atto inf compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentati provvedimento impugNOME (Sez. 6 – , n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01).
Nel caso di specie la suddetta condizione non risulta soddisfatta perché il dato rileva valorizzato dalla Corte territoriale non è infatti l’esatta definizione dell’accesso al terre circostanza che il NOME proponga di contattare il COGNOMEniere corrotto per ottenere informazi su eventuali denunce o appostamenti.
La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento all’intrusione nel terreno dov stata allestita la piantagione, episodio che aveva destato preoccupazione nei correi e li av indotti a contattare il militare per verificare l’esistenza di indagini in corso. La circost tale intrusione fosse poi sfociata in un sequestro operato dalle forze dell’ordine non infi ricostruzione operata dai giudici del gravame, NOMEndo anzi il ruolo di “sentiCOGNOMEa” c pubblico ufficiale corrotto avrebbe dovuto svolgere e che, evidentemente, in quella circostan non aveva potuto o voluto espletare.
8.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al dini delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare elementi positivi quali la sostanziale incensuratezza, le confessioni res l’osservanza delle misure cautelari.
La censura è manifestamente infondata, risultando la motivazione della Corte territoriale s punto adeguata e immune da vizi.
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giuNOME esprime un giudiz di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddi e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati COGNOME‘art. 133 cod considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 4395 13/04/20:17, PettiCOGNOMEi, Rv. 271269-01; COGNOMEa specie, la Corte di cassazione ha riten sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai n precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che i giuNOME prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Il giuNOME del gravame ha espressamente considerato gli elementi addotti dalla difesa ritenendoli tuttavia recessivi rispetto alla gravità complessiva della condotta criminosa pos essere dal ricorrente, indicato tra i protagonisti principali, capace di progettare e rea piantagioni di marijuana idonee a fruttare decine di migliaia di euro.
La valutazione, espressione di un potere discrezionale del giuNOME di merito, risulta sorr da motivazione congrua e logica, insuscettibile di censura in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibi per manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti, i quali si risolvono in censure di miranti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in questa sede
Il ricorso di COGNOME NOME risulta inammissibile.
9.1. Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME denuncia la manifesta illogici contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d’Appello ha affermato la sua responsabil per il reato di cui al capo B). La censura si fonda sull’assunto che il giudizio di colpev sarebbe stato costruito su elementi generici e non individualizzanti, ricavati da intercett ambientali riguardanti altri soggetti, senza riscontri specifici e in assenza di qualsiasi rif da parte dei collaboratori di giustizia.
Il motivo è generico.
E’ utile richiamare il principio interpretativo dettato dalle Sezioni Unite Galtelli (S 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01), secondo il COGNOME anche il ricorso pe cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risul esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di d a fondamento della decisione impugnata.
Nel caso concreto, a fronte di una motivazione dettagliata e specifica presente n provvedimento impugNOME, a carico del ricorrente gravava un proporzionale onere di specificità ma l’aver fatto riferimento a non meglio precisate intercettazioni ritenute non univoch genericamente alla mancanza di riferimenti COGNOMEe dichiarazioni dei collaboratori, ris allegazione emblematica dell’assenza di un serio e puntuale confronto con la motivazione oggetto di critica.
Per contro, la Corte territoriale ha ricostruito il coinvolgimento di NOME COGNOME una sequenza articolata e coerente di elementi probatori che meritano specifica considerazione
Il primo e più significativo elemento è stato individuato dai giudici di merito conversazione telefonica del 17 agosto 2017, ore 7:53 (progr. 3923) intercorsa tra NOME e il figlio NOME. Secondo la logica argomentazione fornita in sentenza, il conte del dialogo non lascia spazio a interpretazioni alternative: il padre NOME “a chi tocca annaffiare” e NOME risponde che “tocca a NOME“. L’utilizzo del verbo “annaffiare”, contesto complessivo delle intercettazioni caratterizzate da costanti riferimenti alle piant di marijuana, assume un significato univoco che la Corte d’Appello ha correttamente valorizzato
Ulteriore elemento significativo è stato ricavato dal messaggio SMS del 21 agosto 2017 (progr. 3691) inviato da NOME COGNOME a NOME COGNOME. Il testo del messaggio (“Ti avevo mandato il messaggio lì, non posso venire stasera ti spiego sono con mio papà”) dimostra inequivocabilmente l’esistenza di rapporti diretti e consolidati tra NOME e il COGNOME, l’uti canali di NOMEzione alternativi e il coinvolgimento congiunto di NOME e del padre ne attività.
Il ricorrente lamenta che i collaboratori di giustizia non abbiano fornito indicazioni spec su NOME COGNOME, deducendone l’insufficienza del quadro probatorio. Questa doglianza muove da un erroneo presupposto, ossia che le dichiarazioni dei collaboratori costituiscano elemen probatorio necessario per l’affermazione di responsabilità. Si è già evidenziato, ch
intercettazioni telefoniche e ambientali possono costituire prova piena e autosufficiente responsabilità penale.
9.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità p dall’art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che l’assenza di sequestri diretti di sos stupefacente dovrebbe condurre, in applicazione del principio del favor rei, alla automatica derubricazione del fatto.
Come è stato ripetutamente evidenziato COGNOME‘esame dei precedenti ricorsi, quest impostazione difensiva si scontra con i consolidati principi elaborati dalla giurispruden legittimità in materia.
Con riguardo al giudizio di responsabilità che si fondi sulla c.d. «droga parlata rammentato che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, ammesso la piena validità della pr di reati in materia di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano i dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il seque della sostanza stupefacente. E va anche ricordato che l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen consente di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precis concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una p ritenuta infida», deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenut COGNOME‘art.533, co. 1, cod. proc, pen., secondo cui la colpevolezza dell’imputato deve risultar di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indizi derivanti da intercettazioni telefoniche, il giuNOME di merito, possa pronunciare condan condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto remote interpretazioni alter dei colloqui, pur astrattamente formulabili e prospettabili, ma la cui effettiva realizzazion fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro COGNOMEe emergenze processua ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
E’ utile ribadire, d’altro canto, che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai so intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimes valutazione del giuNOME di merito, la COGNOME, se risulta logica in relazione alle mass esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/ Sebbar, Rv.26371501).
Nel caso in esame, l’argomento centrale del ricorrente, secondo cui l’assenza di sequestri stupefacente imporrebbe l’applicazione del favor rei COGNOMEaverso la derubricazione del fatto, trova alcun fondamento nel dato normativo né negli approdi giurisprudenziali.
Come si è ricordato, la prova della qualità e quantità dello stupefacente oggetto del tra può derivare anche da elementi indiretti, quali le conversazioni intercettate COGNOMEe quali i discutono dei quantitativi prodotti e commercializzati.
Nel caso concreto, viene logicamente valorizzata in sentenza la conversazione del 17 settembre 2017, COGNOMEa COGNOME NOME COGNOME affermava di vendere “5 chili la settimana”, pe “10.000 euro alla settimana”, la COGNOME fornisce una quantificazione precisa dell’entità dell’a
illecita cui NOME COGNOME partecipava operativamente, e in forma stabile. Il motivo si pres quindi come manifestamente infondato e come tale inammissibile.
Certamente, la valutazione sulla lieve entità non può fondarsi su un singolo elemento, ma riNOME una considerazione complessiva di tutti gli indicatori normativamente previsti: i me le modalità e le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze.
La Corte d’Appello ha escluso la configurabilità della lieve entità anche in ragione di ult elementi convergenti che non presentano profili di illogicità o contraddittorietà. I giud gravame hanno valorizzato la sistematicità della condotta di NOME COGNOME, che operava stabilmente come supporto operativo del padre COGNOMEa gestione delle piantagioni.
9.3 Manifestamente infondato è il terzo motivo.
La Corte di appello ha spiegato a pag.91 le ragioni per le quali non ritenesse sussisten presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio de sospensione condizionale della pena.
Invero, quanto alle attenuanti generiche, è appena il caso di considerare che in tema d valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza d Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME‘Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua» Sez. 6 n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giuNOME di merito di esprimere una valutazione ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 26582601).
Nel caso di specie, il Collegio di merito ha ritenuto di non poter concedere le circosta attenuanti generiche non essendo emersi elementi positivi che ne giustifichino la concessione, non potendosi ritenere tale il mero comportamento rispettoso nei confronti dell’Autori giudiziaria, trattandosi di comportamento doveroso da parte di un imputato che attende di essere giudicato; nel contesto della motivazione vengono poi ampiamente sottolineate la professionalit dimostrata COGNOME‘attività illecita e la gravità dei fatti.
Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo
In ordine al diniego della sospensione condizionale, (ad.164, primo comma, cod. pen.), va premesso che il giuNOME deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri ~che governano l’istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei paramet di cui all’art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condanNOME una controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del diniego fondata sui medesimi parametri, dai quali al contrario il giuNOME abbia desunto un giudizio prognostico sfavorev Posto che tra i parametri elencati dall’art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell’azion
il carattere dell’imputato e la sua condotta successiva al reato, non si può ritenere che la sent impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giuNOME tenuto a prendere i considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo aver enunciato quali ha riten prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, COGNOME, Rv. 195225).
Nel caso di specie, il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato argomentando che non è dato presumere una futura emenda, tenuto conto della pluralità e della rilevanza delle condotte illecite tenute dall’imputato.
La decisione impugnata non si discosta dai richiamati principi, dovendosi pertanto ritene manifestamente infondata la contrapposta censura.
L’impugnazione proposta da COGNOME NOME va dichiarata inammissibile.
10.1. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazional ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod contestando essenzialmente l’utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME e lamentando l’assenza di elementi individualizzanti il pubblico ufficiale corrotto
Siffatta impostazione difensiva rivela un difetto di specificità, atteso che il ricorrente di confrontarsi con il nucleo portante dell’iter argonnentativo seguito dalla Corte territor COGNOME ha espressamente relegato le propalazioni del COGNOME a elemento meramente sussidiario, fondando il giudizio di colpevolezza su ben diverso e autonomo compendio probatorio, segnatamente sul contenuto delle conversazioni intercettate.
Invero, anche a voler considerare le perplessità difensive NOME le dichiarazioni del COGNOME censura si appalesa priva di decisività.
Infatti, allorché una decisione di condanna si fondi su una pluralità di elementi probator dedotta erroneità della valutazione di una singola risultanza non determina l’annullamento del sentenza quando la motivazione, espunto l’elemento ritenuto viziato, conservi comunque la sua tenuta logica e la decisione permanga sorretta da altre prove ritenute sufficienti ( COGNOMEo s senso, Sez. 4 n. 50817 del 14/12/2023, Rv.285533; Sez. 6, n.1255 del 28/11/2013 (dep. 14/01/2014 ), Rv.258007).
L’applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere che, anche espungendo dal compendio probatorio le dichiarazioni del collaboratore, la decisione conserverebbe intatta propria solidità argonnentativa, risultando ampiamente sorretta dal contenuto del intercettazioni che, come si è visto, forniscono compiuta dimostrazione di tutti gli ele oggetto di contestazione.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza come i giudici del gravame abbiano tratto il convincimento NOME la sussistenza del reato dall’esame coordiNOME del captazioni.
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La Corte di merito ha logicamente evidenziato come dalla conversazione ambientale del 7 agosto 2017, intercorsa tra NOME NOME COGNOME, emerga inequivocabilmente l’esistenza di u consolidato rapporto corruttivo, plasticamente rappresentato dall’affermazione dello COGNOME secondo cui il COGNOMEniere “ce l’ha in tasca” e dalla perentoria asserzione “senza di me non can messa”, locuzione questa che esprime in modo univoco il vincolo di subordinazione del pubblico ufficiale agli interessi del corruttore.
E’ stato logicamente ritenuto parimenti significativo il riferimento al messaggio pervenire a NOME “di farla tutti quanti assieme un’altra volta”, sintagma inequivocabilmente postula l’esistenza di una pregressa attività delittuosa congiunta, mentre compimento di concreti atti contrari ai doveri d’ufficio trova puntuale documentazio COGNOME‘episodio nel COGNOME il pubblico ufficiale, a fronte di richieste informative proven carabinieri di Catania, aveva fornito false rassicurazioni affermando che “COGNOME è il frate mio compare, ma è uno tranquillo”.
Quanto alla doglianza concernente la mancata identificazione certa del COGNOMEniere corrotto, circostanza che è alla base dell’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti COGNOME, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di corru la responsabilità penale del corruttore sussiste per il solo fatto della dazione o promessa inde al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla compiuta identificazione anagrafica di quest’ulti essendo sufficiente l’accertamento della sua qualifica e del nesso funzionale tra l’utilità prom o data e l’atto dell’ufficio (Sez. 6, n.34929 del 17/04/2018, RV2737 Sez. 6, n.1 del 02/12/2014, Rv. 262919).
Nel caso che occupa, le emergenze captative hanno fornito prova incontrovertibile della qualifica di COGNOMEniere del percettore dell’utilità, della pluralità delle dazioni, del nesso tra le dazioni e gli atti di protezione, nonché della partecipazione dello COGNOME al p sceleris, elementi questi che integrano compiutamente la fattispecie incriminatrice, a n rilevando l’incertezza sull’identità anagrafica del pubblico agente.
10.2 Con il secondo motivo, il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto n fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, deducendo che l’assenza sequestri di sostanza stupefacente imporrebbe l’applicazione del principio del favor rei.
La doglianza si palesa manifestamente infondata e si risolve in una inammissibile sollecitazione di questa Corte a una rivMutazione del merito che esula dal perimetro cognitiv del giudizio di legittimità.
Invero, la Corte territoriale ha fornito spiegazione esaustiva e immune da vizi di motivazi in ordine alla non configurabilità della fattispecie di lieve entità, valorizzando elementi f univoco significato quali la realizzazione non già di una singola coltivazione, bensì di pl piantagioni protratte nel tempo dal 2015 al 2017, l’inserimento dell’attività in un conte criminalità organizzata e la destinazione del prodotto a importanti piazze di spaccio del capoluo etneo.
