Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 653 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 653 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1471/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 18/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata Casoria il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 25/02/2025 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE di Napoli, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi e di condannare gli imputati alla rifusione delle spese del grado; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME
COGNOME, che insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli ha esercitato l’azione penale nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., commesso in Napoli dal 9 giugno 2021 al 20 luglio 2021 (capo a), e di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di falso di cui agli artt. 110, 479, 476, secondo comma, cod. pen., commesso in Napoli in data 19 luglio 2021 (capo b).
Secondo l’ipotesi di accusa, NOME COGNOME avrebbe corrisposto la somma di euro 500,00 a NOME COGNOME, pubblico ufficiale in servizio presso l’unità RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Napoli, in cambio della redazione di un falso verbale di accertamento (capo a); in questo verbale, COGNOME, in concorso con la collega NOME COGNOME, avrebbe falsamente attestato, a seguito di un sopralluogo eseguito in data 19 luglio 2021, l’inesistenza di lavori edili in corso in INDIRIZZO 76, presso i locali commerciali della società RAGIONE_SOCIALE, gestita di fatto da COGNOME. Questa società era stata destinataria di un precedente controllo, che, in data 9 giugno 2021, aveva accertato attività abusive di scavo nei sotterranei del negozio di abbigliamento per asportare una scala metallica in assenza dei prescritti titoli abitativi, ed era stata diffidata dalla prosecuzione dei lavori (capo b).
Gli imputati in udienza preliminare hanno chiesto il rito abbreviato.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 20 aprile 2023, ha dichiarato gli imputati responsabili dei delitti ai medesimi ascritti e, ritenuta la continuazione, riconosciuta in favore di COGNOME l’attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen. e applicata la diminuente per il rito, ha condannato NOME COGNOME alla pena di quattro anni di reclusione e NOME COGNOME alla pena sospesa di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice dell’udienza preliminare ha anche dichiarato COGNOME interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE di Napoli, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla stessa.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche a entrambi gli imputati appellanti, ha rideterminato la pena per NOME COGNOME in due anni, otto mesi di reclusione e per NOME COGNOME in un atto e quattro mesi di reclusione.
La Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, hanno impugnato questa sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, ha proposto quattro motivi.
5.1. Il difensore, con il primo motivo, ha eccepito l’inosservanza degli artt. 79, 173 e 175 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della parte civile RAGIONE_SOCIALE di Napoli per effetto della tardività della sua costituzione.
Il Giudice dell’udienza preliminare ha, infatti, ammesso la costituzione di parte civile del RAGIONE_SOCIALE di Napoli all’udienza del 20 aprile 2023, successivamente all’ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato e, dunque, ad avviso del difensore, in violazione del termine posto dall’art. 79 cod. pen., come riformulato dall’art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Se, infatti, prima della c.d. riforma Cartabia la costituzione di parte civile era ammessa «per l’udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 c.p.p.», nella disciplina vigente l’udienza preliminare costituisce il momento ultimo per la costituzione di parte civile.
L’art. 79 cod. proc. pen., infatti, nella formulazione vigente sancisce che «la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti».
Il difensore ha rilevato che il RAGIONE_SOCIALE di Napoli ha dichiarato di aver depositato tardivamente l’atto di costituzione di parte civile, in quanto ha appreso della pendenza del giudizio penale solo per effetto delle iniziative risarcitorie degli imputati COGNOME e COGNOME; il deposito degli assegni era, tuttavia, avvenuto in data 3 marzo 2023 e, dunque, ben quarantotto giorni prima della celebrazione dell’udienza del 20 aprile 2023.
Il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe, dunque, illegittimamente consentito la restituzione in termine del RAGIONE_SOCIALE di Napoli in violazione del termine decadenziale di dieci giorni sancito dall’art. 175 cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza degli artt. 479, 476, secondo comma, cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di falso contestato al capo b).
Il difensore precisa di aver già censurato nell’atto di appello le incongruenze tra il verbale di accertamento e contestazione delle opere edili di straordinaria manutenzione redatto in data 9 giugno 2021 e il successivo verbale di sopralluogo per le opere edili redatto in data 19 luglio 2021.
I giudici di appello, proponendo argomentazioni intrinsecamente contraddittorie, hanno ritenuto di poter rintracciare discrasie tra i due verbali sulla scorta dei contatti intercorsi tra COGNOME e COGNOME, che, tuttavia, si sarebbero limitati ad un sollecito del primo nei confronti del secondo.
Questi contatti non fornirebbero alcuna prova logica della prosecuzione dell’attività iniziata da parte di COGNOME nel periodo intercorrente tra il 9 giugno e il 19 luglio 2021.
La descrizione sintetica dei lavori operata da COGNOME al COGNOME non differirebbe in sostanza dalla rappresentazione dei luoghi effettuata dagli agenti intervenuti in data 9 giugno 2021.
Non si sarebbe trattato di uno scavo, con asportazione di rocce ovvero di terra, ma solo di un utilizzo improprio di questo termine, come risulterebbe anche dalle sommarie informazioni rese dagli assistenti della RAGIONE_SOCIALE Municipale di Napoli NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, intervenuti in data 9 giugno 2021 presso l’esercizio commerciale diretto da COGNOME.
Nel caso di specie vi sarebbe stato non già lo sbancamento del pavimento, ma solo il suo «svellimento» (e, dunque, la sua ablazione) e, pertanto, il secondo verbale non sarebbe ideologicamente falso.
Del resto, se gli agenti intervenuti in data 9 giugno 2021 avessero ravvisato lavori di scavo, avrebbero dovuto disporre il sequestro dei locali e non già limitarsi ad una mera intimazione a non proseguire i lavori.
Ulteriore conferma dell’insussistenza del delitto di falso contestato sarebbe costituita dal primo verbale di sopralluogo, ove la misura dello «scavo» è stata espressa in metri quadri, anziché cubi, come sarebbe stato opportuno, per riferirsi ad un’operazione che avrebbe comportato l’asportazione di materiale e il conseguente aumento di volume.
Il dolo del reato di falso atto pubblico, peraltro, non può essere ritenuto sussistente in re ipsa , ma deve essere rigorosamente dimostrato.
5.3. Il difensore con il terzo motivo ha dedotto l’inosservanza dell’art. 114 cod. pen., a causa della mancata applicazione dell’attenuante della minima partecipazione, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello, nel negare l’applicazione dell’attenuante, non avrebbero considerato l’intensità della condotta della ricorrente nell’economia complessiva della realizzazione dell’evento di reato.
5.4. Con il quarto motivo il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che i giudici di appello avrebbero potuto riconoscere, pur in assenza di una espressa richiesta nell’atto di appello, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
L’onere della Corte di appello di motivare il diniego di tale beneficio, infatti, sussisterebbe anche in assenza di una espressa richiesta di parte e sarebbe escluso solo quando il beneficio richiesto non possa essere applicato per difetto dei presupposti di legge.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ha proposto tre motivi.
6.1. Il difensore con il primo motivo ha eccepito la manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di falso in atto fidefaciente e, segnatamente, in ordine alla redazione di un verbale che avrebbe attestato uno stato dei luoghi difforme da quello effettivo.
Il difensore ha, infatti, rilevato che, in assenza di un provvedimento di sequestro, i lavori erano proseguiti e, stante il mancato rilievo di attività cantieristiche in corso, erano ormai terminati.
COGNOME, contattato da COGNOME, gli avrebbe comunicato che avrebbe operato il sopralluogo a distanza notevole di tempo, nonostante le richiese di un tempestivo intervento, sul presupposto che gli interventi realizzati fossero del tutto leciti.
Le dichiarazioni presenti nei verbali del 9 giugno 2021 e del 19 luglio 2021 sarebbero sovrapponibili e, dunque, sarebbe impossibile ritenere sussistente un falso o, comunque, un atto tale da costituire oggetto del delitto di corruzione contestato.
All’atto del secondo sopralluogo, infatti, non vi sarebbe stata alcuna attività cantieristica in corso e la presenza di materiale e attrezzature per tinteggiare non presenterebbe alcun collegamento con la presunta attività di scavo contestata.
Il verbale oggetto della contestazione penale, peraltro, non sarebbe stato redatto immediatamente dopo la richiesta di COGNOME, ma oltre un mese e mezzo dopo.
Il decorso di questo lasso di tempo confermerebbe la tesi dell’avvenuta integrale esecuzione dei lavori tra i due sopralluoghi; vi sarebbe, peraltro, in corso
un contenzioso amministrativo, non ancora definito, sulla necessità o meno di un titolo autorizzativo per eseguire i lavori contestati.
6.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione della legge penale e la mancata qualificazione del fatto quale corruzione per l’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 318 cod. pen., che avrebbe dovuto condurre all’esclusione della rilevanza penale del fatto accertato quale corruzione impropria susseguente.
La Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato il verbale dal contenuto non veritiero quale atto contrario ai doveri di ufficio; il verbale, infatti, attestava il completamento di lavori edili di sbancamento, che si erano ormai integralmente conclusi all’atto della sua redazione.
L’atto, dunque, si sarebbe limitato a certificare una situazione di fatto già consolidata e immodificabile, senza incidere in alcun modo sull’ iter amministrativo, né ledere l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori.
La condotta, dunque, avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’art. 318 cod. pen., in quanto questa fattispecie di reato sanziona l’asservimento della funzione pubblica alle volizioni del privato, a prescindere dal compimento di un atto specificamente contrario ai doveri di ufficio.
Posto, peraltro, che la dazione del prezzo della corruzione sarebbe avvenuta qualche giorno dopo la redazione dell’atto, si sarebbe in presenza di una corruzione impropria susseguente, priva di rilevanza penale, in quanto difetterebbe il nesso di causalità tra il danaro e il compimento dell’atto, che costituisce l’essenza del pactum sceleris .
Il versamento di una ‘ricompensa’ non previamente pattuita sarebbe, infatti, estraneo all’ambito applicativo del delitto di corruzione.
6.3. Il difensore con il terzo motivo ha eccepito l’inosservanza dell’art. 62 n. 6 cod. pen., a causa della mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno.
La difesa ha precisato di aver documentato il versamento da parte dell’imputato, prima della celebrazione del giudizio abbreviato di primo grado, della somma di euro 3.000,00, pari a sei volte il prezzo della corruzione contestato (500,00 euro), al fine di ristorare il danno cagionato, sub specie di danno patrimoniale diretto e di danno all’immagine e al prestigio della pubblica amministrazione.
La Corte di appello ha, tuttavia, erroneamente escluso l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., rilevando che i parametri utilizzati dall’imputato e mutuati dalla giurisprudenza della Corte dei conti non sono vincolanti nel giudizio penale.
Il difensore, tuttavia, ha precisato di non aver sostenuto il carattere vincolante di questi criteri per il giudice penale, ma solo che la difficoltà di monetizzare adeguatamente il c.d. danno da tangente renderebbe logico e pertinente il riferimento a criteri già elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte dei conti.
La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto che il danno del reato di corruzione sia rappresentato anche da quello conseguito alla realizzazione abusiva dalle opere edilizie, in una zona sottoposta a vincolo di RAGIONE_SOCIALE archeologica, ma questo assunto sarebbe errato.
Il risarcimento del danno considerato dall’art. 62 n. 6 cod. pen., infatti, deve costituire un ristoro effettivo per la condotta di corruzione e non già per i danni conseguenti a condotte illecite distinte e ulteriori da quella contestata, quali quelli determinati da scavi abusivi.
Con memoria depositata in data 2 dicembre 2025 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE di Napoli, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, o comunque di rigettarli, e di condannare gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sono infondati.
AVV_NOTAIO, con il primo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ha eccepito l’inosservanza degli artt. 79, 173 e 175 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della parte civile RAGIONE_SOCIALE di Napoli per effetto della tardività della sua costituzione.
3. Il motivo è infondato.
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis : Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il Giudice dell’udienza preliminare ha ammesso la costituzione di parte civile del RAGIONE_SOCIALE di Napoli all’udienza del 20 aprile 2023, successivamente all’ammissione degli imputati al giudizio abbreviato.
La Corte di appello, con motivazione logica e giuridicamente ineccepibile, ha rilevato che il RAGIONE_SOCIALE di Napoli non è stato indicato come persona offesa
nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e, dunque, ha avuto notizia della pendenza del processo nei confronti di COGNOME e COGNOME per effetto della comunicazione di cancelleria del 6 marzo 2023; tre giorni dopo il RAGIONE_SOCIALE di Napoli ha depositato l’istanza di rimessione in termini per la costituzione di parte civile, ammessa dal giudice all’udienza del 20 aprile 2023.
Legittimamente il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che il termine decadenziale per richiedere la restituzione in termini decorresse dalla comunicazione di cancelleria e non già dalla mera ricezione degli assegni da parte degli imputati, in quanto solo per effetto della prima il RAGIONE_SOCIALE di Napoli ha avuto contezza dell’accusa formulata nei confronti degli imputati, della fase in cui pendeva il processo e dell’udienza fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato.
La costituzione di parte civile è, inoltre, stata ammessa ai sensi dell’art. 441, comma 2, cod. proc. pen. e ritenuta tempestiva, in quanto, come ha correttamente rilevato la Corte di appello, all’udienza del 20 aprile 2023 non era ancora dichiarata l’apertura della discussione del giudizio abbreviato.
L’art. 441, comma 2, cod. proc. pen. sancisce, infatti, che «la costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40923 del 30/05/2018, I., Rv. 273927-01; conf. Sez. 2, n. 3819 del 09/10/2019, Agrillo, Rv. 278591 – 01; Sez. 2, n. 12608 del 18 febbraio 2015, P.C. in proc. Pisani, Rv. 262774; Sez. 3, n. 35700 del 22 giugno 2010, C., Rv. 248487).
Ritiene il Collegio che questo orientamento debba essere ribadito anche dopo le modifiche introdotte nell’art. 79 cod. proc. pen. dall’art. 5, comma 1, lett. c), del d.gs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ordine al termine per costituirsi parte civile; la costituzione di parte civile dopo la conoscenza dell’ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato è, infatti, disciplinata autonomamente dall’art. 441, comma 2, cod. proc. pen., che non è stata inciso dalla recente riforma.
Questa disposizione consente l’esercizio dell’azione civile nel giudizio abbreviato ai soggetti ai quali il reato abbia recato un danno e che, pur legittimati, non siano stati messi in condizione di costituirsi parte civile in udienza preliminare.
Questa evenienza ricorre ove, come nel caso di specie, le persone offese non abbiano ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, per i danneggiati, che, nel disegno sistematico del codice di rito, non sono destinatari dell’avviso di
cui all’art. 419 cod. proc. pen. ( ex plurimis : Sez. 3, n. 21439 del 12/05/2005, P.c., Rv. 231986 – 01) o nei casi in cui il giudizio abbreviato sia stato ammesso al di fuori della celebrazione dell’udienza preliminare.
Con il secondo motivo proposto nell’interesse di COGNOME l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha eccepito l’inosservanza degli artt. 479, 476, secondo comma, cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di falso contestato al capo 2).
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuale, fondata su un confronto diretto con gli elementi di prova.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
La Corte di appello ha, peraltro, rilevato, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che nel verbale di sopralluogo del 9 giugno 2021 gli agenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di Napoli hanno attestato la presenza di lavori di rimozione di «parte di scala metallica», che aveva comportato lo scavo parziale dell’area circostante, senza alcun titolo abilitativo; COGNOME e COGNOME, invece, nel verbale redatto in data 19 luglio 2021 hanno constatato l’assenza di lavori in corso e, in particolare, di «segni evidenti» di scavo e di attività di manutenzione recente sul piano di calpestio del piano interrato adibito a deposito, rilevando in particolare nel secondo locale la presenza di una scala, «rimossa di recente» e «appoggiata al muro» (pag. 9 della sentenza impugnata).
I giudici di merito hanno ritenuto, non certo illogicamente, ideologicamente falso il verbale di accertamento redatto in seguito al sopralluogo eseguito da COGNOME e COGNOME in data 19 luglio 2021 sulla base delle inequivoche risultanze delle intercettazioni dei messaggi intercorsi tra COGNOME e COGNOME, che dimostrano come l’oggetto dell’atto fosse stato concertato tra gli imputati, della documentazione contabile sequestrata (ivi compresa l’annotazione «Prelevato Gino regalo per antiabusivismo» in data 21 luglio 2021 nel registro ‘prima nota cassa’), delle foto estrapolate dal cellulare di NOME, scattate in data 9 giugno 2021, che ritraevano un’area totalmente sventrata all’interno del vano sotto strada del negozio del ricorrente, dei messaggi tra COGNOME e l’amica NOME COGNOME (dai
quali risultava «che si trattava di un abuso edilizio, in quanto era stato eseguito uno sbancamento e abbassamento del pavimento per circa mezzo metro, determinando un incremento di volumetria»), dalle foto estrapolate dal cellulare di COGNOME (che ritraevano durante il sopralluogo un trabattello) e della documentazione relativa al trasporto e allo smaltimento dei calcinacci nel lasso di tempo intercorso tra il primo ed il secondo sopralluogo.
Il difensore, peraltro, non si è confrontato minimamente con questo ampio compendio probatorio valorizzato dai giudici di appello, limitandosi a ribadire le censure proposte nell’atto di appello.
AVV_NOTAIO, con il terzo motivo dedotto nell’interesse di COGNOME, ha censurato l’inosservanza dell’art. 114 cod. pen., a causa della mancata applicazione dell’attenuante della minima partecipazione, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il motivo è manifestamente infondato, prima ancora che aspecifico nella propria formulazione, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso ( ex plurimis : Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771 – 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051-01); in questa prospettiva, non basta comparare le condotte dei vari concorrenti, ma occorre anche accertarne, valutando tutte le componenti (soggettive, oggettive e ambientali) concrete del fatto, il loro grado di efficienza causale rispetto alla produzione dell’evento (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, P.v. P_IVA).
La Corte di appello ha fatto buon governo di questi consolidati principi, in quanto ha rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 114 cod. pen. formulata nell’atto di appello, rilevando che il contributo causale di COGNOME alla commissione del delitto contestato al capo B) non è ascrivibile all’ambito applicativo
dell’attenuante della minima partecipazione, in quanto non può essere qualificato in termini di rilevante marginalità.
Nella valutazione non illogica dei giudici di appello, infatti, COGNOME ha potuto portare a termine il suo disegno criminoso solo potendo far affidamento «sul silenzio e sull’inerzia della propria compagna , che dianzi all’evidente discrasia tra la situazione fattuale descritta nel verbale del precedente sopralluogo e quella riportata nel verbale del successivo 19 luglio, non ha obiettato alcunché e lo ha sottoscritto».
8. Con il quarto motivo il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione, che i giudici di appello avrebbero potuto riconoscere, pur in assenza di espressa richiesta nell’atto di appello, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
9. Il motivo è inammissibile.
L’omessa applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, o del beneficio della non menzione della condanna, da parte del giudice d’appello ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen, sollecitato a tal proposito dalla parte interessata, è sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso (Sez. 1, n. 34661 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264759 – 01; Sez. 2, n. 40997 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 257234; Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, COGNOME, Rv. 256560; Sez. 3, n. 21273 del 18/03/2003, Gueli, Rv. 224850).
Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione ( ex plurimis : Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, non massimata sul punto; conf.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631).
10. L’AVV_NOTAIO, con il primo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ha eccepito la manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di falso in atto fidefaciente e, segnatamente, in ordine alla redazione di un verbale che avrebbe attestato uno stato dei luoghi difforme da quello effettivo, in quanto, all’atto della redazione i lavori, medio tempore proseguiti, erano ormai terminati.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
AVV_NOTAIO, con il secondo motivo proposto nell’interesse di COGNOME, ha eccepito l’erronea applicazione della legge penale e la mancata qualificazione del fatto quale corruzione per l’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 318 cod. pen., che avrebbe dovuto condurre all’esclusione della rilevanza penale del fatto quale corruzione impropria susseguente.
13. Il motivo è infondato.
13.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio dell’attività sia stata condizionata dalla ‘presa in carico’ dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 (dep. 12/06/2020), Bolla, Rv. 279555 – 05; conf. Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373 – 01; Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023,
COGNOME, Rv. 285366 – 02; Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285366 – 02).
Deve, tuttavia, ritenersi sussistente il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, quanto l’atto oggetto del patto illecito con il privato, integri di per sé la commissione di un reato, come nel caso di redazione di un atto ideologicamente falso, in quanto costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio quelli illeciti, perché vietati da norme imperative (Sez. 6, n. 16672 del 02/02/2023, Rinzivillo, Rv. 284611 -01, fattispecie relativa a pattuizione corruttiva strumentale ad eludere i controlli su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all’estero previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali).
I giudici di merito hanno, dunque, fatto corretta applicazione di questi principi, ritenendo sussistente il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in ragione della redazione del verbale di accertamento ideologicamente falso da parte dei pubblici agenti.
La Corte di appello ha rilevato, con motivazione tutt’altro che illogica, che COGNOME si era fatto assegnare «la pratica» dai superiori e ha concordato con COGNOME la data del sopralluogo, vanificando il carattere di ‘atto a sorpresa’, che avrebbe dovuto assumere, al fine di verificare il rispetto della diffida intimata all’esito dell’accesso del 9 giugno 2021.
Nella valutazione non certo illogica dei giudici di merito, inoltre, COGNOME e COGNOME hanno concordato il contenuto del verbale redatto all’esito del sopralluogo del 19 luglio 2021 e la falsa attestazione dell’assenza di lavori in corso ha consentito ai pubblici agenti di evitare di dover verificare l’assenza del titolo abilitativo e al privato di occultare l’illecito edilizio commesso.
13.2. Parimenti è corretta la qualificazione del delitto di corruzione quale corruzione antecedente.
La Corte di appello di Napoli, sulla base della «ridda di messaggi scambiati tra COGNOME e COGNOME a partire dal giorno 9 giugno 2021 e fino all’accesso di quest’ultimo del 19 luglio 2021» e delle annotazioni nella contabilità dell’imprenditore, ha rilevato non certo illogicamente che il «compenso già quantificato in cinquecento euro al momento del sopralluogo del 19 luglio, visto che in questa stessa data COGNOME annota nella sua contabilità non ufficiale il prelievo della somma».
Il reato di corruzione accertato è stato, dunque, perfezionato per effetto del raggiungimento dall’accordo illecito tra COGNOME e COGNOME, prima ancora che del versamento della ‘tangente’ pattuita.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione – ricezione dell’utilità, e tuttavia, ove alla
promessa faccia seguito la dazione – ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione. (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582 -01, nella specie, relativa a promessa e successiva dazione di somma di denaro mediante il versamento della stessa in un conto societario non intestato all’imputato, il momento consumativo è stato individuato in quello di utilizzazione di fatto della somma quale comportamento da lui tenuto ‘ uti dominus ‘).
14. L’AVV_NOTAIO, con il terzo motivo proposto nell’interesse di COGNOME, ha eccepito l’erronea mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto non integrale il risarcimento del danno rappresentato dal versamento, prima dell’ammissione del giudizio abbreviato, della somma di euro 3.000,00, pari a sei volte il prezzo della corruzione contestato (500,00 euro), e ha erroneamente ritenuto che il danno del reato di corruzione sia rappresentato anche da quello derivante dalle opere edilizie realizzate.
15. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso ( ex plurimis : Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 – 02) e, dunque, comprensivo sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale conseguente alla commissione del reato accertato (Sez. 2, n. 5464 del 22/06/1990, (dep. 1991), Manganella, Rv. 187834 – 01).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto ha ritenuto, con motivazione congrua, che il danno conseguente al reato di corruzione accertato è stato costituito, oltre che dalla frustrazione dei controlli amministrativi in una area sottoposta a vincolo archeologico, anche dalla realizzazione delle opere vietate; l’accordo corruttivo ha, infatti, consentito all’imputato di violare l’inibitoria intimatagli e di procedere allo scavo abusivo.
La Corte di appello, nell’escludere il carattere integrale del risarcimento operato dall’imputato, ha, inoltre, correttamente rilevato che non è vincolante il criterio invocato dall’appellante, mutuato dal processo contabile, quanto al danno all’immagine della pubblica amministrazione.
Il ricorrente, pur non menzionandolo espressamente, ha invocato l’applicabilità nel processo penale del criterio di cui all’art. 1, comma 1sexies , legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall’art. 1, comma 62, legge 6 novembre
2012, n. 190, a tenore del quale l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente,
Questa Corte ha, peraltro, già rilevato che, in tema di risarcimento dei danni originati dal reato, non trova applicazione il criterio di cui all’art. 1, comma 1sexies , legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall’art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, in quanto tale disposizione concerne il giudizio di responsabilità amministrativa devoluto alla Corte dei conti (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023 (dep. 2024), Virga, Rv. 286376 – 06), regolato dalla legge n. 20 del 1994, nell’art. 1 della quale è stata appunto introdotta la norma citata.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, rilevato la differenza tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l’esercizio dell’azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, in quanto il primo ha ad oggetto l’accertamento del danno derivante dal reato, con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione costituita, mentre il secondo l’accertamento dell’inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a RAGIONE_SOCIALE dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse pubbliche (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, (dep. 2021), COGNOME, Rv. 281031 – 07).
16. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto dei ricorsi comporta, altresì, che i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE di Napoli, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
La Cancelleria, da ultimo, provvederà, ai sensi dell’art. 154ter , disp. att. cod. proc. pen. alla comunicazione, con modalità telematiche, del dispositivo all’amministrazione di appartenenza della ricorrente NOME COGNOME.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE di Napoli, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Visto l’art. 154ter , disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza della ricorrente COGNOME NOME.
Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME