Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11/12/2023 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con rinvio; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, respingendo l’appello proposto ex art. 310, cod. proc. pen., da NOME COGNOME, ha confermato l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare del divieto di esercitare la professione di commercialista, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza per due episodi di corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione (artt. 318 e 321, cod. pen.), così riqualificati i fatti a lui addebitati, invece inquadrati dall’ordinanza
applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura nella fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘induzione indebita, ex art. 319quater, cod. pen..
In sintesi, a lui si addebita di avere procurato a NOME COGNOME – funzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Messina con il ruolo di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio rimborsi, nonché dirigente di una squadra di serie A di tennistavolo di quella città – dei finanziamenti, o comunque dei benefici economici, dissimulati da fittizi contratti di sponsorizzazione, inducendo alla stipula di questi ultimi alcuni clienti del suo studio professionale di commercialista, ed ottenendo in cambio dal COGNOME la stabile disponibilità per la cura dei suoi interessi personali e professionali presso quell’ufficio pubblico.
In particolare, tale NOME COGNOME, titolare di una tabaccheria, ha elargito RAGIONE_SOCIALE somme, con l’accordo RAGIONE_SOCIALEa sovrafatturazione da parte RAGIONE_SOCIALEa società sportiva e di una retrocessione di parte RAGIONE_SOCIALE stesse “in nero”, peraltro senza effettivo svolgimento, da parte di tale società, RAGIONE_SOCIALE condotte di pubblicizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa convenute nel contratto (capo 6 RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione provvisoria).
Mentre NOME COGNOME, titolare di un ristorante, ha stipulato un accordo per la somministrazione di pasti a prezzo di favore per gli appartenenti alla squadra ed i loro ospiti, ottenendo in cambio forme di pubblicità diverse e di minor impatto rispetto a quelle convenute, nonché di valore del tutto sproporzionato per difetto rispetto alla sua prestazione (capo 10 RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione).
Quanto, poi, alla disponibilità del COGNOME verso COGNOME, in un paio di occasioni essa si è pure tradotta in atto. Assecondandone le richieste, infatti, quel funzionario, in un caso, ha modificato la data di risoluzione di un contratto d’affitto, retrodatandola ed offrendosi anche di firmare al posto di esso ricorrente; in un altro, ha garantito il proprio interessamento per agevolare la definizione di una pratica di competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sita a Palermo.
Il ricorso, proposto dall’indagato con atto dei propri difensori, è sorretto da tre motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria.
L’ordinanza impugnata – si sostiene – non individua alcun patto corruttivo: il rapporto con COGNOME era di natura puramente amicale e l’attività d’ufficio da questi compiuta non era né illecita, né di esclusiva competenza del suo ufficio, potendo essere svolta anche dal privato interessato.
Nulla dimostra che si sia trattato di un mercimonio RAGIONE_SOCIALEa funzione, avendo i clienti del COGNOME, in realtà, ritratto un vantaggio economico immediato da quelle sponsorizzazioni. La COGNOME, infatti, ha ottenuto un’indebita deduzione fiscale di costi d’impresa in realtà inesistenti. Quanto a COGNOME, invece, indimostrati sono i
presupposti di fatto da cui il Tribunale deduce la fittizietà RAGIONE_SOCIALE‘operazione, vale a dire la sproporzione economica tra le reciproche prestazioni contrattuali (ottenendo egli comunque un ampliamento RAGIONE_SOCIALEa clientela e la possibilità di deduzione fiscale dei costi sostenuti) e l’inadempimento degli obblighi pubblicitari da parte RAGIONE_SOCIALEa società (in quanto il marchio del ristorante, pur non essendo stato apposto sulle maglie degli atleti, come convenuto, compariva sui pannelli pubblicitari collocati alle spalle di costoro durante le interviste televisive e sul web. Ed è proprio la soddisfazione dei propri obiettivi commerciali, in questo modo ottenuta, che spiega il disinteresse del COGNOME per l’esecuzione del contratto di sponsorizzazione, non – come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale – la consapevolezza, da parte sua, RAGIONE_SOCIALEa fittizietà di quell’accordo.
2.2. Il secondo motivo consiste nell’inosservanza degli artt. 111, Cost., e 6, CEDU, per violazione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘indagato e dei princìpi del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa esclusiva del Pubblico ministero, valido anche in materia cautelare, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione del fatto operata d’ufficio dal Tribunale.
La fattispecie ritenuta da quei giudici, infatti, presenta una struttura diversa da quella ipotizzata dalla Pubblica accusa e la diversa qualificazione non era prevedibile in concreto, perciò non avendo l’indagato potuto articolare le necessarie difese, in particolare per dimostrare la liceità RAGIONE_SOCIALE richieste da lui avanzate al COGNOME.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti, con il terzo motivo, riguardo alla necessaria riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘attività ipoteticamente illecita RAGIONE_SOCIALE‘agente pubblico al proprio ufficio, quand’anche per effetto di una sua possibilità d’ingerenza di mero fatto.
Nessuna RAGIONE_SOCIALEa due pratiche “personali” che COGNOME avrebbe curato nell’interesse di COGNOME rientrava, infatti, nelle sue specifiche mansioni o nei compiti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio in cui egli prestava servizio.
Inoltre, la sponsorizzazione del COGNOME è stata addirittura successiva ad esse, non potendo dunque esservi alcun collegamento causale tra l’una e le altre, tanto che il Tribunale ha individuato la prestazione indebita del funzionario in una sua generica disponibilità futura, senza tuttavia motivare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuna RAGIONE_SOCIALE doglianze rassegnate con il primo motivo di ricorso e volte a contestare l’esistenza di un quadro di gravità indiziaria è fondata.
1.1. Quella RAGIONE_SOCIALEa causale esclusivamente amicale RAGIONE_SOCIALEa disponibilità mostrata da COGNOME verso il ricorrente è una censura di puro fatto, che non attinge la coerenza
logica RAGIONE_SOCIALEa motivazione sul punto, ma riguarda piuttosto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello, in questa sede, però, non sindaca bile.
Peraltro, e solamente per inciso, può osservarsi che l’allegazione difensiva s’infrange contro una serie di conversazioni intercettate tra i protagonisti RAGIONE_SOCIALEa vicenda, riportate per stralci testuali dall’ordinanza, dalle quali emerge nitidamente la stretta correlazione tra procacciamento RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni da parte del COGNOME e disponibilità del COGNOME nei suoi confronti.
1.2. Irrilevante, poi, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato, è la circostanza per cui gli sponsors avrebbero in ipotesi ritratto dei vantaggi economici.
Secondo quanto ipotizzato dall’accusa e ricostruito dai giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello, infatti, i beneficiari del mercimonio RAGIONE_SOCIALEa funzione da parte del COGNOME non erano costoro, ma piuttosto il ricorrente. Invero, il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘indebita prestazione pecuniaria mascherata da sponsorizzazione è consistito nell’essersi quel funzionario messo a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente per le sue necessità, anche future, presso quell’ufficio: e, su tale aspetto, sufficiente ad integrare la fattispecie incriminatrice ipotizzata, il ricorso tace completamente.
2. Il secondo motivo è privo di qualsiasi fondamento.
In applicazione del principio di legalità, al Tribunale del riesame o RAGIONE_SOCIALE‘appello ai sensi degli artt. 309 e 310, cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal Pubblico ministero al fatto per cui si procede, senza che ciò incida sull’autonomo ed esclusivo potere di iniziativa di tale organo, che rileva soltanto sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE‘immutabilità RAGIONE_SOCIALEa formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (per tutte, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205617).
Inconferente, poi, è il riferimento alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU RAGIONE_SOCIALE‘Il dicembre 2007, Drassich c. Italia, ed alla necessità, ivi enunciata, di assicurare all’imputato la garanzia del contraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio. Tale garanzia, infatti, è stata assicurata al COGNOME proprio attraverso la possibilità di impugnare sul punto la relativa decisione dei giudici d’appello (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278093).
Eccentrica, infine, è la censura difensiva per cui l’attività compiuta da COGNOME nell’interesse di COGNOME non inerisse al suo ufficio.
Per un verso, infatti, l’allegazione non è fondata.
In tema di corruzione, è sufficiente che l’atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o d’influenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che, in relazione ad esso, questi possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285886; Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275935; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, D., Rv. 267060): situazione, quella appena descritta, correttamente ravvisata dal Tribunale nel caso specifico, ove solo si pensi che, dei due specifici atti d’interesse per COGNOME, uno è stato addirittura compiuto in prima persona da NOME (la modifica RAGIONE_SOCIALEa data di risoluzione del contratto d’affitto) e, per l’altro, questi si è impegnato ad interessarsene personalmente con i colleghi RAGIONE_SOCIALEa diversa articolazione del suo stesso ufficio competente per territorio.
Ma, ancor prima, l’esistenza di un collegamento tra quei “favori” e l’attività istituzionale del COGNOME finisce per rappresentare un dato irrilevante, dal momento che – come s’è detto dianzi: § 1.2 – il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni ottenute tramite l’intercessione di COGNOME non è consistito nel compimento, da parte di COGNOME, di quei singoli atti, bensì nell’aver egli messo a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘altro il proprio ruolo e le proprie funzioni istituzionali: ciò che è sufficiente per la configurabilità del delitto di cui all’art. 318, cod. pen., a prescindere dal compimento di specifici atti da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente pubblico e dalla contrarietà o meno degli stessi ai suoi doveri d’ufficio (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobrio, Rv. 276783).
Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.