Nel caso di specie, gli elementi fattuali accertati con motivazione immune da vizi escludon in raNOME tale minore offensività, risultando la condotta connotata da sistematic professionalità e inserimento in circuiti criminali organizzati, caratteristiche ontologicamente incompatibili con la fattispecie attenuata invocata dalla difesa.
10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio motivazionale in ordine al diniego circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, sostenendo che la Cort territoriale non avrebbe adeguatamente considerato il suo ruolo asseritamente marginale COGNOME‘ambito del sodalizio criminoso.
Le doglianze non superano la soglia dell’ammissibilità, risolvendosi in mere sollecitazion un nuovo e non consentito apprezzamento discrezionale che esula dai limiti del sindacato di legittimità.
La Corte di merito ha specificatamente esamiNOME la questione, fornendo motivazione congrua e immune da vizi logici COGNOMEaverso la valorizzazione di elementi quali la non occasional della condotta, documentata dalla pluralità di episodi criminosi, la capacità criminale dimost nel garantirsi protezione istituzionale COGNOMEaverso la corruzione di appartenenti alle dell’ordine, il precedente specifico per reati in materia di stupefacenti e i collegamen esponenti della criminalità organizzata.
Quanto alla recidiva, il lamentato vizio che COGNOMEa specie non sussiste, avendo la Cor territoriale, COGNOMEaverso le suindicate argomentazioni, adeguatamente dato conto delle ragioni c hanno indotto a ritenere sussistente la maggiore pericolosità sociale del ricorrente.
La pretesa natura marginale del ruolo rivestito dallo COGNOME, peraltro, viene in senten superata proprio COGNOMEaverso il richiamo al contenuto delle intercettazioni COGNOMEe quali questi em come figura centrale del meccanismo corruttivo, capace di influenzare le determinazioni del pubblico ufficiale al punto da affermare che “senza di me non canta messa”, locuzione questa incompatibile con qualsiasi ipotesi di marginalità nel contesto criminoso di riferimento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ravvisandosi la manifesta infondatezza di tut le censure proposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. Il ricorso di COGNOME NOME COGNOME risulta inammissibile.
11.1. Il ricorrente articola il primo motivo contestando la propria identificazione “NOME” menzioNOME COGNOMEe intercettazioni; evidenzia che il padre NOME NOME quCOGNOMEo figli e c il riferimento generico ai “figli” o ai “due ragazzi” non consentirebbe un’identificazione c individualizzante.
Il motivo è versato in fatto ed è manifestamente infondato.
La Corte d’Appello ha superato questa obiezione, valorizzando elementi specifici che rendono l’identificazione non illogica . La conversazione del 17 agosto 2017 COGNOMEa COGNOME NOME COGNOME afferma che “tocca a NOME” annaffiare, letta in combinazione con le dichiarazioni d collaboratori COGNOME e COGNOME che hanno riconosciuto NOME come coadiutore del padre, fornisce una base probatoria adeguata all’identificazione.
11.2 Nel secondo motivo, il ricorrente sostiene la marginalità del proprio ruolo conseguente necessità di riconoscere la lieve entità o quantomeno le circostanze attenuant generiche. La Corte territoriale ha invece valorizzato il ruolo attivo di NOME COGNOME gestione delle piantagioni, ricavato dalle conversazioni che lo indicano come soggetto incarica di specifiche attività operative COGNOMEa attività illecita.
La sentenza smentisce la presunta marginalità del ruolo, sottolineando il coinvolgiment sistematico e consapevole in un’attività illecita di rilevanti dimensioni, COGNOMEa COGNOME subordiNOME e di supporto, fornito dai figli al padre, non attenua la gravità oggettiva del condotta.
11.3. Con il terzo motivo, si contesta il diniego della sospensione condizionale.
Il motivo è inammissibile.
Il diniego della sospensione condizionale è stato motivato dalla Corte d’Appello co riferimento alla “pluralità e rilevanza delle condotte illecite” e alla presenza di un pendente”. Il ricorrente contesta questa valutazione, evidenziando che dal procedimento pendente non può trarsi un giudizio prognostico di colpevolezza.
La valutazione prognostica richiesta per la concessione della sospensione condizionale rientra COGNOMEa discrezionalità del giuNOME di merito. Il riferimento al carico pendente e alla delle condotte illecite, non configurano un’illogicità manifesta, in quanto inseriti valutazione complessiva che considera anche la gravità intrinseca della condotta accertata, pe la formulazione del giudizio prognostico in termini negativi .
12. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilev che, COGNOMEa fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric senza versare in colpa COGNOMEa determinazione della causa di inammissibilità», i predetti ricorr vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibili i ric COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e
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condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 11/07/2025