Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7985 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7985 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
REPUBBLICA ITALIANA
Data Udienza: 15/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 47/2026
NOME COGNOME
CC – 15/01/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 3 settembre 2025 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai fatti di cui al capo 1) dell’imputazione, rigettando nel resto il ricorso;
udito le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FAT TO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 14 agosto 2025, ha accolto la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME e ha sostituito la misura della custodia in carcere emessa nei suoi confronti con quella degli arresti domiciliari.
Nell’ordinanza impugnata NOME COGNOME, tecnico progettista, affidatario di incarichi da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio contestati ai capi 1) e 11) dell’imputazione cautelare.
Secondo la prospettazione d’accusa, il sindaco di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, con il concorso del suo fiduciario e intermediario NOME COGNOME, dietro promessa di una somma di denaro, allo stato non determinata, avrebbe affidato direttamente a NOME COGNOME l’incarico per la progettazione del percorso pedonale retrostante gli stabilimenti balneari di Marina Piccola, presso la località spiaggia San Francesco, in RAGIONE_SOCIALE, in epoca posteriore e prossima al 29 gennaio 2024 (capo 1); il sindaco di RAGIONE_SOCIALE, inoltre, con il concorso di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, si sarebbe impegnato a far aggiudicare dal RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE l’appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, dietro promessa di una somma di denaro corrispondente al 5% del valore dell’appalto, in RAGIONE_SOCIALE e in Maddaloni, in data 15 marzo 2024 e in epoca posteriore e prossima a questa data (capo 11).
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la violazione degli artt. 191, 273, 309 cod. proc. pen. e la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, quanto al giudizio di gravità indiziaria relativo ai delitti di corruzione contestati.
I difensori hanno premesso che il Tribunale del riesame, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, si sarebbe inammissibilmente «appiattito» sulle considerazioni operate dal Giudice per le indagini preliminari, senza esaminare le deduzioni svolte nella memoria depositata nell’interesse di COGNOME nel procedimento di riesame.
Il richiamo operato in premessa dal Tribunale del riesame al «sistema RAGIONE_SOCIALE» sarebbe frutto di un mero travisamento, con riferimento alle
contestazioni svolte in sede cautelare nei confronti di COGNOME, in quanto il medesimo sarebbe coinvolto solo nei fatti di cui al capo 1) e 11).
Quanto al delitto di corruzione contestato al capo 1), i difensori hanno eccepito che la documentazione amministrativa richiamata ha una valenza neutra, in quanto l’incarico di progettazione è stato affidato al ricorrente in maniera assolutamente legittima; questo incarico era, infatti, c.d. sottosoglia e, dunque, in piena conformità alla disciplina amministrativa vigente, è stato affidato fiduciariamente dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale al ricorrente senza previo esperimento di una procedura concorsuale.
Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova di previ accordi corruttivi o di influenze indebitamente esercitate dal sindaco sul responsabile del servizio che ha affidato l’incarico al ricorrente.
Le dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME in data 12 agosto 2025 sarebbero, peraltro, prive di riscontri; mancherebbe radicalmente la prova del sinallagma tra l’atto contrario ai doveri di ufficio del pubblico agente e l’utilità data (o promessa) dal ricorrente.
Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto motivare sulla qualificazione del reato contestato e sulle ragioni per le quali le condotte ritenute sussistenti non siano qualificabili come traffico di influenze illecite, istigazione alla corruzione o quale corruzione impropria susseguente.
Il contenuto dell’intercettazione tra presenti n. 349 del 20 novembre 2013 tra COGNOME e l’amico NOME COGNOME sarebbe stato travisato, in quanto nel corso di questa conversazione COGNOME aveva precisato come il caso di COGNOME fosse stato diverso dagli altri, in cui «si faceva cassa».
Quanto al delitto di corruzione contestato al capo 11), i difensori hanno dedotto che, anche in questo caso, il riferimento alla documentazione amministrativa acquisita è assolutamente neutro.
Non vi sarebbe alcun indizio che COGNOME e COGNOME abbiano concretamente potuto influire sull’esito della gara, come emergerebbe dalla conversazione in cui COGNOME e COGNOME discorrono dell’esito della gara e del fatto che NOME COGNOME, all’esito della stessa, si è classificato come quarto e, dunque, non ha ottenuto l’aggiudicazione.
La conoscenza degli atti di gara da parte del Sindaco non dimostrerebbe l’esistenza di un patto corruttivo e la prova dell’ingerenza di COGNOME in altre gare indette dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non potrebbe essere traslata anche in questa vicenda.
Il ricorrente avrebbe conosciuto l’imprenditore COGNOME solo in data 15 marzo 2024, in quanto presentatogli dall’architetto NOME COGNOME, e sarebbe stato un
mero partecipe dell’incontro tra COGNOME e COGNOME, che non avrebbe fornito alcun contributo causale all’asserito accordo illecito.
Non vi sarebbero, dunque, gravi indizi di colpevolezza del concorso di COGNOME nella corruzione contestata al capo 11).
2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno censurato l’inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, alla proporzionalità e all’adeguatezza della misura cautelare applicata.
Il Tribunale del riesame avrebbe motivato solo apoditticamente sulle esigenze cautelari, richiamando l’asserita gravità dei fatti, senza indicare elementi concreti ed attuali per dimostrarne la sussistenza.
Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe considerato le dimissioni presentate dal ricorrente dall’incarico contestato al capo 1).
Il ricorrente, peraltro, svolge la propria attività professionale quasi esclusivamente in favore di privati e questa considerazione eliderebbe la sussistenza del pericolo di recidiva. L’architetto COGNOME non svolge alcuna attività di intermediazione con il settore pubblico, non fa parte di alcun ‘sistema RAGIONE_SOCIALE‘ ed è incensurato.
La rinnovata applicazione della misure cautelare, in seguito al suo annullamento, con ordinanza del 25 luglio 2025 da parte del Tribunale di Napoli per mancato esperimento dell’interrogatorio preventivo, il commissariamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e lo strepitus fori conseguente alle indagini renderebbero ormai inattuale la possibilità che COGNOME e COGNOME possano influire sulle dinamiche amministrative dell’ente territoriale.
Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato il lasso di tempo decorso dai fatti contestati e non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla sola adeguatezza degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti.
2.3. Con il terzo motivo i difensori hanno eccepito la nullità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per omessa valutazione degli elementi a favore dell’indagato e la violazione dell’art. 292, comma 2ter , cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha disatteso l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per violazione dell’art. 292, comma 2ter cod. proc. pen., ma non ha tenuto conto degli atti di indagine e delle memorie depositate dalla difesa.
A titolo meramente esemplificativo, il Tribunale non avrebbe considerato gli atti di indagine difensiva volti a documentare che i prelievi bancari posti in essere da COGNOME non abbiano costituito la provvista del prezzo della corruzione, che sarebbe stata consegnata a NOME COGNOME nel febbraio del 2024, come contestato al capo 1), ma siano stati dovuti ad esigenze di natura famigliare.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato la documentazione relativa alle dimissioni di COGNOME dall’incarico di progettazione contestato al capo 1), la documentazione fiscale atta a dimostrare che il ricorrente svolge attività professionale quasi esclusivamente con i privati, circostanze entrambe rilevanti in punto di proporzionalità e di adeguatezza della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati.
Con il terzo motivo, che assume valenza preliminare, i difensori hanno eccepito la violazione dell’art. 292, comma 2ter , cod. proc. pen. e la nullità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per omessa valutazione degli elementi a favore dell’indagato, obliterati anche dal Tribunale del riesame.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto i difensori si sono limitati a reiterare le censure proposte nella memoria depositata nel procedimento di riesame, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale di Napoli sul punto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, i motivi di ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( ex plurimis : Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, NOME, Rv. 255568 – 01).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato che il Giudice per le indagini preliminari ha «diffusamente valutato le dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione dell’interrogatorio di garanzia», unitamente alla documentazione prodotta a sostegno delle stesse, e le ha ritenute inidonee ad infirmare la prospettazione accusatoria.
L’art. 292, comma 2te r, cod. proc. pen., del resto, non impone al giudice del riesame l’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053 – 01).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, riportato le dichiarazioni rese dal ricorrente nell’interrogatorio preventivo a pag. 11 dell’ordinanza impugnata, con riferimento al primo episodio di corruzione, e a pag. 28 dell’ordinanza impugnata, con riferimento al secondo episodio, e le ha confutate, considerando il complesso compendio indiziario acquisito.
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, considerato la documentazione bancaria, volta a dimostrare il carattere lecito dei prelievi in contanti operati dal ricorrente, in quanto asseritamente giustificati da esigenze familiari, ma ha ritenuto, con motivazione non illogica, che i reiterati prelievi di contanti operati da ricorrente in coincidenza temporale degli incontri con COGNOME costituissero una significativa conferma delle dichiarazioni accusatorie rese dal fiduciario del sindaco.
La documentazione prodotta dai difensori e volta a dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari è stata, peraltro, espressamente considerata dal Tribunale del riesame e ritenuta idonea a giustificare la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e non già ad escludere l’applicazione di qualsiasi misura coercitiva.
Con il primo motivo i difensori hanno censurato la violazione degli artt. 191, 273, 309 cod. proc. pen. e, segnatamente, la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, quanto al giudizio di gravità indiziaria relativo ai delitti di corruzione contestati, e il vizio di violazione della legge penale con riferimento alla qualificazione di tali delitti.
Il motivo, quanto al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e al travisamento della prova, è inammissibile ed è, invece, infondato, quanto alla violazione di legge.
5.1. Le censure proposte dai difensori quanto al vizio della motivazione e al travisamento della prova, infatti, si limitano a confutare in fatto gli elementi indiziari posti a fondamento della conferma della misura coercitiva, proponendone una lettura alternativa, non consentita nel giudizio di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, motivato non illogicamente la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a entrambe le ipotesi di corruzione contestate, ritenendo che le dichiarazioni accusatorie del concorrente nel reato NOME COGNOME siano state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche e ambientali svolte e dalla documentazione amministrativa e bancaria acquisita.
Con riferimento al delitto di corruzione contestato al 1), il Tribunale ha, non illogicamente ritenuto comprovato, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, che il ricorrente ha ottenuto l’aggiudicazione dell’incarico per la progettazione del percorso pedonale retrostante gli stabilimenti balneari di Marina Piccola solo per effetto della promessa del pagamento della somma di 5.000,00 euro, successivamente versata in più tranches , in favore del sindaco.
Con riferimento al delitto di corruzione contestato al capo 11), il Tribunale del riesame ha rilevato, con motivazione congrua e non certo illogica, che il ricorrente non si è limitato a presenziare alla riunione del 15 marzo 2024 tra COGNOME e l’imprenditore COGNOME, peraltro tenutasi presso il proprio studio professionale; dal contenuto delle conversazioni intercettate in quell’occasione è, infatti, emerso che il ricorrente ha svolto il ruolo di «tramite» con l’imprenditore, pienamente consapevole dell’oggetto degli accordi illeciti in quella sede assunti.
5.2. Infondate sono, inoltre, la censure proposte dai difensori relativamente all’errata qualificazione delle condotte accertate, peraltro formulate in termini meramente dubitativi.
Risulta corretta, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, la qualificazione delle condotte contestate al capo 1) dell’imputazione cautelare quale corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio dell’attività sia stata condizionata dalla ‘presa in carico’ dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il
meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 05; conf. Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 286373 – 01; Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285366 – 02; Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285366 – 02).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato che il Sindaco, mediante l’intermediazione di COGNOME, ha promesso a NOME COGNOME l’aggiudicazione dell’incarico per la progettazione del percorso pedonale e ha fatto conseguire l’assegnazione dell’incarico al ricorrente, sfruttando il proprio potere di influenza sulla direzione amministrativa del RAGIONE_SOCIALE.
Il sindaco COGNOME, dunque, ha violato l’art. 107 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che riconosce ai dirigenti comunali piena autonomia nell’esercizio dell’attività gestionale, mentre al sindaco residua, secondo quanto previsto dall’art. 50 d.lgs. cit., un mero potere di indirizzo e di controllo.
Nella valutazione giuridicamente corretta del Tribunale del riesame, la violazione, a vantaggio del ricorrente, dello specifico divieto di ingerenza del sindaco nell’affidamento dei contratti di appalto costituisce l’atto contrario ai doveri di ufficio, promesso al ricorrente in cambio della dazione della somma di danaro pattuita.
In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da norme imperative) o illegittimi (perché in contrasto con norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente, dall’osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (Sez. 6, n. 16672 del 02/02/2023, COGNOME, Rv. 284611 – 01, fattispecie relativa a pattuizione corruttiva strumentale ad eludere i controlli su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all’estero previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali).
Non può, del resto, ritenersi integrato il delitto di traffico di influenze illecite, in quanto, per quanto accertato dal Tribunale del riesame, l’accordo corruttivo è intercorso tra COGNOME e COGNOME e l’intermediario COGNOME ha ricevuto il prezzo della corruzione nell’interesse del sindaco e in esecuzione del patto illecito sopra descritto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell’art. 346bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un’attività di collegamento tra questi e il
pubblico ufficiale funzionale all’accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell’agente causalmente orientata alla realizzazione dell’accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l’opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 08; cfr. anche: Sez. 6, n. 168 del 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266 – 01).
Parimenti risulta corretta, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, la qualificazione del delitto contestato al capo 11) quale corruzione propria.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, ritenuto sussistente il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in ragione dell’avvenuta rivelazione da parte di COGNOME all’imprenditore COGNOME di notizie segrete sul contenuto del bando e sui ribassi degli altri concorrenti, rilevanti per consentirgli di presentate un’offerta con un ribasso maggiore in vista dell’aggiudicazione dell’appalto.
Nessun rilievo, ai fini dell’esclusione del reato contestato, può, peraltro, assumere la circostanza che l’imprenditore NOME COGNOME, pur avendo corrotto il sindaco di RAGIONE_SOCIALE, non si sia aggiudicato l’appalto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione – ricezione dell’utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione – ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione. (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 -01; cfr. anche: Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023 , dep. 2024, COGNOME, Rv. 286376 -01; Sez. 6, 4105 del 01/12/2016, dep. 2017, Rv. 269501 – 01).
Per la consumazione del reato di corruzione non è, dunque, necessario che l’attività promessa dal pubblico agente si sia realizzata.
Posto, infatti, che il delitto di corruzione è consumato per effetto della sola pattuizione illecita, non rileva che quanto promesso dal pubblico agente non sia poi compiuto o che l’attività illecita non abbia sortito alcun effetto favorevole per il corruttore (cfr., anche, Sez. 6, n. 2376 del 19/05/1994, COGNOME NOME, Rv. 199050 01).
Con il secondo motivo i difensori hanno censurato l’inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, alla proporzionalità e all’adeguatezza della misura cautelare applicata.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una mera contestazione di merito dell’apprezzamento del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non consentito nel giudizio di legittimità.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito ( ex plurimis : Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, considerato, con motivazione non illogica, gli elementi addotti dalla difesa (l’incensuratezza del ricorrente, lo svolgimento da parte del medesimo di attività professionale quasi esclusivamente per i privati), ma non illogicamente li ha ritenuti subvalenti rispetto al pericolo, concreto e attuale di reiterazione del reato, anche in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla commissione delle condotte illecite accertate.
Le dimissioni rassegnate dal ricorrente dall’incarico di cui al capo 1), così come le misure cautelari applicate nei confronti di COGNOME e COGNOME COGNOME e il commissariamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, peraltro, non elidono, nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame, il pericolo, concreto e attuale, che il ricorrente possa reiterare le proprie condotte illecite, anche in relazione alla sua capacità di fungere da intermediario illecito tra gli imprenditori privati e gli esponenti dell’amministrazione comunale, ancora soggetti ad accertamenti e indagine da parte dell’autorità inquirente.
Inammissibili, in ragione della loro aspecificità e apoditticità, sono le censure rivolte dai difensori alla valutazione del Tribunale del riesame in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME