Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45896 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45896 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA,
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA a Fasano avverso la sentenza del 20/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla RAGIONE_SOCIALEgliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando in modo articolato la requisitoria, specie con riferimento alla non assimilabilità rispetto all condotta oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione numero 50081 del 2018 richiamata dal Procuratore generale e ribadendosi la condizione di soggezione rispetto al giudice tributario COGNOME;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, costituita parte civile nell’interess RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con cui chiede il rigetto del ricorso e la correzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello in ordine alle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili, con deposito di nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha riformato, per intervenuta prescrizione, la condanna del Tribunale di Roma, emessa con il rito abbreviato in data 17 maggio 2017, nei confronti NOME COGNOME, AVV_NOTAIO tributarista e difensore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, per il reato di corruzione in atti giudiziari, commesso i concorso con il giudice tributario, NOME COGNOME, dietro la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa somma di C 5.000 da dividere, delitto commesso nell’aprile-maggio 2012.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo.
Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha erroneamente qualificato i fatti accertati come corruzione in atti giudiziari, anziché come induzione alla corruzione o concussione, vista sia la posizione di supremazia assunta dal giudice tributario rispetto al ricorrente, non preclusa dalla frequentazione professionale e dalla reciproca stima tra i due; sia l’iniziativa e l’insistenza del pubblico ufficiale espressa in termini perentori, evincibile dall intercettazioni riportate integralmente nel ricorso, indice sintomatico RAGIONE_SOCIALE‘induzione che punisce l’extreaneus ex art. 319-quater cod. pen. solo a decorrere dal 6 novembre 2012, cioè successivamente all’epoca di commissione del reato (aprile e maggio 2012).
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il motivo è generico e reiterativo.
2.1.11 ricorso, dopo avere riportato testualmente il contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche esaminate dalla sentenza di primo grado ed intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha contestato, in modo confuso e reiterativo, la qualificazione giuridica dei fatti, prospettando il diverso delitto induzione indebita introdotto successivamente alla loro consumazione.
La pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, che ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari commesso dal ricorrente corrispondendo al giudice tributario la somma di C 5.000 per accogliere il ricorso del proprio assistito, ha valorizzato il rapporto amicale tra il giudice RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Roma NOME AVV_NOTAIO – che NOME definito la propria posizione con il rito del patteggiamento – e l’odierno ricorrente al solo fine di dare conto de rapporto paritario tra i due, a prescindere, dunque, dall’esistenza anche di un legame professionale.
Le numerosissime conversazioni telefoniche intercettate, dal tenore cordiale e confidenziale, NOMEno, infatti, comprovato come la relazione tra il giudice tributario e l’AVV_NOTAIO, odierno ricorrente, fosse caratterizzata da vera e propria familiarità tanto che il primo non solo chiedeva consigli, ma indirizzava potenziali clienti proprio da NOME per la trattazione di ricorsi nella Commissione tributaria.
Con riferimento, poi, alla specifica contestazione oggetto di esame, la sentenza impugnata dopo avere dato atto che l’iniziativa era stata assunta dal COGNOME, ha descritto come le numerose successive conversazioni non esprimessero alcuna coazione psicologica subka dall’AVV_NOTAIO, ma al contrario la complicità tra i due nel convincere il cliente di COGNOME a costituirsi in giudizio pagare, inclusa la telefonata intercettata poche ore prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza in cui COGNOME NOME suggerito al difensore il modo in cui persuadere il cliente a costituirsi in giudizio. Ad ulteriore riprova RAGIONE_SOCIALEa natura corruttiva del rapporto la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, infine, ha illustrato la consegna del denaro da parte di NOME al concorrente.
2.2. Alla luce di questi elementi, non contestati, non è configurabile nella specie il delitto di indebita induzione a dare o promettere in quanto i giudici di merito hanno chiarito come nessuna prevaricazione fosse stata posta da COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO al momento in cui era stata chiesta la somma di denaro alla società ricorrente, ma al contrario questa fosse frutto di un’abituale modalità tra i due. La linea di confine con la corruzione, sub specie in atti giudiziari di cui agli artt. 319 e 319-ter cod. pen., è stata individuata dalle Sezioni unit esclusivamente in base alla condotta prevaricatrice o meno tenuta dal pubblico ufficiale tale da indurre il privato, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, diversamente da quanto avviene rispetto all’accordo corruttivo in cui l’incontro tra le parti è libero e consapevole (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep 2014, Maldera, Ftv. 258474).
In questa logica, viene fortemente ridimensionato il soggetto che assume l’iniziativa: quando questa è assunta dal pubblico ufficiale può costituire al più valore sintomatico RAGIONE_SOCIALE‘induzione o RAGIONE_SOCIALEa costrizione, ma non è decisivo come discrimine rispetto ad altre fattispecie. Il requisito che caratterizza l’induzion
indebita, o forme costrittive, è costituito dalla condotta prevaricatrice del pubblico funzionario e la posizione di sostanziale preminenza in concreto assunta a cui conse g ue una condizione di so gg ezione psicologica del privato che è ben compatibile anche quando sia lui a prendere l’iniziativa (tra le molte Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 281994; Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, COGNOME AVV_NOTAIO, Rv. 268520).
Ne consegue che, nella specie, appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti come corruzione, e non come induzione indebita, in ra g ione del libero accordo tra privato e pubblico ufficiale, fondato su ra g ioni di reciproca convenienza e, quindi sulla mancata coazione di NOME NOME NOME privile g iato il pagamento illecito per in g raziarsi la benevolenza del giudice tributario in una logica negoziale non condizionata dalla prevaricazione o timore di ritorsioni, peraltro, neanche rappresentati.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ricorrente va condannato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché al pa g amento RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio RAGIONE_SOCIALE parti civili, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che li q uida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
Sulla richiesta di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale non è possibile provvedere in quanto non risulta un evidente errore di fatto e comunque l’istanza RAGIONE_SOCIALE parti civili è stata presentata solo con le conclusioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente g iudizio RAGIONE_SOCIALE parti civili RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che li q uida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
Così deciso il 26 ottobre 2023
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La RAGIONE_SOCIALEgliera estensora