Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9188 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/121/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del 15 novembre 2023 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha applicato a NOME COGNOME il beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena confermando
nel resto la sentenza di primo grado che, con la diminuente del rito abbreviato, aveva irrogato all’imputato la pena di un anno di reclusione.
NOME COGNOME, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 318 cod. pen. – così riqualificato il reato di corruzione propria contestato commesso in qualità di commissario ad acta dell’RAGIONE_SOCIALE, per aver ricevuto l’utilit corrispondente al prezzo del ricevimento organizzato per il suo compleanno tenutosi il 6 agosto 2017 presso il ristorante “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, pari alla somma di 2.900 euro, corrisposta da NOME COGNOME classe DATA_NASCITA – già rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e coamministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE società controllata RAGIONE_SOCIALE – per compiere un atto dell’ufficio, consistito nel rendere noto al COGNOME, in occasione di un incontro avvenuto il 1 agosto 2017, che dopo pochi giorni sarebbe stata stanziata la somma di un milione di euro per finanziare interventi straordinari di pulizia per rimozione dei RAGIONE_SOCIALE accumulati sui cigli strada delle strade extraurbane, somma che sarebbe stata erogata seguendo l’ordine cronologico delle richieste pervenute dai Comuni, in tal modo consentendo alla società RAGIONE_SOCIALE di ottenere l’affidamento diretto per l’esecuzione di tali interventi del valore di 21.000 C circa dal RAGIONE_SOCIALE di Cellamare, che veniva ammesso al finanziamento per l’importo indicato.
COGNOME NOME chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza e denuncia, con motivi sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei lim strettamente indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALE motivazione, come segue:
Motivo 1: manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di colpevolezza.
Sostiene che il giudizio è fondato su elementi privi di supporto probatorio e valorizzando illogicamente:
il rapporto confidenziale tra il ricorrente e NOME COGNOME, classe 1973;
la supposta partecipazione all’incontro del 1 agosto 2017 tra il COGNOME e NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, di NOME COGNOME, che, viceversa, non era presente, presenza ricostruita solo sulla base di una successiva conversazione tra questi e altra persona estranea ai fatti;
il supposto pagamento RAGIONE_SOCIALE cena di compleanno del COGNOME da parte di RAGIONE_SOCIALE ricostruito sulla base delle ricevute fiscali ma trascurando la loro imputabilità ad eventi diversi organizzati dalla predetta società presso il locale ove si era tenuta la cena di compleanno del ricorrente;
manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE individuazione dell’atto di ufficio del COGNOME, consistente nella informazione sullo stanziamento RAGIONE_SOCIALE somma di un milione di euro per le attività di rimozione dei RAGIONE_SOCIALE, notizia di cui il COGNOME era venut
a conoscenza solo il 7 agosto, al momento dello stanziamento e che, quindi, non avrebbe potuto rivelare al COGNOME nel corso dell’incontro del 1 agosto.
Lo stanziamento veniva pubblicizzato, attraverso la conferenza stampa del 7 agosto, dal Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in funzione di una procedura accelerata culminata nell’adozione di una delibera del g. 8 agosto, delibera alla quale facevano seguito, ancor prima RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la presentazione di richieste di altri Comuni che non vedevano interessata la ER.CAV;
non vi è traccia in atti di altre conversazioni intercettate tra il COGNOME
e il COGNOME, responsabile del procedimento presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a meno di quella del 9 agosto ore 13:40, quindi successiva alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE delibera regionale ai fini RAGIONE_SOCIALE richiesta di contributo da parte del RAGIONE_SOCIALE di Cella m ma re;
f.non vi sono in atti altre intercettazioni che vedono interessata la società RAGIONE_SOCIALE in relazione alla presentazione di domande presso altri Comuni. All’epoca la società gestiva la raccolta in oltre trenta Comuni e solo cinque di questi hanno ottenuto il contributo avendo presentato domanda in tempo utile.
La sentenza impugnata cade in errore nella individuazione dell’interlocutore del ricorrente in NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, al quale la sentenza impugnata attribuisce la titolarità del 100% delle quote RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale partecipata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già dichiarata fallita fin dal giugno 2016 e, pertanto, interessata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società era la curatela fallimentare, subentrata ex lege nell’amministrazione.
È carente la prova RAGIONE_SOCIALE correlazione sinallagmatica tra il presunto compenso illecito e la funzione pubblicistica del COGNOME non sussistendo in capo al ricorrente alcuna competenza gestoria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE raccolta dei RAGIONE_SOCIALE né il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di ingerenza, anche di mero fatto, sull’attività in parola che era di competenza esclusiva dei Comuni e in particolare del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Motivo 2: Omessa motivazione sugli elementi indicati nei motivi nuovi in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione per atto di uffici incentrati sulla produzione RAGIONE_SOCIALE pertinente documentazione secondo cui:
NOME COGNOME, classe 73, non ricopriva l’incarico di amministratore legale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società che era stata dichiarata fallita e che era gestita dagli organi RAGIONE_SOCIALE amministrazione;
AVV_NOTAIO, classe 86, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto del tutto estraneo al procedimento così come i tre curatori RAGIONE_SOCIALE fallita RAGIONE_SOCIALE;
erronea si rivela anche l’attribuzione all’imputato, quale commissario ad acta, di competenze gestorie correlate alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, viceversa spettanti ai Comuni, poiché la legge istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE attribuisce a tale ente specifiche competenze che non prevedono assegnazione al Commissario di servizi relativi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei RAGIONE_SOCIALE. Il commissario ad acta non aveva nessun ruolo sugli affidamenti dei servizi di competenza esclusiva del RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, non aveva alcun potere per porre in essere attività relative alla organizzazione e alla RAGIONE_SOCIALE dei servizi;
il bando e il cosiddetto avviso a sportello erano rivolti esclusivamente ai Comuni e non anche ai privati gestori del RAGIONE_SOCIALE per cui era impossibile che la società fosse ammessa al finanziamento che spettava ai Comuni e che, difatti, è stato riconosciuto ad altri Comuni pugliesi;
è priva di fondamento l’asserita violazione del dovere di astensione addebitata al COGNOME in ragione del rapporto personale con i privati imprenditori trattandosi di un bando cosiddetto a sportello.
Con l’appello era stata ricostruita la cadenza RAGIONE_SOCIALE procedura di predisposizione del relativo avviso, trasmesso ai Comuni nella prima mattinata del giorno 9 agosto.
La sentenza impugnata non ha esaminato le deduzioni difensive e manca del tutto la correlazione sinallagmatica tra il presunto compenso illecito e le competenze del pubblico ufficiale.
Motivo n. 3: Manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la cui applicazione era stata richiesta sottolineando la labilità RAGIONE_SOCIALE condotta illecita ascritta all’imputato; personalità di questi, in quanto incensurato; la ineccepibile condotta processuale. E’ generico il giudizio di assenza di elementi positivi sul quale fondare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche; erronea la valorizzazione di una precedente condanna per reato contravvenzionale e generico il riferimento al comportamento successivo “come volto ad ostacolare l’accertamento dei fatti”.
Motivo n. 4: Manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Motivo n. 5: Mancanza di motivazione sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE pena accessoria.
Motivo n. 6: Mancanza di motivazione in relazione alla confisca disposta con la sentenza di primo grado. La sentenza impugnata omette qualsiasi considerazione sulla disposta confisca e dà atto dell’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame su tale punto per effetto dell’applicazione del beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena che, tuttavia, non si estende alla misura RAGIONE_SOCIALE confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento dei motivi di ricorso – punto d) del primo motivo, punti c), d), e) del secondo motivo – che denunciano vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del fatto come delitto di corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione di cui all’art. 318 cod. pen. per la mancata individuazione dell’atto di ufficio e, quindi, dell’oggetto dell’accordo in relazione alla notizia riferita d COGNOME a NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazione del 1 agosto 2017.
Sono, invece, inammissibili perché svolti essenzialmente in fatto, i restanti punti oggetto del primo e secondo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in ragione delle deduzioni che rinviano alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e alla manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Si tratta dei motivi svolti ai punti a), b) e c) del primo motivo, nella parte in cui contestano la ricostruzione dell’incontro del ricorrente con NOME COGNOME, classe 1973; l’incarico di questi nella società RAGIONE_SOCIALE e il rapporto con la società RAGIONE_SOCIALE amministrata da NOME COGNOME, classe 1986, nonché il pagamento RAGIONE_SOCIALE cena di compleanno del COGNOME da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE presso il Ristorante “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorrente, pur formalmente denunciando vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione, ripropone una rilettura delle conversazioni intercettate e, quindi, RAGIONE_SOCIALE ricostruzione, compiuta dai giudici del merito, sul contenuto dell’incontro del 1 agosto 2017 e sull’impegno assunto da NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA ai fini del pagamento RAGIONE_SOCIALE festa di compleanno del COGNOME presso il ristorante “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, contestualmente alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE notizia che il Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe adottato la delibera con la quale stanziava fondi straordinari per i Comuni per la pulizia delle strade dai RAGIONE_SOCIALE: in sintesi, il ricorrente sollecita la Co di Cassazione ad un confronto diretto con gli elementi di prova raccolti nei giudizi di merito e ad un diverso apprezzamento degli stessi.
Va, infatti, ricordato che il giudizio sulla rilevanza delle prove è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta che essi compiono, per fondare il loro libero convincimento, anche con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi di prova piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza degli assunti difensivi, si sottrae al controllo di legittimità RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazion quando non sia fatta con affermazioni illogiche o apodittiche. 2,
Né è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove.
Facendo applicazione di tali criteri al caso in esame deve rilevarsi che la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha univocamente ricostruito il contenuto degli incontri intercorsi tra NOME COGNOME, classe 1973, il ricorrente, NOME COGNOME, classe 1983 e NOME COGNOME, ricostruzione compiuta leggendo in sequenza temporale, i contatti registrati nel pomeriggio e nella sera del 1 agosto 2017, attraverso il contenuto delle conversazioni intercettate e, viceversa, ritenendo irrilevante la riduttiva versione che ne avevano offerto i protagonisti dell’incontro con l’imputato, NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA e NOME COGNOME.
In particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato che nel pomeriggio del 1 agosto 2017 l’imputato aveva incontrato, presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, classe 1973, e NOME COGNOME, responsabile del settore appalti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, e che durante l’incontro aveva parlato RAGIONE_SOCIALE propria imminente festa di compleanno, sollecitando NOME COGNOME, classe 1973 ad interessarsene, e riferito ai predetti l’adozione RAGIONE_SOCIALE imminente delibera straordinaria di stanziamento di fondi per la raccolta dei RAGIONE_SOCIALE urbani.
Il contenuto dell’incontro – che non veniva registrato poiché le utenze di NOME COGNOME, classe 1973 e NOME COGNOME, risultavano disattivate in contemporanea – è stato ricostruito, con riferimento alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE imminente pubblicazione RAGIONE_SOCIALE delibera, dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione, intercorsa alle ore 17:43, subito dopo la riattivazione dell’utenza, da NOME COGNOME con NOME COGNOME.
NOME COGNOME, la cui utenza veniva localizzata nei pressi dell’RAGIONE_SOCIALE (pag. 78 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado), parlando con l’ex assessore al RAGIONE_SOCIALE di Mola, NOME COGNOME gli riferiva “diciamo che qualcosa sta camminando Grazie a un po’ di gente che ci vuole bene Vediamo in questi giorni che succede”.
Non illogicamente la conversazione è stata ricondotta agli interessi lavorativi del COGNOME e interpretata nel senso RAGIONE_SOCIALE concreta possibilità di nuove attività di lavoro da svolgersi nell’immediato futuro (pag. 14 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La Corte di merito ha anche evidenziato che, terminato l’incontro, NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, aveva incontrato dapprima NOME COGNOME, classe 1986, suo cugino e amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, a stretto giro, si era recato, in-
compagnia del COGNOME, presso il ristorante “RAGIONE_SOCIALE” dove si sarebbe svolta, la sera del 6 agosto, la cena per la festa del compleanno del COGNOME per parlare con il titolare, NOME COGNOME.
Questi ha riferito (producendo le relative ricevute fiscali) che il prezzo RAGIONE_SOCIALE festa del COGNOME era stato sopportato dalla società RAGIONE_SOCIALE (pag.17) a cui favore, già la sera del 1 agosto 2017, era stata emessa la ricevuta fiscale n. 458 dell’importo di 900 euro e, il 7 agosto 2017, la ricevuta fiscale n. 467, dell’importo di euro 2.000.
Al di là RAGIONE_SOCIALE riduttiva versione fornita da NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA sul contenuto dell’incontro con COGNOME – gli avrebbe raccomandato di far fare un’ottima figura al suo ospite, in linea con le rassicurazioni offerte al COGNOME nel corso del precedente incontro -, i Giudici del merito hanno invece, valorizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione intercettata alle ore 22:23 del 1 agosto 2017 quando COGNOME, dopo aver ricevuto la visita RAGIONE_SOCIALE moglie del COGNOME, aveva chiesto direttive sul costo RAGIONE_SOCIALE festa a NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA che gli aveva chiarito “certo! No…oggi no…oggi fai tutto normale poi di pagare…vabbè! capito? non dire nulla”, con la conseguente immediata emissione RAGIONE_SOCIALE ricevuta fiscale a carico RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
Le contestazioni RAGIONE_SOCIALE difesa, secondo cui non essendovi stata la registrazione del colloquio tra il COGNOME e NOME COGNOME, classe 1973, non vi è prova del contenuto dell’accordo erroneamente fondato dalla sentenza impugnata sulla natura confidenziale dei rapporti tra COGNOME e NOME COGNOME, classe 1973, trascurano, dunque, circostanze di rilievo, e, in primo luogo, il coinvolgimento di NOME COGNOME, responsabile appalti dell’RAGIONE_SOCIALE nell’incontro con il COGNOME; il contatto di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA con l’omonimo cugino, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società sulla quale sarebbe gravato il costo RAGIONE_SOCIALE festa, che il predetto COGNOME aveva incontrato prima ancora di incontrare COGNOME, nonché il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione che, immediatamente dopo l’incontro, COGNOME aveva intrattenuto con COGNOME, conversazione ritenuta rilevante dai Giudici del merito proprio perché rivelava la concreta possibilità di nuove attività di lavoro da svolgersi nell’immediato futuro e che ragionevolmente la sentenza impugnata ha ricondotto alla conoscenza dello stanziamento straordinario del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Stanziamento che, precisa la sentenza impugnata, aveva trovato pronta la società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE di spazzamento e raccolta RAGIONE_SOCIALE, che aveva presentato domande, ammesse a contributo, per i Comuni di Triggiano, Valenzano, Capurso, Pulsano, Mola di Bari e RAGIONE_SOCIALE (pag. 21 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
I motivi di ricorso, lungi dall’evidenziare apoditticità o illogicità evident propongono una lettura riduttiva e atomistica degli elementi di prova – e in buona sostanza una rilettura di merito delle risultanze di prova -, che, invece, la Corte di appello, con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, anche richiamando la ricostruzione molto più estesa RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha effettuato valutando con completezza le prove ed esaminando gli argomenti a discarico e valorizzando, non da ultimo, la circostanza che la moglie dell’imputato mai si era presentata dal COGNOME per effettuare il pagamento RAGIONE_SOCIALE festa avendo, evidentemente, ricevuto dal marito rassicurazioni in tal senso.
Parimenti insussistente, su tali aspetti, è anche il vizio di omessa motivazione: la sentenza impugnata (pag. 21) ha, infatti, disatteso le censure difensive, anche quelle relative al ruolo di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, nella società RAGIONE_SOCIALE e al rapporto con la società RAGIONE_SOCIALE (punti a) e b) del secondo motivo di ricorso), valorizzandone non l’incarico formalmente rivestito nella società fallita (la RAGIONE_SOCIALE) ma i rapporti personali e familiari co l’amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società sulla quale sarebbe gravato il costo RAGIONE_SOCIALE festa e beneficiaria dell’appalto dei lavori.
La Corte di appello ha significativamente sottolineato la complessità dei ruoli di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA nella società RAGIONE_SOCIALE – la società RAGIONE_SOCIALE era partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE ed era subentrata nei contratti di appalto già aggiudicati alla società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 6 giugno 2016 – e i rapporti personali con l’amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ha, infine, valorizzato la circostanza che NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA aveva corrisposto personalmente, con una carta di credito aziendale, quanto di spettanza al titolare del “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, sia pure in ritardo (pag. 17 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Come anticipato, non è, invece, individuato l’atto di ufficio che l’imputato avrebbe compiuto, aspetto, questo devoluto già con i motivi di appello alla Corte di merito e che rimanda al contenuto dell’oggetto dell’accordo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen.
La sentenza di primo grado (pagg. 78 e ss.) aveva ricondotto la qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. – cos riqualificato il reato di corruzione propria ascritto nella richiesta di rinvio a giudiz – riferendo l’accordo alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE imminente pubblicazione del bando per l’erogazione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di pulizia delle strade da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e all’adozione del decreto
65 del 9 agosto 2017, atto con il quale veniva destinata la somma di 21.000 euro agli interventi straordinari per la pulizia delle strade in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidati alla società RAGIONE_SOCIALE, finanziamento reso sulla scorta del bando che prevedeva quale criterio di assegnazione il solo criterio cronologico, in uno alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE come venticinquesimo RAGIONE_SOCIALE.
Il decreto n. 65, secondo la motivazione del Giudice dell’udienza preliminare, era da porsi in rapporto di utilità sinallagmatica con l’utilità promessa e poi erogata al COGNOME consistente nel pagamento RAGIONE_SOCIALE cena del 6 agosto 2017.
La ricostruzione del Giudice dell’udienza preliminare era stata censurata con i motivi di appello sostenendo che l’imputato era venuto a conoscenza solo dopo il 7 agosto 2017 (cioè dopo l’incontro con NOME COGNOME classe DATA_NASCITA del 1 agosto 2017) dello stanziamento dei fondi straordinari che sarebbe stato deliberato con la delibera n. 480 del 7 agosto 2017 del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il difensore del COGNOME, già con i motivi di appello, aveva documentato la scansione cronologica dei fatti per contestare: a. che la delibera di determinazione delle spese straordinarie (un milione euro) per la pulizia delle strade era stata adottata dal Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con atto n. 480 dell’8 agosto 2017 con delibera che demandava all’RAGIONE_SOCIALE di provvedere, entro dieci giorni a “regolare tempi, criteri e modalità di erogazione di quelle risorse alle Province e ai Comuni per gli interventi da queste effettuate in via d’urgenza”; b. il decreto RAGIONE_SOCIALE n. 65 del 9 agosto 2017 non era relativo all’ammissione a finanziamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma stabiliva i criteri di erogazione dei fondi, fino ad esaurimento, nel rispetto dell’ordine cronologico delle richieste pervenute utilizzando il cd. metodo a sportello e indicando l’importo massimo di euro 25.000 per richiesta; c. il decreto n. 65 rimetteva ad una fase successiva i controlli; d. il RAGIONE_SOCIALE veniva ammesso al finanziamento, unitamente ad altri, con decreto n. 70 dell’Il agosto 2017 e con decreto n. 67 erano già state ammesse a finanziamento le prime trenta istanze, pervenute in data 9 agosto non appena terminate le procedure di notifica del decreto n. 65 ai vari Comuni.
La sentenza impugnata, precisato che la sussistenza del delitto di corruzione si fonda sulla indebita locupletazione di una utilità sul presupposto RAGIONE_SOCIALE correlazione causale tra l’azione (nella specie corrispondente al pagamento RAGIONE_SOCIALE festa di compleanno) e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzione, ha escluso la necessità di individuare uno specifico atto dell’ufficio qualificato come contrario ai doveri del
soggetto agente, essendo, anzi, la norma di cui all’art. 318 cod. pen. destinata a disciplinare le corruzioni riferibili ad atti conformi ai doveri di ufficio.
I Giudici di appello hanno ritenuto, pertanto, inconferenti le censure difensive evidenziando, da un lato, che i decreti di RAGIONE_SOCIALE dell’emergenza adottati negli anni successivi avevano previsto criteri diversi di ammissione al contributo e dall’altro, che la preoccupazione manifestata dal COGNOME che NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA fosse già partito per le ferie (in occasione RAGIONE_SOCIALE suindicata telefonata del 1 agosto 2017 con la quale lo invitava presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE), era comprensibile nell’ottica RAGIONE_SOCIALE immediata disponibilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad eseguire i lavori straordinari, disponibilità che avrebbe costituito il criterio selezione delle richieste di finanziamento oggetto del decreto n. 65.
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la competenza del COGNOME nell’ammissione ai finanziamenti poiché, indipendentemente dalle sue funzioni ordinarie, era stato incaricato, nella qualità e in via esclusiva, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei fondi trasferiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE e, nell’esercizio delle sue funzioni di Commissario ad acta dell’ente, aveva stabilito in totale autonomia, “tempi, criteri e modalità di erogazione di quelle risorse” attraverso il cd. “metodo a sportello”, con erogazione dei fondi sino all’esaurimento dello stanziamento di un milione di euro, oggetto del decreto n. 65 adottato il 9 agosto 2017.
La sentenza impugnata, tuttavia, non ha esaminato le deduzioni difensive e ha svolto una motivazione di mera apparenza nella individuazione dell’oggetto dell’accordo valorizzando la mera coincidenza temporale tra l’impegno profuso da NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, nel pagamento RAGIONE_SOCIALE festa di compleanno del ricorrente, la notizia dello stanziamento dei fondi e il contenuto del decreto n. 65, ricondotto alla vendita RAGIONE_SOCIALE funzione.
La giurisprudenza di legittimità, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del reato di corruzione di cui all’art. 318 cod. pen., non ritiene sufficiente la mera promessa o dazione di una utilità, ma, sottolineando la natura di reato-contratto anche di tale reato, come quello di corruzione per atto contrario, ritiene che questo postula la prova dell’accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, NOME, Rv. 287648 – 02).
Se è vero che, ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del reato di cui all’art. 318 cod. pen., non è richiesto necessariamente che l’asservimento dell’agente all’interesse privato si sia protratto nel tempo (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Pg, Rv. 281844 – 01) è, tuttavia, necessaria, anche quando la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti certa, la prova del pactum sceleris
intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell’atto, non contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa RAGIONE_SOCIALE prestazione dell’utilità e RAGIONE_SOCIALE sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza RAGIONE_SOCIALE intervenuta dazione di utilità.
