Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4188 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nata a Oristano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale del riesame di Cagliari letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Oristano, che aveva applicato all’indagata la misura custodiale per il reato di corruzione in atti giudiziari, i particolare, per essersi accordata con NOME COGNOME, chiamata a testimoniare nel processo a carico della COGNOME per il delitto di calunnia ai
danni del marito, dal quale si stava separando, affinché deponesse il falso, consegnandole una imprecisata somma di danaro e ricaricandole più volte la carta Postepay per un importo complessivo di 3.200 euro nonché per concorso nel delitto di falsa testimonianza.
Il ricorso si articola in sei motivi.
1.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 8, 9, 27 e 279 cod. proc. pen. per incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Oristano ed erronea individuazione del luogo di commissione del reato di corruzione in atti giudiziari.
Si sostiene che in caso di pagamento di una somma mediante accredito con bonifico bancario, la competenza per territorio è individuata dal luogo in cui la stessa è percepita e, poiché è lo stesso Tribunale ad ammettere che la carta intestata alla COGNOME è diversa da una normale Postepay, essendo dotata di IBAN ed abilitata a ricevere versamenti a mezzo bonifici, doveva individuarsi la competenza nel luogo in cui vi è l’ufficio postale ove è acceso il conto cui essa accede, nella specie, individuabile in Sassari, dove è stata attivata la carta.
Pertanto, erroneamente la competenza è stata individuata nel luogo di disposizione e non in quello di ricezione, in contrasto con i principi affermati in tema di truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN, collegata a un conto corrente.
1.2. Nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 274 lett. c), 292, comma 2, lett. c) e 309 cod. proc. pen. per omessa indicazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano la misura, in particolare, per omessa indicazione di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, cui deve riferirsi il pericolo di recidiva.
La misura più rigorosa è stata applicata per fronteggiare il pericolo di recidiva senza indicare i delitti della stessa specie per i quali esso sussisterebbe, pur trattandosi di requisito previsto a pena di nullità; ma, quand’anche si volesse ritenere riferito al reato di corruzione in atti giudiziari, dovrebbe giungersi all stessa conclusione, non risultando processi a carico della ricorrente pendenti in fase dibattimentale, sicché nelle fasi precedenti il reato non è configurabile. Risulta, quindi, irrilevante il riferimento ai plurimi procedimenti pendenti a carico della ricorrente, poiché oltre quello in oggetto in cui si è già conclusa l’assunzione delle prove, gli altri procedimenti sono in fase di indagini preliminari. Si aggiunge che anche laddove fosse ipotizzabile un rischio di subornazione di testi, il reato configurabile sarebbe quello di cui all’art. 377 cod. pen. che per limiti edittali non consente l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
1.3. Illogicità e apparenza della motivazione in relazione al pericolo di recidiva per le ragioni appena esposte: una volta precisato che l’unico processo
in fase dibattimentale è quello in cui è stata resa la testimonianza falsa, non poteva ravvisarsi alcun pericolo di reiterazione.
1.4. Nullità dell’ordinanza per omessa indicazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e vizi della motivazione, stante l’irrilevanz del riferimento ad altri procedimenti pendenti a carico della ricorrente e a soggetti che o sono stati già sentiti, come la NOME, o per i quali vi è stata rinuncia, come per il COGNOME, o non inseriti in alcuna lista testi.
1.5. Nullità dell’ordinanza per omessa indicazione delle ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere tutelate con la misura degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico e illogicità della motivazione, stante l’apodittico riferimento ad una indimostrata incapacità di autocontrollo.
1.6. Violazione di legge processuale e del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura per mancata considerazione della incensuratezza dell’indagata e mancata indicazione delle ragioni della ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Con memoria il difensore ribadisce i motivi e contrasta le argomentazioni del PG, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo con il quale si contesta la competenza territoriale del giudice emittente è infondato.
La difesa fa riferimento al criterio dettato per la truffa contrattuale – reato contro il patrimonio, in cui si ha riguardo al luogo e al momento in cui l’autore percepisce l’ingiusto profitto-, non valido per il reato di corruzione, reato a schema duplice, che si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa o con la dazione e ricezione dell’utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al momento e al luogo in cui è avvenuta l’ultima dazione (Sez. U, n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246583; Sez.6, n. 40347 del 02/07/2018, COGNOME, Rv. 273790).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale, rilevando che in caso di pagamento del prezzo con versamenti frazionati, riconducibili ad un unico patto corruttivo, come nel caso di specie, il reato si consuma nel momento e nel luogo dell’ultima dazione, corrispondente all’ultima ricarica della carta Postepay
della testimone effettuata dalla ricorrente, dipendente postale, dall’ufficio postale di Ghilarza, rientrante nel circondario del Tribunale di Oristano.
E’ stato anche precisato che dinanzi al Tribunale di Oristano fu resa la falsa testimonianza in esecuzione dell’accordo corruttivo, sicché è in tale luogo che si è perfezionato e realizzato l’obiettivo del patto illecito e che, quand’anche si volesse tener conto del luogo in cui è stata percepita la somma dal pubblico ufficiale corrotto, trattandosi di accrediti su carta Postepay evolution, dotata di IBAN, con contestuale addebito e accredito delle somme, deve applicarsi la regola valida per i pagamenti a mezzo bonifico istantaneo in cui è immediata l’irreversibilità per il disponente e la disponibilità della somma per il destinatario, con la conseguenza che la competenza si radica nel luogo in cui è stato disposto il pagamento.
L’eccezione risulta, pertanto, respinta con corrette argomentazioni, ritenendo che, anche a fronte di plurime dazioni illecite, esecutive dell’unico patto corruttivo, il reato è unico e il luogo di consumazione è individuato in Oristano, ove fu resa la falsa testimonianza in esecuzione dell’accordo corruttivo.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Il pericolo di commissione di reati della stessa specie va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di reati che presentano uguale natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive; in ogni caso è pacifico che i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza consentono per limiti edittali l’adozione della misura custodiale.
Come evidenziato nell’ordinanza, non solo è emerso che la ricorrente aveva già effettuato analoghi versamenti in favore di altro testimone per indurlo a riferire il falso nello stesso processo, sebbene poi la difesa vi aveva rinunciato, ma anche che aveva tentato di reclutare altri testimoni disposti a deporre il falso dietro compenso in altri processi, sicché la pendenza di altri procedimenti a carico della ricorrente rende concreto il pericolo di recidiva. Pericolo che, invece, la difesa esclude, in quanto lo correla unicamente alla commissione dello stesso reato per cui si procede, non configurabile nelle fasi precedenti a quella dibattimentale in cui si trovano gli altri procedimenti a carico della ricorrente e ciò in quanto ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudizia il testimone acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale a seguito del provvedimento del giudice di ammissione delle prove, sicché le condotte tenute prima di tale momento, quand’anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall’offerta di utilità, non possono costituire indizi di tale delitto (Sez. 6, n. 22 del 14/10/2024, dep. 2025, PG De Vivo, Rv. 287454).
La difesa, quindi, ancora il pericolo di recidiva alla situazione processuale attuale dei procedimenti pendenti a carico della ricorrente, senza tuttavia tener conto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, della possibilità di anticipazione dell’acquisizione probatoria in sede di incidente probatorio disposto in fase di indagini preliminari e della valutazione prognostica propria del giudizio cautelare.
Anche i restanti motivi, che con varie declinazioni affrontano i temi della mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura applicata, sono infondati.
Posto che l’attualità del pericolo non richiede la individuazione di situazioni imminenti che agevolino la commissione del reato, ma la valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato in rapporto alle sue attuali condizioni, non illogicamente il Tribunale ha valorizzato: a) le modalità della condotta emersa nel corso delle indagini; b) i risalenti contatti e gli accordi raggiunti dalla ricorrente con vari soggetti in grado di agevolarla dietro compenso nei processi a suo carico; c) la lucidità dimostrata nel valutare e concordare con un testimone compiacente l’opportunità di eliminarlo dalla lista testimoniale in altro processo in corso (pag. 19); d) la capacità di utilizzare nomi e documenti di ignari clienti per effettuare trasferimenti di denaro, sfruttando la sua posizione di dipendente postale (v. pag. 19), in modo da non risultare autrice delle dazioni illecite, quali elementi su cui fondare la prognosi di reiterazione, resa concreta dalla pendenza di altri procedimenti.
Al contempo tali elementi hanno giustificato la scelta della misura più rigorosa, in quanto ritenuti indicativi, ad onta dell’incensuratezza, di spregiudicatezza e di abilità criminale non comuni nonché dimostrativi della determinazione della ricorrente di raggiungere i propri obiettivi, ulteriormente confermate persino dalla capacità di ricattare il COGNOME, testimone cui la difesa aveva poi rinunciato (pag. 17), di predisporre documentazione a sostegno della falsa versione da rendere ed effettivamente resa nell’interrogatorio preventivo del 28 agosto 2025 per giustificare le ricariche alla COGNOME e di concordare con quest’ultima la linea difensiva (pag. 21).
A fronte di tale profilo negativo, della gravità e pluralità delle condotte, dell’intensità del dolo e della pervicacia criminale dimostrata dalla ricorrente è stata coerentemente ritenuta del tutto proporzionata e idonea ad arginare il pericolo di recidiva la misura di massimo rigore per l’impossibilità di fare affidamento sull’osservanza spontanea e durevole delle prescrizioni connesse alla misura attenuata richiesta.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 14 gennaio 2026