Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17514 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Crevalcore il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Granarolo RAGIONE_SOCIALE‘Emilia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procu RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rin in relazione alla richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena avanzata da NOME COGNOME ed alla eventuale riqualificazione dei fatti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar sollecitata da NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO per conto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in difesa RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in sostituzione di NOME COGNOME, rispettivamente in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE riformava parzialmente la sentenza di primo grado, nei termini di seguito indicati.
1.1. Confermava la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di corruzione per l’esercizio di una funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.) (capi 5 e 6), avendo ritenuto provato che la seconda, ragioniera commercialista, avesse fatto da tramite affinché NOME COGNOME, AVV_NOTAIO componente RAGIONE_SOCIALEa XII sezione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia-Romagna, si mettesse a disposizione, dietro compenso, del primo, imprenditore agricolo, in particolare, adoperandosi nel prestare consulenza per la redazione di ricorsi tributari e cercando di realizzare un incontro, per carpire informazioni riservate, con altro componente RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale relatore RAGIONE_SOCIALEe cause del COGNOME.
1.2. Riduceva ad un anno la pena accessoria RAGIONE_SOCIALEa incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione disposta ex art. 32-quater cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati.
1.3. Premesso che a NOME COGNOME era poi stato contestato di aver richiesto e sollecitato suo marito, NOME COGNOME, impiegato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ad effettuare reiterati accessi, ovvero, dopo un accesso legittimo, a trattenersi nel sistema, in violazione dei limiti e RAGIONE_SOCIALEe condizio risultanti dal complesso RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni impartite dal titolare del sistema dichiarava non doversi procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputata per i reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) e rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.) (capi 11 e 12) commessi fino al 28/08/2015, in quanto estinti per prescrizione, rideterminando di conseguenza la pena nei suoi confronti.
1.4. La Corte d’appello confermava, inoltre, la condanna in primo grado di NOME COGNOME per i delitti di corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione (artt. 31 321) (capo 7, da valutare congiuntamente al capo 8), già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, per aver svolto attività di mediazione tra la famiglia COGNOME e il g citato AVV_NOTAIO COGNOME il quale, in cambio di forniture di prodotti alimentari d particolare valore commerciale (tre prosciutti in tre diverse occasioni), oltre che RAGIONE_SOCIALEa promessa di una somma di denaro, poneva in essere, reiteratamente, atti contrari ai doveri d’ufficio, rendendo consulenza tributaria sia in relazione ad alcuni
accertamenti fiscali a carico RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE“, per i quali erano pendenti ricorsi in secondo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale (procedimenti per i quali si attivava anche per fornire informazioni riservate in merito alla sezione e ai giudici assegnatari), sia in relazione alla decisione di NOME COGNOME di trasferire la residenza fiscale dall’Italia a Montecarlo.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti tre motivi (come di seguito rinumerati).
2.1. Errata applicazione degli artt. 318 e 321 cod. pen., quanto alla ritenuta messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa pubblica funzione a favore del privato.
Dopo ampia ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda concreta attraverso gli atti processuali, si revoca in dubbio la rilevanza penale RAGIONE_SOCIALEe attività definite nell’imputazione di “consulenza tributaria” illecitamente fornita dal COGNOME per il tramite del COGNOME.
In tal senso, si rileva che, secondo la pronuncia impugnata, la “messa a disposizione” sarebbe consistita: nel suggerimento da parte del AVV_NOTAIO di proporre ricorso per Cassazione allo scopo di creare il presupposto per predisporre egli stesso l’istanza di sospensiva RAGIONE_SOCIALEa esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza tributaria di secondo grado; nell’interessamento da parte RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME per l’individuazione, a tal fine, di un AVV_NOTAIO cassazionista e per l’importo RAGIONE_SOCIALEa parcella di quest’ultimo; nella prestazione, sempre da parte del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa consulenza per la redazione di un ricorso AVV_NOTAIO; nell’aver cercato di organizzare un incontro per carpire informazioni riservate con il giudice di un’altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale Emilia Romagna; nell’aver cercato di avere informazioni sulle tempistiche del deposito RAGIONE_SOCIALEa decisione di sospensiva presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Commissione stessa.
Ciascun elemento sarebbe però contraddetto dalle risultanze probatorie (nel corso RAGIONE_SOCIALEa telefonata del 10/02/2016 tra il COGNOME e il COGNOME veniva espresso soltanto un auspicio che la causa giungesse sulla scrivania del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, senza alcuna prova che COGNOME ne fosse partecipe; come risulta dalla dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa ragioniera COGNOME, il COGNOME mai predispose l’istanza di sospensiva ma, semmai, inviò un semplice prospetto privo peraltro di dati; l’interessamento del COGNOME presso i giudici assegnatari RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale Emilia Romagna e in relazione al deposito RAGIONE_SOCIALEa decisione fu smentita dalle affermazioni del AVV_NOTAIO COGNOME e del Cancelliere COGNOME).
Inoltre, la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen. richiede che i comportamenti siano espressione diretta o indiretta RAGIONE_SOCIALEa pubblica funzione esercitata dal corrotto, dovendosi trattare di atti che rientrano nelle competenze RAGIONE_SOCIALE‘ufficio (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267060).
Ciò, nel caso di specie, non era.
La giurisprudenza di legittimità ravvisa infatti una carenza funzionale del pubblico ufficiale addirittura nel caso di appartenenza al medesimo ufficio, ma a differente sezione (Sez. 6, n. 7731 del 12/02/2016, Pasini, Rv. 266543), precisando che la redazione di ricorsi amministrativi per conto di privati da parte di amministratore comunale addirittura contro sanzioni comminate da funzionari RAGIONE_SOCIALEa sua stessa amministrazione non comporta l’esercizio di poteri funzionali del pubblico ufficiale. Di conseguenza, anche ammesso – assunto controverso – che COGNOME avesse predisposto l’istanza di sospensiva poi firmata e depositata dall’AVV_NOTAIO, non comportando tale attività, definita nello stesso capo di imputazione “consulenza tributaria”, l’attivazione di poteri funzionali RAGIONE_SOCIALE‘ufficio c il COGNOME apparteneva, deve escludersi la configurabilità del delitto. E lo stesso vale per l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di ricorrere per Cassazione, RAGIONE_SOCIALE‘indicazione del nominativo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO cassazionista e RAGIONE_SOCIALE‘onorario di quest’ultimo.
Del pari, Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275935 conferma che non è possibile attribuire rilevanza penale alla condotta del pubblico ufficiale che sollecita il compimento di un atto da parte di altro pubblico ufficiale trattandosi condotta commessa in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio.
