Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di Monteleone NOME nato a CUSTONACI il 18/08/1958 avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiesto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha impugnato l’ordinanza descritta in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo, accogliendo il riesame proposto da NOME COGNOME ha annullato la misura cautelare – dell’obbligo di dimora e del divieto di esercitare la funzione di consigliere comunale – applicata al predetto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in relazione al reato di corruzione per la funzione allo stesso imputato, alla luce di un affatto univoco quadro indiziario ritenuto di contro grave dal primo giudice;
rilevato che con il ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione alla stessa configurabilità del reato contestato a fronte del mercimonio della
funzione comprovato dalle acquisizioni indiziarie sia in relazione alla puntuale e corretta lettura delle emergenze apprezzate dal primo giudice, travisate per omissione o frutto di una valutazione manifestamente illogica;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni; •
ritenuto, in particolare, che appare quantomeno dubbia la stessa configurabilità della ipotesi corruttiva contestata, atteso che, secondo l’imputazione provvisoria, l’accordo illecito non riguarderebbe direttamente il munus publicum rivestito dall’indagato (Presidente del Consiglio comunale di Custonaci) e che, piuttosto, l’utilità indebita allo stesso assertivamente promessa sarebbe stata giustificata dall’impegno di Monteleone di permanere all’interno del movimento politico “VIA”, in seno al quale è stato eletto consigliere comunale, garantendo allo stesso continuità quanto al relativo sostegno politico elettorale (si veda il ricorso alla pagina 10 che meglio contribuisce a definire il portato dell’accusa), aspetti che, tuttavia, in prima battuta, sembrano estranei alla relativa funzione, per mostrarsi maggiormente conferenti a scelte di matrice esclusivamente discrezionale da ricondurre fisiologicamente all’alveo politico, senza dare corpo ad alcuna svendita del ruolo acquisito, apprezzato a sostegno della contestazione;
ritenuto, in ogni caso, che, a tutto concedere, il contenuto dell’impugnazione si risolve in una lettura alternativa delle emergenze indiziarie, non tale da mettere in crisi lo,,logicità delle valutazioni rese dal Tribunale a supporto della inadeguatezza degli elementi attestanti l’effettiva sussistenza del patto corruttivo prospettato dall’accusa (in forza del quale Monteleone, avrebbe subordinato la propria permanenza all’interno del detto movimento alla assunzione del figlio NOME presso il Cesifop, utilità promessagli NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME);
ritenuto, in particolare, che il tenore del ricorso non riesce a scalfire le incertezze valutative rassegnate dal Tribunale in primo luogo sulle ragioni per le quali l’indagato aveva mostrato la propria volontà di abbandonare il detto movimento politico (rappresentate dallo stesso indagato COGNOME in termini distonici rispetto alla vicenda della detta assunzione: cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato) e in seconda battuta sullo stesso interesse a che si creasse il contesto di fondo funzionale alla assunzione assertivamente pattuita quale utilità dell’accordo corruttivo (la circostanza che i corsi di formazione destinati a recepire la disponibilità del figlio quale docente/tutor, stentavano ad essere riattivati proprio per le incertezze mostrate sull’intera organizzazione dallo stesso COGNOME, che non si era attivato per reperire gli allievi da formare: cfr. dal secondo capoverso di pagina 4);
ritenuto che tali rilievi assumono allo stato un portato valutativo assorbente rispetto alla linearità dell’intero assunto accusatorio e che rispetto agli stessi la Procura ricorrente si è limitata a richiamare altre emergenze indiziarie che non ne scalfiscono la forza logica (perché funzionali a confermare, al più, il possibile profilo in fatto inerente alla dett assunzione senza tuttavia consentire, se non nel quadro di una lettura alternativa, la
possibile riconducibilità di tale promessa all’ accordo illecito stigmatizzato dall’imputazione provvisoria);
ritenuto, infine, che il ricorso va ritenuto inammissibile anche per la genericità che ne connota il contenuto in punto di specifica indicazione della concretezza e attualità delle
esigenze cautelari utili a giustificare l’intervento in prevenzione che con il ricorso in esame si mira a ristabilire;
ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio mostra di aderire, il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di appello
ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità
indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura
riguardi reati per i quali non opera, come nel caso a mano, la presunzione di cui all’art.
275, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 6 , n. 43948 del 21/09/2023, Rv. 285400;
Sez. 2 , Sentenza n. 6027 del 10/01/2024, Rv. 285867, principio ribadito in motivazione da Sez. 6, n.:42287 del 2024; Sez. 2, n. 41971 del 2024; Sez. 4, n. 31192 del 2024;
Sez. 6, n. 14043 del 2024) e che sul punto il ricorso si limita apoditticamente a sostenere l’immutata persistenza di quelle originariamente ritenute malgrado il tempo trascorso;
ritenuta in coerenza l’inammissibilità dell’impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 04/03/2025.