Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Venezi ci visti gli atti, GLYPH provvedimento denunziato e il ricorso: udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; n o Procuratore o con rinvio
lette le conclusioni de Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullament limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e il rigetto nei resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 2t. maggio 2021 dai Tribunale – li Padova, ha ridotto la pei’.a inflitta Patos Ad onc d anni (anque di !”E’CillSiOrle in relazione aila commissione de neo d; cui ai capi 15) e 17), (…ìuest’ultirrio riqualifica nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5. d.P.R. 9 ottobr -e 1990, n. 309.
Si contesta all’imputato, detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE Padova, di avere corrotto COGNOME agente, di polizia penitenziaria, Onsegnandogli somme di denaro per compiere e/o aver compiuto a suo favore atti contrari ai propri doveri, consistenti nel portargli in carcere telefonini, chiavette USB, sostanze stupefacenti del tipo eroina e hashish, parte della quale veniva poi ceduta da COGNOME ad altri detenuti (fatti commessi dal 2012 al 2014
Il compendio probatorio è costituito dalle testimonianze di colleghi dell’imputato e di detenuti, nonché dalle dichiarazioni di COGNOME NOME.
2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo d fiducia, deducendo i seguenti motivi. el difensore di
2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a assoluzione in relazione al reato di corruzione. Ila richiesta di
Dalle evidenze istruttorie e dalla motivazione della sentenza i emergerebbe la prova logica che la sostanza stupefacente trovas carcere per il tramite del COGNOME, né che la stessa venisse poi cons sotto forma di corruzione. npugnata non 3e ingresso in ,?.gnata a COGNOME
Difetterebbe, quindi, uno degli elementi costitutivi del reato Se, infatti, è stato provato che era l’agente COGNOME ad introdurre carcere telefoni, cocaina, eroina, hashish e chiavette USB, non vi s prova che tali beni venissero veicolati tramite l’opera di COGNOME; risulta, peraltro, alcun bonifico o trasferimento di denaro da part conto di COGNOME. di corruzione. all’interno del arebbe alcuna agli atti non di COGNOME sul
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazio più favorevole in punto di pena, all’aumento per la continuazione E disapplicazione della recidiva. le della legge h alla mancata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di segt Oh) indicate.
2.11 primo motivo è generico.
Tutte le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla valutazic di prova poste a base del giudizio di penale responsabilità ed alla storico-fattuale delle vicende oggetto di contestazione, oltre a rip già dedotti in appello senza un reale confronto con la compi motivazione svolta dai Giuctei della , si risolvono – nella una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, nor questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripe )ne delle fonti ricostruzione iroporre rilievi uta e lineare sostanza – in i consentita in correre l’iter
argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la wmpletezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità; di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizionì processuali (ex plurimis Sez. LI, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
D’altro canto, i Giudici di merito hanno bene argomentato in relazione alla prova del reato di corruzione da parte del ricorrente, con consider zioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità.
2.1. Occorre premettere che il reato di corruzione è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compi lento dell’atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo (ex multis Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 dep. 01/02/2021-, Mazzarella, Rv, 281144 – 01).
La Corte di appello si è conformata a tale regola iuris, sottolineando — dopo avere premesso che il COGNOME aveva ampia disponibilità di droga all’interno del carcere e che spacciava ad altri detenuti – che risulta provata non solo l’attività di spaccio, ma anche il reato di corruzione, in quanto «non vi sono ragioni per ritenere che COGNOME rifornisse o consentisse di rifornire di droga COGNOME senza una contropartita, esponendosi senza alcun vantaggio o utilità .ersonale alla incriminazione per una grave violazione dei propri doveri d’ufficio».
La Corte territoriale, nell’esercizio legittimo del proprio sindacato di merito, ha confutato la tesi difensiva dell’odierno ricorrente evidenziando che la responsabilità dell’imputato è stata ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni provenienti dai coimputati, alcuni dei quali già definitivamente siudicati. Nella sentenza impugnata si richiamano, inoltre, le dichiarazioni dei coimputati, giudicati separatamente, dalle quali si evince che COGNOME faceva incontrare l’Agente COGNOME con alcuni suoi amici fuori dal carcere onde consentirgli poi di recapitargli in cella la droga ricevuta in presenza del correo COGNOME.
In merito all’esistenza di un accordo corruttivo tra l’imputato ed il COGNOME, definitivamente accertato quanto a quest’ultimo, la Corte territoriale ha richiamato la valenza probatoria di convergenti chiamate di correo, concordanti nel loro nucleo essenziale, che delineano il ruolo del COGNOME all’inter o del carcere e il suo rapporto con COGNOME e COGNOME, dichiarazioni dalle quali emerge l’esistenza di tale accordo in relazione all’introduzione illecita in carcere di sostanza stupefacente.
2.2.Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte di appello in ordine al fatto che NOME risultava al centro di un sistema corruttivo generalizzato, che prevedeva la sua retribuzione con denaro e droga. I Giu ici di merito
rimarcano, a questo proposito, che il predetto è stato condanNOME condotte di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente per atto contrario ai doveri di ufficio e di omessa denuncia, definitiva, alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed eurc multa: a) per avere, quale agente di polizia penitenziaria, ceduto sostanza stupefacente in prevalenza di tipo eroina ed hashish, ma cocaina, a numerosi detenuti, con condotte commesse tra il finire 2014; b) per aver ricevuto, nell’esercizio delle medesime funzic denaro al fine di introdurre, in violazione dei doveri d’ufficio, carcere “Due Palazzi” di Padova, in cui prestava servizio, le ind stupefacenti, nonché telefoni cellulari, schede telefoniche, c computer, anche a vantaggio di persone ristrette in regime di cui della legge di ordinamento penitenziario, con condotte commesse t 2014; c) per aver omesso, sempre nella medesima qualità, all’Autorità giudiziaria le condotte di cessione di stupefacenti colleghi e detenuti all’interno del carcere “Due Palazzi” di Padova commesse a partire del 2012. per numerose di corruzione con sentenza 18.000,00 di o consegNOME anche di tipo del 2011 ed il ni, somme di all’interno del cate sostanze iavette USB, all’art. 41-bis ra il 2012 ed il di denunciare commesse da con condotte
Infine, correttamente decisive sono state ritenute dai Giudic convergenti dichiarazioni accusatorie rese da COGNOME, COGNOME e COGNOME acquisti di droga, per conto del COGNOME, che a sua volta provvedev all’interno del carcere, e circa l’accordo corruttivo tra il COGNOME ed il dirigeva il traffico illecito ricevendo in corrispettivo denaro, anche sostanza stupefacente. i di merito le anno circa gli a a spacciarla COGNOME, il quale in contanti, e
3.11 secondo motivo è infondato.
3.1.Quanto alla censura relativa al trattamento sanzioNOMErio, c riferimento alla norma applicabile, occorre verificare se l’acce promessa e la ricezione dell’utilità siano unitarie, ossia riconduci fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere: reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualm dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione de legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni (cfr. Sez. 6, r 07/10/2020, De Simone, Rv. 279691). :on particolare ttazione della )ili alla stessa in tal caso il ?.nte in essere I reato, che è i. 29549 del
Il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale non appa alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini della deter momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttiv una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispet atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esec danno luogo a continuazione, essendo quest’ultima ipotizzabile s pluralità di accordi corruttivi. irtiene, infatti, ‘rninazione del ‘D che preveda to al quale gli utivi, che non lo nel caso di
Nel caso di specie, emerge pacificamente, dalla lettura c impugnata, l’esistenza di un unico accordo corruttivo, in virtù ripetute dazioni di danaro o di droga in favore di NOME – protratte -, per remunerarlo delle periodiche consegne di beni non ricollegavano ad un’unica intesa raggiunta con NOME. ella sentenza del quale le sino al 2014 consentiti, si
Peraltro, lo stesso capo di imputazione contesta un unico reatc e non una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione. í di corruzione
In conclusione, poiché il delitto di corruzione si perfeziona alt con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione dell’util quando alla promessa segue l’effettiva dazione, è in tale momen consuma (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 – O esame il reato deve ritenersi consumato nel 2014, in coincider dazione di denaro o droga. e rnativamente tà e tuttavia, Lo che esso si 1), nel caso in iza dell’ultima
A nulla rileva, pertanto che l’accordo corruttivo sia antecedent i vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 (che ha inasprito le pe di corruzione), poiché tale accordo è stato seguito da dazioni epoca successiva alla indicata modifica normativa in peius; deve, c applicazione la norma di maggiore rigore nella vigenza della quale in essere la dazione (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Saguto, 01). all’entrata in ne per il reato ntervenute in luindi, trovare è stata posta Rv. 286376 –
3.2. Il motivo sulla mancata disapplicazione della recidiva è ger
Esso è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la condotte illecite ascritte all’imputato, considerando anche la nat ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale dE quelle pregresse, era sintomatica di persistente pericolosità e, quin dalle pregresse condanne. disattesa con r- ripugnata ha reiterazione di ura del reato lle condotte a di, influenzata
3.3.Quanto alla graduazione della pena, essa rientra nella disc giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena bas ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne dis inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri g valutazione della congruità della pena la cui determinazione nor mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/ 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricor di pena determinata in misura prossima ai minimo edittale e apprezzamento del Giudice di merito, che ha richiamato la gravità e la capacità a delinquere dell’imputato. rezionalità del , in aderenza cende che è id una nuova sia frutto di )9/2013, dep. in presenza del motivato lel fatto/reato
condanna del
Il ricorso deve, in conclusione essere rigettato, con ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali.
Così deciso il 2 maggio 2024
Il Consi re estensore
Il Presidente