Nel caso di specie, d’altronde, non era ipotizzabile alcuna forma di sollecitazione di compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio da parte di al pubblici ufficiali, non essendo stata provata neppure la richiesta di informazioni sugli orientamenti RAGIONE_SOCIALEa sezione, del tutto esclusa dall’interessato COGNOME.
Tale giudizio troverebbe inoltre conferma nella valutazione del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva rigettato la richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare.
2.2. Errata applicazione degli artt. 318 e 321 cod. pen. quanto all’individuazione del cosiddetto pactum sceleris, nonché RAGIONE_SOCIALEa dazione o RAGIONE_SOCIALEa promessa e relativa accettazione di denaro o altra utilità.
La Corte d’appello afferma erroneamente che le difese avrebbero cercato di spostare la conoscenza tra il COGNOME e il COGNOME ad epoca successiva alla presentazione del ricorso per Cassazione, mentre il COGNOME si recò presso lo studio RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, su richiesta di questa la quale gli chiese un parere, a titolo di amicizia, nell’interesse del suo cliente.
Ancora, il COGNOME si limitò ad affermare che fosse opportuno proporre ricorso per Cassazione e si offrì di individuare un AVV_NOTAIO cassazionista, dal momento che quelli già autonomamente contattati dal COGNOME avevano chiesto parcelle per quest’ultimo troppo esose.
La Corte d’appello reputa poi inverosimile che il COGNOME si fosse rivolto al COGNOME conoscendone soltanto il nome di battesimo, considerato che si trattava
di ottenere una sospensiva RAGIONE_SOCIALEa condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali: operazione ritenuta da tutti eccezionale e dotata di minime chance di successo. In realtà, che le possibilità di successo fossero minime non era noto al COGNOME il quale lo apprese soltanto nel corso di una telefonata dall’AVV_NOTAIO in data successiva all’incontro, e cioè il 29/07/2016. Oltretutto, nel corso di tale telefonata il M mostrò sorpresa, visto che analoga istanza relativa all’annualità 2009 era stata invece accolta. Né è provato che il ricorrente fosse stato informato in precedenza dal suo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe ritenute scarse possibilità di successo RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa.
La Corte d’appello dimenticherebbe poi che il COGNOME aveva rapporti soltanto con la COGNOME, la quale gli procurò l’incontro in oggetto.
Non è dunque affatto inverosimile che il COGNOME fosse stato presentato al COGNOME semplicemente come esperto RAGIONE_SOCIALEa materia.
I giudici di secondo grado avrebbero inoltre dato per scontata l’esistenza del pactum scelerus, quasi fosse in re ipsa alla luce RAGIONE_SOCIALEe condotte di consulenza tributaria che la Corte ritiene accertate, sovrapponendo in tal modo il piano RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo con quello RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di tale ipotetic accordo, che non viene mai provato in quanto tale, se non attraverso il richiamo al contenuto di due conversazioni, rispettivamente del 05/02/2016 e del 06/02/2016 tra il COGNOME e il COGNOME. Tali conversazioni avevano però un contenuto generico, desumendosi da esse, al limite, che il COGNOME non conosceva o non aveva stima RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (COGNOME) cui il COGNOME si era rivolto e che il COGNOME aveva espresso un mero auspicio che il ricorso pervenisse alla sua sezione: non certo elementi atti a dimostrare che COGNOME fosse al corrente di tale auspicio o pretesa intenzione.
Ancora, nella sentenza è riportata una telefonata, tra gli stessi interlocutori, del 12/02/2016, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale, secondo la Corte di appello, i due avrebbero fatto riferimento al pagamento di un acconto RAGIONE_SOCIALEa controprestazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno preso nella stesura RAGIONE_SOCIALEa istanza. È tuttavia evidente che i soggetti intercettati non si riferissero a somme di denaro ma a documenti o conteggi che devono essere inviati via email e che occorrevano al COGNOME per completare la predisposizione RAGIONE_SOCIALEa predetta bozza di istanza.
Così come sarebbe stata fraintesa altra telefonata del 17/02/2016 da cui non si evince alcuna richiesta di compensi al COGNOME che, al contrario, con un certo scontento del COGNOME, non avrebbe fatto altro che ringraziare.
D’altro canto, i Giudici di merito hanno valorizzato unicamente la disponibilità e la finalità del pubblico ufficiale, senza mai argomentare in ordine alla consapevolezza e alla disponibilità del preteso corruttore, il cui intervento non è provato. Ciò, nonostante la corruzione rappresenti un reato a concorso necessario.
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Nessun elemento emerge neanche dalle telefonate del 22/02/2016, pure ritenute dai Giudici di secondo grado dimostrative di un pagamento intervenuto in esecuzione di un accordo corruttivo.
Nessuna prova v’è, poi, che il COGNOME avesse tentato di avvicinare il collega COGNOME la mattina RAGIONE_SOCIALE‘udienza, 11 16/05/2016.
L’ultimo elemento citato dalla Corte d’appello a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo è la conversazione del 29/07/2016 tra COGNOME e il suo difensore COGNOME, nella quale, tuttavia, non si fa cenno ad un accordo, tantomeno corruttivo.
In conclusione sul punto, i Giudici di merito hanno ritenuto l’esistenza del reato senza in alcun modo enuclearne gli elementi costitutivi.
2.3. Omessa motivazione riguardo alla prova del pactum sceleris, nonché RAGIONE_SOCIALE‘adozione ovvero RAGIONE_SOCIALEa promessa di denaro o altra utilità, ovvero contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione quanto al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale, nonché manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione quanto alla mancata conoscenza da parte del COGNOME RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica svolta dal COGNOME.
Del primo aspetto si è già detto.
Quanto alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, la richiesta concerneva l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, intermediario tra il COGNOME e il COGNOME, nonché l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione concernente la completa definizione, da parte del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali relative alle annualità del 2007, 2008, 2009.
La prima richiesta, relativa ad elemento decisivo, in quanto necessaria a chiarire la natura dei rapporti tra il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, e valoriz in entrambe le pronunce di merito, è stata respinta perché la Corte d’Appello ha ritenuto il tenore RAGIONE_SOCIALEe email in atti auto-esplicativo, nonostante la contraria valutazione del Tribunale.
Decisiva era anche la documentazione concernente la definizione in sede tributaria RAGIONE_SOCIALEe pendenze riguardanti, per la medesima vicenda, il COGNOME, la moglie e l’azienda agricola. Nel rigettare la relativa richiesta, la Corte trascura infatti c come anche dichiarato da COGNOME, una sospensiva non avrebbe risolto le pendenze del COGNOME con l’RAGIONE_SOCIALE e che il COGNOME sperava soltanto che la sospensiva gli avrebbe consentito di discutere con l’RAGIONE_SOCIALE, una volta che tutte le posizioni fossero definite, in modo da fare proposte fondate su importi attendibili. La richiesta aveva quindi l’obiettivo di documentare che la conciliazione era poi avvenuta per tutte le annualità in questione e, di conseguenza mirava ad illuminare l’atteggiamento psicologico del ricorrente, che non aspirava ad un
trattamento di favore, bensì ad una pronuncia che gli evitasse di anticipare somme per lui molto ingenti e a discutere, invece, con l’RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamenti.
Carente e illogica sarebbe, infine, la replica RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello alle deduzioni sulla mancata conoscenza, da parte di COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica di COGNOME.
Ha presentato ricorso, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, anche NOME COGNOME, deducendo i seguenti quattro motivi.
3.1. Errata applicazione degli articoli 321 e 318 cod. pen., nonché vizio di motivazione.
Non è possibile configurare il delitto di corruzione in capo al COGNOME.
L’interessamento del COGNOME sull’orientamento del collegio in merito alle istanze di sospensiva e, più in generale, sull’andamento RAGIONE_SOCIALEa controversia che era stata sottoposta al suo vaglio rimane nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa consulenza e non può rappresentare, ex se, una vendita anticipata e futura RAGIONE_SOCIALEa funzione, in mancanza di elementi che consentano di prevedere concretamente che la trattazione RAGIONE_SOCIALEa sospensiva sarebbe stata assegnata proprio al COGNOME. Non è cioè possibile anticipare la soglia RAGIONE_SOCIALE‘intervento penale a colpire una condotta di mero interessamento.
L’attività di consulenza prestata dal COGNOME era d’altronde estranea ai suoi doveri d’ufficio e agli atti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio e non poteva, quindi, considerarsi RAGIONE_SOCIALE‘ufficio.
E comunque, il ritenuto asservimento RAGIONE_SOCIALE‘attività del COGNOME alla cura RAGIONE_SOCIALEa posizione del COGNOME – desunto, in sostanza, dalle ulteriori informazioni ricercate dal primo – non poteva essere noto all’imputata, essendo state tali condotte assunte in autonomia dal COGNOME e dal COGNOME e non essendo state condivise, né prima né dopo, con la ricorrente.
In realtà, la controversia tributaria del COGNOME presentava oggettivi caratteri complessità sicché l’imputata chiedeva al AVV_NOTAIO, con il quale aveva risalenti rapporti di amicizia, consigli per individuare possibili opportune soluzioni tra cui il deposito di un ricorso per la sospensiva di un provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione regionale. I consigli del COGNOME non aggiungevano però nulla alle strategie difensive già individuate da altri professionisti.
Lo stesso tipo di consulenza era stato peraltro già fornito ad altro cliente di COGNOME, NOME COGNOME ma il Tribunale, a fronte RAGIONE_SOCIALEa stessa attività svolta dalla ragioniera commercialista nei due casi, è giunto a conclusioni opposte, assolvendo in relazione alla vicenda del COGNOME e condannando per quella del COGNOME, sulla base del presupposto che l’imputata, in tal ultimo caso, avesse offerto al suo cliente un servizio aggiuntivo, ovvero la disponibilità “a 360 0 ” del AVV_NOTAIO
COGNOME nell’interesse del privato. Mentre, in realtà, l’attività RAGIONE_SOCIALE‘imputata stata identica in entrambe le situazioni.
Non sana tale disparità di trattamento la telefonata tra il COGNOME e il COGNOME né la ritenuta riscossione dal cliente di denaro destinato al COGNOME e consegnato tramite il COGNOME.
Dalla telefonata del 01/07/2016 non si desume, infatti, la consapevolezza di un accordo corruttivo, la stessa consistendo in un mero contatto con lo stesso COGNOME (tramite di COGNOME) per attività di consulenza.
In particolare, la dazione di danaro al COGNOME da parte del COGNOME è stata inferita da un presunto incontro tra COGNOME e COGNOME, a sua volta desunto da una sequenza di telefonate a contenuto generico.
Peraltro, anche a ritenere avvenuto l’incontro, non sarebbe stata conseguita la prova che il denaro sia stato corrisposto a fini corruttivi piuttosto che a titol compenso per la consulenza richiesta.
Come nel “caso COGNOME“, la professionista si sarebbe, quindi, limitata a mettere i clienti in contatto con il AVV_NOTAIO per la consulenza.
3.2. Errata applicazione del’ art. 326 cod. pen. e relativo vizio di motivazione. Sez. U n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 2012), Casani, Rv. 251270, hanno precisato che il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 cod. pen.) riv la natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto.
Ne consegue che il reato non sussiste quando le notizie d’ufficio ancora segrete siano state rivelate a persone autorizzate a riceverle ovvero a soggetti che le abbiano già conosciute.
La Corte d’appello ha asserito in modo apodittico che le informazioni fornite da COGNOME alla moglie NOME non erano generiche, senza esaminare ogni singola posizione dei contribuenti indicati (in alcuni casi si trattava peraltro comunicazione di meri codici fiscali per il cui calcolo la stessa COGNOME forniva i dati al COGNOME).
I Giudici di secondo grado hanno inoltre trascurato l’argomentazione difensiva relativa all’attività professionale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nell’interesse dei suoi cli omettendo di considerare che la COGNOME agiva per incarico degli stessi, quale loro delegata e rappresentante. Né hanno considerato che quelle informazioni, riferite a dati fiscali reddituali e patrimoniali dei suoi clienti, potessero essere in possesso RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, avendo in alcune ipotesi assunto l’incarico di provvedere lei stessa alla compilazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni degli altri atti fisca oggetto RAGIONE_SOCIALEe visure. L’imputata, essendo iscritta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e d revisori contabili, quale intermediaria, poteva, infatti, accedere per delega RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai cassetti fiscali dei suoi clienti.
Dunque, le informazioni relative ai contribuenti elencati al capo 12) non apportano nessuna informazione ulteriore rispetto a quelle di cui era già in possesso in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua attività professionale.
Mancherebbe, quindi, lo stesso oggetto del reato.
3.3. Vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di accesso abusivo ad un sistema informatico del marito e omessa motivazione in rapporto a un motivo di appello.
La Corte d’appello ha ignorato le deduzioni difensive relative al concorso RAGIONE_SOCIALE‘imputata in tutti i presunti accessi abusivi contestati al coniuge COGNOME. Pur ritenendo accertato che il marito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME avesse effettuato plurimi accessi anche in autonomia, la Corte d’appello ha considerato l’imputata concorrente nel reato contestato al COGNOME per aver sollecitato la totalità degli stessi.
Inoltre, non ha risposto alle deduzioni difensive sulla mancanza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo (né dalla complessiva argomentazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è possibile desumere quale sia il motivo RAGIONE_SOCIALEa omessa risposta).
3.4. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva.
All’udienza tenutasi davanti alla Corte d’appello in data 24/02/2023, nelle conclusioni proposte nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa propria assistita, il difensore chiedeva la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena.
La Corte d’appello, subito dopo la lettura del dispositivo, avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto, ed invece ha del tutto ignorato la richiesta difensiva.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, deducendo tre motivi.
4.1. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 318 cod. pen.
Premesso che la elargizione in salumi aveva un valore meno che risibile per un produttore quale COGNOME, in presenza di donativi di modico valore, deve usarsi un particolare rigore nel dimostrare il sinallagma RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di corruzione per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa funzione.
Inoltre, l’attività al cui compimento l’elargizione è funzionalizzata deve essere identificata e possibile in concreto, non già meramente auspicabile ed eventuale, difettando, diversamente, il requisito RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità tra le prestazioni. Se l condotta del funzionario resta evanescente, essa è, per contro, insuscettibile di mettere in pericolo il bene giuridico tutelato.
Nel caso di specie, la corrispettività funzionale di ciascuna prestazione, necessaria all’integrazione del tipo, non poteva ravvisarsi, dal momento che l’attività da svolgere dipendeva da fattori del tutto casuali rispetto ai qual
pubblico agente non aveva alcuna incidenza, tanto che egli si limitava ad esprimere la speranza e l’auspicio che il ricorso AVV_NOTAIO di COGNOME approdasse alla sua sezione.
4.2. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale quanto alla sussistenza del concorso di persone.
Dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello si evince che il COGNOME si era recato presso il RAGIONE_SOCIALE a Modena il 06/02/2016 e che aveva in quell’occasione ricevuto per la prima volta in regalo un prosciutto. La sentenza precisa anche che la RAGIONE_SOCIALE si pose come intermediaria tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, affinché il primo fornisse alcuni consigli all’imprenditore, in modo da evitargl ulteriori problemi con il fisco, il 06/02/2016.
Dunque, l’intervento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME fu successivo e, pertanto, insuscettibile di integrare un concorso di persone, materiale o morale.
4.3. Mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 323-bis cod. pen., anche per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova.
In via subordinata, si eccepisce che la motivazione relativa alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante generica è errata e fondata su una prova travisata, avendo la Corte di appello, per escludere la particolare tenuità del fatto, argomentato espressamente dalla vicenda COGNOME, rispetto alla quale la ricorrente era del tutto estranea, e possedendo la vicenda in oggetto, invece, in considerazione del carattere affatto modesto RAGIONE_SOCIALEe regalie alimentari, le caratteristiche per poter essere sussunta nella fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art. 323-bis cod. pen.
Ha presentato motivi aggiunti NOME COGNOME, evidenziando come l’atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale avrebbe compiuto non risult determinato nel contenuto.
La contestazione di cui al capo 7) di rubrica avrebbe potuto, al più, integrare l’ipotesi di cui all’art. 318 cod.pen.
Tuttavia, neppure tale fattispecie sarebbe configurabile, a titolo di concorso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, risultando dalla sentenza impugnata che, prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, il COGNOME e il COGNOME si erano già incontrati, che tale occasione il primo aveva ricevuto in omaggio dal secondo un prosciutto, sicché non è ipotizzabile alcuna forma di contributo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla realizzazione di fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento riguarda fatti di rivelazione di segreti d’ufficio ed accesso abusivo a sistema informatico a carico RAGIONE_SOCIALEa commercialista NOME COGNOME, nonché due distinte vicende corruttive aventi entrambe come protagonista il AVV_NOTAIO, nel mentre deceduto, al quale era ascritto di aver messo a disposizione la sua funzione pubblica (art. 318 cod. pen.), per il tramite di intermediari (in un caso, NOME COGNOME; nell’altro, suddetta NOME COGNOME) a favore di due imprenditori, in cambio di utilità economica (consistita nella dazione di denaro, nel caso del corruttore NOME COGNOME, imprenditore agricolo, e di tre prosciutti, nel caso del corruttore NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa, oltre che – in tale secondo caso – RAGIONE_SOCIALEa promessa di denaro).
Da tali vicende corruttive si prenderanno le mosse, avvisando che i ricorsi in materia di corruzione vedono per parte su questioni analoghe, essendo in essi dedotta la mancanza o la mancata prova di un pactum sceleris (la prestazione offerta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sarebbe consistita in una mera, lecita, consulenza e comunque non sarebbero stati individuati gli atti inerenti alla funzione) nonché il difetto di competenza funzionale in capo all’intraneus (anche ad ammettere un interessamento “attivo” nelle vicende tributarie dei contribuenti, il COGNOME non avrebbe messo a disposizione atti del proprio ufficio), e che tuttavia le situazioni di fatto sono diversamente caratterizzate, il che ne suggerisce una trattazione per parte distinta.
Muovendo dalla “vicenda COGNOME“, a NOME COGNOME era stato contestato di essersi messo a disposizione del contribuente NOME COGNOME, imprenditore agricolo, prestando la propria consulenza per la redazione di un ricorso AVV_NOTAIO e cercando di organizzare un incontro per carpire informazioni riservate con il AVV_NOTAIO di un’altra sezione RAGIONE_SOCIALEa medesima Commissione tributaria regionale.
Nei due gradi di giudizio di merito veniva accertato che le informazioni erano state veicolate al COGNOME tramite la sua commercialista, la ragioniera NOME COGNOME.
COGNOME, gravato di un debito con il fisco di circa C 1.200.000, aveva infatt presentato ricorso avverso la cartella esattoriale emessa con riferimento all’anno 2007 dapprima presso la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE e poi presso quella regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia Romagna, vedendosi soccombente in entrambi i gradi.
I Giudici di secondo grado ritenevano provato che, quindi, nel 2015, COGNOME decideva di rivolgersi all’amico di vecchia data COGNOME attraverso l’intermediazione di altro comune e risalente amico, il COGNOME, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME invitava pertanto il contribuente, che seguiva il suo consiglio, a ricorrere in Cassazione e a rivolgersi, a tal fine, all’AVV_NOTAIO.
