Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16675 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16675 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della COGNOME di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria e il rigetto del ricorso nel resto; udito l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la COGNOME di appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia di primo grado – riqualificando il fatto contestato ai sensi dell’art. 318 cod. pen., rideterminando la pena principale, sostituendo e
applicando pene accessorie, e riconoscendo alla imputata il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena – e confermava nel resto la medesima pronuncia dell’8 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di corruzione per avere, in Catanzaro tra il luglio e il dicembre 2016, in concorso con altro funzionario regionale, quale dirigente del settore ‘Dipartimento RAGIONE_SOCIALE, istruzione, cultura, settore industria RAGIONE_SOCIALE‘ della Regione Calabria, indebitamente ricevuto – con riferimento all’adozione di provvedimenti per la liquidazione di somme alla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME, riguardanti un avviso pubblico regionale per il miglioramento e ampliamento delle strutture ricettive esistenti (DSS 921/2019; ad una costante consulenza assicurata alla COGNOME con riferimento alla istruzione sul contenuto e le modalità di redazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico regionale ‘macchinari e impianti, POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, obiettivo specifico 3.1., azione 3.1.1.’ (cosiddetto ‘click day’); garantendo alla NOME e ai familiari di questa una continua assistenza privata e personale COGNOMEe pratiche per la percezione di fondi connessi ad avvisi pubblici e per la formulazione di un bando “su misura” – da NOME COGNOME o da persone a questa legate, diverse utilità consistiti in soggiorni gratuiti presso villaggi turistici di proprietà della famig COGNOME situati nel vibonese e a Firenze, in vari pranzi gratuiti e numerose regalie, fra cui casse di vino.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto i motivi che possono essere così sintetizzati.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità (primo e secondo punto dell’atto di impugnazione), per avere la COGNOME territoriale valorizzato come prove a carico i dati esterni delle comunicazioni telefoniche contenuti nel c.d. ‘tabulati’ acquisiti con decreto del Pubblico Ministero, senza il rispetto dei presupposti indicati dalla disposizione transitoria dettata dal decreto-legge n. 132 del 2021, convertito dalla legge n. 178 del 2021 (di riscrittura dell’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003): in particolare in assenza di altri elementi di prova idonei a riscontrare il contenuto di quegli elementi di conoscenza e per un reato, quello previsto dall’art. 318 cod. pen., che ha limiti edittali di pena che non avrebbero permesso l’acquisizione dei tabulati.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza e travisamento della prova (terzo punto dell’atto di impugnazione), per avere la COGNOME distrettuale omesso di considerare la documentazione che era stata allegata dalla difesa alla memoria
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con cui erano stati formulati motivi nuovi rispetto a quelli dell’originario atto d appello, nonché il contenuto di una serie di informative stilate durante le indagini dalla polizia giudiziaria (idonee, tra l’altro, a comprovare che l’imputata aveva pagato i pasti durante un soggiorno in una delle strutture, di proprietà della famiglia COGNOME, dove aveva alloggiato, mentre non risultava presente come ospite in altre strutture ricettive).
2.3. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità (quarto e quinto punto dell’atto di impugnazione), per avere la COGNOME di merito omesso di considerare come i dati di prova a disposizione avessero escluso l’esistenza di un accordo corruttivo antecedente o susseguente, ovvero, al di là di una mera correlazione temporale, di un qualsivoglia nesso eziologico tra il presunto esiguo beneficio di cui l’imputata, senza sollecitarne la dazione, avrebbe goduto (in relazione ad un corrispettivo che la NOME aveva pagato con la carta di credito e che, comunque, poteva essere qualificata come espressione di un donativo di modico valore, come tale configurante al più una ipotesi di illecito disciplinare) e l’attività amministrativa dalla stessa svolta, della quale era stata negata la illegittimità o l’antidoverosità.
2.4. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità (quinto punto dell’atto di impugnazione), per avere la COGNOME di appello evocato a fini di prova il contenuto delle intercettazioni di comunicazioni eseguite in altro procedimento, delle quali era stata dichiarata la inutilizzabilità nel presente procedimento.
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 2, 133 e 323-bis cod. pen. (sesto punto dell’atto di impugnazione), per avere la COGNOME territoriale ingiustificatamente negato alla imputata il riconoscimento della attenuante del fatto di particolare tenuità, non avendo la condotta della NOME, peraltro lecita, causato alcun danno economico all’amministrazione; e per avere la COGNOME determinato la pena in maniera illegale, facendo riferimento ai limiti edittali modificati dalla legge n. 3 del 2019, benché i fatti di reato risalgano al 2016.
2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 2 e 317-bis cod. pen. (settimo punto dell’atto di impugnazione), per avere la COGNOME distrettuale applicato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici sulla base di una disposizione modificata dalla legge n. 3 del 2019, dunque in epoca successiva a quella di commissione del reato.
2.7. Mancanza di motivazione (ottavo punto dell’atto di impugnazione), per avere la COGNOME di appello genericamente fatto riferimento alla gravità dei fatti per giustificare il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale.
Con memoria trasmessa via pec il 2 marzo 2023 il difensore ha formulato tre motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
3.1. Vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e travisamento della prov per avere la COGNOME territoriale desunto in via congetturale l’esistenza pactum sceleris dalla sola circostanza che la COGNOME avrebbe beneficiato di un soggiorno alberghiero gratuito di alcuni giorni a Firenze, per il quale l’imp aveva, invece, effettuato il pagamento di quanto dovuto: non potendo esser valorizzate in senso contrario le indicazioni emergenti da talune conversazio nO – intercettate / che avevaicomprovato che la NOME aveva solo programmato di non far pagare la COGNOME o di farle pagare meno, ma alla fine del soggiorno all’insaputa della interessata.
3.2. Vizio di motivazione, per illogicità, incongruenza e travisamento de prova, per avere la COGNOME distrettuale omesso di considerare i documenti prodot dalla difesa che avevano dimostrato come la COGNOMECOGNOME COGNOME‘esercizio delle s funzioni, aveva decurtato l’importo di cui la COGNOME aveva chiesto la liquidazi all’amministrazione regionale, come riscontrato dal tenore di una conversazion intercettata in ambientale, non essendo vero che la stessa avesse disposto liquidazione del massimo della ‘tranche’ intermedia, come si legge COGNOMEa senten impugnata.
3.3. Vizio di motivazione, per illogicità, incongruenza e travisamento del prova, per avere la COGNOME di appello omesso di considerare che la COGNOME aveva alcuna competenza sul bando regionale c.d. ‘click day’, di cui v riferimento nel capo d’imputazione, con riferimento al quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto presentare la domanda di partecipazione della sua azienda, a contrario di quanto sostenuto COGNOMEa sentenza impugnata; nonché per avere la COGNOME erroneamente affermato che l’imputata si fosse interessata al predisposizione, in favore della COGNOME, di un bando di gara ancora da pubblica laddove la captazioni aveva comprovato che le due avessero discusso di un bando di gara già perfezionato e pubblicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la COGNOME che il ricorso presentato COGNOME‘interesse di NOME COGNOME vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo del ricorso – solo formalmente rubricato in termini di vizio motivazione, ma COGNOMEa sostanza articolato come violazione di una norma di legge – è inammissibile in quanto concernente l’applicazione di una nuova disposizione, entrata in vigore nel corso del giudizio di secondo grado, avente
oggetto propriamente una regola di valutazione probatoria, della quale la difesa avrebbe dovuto sollecitare l’immediata operatività in quel giudizio di merito anziché lamentarne la disapplicazione solo con il ricorso per cassazione.
Le modalità di acquisizione dei dati relativi a comunicazioni telefoniche e telematiche a fini penali sono disciplinate dall’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che è stato modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021 n. 179, dunque da un provvedimento legislativo entrato in vigore durante il giudizio di secondo grado. La difesa avrebbe, dunque, in quel grado di giudizio chiedere l’applicazione della nuova norma prevista dal comma 1-bis del citato art. 132: disposizione con la quale, derogando al principio tempus regit actum, si era stabilito che «I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova”.
Sul punto va, perciò, rilevato come l’art. 1, comma 1-bis, decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, disponendo che i tabulati acquisiti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge possono essere utilizzati a carico dell’imputato “solo unitamente ad altri elementi di prova”, non abbia sancito l’inutilizzabilità patologica dei tabulati non riscontrati, deducibile in ogni tempo e rilevabile d’ufficio anche dal giudice di legittimità, ma ha introdotto una regola legale di valutazione della prova, la cui violazione deve essere tempestivamente dedotta da chi vi ha interesse.
D’altro canto, una inutilizzabilità patologica non è neppure riconoscibile in ragione del titolo di reato per il quale l’imputata è stata condannata, essendo previsto dal citato comma 1-bis dell’art. 132 che quei dati “possono essere utilizzati a carico dell’imputato (…) esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale”. Ed infatti, nel caso di specie l’acquisizione dei tabulati telefonici venne disposta durante le indagini in relazione al più grave reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, a suo tempo contestato alla NOME, ed è pacifico COGNOMEa giurisprudenza di legittimità che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – materia la cui disciplina è, COGNOME‘ottica che qui rileva, assimilabile a quella in esame nel presente procedimento – sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (così, tra le molte,
Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247943; Sez. 1, n. 19852 del 20/02/2009, COGNOME, Rv. 243780).
Non condurrebbe a differente conclusione il sostenere – così come pure questa COGNOME di cassazione ha fatto (v. Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104) – che l’indicato criterio di valutazione della prova, derogando al principio “tempus regit actunn”, è applicabile anche nel giudizio di legittimità, perché il procedimento ·probatorio non si è ancora esaurito, se il · ricorso concerne anche la valutazione delle prove compiuta nel giudizio di merito: seguendo tale differente percorso si rileva come la doglianza difensiva sia, COGNOMEa fattispecie, aspecifica, considerato che il ricorrente ha apoditticamente sostenuto che nel caso della COGNOME la prova della colpevolezza in relazione all’episodio della “trasferta” a Firenze era stata ricavata solo dai tabulati telefonici, affermazione smentita dalla motivazione della sentenza impugnata COGNOMEa quale la valutazione ha riguardato anche altri elementi di prova.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso, nonché il connesso primo motivo nuovo presentato ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondati e in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
3.1. La ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, vari profili di vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né è riuscita a dimostrare una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
La ricorrente, invero, si è limitata a criticare il significato che la COGNOME appello di Catanzaro aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite: e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un effettivo ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una
spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla COGNOME territoriale COGNOME‘ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa COGNOME, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di ‘travisamento della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ·o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
Né è ravvisabile alcuna incongruenza nel risultato esegetico del contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini, rispetto alle quali vi è solo un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati, che è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come COGNOMEa fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, NOME, Rv. 239724).
La motivazione contenuta COGNOMEa sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, COGNOMEa quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la COGNOME catanzarese analiticamente spiegato come la COGNOME, COGNOMEa sua veste di funzionario regionale, pur senza compiere alcuno specifico atto contrario ai propri doveri di ufficio, avesse svolto una sistematica e prolungata attività di consulenza ‘privatistica’ in favore della COGNOME, interessata, con l’azienda di ricezione turistica, a lei e ai suoi congiunti facente capo, alla partecipazione a due gare per l’affidamento di sostanziosi contributi di natura pubblica; e come in cambio dell’esercizio delle proprie funzioni, che aveva comportato una forma di sistematico ‘asservimento’ delle pubbliche funzioni diretto a favorire celermente la COGNOME in luogo di altri imprenditori del settore, l’imputata aveva beneficiato di regalie di entità economica tutt’altro che modesta, quali due soggiorni gratuiti presso altrettante strutture alberghiere della famiglia COGNOME e vari pranzi gratuiti.
Condotta illecita che poteva considerarsi dimostrata – hanno sottolineato i giudici di merito – da una serie di elementi di prova diretta e indiretta, costitui dalle verifiche compiute dalla polizia giudiziaria in ordine, da un lato, agli spostamenti che la COGNOME ed i suoi congiunti avevano fatto nei periodi considerati e alla effettiva presenza della predetta nei luoghi di soggiorno; da altro lato, ai colloqui telefonici che in quegli stessi giorni vi erano stati tra la COGNOME e la COGNOME che, ad esempio, aveva raccomandato alla di lei sorella di non far pagare gli ospiti dell’albergo di Firenze e che aveva ricevuto la conferma · che quel pagamento non vi era stato (“…e poi non la fase pagare…”; “…non è che l’anno voluto detto due volte, anzi mezza volta…”); dall’altro ancora, dal tenore di taluni colloqui tra la COGNOME e il fratello, captati dagli inquirenti, che avevano consentit di riscontrare come in quello stesso torno di tempo, per i favori garantiti in maniera continuativa alle imprese della famiglia dei COGNOME (“…prima non riuscivo a combinare niente, ora grazie alla NOME ce l’ho fatta…”), la COGNOME (che tra l’altro si era impegnata anche a predisporre un bando di gara ‘ad hoc’ in favore dell’amica e, parrebbe, anche di un altro specifico imprenditore, ma era anche intervenuta più volte per condizionarne il contenuto), avesse ottenuto in cambio gratuitamente benefici di valore non irrisorio e proporzionati alle prestazioni della intesa corruttiva, quali un prolungato soggiorno in albergo fiorentino per più persone, una ulteriore “vacanza” e alcuni pranzi, di cui uno a Brattirò (“…ci siamo incontrati in centro e gli offerto un pranzo…” – v. pagg. 5-13 sent. impugn.; pagg. 18-22 sent. primo grado).
3.2. Le censure concernenti l’asserito travisamento della prova per omissione della valutazione degli elementi di prova documentale offerti dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado (di cui, in particolare, al terzo punto dell’atto di impugnazione), sono inammissibili perché non possono condurre all’annullamento della pronuncia gravata per difetto di rilevanza ovvero di decisività.
Premesso che la COGNOME di appello ha dimostrato di aver implicitamente tenuto conto di quei documenti, va rilevato come le doglianze difensive risultino inidonee ad incidere sui nuclei di fatto essenziali che sorreggono l’impianto motivazionale delle decisioni di primo e di secondo grado, su quei punti conformi, tanto da essere insufficienti a disarticolare la tenuta logica di una pronuncia quale quella gravata, caratterizzata da una serie di valutazioni comunque capaci di offrire da sole ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo privilegiato dai giudici di merito.
Al riguardo, va ricordato come questa COGNOME di cassazione abbia avuto modo reiteratamente di puntualizzare che, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la denunzia di incongruenze
argonnentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza: tenuto conto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della , compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
3.3. Nessuna delle violazioni di legge penale sostanziale prospettate nel ricorso – pur senza una formale articolazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – è riconoscibile nel caso in esame.
Le valutazioni giuridiche espresse dalla COGNOME di appello di Catanzaro risultano conformi alle regulae iuris enunciate in materia da questa COGNOME regolatrice, in base alle quali si è chiarito che il delitto di corruzione per l’esercizio dell funzione pubblica, di cui all’art. 318 cod. pen. come novellato dalla I. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all’art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l’individuazione del compimento di uno specifico atto d’ufficio, laddove vi sia stato uno stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-04); e che la nozione di “altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s’inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalisticostrumentale o causale rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (così Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562-02).
4. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre
le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).
Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a reiterare una eccezione di inutilizzabilìtà enunciando, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla COGNOME territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano state specificamente illustrate le ragioni per le quali dovesse considerarsi infondata la sollecitazione a dichiarare inutilizzabili le intercettazioni ai sens dell’art. 270 cod. proc. pen. (v. pag. 4 sent. impugn.).
Il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato.
5.1. Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., è sufficiente rilevare come la ricorrente abbia preteso che in sede di legittimità venga modificata la valutazione espressa in maniera discrezionale dai giudici di merito, i quali, con una motivazione congrua, hanno spiegato come non potesse essere qualificato come di particolare tenuità il fatto accertato che, valutato COGNOMEa sua globalità, appariva negativamente qualificato dal disinvolto comportamento tenuto dall’imputata, dalla sistematicità della sua condotta illecita e dalla entità dei vantaggi economici percepiti.
Decisione, questa, che si pone in linea con il consolidato orientamento interpretativo offerto dalla Cassazione per il quale, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’attenuante speciale prevista dall’art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ricorre quando il reato, valutato COGNOMEa sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (così, ex multis, Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275091; Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259501; Sez. 6, n. 199 del 19/12/2011, dep. 2012, Lia, Rv. 251567).
5.2. Del tutto priva di pregio è, poi, la doglianza formulata in termini di pena illegale in quanto la COGNOME di appello, a seguito della riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 318 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta
all’imputata nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla relativa nor incriminatrice COGNOMEa versione vigente all’epoca della commissione dei fatti di causa.
Né è vero che la COGNOME territoriale abbia omesso di rinnovare il giudizio di adeguatezza e proporzione tra il fatto e la sanzione inflitta, essendosi discostato nel calcolo dal minimo edittale all’epoca previsto per la fattispecie incriminatrice prescelta per la riqualificazione della condotta illecita: e ciò sia perché il giudice di primo grado, nel determinare la pena in relazione all’originario addebito formulato ai sensi dell’art. 319 cod. pen., si era già sensibilmente allontanato dal limite edittale minimo, giustificando tale scelta con il riferimento alle concrete modalità del fatto e alla circostanza che il reato si fosse articolato in più condotte ripetute COGNOME‘arco del periodo di tempo preso in considerazione (v. pag. 26 sent. primo grado); sia anche perché il giudice di secondo grado, esaminando tutte le questioni poste dalla ricorrente con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha stigmatizzato – come si è già avuto modo di rilevare – la gravità dei fatti accertati in ragione della sistematicità delle iniziative delittuose, dell’intensità de dolo e della entità dei vantaggi economici conseguiti.
6. Manifestamente infondato è, altresì, il settimo motivo di ricorso.
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, COGNOME, Rv. 238137; Sez. 5, n. 9924 del 09/05/1984, COGNOME, Rv. 166601), come COGNOMEa specie è accaduto con un adeguatamente motivato riferimento – invero, contestato dalla difesa in termini molto generici – alla oggettiva gravità delle condotte illecite accertate.
Inammissibili sono il secondo e il terzo nuovo motivo, dedotti ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., perché afferenti a punti della decisione, inerenti alla individuazione di specifici elementi costitutivi materiali del reato entità della somma percepita dalla COGNOME in relazione al primo dei due avvisi pubblici indicati COGNOME‘imputazione; competenza funzionale dell’imputata in relazione al procedimento del secondo di quegli avvisi pubblici; reale natura del
bando di gara “su misura”, di cui pure vi è riferimento COGNOME‘addebito – che non avevano costituito oggetto dei motivi enunciati COGNOME‘originario atto di gravame.
In tale ottica va riaffermato che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti: sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 280294; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254301; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780).
8. E’, invece, fondato il sesto motivo del ricorso.
La difesa ha lamentato la circostanza che all’imputata sia stata applicata l’interdizione dai pubblici uffici prevista dall’art. 317-bis cod. pen. che, COGNOME formulazione vigente all’epoca di commissione dei fatti nel 2016, non indicava il reato di cui all’art. 318 cod. pen. tra quelli per i quali era operante quella disposizione.
Invero, dalla lettura della motivazione della sentenza gravata si evince che la COGNOME di appello ha disposto la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (applicata dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 317-bis cod. pen., in relazione all’originaria imputazione di cui all’art. 319 cod. pen.) con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata pari alla pena principale, inflitta non ai sensi dell’art. 317-bis cod. pen. (di cui non è fatto alcun cenno), ma in base al combinato disposto degli artt. 31 e 37 cod. pen.
E, però, COGNOMEo stabilire la durata in maniera automatica di tale sanzione i giudici di merito non hanno tenuto conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa COGNOME di cassazione, secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex rt. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici con rinvio ad altra sezione della
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COGNOME di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio su tale punto, si atterrà all’indicato principio di diritto.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dall’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della COGNOME di appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/03/2023