Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7962 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7962 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Agrigento il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME nel Regno Unito il DATA_NASCITA
NOME NOME a Cagliari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, I provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per i capi 1) e 15); l’annullamento con rinvib o senza rinvio (con eliminazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento RAGIONE_SOCIALEa pena) per la condanna riportata dai ricorrenti per il capo 2); l’annullamento con rinvio per i capi 4) e 16) per la verifica di sussistenza RAGIONE_SOCIALEa contestata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 353 cod. peli.; la restituzione degli atti al Pubbiico ministero per difetto di contestazione (art. 521 cod. proc. pen.) in relazione al capo 8); l’annullamento
senza rinvio in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 319 -bis cod. pen. contestata nel capo 6); l’eliminazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena irrogato per il capo 6), stante l’unitarietà RAGIONE_SOCIALEa contestata e accertata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 319 cod. pen.; il rigetto degli altri motivi di ricorso.
Uditi i difensori:
-avvocato NOME COGNOME, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro-tempore, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato in difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Assessore in carica, i quali hanno depositato conclusioni scritte e nota spese e ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, anche in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, i quali hanno insistito per raccoglimento del ricorsi.
Lette le memorie degli avvocati NOME COGNOME, nell’interesse di COGNOME, e degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di COGNOME, nelle quali si insiste sull’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, all’esito di rito abbreviato, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare di RAGIONE_SOCIALE del 5 agosto 2021:
ha dichiarato COGNOME NOME – Direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME – intermediario di COGNOME e titolare RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE – responsabili anche del reato di cui al capo 2), riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 319-quater cod. pen. e, per l’effetto, ritenuto più grave il reato di corruzione di cui al capo 1) per il quale intervenuta condanna, unificati gli stessi del vincolo di continuazione, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME in anni sette e mesi quattro di reclusione e quella inflitta a COGNOME in anni sei e mesi due di reclusione;
ha revocato la riparazione pecuniaria disposta ex art. 322-quater cod. pen. per il capo 1) nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ha revocato la confisca disposta nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il capo 15) e l’ordine di pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE a titolo di riparazione pecuniaria;
ha ridotto l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa confisca disposta nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il capo 6) a euro 138.000,00 e, nei medesimi termini, l’ordine di pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a titolo di riparazione pecuniaria, nonché l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa confisca nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il capo 8) ad euro 322.601,21 e, nei medesimi termini, l’ordine di pagan – iento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE a titolo di riparazione pecuniaria;
ha ridotto la pena accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione inflitta a COGNOME ad ann, tre e mesi sei, a COGNOME ad anni quattro, a COGNOME ad anni quattro, a COGNOME ad anni tre, a COGNOME ad anni quattro, a COGNOME ad anno uno ed a COGNOME ad anni quattro, nonché la pena accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione dai Pubblici Uffici per il COGNOME ad anni tre;
ha revocato la pena accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione legale applicata al COGNOME;
ha revocato la confisca RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, disponendone la restituzione all’avente diritto.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha, infine, confermato, nel resto, la sentenza impugnata e, quindi:
la condanna di COGNOME NOME COGNOME amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE“) – per i reati di cui ai capi 1), 4), 5) e 6), considerat quest’ultimo come reato più grave, e ritenute sussistenti due ipotesi di corruzione, alla pena di anni sette e mesi due di reclusione;
la condanna di COGNOME NOME – responsabile operativo di T.S. – per i reati di cui ai capi 1), 4), 5), 6), considerato quest’ultimo come reato più grave, e ritenute due le fattispecie corruttive, alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione;
-la condanna di COGNOME NOME – Responsabile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (CRAGIONE_SOCIALEURAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione di gara bandita il 21/12/2016, avente ad oggetto l’appalto RAGIONE_SOCIALEa gestione e manutenzione RAGIONE_SOCIALEe apparecchiature elettromedicali tali per le aziende sanitarie e ospedaliere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Economiche/Finanziarie, Provveditorato e Tecnico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e responsabile del relativo Provveditorato, nonché Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione di gara bandita dalla RAGIONE_SOCIALE il 15 dicembre 2015 per i reati di cui ai capi 4), 5), 6) 8), 14), 16), 17) e 18), ritenuto più grave il reato di cui al capo 6), applicata l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., ritenuta
prevalente sull’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen., alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;
-la condanna di COGNOME NOME – referente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -per i reati di cui ai capi 15) e 16), ritenuto più grave il reato di cui al capo 15), alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione;
-la condanna di COGNOME NOME NOME intermediario di COGNOME – per i reati di cui ai capi 4), 5), 6), 8), 14), 15) 16), 17) e 18), considerato più grave il reato di cui al capo 6), applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., ritenuta prevalente sull’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen., alla pena di an ni quattro e mesi quattro di reclusione.
La sentenza impugnata dà atto che il compendio probatorio era costituito dagli esiti RAGIONE_SOCIALEa attività investigativa realizzata dalla polizia giudiziaria in ordine ad un serie di gare di appalto di servizi bandile dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I Giudici hanno ritenuto che, nelle gare attenzionate, alcuni pubblici ufficiali, in esito a contatti con rappresentanti di ditte partecipanti e in cambio di corrispettivi in denaro o altre utilità, avessero alterato gli esiti RAGIONE_SOCIALEe stesse, indirizzando l’aggiudicazione. Tale attività sarebbe stata realizzata anche attraverso l’aiuto di intermediari, i quali avrebbero favorito, di volta in volta, le trattative, fornendo un apporto logistico e, in alcuni casi, materiale, sostituendo le buste RAGIONE_SOCIALEe offerte.
La Corte di appello ha sottolineato che le indagini erano corredate da servizi di intercettazione e da videoriprese, che consentivano di delineare gli scenari che venivano poi confermati, in alcuni casi, dalle stesse dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai soggetti direttamente coinvolti.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex artt. 173 disp. att. cod. proc. pen. Preliminarmente, però, per esigenze di economicità, devono essere indicate due censure comuni a tutti o a più imputati, che saranno, quindi, enunciate una unica volta.
2.1. COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME deducono la violazione di legge processuale in relazione alla normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. e all’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, nonché il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza per avere la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ritenute infondate le eccezioni proposte in ordine alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni di cui ai decreti n. 2624/17, 80/18, 257/18, 606/18, 724/18, 725/18 e 1649/18 sul presupposto che si trattasse di provvedimenti legittimi, dotati di coerenza estrinseca intrinseca e di congrua motivazione, senza confrontarsi con le doglianze difensive e operando un mero richiamo alla sentenza di primo grado.
In estrema sintesi, con riguardo al decreto n. 2624/17 le difese hanno rileva che il pubblico ministero disponeva in via d’urgenza il 28 novembre 2017 l’attivi di intercettazione, ritenuti sussistenti i gravi indizi in ordine alla commissione dei reati di cui agli artt. 353-bis, 317, 479 e 319-quater cod. pen. (i primi tre in relazione all’allora indagato COGNOME e l’ultimo per COGNOME), ma il Giudice RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, in sede di convalida, I’ll dicembre 2017, autorizzava le intercettazioni ritenendole indispensabili per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe indagini, essendo necessario «acquisire dati investigativi relativi alle condotte corruttive e agli accordi tra i soggetti che ne sono coinvelti», in tal modo fornendo una motivazione solo apparente. Ritengono le difese che la Corte di appello abbia trascurato le doglianze difensive, circa il fatto che, se è certamente vero che il G.i.p. debba operare una valutazione autonoma dei fatti portati a sua conoscenza, eventualmente giungendo a diverso esito, è altrettanto indubbio che di tale diverso percorso logico e giuridico si debba dare atto nella motivazione. Peraltro, gli esiti investigativi del predetto provvedimento sono stati posti a fondamento di tutti i successivi decreti.
Sarebbero, del pari, inutilizzabili le intercettazioni di cui ai decreti 80/2018, 257/2018, 606/18, 724/18 e 725/18, per i quali la difesa ha evidenziato la mancata risposta da parte dei giudici di primo grado al rilievo secondo cui i decreti si fonderebbero su un elemento inesistente, ovverosia gli SMS tra COGNOME e COGNOME artatamente creati da COGNOME (e inviati a COGNOME) ma, in realtà, mai avvenuti.
Per quanto concerne il decreto 1649/18, la difesa ha evidenziato la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE‘attività di intercettazione in quanto svolta in un luogo su cu mancava l’autorizzazione del Giudice, rilevando che, con riguardo all’appartamento di RAGIONE_SOCIALE in uso a COGNOME, solo un decreto disponeva la captazione al piano terra e al quarto piano, mentre la successiva proroga del 20 dicembre 2018 autorizzava unicamente l’intercettazione al piano terra e anche le successive proroghe hanno riguardato sempre detto piano.
2.2. COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME deducono la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello avrebbe negato a tutti gli imputati, con una motivazione generica e indifferenziata, la concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, a vendo riguardo alla negativa personalità degli stessi. Non si sarebbe tenuto conto, caso per caso, RAGIONE_SOCIALE‘episodicità del fatto, RAGIONE_SOCIALE‘incensuratezza, del corretto comportamento processuale, RAGIONE_SOCIALEa carriera meritoria svolta nel settore pubblico o, infine, RAGIONE_SOCIALEa collaborazione con la giustizia.
3.COGNOME NOME (capi 1 e 2 di imputazione).
Al capo 1) si contesta a COGNOME, Direttore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il reato di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen., per avere, in concorso morale e materiale con COGNOME, anche quale suo intermediario, accettato la promessa di denaro da parte di COGNOME e COGNOME, rispettivamente amministratore delegato e responsabile operativo di RAGIONE_SOCIALE, per un ammontare pari a euro 820.000,00, per poi ricevere la complessiva somma di euro 268.400199:
-per ritardare e omettere atti del suo ufficio, tra cui la sottoscrizione del contratto relativo alla gara indetta dalrA.RAGIONE_SOCIALE del valore di euro 17.635.000,00, avente ad oggetto la manutenzione RAGIONE_SOCIALEe apparecchiature elettromedicali, aggiudicata, in data 30 gennaio 2017, alla T.S. e ciò: sia al fine di consentire alla predetta impresa di continuare a beneficiare RAGIONE_SOCIALEe condizioni ritenute più remunerative previste dal contratto, già aggiudicato alla T.S., scaduto nel settembre 2017 e prorogato; sia al fine di consentire, nelle more, l’adesione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla procedura indetta dalla RAGIONE_SOCIALE), avente oggetto la medesima tipologia di prestazioni dei menzionati contratti, RAGIONE_SOCIALEa quale la T.S. si era aggiudicata due lotti, del valore complessivo di euro 202.400.318,117, le cui condizioni erano ritenute più vantaggiose per la stessa T.S. rispetto al citato appalto bandito dalla RAGIONE_SOCIALE (e cioè si voleva che l’A.S.P. fosse riconosciuta nel novero degli enti sanitari convenzionati con le aziende vincitrici del bando indetto dalla RAGIONE_SOCIALE);
-per compiere e per avere compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio in favore RAGIONE_SOCIALEa T.S., tra l’altro consistenti: -nell’accelerare l’iter di adesione RAGIONE_SOCIALE‘A.S.P. 6 alla procedura RAGIONE_SOCIALEa C.U.C., sollecitando, per mezzo di COGNOME, COGNOME e COGNOME a trasmettere una formale comunicazione con la quale si invitava I ‘A.S.P. 6 a valutare l’adesione a detta procedura C.U.C. e inducendo a tal fine i dirigenti RAGIONE_SOCIALE‘A.S.P. 6, tra cui il Direttore Amministrativo NOME COGNOME ed il Direttore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, ad avallare tale adesione, mediante un’opera di persuasione e di pressione diretta a simulare la maggiore convenienza per I A.S.P. 6 RAGIONE_SOCIALEa menzionata procedura C.U.C.; – nel sottoscrivere, unitamente al COGNOME e ai suddetti COGNOME e COGNOME, la nota n. prot. 45384 del 11 gennaio 2018, indirizzata a “RAGIONE_SOCIALE“, a mezzo RAGIONE_SOCIALEa quale l’A.S.P. 6, richiedeva espressamente l’adesione alla procedura C.U.C.;
e, comunque, per lo stabile asservimento RAGIONE_SOCIALEa sua funzione agli interessi RAGIONE_SOCIALEa T. S.
Quanto al capo 2), la sentenza impugnata, sul punto riformando quella del primo giudice – che aveva assolto l’odierno ricorrente e COGNOME «perché il fatto non
sussiste» dal delitto di concussione (per avere i predetti costretto il COGNOME a sottoscrivere la nota nr. 45384 RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2018 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) – ha ritenuto ravvisabile nei fatti il delitto di cui all’art. 319 quater cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME deducendo, oltre al motivo sulla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi.
3.1 Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri RAGIONE_SOCIALE‘ufficio (capo 1). La Corte di appello non ha fornito risposta alle molteplici deduzioni RAGIONE_SOCIALEa difesa sul punto e, in particolare:
la “migrazione” nella gara C.U.C., se fosse avvenuta come auspicato dal COGNOME, avrebbe comportato un notevole risparmio per la Pubblica Amministrazione. La prova RAGIONE_SOCIALEa maggiore copertura RAGIONE_SOCIALEa gara C.U.C. rispetto alla gara RAGIONE_SOCIALEle è stata evidenziata dalla Relazione RAGIONE_SOCIALEa Dirigente RAGIONE_SOCIALE‘A.S.P. 6.
la pretesa convergenza tra la posizione di T.S. di aderire alla RAGIONE_SOCIALE e la d determinazione del NOME nel medesimo senso era soltanto apparente e niente affatto coincidente, essendo ben diverse (nella prospettiva del privato e in quella del pubblico ufficiale) le condizioni economiche secondo le quali tale adesione avrebbe dovuto verificarsi;
il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo viene collocato dalla sentenza impugnata nella prima metà del mese di aprile 2018. Proprio tale individuazione temporale evidenzia la non riconducibilità al suindicato accordo di una serie di comportamenti del COGNOME, anteriori a tale data, ritenuti contraddittoriamente dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione concorsuale all’intesa che il COGNOME aveva raggiunto con il COGNOME;
la sentenza impugnata postula che una parte RAGIONE_SOCIALEe somme versate da NOME.COGNOME., medi ante le false fatturazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (del COGNOME), sia pure imprecisata e largamente minoritaria rispetto a quella conseguita dal COGNOME, sarebbe stata percepita dal COGNOME, in tal modo sostanziandosi la sua partecipazione all’ accordo corruttivo. La Corte non ha verificato se effettivamente COGNOME consegnò del denaro a COGNOME. Inoltre, i prelievi di denaro operati dal COGNOME concernevano in massima parte prelievi bancomat per importi di 250/500/1.000 euro, vale a dire prelievi che corrispondevano alla normale esigenza di approvvigionamento del COGNOME, senza che potesse ravvisarsi negli stessi la suddivisione di provviste corruttive (basti pensare che i pagamenti di RAGIONE_SOCIALE avvenivano in tranches di 12/15.000 euro). La totalità RAGIONE_SOCIALEe somme in contanti prelevate da COGNOME ammontava a circa 38/39.000 euro in otto mesi: il che equivaleva all’incirca al 15% dei 268.000,00 euro ricevuti da COGNOME da RAGIONE_SOCIALE, in evidente contrasto con l’assunto RAGIONE_SOCIALEa ripartizione RAGIONE_SOCIALEa provvista corruttiva.
La difesa ha fornito, infine, smentita alla circostanza che potesse esservi stat in d data 29 maggio 2018, la consegna RAGIONE_SOCIALEa somma di denaro più rilevante dal COGNOME al COGNOME. Si ipotizzava, infatti, che in tale data il COGNOME avesse potuto con segnare l’importo di 10.000,00 euro, avendo precedentemente richiesto al cogNOME di procurargli tale importo, convertendo in contanti un bonifico disposto sul conto di quest’ultimo da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME il precedente 28 maggio. Senonché, era risultato documentalmente che il COGNOME aveva incontrato il COGNOME intorno alle ore 9.15 del mattino del 29 maggio 2018 e, dunque, in orario antecedente a quello in cui il COGNOME ricevette dal cogNOME il denaro in contanti.
Nessuna verifica è stata, poi, fatta sui conti correnti personali del COGNOME o RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sui quali le somme provenienti da NOME.S. erano state bonificate, per accertarne l’eventuale fuoriuscita e la relativa effettiva destinazione. Manca la prova certa non RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte, ma RAGIONE_SOCIALEa ripartizione RAGIONE_SOCIALEe stesse tra COGNOME e COGNOME.
Alla luce di quanto sopra, rileva la difesa evidenzia che la dazione patrimoniale in questione si inscriveva nell’ambito del reato di traffico di influenze illecite.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 319 -quater cod. pen.
Ritiene la difesa che siano insussistenti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie delittuosa, e che la Corte di appello non abbia preso in considerazione i rilievi difensivi sul punto.
Nella sentenza assolutoria, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare aveva correttamente evidenziato che la determinazione del COGNOME di sottoscrivere la nota NUMERO_DOCUMENTO.S.P. 6 nr. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE‘il ottobre 2018 era stata unicamente una sua scelta, conseguente ad un riavvicinamento al COGNOME e allo COGNOME.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 61 n. 2 cod. pen. Sul punto la motivazione è inesistente.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 318 e 319 cod. pen. Erronea qualificazione giuridica del fatto quale corruzione per atto contrario ai doveri RAGIONE_SOCIALE‘ufficio anziché corruzione per esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione. Difetta l’atto contrario ai doveri di ufficio.
3.5. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen. contestata.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzioNOMErio.
3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 322 -ter e 322-quater cod. pen.
Ricorre per cassazione COGNOME (capi 1 e 2), deducendo, oltre che la violazio di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 266 cod. proc. pen. e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 319-quater (capo 2).
A fronte di una assoluzione in primo grado, la Corte d’appello avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata. Contrariamente a quanto assunto dal Collegio di appello, il G.u.p. non si era limitato a escludere il nesso causale, ma aveva, più radicalmente, ritenuto la oggettiva insussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata.
Il motivo è articolato, sostanzialmente, negli stessi termini del ricorso di COGNOME.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del concorso nel reato di cui all’art. 319-quater cod. pen.
La sentenza impugnata si sofferma esclusivamente sulla condotta materiale induttiva del COGNOME nei confronti del NOME senza minimamente affrontare e approfondire il contributo del COGNOME. Dalle trascrizioni RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di NOME emerge una netta distinzione tra le conversazioni avute con COGNOME, prive di rilievo penale, e le conversazioni con COGNOME alle quali COGNOME ha attribuito valenza induttiva. La Corte di appello si è limitata a parlare di sollecitazione di COGNOME a NOME per consentire la migrazione RAGIONE_SOCIALEa gara. Trattandosi di concorso, la Corte di appello avrebbe dovuto chiarire l’incidenza causale RAGIONE_SOCIALEa sua condotta nell’agire di COGNOME con efficacia determinante, ma ciò non è stato fatto.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione di cui al capo 1).
La Corte di appello ha omesso di rispondere alle osservazioni difensive circa il fatto che il ritardo RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del contratto non ha comportato alcun vantaggio perseguibile da T.S., in quanto, per espressa volontà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, le prestazioni nelle more eseguite da tale società andavano retribuite secondo le previsioni del nuovo contratto. Vi è stato travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova per omissione con specifico riferimento al parere RAGIONE_SOCIALE‘ufficio legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 12 novembre 2018, che conclude nel senso che, essendosi la controparte auto vincolata ad accettare le nuove condizioni con l’esecuzione anticipata, in via d’urgenza, del nuovo contratto, doveva ritenersi esclusa l’applicazione in proroga del vecchio contratto scaduto.
Per il resto (contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘atto ai doveri d’ufficio; vantaggiosità RAGIONE_SOCIALE migrazione da RAGIONE_SOCIALE in C.U.C.; mancanza di prova di un accordo sinallagmatico intercorso tra i presunti privati corruttori e COGNOME, inesistenza di una “cassa comune” con NOME, assenza di anomalia nei venticinque incontri avuti con COGNOME tra aprile e novembre 2018, irrilevanza dei prelievi allo sportello di cifre
modestissime rispetto alle provviste corruttive), il motivo è articolato avendo riguardo alle osservazioni mosse, in relazione al primo motivo, dalla difesa di COGNOME.
La conclusione alla quale la Corte d’appello sarebbe dovuta pervenire, alla luce RAGIONE_SOCIALEa condotta da faccendiere attribuita a COGNOME, è la qualificazione giuridica in termini di traffico di influenze illecite.
4.4. Violazione di legge in relazione all’art. 319-bis cod. pen.
Anche in questo caso, il motivo è articolato negli stessi termini del quinto motivo di NOME.
4.5. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, non avendo la Corte d’appello motivato gli aumenti in continuazione a fronte di un trattamento sanzioNOMErio che si è discostato dai minimi edittali.
COGNOME NOME, oltre a rispondere del reato di cui al capo 1), risponde anche, in concorso con COGNOME, COGNOME e COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe turbate libertà degli incanti di cui ai capi 4) e 5), nonché RAGIONE_SOCIALEa corruzione di cui al capo 6).
Si contesta al capo 4) di avere turbato la gara bandita dalla RAGIONE_SOCIALE.U.RAGIONE_SOCIALE. in data 21 dicembre 2016, avente ad oggetto I ‘appalto RAGIONE_SOCIALEa gestione e manutenzione RAGIONE_SOCIALEe apparecchiature elettromedicali per le Aziende RAGIONE_SOCIALE e Ospedaliere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in favore di T.S., influendo sulle valutazioni RAGIONE_SOCIALEe offerte tecnico/economiche dei concorrenti in modo da determinare l’aggiudicazione di due dei quattro lotti in gara alla menzionata impresa.
Si contesta al capo 5) di avere turbato la gara bandita dalla RAGIONE_SOCIALE in data 15 dicembre 2015, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione RAGIONE_SOCIALEe apparecchiature elettromedicali di bassa, media ed alta tecnologia in uso ai vari presidi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in favore di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., influendo sulle valutazioni RAGIONE_SOCIALEe offerte tecnico-economiche dei concorrenti in modo da determinare l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto alla menzionata impresa.
Si contesta al capo 6) di avere il COGNOME, nell’ambito degli appalti di cui ai capi 4) e 5), ricevuto somme di denaro, assunzioni di personale, incarichi di subappalto e altre utilità che COGNOME e COGNOME corrispondevano a lui, in più occasioni, e, comunque, di averne accettato la promessa, per omettere e per avere omesso, per compiere e per avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio in favore RAGIONE_SOCIALEa T.S.; così ottenendo da COGNOME e COGNOME la promessa e la dazione di somme di denaro, anche calcolate in percentuale (del 5%) sulla fatturazione progressivamente emessa da RAGIONE_SOCIALE.S. nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe altre Aziende RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione degli appalti suddetti, e altre utilità sotto forma di prestazioni, anche
fittizie seppure regolarmente remunerate, attribuite a persone o imprese riconducibili a COGNOME e, per suo tramite, a COGNOME.
Nello specifico, COGNOME e COGNOME ottenevano 1) la somma di euro 150.000,00 all’esito RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione di una RAGIONE_SOCIALEe gare; 2) la somma di euro 10.000,00 quale quota di una dazione mensile, 1’8 gennaio 2019; 3) la somma complessiva di euro 78.000,00 negli anni 2017 e 2018, erogata formalmente a titolo di sponsorizzazione alla RAGIONE_SOCIALE riconducibile a COGNOME. Con l’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME deducendo, oltre che la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 266 cod. proc. pen. e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge, anche processuale, in relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per avere i Giudici erroneamente dichiarato non accoglibile la concordata rideterminazione del tempus commissi delicti del capo 6).
A seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato avanzava richiesta scritta di patteggiamento, in calce alla quale i Pubblici ministeri titolar RAGIONE_SOCIALE‘indagine rilasciavano parere favorevole, aderendo alla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘imputato così come formulata, «previa rideternninazione del tempus commissi delicti per il capo 6), fino alla data del 9 gennaio 2019», sulla quale prestavano il consenso. Il G.i.p. rigettava, invece, la richiesta non riconoscendo corretta la prospettata retrodatazione del fatto. Trattasi di decisione errata perché la legge affida in via esclusiva la modifica RAGIONE_SOCIALE‘imputazione e, prima ancora, la sua formulazione al Pubblico ministero e la Corte di appello, obliterando totalmente i rilievi difensivi, si è limitata a richiamare integralmente il provvedimento del predetto.
Del resto, dalla lettura del capo di imputazione emerge chiaramente che la contestazione di cui al capo 6) ha per oggetto episodi tutti rubricati sino alla data del 8 gennaio 2019 e che nessun riferimento viene effettuato ad eventuali conversazioni successive, tanto meno a quella del 9 maggio 2019.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1) di imputazione, per la mancata assoluzione dal delitto di corruzione, previa riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 317 cod. pen.
I Giudici di appello assumono erroneamente, che i messaggi telefonici ricevuti dal COGNOME, e contenenti frasi del tipo “rischi parecchio”; e i dialoghi intercettati che facevano riferimento a NOME.COGNOME. non configurerebbero una minaccia perché, successivamente, la vittima aveva intrattenuto dei dialoghi con il pubblico ufficiale nel corso dei quali cercava di trattare condizioni migliori.
Il vizio di motivazione in punto di prova RAGIONE_SOCIALEa concussione si manifesta là dove, da una parte si sostiene in termini di assolutezza un rapporto paritario, dall’altra si cita la conversazione registrata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘incontro del 5 dicembre 2018, negli
uffici di RAGIONE_SOCIALE, tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, durante la quale è proprio COGNOME a far presente di avere subito la condotta di concussione da parte dei rappresentanti di T.S. Il COGNOME, anche in altre conversazioni, riporta a COGNOME e COGNOME di essere stato minacciato dal COGNOME durante la fase di aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEe due importanti gare.
La sentenza impugnata non prende in considerazione un’ulteriore circostanza sottolineata nei motivi di appello, e che attiene alla mancata verifica di due presupposti basilari inerenti alla c.d. valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa migrazione RAGIONE_SOCIALE‘A.S.P. 6 in C.U.C., ovvero: 1) che la gara C.U.C. e la gara RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE non avevano ad oggetto la medesima tipologia di prestazioni; 2) che le condizioni RAGIONE_SOCIALEa gara C.U.C. erano per la società privata meno vantaggiose RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna iniziativa è mai stata intrapre5,a dal COGNOME per la migrazione (RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE in C.U.C.) – atteso, peraltro, che nessun vantaggio avrebbe avuto T.S. a tale migrazione – e per ritardare la firma del contratto RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. I messaggi sulla chat Telegram (inviati da COGNOME al COGNOME) provavano come nessun confronto paritario vi fosse tra le due parti. Essi, per converso, dimostravano la posizione prevaricatrice del COGNOME che – poco dopo l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE e, poco prima RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE – si palesava quale emissario di pubblici ufficiali e minacciava di bloccare l’iter amministrativo che avrebbe dovuto portare alla firma del contratto RAGIONE_SOCIALEa gara bandita dall’ RAGIONE_SOCIALE aggiudicata a RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
I dialoghi intercorsi con NOME e NOME, in particolare quello del 17 gennaio 2018, dimostravano che NOME e NOME, pur avendo la piena consapevolezza che la migrazione fosse una procedura impossibile da realizzare, la utilizzavano quale strumento per sottomettere NOMECOGNOME. e costringerla ad accettare il pagamento di ingenti somme di denaro.
La Corte di Appello è incorsa nell’erroneo convincimento, che l’RAGIONE_SOCIALE fosse meno conveniente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.U.RAGIONE_SOCIALE. per l’alta tecnologia. La difesa aveva, invece, dimostrato che la gara C.U.C. poneva l’alta tecnologia a totale carico RAGIONE_SOCIALEa società privata a differenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che prevedeva solo alcuni interventi in capo a T.S in caso di guasti.
I Giudici, in maniera del tutto illogica, da un lato, non spiegano perché COGNOME e COGNOME per raggiungere l’obiettivo RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo avrebbero dovuto rivolgersi a COGNOME e COGNOME, quando, come poi sostenuto dalla stessa Corte di appello, COGNOME era già “a libro paga” di T.S. a far data dall’anno 2015 e, in quanto, Presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione C.U.C. avrebbe avuto tutti i poteri per consentire la migrazione. Infine, la Corte d’Appello non ha considerato che, reiteratamente, a partire dal 29 dicembre 2017 e fino al 8 giugno 2018, il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a sollecitare l’RAGIONE_SOCIALE a stipulare il nuovo contratto.
5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata accolta la richiesta subordinata di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte ascritte al NOME al capo 1) nella diversa fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen.
La Corte d’Appello, pur dando atto che tra il soggetto privato ed il pubblico ufficiale si era instaurata una “dialettica utilitaristica” non ha spiegato i motivi RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente dal perimetro RAGIONE_SOCIALE‘induzione indebita.
5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, per essere stata riaffermata la penale responsabilità del COGNOME per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 4).
I Giudici di appello hanno ignorato le inconfutabili prove documentali costituite dai verbali di gara – che smentivano il contenuto RAGIONE_SOCIALEe captazioni – che la Corte ha valorizzato senza sanare gli insuperabili contrasti e travisando le dichiarazioni rese da COGNOME, che escludevano il reato. Le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME non confermano affatto il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni.
La Corte d’Appello non ha, inoltre, valutato le osservazioni difensive circa la regolarità RAGIONE_SOCIALEa procedura.
5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove non è stato dichiarato prescritto il reato sub 4).
La Corte d’Appello muove dal presupposto che la turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE.U.C. (così come quella RAGIONE_SOCIALE‘A.S.RAGIONE_SOCIALE.) sia risalente nel tempo, in quanto legata ad un accordo corruttiva tra T.S., COGNOME e COGNOME, addirittura, riferibile all’anno 2015 (prima che le due gare venissero bandite). Muovendo da tale presupposto, e considerando che la gara RAGIONE_SOCIALE.U.C. veniva bandita nel dicembre 2016, non v’è dubbio che, alla data del giugno 2024, il reato si era prescritto.
Avendo, invece, riguardo alla condotta di turbativa oggetto di specifico motivo di ricorso ritenuta in sentenza, alla data del novembre 2024 il reato si è, comunque, prescritto.
5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove è stata riaffermata la penale responsabilità del COGNOME per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui a capo 5).
La ritenuta colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘odierno imputato per il reato di cui al capo 5) si basa su due distinti elementi: 1) il presunto comportamento illecito di COGNOME che, in esecuzione di un più ampio accordo corruttivo, avrebbe favorito NOME.S. nel momento RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione dei punteggi, modificando il divario con le concorrenti; 2) il cambio RAGIONE_SOCIALEa busta contenente l’offerta economica mediante la quale T.S. avrebbe modificato la percentuale di ribasso e, dunque, si sarebbe assicurata l’
aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara. Su entrambi i punti la difesa aveva argomentato
illogicità, lacune ed omissioni di elementi imprescindibili ai fini del giudizio; tutt elementi con i quali la Corte non si confronta.
Il giudice di prime cure aveva sottolineato l’esistenza di un elevato divario (almeno di sette punti) tra RAGIONE_SOCIALE e la ditta concorrente RAGIONE_SOCIALE, tanto che l’imprenditore romano, per aggiudicarsi la gara, si era visto costretto a richiedere ai suoi sodali di sostituire la busta contenente l’offerta economica. Nei motivi di gravame si era ampiamente argomentato come, invece, detta accusa fosse sconfessata dai verbali ufficiali RAGIONE_SOCIALEa gara, che escludevano l’esistenza di un divario dei punteggi così elevato, per come espressamente riportato dai correi: dal verbale di NUMERO_DOCUMENTO del 29 giugno 2017 emerge, infatti, come la differenza di punteggio tra HC e T.S. non fosse di sette punti ma di 1,54 punti. Ciò, dunque, acclarava – attesa la falsità di quanto riportato nella captazione – l’assenza di un trattamento di favore operato dal pubblico ufficiale in favore di T.S.
La Corte di appello, pur avendo dato atto RAGIONE_SOCIALEa discrepanza esistente tra il dichiarato dei correi e il risultato emergente dai verbali, è giunta, ciò nonostante, e senza spiegare perché, ad affermare la colpevolezza del ricorrente.
Anche in merito alla contestazione afferente al cambio RAGIONE_SOCIALEa busta contenente l’offerta economica presentata da T.S., la Corte di appello si adagia sulle valutazioni operate dal Giudice di primo grado facendole proprie, e senza fornire adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEe specifiche e dettagliate doglianze avanzate dalla difesa.
A COGNOME dimostrazione COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi COGNOME accusatoria COGNOME sull’avvenuta sostituzione RAGIONE_SOCIALEa busta, si era esplicitato con i motivi di gravame come l’importante testimonianza RAGIONE_SOCIALEa sig.ra NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE.S., fosse stata sottovalutata dal G.u.p.
5.7. Violazione di legge e vizio di motivazione là dove, in via subordinata, non si è dichiarato prescritto il reato di cui al capo 5) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
5.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del COGNOME per il delitto di corruzione di cui al capo 6).
I Giudici di merito hanno posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo alcune intercettazioni, dal tenore non univoco, che si prestavano a molteplici interpretazioni e, che, se confrontate con i documenti di gara (menzionati nel corso dei dialoghi captati), con il contenuto dei dialoghi audio registrati e con le dichiarazioni rese dal COGNOME e COGNOME, risultavano inattendibili e piene di millanterie, tali da non inquinare la regolarità degli atti d’ufficio posti in essere da pubblico ufficiale.
I rilievi difensivi, al riguardo, sono stati obliterati dalla Corte di appello, che h ritenuto che il pubblico ufficiale COGNOME COGNOME COGNOME libro paga di RAGIONE_SOCIALECOGNOME già da prima del bando (2015) e, che, a tale momento risalirebbe l’accordo corruttivo.
La sentenza impugnata non ha valutato le osservazioni difensive circa il fatto che: – che il ritiro RAGIONE_SOCIALE‘offerta dal lotto 2 nella gara RAGIONE_SOCIALE.U.C. da parte di RAGIONE_SOCIALE era avvenuto
a seguito RAGIONE_SOCIALE‘OPA del fondo di investimento internazionale;
-che risultava che COGNOME non aveva condiviso il ribasso RAGIONE_SOCIALE‘offerta RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE con COGNOME;
-che la stessa captazione faceva emergere che l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE era avvenuta a seguito del forte ribasso non condiviso né con il pubblico ufficiale né con il faccendiere;
-che i cinque punti di distacco tra RAGIONE_SOCIALE e l’altra società competitor, millantati nella captazione, erano stati documentalmente smentiti dai verbali di gara che cristallizzavano il distacco di 1,47 punti;
che COGNOME, a netto sfavore di T.S., in data 18 gennaio 2018 aveva richiesto l’anticipazione del contratto RAGIONE_SOCIALE in conformità ai doveri RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione;
che il COGNOME si era strenuamente opposto alla migrazione RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE.SRAGIONE_SOCIALEP. in quella C.U.C. e, quindi, agli interessi di T.S.
Ai vizi motivazionali si aggiungono ulteriori vizi di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riguardo all’episodio RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2019 ed alla conversazione del 9 maggio 2019. Riguardo al primo episodio, che costituirebbe la prova RAGIONE_SOCIALEa dazione di denaro al pubblico ufficiale corrotto, la Corte d’appello, non potendo trarre alcun appiglio dalle captazioni, con un salto logico non rispondente all’atto poi indicato ha ritenuto «comprovata la dazione di euro 10.000 in busta da parte di COGNOME nelle mani, verosimilmente, di COGNOME». La Corte, poco prima, però, ha richiamato l’interrogatorio del COGNOME, nel corso del quale quest’ultimo, su tale argomento, dichiarava di non sapere nulla. Anche, COGNOME ha affermato di non averli ricevuti.
Del resto, già gli stessi operanti di polizia giudiziaria, presenti all’incontro RAGIONE_SOCIALE‘ gennaio 2019, avevano riferito di non avere potuto cogliere il momento del passaggio di una busta o di denaro tra i due e COGNOME o COGNOME.
È, ulteriormente, illogico e viziato è il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello secondo cui non vi erano spiegazioni alternative, se non di una tangente, che potessero giustificare il possesso di quella somma di denaro per fini diversi; in realtà, come si era osservato nei motivi di appello, COGNOME si era incontrato con COGNOME per restituirgli del denaro avuto in prestito.
La Corte di Appello sostiene che il dialogo che meglio spiega le modalità RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo è quello tra COGNOME e COGNOME del 9 maggio 2019. In realtà, dallo stesso emerge chiaramente 1) che non sussisteva alcun accordo tra i due; 2) che mancava la partecipazione del pubblico ufficiale, che era stato trasferito ad altra RAGIONE_SOCIALE e non deteneva più alcun potere per adottare atti; 3) che
il dialogo si era ridotto a quello tra due soggetti privati; 4) che al dialogo mancava la presenza RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, il quale rappresentava la società. La Corte d’Appello, dinanzi a tali rilievi, si è limitata a richiamare le intercettazioni.
5.9. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non è stata accolta la richiesta subordinata di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte ascritte al NOME al capo 6) nella diversa fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen.
La Corte d’Appello non ha tenuto conto, di quanto emerso proprio dalle captazioni sul modus operandi e sugli atteggiamenti del COGNOME, assolutamente idonei, a caratterizzare la condotta del trafficante di influenze. COGNOME intratteneva, infatti, un rapporto di mediatore con COGNOME al quale millantava la possibilità di condizionare il pubblico ufficiale e, a sua volta, otteneva da quest’ultimo notizie riservate che retribuiva in quanto utili a supportare le millanterie.
5.10. Violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stata accolta la richiesta, ulteriormente subordinata, di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte ascritte al NOME al capo 6) nella diversa fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.
La Corte d’Appello, in contrasto con il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ha ritenuto di inquadrare la condotta RAGIONE_SOCIALEa strumentalizzazione RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità del pubblico ufficiale, in assenza di atti contrari ai doveri d’ufficio in quella di corruzione propria anziché impropria.
5.11. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il reato contestato al capo 6) non è stato retrodatato al 9 gennaio 2019.
I vizi di violazione di legge e motivazionali segnalati nei motivi 1) e 9) che precedono, hanno comportato anche il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta subordinata di retrodatazione del reato alla data del 9 gennaio 2019.
COGNOME NOME, oltre a rispondere del reato di cui al capo 1), risponde anche, in concorso con COGNOME, COGNOME e COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe turbate libertà degli incanti di cui ai capi 4) e 5), nonché RAGIONE_SOCIALEa corruzione di cui al capo 6).
L’imputato ricorre per cassazione, deducendo, oltre che la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 266 cod. proc. pen. e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi.
6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato contestato al capo 1) di imputazione in concussione.
La difesa sviluppa osservazioni del tutto sovrapponibili a quelle del coimputato COGNOME, sottolineando che, da un punto di vista temporale, è documentalmente riscontrato che le minacce coincidessero con obiettivi mirati: a metà dicembre, dopo l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa prima gara, vi era il primo contatto; a fine dicembre, dopo l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa seconda gara, vi era il secondo contatto con minacce più esplicite; a gennaio vi erano i primi incontri.
La natura sbilanciata del rapporto presenta una spiegazione logica credibile e già sostenuta nei motivi di appello: COGNOME indirizzava l’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE verso scopi ben precisi (la mancata sottoscrizione del nuovo contratto RAGIONE_SOCIALE e l’apertura verso la migrazione in C.U.C.) non al fine di favorire T.S ma, anzi, al fine di dare concretezza alle minacce mosse dal COGNOME ed ottenere vantaggi indebiti.
Pertanto, la circostanza che rappresentanti di TCOGNOMES, cedendo alle minacce, abbiano in un secondo momento interloquito con l’oppressore, proponendo quanto meno condizioni migliori nell’impossibilità di sottrarsi del tutto alle imposizioni, non appare dirimente per escludere la configurabilità del delitto di concussione.
Appare provato che, in ogni caso, il ricorrente non avesse interesse a quanto prospettato dal pubblico ufficiale: non vi era sicurezza sul guadagno dalla proroga del contratto scaduto e neppure vi era certezza di una maggiore convenienza RAGIONE_SOCIALEa gara C.U.C. rispetto alla A.S.P. 6. A tal proposito, appare dirimente anche la nota RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza del 5 giugno 2020, nella quale si evidenzia quanto sostenuto da NOME COGNOME, nel corso di una conversazione, a proposito del fatto che «a T.S. conveniva restare in RAGIONE_SOCIALE».
6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ritenuto infondate le doglianze difensive in ordine alla riqualificazione del reato contestato al capo 1) di imputazione in delitto di concussione anche sul presupposto errato che un male ingiusto prospettato allo COGNOME fosse in realtà desiderato da quest’ultimo, omettendo però di confrontarsi con le emergenze documentali proposte dalla difesa, con il risultato di una motivazione apparente ed illogica.
La difesa aveva evidenziato che la gara RAGIONE_SOCIALE e la gara C.U.C. non avevano ad oggetto le medesime prestazioni e che le condizioni RAGIONE_SOCIALEa gara C.U.C. erano meno vantaggiose per la ditta RAGIONE_SOCIALE. Le osservazioni sul punto sono analoghe a quelle di COGNOME e su di esse la Corte di appello è rimasta silente.
6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati ai capi 4), 5) e 6) di imputazione.
6.3.1. Quanto al reato di corruzione, come già evidenziato da COGNOME, la versione che la Corte vuole offrire è quella RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un accordo corruttivo (fatto risalire all’anno 2015) ulteriore a quello che lo stesso COGNOME avrebbe stretto in un momento successivo con COGNOME e COGNOME, quest’ultimo finalizzato unicamente ad ottenere la migrazione RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE verso la gara RAGIONE_SOCIALE.
Questi gli elementi di natura logica che non sono stati vagliati:
se il pubblico ufficiale COGNOME fosse stato legato da un risalente accordo corruttivo tanto da muoversi fin dall’anno 2015 per favorire gli interessi di T.S. (primo tra tutti l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE) non si sarebbe dimostrato contrario al passaggio RAGIONE_SOCIALEa gara in C.U.C.;
se è vero che l’imprenditore privato versava del denaro al COGNOME affinché quest agisse “quale mano armata di T.S.”, non è dato comprendere perché il pubblico ufficiale non favorisse mai gli interessi economici da questa perseguiti ma, al contrario, chiedesse l’esecuzione anticipata del contratto RAGIONE_SOCIALE. secondo le regole dettate dalla nuova gara che T.S. si era aggiudicata;
COGNOME avrebbe deciso di giocare su due fronti senza mai vagliare gli effetti negativi che tale scelta avrebbe potuto comportare: non si comprende per quale ragione rivolgersi direttamente a COGNOME e COGNOME senza neanche avvisare l’altro presunto corrotto (il COGNOME) sullo scopo perseguito da T.S. (il passaggio in C.U.C.) su cui anche il COGNOME avrebbe dovuto necessariamente convergere se fosse stato a libro paga RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
6.3.2. Quanto al capo 4), il motivo è articolato negli stessi termini di quello di COGNOME. Si lamenta che: 1) la Corte territoriale, ritenendo accertata la responsabilità degli odierni imputati in ordine al più grave reato di corruzione, ripropone immotivatamente le prove di quel reato anche in relazione alla turbativa; 2) la prova documentale smentisce il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni fra COGNOME e COGNOME, i quali parlano di “giochini” per aggiudicare la gara alla ditta RAGIONE_SOCIALE. E’ lo stesso COGNOME a sostenere la regolarità formale RAGIONE_SOCIALEa gara, ripetendo più volte, negli interrogatori resi, come il COGNOME, nella gara in questione, non abbia mai tenuto un comportamento volto a favorire RAGIONE_SOCIALE.S. poiché la gara fu aggiudicata alla citata ditta solo grazie al ritiro di RAGIONE_SOCIALE; 3) l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di analisi RAGIONE_SOCIALE offerte non avvenne per volontà di COGNOME; 4) Nulla viene detto sulle doglianze difensive limitandosi la sentenza impugnata a fare un mero rinvio alle dichiarazioni rese dal COGNOME che, in modo confuso e altalenante, prima si attribuiva i meriti per avere stretto presunti accordi per favorire l’acquisizione di RAGIONE_SOCIALE e il suo ritiro dalla gara per poi passare ad affermare che il ritiro fu determiNOME da accordi stretti direttamente tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
6.3.3. Anche con riferimento al capo 5), il motivo si articola esattamente negli stessi termini di quello di COGNOME.
6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non è stata accolta la richiesta subordinata di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte ascritte all’imputato NOME COGNOME al capo 6) nella diversa fattispecie prevista dall’art. 346-bis cod. pen.
Nei motivi di appello si era messo in evidenza come i rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa società privata avessero pagato un solo soggetto, il COGNOME, che, da sempre, aveva millantato una posizione di favore presso il pubblico ufficiale, nonostante egli sia stato, nei fatti, del tutto ininfluente rispetto alle vicende per cui è processo. Egli, infatti, era riuscito ad ottenere compensi per un’attività inconsistente e, soprattutto, mai resa. Dunque, non un semplice “messo” concorrente nel pactum
sceleris, ma il protagonista di quella fattispecie illecita che punisce una condotta solo eventualmente prodromica al patto corruttivo. Il motivo è articolato negli stessi termini di quello di COGNOME.
6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione là dove non è stata accolta la richiesta, ulteriormente subordinata, di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte ascritte all’imputato COGNOME al capo 6) nella diversa fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. Il motivo è articolato negli stessi termini di quello di COGNOME.
6.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE omesso di commisurare la pena ai parametri giuridicamente imposti, senza dar conto RAGIONE_SOCIALEe doglianze difensive e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro eventuale infondatezza.
COGNOME NOME è imputato, oltre che dei reati di cui ai capi 4), 5) e 6), anche del reato di cui al capo 8) per avere, nelle qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Comnnittenza (C.U.C.) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Presidente RAGIONE_SOCIALEe commissioni di gara di cui si discute, in concorso con COGNOME – funzionario in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e Direttore Esecutivo e, successivamente, Responsabile Unico del Procedimento – e con COGNOME, ricevuto somme di denaro che COGNOME, Direttore RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, consegnava loro, ammontanti, almeno in una circostanza, a euro 100.000,00, e, comunque, per averne accettato la promessa, per omettere e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio in favore RAGIONE_SOCIALEe ditte RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE‘appalto per la fornitura dei vettori energetici e per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici destinati al servizio RAGIONE_SOCIALEe articolazioni centrali e territoriali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – del valore complessivo di euro 126.490.000,00, RAGIONE_SOCIALEa durata anni nove – e RAGIONE_SOCIALE, incaricata RAGIONE_SOCIALE‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
In particolare, tra l’altro, d’intesa e nella reciproca consapevolezza e volontà, COGNOME e COGNOME, col fattivo concorso morale e materiale di COGNOME, compivano atti contrari ai doveri d’ufficio, procedendo al pagamento degli stati di avanzamento (SAL), predisponendo provvedimenti non di loro competenza e chiedendo e ottenendo da COGNOME la promessa e la dazione di indebite utilità consistenti in somme di denaro (tra cui quella di euro 100.000, sopra indicata).
COGNOME, sempre in concorso con COGNOME, è stato condanNOME anche in relazione ai reati di corruzione di cui ai capi 14) e 15). Gli imputati, in cambio RAGIONE_SOCIALEa promessa di ingenti somme di denaro da parte del COGNOME e del COGNOME, rispettivamente, referenti RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, interessati ad accaparrarsi illecitamente i contratti con la Pubblica Amministrazione (e, nel caso del COGNOME, anche a spartirli con la RAGIONE_SOCIALE nell’ottica di un reciproco scambio di
favori) nonché intercessioni per ottenere la nomina alla carica di direttore generale di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbero alterato la gara bandita in data 30 ottobre 2017 dalla RAGIONE_SOCIALE.U.C.
COGNOME ricorre per cassazione deducendo, oltre alla violazione di legge in relazione alla normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi.
7.1. Violazione di legge per avere la Corte d’appello erroneamente considerato nel capo 6) di imputazione la sussistenza di due accordi corruttivi (uno in relazione alla gara RAGIONE_SOCIALE e l’altro in relazione alla gara C.U.C.), anziché uno solo, errando nella determinazione del tempus commissi delicti, l’ultimo dei quali indicato nel maggio 2019.
7.2. Violazione di legge, anche processuale, per avere la Corte di appello, in relazione al capo 8) di imputazione, pronunciato sentenza di condanna per un fatto diverso da quello oggetto del capo di imputazione in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per avere erroneamente considerato la sussistenza di due accordi corruttivi anziché di uno solo, errando nella determinazione del tempus commissi delicti e confermando la condanna per un fatto non compreso nell’imputazione. Quest’ultimo disegna un episodio corruttivo, accertato nel novembre 2018, che vede, ancora una volta, protagonista COGNOME quale parte attiva di un accordo illecito, che avrebbe avuto ad oggetto il pagamento degli stati di avanzamento di un servizio oggetto di un appalto vinto dalla ditta RAGIONE_SOCIALE ed eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE Il pagamento degli stati d’avanzamento sarebbe stato illegittimo.
Secondo i giudici di merito la tangente di 100.000,00 euro non sarebbe stata la controprestazione RAGIONE_SOCIALE‘indebito pagamento dei S,a.I., bensì il prezzo per la mancata esclusione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dalla gara d’appalto. Si era, infatti, verificato, durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara nel 2015, che la RAGIONE_SOCIALE avesse omesso l’indicazione degli oneri di sicurezza. Su questa manchevolezza, che poi verrà ritenuta non essenziale per l’aggiudicazione, la Commissione discusse a lungo. Secondo il G.u.p., la RAGIONE_SOCIALE non venne esclusa dalla gara perché assunse l’impegno illecito di pagare 100.000,00; inoltre, i fatti, compreso quello non contestato, dovevano essere scissi in due fattispecie di reato autonomo: la prima corruzione sarebbe stata quella finalizzata a non estromettere RAGIONE_SOCIALE; la seconda, quella riguardante il pagamento di una controprestazione illecita mediante la sottoscrizione di contratti con la RAGIONE_SOCIALE, società facente capo a uno degli imputati, in modo da veicolare gli indebiti compensi. Il G.u.p. avrebbe, invece, dovuto rimettere gli atti al Pubblico ministero. La Corte di appello non ha affrontato la questione e si è limitata a osservare che il tenore RAGIONE_SOCIALE‘accusa sarebbe
esemplificativo (con riguardo alla vicenda RAGIONE_SOCIALEo sblocco dei Sa.!.) e che il tempus commissi delicti sarebbe corretto perché indicativo RAGIONE_SOCIALEa data di accertamento del fatto e non RAGIONE_SOCIALEa sua consumazione. La conclusione è erronea: da un lato, non può affermarsi che l’imputazione sia esemplificativa e, dall’altro, non può negarsi che essa ascriva all’imputato una contestazione ben precisa nella quale è evidenziabile un fatto storico disegNOME in tutti i suoi elementi essenziali, che non ha nulla a che vedere con il diverso episodio per il quale è stata pronunciata condanna.
Nella sentenza impugnata, infine, non si ravvisa alcuna motivazione che consenta di spiegare perché COGNOME dovrebbe essere considerato parte del secondo accordo corruttivo.
7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere erroneamente ravvisato nei capi 14) e 15) di imputazione (corruzione RAGIONE_SOCIALE CO . e corruzione da parte di COGNOME, referente RAGIONE_SOCIALEa PFE) due diversi episodi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
A fronte RAGIONE_SOCIALEe censure difensive, nelle quali si sottolineava che l’imputato non aveva mai posto in essere atti contrari ai doveri d’ufficio nel corso RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva in questione, e che, pertanto, a tutto voler concedere ricorrerebbe la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., i Giudici di appello hanno risposto ritenendo che la contrarietà degli atti e doveri d’ufficio non doveva essere valutata sulla base RAGIONE_SOCIALEa loro legittimità formale, quanto piuttosto RAGIONE_SOCIALEa modalità RAGIONE_SOCIALE‘azione e degli scopi perseguiti. Nel caso in esame non è stata raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALEe aggiudicazioni RAGIONE_SOCIALEe due gare. A ciò si aggiunga che la presunta controprestazione, cioè l’attribuzione all’odierno ricorrente RAGIONE_SOCIALEa dirigenza generale di un’RAGIONE_SOCIALE, non è mai avvenuta, perché COGNOME ottenne l’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non certamente attraverso l’interessamento dei soggetti protagonisti dei capi di imputazione 14) e 15).
7.4. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 4) e 5). La Corte ha ritenuto che la irregolarità RAGIONE_SOCIALEe due gare sarebbe dimostrata dalle intercettazioni e che le stesse troverebbero riscontro nelle dichiarazioni confessorie degli imputati. In realtà, per quanto concerne il cambio RAGIONE_SOCIALEa busta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE, COGNOME non ha reso confessione e difetta la prova RAGIONE_SOCIALEa alterazione del procedimento di scelta del contraente.
7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’omesso riconoscimento, nella misura massima dei 2/3, RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena per l’attenuante speciale di cui all’art. 323 -bis cod. pen. La difesa evidenzia l’atteggiamento collaborativo di COGNOME e il suo notevole apporto alle indagini. COGNOME, in particolare, ha iniziato a collaborare con la giustizia prima RAGIONE_SOCIALE‘arresto, registrando sul suo cellulare i colloqui con altri soggetti quali COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME. Il ricorrente ha riferito che, pur avendo saputo RAGIONE_SOCIALE‘arresto il
COGNOME
giorno prima, in quanto comunicatogli dal suo addetto stampa, decideva di non distruggere né occultare le prove che si sono rivelate preziose per gli inquirenti. Quindi, le dichiarazioni rese da COGNOME, in sede di interrogatorio, non hanno dato un contributo probatorio rilevante nella stessa misura di quelle di COGNOME e, per tale ragione, non si comprende perché soltanto al primo sia stata riconosciuta la riduzione massima di 2/3.
COGNOME NOME è imputato, oltre che dei reati di cui ai capi 4), 5) e 6), anche dei reati di cui ai capi 8) 14) e 15).
Ricorre per cassazione, deducendo, oltre che la violazione di legge in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi.
8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per ciò che concerne la ritenuta sussistenza di un secondo accordo corruttivo e l’omessa retrodatazione RAGIONE_SOCIALEa data del commesso reato in relazione al capo 6) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione.
Il motivo è articolato negli stessi termini di quello contenuto nel ricorso COGNOME.
Quanto alla retrodatazione, la Corte di appello ha ritenuto il reato consumato il 9 maggio 2019 poiché a tale data risale una lunga intercettazione ambientale tra COGNOME e COGNOME, dal tenore RAGIONE_SOCIALEa quale la Corte di appello ha ritenuto che vicenda corruttiva proseguisse con ulteriori aggiustamenti. In realtà, le dazioni e le promesse si esauriscono il giorno 8 gennaio 2019 (consegna di 10.000,00 euro a COGNOME e COGNOME da parte di COGNOME e COGNOME) e, dopo tale data, COGNOME non corrispose né promise alcunché ai predetti. Se venisse ritenuta fondata la censura sulla retrodatazione, la data di commissione del reato sarebbe individuata nel giorno 8 gennaio 2019, con evidenti ripercussioni anche sulla normativa applicabile in relazione alla riparazione pecuniaria ordinata in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ex art. 322quater cod. pen.
Nella conversazione sopra citata si trattavano argomenti che esulavano da pattuizioni illecite con il pubblico ufficiale e che non erano neanche individuati con sufficienti margini di certezza.
8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accordo corruttivo di cui è il capo 8) di imputazione. Anche in questo caso, il motivo è articolato negli stessi termini di quello di COGNOME. Si aggiunge che, in relazione all’unica condotta illecita contestata in concreto, il G.u.p. ne ha affermato l’insussistenza in quanto nessun elemento concreto porta a ritenere che la dazione di 100.000,00 euro sia stata frutto di un accordo concluso il 28 novembre 2018 in occasione RAGIONE_SOCIALE‘incontro all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. È stato violato il principio di correlazione tra l’affermazione di penale responsabilità e il fatto oggetto del capo di imputazione e la Corte di appello non si è confrontata con tale deduzione.
8.3. Violazione di legge e omessa motivazione sulla richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordine di riparazione pecuniaria conseguente alla condanna per il reato di cui al capo 8) per violazione degli artt. 322-quater cod. pen. e 7 CEDU
La quantificazione RAGIONE_SOCIALEa riparazione pecuniaria è stata illegittimamente parametrata al prezzo – profitto del reato rispetto, invece che a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale come previsto dalla norma in vigore alla data del commesso reato. La modifica legislativa introdotta con legge 9 gennaio 2019, n. 3, non si applica ai reati commessi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa stessa. Il reato di cui capo 8) è contestato in RAGIONE_SOCIALE il 28 novembre 2018, e, dunque, in data antecedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa più sfavorevole.
8.4. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in relazione alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa riparazione pecuniaria in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa condanna per il reato di cui al capo 6). In appello era stata richiesta la retrodatazione del capo di imputazione all’8 gennaio 2019: con l’eventuale accoglimento di questa doglianza anche la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa riparazione pecuniaria relativa alla corruzione di cui al capo 6) diventa illegittimamente parametrata al prezzo profitto del reato rispetto invece che a quanto indebitamente ricevuto del pubblico ufficiale.
8.5. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 4) e 5).
I motivi hanno identico contenuto rispetto a quelli dei coimputati COGNOME e COGNOME e ribadiscono la regolarità RAGIONE_SOCIALEe procedure e la circostanza che si è tenuto conto unicamente RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni confortate dalle dichiarazioni confessorie degli imputati.
Quanto alla gara RAGIONE_SOCIALE, si evidenzia che manca la richiamata convergenza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni confessorie del COGNOME sul punto RAGIONE_SOCIALEa sostituzione RAGIONE_SOCIALEa busta concernente l’offerta per la gara pubblica.
COGNOME NOME è imputato per i reati di corruzione di cui al capo 15) e turbativa di incanti di cui al capo 16).
Ricorre per cassazione deducendo, oltre che la violazione di legge in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi.
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, in relazione alla mancata assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato dal reato di corruzione.
9.1.1. Un primo vizio motivazionale è individuabile nel fatto che la sentenza di appello non si è confrontata con la deduzione difensiva circa il fatto che l’omessa integrale valutazione del contenuto di alcune intercettazioni, nonché RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni degli imputati e di alcuni elementi tecnici e documentali, non avesse
consentito al Giudicante di motivare se la promessa intervenuta tra i pretesi correi fosse frutto di un accordo o di coartazione o di induzione.
In particolare, l’esplicito rifiuto di qualsivoglia trattamento di favore – contenuto nella conversazione del 7 novembre 2018 – era una circostanza di cui la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto al fine di spiegare perché, in un secondo momento, COGNOME avesse accettato di sottostare alle richieste di COGNOME.
Quanto alla conversazione del 21 novembre 2018, la Corte di appello non considerava che negli scritti difensivi si sottolineava che COGNOME, oltre ad anticipare a COGNOME che avrebbe «fatto scantare» COGNOME, aggiungeva che egli avrebbe detto che, ormai, aveva «lasciato libero» lo stesso COGNOME, alimentando le paure di ritorsioni nei suoi confronti da parte del commissario di gara.
La Corte di appello non si è confrontata neppure con gli specifici elementi probatori indicati dalla difesa, a cominciare dalle dichiarazioni ammissive di COGNOME.
Lo stesso vale per quanto attiene all’omessa considerazione di numerosi passi RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di COGNOME, nelle quali il faccendiere esplicitava le preoccupazioni di COGNOME per l’ostilità di COGNOME nei propri confronti. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è anche contraddittoria perché, dopo avere ritenuto attendibile COGNOME, non prende in considerazione le sue dichiarazioni là dove egli riconosce che COGNOME era intimorito dalla ostilità di COGNOME.
Nei motivi di appello si era segnalata la circostanza che la conversazione del 14 dicembre 2018 sarebbe stata ritenuta avere valenza confessoria, senza in alcun modo addentrarsi sulla questione centrale, e cioè non se la promessa vi fosse stata (circostanza pacifica) ma se la stessa fosse frutto di un accordo o di una coartazione o induzione e la Corte di appello non ha risposto.
In altre parole, ritiene la difesa che a COGNOME sia stato chiesto di pagare per non essere danneggiato, non certo per essere favorito.
9.1.2. Un secondo vizio motivazionale risiede nel fatto che la Corte di appello ha ignorato che: 1) RAGIONE_SOCIALE, per il progetto tecnico di altissima qualità e per l’offerta economica competitiva, era oggettivamente in una posizione di naturale pole position, come dimostrato anche con due elaborati tecnici ignorati; 2) per RAGIONE_SOCIALE la gara in questione era di fondamentale rilievo, giacché se, da un lato anche la vittoria in tutti e quattro i lotti avrebbe comportato una sensibile perdita di fatturato, dall’altro, una sconfitta anche parziale avrebbe avuto conseguenze catastrofiche (si vedano le due consulenze tecniche depositate dalla difesa – e ignorate dalla Corte); 3) COGNOME e COGNOME erano perfettamente consapevoli sia RAGIONE_SOCIALEa posizione di grande favorita di RAGIONE_SOCIALE che dei rischi cui la società andava incontro.
Si sottolineava nell’atto di appello, che COGNOME – proprio perché era pienamente consapevole RAGIONE_SOCIALEa bontà del progetto presentato – non aveva alcun interesse ad una valutazione diversa da quella corretta. Tema decisivo, in considerazione del reato in contestazione, che, tuttavia, la Corte territoriale non ha ritenuto di affrontare, non ponendosi neppure il problema RAGIONE_SOCIALEa attendibilità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni dei consulenti.
D’altro canto, se è vero che fu COGNOME, alla fine, ad indicare (in una forbice) la cifra da corrispondere, è altrettanto indubbio che fece ciò su specifica richiesta di COGNOME, dopo che questi aveva detto esplicitamente di non volere l’indicazione di una percentuale, ma un valore assoluto.
9.1.3. Un terzo vizio di motivazione ha ad oggetto il reato di concussione c.d. ambientale. Nei motivi di appello si prospettava la necessità di inquadrare la vicenda nell’ambito di un contesto di illegalità diffusa, ove i pubblici ufficiali s muovevano abitualmente attraverso faccendieri per ottenere utilità varie. Ciò risultava, come dedotto nell’atto di gravame:
dalla ricostruzione dei verbalizzanti, che evidenziavano, a proposito di COGNOME e COGNOME, che «sembrerebbe che i due riescano a condizionare anche le scelte operative RAGIONE_SOCIALEe società appaltatrici, imponendo alle stesse determinati modus operandi»; da altre vicende emerse proprio in ordine alla gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, a cominciare dalla vicenda RAGIONE_SOCIALE , caratterizzata dalla corruzione di COGNOME da parte di tale COGNOME, mediante l’offerta di un contatto con importanti uomini politici che avrebbero garantito al primo un posto di direttore generale, cioè il medesimo aiuto che il pubblico ufficiale rimproverava a COGNOME di non avergli offerto.
9.1.4. Il quarto vizio di motivazione attiene alla ritenuta corruzione finalizzata a favorire RAGIONE_SOCIALE e al ruolo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. COGNOME.
Nei confronti di COGNOME, viene mosso anche il singolare addebito di aver corrotto COGNOME pure al fine di favorire la società RAGIONE_SOCIALE, concorrente di RAGIONE_SOCIALE, nell’aggiudicazione di alcuni dei dieci lotti oggetto RAGIONE_SOCIALEa gara.
I Giudici di appello hanno semplicemente ripetuto alla lettera quanto già scritto dal Pubblico Ministero nella memoria di replica, ignorando le risposte che alle osservazioni RAGIONE_SOCIALEa pubblica accusa aveva fornito la difesa.
Inoltre, la difesa, sulla base di puntuali richiami documentali, aveva evidenziato che, tra dicembre 2018 e gennaio 2019, il progetto “Vulcano” neppure esisteva; all’epoca non vi era stato alcun contatto, neppure di tipo esplorativo, tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; dunque, sarebbe stato impossibile che COGNOME corrompesse COGNOME per favorire la seconda. Anche in una prospettiva di futura acquisizione, l’aggiudicazione di un lotto a RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata addirittura un danno per RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto corrispondere un importo superiore per la
acquisizione. La Corte di appello è rimasta silente sul punto e non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe fondamentali dichiarazioni rese su tale vicenda da COGNOME.
La sistematica mancanza di risposte ai rilievi difensivi si riscontra anche laddove i Giudici di seconde cure non spendono una parola su quanto dedotto nell’atto di appello con riferimento all’Ing. COGNOME, anch’egli componente RAGIONE_SOCIALEa commissione di gara. Questi, secondo quanto rappresentato da COGNOME a COGNOME nel dialogo del 7 gennaio 2019, sarebbe stato “gestito” da COGNOME. In realtà, sia COGNOME che COGNOME avevano raccontato un episodio sintomatico RAGIONE_SOCIALEa ostilità di COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE: il giorno prima RAGIONE_SOCIALEa aggiudicazione ufficiale, quando già RAGIONE_SOCIALE era stata designata come la ditta cui assegnare i primi quattro lotti, COGNOME aveva chiesto a COGNOME di incontrarlo, proponendogli di rimettere tutto in discussione e di assegnare solo due lotti a ciascuna ditta, con grave danno per RAGIONE_SOCIALE. Ciò confermava, non soltanto che COGNOME non era compiacente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ma anche che COGNOME, che lo “gestiva”, si muoveva in piena autonomia e nell’esclusivo interesse di RAGIONE_SOCIALE (ai danni di RAGIONE_SOCIALE).
9.1.5. Il quinto vizio di motivazione attiene alla violazione del canone del ragionevole dubbio
Le prospettazioni alternative formulate dalla difesa che rendono effettiva e non meramente congetturale l’ipotesi che il ricorrente non cercasse alcun favoritismo, in quanto lo stesso aveva contezza che l’offerta economica di PFE costituiva il migliore progetto, con conseguente dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento concussivo o induttivo, non sono state prese in considerazione dalla Corte di appello.
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riqualificato il reato ascritto a COGNOME al capo 15) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 319 -quater cod. pen.
Nei motivi di appello la difesa aveva evidenziato che:
dai dialoghi intercorsi tra COGNOME e COGNOME antecedenti alla promessa si rappresentava che risultava un atteggiamento minaccioso e, al contempo, subdolo e ingannevole nei confronti di COGNOME;
questi, dunque, era stato indotto a promettere una utilità attraverso condotte latamente miNOMErie, e per il timore di subire un danno significativo;
COGNOME, del resto, si era determiNOME a ricontattare COGNOME solo dopo avere appreso – come confermato da COGNOME – – RAGIONE_SOCIALEa reazione di rabbia di quest’ultimo (e del medesimo COGNOME) allorché l’odierno ricorrente aveva manifestato la volontà di non ottenere alcun trattamento di favore;
la successiva promessa non avvenne, pertanto, in forza di un accordo tra pari, ma solo per la paura da parte di COGNOME, che lo poneva in una posizione
chiaramente subordinata al pubblico ufficiale e al suo sodale di non vincere la gara benché ve ne fossero tutti i presupposti, e nonostante gli sforzi profusi;
del resto, COGNOME e COGNOME erano perfettamente consci RAGIONE_SOCIALEa importanza RAGIONE_SOCIALEa gara per la PFE, del danno che alla società sarebbe derivato da una mancata aggiudicazione anche solo di alcuni lotti e financo (come ha detto espressamente COGNOME nei suoi, già richiamati, interrogatori) RAGIONE_SOCIALEe preoccupazioni di COGNOME per una ostilità nei propri confronti che COGNOME non aveva mai nascosto;
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen.
9.3.1. Quanto al vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, i Giudici di appello non si sono confrontati con le deduzioni difensive circa il fatto che sono stati considerati illegittimi gli atti posti in essere da COGNOME solo perché, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del suo potere discrezionale, vi era stata una promessa di pagamento (peraltro, a favore di COGNOME e non di COGNOME), così creando una illegittima correlazione fra dazione, atto discrezionale e corruzione propria. Se la gara si fosse svolta in modo corretto, PFE sarebbe risultata assegnataria dei primi quattro lotti per la qualità del progetto presentato e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa offerta economica competitiva.
9.3.2. Quanto alla violazione di legge, la Corte di Appello si è soffermata unicamente sulle condotte illecite asseritamente poste in essere da COGNOME, senza neppure valutare se dette condotte fossero state oggetto di un patto corruttivo con COGNOME.
9.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen.
9.4.1. Quanto al vizio di motivazione, nei motivi di appello si evidenziava come tanto COGNOME quanto COGNOME avessero concordemente affermato che la promessa di cui al capo 15) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, a tutto voler concedere, si collocava nell’ambito di un rapporto intercorso esclusivamente tra il medesimo COGNOME e l’imprenditore COGNOME, senza alcun coinvolgimento del pubblico ufficiale Da mia n i.
Dai contributi dichiarativi degli imputati, emerge che COGNOME – pur riconoscendo di essere stato posto a conoscenza di accordi tra COGNOME e COGNOME – ha categoricamente escluso di esserne stato coinvolto; COGNOME, dal canto suo, ha dichiarato che sperava di guadagnare 750.000,00 dalla prestazione di forniture e che la cosa non aveva nessun nesso con l’esito RAGIONE_SOCIALEa gara.
La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di derubricazione nei delitti di concussione, induzione indebita e corruzione impropria, ma nulla ha detto in ordine alla configurabilità del reato traffico di influenze illecite.
9.4.2. Quanto alla violazione di legge, la radicale mancanza, anche grafica, RAGIONE_SOCIALEa motivazione costituisce violazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
9.5. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere confermato la condanna per il reato di turbata libertà degli incanti.
La difesa aveva evidenziato che: 1) doveva escludersi che COGNOME si fosse impegNOME perché venissero attribuiti punteggi elevati a RAGIONE_SOCIALE o a RAGIONE_SOCIALE ; 2) doveva escludersi che COGNOME avesse inteso favorire RAGIONE_SOCIALE; 3) non era stato addotto alcun elemento che consentisse di ritenere che l’offerta di RAGIONE_SOCIALE fosse stata valutata in modo più generoso rispetto a quanto avrebbe meritato; 4) del tutto corretta era stata la metodologia di estendere a tutti i lotti (in presenza di progetti sostanzialmente identici presentati da ciascuna ditta per i diversi lotti) la valutazione tecnica effettuata per il primo; 5) sotto il profilo soggettivo, l’eventuale turbativa non poteva certo essere ascritta a COGNOME, il cui unico obiettivo era quello che la gara si svolgesse regolarmente, visto che RAGIONE_SOCIALE era ampiamente favorita.
I Giudici di appello si sono limitati ad affermare – senza argomentare tale assunto – che la prova RAGIONE_SOCIALEa turbativa d’asta dovrebbe desumersi dalla circostanza che l’offerta di PFE era stata giudicata la migliore.
9.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere applicato a COGNOME la circostanza aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen.
L’aggravante in epigrafe è stata contestata nel presupposto che il fatto asseritamente corruttivo avrebbe ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l’amministrazione di appartenenza di COGNOME. COGNOME, tuttavia, risponde del reato in quanto responsabile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e Presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione di gara bandita dalla C.U.C. in data 30 ottobre 2017.
Non era la RAGIONE_SOCIALE, all’esito di tale procedura, a stipulare i contratti con le imprese vincitrici, bensì le singole aziende sanitarie.
A fronte di tale doglianza, la Corte di appello forniva una risposta assolutamente priva di specificità, meramente riproduttiva del dettato normativo.
La RAGIONE_SOCIALE appartiene, per espressa indicazione normativa, all’«RAGIONE_SOCIALE», ente certamente diverso e per nulla “interessato” alla successiva stipula dei contratti per l’assegnazione del servizio di pulizia RAGIONE_SOCIALEe aziende del RAGIONE_SOCIALE.
9.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di cui all’ art. 323-bis cod. pen.
A COGNOME e COGNOME è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323 -bis cod. pen., pur avendo i predetti reso dichiarazioni ammissive al pari
di COGNOME, il quale ha confermato di aver avuto contatti e intrattenuto rapporti con COGNOME, sapendo che questi fungeva da trait d’union con COGNOME in relazione alla gara RAGIONE_SOCIALEe pulizie, già a partire dall’autunno del 2017 (interrogatorio del 24 luglio 2020) e di avere ricevuto un’esplicita richiesta di denaro dal faccendiere nell’estate del 2018.
9.8. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di indicare le circostanze che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 cod. pen., giustificherebbero la dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena principale e di quella accessoria RAGIONE_SOCIALEa incapacità di contrarre con la P.A. La pena principale è sproporzionata rispetto a quella inflitta a COGNOME e COGNOME, resisi responsabili di un numero assai più elevato di reati.
Quanto alla pena accessoria, essa è stata determinata in misura prossima al massimo senza in alcun modo esplicitare, anche brevemente, i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Saranno innanzitutto esaminate le questioni preliminari formulate dagli imputati relative alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Si tratta di censure generiche e, comunque, manifestamente infondate.
1.1. In relazione alla prima censura (proposta da COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), occorre evidenziare che, quanto ai decreti n. 80/18 e n. 2624/17, la Corte di appello, conformandosi ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ha puntualmente sottolineato che il Giudice RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari non è in alcun modo vincolato nella valutazione dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di autorizzazione all’attività di intercettazione alla qualificazione, in termini di fattispecie di reato, data dal pubblico ministero, ben potendo qualificare diversamente i fatti.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha, a questo proposto, evidenziato che contrariamente a quanto eccepito, il provvedimento del G.i.p. è correttamente motivato e sorretto dalla ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine a reati per cui è consentito disporre I ‘attività di intercettazione. Il G.i.p., in particolare, sul base degli elementi forniti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, qualificava, ovviamente in via provvisoria, i fatti emersi in termini di corruzione, ancorando tale valutazione ai sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari rilevati dal pubblico ministero e posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di convalida e autorizzazione.
Quanto ai decreti nn. 80/2018, 257/2018, 606/2018, 724/2018 e 725/2018, la Corte di appello ha, correttamente, puntualizzato che tali decreti costituiscono la consecutio logica del decreto 2624/2017, a nulla rilevando pertanto la circostanza che gli stessi siano fondati su un elemento inesistente quale la creazione da parte di COGNOME di un falso sms tra COGNOME e COGNOME, atteso che tale circostanza non incideva sulla sussistenza di un quadro indiziario ben preciso che imponeva la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni.
Per quanto riguarda, infine, il decreto n. 1649/2018, con motivazione congrua e logica, la sentenza impugnata ha sottolineato che:
il predetto era stato emesso richiamando la richiesta del pubblico ministero e la nota RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria nella quale si faceva espresso riferimento alla necessità di predisporre intercettazioni audio e video sia al piano terra, che al quarto piano RAGIONE_SOCIALE‘immobile in osservazione;
tutte le successive proroghe disposte dal G.i.p. avevano avuto come oggetto le richieste del Pubblico ministero, nelle quali si faceva riferimento al solo quarto piano, attesa l’avvenuta dismissione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio sito al piano terra;
-appariva, pertanto, evidente, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte, che le proroghe disposte dal G.i.p. in relazione al piano terra RAGIONE_SOCIALE‘immobile erano, all’evidenza, un errore materiale, come peraltro si ricavava dal fatto che, a partire dalla proroga del febbraio 2019, tutte le richieste e i relativi decreti di proroga avevano avuto ad oggetto il quarto piano. A ciò, doveva aggiungersi il fatto che in tutte le richieste di proroga il Pubblico ministero faceva espresso riferimento al decreto di autorizzazione originario del 26 luglio 2018, con espressa specificazione RAGIONE_SOCIALEa permanenza dei presupposti e RAGIONE_SOCIALEe esigenze che avevano giustificato il decreto originario.
1.2. Il motivo proposto dalle difese di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, avente ad oggetto la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato.
La motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello è, effettivamente, cumulativa, ma, non per questo, viziata.
Occorre ricordare che, sulla base dei principi elaborati da questa Corte di legittimità, la motivazione cumulativa di diniego RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255773 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha proprio avuto riguardo alla personalità negativa degli imputati «per come emersa in relazione alle condotte contestate»,
e da ciò ha correttamente fatto derivare la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze richieste.
Il ricorso di COGNOME è fondato con riferimento a entrambi i reati contestatigli nei limiti di seguito indicati.
2.1 II primo e il quarto motivo, aventi ad oggetto la sussistenza del reato corruttivo di cui al capo 1) e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che non avrebbe fornito risposta alle censure RAGIONE_SOCIALEa difesa, sono fondati.
2.1.1. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all’art. 319 cod. pen., è necessario che l’illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d’ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall’agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruttela. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555).
Inoltre, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo, non potendo, quindi, assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144 – 01).
Rileva il Collegio che la Corte di appello territoriale non si è conformata a tali principi di diritto, non avendo indicato quale fosse l’atto contrario ai doveri di ufficio commesso dal pubblico ufficiale.
La Nota A.S.P. 6 n. 45384 RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2018 non può, infatti, considerarsi un atto contrario ai doveri RAGIONE_SOCIALE‘ufficio in quanto priva di contenuto decisorio o dispositivo, risolvendosi nella richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di essere ricompresa nel novero degli Enti Sanitari convenzionati con le Aziende vincitrici del bando di gara indetto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con particolare riferimento alla “migrazione” RAGIONE_SOCIALEa gara A.S.P. nella gara C.U.C., la Corte di appello non ha neppure tenuto conto che emergeva dagli atti, come dedotto dalla difesa, che l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva informato tutti gli interessati che occorreva, a tale fine, annullare la gara, emettere un nuovo decreto di autorizzazione alla migrazione e disporre una variante
economica; tutti atti di esclusiva competenza del dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che lo stesso aveva definito impossibili.
In ogni caso, l’operato del COGNOME, volto a propiziare la migrazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto assegNOME mediante gara RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a T.S. (decisione, peraltro, che non sarebbe comunque dipesa dall’Ufficio del Direttore AVV_NOTAIO, cui lo stesso era preposto, ma da altri uffici regionali all’uopo competenti), si collocava nell’ambito di attuazione di una prescrizione generale dettata dall’ ANAC e dalla Corte dei Conti in materia di approvvigionamento di beni, forniture e servizi da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti locali e quelli operanti nel settore RAGIONE_SOCIALE.
Si è detto che l’accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l’esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l’integrazione del delitto di corruzione propria: qualora l’atto compiuto abbia, comunque, perseguito l’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione.
2.1.2. Venendo, poi, a esaminare le questioni poste in merito al prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruzione, occorre, preliminarmente, rimarcare che nessuna RAGIONE_SOCIALEe difese ha contestato gli avvenuti pagamenti indebiti, che costituiscono, secondo i Giudici di merito, la prova che l’accordo si era concretizzato. COGNOME ha, da parte sua, sostenuto che difettava la prova RAGIONE_SOCIALEa sua ricezione di una quota RAGIONE_SOCIALEe somme accreditate alla RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME e COGNOME, e che i pagamenti erano stati, piuttosto il frutto di dazioni estorte da condotte concussive del pubblico ufficiale e da destinarsi anche a COGNOME, quale prezzo RAGIONE_SOCIALEa propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale.
In merito al trasferimento di denaro dal COGNOME, e quindi dalla RAGIONE_SOCIALE al NOME, fortemente negato da quest’ultimo, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha osservato:
che gli elementi evidenziati nell’informativa conclusiva RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza indicavano analiticamente data e ora di ciascun incontro, e che emergeva una palese corrispondenza temporale tra i bonifici, il prelievo in contanti (anche attraverso un parente di COGNOME) e i successivi incontri tra il COGNOME ed il COGNOME (alcuni a casa del pubblico funzionario e altri presso lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE, luogo isolato e già in precedenza utilizzato dagli imputati per incontri riservati), di pochi minuti (e quindi compatibili con la mera consegna degli importi). Ed invero, in detta informativa si dava, altresì, atto RAGIONE_SOCIALEa molteplicità di prelievi ravvicinati da parte di COGNOME, tutti seguiti da incontri o contatti con il COGNOME;
che risultava pacificamente emergere, dalle parole del COGNOME, nel corso di una conversazione con la moglie avvenuta il 20 aprile 2018, che il predetto, con l’assistenza tecnica, avrebbe guadagNOME quindicimila euro al mese per cinque
anni, senza fare alcunché, facili guadagni “da dividere in due”. Ed è palese che il COGNOME si riferisse proprio alle gare di appalto aggiudicate alla RAGIONE_SOCIALE, sia per il chiaro riferimento alla “assistenza tecnica”, ossia all’oggetto RAGIONE_SOCIALEe due gare aggiudicate a RAGIONE_SOCIALE, sia per il riferimento ai “cinque anni”, all’evidenza corrispondente alla durata dei due appalti. Che il COGNOME non millantasse con la moglie alcunché, al di là RAGIONE_SOCIALE‘entusiastica previsione da lui effettuata, risultava, peraltro, dimostrato dal fatto che, solo tre giorni dopo tale conversazione, ossia il 23 aprile 2018, la T.S. effettuava un bonifico, pari a 15.860,00 euro in favore di RAGIONE_SOCIALE e nei mesi successivi, gli importi erano sempre di poco meno di 30.000,00 euro, ossia RAGIONE_SOCIALEa cifra che, divisa a metà, il COGNOME comunicava alla moglie, necessaria per raggiungere l’importo complessivo di euro 268.400,99.
In conclusione, corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dalla Corte in ordine al fatto che risulta ampiamente provato che i facili guadagni di cui parlava il COGNOME si riferissero ai rapporti illeciti intrecciati con i referenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che il socio in affari cui faceva riferimento il COGNOME era da identificare nel COGNOME, al quale erano destinate parte RAGIONE_SOCIALEe predette somme, come sostanzialmente ammesso dal COGNOME e dallo COGNOME, i quali non hanno negato l’illiceità dei pagamenti e la loro riferibilità al COGNOME ed al COGNOME, solo contestando la qualificazione giuridica del fatto che hanno chiesto riqualificarsi in concussione consumata dal pubblico ufficiale per il tramite di un intermediario.
2.1.3. In quest’ottica non risulta accoglibile la richiesta riqualificazione del reato di corruzione in quello di traffico di influenze illecite e ciò in quanto, dalle intercettazioni richiamate dai Giudici di merito, emerge in maniera del tutto indiscutibile, la circostanza che tra i due NOME e NOME vi fosse stata certamente una promessa; ciò si ricava in maniera lampante dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione nella quale il COGNOME, discutendo con la moglie, riferisce che gli introiti che gli sarebbero arrivati dall’accordo con la RAGIONE_SOCIALE dovevano essere “divisi per due”, con ciò facendo esplicito riferimento al NOME.
2.1.4. Sul punto la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE perché si conformi ai principi di diritto sopra enunciati, indicando quale sia l’atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere da COGNOME o se, piuttosto, siano ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di corruzione ex art. 318 cod. pen.
2.2. Il secondo motivo – avente ad oggetto la commissione del reato di induzione indebita di COGNOME da parte di COGNOME e COGNOME – è fondato.
2.2.1. La Corte di appello, riformando la sentenza del G.i.p. – che aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste dal delitto di cui al capo 2), contestato quale concussione per aver il COGNOME, in concorso con COGNOME, costretto il COGNOME
a sottoscrivere la NUMERO_DOCUMENTO nr. 45384 RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2018 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (con la quale si chiedeva la migrazione RAGIONE_SOCIALEa gara A.S.P. in quella C.U.C.) – ha ritenuto ravvisabile nei fatti il delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen.
Nella sentenza assolutoria, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare aveva evidenziato che la determinazione del COGNOME di sottoscrivere la sopra indicata nota fosse frutto non di una costrizione del COGNOME, né tantomeno di una induzione da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, ma corrispondesse a una sua autonoma determinazione, conseguente ad un riavvicinamento al COGNOME e allo COGNOME successiva al 28 settembre 2018. COGNOME non sarebbe stato costretto da COGNOME, né indotto da questi (che, peraltro, nel mese di dicembre sapeva di aver perso ogni incarico all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre COGNOME era già certo RAGIONE_SOCIALEa nomina a direttore RAGIONE_SOCIALE‘A.S.P. di RAGIONE_SOCIALE) al compimento di atti diretti a consentire il passaggio RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE in quella C.U.C., ma le sue determinazioni in tal senso trovavano giustificazione nel voler perseguire, sempre in un ambito di rapporti corruttivi, gli interessi economici di RAGIONE_SOCIALE aveva anche evidenziato che 1) COGNOME, indipendentemente dal COGNOME, e dopo che questi aveva cessato ogni rapporto con l’amministrazione, aveva redatto, nel dicembre 2018, due ulteriori note favorevoli a T.S., dirette al nuovo Dirigente, volte anche a propiziare il passaggio in C.U.C.; 2) COGNOME, precedentemente all’avvenuto riavvicinamento a T.S,, aveva agevolmente resistito alle -asserite- pressioni del COGNOME.
Quindi, la sentenza di primo grado aveva escluso che nella condotta degli imputati potessero ravvisarsi gli estremi non solo RAGIONE_SOCIALEa corruzione, ma anche RAGIONE_SOCIALE‘induzione indebita.
2.2.2. Mette conto di rammentare come sul tema RAGIONE_SOCIALE‘onere di motivazione in caso di c.d. ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa decisione in appello abbiano avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, sulla scia RAGIONE_SOCIALEe indicazioni tracciate dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALEpea per i Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo (in particolare, nella sentenza resa nel caso Dan contro Moldavia del 5 luglio 2011). Costituisce principio di diritto ormai acquisito che – come le Sezioni Unite ebbero ad affermare già nella sentenza COGNOME – la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, dando conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679). Questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione assolutoria, dimostrando
puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella RAGIONE_SOCIALEa decisione riformata, dia ragione RAGIONE_SOCIALEe scelte operate e RAGIONE_SOCIALEa maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, COGNOME, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254638; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267486). In altri termini, il Collegio del gravame che condanni l’imputato assolto in primo grado ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione RAGIONE_SOCIALEe scelte operate e RAGIONE_SOCIALEa maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
2.2.3. Rileva il Collegio che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE non si è conformata a tale principio di diritto, non avendo fornito una motivazione rafforzata quanto al fatto che le note emesse da COGNOME di appoggio al passaggio in C.U.C. si ponevano in continuazione con i precedenti accordi corruttivi siglati con la T.S. (oggetto del capo 6 di imputazione). A conferma di ciò militava, peraltro, la circostanza che COGNOME 1’8 gennaio 2019 era sceso in RAGIONE_SOCIALE (anche per consegnare la somma di 15.000 euro,00), affinché COGNOME perorasse l’interesse RAGIONE_SOCIALEa sua RAGIONE_SOCIALE alla migrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella gara C.U.C. e al pagamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni effettuate dal gennaio 2018 a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE secondo le condizioni del vecchio più vantaggioso contratto.
Invero, la sentenza impugnata non smentisce la ricostruzione fattuale di quella di primo grado, ma si limita ad osservare che, nel momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2018, COGNOME era certamente animato anche da spinte personali, ossia per proprio tornaconto personale di carriera e per l’esigenza di riallacciare i rapporti con RAGIONE_SOCIALE.S., come egli stesso ammetteva con il COGNOME, che lo criticava per l’atteggiamento tenuto nella vicenda RAGIONE_SOCIALE. Ma non si tratta, secondo la sentenza impugnata, di elemento che costituisce una causa sopravvenuta autonoma e del tutto eccezionale ex art. 41, secondo comma, cod. pen., ma solo di una mera “concausa”, inidonea ad escludere l’efficacia causale RAGIONE_SOCIALEa condotta costrittiva degli imputati, non essendo la successiva adesione autonoma e sganciata dalle pressioni ricevute, piuttosto accompagnandosi alle ulteriori motivazioni del COGNOME.
Come sottolineato dalla difesa, la nota in questione è datata 11 ottobre 2018 e tanto rileva perché, da un lato, il COGNOME rivestiva ancora il suo incarico apicale
COGNOME
presso l’RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro, è successiva alla conversazione con il COGNOME del 28 settembre 2018, quando gli diceva che non dovevano essere interrotti i rapporti – anche questi di natura corruttiva- con i rappresentanti di T.S.
La sentenza impugnata è inficiata da intrinseca contraddittorietà motivazionale: proprio perché la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE‘imputazione è stata successiva alla conversazione con il COGNOME del 28 settembre 2018; ne discende che essa era stata frutto di autonoma e personale determinazione del COGNOME, non indotta affatto dal COGNOME. Infatti, in precedenza – quando, cioè, il riavvicinamento a COGNOME non si era verificato – a tali asserite sollecitazioni del capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio il COGNOME non aveva minimamente dato seguito, circostanza non confutata dalla sentenza impugnata.
La Corte di appello non ha considerato che, l’atteggiamento di resistenza ad una scelta che egli sapeva e affermava essere sconveniente per la pubblica amministrazione veniva da COGNOME mantenuto e ribadito anche dopo la mancata riconferma all’incarico di Provveditore RAGIONE_SOCIALE‘A.S.P. 6 (e cioè dopo il 27 febbraio 2018); appresa quest’ultima notizia, risulta che COGNOME abbia dichiarato che, comunque, data la conferma RAGIONE_SOCIALE‘incarico a Direttore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio tecnico, avrebbe conservato il potere di decisione su detta improvvida scelta, che avrebbe continuato ad osteggiare.
A prescindere, quindi, dal vizio conseguente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione rafforzata, l’affermazione sopra evidenziata induce a escludere insuperabilmente la condotta costitutiva del delitto contestato, in quanto l’asserita minaccia di non rinnovare l’incarico del COGNOME rappresentava il profilo saliente del comportamento asseritamente prevaricatorio del COGNOME.
In altre parole, avendo COGNOME aveva posto in essere la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa NUMERO_DOCUMENTO prot. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2018 in epoca alquanto successiva alla mancata riconferma nell’incarico di Provveditore (avvenuta in data 27 febbraio 2017), da ciò non può che conseguire la assoluta irrilevanza causale RAGIONE_SOCIALEa condotta del COGNOME rispetto alla scelta volitiva del COGNOME.
Peraltro, al di là RAGIONE_SOCIALEa supposta minaccia di mancata riconferma nell’incarico, non sono indicati nel capo di imputazione, né emergono dalla sentenza di primo grado altri comportamenti del COGNOME idonei ad operare un abuso costrittivo o induttivo nei confronti del COGNOME, non potendosi ravvisare induzione né costrizione da parte del pubblico ufficiale nella mera richiesta, pur insistente e indebita, rivolta ad altro pubblico ufficiale, se non accompagnata da comportamenti minacciosi, costrittivi o ritorsivi, connotati da concreta idoneità.
Insussistente appare, infine, il requisito – sulla cui individuazione la sentenza impugnata tace completamente – RAGIONE_SOCIALEa utilità da ritrarre a seguito del comportamento del soggetto indotto.
Escluso pacificamente che nella specie sia stato mai operato il versamento di denaro al NOME da parte del COGNOME, la pretesa utilità dovrebbe consistere nella stessa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2018, ovvero nel compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto. Senonché tale fatto non costituirebbe certamente una utilità per il COGNOME, posto che nella stessa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa nota integrerebbe l’atto (pretesamente) contrario ai doveri RAGIONE_SOCIALE‘ufficio oggetto materiale del delitto di cui all’art. 319 cod. pen. che sarebbe stato posto in essere – contrariamente alla realtà, come esamiNOME nel primo motivo del ricorso – per effetto di una condotta corruttiva da parte di T.S., dalla quale (sempre asseritamente) il COGNOME avrebbe conseguito un vantaggio economico.
In altre parole, la utilità per il NOME, intesa come vantaggio patrimoniale conseguito contra legem dal p.u. non discenderebbe affatto, nel caso di specie, dalla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa nota A.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE in esame, ma dalla precedente pattuizione corruttiva che, secondo la sentenza impugnata, sarebbe la causa del compimento di tale atto.
La Corte di appello ha realizzato una inammissibile sovrapposizione (e confusione) di due diversi schemi giuridici: considerando come utilità economica o patrimoniale indiretta (ai fini del delitto di induzione indebita) il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto, che invece rappresenterebbe la prestazione illecita del pubblico ufficiale ai fini del delitto di corruzione propria, e dunque la causa RAGIONE_SOCIALEa differente utilità economica (il prezzo del reato) illecitamente corrisposta dal privato e (asseritamente) ricevuta dal pubblico ufficiale.
Erroneamente duplicandone la rilevanza penalistica, dunque, la Corte di appello finisce per postulare che uno stesso atto (nella specie, la nota RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2018) costituisca, al contempo, la causa RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘utilità (in quanto elemento costituito del sinallagnna corruttiva) e l’utilità stessa conseguente alla condotta induttiva di un reato diverso.
Quanto, invece, all’ipotetico rilievo che la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE‘A.S.P. 6 RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2018 da parte del COGNOME potesse costituire utilità indebita a favore di terzo, ovvero di T.S., ci si scontra con il problema – irrisolto da entrambe le decisioni di merito – che l’appalto secondo le condizioni C.U.C. non sarebbe stato certo più vantaggioso per T.S., soprattutto perché le condizioni economiche alle quali il passaggio in C.U.C. era stato proposto o ipotizzato nella nota A.S.P. 6 (ovvero, per l’importo di euro 2.531.000,00) era assai inferiore a quello richiesto da T.S..
2.2.4. Alla luce di quanto evidenziato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME, con riferimento al reato contestato al capo 2), perché il fatto non sussiste.
2.3. Il terzo motivo relativo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. è assorbito dall’accoglimento del secondo sulla insussistenza del reato.
2.4. È fondato anche il quinto motivo di ricorso relativo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen.
Deve precisarsi che tale norma prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 cod. pen. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Nel caso di specie viene in considerazione, in particolare, il profilo RAGIONE_SOCIALEa stipula di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione. Orbene, tale ipotesi ricorre allorché il fatto corruttivo influisca sulla stipula di contratti, nel senso di incidere sulla scelta di stipularlo e sulla scelta del contraente, sul tipo di contratto, sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni, e allorché al contratto sia interessata la pubblica amministrazione cui appartiene il funzionario corrotto, nel senso che essa è parte del contratto o comunque ha interesse ad un contratto che viene stipulato tra terzi, in quanto esso incide sulla tutela dei beni cui quell’amministrazione è preposta e dunque si colloca all’interno RAGIONE_SOCIALEa sfera di operatività RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266116 – 01).
In particolare, si osserva che l’atto amministrativo a firma RAGIONE_SOCIALE‘imputato non soltanto non aveva ad oggetto la stipula di un contratto, ma quest’ultima sarebbe stata la conseguenza di una ulteriore, autonoma determinazione di una diversa amministrazione, alla quale non apparteneva il ricorrente; la richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si poneva, invero, come mero antecedente storico, intervenendo in un procedimento amministrativo il cui esito finale – la stipulazione del contratto in C.U.C. – non era minimamente condizioNOME dall’atto adottato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, deve evidenziarsi che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, appartiene per espressa indicazione normativa, all’RAGIONE_SOCIALE, ente certamente diverso e per nulla “interessato” alla successiva stipula dei contratti per l’assegnazione del servizio di pulizia RAGIONE_SOCIALEe aziende del servizio RAGIONE_SOCIALE.
Come stabilito dal comma 34 del D.Igs. 163/2006, le Centrali di RAGIONE_SOCIALEquali, a livello nazionale, la RAGIONE_SOCIALE, ovvero, a livello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’appunto, la C.U.C. – sono amministrazioni che acquistano forniture o servizi, ovvero aggiudicano appalti “destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatari” diverse da se stesse, fungendo da mero “soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti”, in una prospettiva di razionalizzazione e contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica.
2.5. Il sesto motivo, relativo alla eccessività del trattamento sanzioNOMErio è assorbito dall’accoglimento del motivo sulla insussistenza del reato di cui all’art. 319-quater cod. pen., posto che la pena base era stata determinata in anni otto di reclusione proprio in relazione a tale reato.
2.6. È fondato il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto la confisca di denaro.
Deve premettersi che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione RAGIONE_SOCIALEa quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 01).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha confermato la confisca disposta dal primo giudice in relazione al capo 1) nei confronti del COGNOME e del COGNOME, in misura pari a euro 268.401,00, quale prezzo del reato, senza considerare quanto l’odierno ricorrente avrebbe concretamente conseguito, che – anche considerando a lui consegnate le somme prelevate dal COGNOME ed indicate nella informativa finale RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza – non avrebbe ecceduto l’importo di euro 39.000,00.
Conseguentemente, anche in adesione alla citata sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite del 26 settembre 2024, l’importo RAGIONE_SOCIALEa disposta confisca avrebbe dovuto essere ridotto e limitato.
Anche su tale punto la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che si adeguerà al principio sopra richiamato.
Il ricorso di COGNOME è fondato con riferimento a entrambi i reati contestatigli nei termini di seguito indicati.
3.1. Il primo e il secondo motivo – relativi alla sussistenza del reato di concorso nel reato di induzione indebita – nonché il terzo motivo – relativo al reato di corruzione di cui al capo 1) – e il quarto motivo – avente ad oggetto la circostanza aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen., devono trovare accoglimento alla luce RAGIONE_SOCIALEe osservazioni sviluppate con riferimento al ricorso di COGNOME.
NOME e NOME sono stati condannati per i medesi reati e i motivi di ricorso sono del tutto sovrapponibili. Si rinvia a quanto rimarcato ai paragrafi 2.1., 2.2., 2.4. e 2.5. del «Considerato in Diritto».
3.2. Il quinto motivo, relativo alla eccessività del trattamento sanzioNOMErio è assorbito dall’accoglimento dei motivi di cui sopra.
3.3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui al capo 2) e con rinvio, ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in relazione al reato di cui al capo 1).
Il ricorso di COGNOME è fondato con riferimento ai capi 1), 4) e 6), limitatamente alla continuazione interna e all’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 319-bis cod. pen, mentre deve essere, nel resto, rigettato.
4.1. Il primo motivo di ricorso – avente ad oggetto la violazione di legge, anche processuale, in relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per avere i Giudici erroneamente dichiarato non accoglibile la concordata rideterminazione del tempus commissi delicti del capo 6) – è infondato.
La difesa ha sostenuto di aver presentato, in data 13 novembre 2020, richiesta scritta di patteggiamento, in calce alla quale i Pubblici Ministeri titolari RAGIONE_SOCIALE‘indagine avevano rilasciato parere favorevole, aderendo alla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘imputato così come formulata e prestando il consenso alla previa rideterminazione del tempus commissi delicti per il capo 6) «fino alla data del 9 gennaio 2019».
Da ciò conseguiva, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa, che i Pubblici Ministeri, rilasciando in calce alla richiesta il parere favorevole, avevano operato una chiara modifica del suddetto capo di imputazione o, meglio, avevano ritenuto sussistente la retrodatazione temporale invocata dalla difesa del COGNOME, pur mantenendo la originaria qualificazione giuridica del reato contestato.
Con motivazione corretta e congrua, la Corte di appello ha ritenuto di non condividere tale prospettazione, sottolineando che il provvedimento di rigetto, in primo luogo, dava atto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che i Pubblici Ministeri avevano precisato, nel prestare il loro consenso, che lo stesso riguardava i capi di imputazione così come originariamente contestati e non già così come rideterminati sotto il profilo del tempus commisi delicti nelle indicate istanze di applicazione pena, nonché, d’altra parte, rappresentava che, dall’ inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata in data 9 maggio 2019 tra il COGNOME e il COGNOME si evinceva, in ogni caso, l’asservimento totale e continuo fino a quella data RAGIONE_SOCIALEe pubbliche funzioni a servizio degli interessi privati di T.S., così come, d’altronde, specificamente contestato nel capo d’imputazione, con la conseguenza che non poteva riconoscersi corretta la prospettata retrodatazione del fatto alla data del gennaio 2019.
Occorre ricordare che l’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è nel senso di ritenere che, nel procedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena su richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti, il giudice, ratificando il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare unilateralmente i dati RAGIONE_SOCIALEa
richiesta e modificare lo spettro temporale RAGIONE_SOCIALEa condotta oggetto RAGIONE_SOCIALEa pattuizione (Sez. 3, n. 2863 del 30/10/2018 -dep. 22/01/2019-, Burzacchi, Rv. 274823 – 01).
In quest’ottica il provvedimento di rigetto dei Giudici di merito appare del tutto corretto e ineccepibile.
4.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, è infondato. Si richiamano, a questo proposito, le osservazioni svolte al paragrafo 1.1. del «Considerato in Diritto».
4.3. Il secondo e il terzo motivi di ricorso – aventi ad oggetto la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato in relazione al reato cui al capo 1) e la richiesta riqualificazione nel reato concussione o, in subordine, in quello di induzione indebita – sono fondati limitatamente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa corruzione ex art. 319 cod. pen.
Quanto al reato di corruzione propria, per il quale è intervenuta condanna, si richiamano, le osservazioni formulate, con riferimento a COGNOME, ai paragrafi 2.1., 2.2. e 2.5., del «Considerato in Diritto», in merito alla necessità di individuare l’atto contrario ai doveri di ufficio.
Quanto, invece, alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa difesa di riqualificazione del fatto in concussione, la Corte di appello ha correttamente messo in evidenza la circostanza che l’ingresso RAGIONE_SOCIALEa ARAGIONE_SOCIALE nella C.U.C. era desiderata in primo luogo proprio dalla T.S., nelle persone dei suoi elementi di vertice COGNOME e COGNOME, emergeva dalle numerose intercettazioni in atti.
In particolare, la conversazione del 18 gennaio 2018 tra COGNOME e COGNOME consentiva di delineare in tutti i suoi elementi il programma criminoso ideato dal COGNOME, da una parte, e dal COGNOME e dallo COGNOME dall’altra. I due discutevano RAGIONE_SOCIALEa opportunità di predisporre una nota redatta per conto di RAGIONE_SOCIALE con cui essa avrebbe dovuto segnalare la situazione di incertezza in ordine alle condizioni economiche da applicare alle prestazioni che la società continuava a fornire all’ RAGIONE_SOCIALE sulla base del contratto ormai scaduto.
E allora, secondo la Corte di appello, non risulta condivisibile quanto sostenuto negli atti di appello circa il fatto che la T.S. aveva formalmente sollecitato l’RAGIONE_SOCIALE alla sottoscrizione del contratto e neppure che COGNOME e COGNOME fossero sotto il gioco ricattatorio del COGNOME e del COGNOME. In particolare:
-la conversazione, segnatamente, palesa che il COGNOME trattava con la società aggiudicatrice argomenti – relativi ai rapporti contrattuali di quest’ultima con la pubblica amministrazione committente – dei quali non aveva alcun titolo per discutere, essendo egli soggetto totalmente estraneo all’RAGIONE_SOCIALE ospedaliera e non rivestendo alcun incarico, né formale né di fatto, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa vicenda in questione, ma nella quale rivendica un ruolo ben preciso, facendosi portavoce con i vertici RAGIONE_SOCIALEa T.S. RAGIONE_SOCIALEa promessa di favorire attraverso il suo referente diretto, ovverosia il COGNOME, l’ingresso RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE in quella RAGIONE_SOCIALE.U.RAGIONE_SOCIALE.
-dal tenore RAGIONE_SOCIALEa conversazione si coglie in maniera evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, i rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa T.S. si trovano in una posizione di assoluta parità nella contrattazione con il COGNOME (e, per lui, con il COGNOME), stabilendo senza alcuna costrizione o induzione il pactum sceleris in questione.
4.3.1. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, che adeguandosi ai principi sopra richiamati, dovrà indicare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere da RAGIONE_SOCIALE.
4.4. Il quarto motivo di ricorso – avente a oggetto la responsabilità in ordine al reato di turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara bandita dalla RAGIONE_SOCIALE.U.C. in data 12 dicembre 2016 (capo 4) – è fondato.
La Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa difesa che aveva evidenziato che:
-non era stato alterato l’ordine di analisi RAGIONE_SOCIALEe offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, e non poteva esserlo, essendo la procedura telematica; -nessuna influenza sugli amministratori RAGIONE_SOCIALEe ditte RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vi era stato ai fini del ritiro di quest’ultima, scaturita con evidenza dall’OPA del fondo RAGIONE_SOCIALE; -nessuna pressione era stata esercitata sui membri RAGIONE_SOCIALEa Commissione non compiendo alcuna attività funzionale all’aggiudicazione dei lotti 1) e 2) a T.S.
Per quanto concerne il ritiro di RAGIONE_SOCIALE, la difesa aveva sottolineato che COGNOME, dopo avere dichiarato che il COGNOME gli raccontò che «il giochino EBM lo ha fatto COGNOME», aveva affermato che, logicamente, non era credibile che COGNOME potesse riuscire ad influenzare un fondo arabo, NOME, convincendolo ad acquistare RAGIONE_SOCIALE. La difesa, invero, aveva precisato che, come risultava dagli atti, nelle more RAGIONE_SOCIALEa gara C.U.C., il fondo azionario di diritto inglese, “RAGIONE_SOCIALE” aveva lanciato un’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.A. mediante la quale aveva acquisito la RAGIONE_SOCIALE, controllante di RAGIONE_SOCIALE Tale notizia era reperibile su fonti aperte, atteso che la RAGIONE_SOCIALE era società quotata in Italia e, dunque, soggetta agli obblighi di legge in ordine alle comunicazioni al mercato. Già nel maggio e giugno del 2017 – ovvero, parecchi mesi prima RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEa fase di analisi RAGIONE_SOCIALEe offerte nella gara C.U.C. – la notizia RAGIONE_SOCIALE‘OPA di NOME su RAGIONE_SOCIALE (che controllava al 100% RAGIONE_SOCIALE), era pubblica.
Pertanto, NOME, già proprietaria del gruppo HIGEA, una volta acquisita TBS, diede vita ad una complessa operazione di fusione per incorporazione che portò alla nascita RAGIONE_SOCIALEa nuova RAGIONE_SOCIALE
La sentenza impugnata non ha risposto alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEa difesa e non si è confrontata con le evidenze probatorie dalle quali emergeva che, in sede di gara, la società nata dall’incorporazione doveva comunicare la notizia ed operare la
scelta di rinunciare ad uno dei tre lotti ove – a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche societarie erano presenti offerte RAGIONE_SOCIALEa medesima società, attesa la regola dettata dal bando secondo il quale era stato espressamente previsto che la stessa società non poteva partecipare per più di due lotti. Proprio in considerazione di ciò, RAGIONE_SOCIALE, decideva di rinunciare al lotto 1), in linea con le scelte strategiche proprie RAGIONE_SOCIALEe aziende del settore.
Il Giudice di appello, inoltre, non ha considerato la ragionevole prospettazione alternativa RAGIONE_SOCIALEa difesa con riguardo alle dichiarazioni di COGNOME (che aveva riferito che RAGIONE_SOCIALE.S. si era aggiudicata la gara a causa del ritiro di EBM): la Corte di appello, infatti, le ha valorizzate negativamente, senza valutare che le stesse, invece, potevano semplicemente lasciare emergere l’assenza di atti illeciti del pubblico ufficiale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘alterazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di gara e, men che meno, a favore di RAGIONE_SOCIALE.S.
Rileva, inoltre, il Collegio che la Corte di appello ha motivato la sussistenza del reato di corruzione (capo 6) finalizzato alla commissione RAGIONE_SOCIALEa turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara bandita dalla C.U.0 in data 12 dicembre 2016, richiamando la conversazione tra COGNOME e COGNOME del 28 settembre 2018, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME evidenziava che la T.S. «ha mezza RAGIONE_SOCIALE grazie a loro» e, ancora, commentava: «lui (COGNOME) pensa che la RAGIONE_SOCIALEURAGIONE_SOCIALE. se la è aggiudicata per procura?».
La sentenza impugnata non si è, però, confrontata con le dichiarazioni di COGNOME, dalle quali emergeva che le cose erano andate “per caso” bene, nel senso che gli altri commissari di gara avevano deciso di esaminare il lotto numero 3), invece che il lotto numero 2), avevano attribuito un punteggio bassissimo alla società RAGIONE_SOCIALE che, visto che il punteggio era unico per tutti i lotti, era risultata perdente anche sul lotto 2) dove l’unica società concorrente era solo RAGIONE_SOCIALE
Quanto al lotto numero 1), la società favorita, RAGIONE_SOCIALE, aveva scelto di ritirarsi perché, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘O.P.A., che aveva portato alla nascita RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE” (che comprendeva “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, entrambe in gara), e in considerazione del fatto che il regolamento non permetteva a una stessa società di aggiudicarsi più di due lotti, RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE dovevano rinunciare ad uno dei quattro lotti; nel caso in esame fu RAGIONE_SOCIALE a rinunciare al lotto 1), lasciando così che RAGIONE_SOCIALE, rimasta, anche in questo caso, unica offerente per il lotto 1), si aggiudicasse lo stesso.
4.4.1. Inoltre, il nucleo RAGIONE_SOCIALEe censure avanzate dal ricorrente attiene all’assenza, nel fatto come accertato in sede di merito, RAGIONE_SOCIALE‘evento naturalistico del reato, costituito da! “turbamento RAGIONE_SOCIALEa gara”.
Con riferimento, infine, al reato di cui all’art. 353 cod. pen., deve, preliminarmente, osservarsi che, perché lo stesso si configuri, è necessario che le condotte poste in essere dall’agente si siano tradotte in una concreta minaccia per la libera concorrenza.
Occorre, più precisamente, che le condotte specificamente descritte in fattispecie – siano esse di tipo collusivo, violento o decettivo – abbiano in qualche modo cagioNOME la verificazione del citato evento di pericolo, determinando, cioè, un rischio di alterazione di quello che, diversamente, sarebbe stato il corso degli incanti. Una siffatta interpretazione, che garantisce il necessario e costituzionalmente conforme contenuto di offensività (e quindi di determinatezza) RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale, si pone in linea con il più recente orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di turbata libertà degli incanti, non integrano i mezzi fraudolenti previsti dalla norma incriminatrice, le condotte anteriori all’allestimento RAGIONE_SOCIALEa gara tese ad eludere cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, le quali non sono ex se idonee ad esporre a pericolo il bene RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza, se non in termini meramente potenziali (Sez. 6, n. 24772 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. P_IVA).
I principi di diritto più volte affermati in sede di legittimità convergono nel configurare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 353 cod. pen. come reato di pericolo: non occorre invero che l’azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità RAGIONE_SOCIALEa gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un “danno mediato e potenziale”, costituito dalla semplice “idoneità” degli atti ad influenzare l’andamento RAGIONE_SOCIALEa gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un’effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267967). L’evento naturalistico del reato richiede infatti, oltre all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘impedimento RAGIONE_SOCIALEa gara o RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento RAGIONE_SOCIALEa gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento (in tal senso, il turbamento può consistere anche nello “sviamento” del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara, tale da determinarne uno sviluppo anomalo).
Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi “comportamento perturbatore”, la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l’interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l’interesse pubblico al libero “gioco” RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione RAGIONE_SOCIALEe offerte, a garanzia degli interessi RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (così, Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906; in senso conforme, tra tante, Sez. 2, n. 7013 del 05/11/2018, dep. 2019, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2989 del 15/01/2019, COGNOME, non mass.).
4.4.2. Ciò premesso, va osservato che i Giudici di merito non hanno fatto buon governo dei suddetti principi, poiché non hanno evidenziato senza cadere in contraddizione con quali modalità fraudolente l’imputato avrebbe turbato la gara.
4.4.3. La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata in relazione al capo 4) con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, che dovrà colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate.
4.5. L’annullamento si giustifica in quanto risulta infondato il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione del reato.
Occorre sottolineare che il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato mediante la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l’ultima RAGIONE_SOCIALEe offerte illecitamente concordate, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEe offerte, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, che integra un mero post factum irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato (Sez. 6 , n. 19298 del 16/02/2021, COGNOME, Rv. 281161 – 01). Tale esegesi si fonda sulla natura del reato di turbata libertà degli incanti, che è pacificamente quella di reato di pericolo, il cui evento naturalistico può essere costituito, oltre che dall’impedimento RAGIONE_SOCIALEa gara, anche dal solo suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura RAGIONE_SOCIALEa gara medesima, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei suoi risultati (tra le tante, Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267967).
Nel caso in esame, occorre, quindi, avere riguardo alla condotta fraudolenta che sarebbe consistita nel decidere il 20 dicembre 2017 l’ordine RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEe offerte tecniche. Da tale data decorre il termine di prescrizione, che, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini in base alla “legge Orlando”, è di nove anni. Il reato si prescriverà, perciò, il 20 dicembre 2026.
4.6. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del COGNOME per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 5) è infondato.
La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che:
–COGNOME e COGNOME, anche se con ritrosie e parziali ammissioni, avevano riconosciuto l’avvenuta sostituzione RAGIONE_SOCIALEa busta, contenente sia l’offerta economica (id est il ribasso), che la giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘anomalia RAGIONE_SOCIALE‘offerta (cioè, del ribasso stesso), sia pure attribuendo l’uno all’altro la condotta materiale RAGIONE_SOCIALEa sostituzione; – a prescindere da chi materialmente avesse effettuato lo scambio RAGIONE_SOCIALEa busta, risultava provato che detta sostituzione era stata certamente operata su richiesta RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, poiché la RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione tecnica, non era risultata al primo posto e, come loro comunicato dal COGNOME, «era staccata di sette punti», ragion per cui l’amministratore delegato di detta società si era molto preoccupato, chiedendo e ottenendo la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa busta con all’interno un’offerta con un ribasso pari a ben il 38%;
– questa situazione rendeva poco conveniente per RAGIONE_SOCIALE.S. la gara RAGIONE_SOCIALE e spingeva la stessa a nuovi accordi corruttivi per consentire la sua adesione alla gara CRAGIONE_SOCIALEU.C., e quindi l’esecuzione del servizio alle condizioni più lucrose RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata ha, poi, puntualmente evidenziato, che il COGNOME, nel corso di una intercettazione, a conferma RAGIONE_SOCIALEa perpetrazione RAGIONE_SOCIALEa turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara C.U.C, richiamava l’impegno che egli e COGNOME avevano profuso per far sì che la RAGIONE_SOCIALE. si aggiudicasse la gara. L’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa parola “giochini” lascerebbe intendere che i mezzi utilizzati in tale frangente siano stati tutt’altro che leciti; da questi passaggi si ricava, secondo la Corte, al di là di ogni ragionevole dubbio che la turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara CUC era stata oggetto di trattative con la T.S., che aveva concordato, in caso di aggiudicazione la dazione RAGIONE_SOCIALEa somma di circa 220.000,00 euro.
Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è, poi, la motivazione spesa dalla Corte in ordine al fatto che, pur essendo vero che COGNOME e COGNOME si sono contraddetti, ciò è avvenuto solo sulla circostanza relativa a chi effettivamente effettuò il cambio di busta, e, in ogni caso, entrambi hanno ammesso che la busta fu sostituita. COGNOME, inoltre, pur negando di essere stato lui, ha affermato che aveva dato le chiavi RAGIONE_SOCIALEa cassaforte – ove erano custodite le buste – a COGNOME e, in sua presenza, aveva aperto la cassaforte facendogli vedere dove si trovavano i plichi RAGIONE_SOCIALEe offerte RAGIONE_SOCIALE
In ogni caso, come rilevato nella sentenza impugnata, dalle intercettazioni e dalle confessioni degli imputati, risultava pacifico che COGNOME influenzò le valutazioni RAGIONE_SOCIALEe offerte tecnico/economiche, superando le pressioni degli altri commissari e facendo scendere il gap che vi era rispetto alla offerta economica meglio valutata da dieci a cinque.
Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalle difese si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa congruità e RAGIONE_SOCIALEa correttezza logico-argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto RAGIONE_SOCIALEa regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a
ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica RAGIONE_SOCIALEa rispondenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
4.7. Il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione di cui al capo 5) è infondato.
Richiamate le osservazioni svolte al paragrafo 4.4. del «Considerato in Diritto» in relazione alla prescrizione del reato di turbativa d’asta di cui al capo 4), il Collegio rileva che il reato in questione deve considerarsi commesso il :30 novembre 2017 e che, quindi, lo stesso si prescriverà il 30 novembre 2026.
4.8. L’ottavo, il nono e il decimo motivo possono essere trattati congiuntamente, avendo tutti ad oggetto la sussistenza del delitto di corruzione di cui al capo 6) e la configurabilità, in subordine, dei diversi reati di cui all’art. 346 bis cod. pen. e 318 cod. pen.
La censura è fondata limitatamente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa continuazione e RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen. Le restanti doglian.ze devono, invece, essere rigettate quanto alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità in ordine al reato di corruzione ex art. 319 cod. pen.
La Corte d’appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato in ordine al fatto che le vicende oggetto dei capi d’imputazione 4, 5), e 6) costituivano la logica prosecuzione RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate al capo 1), atteso che il disvelamento RAGIONE_SOCIALEe irregolarità relative alle gare bandite rispettivamente dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE – oggetto dei capi d’imputazione 4) e 5) – risultava acclarato dal contenuto di alcune conversazioni nelle quali il COGNOME ed il COGNOME commentavano, talvolta con disappunto, il comportamento posto in essere dallo COGNOME e dal COGNOME nei loro confronti. Nello specifico:
le intercettazioni relative alla vicenda RAGIONE_SOCIALEa trasmigrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in C.U.C. voluta dal COGNOME consentivano di disvelare, oltre ai fatti relativi agli imputati COGNOME e COGNOME, l’esistenza di un più risalente nel tempo accordo corruttivo fra COGNOME e COGNOME e gli esponenti di vertice di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
l’intercettazione del 24 settembre 2018 (nella quale il COGNOME esprimeva il suo risentimento verso TS., dalla quale si sentiva «lasciato fuori» e preso in giro in favore del COGNOME), in particolare, provava il fatto che tra COGNOME e COGNOME, da una parte, e COGNOME e COGNOME, dall’altra, vi fosse un accordo corruttivo, che prevedeva un generale asservimento del pubblico ufficiale alle esigenze di T.S., anche mediante il compimento di atto contrario al dovere di ufficio.
In questo contesto discorsivo, invero, il COGNOME, lungi dal fare riferimento come ipotizzano le difese a fatti non reali, evidenziava che la T.S. – per richiedere l’adesione RAGIONE_SOCIALE‘ente alla procedura C.U.C. – non si poteva permettere di scrivere alla direzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE senza informarlo e per di più andando contro a quello che
lui aveva «concordato con loro» mesi prima. La Corte di appello ha, a questo proposito, correttamente, messo in evidenza quelle parti RAGIONE_SOCIALEa discussione nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME si lamentava con COGNOME di essere stato, di fatto, abbandoNOME da T.S. nello scontro con la RAGIONE_SOCIALE e forniva inediti particolari sulla genesi del dissidio. Il COGNOME, infatti, riferiva RAGIONE_SOCIALE‘esisten di un accordo pregresso e rivendicava il suo ruolo di dominio RAGIONE_SOCIALEa gestione degli appalti nei quali si era intromesso il COGNOME, tanto da determinare le sue rimostranze sul comportamento del COGNOME, che aveva contattato il suo “nemico”, ignorando i rapporti pregressi. Le rassicurazioni del COGNOME – preoccupato di compromettere il rapporto con la T.S. – che gli ricordava il rapporto corrente con la T.S. e l’oggetto RAGIONE_SOCIALEe “prestazioni” che lo caratterizzavano – non valevano a placarlo e, come puntualmente sottolineato dalla Corte di appello, confermavano l’esistenza di una pattuizione corruttiva antecedente con la TS., in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva iniziato dei pagamenti anche in favore del COGNOME.
Con motivazione congrua e logica, la Corte di appello ha, invero, ribadito che tale conversazione dava granitica contezza di un accordo illecito risalente e ancorato alla turbativa, quantomeno, RAGIONE_SOCIALEa gara bandita dall’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME era stato responsabile, in quanto, nel corso del lungo colloquio il COGNOME ed il COGNOME svelavano numerosi particolari che palesano l’esistenza dei loro illeciti rapporti con la T.S.;
-la conversazione del 28 settembre 2018 faceva emergere la confessione di COGNOME, il quale, nel confrontarsi con il suo sodale, finiva per riconoscere involontariamente di avere con il COGNOME e lo COGNOME un dialogo che gli consentiva di rassicurare il complice sul buon andamento del rapporto in essere con l’impresa, nonostante le criticità riscontrate sotto alcuni profili, e che tale rapporto implicava la corresponsione di quelli che esplicitamente definiva “pagamenti”. COGNOME precisava, poi, che un’eventuale intesa corruttiva coi rivali COGNOME e COGNOME non incideva sul loro rapporto con la RAGIONE_SOCIALE., che asseriva stava mantenendo gli impegni presi con loro. Nella conversazione del 28 settembre 2018, il COGNOME ed il COGNOME offrivano chiari elementi per la ricostruzione dei loro rapporti con la società RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, facendo emergere anche le manovre di turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara bandita dall’ RAGIONE_SOCIALE.
Correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che era chiaro che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione confermava che tra i due interlocutori ed i vertici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non solo vi erano pregressi accordi, ma era ancora in essere un rapporto del tipo corruttivo, finalizzato a realizzare gli interessi privati dei due complici, cui possibile compromissione evidentemente era alla base dei malumori manifestati principalmente dal COGNOME.
D’altronde è lo stesso sviluppo del dialogo tra il COGNOME ed il COGNOME sulla questione RAGIONE_SOCIALEa “migrazione” caldeggiata dal COGNOME – che finisce per condurre i due a ricordare e sottolineare i loro pregressi accordi illeciti con la T.S., evidenziando le loro preoccupazioni derivanti dallo sviluppo degli accadimenti. Inoltre, è proprio COGNOME a sottolineare la possibilità di aderire alla proposta di trasmigrazione e, nel contempo, a ribadire che tanto avrebbe potuto fare solo nell’ambito del rapporto, evidentemente di natura corruttiva, che si era già creato. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dalla Corte di appello là dove evidenzia che tale considerazione di COGNOME costituiva la più evidente, quanto involontaria, ammissione del patto corruttivo, per di più ribadito laddove il predetto asseriva essere stato un tradimento RAGIONE_SOCIALEo COGNOME l’essersi accordato con il COGNOME ed il COGNOME, atteso che tanto dava l’occasione al COGNOME di ribadire che restavano comunque fermi gli impegni corruttivi già presi con la turbativa RAGIONE_SOCIALEe due gare (quantomeno, come si è detto, di quella RAGIONE_SOCIALE).
Su tale parte RAGIONE_SOCIALEa conversazione, del resto, nessun atto di ricorso si è confrontato compiutamente; in ogni caso, in siffatto quadro le deduzioni difensive non riescono a evidenziare salti logici o lacune RAGIONE_SOCIALEa motivazione spesa e ad infirmare il percorso argonnentativo RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
4.8.1. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del reato di cui all’art. 319 cod. pen.
La fattispecie di corruzione propria richiede, per espressa previsione del legislatore, la presenza di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio e ciò vale a distinguerla dalla meno grave figura RAGIONE_SOCIALEa “corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione”, nella quale detto elemento non è contemplato.
Questa Sezione ha avuto modo di precisare che «Ciò che accomuna le due fattispecie è il divieto di “presa in carico” d’interessi differenti da quelli che la le persegue attraverso il pubblico agente; nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico; nella corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione, invece, la “presa in carico” realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del patto corruttivo» (Così Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555).
L’art. 318 cod. pen. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilità in ragione RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l’intesa programmatica – l’impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti
senza la previa individuazione di alcunché -, previene la compravendita degli atti d’ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l’imparzialità RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione. «Il discrinnine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segNOME dalla progressione criminosa RAGIONE_SOCIALE‘interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento RAGIONE_SOCIALEa funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEa pubblica funzione; nell’altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa» (così, Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018 (dep. 2019), Palozzi, Rv, 274984).
Inoltre, se la fattispecie di reato di CUI all’art. 319 cod. pen. è in rapporto d specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all’art. 318 cod. pen., è necessario che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell’art. 318 cod. pen.
Nel caso in esame tale atto è stato correttamente individuato nella turbativa da parte di COGNOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALEa gara bandita dalla ASP 6 di RAGIONE_SOCIALE in data 15 dicembre 2015, in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, come meglio descritta al paragrafo 6.5. Ciò, a fronte di un corrispettivo in denaro versato dai rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa stessa, COGNOME e COGNOME.
Dalle intercettazioni emerge, infine, pacificamente che COGNOME e COGNOME si rapportavano abitualmente con COGNOME e COGNOME e discutevano RAGIONE_SOCIALEa dazione di somme di denaro. Si è affermato che «Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346-bis cod. pen., il collabora di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un’attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all’accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione RAGIONE_SOCIALE‘agente causalmente orientata alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l’opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo». (Così Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555).
Nel caso in esame, in particolare, COGNOME, collaboratore di COGNOME, aveva realizzato, dietro corresponsione di una retribuzione da parte di COGNOME e COGNOME, il collegamento tra questi ultimi e il p.u.
4.8.2. In relazione al capo 6) il ricorso deve, quindi, essere rigettato con conseguente declaratoria di irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa affermazione di responsabilità per tale reato.
4.9. Occorre sottolineare che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 587 cod. proc. pen., nel caso di concorso di persone, in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. L’effetto estensivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, che presuppone l’unitarietà del procedimento è dettato dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che COGNOME non ha formulato alcun motivo relativo alla ritenuta sussistenza nell’ambito de Ila fattispecie di cui al capo 6) di due ipotesi corruttive in continuazione. Trattasi di motivo formulato, invece, da COGNOME e COGNOME. Essendo lo stesso fondato, il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione al capo 6), limitatamente alla ritenuta continuazione, deve estendersi anche a favore di COGNOME.
4.9.1. Costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, in tema di corruzione, il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte del pubblico ufficiale non appartiene alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispetto al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest’ultima ipotizzabile solo nel caso di pluralità di accordi corruttivi (Sez. 6, n. 29549 del 07/10/2020, COGNOME Simone, Rv. 279691 – 01).
Alla luce di quanto sopra evidenziato circa l’esistenza fra le parti di un accordo corruttivo in essere sin dal 2015, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente considerato nel capo 6) di imputazione la sussistenza di due accordi corruttivi (uno in relazione alla gara RAGIONE_SOCIALE e l’altro in relazione alla gara C.U.C.), anziché uno solo, sbagliando, conseguentemente nella determinazione del tempus commissi delicti, l’ultimo dei quali, correttamente indicato nel maggio 2019, come evidenziato nel paragrafo 4.1. del «Considerato in Diritto».
In particolare, il G.u.p. aveva ritenuto che, per ciascuna di dette procedure selettive, fossero state concluse due differenti pattuizioni, sganciate l’una dall’altra e alle quali erano agganciate controprestazioni illecite distinte e separate. La sentenza d’appello si fonda, invece, su un unico contraddittorio assunto motivazionale secondo il quale, pur essendosi già raggiunti gli accordi corruttivi, gli stessi continuavano a rinnovarsi.
4.9.2. Orbene, nel caso in esame, appare ben evidente, dalla ricostruzione sopra compiuta, che tra il COGNOME ed il COGNOME da una parte e lo COGNOME ed il COGNOME dall’altra, l’iniziale accordo corruttivo risalente al 2015 si sia protratto ne tempo tanto che ancora, nella conversazione del 9 maggio 2019, COGNOME COGNOME discutevano sulle percentuali da applicare e sulle modalità di pagamento.
Tale conclusione si ricava proprio dalla continuità e costanza dei rapporti esistenti tra i quattro protagonisti RAGIONE_SOCIALEa vicenda, che si sono evoluti per tutto il periodo in contestazione e si sono caratterizzati per la corresponsione periodica di utilità da parte dei rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa T.S. al fine di ottenere i favori del COGNOME.
E a nulla rileva la circostanza che quest’ultimo non fosse stato, al momento RAGIONE_SOCIALE‘ultima dazione, più al vertice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’accordo era relativo alla corruzione riguardante detta gara e i relativi pagamenti e conteggi si riferiscono alla predetta vicenda.
E, allora, se a realizzare la fattispecie penale è sufficiente l’azione istantanea RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa promessa del denaro (o di altra utilità) o RAGIONE_SOCIALEa sua ricezione, nell’ipotesi che le dazioni indebite siano plurime, trovando esse ragione giustificativa, come nel caso in esame, nel fattore unificante RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica, non si realizzeranno tanti reati quante sono le dazioni, ma un unico reato la cui consumazione comincia con la prima dazione e si protrae nel tempo fino all’ultima.
4.10. Alla luce di quanto evidenziato al paragrafo che precede, è, pertanto infondato l’ultimo motivo di ricorso che censura l’omessa retrodatazione RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato di corruzione di cui al capo 6) al gennaio 2019.
4.11. La sentenza impugnata dovrà altresì essere annullata con rinvio anche in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen. Si richiamano, sul punto, le considerazioni svolte al paragrafo 2.4. del «Considerato in diritto».
Il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione al capo 6), limitatamente alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa aggravante in questione, deve estendersi anche a favore di COGNOME.
5.11 ricorso di COGNOME è fondato con riferimento ai capi 1), 4) e 6), limitatamente alla continuazione interna e all’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 319-bis cod. pen, mentre deve essere, nel resto, rigettato.
5.1. Il primo e secondo motivo, aventi ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di corruzione di cui al capo 1) in concussione è infondato. Si richiamano, sul punto, le osservazioni sviluppate, con riferimento a COGNOME, al paragrafo 4.3. del «Considerato in Diritto».
La sentenza deve, però, essere annullata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 319 cod. pen.
5.2. In relazione al terzo motivo – avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati ai capi 4), 5) e 6) di imputazione – si osserva quanto segue.
5.2.1. Il motivo relativo al capo 4) è fondato. Si richiamano le osservazioni formulate, con riferimento al ricorso di COGNOME, al paragrafo 4.4. del «Considerato in diritto». La sentenza deve, pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
5.2.2. Il motivo relativo al capo 5) è infondato per le medesime ragioni esposte, con riferimento al ricorso di COGNOME, al paragrafo 4.6. del «Considerato in diritto». Deve, pertanto, essere dichiarata la irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa affermazione di responsabilità di cui al capo 5).
5.2.3. Il motivo relativo al capo 6) è fondato, limitatamente al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa continuazione interna e RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui al capo 319-bis cod. pen. Si rinvia a quanto esposto, con riferimento al ricorso di COGNOME, ai paragrafi 4.8., 4.9. e 4.11. del «Considerato in Diritto».
5.3. Il quarto motivo e il quinto motivo – aventi ad oggetto la mancata riqualificazione del reato di corruzione di cui al capo 6) rispettivamente nel reato di cui all’art. 346 cod. pen. e nel reato di cui all’art. 318 cod. pen. sono infondati per le ragioni esposte, con riferimento al ricorso di COGNOME, al paragrafo 4.8. del «Considerato in Diritto».
5.4. Il sesto motivo, in punto di pena, è assorbito dall’accoglimento dei motivi relativi al capo 1), 4) e 6). La Corte di appello, all’esito del giudizio di rinvio, dov rivalutare il trattamento sanzioNOMErio complessivo.
6.11 ricorso di COGNOME è fondato con riferimento ai reati contestati ai capi 4), 6), limitatamente alla continuazione interna e all’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 319-bis cod. pen., 8), 14) e 15), per questi ultimi due limitatamente alla ritenuta aggravante ex art. 319-bis cod. pen.
6.1. Il primo motivo di ricorso – avente ad oggetto la violazione di legge per avere la Corte d’appello erroneamente considerato nel capo 6) di imputazione la sussistenza di due accordi corruttivi (uno in relazione alla gara RAGIONE_SOCIALE e l’altro in relazione alla gara RAGIONE_SOCIALEU.C.), anziché uno solo – è fondato.
Si ribadiscono, a questo proposito le osservazioni già svolte, in relazione al ricorso di COGNOME, al paragrafo 4.9. del «Considerato in Diritto».
6.2. Il secondo motivo – nella parte in cui lamenta la violazione di legge, anche processuale, per avere la Corte di appello, in relazione al capo 8) di imputazione,
pronunciato sentenza di condanna per un fatto diverso da quello oggetto del capo di imputazione In violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. – è fondato.
Va sottolineato che la difese di COGNOME e COGNOME hanno, entrambe, dedotto, sia in appello, che in questa sede, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 521 cod. proc. pen. per essere il fatto per il quale è intervenuta condanna diverso da quello oggetto di contestazione, anche se comunque si sono difese sul punto.
6.2.1. Deve evidenziarsi che il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare aveva sottolineato che nessun elemento concreto e dotato di riscontri certi portava a ritenere che la dazione RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 100.000,00 fosse stata frutto di un accordo concluso il 28 novembre 2018 (data indicata nel capo d’imputazione) in occasione RAGIONE_SOCIALE‘incontro all’RAGIONE_SOCIALE, come corrispettivo RAGIONE_SOCIALEo sblocco dei pagamenti e RAGIONE_SOCIALEa liquidazione di somme in relazione a fatture e SRAGIONE_SOCIALE non corredati dalla necessaria completa documentazione giustificativa. Sempre secondo il G.u.p., contrariamente a quanto indicato nel capo d’imputazione, la data del commesso delitto di corruzione non poteva individuarsi nel 28 novembre 2018, giorno RAGIONE_SOCIALE‘incontro all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma doveva farsi risalire in un tempo più lontano e, cioè, quando ancora erano in corso i lavori RAGIONE_SOCIALEa commissione relativi all’appalto (all’incirca nel 2015), e la dazione, il 4 dicembre 2018, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 100.000,00 non appariva giustificata da un accordo concluso pochi giorni prima relativo allo sblocco RAGIONE_SOCIALEe liquidazioni dei S.A.L. e RAGIONE_SOCIALEe fatture, ma da un accordo risalente al momento di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara, che prevedeva, fra l’altro, la corresponsione di tale ingente importo quale prezzo per I ‘azione di COGNOME diretta a evitare l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ATI in sede di aggiudicazione provvisoria.
E, quindi, il G.u.p. aveva condanNOME COGNOME e COGNOME, in concorso, per avere, a fronte del pagamento di somme di denaro, alterato la gara nel senso che la società “protetta” dall’imputato al momento RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEe offerte economiche, risultava non avere prodotta una documentazione necessaria (spese per oneri di sicurezza), ma, ciò nonostante, era stata, ugualmente, ammessa con riserva da COGNOME, il quale aveva comunicato la sua decisione, tramite COGNOME, alla ditta interessata e poi, nella qualità di Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione, aveva ritenuto non necessaria tale produzione documentale. Successivamente, con apposita delibera, aveva svincolato 1.200.000,00 euro, da destinarsi a opere straordinarie, per la ordinaria esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
Il G.u.p. aveva indicato come elementi di prova 1) le ammissioni degli imputati (COGNOME dichiarava che a fronte RAGIONE_SOCIALEa somma ricevuta, si era impegNOME a fare tutto il possibile per aiutare la RAGIONE_SOCIALE); 2) le intercettazioni tra gli stessi (COGNOME commentava che, senza di loro, la RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe aggiudicata l’appalto), dalle quali emergeva che le tangenti erano versate mediante emissione di fatture
da parte di una ditta riconducibile a COGNOME, che mensilmente fatturava 22.500,00 euro (per cinque anni) per operazioni inesistenti.
6.2.2. Rileva il Collegio che, correttamente, l’imputato ha evidenziato che la condanna era intervenuta per un fatto diverso perché il Pubblico ministero aveva contestato a COGNOME, a COGNOME e a COGNOME, in concorso tra loro, di avere compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio in favore RAGIONE_SOCIALEe ditte RAGIONE_SOCIALE aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE‘appalto, e RAGIONE_SOCIALE, incaricata RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto, individuando quale momento centrale RAGIONE_SOCIALE‘accusa il pagamento degli stati di avanzamento (SAL) RAGIONE_SOCIALEa prestazione del servizio integrato di gestione energetica, anche relativi agli esercizi degli anni precedenti, con la predisposizione e la adozione di provvedimenti di competenza del R.u.p. e non loro, con la nomina di COGNOME R.u.p. RAGIONE_SOCIALE‘appalto e con l’esautorazione del precedente incaricato. Il primo Giudice, in particolare, aveva ritenuto insussistenti, o, comunque, insufficienti gli elementi probatori a dimostrare la contestazione, così come formulata dall’accusa al capo 8) di imputazione.
Quanto ascritto dal G.u.p. era, però, fuori dalla contestazione, fondandosi la condanna su una turbativa RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara vinta da RAGIONE_SOCIALE assolutamente non provata e, infatti, per questo mai contestata in nessuno dei capi di accusa – e sulla non esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ATI in relazione alla mancata indicazione degli oneri di sicurezza, che si assume lecita in quanto rientrante in una scelta legittima e discrezionale RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione.
La Corte di appello ha, genericamente, ritenuto che «la condotta relativa alla vicenda RAGIONE_SOCIALEo sblocco dei S.A.L. sia indicata nell’imputazione come esemplificativa (“tra I ‘altro”) e non esaustiva RAGIONE_SOCIALEa contrarietà agli atti di ufficio posti in esser occasione RAGIONE_SOCIALE‘appalto in esame, atteso che il tenore letterale del capo d’imputazione riguardava tutta la procedura relativa alla gara in questione.
Ciò non corrisponde al vero poiché nella prima parte RAGIONE_SOCIALEa contestazione si sostiene, testualmente, che COGNOME compiva atti contrari al proprio ufficio ricevendo in cambio 100.000,00 euro.
Quindi, il G.u.p., secondo la Corte di appello, si era mantenuto nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa contestazione, senza peraltro operare alcuna trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione nei suoi elementi essenziali, piuttosto restringendo l’affermazione ad una sola parte RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata.
6.2.3. Deve, a questo proposito, evidenziarsi che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALEa difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la
violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione. (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01).
Nel caso in esame, il mutamento radicale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità è evidente: il capo di imputazione indica il pagamento dei S.A.L. come una RAGIONE_SOCIALEe condotte di corruzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME, indicato come Direttore Dipartimento Risorse Economico Finanziarie RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; la condotta ritenuta dal G.u.p. e dalla Corte di appello fondante la corruzione attiene, invece, ad anni prima, allorchè COGNOME, quale Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione per l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto (quindi con altra qualità), avrebbe favorito la società RAGIONE_SOCIALE nell’aggiudicazione.
Quindi COGNOME sarebbe stato corrotto per compiere una turbativa di gara (e, infatti, la Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione a tale reato, che, nel nostro caso, non è stato contestato poiché si tratta di fatti successivi all’aggiudicazione).
Conseguentemente il fatto appare completamente diverso da quello contestato e, pertanto, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., il G.u.p. avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico ministero.
In conclusione, la sentenza impugnata, con riferimento al capo 8), deve essere annullata senza rinvio perché il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio e va disposta la trasmissione degli atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per quanto di competenza.
6.2.4. Fondata, ma assorbita dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa doglianza di cui sopra, è anche la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla insussistenza di due distinti rapporti corruttivi. La sentenza impugnata è, infatti, contraddittoria perché, pur confermando la tesi del G.u.p., ammette che il rapporto corruttivo era unico, sebbene snodatosi in permanenza lungo un significativo arco temporale e non indica – ai fini RAGIONE_SOCIALEa distinzione RAGIONE_SOCIALEe due fattispecie di reato in continuazione tra loro – quale sarebbe stata la cesura temporale tra esse idonea a farle ritenere due realtà penalmente rilevanti e non un unico reato.
6.3. Il motivo relativo al mancato compimento da parte di COGNOME di atti contrari ai doveri di ufficio sia in relazione al capo 14) che in relazione al capo 15) (entrambi aventi ad oggetto la gara bandita dalla C.U.C. il 30 ottobre 2017) è infondato.
6.3.1. Quanto al capo 14), la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa corruzione contestata, che vede protagonisti COGNOME, COGNOME e COGNOME (che ha patteggiato la pena), referente
RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE è stata puntualmente motivata dalla Corte di appello, la quale ha messo in evidenza che, dal tenore RAGIONE_SOCIALEe conversazioni captate e dagli interrogatori degli imputati emergeva pacificamente la loro responsabilità. In particolare:
in una conversazione COGNOME chiamava NOME al fine di ottenere rassicurazioni per la gara, e NOME chiedeva di organizzare un incontro con il fratello di NOME (per lui fondamentale per avere la raccomandazione per la nomina a Direttore generale RAGIONE_SOCIALE);
in altra conversazione COGNOME avvisava COGNOME che il mercoledì successivo si sarebbe tenuta una seduta RAGIONE_SOCIALEa commissione di gara, e questi subito menzionava il nome del COGNOME, che aveva organizzato l’ incontro a Milano con NOME COGNOME, e commentava che, effettivamente, COGNOME aveva fatto quello che gli era stato richiesto; che la raccomandazione fosse assolutamente essenziale per il COGNOME lo si ricavava dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni richiamate che, proprio in quel contesto e lasso di tempo, il COGNOME stesso aveva con il COGNOME. Dunque, appariva evidente che l’attività del COGNOME costituisse per COGNOME un’utilità persino più importante RAGIONE_SOCIALEa sicuramente considerevole somma di denaro promessa dal COGNOME stesso;
-in altra conversazione, ancora, COGNOME informava il COGNOME sull’andamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di gara per poi affermare di aver già vagliato l’offerta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , alla quale aveva attribuito il massimo coefficiente e COGNOME esplicitava che, nella strategia da adottare, doveva arrivare prima la PFE e seconda la RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha, correttamente, evidenziato anche quanto sostenuto nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio da COGNOME, il quale riconosceva che COGNOME gli rese appetibile il suo interessamento a favore di RAGIONE_SOCIALE, facendogli presente che COGNOME era imparentato con la famiglia COGNOME. E’ stato, infine, puntualmente, richiamato l’interrogatorio di COGNOME, nella parte in cui il predetto ammetteva di aver chiesto a COGNOME di intervenire in favore del COGNOME, e RAGIONE_SOCIALEe richieste che questi gli fece per la RAGIONE_SOCIALE
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che:
– emergeva, pacificamente, dalle intercettazioni il pagamento di una somma di denaro da parte di COGNOME. Quest’ultimo, in particolare, aveva posto in essere un’attività corruttiva offrendo, in cambio RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione di un lotto alla RAGIONE_SOCIALE, la mediazione consistente nel favorire, comunque, le relazioni tra il COGNOME ed il COGNOME e detta condotta costituisce di per sé stessa certamente un’utilità rientrante nella relativa nozione di cui all’art. 319 cod. pen., che si pone, senz’altro, in rapporto di corrispettività in relazione al compimento degli atti contrari ai doveri
d’ufficio da parte del COGNOME, rappresentandone, peraltro, nell’ottica del pubblico ufficiale, la parte sicuramente più rilevante RAGIONE_SOCIALEa relativa remunerazione;
-nel caso di specie, erano, indubbiamente, individuabili sia una pluralità di atti contrari ai doveri d’ufficio e di omissioni di atti dovuti, quali il pilotaggio dei v attribuiti, in modo tale da consentire la “quadratura del cerchio” con riferimento alle ditte con le quali era stato concluso l’accordo, che si ponevano in rapporto di sinallagmaticità con le utilità date e promesse, sia lo stabile asservimento RAGIONE_SOCIALEa funzione del COGNOME agli interessi privati RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, che, poi, risultò effettivamente aggiudicatario di uno dei lotti, come concordato.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infine, siffatto esercizio di pubblici poteri da parte del COGNOME ha certamente comportato un pregiudizio per l’imparzialità ed il buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, avendo il pubblico ufficiale operato per favorire i rispettivi beneficiari che erano stat individuati dal COGNOME, al quale COGNOME aveva anche consegNOME una chiavetta contenente tutti gli atti di gara.
6.3.2.La Corte di appello distrettuale si è adeguata ai principi di diritto dettati da questa Corte di legittimità allorchè ha sottolineato che l’impiego di strumenti e funzioni pubblicistiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di attività discrezionale, quale era certamente quella rimessa all’imputato, al di fuori dei presupposti per i quali i medesimi sono stati prefigurati ed in pregiudizio per l’imparzialità e per il buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, configura il più grave reato di cui all’art. 319 cod. pen., traducendosi in un ingiustificato trattamento di privilegio in favore del beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘azione indebitamente orientata.
6.3.3. Deve sottolinearsi che, al fine di meglio comprendere il rapporto intercorrente tra esercizio RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità amministrativa e corruzione, deve chiarirsi cosa si intenda per “atto contrario ai doveri d’ufficio”, di cui all’art. cod. pen. Questa Corte ha ritenuto contrari ai doveri d’ufficio non solo gli atti illeciti o illegittimi perché assunti in violazione di norme giuridiche, riguardanti l loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, «pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dall’osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità» ( così Sez. 6, n. 46492 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271383; Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269347; Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273448). Sarebbe, quindi, configurabile il reato di corruzione “propria” anche in presenza di atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell’an, nel quando o nel quomodo, hanno come obiettivo quello di realizzare l’interesse del privato (Sez. 6, n. 29267 dei 05/04/2018, cit.).
pJ
In relazione a tale capo di imputazione, in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, unicamente in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen.
6.3.4. Per quanto concerne il capo 15) di imputazione, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa corruzione contestata, che vede protagonisti COGNOME, COGNOME e COGNOME (referente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), è stata puntualmente motivata dalla Corte di appello, la quale ha messo in evidenza, preliminarmente le dichiarazioni rese da COGNOME (che hanno trovato riscontro in quelle di COGNOME), il quale ha ammesso che:
COGNOME, consapevole del fatto che ciò che interessava veramente a COGNOME era la nomina a Direttore generale di una RAGIONE_SOCIALE, tramite COGNOME, gli fece sapere che un importante politico avrebbe potuto aiutarlo e organizzò l’incontro; in tale occasione, il politico gli confermò di avere un ottimo rapporto con COGNOME e che lui gli aveva chiesto di intervenire in suo favore;
incontrò personalmente COGNOME, per il tramite del COGNOME, a Caltanissetta.
-ricevette dei soldi da COGNOME in relazione alla gara in questione.
La Corte di appello ha, puntualmente, osservato che, dalle dichiarazioni di COGNOME emergeva il ruolo di COGNOME, come quello di un imprenditore pronto a tutto pur di aggiudicarsi un appalto che, comunque, gli avrebbe fatto perdere guadagni rispetto alla situazione ante gara. Emergeva, altresì, il ruolo di COGNOME finalizzato a creare un collegamento tra COGNOME ed il pubblico ufficiale funzionale all’accordo corruttivo.
Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte nella parte in cui ha rimarcato che la genesi RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo tra il COGNOME, per il tramite del COGNOME, ed il COGNOME emergeva dall’esame combiNOME RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, tra le quali quella del 7 novembre 2018 tra il COGNOME e il COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale gli stessi commentavano la novità, ovverosia il “colpo di scena” costituito dal fatto che COGNOME non voleva più avere consegnati i progetti relativi alla gara alla quale stava partecipando, progetti in possesso del COGNOME e archiviati da quest’ultimo su un apposito server chiamato NAS, facendo riferimento alla paura del COGNOME in relazione all’evolversi RAGIONE_SOCIALEe indagini sulla c.d. “vicenda Montante”. La conversazione è stata, a ragione, ritenuta di particolare rilevanza perché gli imputati discutevano degli scenari RAGIONE_SOCIALEa gara, con ciò dimostrando, in maniera fin troppo palese, il pieno controllo RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Del pari, rilevante è stata ritenuta la replica di COGNOME, il quale, avendo in mente di aggiudicare la gara alla TARGA_VEICOLO.00 del COGNOME (contestazione del capo 14), replicava che la PFE poteva arrivare seconda, ricevendo quale risposta irritata del COGNOME che la PFE sarebbe arrivata ben dopo.
Si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu ocu/i percepibili – e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede attivabile – anche le ulteriori deduzioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in merito al fatto che:
nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interlocuzione del 7 novembre, COGNOME e COGNOME 1) davano atto del precedente accordo intervenuto che aveva ad oggetto, appunto, la consegna dei progetti e l’appoggio in commissione del COGNOME, progetti che il COGNOME aveva concordato con il COGNOME sarebbero arrivati al momento opportuno; 2) discutevano con inequivoca chiarezza RAGIONE_SOCIALE‘illiceità del possesso dei progetti archiviati nel Nas dal COGNOME, per i quali il COGNOME nutriva molti timori. Dopo il ritiro di PFE, difatti, i predetti avevano soltanto una società sulla quale puntare, ossia la RAGIONE_SOCIALE e l’offerta di tale impresa sarebbe stata la prossima ad essere vagliata dalla commissione di gara, sicchè il COGNOME chiedeva al COGNOME se fosse stato possibile cambiare l’ordine di valutazione RAGIONE_SOCIALEe offerte all’evidente fine di non attribuire un punteggio definitivo alla RAGIONE_SOCIALE , impresa che, nel loro iniziale disegno avrebbe dovuto classificarsi al secondo posto, perdendo così la possibilità di riconoscere il primo posto al referente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, qualora avesse avuto un ripensamento;
nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interlocuzione del 21 novembre 2018 si assisteva al dietrofront del COGNOME, che aveva cambiato idea, contattando nuovamente il COGNOME, per poi incontrarlo in data 13 dicembre 2018 a Milano presso la sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, come ricavabile dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa captazione intervenuta il giorno successivo tra il COGNOME e il COGNOME allorché il primo raccontava l’esito RAGIONE_SOCIALE‘incontro con l’imprenditore il quale, senza alcun timore, aveva manifestato nuovamente interesse a vincere la gara. Nel prosieguo RAGIONE_SOCIALEa conversazione, COGNOME aggiornava COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa tangente offerta da COGNOME, la quale doveva rientrare in una forbice che aveva come massimo un milione di euro;
nel corso RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata il 17 dicembre, infine, COGNOME aggiornava il COGNOME circa un incontro programmato per il giorno seguente con il COGNOME e questi gli raccomandava di non incontrarlo in posti pubblici, a chiara conferma RAGIONE_SOCIALE‘oggetto incontrovertibilmente illecito RAGIONE_SOCIALE‘incontro medesimo.
Dovendo valutare la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa condotta di COGNOME ai doveri di ufficio, rileva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, del tutto irrilevante appare la regolarità formale RAGIONE_SOCIALEe operazioni, atteso che, dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni tra il COGNOME ed il COGNOME come sopra riportate si colgono, in maniera fin troppo evidente, le mosse degli stessi, i quali attraverso RAGIONE_SOCIALEe azioni concordate con le società interessate avevano orientato anche l’esame dei lotti, al fine di pilotare la gara in esame.
Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dalla Corte di appello nella parte in cui evidenzia che tale contrarietà
emergeva in maniera chiara dall’intercettazione nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME informava il COGNOME sull’andamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di gara, per poi affermare di aver già vagliato l’offerta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.CO , alla quale aveva messo il massimo coefficiente; COGNOME, da parte sua, puntualizzava che, nella strategia da adottare, doveva arrivare prima la PFE. Importantissime a, questo fine, le dichiarazioni rese da COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio, a proposito del fatto che l’accordo con il COGNOME venne concluso in seguito alla preoccupazione che questi aveva a causa RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nella vicenda di un altro componente RAGIONE_SOCIALEa commissione, e cioè il COGNOME, il quale la sera prima RAGIONE_SOCIALE‘ultima seduta di commissione, si recò a parlare con COGNOME chiedendogli di modificare i criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEe offerte, – e questo significava che a PFE sarebbero andati solo due lotti, anziché quattro – e COGNOME si oppose fermamente.
La sentenza impugnata ha, poi, sottolineato che la stessa consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa non consentiva di affermare che la gara sarebbe stata vinta necessariamente da RAGIONE_SOCIALE, né che eventualmente il TAR avrebbe dato ragione alla società in caso di mancata aggiudicazione dei primi quattro lotti, non potendosi giungere a tale certezza proprio in quanto i giudizi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa commissione si potevano discrezionalmente muovere entro un range prestabilito.
In conclusione, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l’impiego di strumenti e funzioni pubblicistiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di attività discrezionale, quale era certamente quella rimessa al COGNOME, al di fuori dei presupposti per i quali i medesimi sono stati prefigurati ed in pregiudizio per l’imparzialità e per il buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, configura il più grave reato di cui all’art. 319 cod. pen., traducendosi in un ingiustificato trattamento di privilegio in favore del beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘azione indebitamente orientata.
6.4. Il quinto motivo di ricorso – avente ad oggetto l’omesso riconoscimento, nella misura massima dei 2/3, RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena per l’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. – è manifestamente infondato, avendo la Corte puntualmente motivato in ordine alla non totale condotta collaborativa RAGIONE_SOCIALE‘imputato che, su molti punti, è stato, invece, reticente.
7.11 ricorso di COGNOME è fondato in relazione ai capi 8) (per il quale deve essere disposto l’annullamento senza rinvio) e in relazione ai capi 4), 6), limitatamente alla continuazione interna e all’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen., nonché in relazione ai capi 14) e 15) – limitatamente all’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen. (per i quali deve essere disposto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE).
7.1. Il primo motivo è fondato in relazione alla erronea individuazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa condotta descritta al capo 6) di imputazione di due distinte ipotesi
corruttive. Si richiamano le osservazioni formulate, con riferimento al ricorso di COGNOME, ai paragrafi 4.9.1. e 4.10 del «Considerato in Diritto».
7.2. Il secondo motivo – avente ad oggetto il capo 8) e la dedotta violazione del principio di correlazione tra l’affermazione di penale responsabilità e il fatto oggetto del capo di imputazione – è fondato.
Si richiamano le osservazioni formulate, con riferimento al ricorso di COGNOME, al paragrafo 6.2. del «Considerato in Diritto».
7.3. Il terzo motivo – sulla richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordine di riparazione pecuniaria conseguente alla condanna per il reato di cui al capo 8) per violazione degli artt. 322-quater cod. pen. e 7 CEDU – è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
7.4. Il quarto motivo – avente ad oggetto alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa riparazione pecuniaria in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa condanna per il reato di cui al capo 6) – è infondato di riparazione pecuniaria conseguente alla condanna per il reato di cui al capo 8) è infondato. L’accoglimento di tale motivo presuppone l’accoglimento del motivo sulla retrodatazione che è invece, come si è detto, deve essere rigettato. Si richiama quanto osservato al paragrafo 4.1. e 4.10 del «Considerato in diritto», con riferimento al ricorso di COGNOME.
7.5. Il quinto motivo – avente ad oggetto le turbative d’asta di cui ai capi 4) e 5) è fondato limitatamente all’episodio di cui al capo 4), mentre deve essere rigettato con riferimento all’episodio di cui al capo 5).
In relazione al capo 4) si richiamano le osservazioni già svolte nella parte dedicata al «Considerato in Diritto», con riferimento al ricorso di COGNOME, ai paragrafi 4.4. e 4.6., mentre, in relazione al capo 5), quanto rilevato al paragrafo 4.6.
7.6. In ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto estensivo, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE deve essere annullata anche con riferimento alla posizione di COGNOME in relazione alla corruzione di cui al capo 15), – limitatamente all’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen.
8.11 ricorso di COGNOME è fondato con riferimento al capo 15), limitatamente alla ritenuta aggravante ex art. 319-bis cod. pen., mentre deve essere rigettato nel resto con declaratoria di irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa l’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 15) e 16).
8.1. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo essi tutti ad oggetto la medesima condotta, che, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, sarebbe stata erroneamente qualificata in corruzione propria e non, invece, in concussione o, al limite, in induzione indebita o in corruzione ex art. 318 cod. pen. o in traffico di influenze illecite. I motivi sono infondati.
8.1.1 Contrariamente all’assunto difensivo, !a sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elementi valoriz in sentenza, in particolare le intercettazioni, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l’interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato come, alla luce RAGIONE_SOCIALEe conversazioni tra gli imputati e RAGIONE_SOCIALEe loro dichiarazioni, e non assumendo valenza dirimente la consulenza tecnica RAGIONE_SOCIALEa difesa, la condotta di COGNOME integri gli estremi RAGIONE_SOCIALEa corruzione ex art. 319 cod. pen.
Si richiamano interamente le osservazioni svolte al paragrafo 6.3.2. del «Considerato in Diritto», in relazione al ricorso di COGNOME e, in particolare, alla richiesta di riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
A quanto già rilevato, deve aggiungersi che la Corte di appello ha, correttamente ritenuto di particolare rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta da COGNOME, le dichiarazioni rese da COGNOME, il quale, pur con enormi ritrosie, ha ammesso l’accordo intercorso con il COGNOME, spiegando la proposta che gli era giunta proprio dallo stesso soggetto. Viene, in particolare, richiamato l’interrogatorio del 19 settembre 2020, nel quale, sempre con alcune resistenze, COGNOME ha, inoltre, ammesso che la somma di 750.000,00 euro era stata effettivamente convenuta e che la cifra, coerentemente al tenore RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni di conversazioni, l’aveva proposta proprio lo stesso COGNOME.
In siffatto quadro le deduzioni difensive non sono valse ad evidenziare salti logici o lacune RAGIONE_SOCIALEa motivazione spesa e ad infirmare il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, che sottolinea come il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, unitariamente lette, consentiva di superare la tesi difensiva del COGNOME, il quale, addirittura, consegnava a COGNOME una cravatta, come regalo a COGNOME per la sua nomina a direttore generale RAGIONE_SOCIALE, dimostrandosi, per l’ennesima volta, per nulla “vittima” nel rapporto a tre instauratosi.
La Corte di appello ha poi sottolineato l’importanza, ai fini di dimostrare la circostanza che COGNOME non era mai oggetto di concussione da parte di COGNOME e COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa intercettazione nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale quest’ultimo riferiva a COGNOME che «se avessi percepito che lui ancora nei tuoi confronti avesse qualche
remora e qualche cosa, avrei insistito per farvi vedere a voi due in un modo o nell’altro».
Con motivazione congrua e logica è, poi, stato evidenziato nella sentenza impugnata quanto dichiarato dal COGNOME in ordine alla figura di NOME, punto di interferenza tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla gara RAGIONE_SOCIALEe pulizie ed all’assenza di interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara anche alla RAGIONE_SOCIALE.
E, ancora, il rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME è, stato collocato nel marzo 2018 e, a Natale 2018, la RAGIONE_SOCIALE era stata individuata come obiettivo di crescita industriale RAGIONE_SOCIALEa PFE. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui sottolinea che la circostanza sopra indicata spiegava l’interesse di COGNOME a che almeno un lotto venisse aggiudicato a tale società.
8.1.2.0ccorre, infine, ricordare che, in tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario RAGIONE_SOCIALEa pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Virga, Rv. 286376 – 05).
Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra evidenziato, correttamente la Corte di appello è pervenuta alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa assoluta posizione di parità in cui si erano trovati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Non solo, pertanto, non è configurabile il reato di concussione, ma neanche quello di induzione indebita, che, comunque postula, in negativo, l’assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso RAGIONE_SOCIALEa qualità o dei poteri che ponga l’indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di metus nella sua espressione più forte, ma nell’ottica di trarre un indebito vantaggio (Sez. 6, n. 21943 del 07/02/2024, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
8.1.3. Del pari, non sussistono i presupposti per riqualificare il reato contestato in corruzione ex art. 318 cod. pen. Si richiama, a questo proposito, quanto osservato al paragrafo 6.3.3. del «Considerato in Diritto», con particolare riferimento alla posizione di COGNOME.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che «a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di un potere discrezionale, gli estremi RAGIONE_SOCIALEa corruzione propria
ricorrono solo nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia accettato dietro compenso di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall’ordinamento oppure di usare tale discrezionalità in modo distorto, alterandone consapevolmente i fondamentali canoni di esercizio e ponendo perciò in essere una attività contraria ai suoi doveri di ufficio. Detta affermazione, tuttavia, viene collegata al principio secondo cui “integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando a una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predetermiNOME, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l’interesse pubblico”, e questo perché, “ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l’elemento decisivo è costituito dalla “vendita” RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità accordata dalla legge” (Sez. 6, n. 5577 del 03/02/2016, Maggiore Rv. 267187)».
Ciò non significa che la corruzione propria sia configurabile solo in presenza di un atto amministrativo illegittimo. Il giudice penale, infatti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica d sussistenza del reato di corruzione propria, non deve sindacare l’atto, bensì una condotta umana, e accertare la corrispondenza fra fatto storico e previsione normativa: deve, in altre parole, stabilire se sia stata o meno posta in essere una condotta abusiva, arbitraria, contraria a ciò che avrebbe dovuto fare osservando i doveri di ufficio. Con riguardo all’attività discrezionale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabili del reato di corruzione propria, rileva, in particolare, la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e RAGIONE_SOCIALEe decisioni da adottare, alla violazione, cioè, RAGIONE_SOCIALEa regola “giusta” nel concreto operare RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità amministrativa. «È necessario fare riferimento alle regole sottese all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività discrezionale e si tratta di verificare se l’interesse pubbli sia stato in concreto condizioNOME dalla “presa in carico” RAGIONE_SOCIALE‘interesse del privato corruttore; nel caso in cui l’interesse pubblico non sia stato condizioNOME, il fatto integrerà la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.» (Così Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555).
Quello che deve essere verificato, cioè, è se l’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere sia stato in qualche modo condizioNOME dalla esigenza di soddisfare gli interessi privati, ovvero se questo sia stato soddisfatto: se l’atto discrezionale, sebbene sussiste un accordo corruttivo, realizzi, comunque, l’interesse pubblico e la condotta del pubblico ufficiale non abbia violato nessun dovere specifico non potrà configurarsi il reato di corruzione “propria”.
Con particolare riferimento alla posizione di COGNOME, la Corte di appello ha sottolineato che, sin dal momento in cui l’appalto venne bandito, i tre imputati avevano concordato l’aggiudicazione di uno dei lotti RAGIONE_SOCIALEa gara a COGNOME; quindi, a prescindere dall’esito che la stessa potesse avere. Inoltre, ha dato atto del
precedente accordo intervenuto fra COGNOME, COGNOME e COGNOME che aveva ad oggetto la preventiva e, quindi, illecita consegna dei progetti di gara (che il COGNOME aveva concordato con il COGNOME sarebbero arrivati al momento opportuno) e l’appoggio in commissione del COGNOME, I tre discutevano, poi, con inequivoca chiarezza RAGIONE_SOCIALE‘illiceità del possesso dei progetti archiviati in una “chiavetta” dal COGNOME
Dovendo valutare la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa condotta di COGNOME ai doveri di ufficio, rileva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, del tutto irrilevante appare la regolarità formale RAGIONE_SOCIALEe operazioni, atteso che, dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni tra il COGNOME ed il COGNOME come sopra riportate si colgono, in maniera fin troppo evidente, le mosse degli stessi, i quali attraverso RAGIONE_SOCIALEe azioni concordate con le società interessate avevano orientato anche l’esame dei lotti, al fine di pilotare la gara in esame.
8.1.4. Quanto alla dedotta omessa motivazione circa la mancata riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa corruzione nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., il motivo è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha motivato approfonditamente sulle ragioni per le quali la condotta doveva essere inquadrata nell’alveo di cui all’art. 319 cod. pen. e ciò escludeva, ovviamente, che potesse configurarsi la fattispecie del traffico di influenze illecite.
8.2. Il quinto motivo – avente ad oggetto il reato di turbata libertà degli incanti – di cui ai capi 4) e 5) è infondato.
Si è visto che la Corte di appello ha, correttamente, ritenuto oggetto del reato di corruzione la turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara bandi il 30 ottobre 2017 dalla C.U.C. Le modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara, come puntualizzate in sentenza, hanno, a ragione, consentito di ritenere perfezioNOME il reato di cui all’art. 353 cod. pen.
I principi di diritto più volte affermati in sede di legittimità convergono ne configurare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 353 cod. pen. come reato di pericolo: non occorre invero che l’azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità RAGIONE_SOCIALEa gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un “danno mediato e potenziale”, costituito dalla semplice “idoneità” degli atti ad influenzare l’andamento RAGIONE_SOCIALEa gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un’effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267967). L’evento naturalistico del reato richiede infatti, oltre all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘impedimento RAGIONE_SOCIALEa gara o RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento RAGIONE_SOCIALEa gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento (in tal senso, il turbamento può consistere anche nello “sviamento” del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara, tale da determinarne uno sviluppo anomalo).
8.3. Il sesto motivo – avente ad oggetto la circostanza aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen. è fondato. Si richiama quanto osservato al paragrafo 2.4. del «Considerato in Diritto».
8.4. Il settimo motivo – avente ad oggetto la circostanza di cui alli art. 323bis cod. pen. è infondato.
Se è, infatti, vero che la Corte di appello non ha dedicato alcun paragrafo alla censura difensiva, è, del pari, vero che si è a lungo intrattenuto sulla circostanza che quanto dichiarato da COGNOME non corrispondeva a quanto accertato e che il predetto aveva ammesso addirittura di avere concordato la consegna di una somma di denaro maggiore di quella indicata da COGNOME. Si tratta di osservazioni che implicitamente portano ad escludere la particolare tenuità del fatto.
8.5. L’ottavo motivo – avente ad oggetto la dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena principale e di quella accessoria RAGIONE_SOCIALEa incapacità di contrarre con la RA – è inammissibile.
Tale inammissibilità deriva dal fatto che la doglianza non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativa a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui «l’appello -al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatt di diritto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 22/02/2017 -, COGNOME, Rv. 268822).
E’ indubbio che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE si sia limitata, con riguardo all’imputato, a confermare la pena inflitta, ma deve osservarsi, appunto, che il motivo di appello era assolutamente generico a fronte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa personalità RAGIONE_SOCIALE‘imputato e RAGIONE_SOCIALEa gravità del fatto da lui compiuto era partita da una pena base prossima al minimo edittale (anni sette di reclusione), aumentando ex art. 319-bis cod. pen. e per la continuazione con il reato di turbativa d’asta ad anni otto e mesi nove, poi ridotta per il rito.
9. La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in sede di rinvio, dovrà adeguarsi – in relazione ai capi e punti per i quali è pronunciato l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – ai principi di diritto sopra enunciati e colmare i vuoti motivazionali indicati.
Dovrà, infine, rideterminare il trattamento sanzioNOMErio in relazione agli annullamenti disposti senza rinvio e provvedere sulle spese sostenute dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 5 agosto 2021 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con riferimento al capo 8), perché il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per quanto di competenza; annulla senza rinvio la medesima sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con riferimento al reato contestato al capo 2), perché il fatto non sussiste; annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con riferimento ai reati contestati al capo 1), nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con riferimento ai reati contestati al capo 4), nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con riferimento ai reati di cui al capo 6), limitatamente alla continuazione interna e all’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 319-bis cod. pen., nonché nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con riferimento ai capi 14) e 15), come rispettivamente loro contestati, limitatamente alla ritenuta aggravante ex art. 319-bis cod. pen., e rinvia ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio su tali capi e punti e comunque per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio in relazione agli annullamenti disposti senza rinvio.
Rigetta nel resto i ricorsi dei summenzionati imputati, demandando alla Corte di appello su indicata il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalle parti civili costituite.
Dichiara, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 624, comma 2, cod. proc. pen. irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 5 (COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), 6 (COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), 14 (COGNOME, COGNOME), 15 (COGNOME, COGNOME, COGNOME), 16 (COGNOME, COGNOME, COGNOME).
Così deciso il 22 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO ..tensore