Successivamente, a COGNOME era suggerito di presentare un’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata presso la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia-Romagna.
COGNOME formale presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza si sarebbe occupato l’AVV_NOTAIO, mentre il COGNOME ne redigeva il testo.
Nelle more RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALE‘istanza, era inoltre captata una conversazione telefonica tra il COGNOME e il COGNOME in cui i due si auguravano che l’istanza giungesse presso la sezione dove il AVV_NOTAIO prestava servizio o che fosse quantomeno trattata da qualcuno di sua conoscenza e, successivamente, si confrontavano col linguaggio esplicito sul pagamento che il COGNOME avrebbe dovuto effettuare in favore del COGNOME per la redazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza. Quello stesso giorno il COGNOME e il COGNOME si incontravano presso lo studio RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
L’udienza per la sospensiva era fissata, tuttavia, dinanzi ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria.
A questo punto, il COGNOME riferiva al COGNOME di aver preso appuntamento con il collega di tale diversa Sezione, circostanza che peraltro riferiva anche alla moglie.
Dalle intercettazioni emerge, poi, che il COGNOME avesse tentato, invano, di carpire notizie sul deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza dal Cancelliere di tale sezione, come da quest’ultimo confermato, senza tuttavia ottenere il riscontro sperato.
L’istanza di sospensione del COGNOME era respinta a fine luglio 2016, e il ricorso in Cassazione ritirato, in quanto il COGNOME decideva di definire le proprie pendenze sulla base di un condono del 2016.
Ciò detto, i ricorsi di NOME COGNOME e, soprattutto, di NOME COGNOME appaiono per larga parte versati in fatto e volti a sollecitare una ricostruzione alternativa del compendio probatorio valutato in due gradi di giudizio di merito, preclusa a questo AVV_NOTAIO.
Ciò vale per le deduzioni del COGNOME relative al suo mancato coinvolgimento nel patto corruttivo (motivi 1 e 2), avendo i Giudici di merito accertato che egli ben conosceva il ruolo del COGNOME e che a questi si era rivolto, su consiglio e con l’intermediazione RAGIONE_SOCIALEa sua commercialista NOME COGNOME, non già per ricevere una mera consulenza legale, ma nella speranza, fondata su una concreta
manifestazione di disponibilità da parte del AVV_NOTAIO, che questi potesse incidere sulla vicenda giudiziaria del COGNOME personalmente, laddove la causa fosse stata assegnata alla sua sezione, o per il tramite di colleghi RAGIONE_SOCIALEa Commissione presso cui prestava servizio e dinanzi alla quale l’istanza sarebbe stata presentata, su consiglio RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME, il quale aveva anche suggerito apposita strategia processuale in tal senso.
Del pari, anche qui con motivazione compiuta, logica e non contraddittoria, la Corte d’appello ha ritenuto accertato il consapevole coinvolgimento di NOME COGNOME che, lungi dall’essere stata esclusa, come deduce nel primo motivo del suo ricorso, dal patto illecito, nei due giudizi di merito risulta essersene fat promotrice o avervi, comunque, contribuito, recando un apporto peraltro decisivo e nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa illiceità del patto (di talché sono – in ogni caso – pacificamente integrati gli estremi del concorso di persone nel reato di corruzione).
Incidentalmente, neppure sussiste la contraddizione, rilevata nel medesimo motivo di ricorso, discendente dalla pretesa differenza di trattamento ai danni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, condannata nella vicenda in oggetto e invece assolta in relazione a quella concernente altro AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (COGNOME). Il Tribunale aveva infatti chiarito come il quadro probatorio emerso in relazione al “caso COGNOME” fosse più ampio e tale da consentire di ipotizzare in modo non illogico lo svolgimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputata, di un’attività che travalicava la mera consulenza tributaria nell’interesse del cliente (come invece nel “caso COGNOME“).
Passando a tale specifico aspetto, infine, parimenti versate in fatto e, dunque, inammissibili sono le deduzioni, trasversali nei ricorsi del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, mirate a negare il contenuto illecito RAGIONE_SOCIALE‘accordo tra l’imprenditore e il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, definendone il contenuto, come poc’anzi ricordato, in termini di mera elargizione – gratuita e a titolo di amicizia, in virtù RAGIONE_SOCIALEa risale conoscenza con NOME COGNOME – di consigli in una materia ad alto tasso di complessità tecnica. Si è già detto, infatti, che dalla ricostruzione accusatoria passata al vaglio nei due giudizi di merito è emerso, al contrario, che anche la strategia difensiva (il consiglio di presentare ricorso per cassazione in vista RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sospensiva presso la Commissione tributaria dove prestava servizio COGNOME e la predisposizione RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza da parte RAGIONE_SOCIALE stesso AVV_NOTAIO) servirono, piuttosto, a creare le condizioni materiali per poter successivamente incidere, direttamente o indirettamente (spendendosi, cioè, presso i suoi colleghi RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria), sulla vicenda giudiziaria del contribuente e che tale interessamento non fu certo fu a titolo gratuito, come emerse da captazioni il cui tenore è inequivoco (vi si parla, ad esempio, di passare «alla riscossione» e si mostra impazienza nell’attesa di un corrispettivo).
Ciò detto, le questioni di diritto sostanziale poste nei ricorsi di COGNOME e COGNOME sono essenzialmente due.
4.1. La prima concerne – al di là RAGIONE_SOCIALE‘asserito carattere lecito RAGIONE_SOCIALEa prestazione offerta dal COGNOME – la mancata individuazione degli specifici atti contrari ai doveri d’ufficio nell’accordo tra corrotto e corruttore.
Sul punto, è appena il caso di ricordare, come d’altronde ha fatto la Corte d’appello, che l’art. 318 cod. pen. è un reato di pericolo, la cui ratio consiste nell’anticipare la soglia RAGIONE_SOCIALEa tutela penale in tutti i casi in cui l’agente pubbl abbia stipulato un patto con l’extraneus per asservire la propria «funzione», al soddisfacimento degli interessi di questi, dietro dazione o anche soltanto promessa di una contropartita economicamente valutabile (sulla natura di pericolo del reato di cui all’art. 318 cod. pen. e sulle differenze con l’art. 319 cod. pen. per tutt Sez. 6, n. 18129 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla).
Ciò è appunto avvenuto nel caso di specie.
Il disvalore RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen., dunque, si condensa e si esaurisce in tale indebita funzionalizzazione, che il legislatore ritiene di per sé arrecare offesa (come detto, in forma di pericolo) agli interessi RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione.
Di conseguenza, non assume rilievo il contenuto del patto, la cui illiceità deriva, a monte, dal mercimonio RAGIONE_SOCIALEa funzione o del servizio pubblici, essendo noto, d’altronde, che nella fattispecie introdotta nel 2012 rifluirono le ipotesi d asservimento RAGIONE_SOCIALEa funzione, a prescindere al compimento di specifici atti, oltre che quelle di compimento di atti conformi (la vecchia corruzione c.d. “impropria”), il che rende tra l’altro irrilevante la circostanza che il COGNOME credesse o meno nelle buone ragioni dei contribuenti che a lui si rivolgevano e che, dunque, in fede ritenesse, o meno, sussistenti ragioni giuridiche per le quali la relativa posizione dovesse risolversi in senso favorevole.
Dalla premessa di cui si è detto derivano ulteriori conseguenze.
Innanzitutto, dal punto di vista “qualitativo”, il patto di cui all’art. 318 pen. può avere ad oggetto il compimento di atti specificamente individuati e concordati tra le parti, così come l’impegno indefinito a soddisfare qualunque interesse RAGIONE_SOCIALE‘extraneus (in questo caso il privato corruttore) che possa in prospettiva palesarsi.
Inoltre, dal punto di vista “quantitativo”, esso può riguardare sia la realizzazione di plurimi atti, sia il compimento di un unico atto (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281844, secondo cui il reato è integrato dalla promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione, ancorché finalizzata al compimento di un unico e specifico atto non
contrario ai doveri di ufficio, non richiedendosi necessariamente che l’asservimento RAGIONE_SOCIALE‘agente all’interesse privato si sia protratto nel tempo), il reat essendo, in ipotesi, configurabile addirittura là dove la generica “messa a disposizione” non si concreti, per circostanze esterne alla volontà del corrotto, nel compimento di alcun atto (fermo restando che, in simili casi, sarà difficile raggiungere la prova del do ut des).
Sotto questo profilo, le deduzioni contenute nel ricorso del COGNOME devono essere, dunque, rigettate.
4.2. Per la stessa ragione, infondate appaiono le deduzioni, comuni ad entrambi i ricorsi (del COGNOME e del COGNOME), sulla mancanza del requisito RAGIONE_SOCIALEa competenza funzionale in capo a COGNOME, in quanto componente di una sezione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale diversa da quella cui fu assegnato il ricorso del COGNOME.
In via generale può rilevarsi che, se la ragione RAGIONE_SOCIALE‘incriminazione risiede nello stabile asservimento RAGIONE_SOCIALEa “funzione”, la cui proiezione temporale e la cui funzionalizzazione contenutistica può andare oltre il compimento di atti specifici ed implica, anzi, la “versatilità” RAGIONE_SOCIALEa prestazione promessa, allora deve escludersi che l’art. 318 cod. pen. imponga una stretta competenza funzionale in capo all’intraneus.
Ciò è, d’altra parte, quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, univoca nel ravvisare il carattere indeterminato – nel senso, appena specificato, di “indefinito” – RAGIONE_SOCIALE‘asservimento RAGIONE_SOCIALEa “funzione” e nel desumere da tale connotazione l’eventualità che l’interessamento sia promesso anche per un settore diverso da quello di appartenenza, purché su di esso l’agente possa esercitare un’ingerenza anche solo fattuale (in tal senso, in motivazione, Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801; Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428).
Tanto, per contro, non emerge affatto dalla giurisprudenza richiamata nei ricorsi.
E’ vero che le sentenze citate richiedono che l’atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di influenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio cui appartiene il soggett corrotto (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275935, peraltro relativa ad un patto corruttivo intervenuto con un giudice incardinato nella commissione tributaria regionale, ma relativo a procedimento pendente innanzi alla commissione tributaria provinciale. Vd. anche Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267060; Sez. 6, n. 7731 del 12/02/2016, dep. Pasini, Rv. 266543).
Tuttavia, esse si riferiscono alla diversa ipotesi di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) la cui ragion d’essere affonda, come detto, in differenti presupposti empirico-criminologici ed in cui tale conclusione è imposta dalla delimitazione del
tipo legislativo (soltanto) al compimento di atti contrari ai doveri RAGIONE_SOCIALE‘«uffici (concetto diverso e più delimitato di quello di «funzione» di cui all’art. 318 cod. pen.).
Deve comunque aggiungersi che, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, era dedotta nel patto illecito la concreta possibilità che l’istanza foss assegnata alla Sezione del giudice, con la conseguenza che ab origine quel patto includeva il compimento di un atto RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, sia pur con la prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘eventuale esercizio di una capacità di influenza funzionale.
Deve ancora precisarsi che la ricostruzione del patto conduce a ritenere che l’asservimento RAGIONE_SOCIALEa funzione fosse limitato alla vicenda e che in termini più generali fosse valutata l’opera di consulenza che il giudice avrebbe potuto fornire, essa sì, di per sé sola, esulante dalla sfera dei poteri funzionali.
D’altro canto, contrariamente agli assunti difensivi, non rileva il mero tenore RAGIONE_SOCIALE‘imputazione originaria, la quale deve essere interpretata in questa sede alla luce RAGIONE_SOCIALE‘analisi compiuta dai Giudici di merito, in assenza RAGIONE_SOCIALEa tempestiva formulazione di eccezioni ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
4.3. Per le esposte ragioni, i motivi esaminati devono ritenersi infondati.
Merita, infine, un cenno la deduzione svolta dal COGNOME (terzo motivo del ricorso) sull’omessa rinnovazione dibattimentale.
La Corte di appello ha reputato la rinnovazione non soltanto non decisiva, ma anzi superflua, alla luce del quadro probatorio già nitidamente delineato.
In particolare, ha ritenuto non necessaria l’escussione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME in virtù RAGIONE_SOCIALEe e-mail intercorse tra questi e il COGNOME, «il cui tenore è chiaro e contiene riferimenti concreti a passaggi, comunicazioni, importi e date che non necessitano di ulteriori spiegazioni in quanto autoesplicativi»: giudizio argomentato in modo compiuto e logico alla luce di quanto già riferito e quindi non sindacabile nella presente sede.
Neppure la Corte ha considerato utile, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, l’acquisizione dei documenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE riferiti a pendenze fiscali «sanate in epoca successiva i fatti e proprio in forza del mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘esito sperato RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo in oggetto», aggiungendo che il motivo era generico in quanto non spiegava le ragioni per cui le prove erano ritenute decisive: genericità che il ricorrente ha tentato di sanare tardivamente, e cioè in questa sede, peraltro in modo inefficace (non risultando chiaro come l’argomentazione sviluppata nel ricorso possa escludere la sussistenza del dolo RAGIONE_SOCIALEa corruzione).
A
Il motivo, pertanto, è per questa parte inammissibile.
Premesso che i ricorsi sono, dunque, infondati, va tuttavia rilevata l’estinzione del reato (capo 6) per avvenuto decorso del termine prescrizionale.
Dovendosi aver riguardo alla pena edittale prevista all’epoca per il reato di cui all’art. 318 cod. pen., pari al massimo di anni sei, il termine di prescrizione risult di anni sette e mesi sei, cui devono aggiungersi giorni 64 di sospensione previsti dalla disciplina emergenziale per Covid-19: orbene, poiché il patto corruttivo e le dazioni prospettate, secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, non sono successivi al 4 luglio del 2016, deve ritenersi che il reato, così come qualificato, sia estinto per intervenuta prescrizione.
Passando alla “vicenda COGNOME“, va innanzitutto precisato che, come ritenuto nel ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘imputata e diversamente da quanto assunto nei motivi aggiunti, NOME COGNOME è chiamata a rispondere, a seguito di riqualificazione del fatto da parte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni (art. 318 cod. pen.) e non quella di corruzione propria (art. 319 cod. pen.), sicché le deduzioni contenute nei motivi aggiunti e relative a tale reato non saranno prese in esame.
7.1. Anche in relazione a questa vicenda, secondo la prospettazione difensiva (primo motivo del ricorso COGNOME), il AVV_NOTAIO si sarebbe limitato ad offrire una mera consulenza e a dimostrare un generico interessamento ai problemi fiscali del COGNOME. Si aggiunge che, comunque, gli atti che si assumono promessi esulavano dalla competenza funzionale RAGIONE_SOCIALE‘intraneus (il che precluderebbe l’integrazione del tipo RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen.)
Ed anche qui (si legge nei motivi aggiunti di COGNOME) il contenuto del pactum sceleris non sarebbe individuato in sentenza.
Come in relazione alla “vicenda COGNOME“, tali deduzioni appaiono per parte inammissibili, per parte infondate.
In particolare, le deduzioni sono inammissibili nella misura in cui – con motivazione completa e non illogica né contraddittoria: dunque non sindacabile in questa sede – i Giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello argomentano che l’interessamento” in oggetto non riguardò la sola questione del domicilio fiscale a Montecarlo e si spinse anche ben oltre la manifestazione di una generica curiosità. Per esempio, nella sentenza impugnata si insiste sul fatto che COGNOME presentò ricorso proprio alla Commissione tributaria cui era assegnato il COGNOME; si riferisce di una telefonata del COGNOME al figlio di NOME COGNOME, NOME COGNOME, per comunicargli che il ricorso era stato assegnato a diversa Sezione i cui consiglieri, però, erano definiti, con tono rassicurante, «vicini di casa» e «tutti brave persone», alludendo inoltre alla necessità di un incontro «in camera caritatis» ecc.
Le deduzioni sono infondate perché: alla luce dei rilievi già svolti sulla ratio RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. e sulla sua connotazione come reato di mero pericolo, a nulla rileva che tale interessamento non si fosse tradotto nel compimento di atti specifici, dovendosi comunque rilevare che ab origine nel patto era comunque dedotta la concreta possibilità di un coinvolgimento diretto del AVV_NOTAIO o RAGIONE_SOCIALEa sua Sezione e che alla resa dei conti era prospettata una sua possibilità di influire di fatto sulla decisione.
7.2. Diversamente dai ricorsi del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, l’impugnazione di NOME COGNOME richiama l’attenzione pure sull’entità dei donativi, che il capo di imputazione definisce «di rilevante valore» e che – obietta la difesa – sono invece consistiti nella dazione di tre prosciutti da parte di COGNOME a COGNOME, per sottolineare come tale elemento incida negativamente sul requisito RAGIONE_SOCIALEa proporzione, il che, a sua volta, revocherebbe in dubbio l’esistenza stessa del sinallagma.
Ferma l’astratta fondatezza del rilievo (vd. Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158; Sez. 6, n. 45073 del 28/10/2022, COGNOME, non mass.), in concreto, tuttavia, la premessa di fatto non risulta corretta nel caso di specie.
In disparte ogni considerazione sull’intrinseco valore economico dei salumi (poco interessando che tale valore fosse risibile dal punto di vista RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore), dalla sentenza impugnata emerge, infatti, come la ricorrente avesse tranquillizzato il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, assicurandogli che avrebbe potuto chiedere altro in aggiunta ai prosciutti, ed anzi invitandolo a quantificare egli stesso il prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruzione: il che fuga i dubbi sulla configurabilità del pactum sceleris nel caso di specie.
Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo del ricorso COGNOME, volto a contestare la configurabilità di un concorso di persone nel delitto, essendo intervenuta la ricorrente – si sostiene – soltanto dopo che, il 06/02/2016, i COGNOME ricevette il primo prosciutto.
Infatti, seppure le sentenze di merito specifichino che l’intervento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME quale intermediaria si concretizzò subito dopo la prima visita del COGNOME al COGNOME (in occasione RAGIONE_SOCIALEa quale avvenne il donativo), dalle medesime pronunce emerge anche che: la ricorrente si curò successivamente di mettere in contatto i due; preparò il AVV_NOTAIO sulle tematiche oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incontro con l’imprenditore; mostrò interesse a che il ricorso di COGNOME fosse assegnato alla Sezione del COGNOME e fosse da lui giudicato.
Si tratta di elementi i quali depongono tutti nel senso RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un contributo causale (materiale e morale), oltre che RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza in ordine
al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo, a nulla evidentemente rilevando l’individuazione del momento in cui tali condizioni si sono inverate.
D’altronde, la Corte di appello, come poc’anzi ricordato, aggiunge che l’imputata aveva rassicurato il COGNOME riguardo alla riscossione di un compenso ulteriore rispetto alla dazione in generi alimentari, desumendone – con argomentazione anche in questo caso completa, logica e non contraddittoria – che l’intervento RAGIONE_SOCIALEa stessa era stato non soltanto utile ma decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del reato.
Fondato è, invece, il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, relativo al vizio di motivazione sulla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 323-bis cod. pen., corrispondendo al vero quanto dedotto dall’imputata, e cioè che la Corte di appello, nel motivare, richiama due volte il caso COGNOME (citandone anche le specifiche circostanze, a dimostrazione del fatto che non si tratta di mero errore materiale), con il quale la ricorrente nulla consta che ebbe a che fare.
L’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza sul punto è tuttavia precluso dall’estinzione del reato (capo 7) per intervenuta prescrizione.
Risultando il fatto, da valutarsi in relazione al pactum sceleris e alle dazioni effettive, commesso non oltre il 04/07/2016 (termine da valutarsi in ragione del computo del periodo di sospensione legato all’emergenza pandemica: cfr. retro sub 6), è maturato anche in questo caso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei.
Si venga, infine, alla vicenda – che interessa la sola ricorrente COGNOME, relativa al concorso negli accessi/intrattenimenti abusivi nel sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) compiuti dal marito, all’epoca dipendente RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, e nelle correlate rivelazioni di segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.).
11.1. Nel secondo motivo del suo ricorso, dedicato alle rivelazioni del segreto d’ufficio, NOME COGNOME eccepisce come la Corte d’appello: non avrebbe esaminato ogni singola posizione dei contribuenti indicati; non avrebbe considerato che l’imputata agiva per incarico dei clienti, quale loro delegata e rappresentante; avrebbe trascurato che quelle informazioni, riferite a dati fiscali reddituali e patrimoniali dei suoi clienti, potessero già essere in suo possesso, avendo in alcune ipotesi assunto l’incarico di provvedere lei stessa alla compilazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni degli altri atti fiscali oggetto RAGIONE_SOCIALEe visure (essendo iscritta all’RAGIONE_SOCIALE revisori contabili, quale intermediari
ricorrente poteva, infatti, accedere per delega RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ai cassetti fiscali dei suoi clienti).
Tali deduzioni sono infondate.
Premesso che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del reato, non è certo necessario accertare ogni analitica condotta, ad analoghe deduzioni, la Corte di appello replica – in modo compiuto e non illogico – che le informazioni in oggetto non erano affatto generiche e non riservate, vedendo esse sulle situazioni reddituali e patrimoniali nonché su vicende fiscali di privati e società accessibili soltanto a soggetti titolari di specifica delega ad acquisirle.
Aggiunge poi che la stessa COGNOME, in sede di esame, riferiva che molte informazioni erano relative a clienti del suo studio, ammettendo con ciò che una parte riguardava invece altri soggetti con i quali non sussisteva alcun rapporto professionale, come in un caso specifico citato dalla stessa imputata.
D’altronde, la ricorrente è chiamata a rispondere a titolo di concorso, in qualità di istigatrice o determinatrice, nel delitto commesso dal marito rispetto alla cui condotta la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘offesa al bene protetto dall’art. 326 cod. pen. è, se possibile, ancor meno revocabile in dubbio, fermo restando che il segreto di ufficio è violato anche nel caso in cui l’informazione venga acquisita al di fuori del rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di legittimo accesso (sul punto: Sez. 6, n. 35779 del 11/05/2023, Agnetto, Rv. 285179).
Né la motivazione del provvedimento impugnato può essere viziata dall’omessa risposta alle deduzioni sull’assenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, chiaramente inferibile, nella concreta vicenda, dalle circostanze del fatto.
Sul punto, sia quindi, sufficiente richiamare il consolidato insegnamento in base al quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).
11.2. Nel terzo motivo del ricorso, COGNOME eccepisce l’omessa risposta alle eccezioni in appello con cui contestava di aver concorso negli accessi abusivi commessi dal marito (pur ritenendo accertato che il COGNOME abbia effettuato plurimi accessi anche in autonomia, la Corte d’appello avrebbe considerato l’imputata concorrente nel reato contestato a COGNOME per aver sollecitato tutti gli accessi, né avrebbe motivato in rapporto alle deduzioni sulla mancanza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo).
Deve al riguardo osservarsi che nella sentenza di primo grado (che, essendo al cospetto di una c.d. “doppia conforme”, con la sentenza impugnata forma un unico corpo decisionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) le condotte erano state ritenute provate in virtù RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di tre testi del
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Pubblico RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche nonché RAGIONE_SOCIALE‘esame dei due imputati.
E si aggiungeva che l’indagine penale aveva preso l’avvio da una segnalazione all’ufficio Audit RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE che scopriva 301 linee di interrogazioni corrispondenti ai clienti di COGNOME o a società riferibili ai coniugi e che, all’e del confronto con quanto risultante dall’indagini RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza, si scoprivano ben 345 linee di interrogazioni relative a 88 soci, rappresentanti legali di società clienti RAGIONE_SOCIALEa ragioniera (e altre 123 relative alla posizione del marito dei suoi parenti)».
Alla luce di tali evidenze, l’eccezione difensiva in ordine alla mancata sollecitazione, da parte di COGNOME, di “tutti” gli accessi (compresi cioè anche quelli effettuati dal coniuge per proprie motivazioni) appare infondata. Di conseguenza, sulla base RAGIONE_SOCIALEa massima di diritto poc’anzi richiamata, la sentenza impugnata sfugge alle prospettate censure, che non confutano la complessiva analisi del merito.
Tanto più in ragione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del quarto motivo, che riguarda in generale il trattamento sanzionatorio e in relazione al quale va rimarcata l’assenza di una motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in tema di applicazione di pene sostitutive, deve ritenersi che anche con riguardo ai capi 11) e 12) debba valutarsi l’intervenuta prescrizione.
I reati di cui agli artt. 615-ter e 326 cod. pen. risultano commessi, i primi da «01/01/2015 al 05/08/2016» e i secondi «da marzo 2016 a settembre 2016»: tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa sospensione legata all’emergenza pandemica e del termine massimo di anni sette e mesi sei, va ravvisata l’estinzione per prescrizione dei reati commessi non oltre il 04/07/2016.
La sentenza va dunque annullata sul punto, con assorbimento del tema oggetto del quarto motivo, con rinvio per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in ordine ai reati residui.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME, di COGNOME e di COGNOME in relazione ai reati di cui ai c 6 e 7, nonché nei confronti di COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi 11) 12), commessi non oltre il 04/07/2016, perché gli stessi sono estinti per prescrizione.
Va disposto il rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena nei confronti di COGNOME per i residui reati sub 11) e 12).
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Ferme le statuizioni civili, i ricorrenti devono essere condannati a rifondere alle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7, perché gli stessi sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai capi 11 e 12, limitatamente ai fatti commessi fino al 4 luglio 2016, perché gli stessi sono estinti per prescrizione. Rinvia ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena nei confronti di COGNOME in relazione ai residui reati di cui ai capi 11 e 12. Ferme le statuizioni civili, condanna i ricorrenti rifondereàle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le spese di rappresentanza e difesa del presente grado, che liquida in euro 3.592, salvi accessori.
Così deciso il 06/03/2024