Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato a Somma Vesuviana il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Tupa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21 giugno 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, chi:: ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso di COGNOME Noce ino e di rigettare quello di NOME COGNOME; uditi gli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, difensori di Arch atto NOME, e l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi dei loro assistiti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 giugno 2024 la Corte di appello di Napo i ha confermato la pronuncia emessa il 24 novembre 2017 dal Tribunale di Noia, yon cui NOME e NOME COGNOME sono stati condannati alla :P: na ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.
Secondo la conforme ricostruzione di entrambi i Giudici del 171E rito, NOME COGNOME, quale responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio RAGIONE_SOCIALEo stato civile del Comunci di Somma Vesuviana, dal 2013 al 2015 aveva istruito pratiche per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status civitatis italiano in favore di persone brasiliane, omettendo le dovute verifiche istruttorie, previste anche dalla circolare ministeriale vigente all’epeca dei fatti, dietro indebiti compensi, ricevuti da NOME COGNOME, referente in Italia RAGIONE_SOCIALE‘associazione “RAGIONE_SOCIALE, che prestava assistenza e curava le pratiche di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza e RAGIONE_SOCIALEa residenza in favor:i di brasiliani.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazioni, i difensori di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
Il difensore di NOME COGNOME COGNOME COGNOME i motivi di segu to indicati.
4.1. Inosservanza RAGIONE_SOCIALEa legge penale, per non avere la Corte di apre lo considerato che dall’istruttoria espletata non era emersa la prova sia ce la dazione di denaro o altra utilità sia del compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario ai doveri di ufficio, quale causa RAGIONE_SOCIALEa prestazione RAGIONE_SOCIALE‘utilità e RAGIONE_SOCIALEa sua accettazione da pEri te del pubblico ufficiale. Sarebbe emerso che la ricorrente aveva pres:ato assistenza e curato le pratiche di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza e de la residenza in favore di persone brasiliane e avrebbe ricevuto compensi per tele sua lecita attività di agenzia. Peraltro, il Consolato di San Paolo in Bresile avrebbe affermato che, per tutte le documentazioni che inviavano i Comuni, €s;0 espletava i dovuti controlli e verificava la regolarità.
4.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, per non aver acquisi:o documentazione da reperire all’anzidetto Consolato nonché la documentazbue attestante il riconoscimento iure sanguinis RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana del padrE! di NOME COGNOME.
Il difensore di NOME ha COGNOME vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione e d erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge. Dopo avere illustrato la normativa li
riferimento per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana iure sanguinis e i principi espressi da questa Corte in tema di corruzione, il ricorrente ha lamentato il difetto di prova sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 350,00, oggetto di una mail tra l’imputata e NOME COGNOME, a uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio. La Corte di appello avrebbe trascurato che era NOME COGNOME a chiedere somme di denaro a coloro che si rivolgevano all’associazione “RAGIONE_SOCIALE” e non avrebbe chiarito le ragioni per cui ha ritenuto che nei vari me5;saggi e mail analizzati le parti si riferissero all’imputato e a una pratica istruita d quest’ultimo. Né avrebbe chiarito le ragioni sia RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità degli iriporti indicati nei fogli Excel sotto il termine “nozes” a uno specifico atto contrarb ai doveri di ufficio, compiuto dall’imputato, sia RAGIONE_SOCIALE‘indicazione di un’unica persona con i termini “arch” e “nozes”. Peraltro, l’imputata, nel corso del suo esame, aveva riferito di aver offerto somme di denaro ad COGNOME NOME per il suo interessamento alle pratiche riconducibili all’anzidetta associazione, RAGIONE_SOCIALE che quest’ultimo, come anche dal medesimo dichiarato, non le aveva accettale Le condotte, contestate all’odierno ricorrente, dovrebbero essere sussunte – a tutto voler concedere in ordine all’asserita violazione di disposizioni normative ‘nei . enti alla funzione di pubblico ufficiale – nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 32:: cod pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi, formulati in entrambi i ricorsi proposti, sono nel comp lesso infondati.
Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dal secondo motK o del ricorso di NOME COGNOME, concernente la mancata rinnovazipne RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale di appello, va rilevato che la Corte territoriale ha affermato che non era decisiva l’acquisizione dei documenti, oggetto RAGIONE_SOCIALEe richieste degli imputati (per NOME COGNOMECOGNOME tutta la documentazipne protocollata al Comune di Somma Vesuviana nonché, per la pratica di CD1 rea NOME, la certificazione attestante il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana del padre; per COGNOME: l’elenco completo degli allegati alle pec da lui inviate al Consolato di San Paolo in RAGIONE_SOCIALEe; le relazioni di pratici: di cittadinanza e tutta la documentazione ivi contenuta; il certificato di matriric nio legalizzato relativo alla pratica del cittadino COGNOME NOME), non assumendo rilievo l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità formale di singoli atti, zii fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del patto corruttivo, né essendo in contestazione condotte di falsità ideologica o materiali, riconducibili agli imputati.
Siffatta motivazione si rivela incensurabile, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa de itata congruità degli elementi acquisiti e dei connotati di eccezionalità che caratterizzano il richiamato istituto. Può qui, infatti, ripetersi che la rinnovaziPne RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezicn aie, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzioni?. di ulteriori mezzi istruttori, pur se le parti non abbiano provveduto a presentar?. la relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820 – 01).
Anche le censure, sollevate da entrambi i ricorrenti, concernimti l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa loro responsabilità per il delitto di corruzione, sgno infondate.
3.1. Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del reato di corruzione propri:, è necessario dimostrare che il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario ai doveri di uffic o sia stato la causa RAGIONE_SOCIALEa prestazione del denaro o di altra utilità e RAGIONE_SOCIALEa ;11a accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fino la mera circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta dazione (cfr., in particolare, Se2 6, n. 3765 del 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281144 – 01; Sez. n. 39008 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 268088 – 01; Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251867 – 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247382 – 01). È necessario dimostrare, quindi, non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servizio), bensì ani:he la finalizzazione di tale erogazione all’impegno di un futuro connportanreito contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto muni:c di qualifica pubblicistica.
In tale quadro di riferimento si afferma che costituiscono atti contn r ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o RAGIONE_SOCIALE‘incaricato di pubblico servi; , io, dall’osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza e imparzialità (Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, COGNOME e altri, Rv. 244530 – 01).
D’altra parte, è pacifico che il reato in oggetto può essere integrato a -r he mediante atti di natura discrezionale o meramente consultiva, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti all’ufficio e l’agente s. mi: il
soggetto deputato ad emetterli o abbia un’effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. L’atto di natura discreziondle o consultiva non ha mai un contenuto pienamente “libero”, essendo soggettc’ per un verso, al rispetto RAGIONE_SOCIALEe procedure e dei requisiti di legge, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘inte -esse pubblico (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497 – 01; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256095 – 01), senza deviarric o stravolgerne il contenuto per tutelare interessi di ordine privatistico dietrc la corresponsione di somme di denaro. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reatci di corruzione propria, rileva, quindi, la violazione dei doveri che attengono al nudo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e RAGIONE_SOCIALEe decisioni da adottare nel concreto operare RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità amministrativa in funzione RAGIONE_SOCIALE‘attuwione del pubblico interesse.
3.2. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto corretta applicazione la Corte di appello di Napoli.
Nel ricostruire la vicenda storico-fattuale entrambi i Giudici di merito hanno posto in evidenza che NOME COGNOME, in qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘uffici( di stato civile del Comune di Somma Vesuviana, aveva ricevuto da NOME COGNOME somme di denaro, funzionali al compimento di atti contrari ai pr(pri doveri di ufficio nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe pratiche di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana in favore di persone brasiliane.
In particolare, il Collegio di secondo grado, dopo aver ricordato i prini:ipi affermati in sede di legittimità in tema di corruzione propria ed improprizi, ha analiticamente indicato le cinque pratiche di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana in cui erano state riscontrate irregolarità, commesse da AVV_NOTAIO, che, quale responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio di stato civile del Comune di Somma Vesuviana, contribuiva alla manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘organo di appartenenza e, dunque, agiva nella veste di pubblico ufficiale.
Sintomatiche RAGIONE_SOCIALEa reiterata inosservanza dei principi di imparziatà, indipendenza e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, che sovrintend( no l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica, erano le plurime illegittimità e irregolailtà riscontrate nella procedura di verifica di alcune istanze, operate dal predet:o in palese violazione anche RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni dettate dal RAGIONE_SOCIALE per contrastare l’aumento di casi di falsificazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALEe certifica2:igni utilizzate dai soggetti, provenienti soprattutto dai paesi RAGIONE_SOCIALE‘America Latina, per richiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana iure sanguinis.
La Corte territoriale ha poi indicato analiticamente gli elementi di prova da cui ha ricavato che il pubblico ufficiale aveva accettato indebiti camper si, provenienti da NOME COGNOME e correlate a comportamenti funzionali al
soddisfacimento di interessi speculativi privati, presi a carico dal medesimo pubblico ufficiale con l’accordo corruttivo, a discapito RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubi:lie° tipizzato dalla norma attributiva del potere.
Secondo la Corte di appello, in definitiva, «il richiamo nella corrispondenza telematica e nelle conversazioni, intercorse tra gli imputati, a ricompense economiche destinate a COGNOMECOGNOME COGNOME riferimenti nelle annotazioni contabili a i:iifre riportate in corrispondenza di nomi o soprannomi allo stesso riconducibili, la coincidenza temporale di esse con lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe pratiche amministra:ive demandate allo stesso COGNOME, in relazione alle quali erano state d’Eri, ate macroscopiche irregolarità, la coincidenza dei file Word denominati “richiesta di non rinuncia”, rinvenuti nei computer degli imputati e utilizzati da RAGIONE_SOCIALE per le comunicazioni al Consolato anche per le pratiche in contestazione!, il rinvenimento nel computer RAGIONE_SOCIALEa COGNOME di altra documentazione intestata al Comune di Somma Vesuviana e riportante la firma digitale del Nocerinc non ponevano dubbi sulla sussistenza del rapporto sinallagnnatico tra incic biti compensi e condotte contrarie ai doveri di ufficio».
Così argomentando, la Corte territoriale ha adeguatamente dato conto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di tutti gli elementi necessari ad integrare il contestato reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.
A fronte RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata i ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in secondo grado e disattesa dalla Corte territoriale, che ha fornito una valutazione arie lhica ed autonoma sui punti specificamente indicati negli atti di gravame, a cui ha dato riposte logiche e non manifestamente contraddittorie, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
Non è superfluo ricordare al riguardo che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione non è quello di sovrapporre la prDpria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti, e se abbiano esattamente applicato le reciDle RAGIONE_SOCIALEa logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che hanno giustificato la scelt,:i di determinate conclusioni a preferenza di altre.
3.3. Anche la censura sulla qualificazione giuridica, sollevata da RAGIONE_SOCIALE, è infondata.
La Corte d’appello ha evidenziato che la prova dei vantaggi economici destinati all’imputato quale pubblico ufficiale, da lui accettati e/o consegu ti in dipendenza di reiterati erogazioni provenienti dalla COGNOME e correla:e a comportamenti contrari ai suoi doveri di ufficio, tenuti nell’ambito :lene
procedure amministrative con le quali la stessa era interessata, configuravi la più grave figura criminosa RAGIONE_SOCIALEa corruzione, caratterizzata rispetto all’abuso d’ufficio dalla presenza di un soggetto erogatore di un’utilità collegata da nEsso teleologico a detti comportamenti del pubblico ufficiale.
Trattasi di argomentazioni corrette, in linea con quanto osservato da q.0 sta Corte, secondo cui, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un’erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d’ufficio, trDva applicazione, per il principio di specialità, la più grave RAGIONE_SOCIALEe due figure criminose in questione, e cioè quella RAGIONE_SOCIALEa corruzione, caratterizzata, rispetto all’altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un’utilità collegata da nesso teleologic[i al suindicato comportamento del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016, deo. 2017, Fiorani, Rv. 269612 – 01).
Va rilevato di ufficio che a NOME COGNOME è stata applica . tn la misura accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione perpetua dai pubblici uffici, che nor era prevista dalle disposizioni applicabili ratione temporis.
La legge 6 novembre 2012, n. 190, vigente al tempo dei fatti in disamina, aveva esteso l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 317-bis cod. pen. attraverso il riferimento ai reati di cui agli artt. 319 e 319-quater cod. pen. La norma non conteneva, però, alcun riferimento alle pene stabilite per il corruttore da l’3rt. 321 cod. pen., che, a sua volta, non faceva riferimento all’art. 317-bis cod. pen.
La pena accessoria RAGIONE_SOCIALEa interdizione perpetua dai pubblici iJfiCi, specificamente prevista dall’art. 317-bis cod. pen., non poteva trovare applicazione nei confronti del corruttore. In tal senso depone significativamente la circostanza che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha modificato l’art. 317-bis cod. pen., prevedendone espressamente l’applicazione anche nel caso, come quello in esame, di condanna per il corruttore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod. pen.
Nel caso in esame, entrambi i Giudici del merito hanno richiamato l’art. 31.7bis cod. pen., ma, per le ragioni anzidette, all’imputata COGNOME è 31:ata applicata una pena accessoria illegale, perché applicata al di fuori del paradigma normativo di cui all’art. 29 cod pen.
Tale profilo può essere rilevato dì ufficio, in linea con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 – C2), secondo cui l’illegalità RAGIONE_SOCIALEa pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorsc sia inammissibile.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione in perpetuo dai pubblici uffici,
applicata a NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 317-bis cod. pen. in u RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 cod. pen. Alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena accessoria, ridotta ad ;: nni tre e mesi quattro, può procedere direttamente questa Corte, tenuto 1:cnto RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. I, cod. proc. pen.
Il rigetto totale del ricorso di RAGIONE_SOCIALE comporta, ai sonsi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento Pelle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sen:enza impugnata con riferimento a COGNOME NOME limitatamente alla pena accessoria, che ridetermina in anni tre e mesi quattro. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 19 febbraio 2025.