Non è sufficiente, dunque, una mera coincidenza temporale tra la ricezione di un’utilità e il compimento di un atto di ufficio poiché in tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell’atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281144 – 01)
I Giudici di merito hanno ritenuta accertata la ricezione da parte del ricorrente di una indebita utilità ma hanno affermato la sussistenza del delitto di cui all’art. 318 cod. pen. sulla base di elementi meramente congetturali non avendo neppure individuato con certezza quale sia stato (possa essere stato) l’atto compiuto dal COGNOME: la rivelazione RAGIONE_SOCIALE notizia dello stanziamento dei fondi, da parte del Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – aspetto, questo, sul quale insistono i motivi di ricorso, e al quale rinvia il contenuto RAGIONE_SOCIALE stessa conversazione del COGNOME, innanzi citato, sulla possibilità di occasioni di lavoro; ovvero la notizia dell’adozione imminente del decreto n. 65, contenente le regole e modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
La sentenza di primo grado aveva individuato l’atto nel decreto n. 65 evidenziato la contestualità cronologica dell’allusione alla funzione pubblica e il ruolo svolto dall’imputato in occasione dell’incontro del 1 agosto 2017 con NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA – precisando che, in ragione del pregresso rapporto di conoscenza personale con gli imprenditori privati interessati alla procedura di gara e del beneficio conseguito, il COGNOME avrebbe dovuto astenersi dall’adozione del decreto, individuandolo, quindi, nel decreto con il quale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era stato ammesso a contributo (pag. 79).
La sentenza di appello si è evidentemente discostata da tale motivazione e, pur precisando il contenuto generale del decreto n. 65 rispetto al decreto di ammissione al finanziamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cellamnnare (il decreto n. 70), non ha individuato elementi che possano ricondurne il contenuto ad un’attività funzionale agli interessi di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA: non rileva l’osservazione, del tutto indeterminata, che, negli anni successivi, sarebbero state prescelte modalità diverse di erogazione dei contributi né la preoccupazione esternata dal COGNOME che il COGNOME fosse partito per le ferie.
Nessun elemento probatorio valorizzato nella sentenza impugnata consente, dunque, di ritenere che l’utilità conseguita dal COGNOME costituisce la remunerazione per l’adozione del decreto n. 65 del 7 agosto 2017: la dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova RAGIONE_SOCIALE finalizzazione RAGIONE_SOCIALE stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, COGNOME, non massimata), dovendosi dimostrare che il compimento dell’atto – nel caso l’adozione del decreto n. 65 – è stato fa causa RAGIONE_SOCIALE prestazione dell’utilità e RAGIONE_SOCIALE sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, prova nel caso carente atteso anche il contenuto del decreto n. 65 che, in via generale e astratta, disciplinava le modalità di erogazione del contributo e non era certo diretto a creare una situazione di favore per la RAGIONE_SOCIALE
Le sentenze di merito sono, in effetti, incentrate – in linea con la contestazione di cui all’imputazione – sull’avvenuta comunicazione di notizie da parte dell’imputato a NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazione del 1 agosto (da qui il rilievo RAGIONE_SOCIALE difesa che non sono individuabili attività “gestorie” dell’imputato), notizie che, alternativamente, vengono individuate o nello stanziamento RAGIONE_SOCIALE somma straordinaria, da parte del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o nella notizia di adozione del decreto n. 65, che l’imputato avrebbe adottato per l’esecuzione del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notizie il cui statuto non è stato ricostruito e che la sentenza di appello risolve nella generica vendita RAGIONE_SOCIALE funzione perché l’imputato avrebbe adottato il generico decreto n. 65 nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Tuttavia, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen l’oggetto RAGIONE_SOCIALE notizia riferita al COGNOME – e il suo statuto – non sono indifferent ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE prova de contenuto dell’accordo, quale elemento costitutivo e indefettibile, del reato di corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione.
Dalle considerazioni svolte consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare le risultanze probatorie uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati con riferimento all configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen.
10. Sono assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari.
Così deciso il 29 gennaio 2026
La Consigliera relatrice
Il Preiidente