Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 8632  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanza n. 1097/23 del Tribunale di Roma del 18/09/2023 nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha annullato la misura
interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di avvocato applicata ai sensi dell’art. 290 cod. proc. pen. dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME in ordine all’accusa provvisoria di concorso in corruzione (attiva) in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter, 321 cod. pen.) in favor di NOME COGNOME, Giudice di Pace in Maddaloni (Ce), con condotta attuata mediante assegnazione alla di lui moglie, NOME COGNOME, dirigente medico, di incarichi di consulenza onerosi e retribuiti in nero.
Il Tribunale ha, infatti, osservato che al di là della verifica che su trentott ricorsi instaurati dal COGNOME presso il Giudice di Pace di Maddaloni e già decisi dal COGNOME, il tasso di accoglimento fosse stato del cento per cento, la mera omessa astensione per rapporti di debito/credito esistenti tra il legale ed il coniuge, per quanto reiterata, aveva al più determinato per il magistrato un illecito di natura disciplinare, non integrando, tuttavia, il pactum sceleris necessario per ritenere perfezionato il delitto di corruzione in atti giudiziari.
Il Tribunale ha, infine, indicato una serie di elementi rivelatori dell’ipotizzat patto corruttivo, senza la verifica dei quali non può dirsi sufficientemente provata l’esistenza un quadro di gravità indiziaria del delitto in addebito.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero procedente, il quale sostiene che il ragionamento che sorregge la motivazione è affetto da errore nell’interpretazione della norma di cui all’art. 319-ter cod. pen.
Ha errato, infatti, il Tribunale a parlare di rapporti debito/credito, atteso che i dott. COGNOME e la COGNOME.COGNOME non sono creditori dell’AVV_NOTAIO, ma più correttamente nutrono aspettative di futuri incarichi remunerativi da parte di detto legale, sino a quando, cioè, il COGNOME ne tratterà le cause patrocinate.
La sussistenza della causa di astensione è stata, invece, deliberatamente ignorata e lo sarà nel tempo nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive tra provvedimenti giurisdizionali di accoglimento ed incarichi privati al coniuge del magistrato.
Oltre poi all’errore concettuale, al fine di motivare l’insufficienza indiziaria, ragionamento probatorio del Tribunale che si confuta si avventura nell’indicare criteri investigativi asseritamente non osservati, tra cui la verifica di cene, viagg o uscite dei coniugi COGNOME o quella se gli incarichi alla d.ssa COGNOME siano preponderanti rispetto a quelli offerti ad altri medici legali, se diverse ne fossero le retribuzioni o ancora se l’orientamento espresso nelle decisioni adottate dal dott. COGNOME COGNOME fosse identico o diverso da quello seguìto nelle cause patrocinate da altri difensori, senza considerare che trattasi di condotte estranee alla contestazione del fatto e comunque di esclusiva competenza del Pubblico Ministero.
Nella requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Generale sostiene che il ricorso del pubblico ministero di Roma è fondato nella parte in cui lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto configurabile solo l’omessa astensione del magistrato dovuta all’esistenza di rapporti debito/credito, mentre in realtà si è al cospetto dell’aspettativa, generata dalle modalità di trattazione delle cause d’interesse, di futuri incarichi retribuiti in favore della moglie del giudice cui è demandata la relativa trattazione.
Tale diversa considerazione del rapporto spiega inevitabili riflessi sulle conclusioni in termini di asservimento della funzione, dal momento che la corretta ricostruzione giuridica dei rapporti e del ruolo svolto dal coniuge del magistrato fa risaltare con evidenza il profilo lamentato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Diversamente da quanto ritenuto anche dal AVV_NOTAIO Generale nella requisitoria scritta, va rilevato come il Tribunale abbia annullato l’ordinanza applicativa della misura interdittiva non in forza di una scorretta interpretazione del dato normativo, nella specie costituito dall’art. 319-ter cod. pen., ma perché ha ritenuto lacunose le indagini svolte dal Pubblico Ministero, nel senso di reputare gli elementi indiziari acquisiti, per quanto compiutamente apprezzati, insuscettibili allo stato di fornire adeguata dimostrazione della sussistenza di un sinallagma illecito, di cui pure si avverte il fumus, tra il legale ed il giudice di pace.
A prescindere dalla condivisibilità o meno del giudizio fornito sul compendio indiziario ed argomentato con l’ordinanza impugnata, si deve, pertanto, ritenere che le censure svolte del Pubblico Ministero ricorrente si dispieghino in termini di stretto merito, non potendo trovare accoglienza in sede di legittimità.
Né si può tacciare la motivazione del provvedimento mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, risultando, anzi, coerente con la premessa di fondo del ritenuto carattere incompleto delle indagini svolte.
Resta, pertanto, valido ed insuperato il principio a suo tempo stabilito da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta (solo) il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il tutto nel contesto più AVV_NOTAIO dei limiti del vaglio di legittimità sul discors giustificativo della decisione, che presenta un orizzonte notoriamente circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, 25 gennaio 2024