Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa in data 4 aprile 2023, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, ha revocato la confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., confermando nel resto la condanna e la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME per i reati ascrittigli, di cui all’art. 319 cod. pen (capo 1) e 378 61, n. 11, cod. pen. (capo 2).
In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di corruzione propria, perchè, nella qualità di maresciallo in servizio presso la Compagnia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Gorgonzola, nel corso di indagini svolte nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, riceveva la complessiva somma di euro 50 mila, divisa in tre rate dell’importo di 15 mila euro, le prime due, e di 20 mila euro, l’ultima, a seguito dell’accordo intercorso con NOME COGNOME, persona sottoposta ad indagini, che versava dette somme a fronte RAGIONE_SOCIALE promessa da parte del finanziere di attenuare le sue responsabilità per i fatti oggetto delle indagini in corso a suo carico, in particolare per escludere il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE figlia ed evitare l’accusa per associazione a delinquere, compiendo in tal modo il NOME atti contrari ai propri doveri di ufficio, specificati nelle condotte ascrittegli al 2), relativo al reato di favoreggiamento personale.
Il reato di favoreggiamento personale veniva ritenuto integrato per le condotte poste in essere dall’imputato, nel medesimo contesto dell’accordo corruttivo, per avere omesso di comunicare ai suoi colleghi elementi di prova ricavati dall’analisi dei cellullari e degli apparecchi elettronici dal medesimo analizzati in modo da ridimensionare le accuse nei confronti di COGNOME, condizionando con tali omissioni la redazione dell’informativa di indagine conclusiva del 26 aprile 2022.
In particolare, non fornendo le informazioni in suo possesso circa le intervenute conversazioni tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, figlia di NOME, utili a delineare la consapevolezza di quest’ultima delle illecite attività svolte pe conto RAGIONE_SOCIALE società di famiglia (la società RAGIONE_SOCIALE), omettendo di relazionare sull’incontro tra COGNOME NOME e NOME COGNOME del 16 settembre 2020 e di allegare agli atti il video di detto incontro, predisponendo una falsa annotazione di servizio relativa ad un incontro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in cui si modificava la parte relativa alla visibilità ictu ()cui/ del denaro contante nella busta consegnata in quell’incontro (fatti commessi fino al 26 aprile 2022).
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per travisamento del dato processuale relativo all’intervallo temporale asseritamente decorso di tre mesi tra la data di redazione RAGIONE_SOCIALE informativa finale del 27 aprile 2022 e quella del deposito presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Milano il 27 luglio 2022, che la Corte di appello ha posto a fondamento dell’assunto secondo cui tale ritardo si spiegherebbe proprio per la finalità dare corso all’accordo corruttivo.
Al contrario dagli atti si evince che la data del 27 luglio 2022 riguarda quella in cui il documento è pervenuto alla Procura Europea (EPPO), mentre detta informativa risulta da protocollo pervenuta alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Milano, presso la segreteria del AVV_NOTAIO, in data 27 aprile 2022.
Pertanto, il riferimento ad un accordo corruttivo intervenuto nell’inverno del 2021 è basato su un dato errato.
Inoltre, si osserva che le risultanze in atti non consentono di collocare l’accordo corruttivo nell’inverno del 2021, poiché la registrazione dell’incontro tra NOME e COGNOME si riferisce al 14 aprile 2022, quando l’attività di indagine era gi finita.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 49 e 378, 319 cod. pen.
Deduce il ricorrente che la collocazione dell’accordo corruttivo nell’inverno del 2021 è contradetta dal dato insuperabile dell’avaria tecnica che ha comportato la perdita dei dati di indagine nel gennaio del 2021.
Da tale circostanza discenderebbe come logica conseguenza che le condotte di favoreggiamento non erano di fatto realizzabili, perché al momento del primo incontro tra i due soggetti coinvolti, NOME già sapeva che non poteva disporre di alcun dato di indagine, con conseguente carenza anche dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 319 cod. pen.
Non avendo il ricorrente la diponibilità di materiale di indagine da poter concretamente offrire in cambio, la sua condotta assume la valenza di una mera millanteria, al più utile ad interare il reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen considerata anche la illogica valutazione RAGIONE_SOCIALE ragione che avrebbe indotto il COGNOME a registrare i suoi incontri con il finanziere.
3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per avere la Corte confermato la pena irrogata in misura superiore al minimo edittale e per non avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che la motivazione del giudice di appello richiama quella di primo grado che fa riferimento anche alle disponibilità patrimoniali ingiustificate rispetto ai redditi, senza considerare che la Corte di appello ha revocato la confisca c.d. allargata, confermando solo quella del profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
La vicenda è stata analizzata in modo approfondito dalla sentenza di appello che ha fornito adeguata risposta a tutte le censure difensive, dando conto delle ragioni per le quali è stata riconosciuta piena attendibilità alla versione de fatti resa dall’imprenditore (il corruttore, NOME COGNOME) rispetto alla version riduttiva e di comodo resa dall’imputato, dopo il casuale avvistamento dell’incontro del 17 maggio 2022 tra i due predetti soggetti da parte di altri agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impegnati in una diversa indagine, nel corso del quale è avvenuta la consegna RAGIONE_SOCIALE seconda tranche di denaro, con il conseguente avvio delle indagini (intercettazioni e sequestri) che hanno consentito di accertare la ulteriore consegna di 20 mila euro avvenuta in data 22 giugno 2022.
La falsità RAGIONE_SOCIALE riduttiva versione dei fatti resa dall’imputato è stata argo mentata in modo non illogico in coerenza alle risultanze istruttorie, considerato che la diversa versione resa dal corruttore è stata riscontrata dalle registrazioni dal medesimo effettuate all’insaputa del finanziere corrotto che hanno dato pieno riscontro al mercimonio delle funzioni operato dal predetto, smentendo le dichiarazioni rese dall’imputato che aveva parlato di sole due consegne di denaro, anziché di tre, ed aveva anche negato di avere dato informazioni riservate sulle indagini in corso al predetto imprenditore coinvolto.
Conseguentemente, anche la tesi difensiva RAGIONE_SOCIALE millanteria è stata smentita dalle accertate alterazioni delle risultanze delle indagini che sono state effettivamente poste in essere dall’imputato in cambio delle cospicue somme di denaro ricevute dal COGNOME per l’occultamento delle prove emerse a suo carico ed a carico RAGIONE_SOCIALE figlia dall’analisi dei telefoni cellulari, di cui si era occupato personalmente e esclusivamente l’imputato.
La tesi RAGIONE_SOCIALE difesa – volta a sostenere che il NOME avrebbe millantato l’alterazione delle risultanze investigative – si basa sulla considerazione che la consegna del denaro è avvenuta quando la informativa finale era stata già predisposta (essendo datata 26 aprile 2022), per desumerne che anche le condotte di favoreggiamento oggetto del presunto mercimonio erano oramai inattuabili.
2. La Corte di appello, conformemente alla decisione del Giudice di primo grado, ha messo in evidenza che la consegna del denaro è avvenuta dopo che l’accordo corruttivo era già stato assunto in coincidenza temporale con lo svolgimento delle indagini, sulla base di quanto riferito dal COGNOME, e che, pertanto, le condotte manipolative delle indagini erano state già attuate dall’imputato prima RAGIONE_SOCIALE consegna del denaro.
Peraltro, le molteplici prove delle alterazioni dei risultati delle indagini val rizzate nel giudizio di merito hanno trovato riscontro nei dati rinvenuti nel compu-
ter di NOME relativi alle trascrizioni di audio scambiati via whatsapp (tra COGNOME e NOME COGNOME) che non sono stati né allegati e né menzionati RAGIONE_SOCIALE informativa conclusiva delle indagine, in corrispondenza con le rassicurazioni date dal NOME al COGNOME sulla sottrazione di prove che potevano coinvolgere la figlia, riscontrate anche dalle registrazioni dei colloqui intercorsi tra COGNOME e NOME.
La convergenza delle prove valorizzate per escludere la tesi RAGIONE_SOCIALE millanteria è tale che il riferimento che la Corte di appello ha fatto alla possibilità che la info mativa finale sia stata ritardata nel suo deposito da aprile 2022 a luglio dello stesso anno, proprio al fine di adeguarne il contenuto in esecuzione dell’accordo corruttivo, rappresenta una considerazione del tutto marginale, rispetto al nucleo centrale delle argomentazioni svolte che sono coerenti rispetto alla diversa impostazione logica che ha portato a confermare la ricostruzione del Giudice di primo grado secondo cui le alterazioni delle prove si collocano necessariamente in un periodo antecedente a quello in cui sono avvenute le tre consegne del denaro (come chiarito alle pagg. 29 e 30 RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Pertanto, è la stessa Corte di appello che dopo aver soltanto avanzato la supposizione di un deposito ritardato di tre mesi RAGIONE_SOCIALE informativa finale, ha poi del tutto tralasciato tale supposizione, per pervenire alla conclusione che le alterazioni delle prove, siccome certamente avvenute in quanto documentalmente provate, sono state realizzate prima del pagamento del prezzo RAGIONE_SOCIALE corruzione.
Del resto, non è questa la sede per rivalutare il merito delle prove, ma solo di sindacare la tenuta logica di una ricostruzione dei fatti che conduce all’esistenza di un accordo corruttivo in cui la prestazione del pubblico ufficiale corrotto è stata eseguita prima di conseguire il pagamento del prezzo RAGIONE_SOCIALE corruzione.
A tale riguardo non si può ritenere illogico che un agente di polizia giudiziaria confidi sul pagamento del prezzo dopo avere già posto in essere quanto promesso per alterare le risultanze delle indagini in corso nei confronti dell’indagato, essendo sempre possibile integrare o rettificare il contenuto RAGIONE_SOCIALE informativa finale ove il prezzo RAGIONE_SOCIALE corruzione non venga pagato.
D’altra parte, le registrazioni avvenute nel corso dei pagamenti delle conversazioni tra COGNOME e NOME non assumono rilievo neppure oppure fossero ritenute rivolte a far credere al COGNOME di non avere ancora operato gli aggiustamenti necessari ad incidere sul contenuto delle indagini solo per indurlo a rispettare l’impegno preso di pagare, dopo che in realtà le aveva già alterate a suo favore in esecuzione dell’accordo.
Deve, infatti, rammentarsi che l’accordo corruttivo si perfeziona già con lo scambio tra il compimento dell’atto contrario e la promessa di una somma di denaro o altra utilità, ben potendo il pagamento avvenire anche dopo che l’accordo si sia già perfezionato, a nulla rilevando che il compenso sia corrisposto in epoca
successiva, procrastinando, in tal modo, l’esecuzione e non la consumazione del reato già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell’accordo, secondo lo schema RAGIONE_SOCIALE corruzione propria antecedente.
A parte, infine, la considerazione che il reato di corruzione propria può essere integrato anche quando l’accordo intervenga dopo il compimento dell’atto contrario, secondo lo schema RAGIONE_SOCIALE corruzione susseguente.
Pertanto, sebbene la supposizione sul ritardato deposito RAGIONE_SOCIALE informativa finale sia stata fondatamente censurata dal ricorrente, perché smentita dalla data del deposito del 27 aprile 2022 presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Milano che ha preceduto di tre mesi il deposito il 27 luglio 2022 presso la Procura europea (EPPO) RAGIONE_SOCIALE medesima informativa, essa non assume alcuna rilevanza rispetto alle altre argomentazioni incentrate sull’affidamento del finanziere corrotto sul pagamento del prezzo, intervenuto dopo il compimento degli atti contrari necessari a condizionare il contenuto RAGIONE_SOCIALE informativa finale, in esecuzione dell’accordo.
Si tratta, in definitiva, di un argomento errato privo di peso nella valutazione complessiva del compendio probatorio basata sulla verificata anteriorità delle falsificazioni operate nel corso delle indagini iniziate nel corso del 2021, oggetto di un accordo corruttivo avvenuto prima del pagamento del prezzo RAGIONE_SOCIALE corruzione.
4. Il secondo motivo di doglianza del ricorrente è inammissibile.
Il ricorrente ha basato la propria censura sulla circostanza che nel gennaio 2021 si era verificato un danneggiamento al server in dotazione al RAGIONE_SOCIALE che conservava i dati delle indagini svolte fino a quella data.
Tale circostanza è stata apprezzata quale argomento di prova del fatto che il NOME già sapeva che i dati che servivano all’indagine erano andati irrimediabilmente persi, e, quindi, che la sua offerta di favorire l’indagato era solo una millanteria che sfruttava tale accidentale imprevisto.
In realtà, la sentenza impugnata ha evidenziato che i dati riferiti agli incontri tra la figlia di NOME COGNOME e gli altri coindagati e tra il COGNOME e g imprenditori coinvolti nello schema delle cc.dd. “frodi carosello” (fatturazioni per operazioni inesistenti) erano in possesso dell’indagato che li aveva conservati nel proprio computer (vedi pag. 33 RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), quindi, il danno al server dell’ufficio ha di fatto agevolato la condotta corruttiv essendo solo il ricorrente in grado di ricostruire i dati andati persi.
Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.
Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.
Vero è che la Corte di appello ha revocato la confisca per sproporzione disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (RAGIONE_SOCIALE somma di 470 mila euro) in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza temporale, trattandosi di incrementi patrimoniali riferiti ad un arco temporale troppo distante dall’epoca del reato per cui si procede, ma la determinazione RAGIONE_SOCIALE pena è stata operata con corretto richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. anche a prescindere dal riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie prive di giustificazione.
Infatti, la sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio di poco più elevato rispetto al minimo edittale, con l’estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizzazione, con l’intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, per i riferimenti a rassicurazioni che il finanziere ha dato all’imprenditore circa la sua totale disponibilità per aiutarlo anche dopo nel corso del processo offrendosi di testimoniare a suo favore, per la entità elevata del prezzo RAGIONE_SOCIALE corruzione, l’assenza di un comportamento collaborativo sincero, essendosi limitato ad ammettere solo i fatti che non poteva negare perché già accertati sulla base delle intercettazioni e dei sequestri.
Va, infine, ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- sua li.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il in GLYPH l’ere estensore
Il Preisidente