Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34038 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34038 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze dell’Il aprile 2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale è stata data conferma integrale alla condanna del suddetto alla pena ritenuta di giustiz per il concorso in più fatti di corruzione propria realizzati sino al maggio del 2014.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria validata dal doppio giudizio conforme reso dai giudici del merito, il ricorrente avrebbe corrotto NOME COGNOMECOGNOME assistente capo de Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio immigrazione della Questura di Fire ricompensandolo con diverse utilità ( denaro, cene gratuitamente offerte, oggetti di valore) ottenere diversi favoritismi nel rilascio dei permessi di soggiorno, pratiche amministrativ competenza dell’ufficio di appartenenza dell’imputato.
r
Con un unico motivo si adduce violazione di legge con riguardo all’ipotesi di reato contestata e ritenuta la cui sussistenza non potrebbe essere ricavata dalla dimostrazione dell mera dazione di un compenso senza la prova di un accordo illecito posto a fondamento del compenso percepito e della correlazione sinallagmatica della utilità erogata all’ufficio o funzione del soggetto corrotto illecito in attuazione del patto illecito. Aspetti nel caso non at dalle emergenze acquisite né puntualmente valorizzati dalla sentenza gravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – definito con le forme del rito cartolare non partecipato per la tardività dell’istanza di fissazione dell’udienza pubblica di discussione, depositata dalla difesa (il 4 g 2024) oltre il termine ultimo di cui all’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176- è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
L’impugnazione attinge in termini di evidente inadeguatezza il giudizio speso dai giudic del merito sul tema della correlazione sinallagmatica tre le dazioni indebite erogate dall’imput e la funzione esercitata dal soggetto qualificato, aspetto che la sentenza gravata, per quant sinteticamente, argomenta con la dovuta puntualità, senza incorrere in alcuna violazione di legge né in vizi del motivare utilmente prospettabili in questa sede.
Depongono in tal senso, infatti, in primo luogo, i riferimenti resi alle dichiarazio coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME, come messo in evidenza dalla Corte del merito, ebbe a confermare sia di aver favorito il ricorrente quanto al rilascio di permessi di soggiorno sia per parent stesso che per altri cittadini cinesi segnalati dall’imputato; sia di aver ricevuto somme in de e altre utilità in correlazione alla detta attività.
Le dette dichiarazioni auto ed etero accusatorie hanno, poi, trovato adeguata conferma esterna nei diversi momenti di contiguità che caratterizzavano i rapporti occorsi tra il corro il ricorrente, riscontrati dall’attività istruttoria e puntualmente evidenziati dalla sentenza in particolare, rilevano sotto questo versante i riferimenti resi alle dichiarazioni dei testi e COGNOME nonché il rilievo ascritto ai riscontrati contatti telefonici.
Aspetti, questi, non contrastati dal ricorso con la dovuta specificità critica contribuiscono inequivocabilmente ad un offrire un quadro probatorio consolidato quanto alla contrastata correlazione sinallagmatica tra utilità indebite e attività inerenti all’uf soggetto qualificato.
La sentenza infine non crea neppure incertezze quanto alla corretta qualificazione, i termini di corruzione propria, degli accordi illeciti stipulati dai due concorrenti cristalliz emergenze di indagine, aspetto peraltro non espressamente contrastato dal ricorso.
Incontroverso il dato in forza del quale, per aversi corruzione propria, non può prescinder dalla puntuale individuazione dell’atto anti-doveroso oggetto della transazione illecita realiz dai due protagonisti della relativa vicenda criminale, va subito evidenziato il riferimento re sentenza alla celere e tempestiva definizione delle pratiche sollecitate dal ricorrente al Calabr
in un contesto, peraltro, connotato da oggettive difficoltà rispetto al puntuale adempimento del relative funzioni.
Situazione in fatto, apprezzata in appello alla luce delle circostanziate puntualizzazioni r sul tema dal primo giudice (si veda la sentenza appellata alla pagina 17), che il ricorso n contrasta in alcun modo e che risulta coerentemente valorizzata nell’ottica propria dell’ipotesi reato contestata e ritenuta.
4.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art 616 comma 1 cod. proc pen., nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH