Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1114 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Muro Leccese il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 9/9/2022 dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali concludono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale – decidendo in sede di appello cautelare – confermava il rigetto della richiesta di revoca o modifica della misura degli arresti domiciliari cui è sottoposto NOME COGNOME, in ordine a plurime ipotesi di corruzione. Il Tribunale premetteva che l’impugnazione concerneva
esclusivamente la permanenza delle esigenze cautelari a seguito della dismissione delle cariche pubbliche dell’indagato, ritenendo, tuttavia, che tale circostanza fosse insufficiente ad escludere il rischio di reiterazione di analoghe condotte delittuose.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 310 e 597 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale, una volta accertata la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avrebbe dovuto annullare l’ordinanza appellata, anziché adottare una motivazione totalmente integrativa di quella mancante. Si afferma – anche con la memoria difensiva – che in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., a differenza del riesame, vige il principio devolutivo, sicchè il Tribunale è tenuto a pronunciarsi nei limiti della questione demandatagli, non potendo compiere una rivalutazione globale della vicenda cautelare.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale sarebbe incorso in una manifesta contraddittorietà nella misura in cui ha ritenuto che, quanto meno in parte, le condotte criminose sarebbero proseguite anche dopo la dismissione della carica di assessore regionale. Invero, la lettura delle imputazioni trasfuse nella richiesta di rinvio a giudizio escluderebbe tale eventualità. Tanto meno sarebbero rilevanti le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da NOME COGNOME, lì dove questi avrebbe fatto riferimento all’interessamento del COGNOME dopo la cessazione della carica.
Tali dichiarazioni, correttamente interpretate, dimostrerebbero l’esatto contrario e, cioè, che il COGNOME riteneva il COGNOME non più in grado di intercedere nel suo interesse, proprio perché si era dimesso dalla carica di assessore.
3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che il Tribunale investito dell’appello cautelare, una volta riscontrata la totale carenza della motivazione sulle esigenze cautelari, avrebbe dovuto annullare l’ordinanza impugnata, non potendosi sostituire al giudice per le indagini preliminari, motivando autonomamente sulla questione devoluta alla sua attenzione.
L’impostazione prospettata dal ricorrente non è condivisibile, in quanto tende
a sovrapporre la natura devolutiva del mezzo di impugnazione, con l’individuazione dei limiti del giudizio rimesso al Tribunale.
Per consolidata giurisprudenza, l’appello cautelare è un mezzo di impugnazione sottoposto al principio devolutivo e, quindi, a differenza del riesame non è consentita una complessiva rivalutazione della vicenda cautelare, a prescindere da quelle che sono le specifiche doglianze proposte con l’impugnazione.
Diversa questione è, però, l’individuazione dei poteri di giudizio spettanti al Tribunale nell’ambito dei motivi devoluti con l’appello. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe quella pienezza di cognizione che l’art.309, comma 9, cod. proc. pen. ammette solo per il riesame e, quindi, non sarebbe consentita la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli indicati nell’ordinanza.
Confutando le argomentazioni sostenute nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la difesa ha ulteriormente chiarito che al giudice dell’appello cautelare sono attribuiti poteri cognitivi diversi da quelli del giudice del riesame e, nello specifico, più limitati, proprio in virtù della mancata estensione, ai giudizi d’appello, del citato comma 9 dell’art. 309, cod. proc. pen. Prosegue la memoria difensiva sostenendo che i giudici dell’appello cautelare si sono indebitamente appropriati dei poteri cognitivi propri del giudice del riesame, non soltanto utilizzando argomentazioni diverse da quelle contenute nelle due precedenti ordinanze, ma addirittura utilizzando elementi di prova ulteriori rispetto a quelli assunti dal GRAGIONE_SOCIALEI.P. in tali deliberazioni.
2.2. La tesi difensiva non è corretta, dovendosi invece condividere l’impostazione seguita nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, lì dove si segnala che l’appello cautelare, sia pur nei limiti del devolutum, comporta che il Tribunale, a fronte di una motivazione omessa o insufficiente, non possa disporre l’annullamento con rinvio al primo giudice, bensì debba ugualmente decidere nel merito, valutando gli elementi fino a quel momento acquisiti e fornendo una motivazione che può essere anche totalmente integrativa di quella omessa da parte del primo giudice.
Tale conclusione, a ben vedere, è insita nella natura stessa dell’appello e non implica affatto l’estensione della previsione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., norma non richiamata nel rinvio contenuto all’art. 310, comma 1, cod. proc. pen.
Deve ritenersi pienamente applicabile all’appello cautelare il consolidato principio, secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i qual il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e
trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.6, n.58094 del 30/11/2017, P.G. in proc.Amorigo, Rv. 271735; Sez.U, n. 3287 del 27/11/2008, dep.2009, Rv. 244118).
2.3. Applicando tali principi all’appello cautelare, deve in primo luogo ribadirsi che l’art. 310 cod. proc. pen., nel richiamare i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’art. 309, ma non anche il comma 9 del citato articolo, attribuisce all’appello avverso provvedimenti in materia di libertà i caratteri propri delle impugnazioni, con la conseguente applicabilità del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (Sez.1, n. 1137 del 17/3/1993, COGNOME, Rv. 193948; Sez. 3, n. 5712 del 20/11/2019, dep.2020, COGNOME, non mass.). Tale principio, tuttavia, va ulteriormente completato precisando che nell’ambito del devolutum il Tribunale, in caso di mancanza assoluta di motivazione, non può annullare l’ordinanza impugnata, trovando applicazione il principio di cui all’art. 604 cod. proc. pen., dovendo provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, si ritiene che le doglianze dedotte dal ricorrente siano fondate.
L’istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari si fondava sul fatto che l’indagato, all’epoca dei fatti assessore regionale, non solo aveva dismesso la carica pubblica, ma aveva anche rinunciato ai ruoli di vertice nell’ambito di società private potenzialmente interessate ad ottenere provvedimenti amministrativi.
A fronte di tale elemento, obiettivamente sopravvenuto rispetto alla valutazione compiuta al momento dell’applicazione della misura, il Tribunale ha ritenuto di contrapporre il principio, anche recentemente ribadito da questa corte, secondo cui il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quell contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell’agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato
commesso (Sez.6, n. 19052 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 256223; Sez.6, n. 1238 del 3/12/2019, dep.2020, Carletti, Rv. 278338).
Ferma la correttezza del principio di diritto, il Tribunale è incorso in una motivazione contraddittoria nella parte in cui era chiamato a fornire le specifiche ragioni dalle quali desumere che l’indagato, nonostante la cessazione dalle cariche pubbliche, avrebbe conservato una concreta ed effettiva capacità di incidere illecitamente sui processi decisionali della pubblica amministrazione.
In particolare, si legge nell’ordinanza che la perdurante pericolosità sarebbe desunta dalla circostanza che i fatti contestati al capo 4) (corruzione in concorso con COGNOME per il rilascio di un’autorizzazione sanitaria) si sarebbero svolti anche dopo le dimissioni del COGNOME dalla carica di assessore regionale (pg.3).
Si tratta di un assunto che collide con la contestazione mossa all’indagato, posto che nel menzionato capo 4 (come risultante dalla richiesta di rinvio a giudizio), al COGNOME si contesta una condotta commessa nella qualità di assessore e non anche in epoca successiva alla cessazione. È pur vero che la condotta è descritta in modo articolato e non si esaurisce in un arco temporale limitato, tuttavia, il Tribunale non spiega quale parte della condotta sarebbe stata posta in essere dall’indagato dopo la cessazione della carica, né l’incidenza di tale porzione di condotta rispetto al fatto complessivamente descritto.
3.1. Nell’ordinanza si fa riferimento anche a quanto riferito dal coindagato COGNOME nell’interrogatorio di garanzia, lì dove questi avrebbe affermato che COGNOME aveva esercitato la sua influenza anche dopo la cessazione dalla carica. Sul punto la difesa ha dedotto l’illogicità dell’affermazione del COGNOME che, interrogato in riferimento a due distinti interventi che avrebbe svolto il COGNOME, riferisce che, con riguardo al secondo, COGNOME “non era manco più, assessore quindi che si interessava”. La difesa sostiene che la frase sarebbe da leggersi come un interrogativo retorico, non avendo altrimenti un logico significato nel contesto complessivo. Premesso che l’interpretazione di tale dichiarazione è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, in questa sede non ci si può che limitare a rilevare come la lettura data dal Tribunale non appare immune da vizi, proprio perché estrapola l’affermazione dal contesto, con il conseguente rischio di non apprezzarne il senso effettivo. Anche su tale aspetto, pertanto, si rende necessario un rinvio al giudice del merito affinché rivaluti il significato della dichiarazione, valutando la frase nell’ambito complessivo del ragionamento svolto dall’interrogato e tenendo conto del senso delle risposte, anche alla luce delle domande precedenti e conseguenti rivolte dal g.i.p.
3.2. Le restanti considerazioni circa la spregiudicatezza mostrata dall’indagato e la sua capacità di esercitare pressioni su pubblici funzionari appartenenti anche ad altri uffici, rispetto ai quali non aveva alcuna competenza, si risolvono in una
affermazione generica e non raccordata ad elementi concreti e specifici fattuali.
In particolare, si riferisce dell’intervento del COGNOME per far nominare NOME COGNOME Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE, ente partecipato dalla Provincia di Lecce ed altri enti locali. Tale condotta si colloca in epoca immediatamente antecedente le dimissioni del COGNOME, intervenute il 20 ottobre 2020, né, peraltro, si specifica se tali fatti sono stati ritenuti integrare reato.
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio, dovendo il Tribunale rivalutare – tenendo conto delle indicazioni sopra indicate – l’incidenza o meno sulle esigenze cautelari della cessazione delle cariche pubbliche precedentemente ricoperte dall’indagato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore