Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3180 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3180 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Pakistan l’ DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di NOME COGNOME e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi.
Sentiti l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME Longostrevi, anche in sostituzione, in difesa di NOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, associandosi alla richiesta del procuratore generale di annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal Tribunale di
Parma ai danni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i diversi fatti di corruzione propria e impropria loro rispettivamente ascritti, commessi in concorso con NOME COGNOME, assistente capo della Polizia di S tato in servizio presso l’ufficio immigrazione della Questura di Parma e con il marito di quest’ultima, NOME COGNOME, separatamente giudicati.
Secondo l’assunto accusatorio, validato con duplice valutazione conforme dai giudici del merito, COGNOME, anche grazie alla intermediazione del marito, avrebbe ricevuto dai ricorrenti danaro e altre utilità per compiere numerosi atti contrari ai propri do veri di pubblico ufficiale (all’epoca dei fatti era addetta alle pratiche relative alla richiesta e al rinnovo dei permessi di soggiorni e nel caso avrebbe assicurato una trattazione privilegiata delle posizioni relative agli immigrati indicati dai ricorrenti), mentre in alcune occasioni la dazione, senza concretarsi in alcun contegno anti-doveroso, sarebbe stata correlata esclusivamente all’esercizio della relativa funzione (capo 1, lettera e; capo 10, lettera d).
Propongono ricorso, con un unico atto e con la difesa dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; con separato atto, e tramite gli avvocati NOME e NOME COGNOME Longostrevi, l’imputato NOME COGNOME.
Avuto riguardo al ricorso proposto nell’interesse di NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME si adducono quattro diversi motivi.
4.1. Con il primo motivo, la difesa ribadisce le censure svolte in appello in ordine alla qualificazione ascritta ai fatti a giudizio in termini di corruzione propria. L’operato del soggetto qualificato si sarebbe concretato, nel caso, in una mera accelerazione della trattazione delle relative pratiche senza mettere in crisi il buon andamento dell’azione amministrativa (semmai favorita da tali iniziative, destinate ad ovviare alle lentezze ordinariamente riscontrate rispetto alla relativa definizione) né mettere in gioco l’imparzialità che deve informarne i contenuti (per la riscontrata sussistenza dei requisiti legittimanti i permessi rilasciati).
In altre parole, le dazioni indebite sarebbero state causalmente giustificate da una gestione anticipata o in alcuni casi per il recupero di pratiche trascurate dal relativo fascicolo, tutte altrimenti in regole nei relativi requisiti legittimanti. Da qui l’assenza di contegni anti -doverosi, in grado di giustificare la qualificazione privilegiata dai giudici del merito.
4.2. Con il secondo motivo, la difesa contesta le valutazioni rese dai giudici del merito nell’escludere la configurabilità di un unico reato di corruzione propria
ad esecuzione continuata, destinato ad assorbire anche le ipotesi di corruzione propria riscontrata.
Tanto in ragione dello stabile asservimento della funzione del soggetto qualificato agli interessi dei privati corruttori in forza di atti diversificati, posizione per posizione, riconducibili ad un unitario accordo illecito assunto a monte, sul quale si sarebbero innestati in via esecutiva i singoli fatti illeciti descritti dall’imputazione.
4.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento all’art 323 -bis cod. pen. che non sarebbe stata riconosciuta nella sua massima estensione: avuto riguardo alla posizione di NOME e NOME senza neppure giustificare la scelta in tal senso assunta; con riferimento a NOME COGNOME e NOME COGNOME, facendo leva, inadeguatamente, sul solo dato temporale inerente alle condotte in contestazione e trascurando il contenuto modesto delle dazioni e la riscontrata presenza di tutti i requisiti legittimanti l’adozione dei permessi o dei rinnovi richiesti dagli immigranti interessati.
4.4. Con il quarto motivo, limitatamente alla sola posizione di NOME COGNOME si contrasta il giudizio speso nel negare le generiche, riconosciute a tutti gli altri imputati ed escluse per il detto ricorrente senza alcuna valida giustificazione idonea a supportarne un trattamento differenziato di maggior rigore.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME. Si propongono cinque motivi di ricorso.
5.1. Con i primi due motivi e tramite quello proposto per quarto, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, manifestamente illogica o frutto di una travisata lettura delle emergenze probatorie quanto alla effettiva individuazione degli estremi propri di un accordo corruttivo raggiunto tra NOME e NOME, non ricavabile né dalla intercettazione del 5 febbraio 2020 né dal messaggio Sms inviato nel pomeriggio di quel giorno dal ricorrente al marito della La COGNOME, il cui portato valeva semmai ad attestare il mero interessamento del NOME, lecito e solo esplorativo rispetto alla definizione della pratica di un amico (NOME COGNOME), ingiustificatamente sospesa.
Ad avviso della difesa, non sarebbe mai stata data adeguata giustificazione argomentativa anche alla dazione resa o promessa dal ricorrente in favore del NOME, destinata a retribuite la condotta illecita della moglie di quest’ultimo: aspetto mai confermato dalla difesa del ricorrente e smentito dal NOME che invece aveva riconosciuto in altre occasioni di aver pattuito il compenso per la prestazione da rendere.
La conclusione assunta dai giudici del merito avrebbe dunque un portato meramente congetturale, facendo leva sulle modalità di azione della coppia
NOME/COGNOME ma senza nulla poter affermare rispetto all’inserimento del NOME in tale contesto illecito, finendo per trattare la posizione di quest’ultimo in termini diversi da quella di altri imputati (le sorelle COGNOME) rispetto alle quali si era pervenuti all’assoluzione per l’assenza anche implicita di una richiesta di dazione indebita rispetto all’interessamento prestato dal concorrente qualificato nel definire la pratica di riferimento.
Il tutto a fronte di una utilità, anche solo promessa, mai precisata nel suo portato qualitativo e quantitativo, presupposto logico non indifferente, nell’ottica della necessaria proporzionalità tra azione illecita commissionata e entità del compenso pattuito, per giungere alla conclusione probatoria della ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo.
5.2. Con il terzo motivo la difesa contesta anche la presenza di un atto contrario ai doveri gravanti sul concorrente qualificato: il rinnovo del permesso di soggiorno del NOME, secondo la difesa del ricorrente, avrebbe trovato indebita giustificazione in una sentenza di condanna impugnata in cassazione e non ancora definitiva, sicché del tutto correttamente venne ovviato a tale pregiudizio. La circostanza in forza della quale la positiva definizione della relativa posizione venne nel caso realizzata senza effettivamente verificare se detta sentenza fosse ancora sub iudice sarebbe solo congetturale, mai argomentata con puntuali riferimenti fattuali attestanti l’inerzia mostrata sul punto dagli organi competenti, senza che un siffatto onere probatorio potesse ritenersi gravante sulla difesa.
5.3. Con il quinto e ultimo motivo si contesta difetto di motivazione rispetto alle sollecitazioni difensive con le quali si chiedeva riqualificarsi la condotta in termini di istigazione ex art. 322, comma 3, cod. pen. o di corruzione impropria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi del ricorso unitariamente proposto nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono tutti inammissibili perché quantomeno manifestamente infondati.
Di contro, è fondato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avut o riguardo alla rilevata insussistenza di validi elementi addotti a sostegno del patto corruttivo descritto dall’imputazione mossa allo stesso.
Da qui l’annullamento senza rinvio della decisione gravata con conseguente assorbimento delle altre censure proposte dal ricorso.
Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, emerge con immediatezza la manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
2.1. Sul piano della qualificazione da ascrivere ai fatti contestati ai suddetti imputati, giova premettere che con la sentenza di primo grado alcune delle pratiche avvinte dalla logica corruttiva che nel caso ha pacificamente guidato l’azione d i La COGNOME anche grazie alla intermediazione del marito, furono positivamente definite anche in mancanza dei requisiti legittimanti il buon esito della relativa questione amministrativa e dunque non solo tramite una sostanziale accelerazione della relativa trattazione.
Ci si riferisce, in particolare, ad alcuni dei fatti di reato ascritti a NOME COGNOME (capo 8, lettere a, b, e) e a NOME (capo 10, lettere a, b, c).
Riguardo a tali ipotesi, il presupposto in fatto fondante la veste giuridica della corruzione propria, coerentemente privilegiata dalle decisioni di merito, non risulta sottoposto ad alcuna critica, così che per le stesse non poteva di certo discutersi della corretta configurazione da dare alle relative vicende in fatto.
Vero è, poi, che per le altre corruzioni in contestazione, il vantaggio garantito ai corruttori (e per essi ai soggetti direttamente interessati alle singole pratiche) si è sostanzialmente risolto in una trattazione anticipata della relativa questione, sov vertendo l’ordine cronologico di definizione della relativa vicenda amministrativa, definita in termini più celeri rispetto a posizioni identiche, ma ciò sempre in presenza dei presupposti legittimanti il positivo accoglimento delle relative istanze.
Sotto questo versante, l’unico messo in gioco dal ricorso nell’ottica della qualificazione dei fatti contestati ai descritti ricorrenti, le valutazioni dei giudici del merito non meritano censura alcuna, perché puntualmente conformi all’orientamento espre sso nel tempo sul tema da questa Corte. Si è, infatti, affermato (Sez. 6, Sentenza n. 30762 del 14/05/2009, Rv. 244530) che in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, dall’osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. (Fattispecie relativa a pagamenti di fatture effettuati da un’azienda ospedaliera con tempi anticipati rispetto all’ordine cronologico, sebbene le sofferenze di cassa impedissero la regolare e puntuale liquidazione di quanto dovuto ai vari fornitori di beni e servizi ospedalieri).
Più in particolare, proprio con riguardo ad una vicenda in fatto sostanzialmente analoga alla presente, si è rimarcato ( Sez. 6, Sentenza n. 1777 del 21/11/2005, dep. 2006, Rv. 233114), che, ai fini dell’inquadramento in termini di corruzione propria, rileva anche la violazione del
dovere di cui all’art. 13, comma quinto d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico, si che risponde del suddetto delitto il funzionario della Questura che, nel rilasciare i permessi di soggiorno a stranieri, inverta, dietro compenso, l’ordine temporale nella trattazione delle relative pratiche d’ufficio.
Nel caso, attualizzando tale principio ai fatti coperti dalla regiudicanda, non può dubitarsi che tale dovere risulti ora normativamente ribadito dal d.P.R. n. 62 del 2013 ( codice di comportamento dei dipendenti pubblici): l’art 12, comma 1 , ultimo periodo, del citato decreto conferma, infatti, tra i doveri gravanti sul dipendente, quello del puntuale rispetto, nella definizione delle pratiche di sua competenza, dell’ordine di priorità stabilità dall’amministrazione, nel caso pacificamente violato secondo coordinate in fatto che la difesa non ha mai contestato.
2.2. Né, ancora, può ritenersi fondata la questione in diritto prospettata con il secondo motivo di ricorso.
Il diverso contenuto delle prestazioni illecite di volta in volta commissionate, dagli odierni ricorrenti, al concorrente qualificato ( in alcuni casi tali da deviare anche il legittimo esito della pratica in interesse) nonché la varietà delle utilità indebitamente concordate, rassegnata dalle singole vicende in fatto, non sempre coincidenti, impediscono, infatti, in radice, di dare fondamento alla tesi difensiva per la quale tutte le vicende attribuite a ciascun corruttore sarebbero riconducibili a meri momenti esecutivi di un unico accordo corruttivo di base raggiunto con NOME e COGNOME.
È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, riferito alla applicazione dell’attenuante di cui all’art 323 bis cod. pen.
Riguardo alla posizione di NOME COGNOME e NOME si denunzia un difetto di motivazione all’evidenza insussistente , perché sul tema non v’era alcun rili evo critico devoluto alla Corte del merito con i rispettivi motivi di gravame.
Quanto a NOME COGNOME e NOME COGNOME, la motivazione adottata sul punto (fondata non solo sul tempo lungo il quale si è dispiegata la complessiva attività illecita ascritta ai due ma anche ma sul sistema strutturato messo in atto nonché sull’elevato numero delle transazioni illecite riscontrate), non soffre di alcuna manifesta incongruenza logica né pare viziata da decisive pretermissioni rispetto al dato acquisito e ai rilievi svolti dalle difese.
Il relativo giudizio di merito, dunque, si sottrae a censura utilmente prospettabili in questa sede.
Del pari, è inammissibile, per genericità, il rilievo devoluto dall’ultimo motivo, travolto dalla rilevata compiutezza e linearità delle considerazioni svolte sul punto dai giudici del merito (in particolare, dalla sentenza di primo grado cui si è rifatta la Corte territoriale).
Da qui la inammissibilità dei ricorsi in questione, cui seguono le pronunce previste dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini precisati nel dispositivo.
Venendo al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rileva la Corte che la lettura delle due sentenze di merito fotografa la seguente situazione in fatto.
5.1. È emerso, in particolare, che all’epoca dei fatti l’imputato gestiva una pizzeria frequentata da componenti della questura presso la quale prestava servizio La COGNOME.
L’imputato era interessato al rinnovo del permesso di soggiorno di un suo conoscente e a caduta di quello della moglie, bloccati da mesi per un precedente del richiedente, riguardante asseriti reati ostativi. In ragione di tanto, ebbe a contattare NOME e poi ad inviare a quest’ultimo un messaggio telefonico dove risultavano descritti i dati identificativi del soggetto interessato.
NOME ebbe ad attivare la moglie, la quale ultima si confrontò con un collega per poi rispondere al marito che, malgrado il problema riscontrato, come in altre occasioni, il rinnovo sarebbe stato concesso. In particolare, rivolgendosi al marito, gli fece presente che avrebbe assegnato la pratica ad una collega, confidando nella distrazione di quest’ultima , rispetto alla verifica del fattore ostativo.
La pratica, bloccata da mesi, effettivamente venne definita in pochi giorni dopo la sollecitazione resa dal ricorrente; venne trattata dalla collega indicata da COGNOME, senza che vi siano stati ulteriori approfondimenti rispetto alla pendenza del ricorso in cassazione promosso avverso la condanna ritenuta ostativa.
5.2. Questa la situazione in fatto apprezzata dai giudici del merito, emerge con immediata evidenza l’assenza di validi elementi utili a sostenere che, nel caso, la definizione della pratica sollecitata dal ricorrente sia stata il frutto di un accordo corruttivo raggiunto in tal senso con COGNOME per il tramite di NOME.
I giudici del merito sono infatti pervenuti alla conclusione contrastata dal ricorso secondo una linea argomentativa meramente congetturale. In particolare, viene posto l’accento su aspetti fattuali che non sorreggono adeguatamente il risultato logico rassegnato.
5.2.1. Per un verso, i contatti tra NOME e NOME e alla stessa stregua, la definizione della pratica in linea con l’interesse del soggetto vicino all’odierno
ricorrente, sono aspetti che danno unicamente conto di un fatto già assodato, quello riguardante la pacifica sollecitazione proveniente da NOME.
Non permettono, tuttavia, di sostenere che a tanto ebbe a seguire il patto illecito paventato dalla imputazione che non può essere desunto, se non in termini di mera verosimiglianza, da ll’esito della relativa vicenda amministrativa, che ben potrebbe essere dipeso da un interessamento del concorrente qualificato estraneo ad un pregresso accordo criminale.
Né, ancora, vale rimarcare, con affermazione, altrettanto congetturale, che non vi sarebbe motivo di ritenere che tale interessamento sia stato reso del tutto gratuitamente, considerato lo strutturato sistema illecito messo in atto da NOME e dalla moglie. Tale considerazione risulta infatti resa senza mettere in debito conto, per un verso che lo stesso coimputato NOME, a differenza di quanto confermato con riguardo ad altre vicende messe in gioco dalle contestazioni mosse nel processo che occupa, ha espressamente negato di aver concordato o ricevuto alcuna utilità per tale prestazione; per altro verso, l’occasionalità del contatto intrattenuto da NOME, logicamente compatibile con la rilevata frequentazione della sua pizzeria sa parte del persona della Questura competente, non risultando in alcun modo coinvolto nel circuito illecito che vide protagonisti NOME e la moglie.
5.2.2. Vi è, piuttosto, che la Corte del merito, non diversamente dal Tribunale, non è stata in grado di precisare quale sia stata l’utilità pattuita, presumendo, secondo le linee congetturali sopra rassegnate, che per il detto interessamento sia stato concordato un compenso, ma senza essere in grado di identificarne il contenuto.
Il che, considerata l’incontroversa la centralità del dato rispetto al risultato probatorio da raggiungere, finisce per inficiare radicalmente il risultato logico valutativo posto a fondamento della ritenuta corruzione.
Da qui, avuto riguardo alla posizione di NOME COGNOME, la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME perchè il fatto non sussiste. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME