Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47058 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata Vico Equense il 07/07/1977 rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso l’ordinanza emessa 18/07/2024 dal Tribunale di Salerno, sezione per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate in data 01/10/2024 dal sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 23/10/2023 il Tribunale di Salerno, sezione distrettuale per il riesame, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero, applicava la misura cautelare della interdizione dalla professione forense per la
durata di mesi tre nei confronti di NOME NOME, ritenuta gravemente indiziata del reato di corruzione in atti giudiziari – in relazione all’art. 318 cod. pen- i concorso con COGNOME NOME, ufficiale giudiziario in servizio presso l’Unep del Tribunale di Nocera Inferiore.
In particolare, l’addebito oggetto dell’imputazione provvisoria è quello per cui, nell’ambito di una procedura di sfratto per morosità instaurata nei confronti di COGNOME NOME, l’ufficiale giudiziario COGNOME per l’esercizio delle sue funzioni e, particolare, a titolo di remunerazione per la sollecita esecuzione del rilascio dell’immobile, si faceva promettere e consegnare dall’avv. NOME COGNOME difensore di NOME e parte locatrice, una somma di denaro di entità non precisata.
A seguito di ricorso per cassazione proposto dall’indagata, la sesta sezione penale di questa Corte con sentenza emessa in data 07/03/2024 annullava l’ordinanza di cui sopra con rinvio al Tribunale di Salerno, sezione riesame, per nuovo giudizio rilevando il difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di corruzione in atti giudiziari (il collegio si pronunciato unicamente sul profilo delle esigenze cautelari sottese alla disposta misura interdittiva) ed evidenziando, quale principio di diritto al quale uniformarsi per valutare la qualificata probabilità di colpevolezza per il delitto di cui all’a 319 ter cod. pen. ovvero per altra meno grave fattispecie, che il reato di corruzione in atti giudiziari contiene gli elementi della corruzione comune ai quali si aggiunge l’elemento specializzante di essere commessa con la finalità di “favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”.
In sede di giudizio di rinvio, il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa in data 18/07/2024 riteneva integrato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME Teresa per il reato di imputazione provvisoria e, ravvisato il pericolo di recidiva, applicava nei suoi confronti la misura cautelare della interdizione dalla professione forense per la durata di mesi tre.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, tramite il difensore fiduciario.
4.1. Con il primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 319 ter in relazione all’art. 318 cod. pen, la mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in punto gravità indiziaria.
Rileva il ricorrente che, in sede di annullamento con rinvio, i giudici di legittimità avevano censurato la prima ordinanza cautelare per omessa
valutazione del tema relativo alla finalità di “favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”, requisito necessario per l’integrazione della fattispecie di corruzione in atti giudiziari.
L’ordinanza impugnata è in realtà del tutto ripetitiva del precedente provvedimento annullato dai giudici di legittimità.
Nel giudizio di rinvio era stata depositata memoria con allegate le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da NOME COGNOME proprietaria dell’immobile oggetto della procedura di sfratto per morosità assegnata all’ufficiale giudiziario COGNOME la quale aveva riferito che nessun ali vantaggio ella aveva ottenuto nei tempi e nei modi di esecuzione di detta procedura e ciò perché l’accordo che il COGNOME avrebbe voluto concludere con l’avv. COGNOME, suo legale, non era stato recepito e, conseguentemente, nessuna dazione di denaro era stata promessa e consegnata. Tale portato dichiarativo riscontra la versione dei fatti resa dall’indagata la quale in sede di interrogatorio al PM, aveva spiegato che, l’atteggiamento apparentemente disinvolto tenuto con COGNOME nel corso del colloquio intercettato il giorno 8 settembre 2022 era da ricondursi ad una “riserva mentale” perché la sua volontà reale non era quella di accondiscendere alla richiesta corruttiva dell’ufficiale giudiziario COGNOME e, quindi, di concludere un a illecito.
Il Tribunale del riesame ha travisato e comunque omesso di confrontarsi con tale nuovo elemento difensivo che indica proprio l’assenza in capo alla indagata della finalità di ottenere un vantaggio e si è limitato a ripercorrere l argomentazioni contenuta nella ordinanza annullata senza affrontare, a monte, il tema della sussistenza di un rapporto corruttivo tra il pubblico ufficiale e la Onesto e poi il profilo dello scopo di vantaggio.
Nell’ordinanza impugnata non è stato neppure valutato un altro dato essenziale rappresentato dal contenuto del fascicolo dell’ esecuzione di sfratto da cui risulta la perfetta liceità e regolarità dell’iter di rilascio dell’immobile sia modalità che nei tempi e emerge la circostanza che, al primo accesso, venne concesso un termine alla parte escutata per effettuare il rilascio spontaneo (come anche attestato nel colloquio intercettato in data 8 settembre 2022 tra l’indagata e COGNOME) e alla scadenza dello stesso seguirono altri due rinvii per un totale di oltre due mesi concessi al locatore per uscire dall’immobile.
Anche in considerazione di tale ulteriore elemento il collegio avrebbe dovuto spiegare perché il normale svolgimento della procedura sarebbe stato il frutto di av-rce.tope. una infedele esecuzione a seguito di patto corruttivo e il privato Isarebbe] conseguito un vantaggio. oie(-
Né, d’altra parte, secondo il ricorrente, si profila il danneggiamento della controparte escutata che, in quanto morosa, era tenuta a rilasciare
l’appartamento in ragione del convalidato sfratto da parte del giudice civile disposto con provvedimento non opposto e, dunque, esecutivo.
L’ordinanza impugnata, sul piano della gravità indiziaria, si è soffermata e ha valorizzato, invece, solo le conversazioni intercettate che evocano rapporti opachi di eventuale rilevo solo sul piano deontologico o etico, ma non dimostrativi della stipula di un patto corruttivo finalizzato al conseguimento di un effettivo vantaggio per il privato, in particolare alcun espresso riferimento contengono ad una trattativa positivamente conclusa con quantificazione della controprestazione.
Il tribunale della cautela ha attribuito rilievo ad un “fruscio” evidenziato dagl ufficiali di polizia giudiziaria addetti all’ascolto di una registrazione ambientale corrispondenza della frase pronunciata dalla COGNOME “fatevi una passatella qua’; che ha interpretato come indicativa della consegna a COGNOME di una somma di denaro, ignorando al riguardo le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio laddove si rilevava che i fruscii ben potevano essere riconducibili, alternativamente, ai rumori di fondo della strada trafficata ove si trovava uno degli interlocutori e che l’atteggiamento nervoso di COGNOME palesato alla fine delle operazioni di rilascio era incompatibile con l’ipotizzato passaggio di denaro.
In ogni caso, è illogico affermare che tale ” fruscio” accompagnato dalla espressione” fatevi una passatella qua” sia dimostrativa di una consegna di denaro da parte della indagata a COGNOME se solo si considera che in tale colloquio i due, appena pochi secondi prima, discorrevano di un fantomatico tariffario da prendere come parametro di riferimento per quantificare l’illecita dazione; se dunque quest’ultima non era ancora stata determinata, è evidente che non poteva in tale contesto essere corrisposta.
L’ordinanza impugnata neppure ha affrontato il tema della diversa qualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (quale il tentativo di istigazione alla corruzione) che espressamente i giudici di legittimità indicavano tra le verifiche che in sede di rinvio avrebbero dovuto essere effettuate, con riferimento a tale specifico profilo vi è addirittura totale carenza grafica dell motivazione.
4.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione anche nella parte in cui ha ravvisato in capo all’indagata il pericolo concreto e attuale di recidiva.
Il Tribunale ha valorizzato, quali indici dell’esigenza specialpreventiva, il tenore delle conversazioni intercettate da cui risulterebbe una personalità spregiudicata dell’indagata e la circostanza che la proposta corruttiva era partita proprio da lei, elementi sintomatici di una condotta non episodica.
Deduce il ricorrente che in realtà l’indagata in sede di interrogatorio ha affermato che la proposta di corresponsione del denaro era stata formulata da COGNOME e rispetto ad essa ella si sarebbe schermita mostrando una falsa accondiscendenza per non incorrere nella ritorsione di un allungamento dei tempi della procedura di rilascio da parte dell’ufficiale giudiziario.
L’ordinanza impugnata – sul piano delle esigenze cautelari- non ha attribuito alcun rilievo al tempo trascorso dai fatti, alla circostanza che l’indagata è incensurata e non risultano a suo carico pendenze giudiziarie e segnalazioni disciplinari, all’indubbio effetto deterrente derivato dalla pendenza del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 319 ter in relazione all’art. 318 cod. pen, nonché la mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in punto gravità indiziaria.
Il Tribunale per il riesame ha formulato un nuovo giudizio affrontando espressamente i profili di criticità evidenziati nella pronuncia di annullamento con rinvio e ha ampiamente colmato le lacune motivazionali del proprio precedente provvedimento (che non conteneva alcuna valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, ma solo il vaglio relativo alla sussistenza di esigenze cautelari), così sviluppando un costrutto argomentativo non meramente apparente, privo di manifeste illogicità ed in linea con i principi di diritto indicati dal giudic legittimità con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di corruzione in at giudiziari contestato all’indagata.
Il Collegio della cautela (pagg. da 17 a 21) ha ripercorso la sequenza ed il contenuto delle conversazioni ambientali progr. 6628, 6639 e 6656 captate il giorno 8 settembre 2022, riportate nel loro tenore testuale; le ha valutate congiuntamente, interpretandole come inequivocabilmente dimostrative – sul piano della gravità indiziaria – di un accordo intervenuto tra l’indagata (esercente la professione di avvocato) e l’ufficiale giudiziario NOME COGNOME avente ad oggetto la promessa e poi la effettiva corresponsione, da parte della prima in favore del secondo, di una somma di denaro nell’ambito della procedura di sfratto dell’immobile di proprietà di NOMECOGNOME cliente della RAGIONE_SOCIALE.
Ha evidenziato come la struttura dei colloqui intercettati smentiva la tesi difensiva della c.d. riserva mentale (con la quale, dunque, il Tribunale del riesame
si è direttamente confrontato) secondo cui costei aveva, invece, ricevuto una richiesta corruttiva da parte di COGNOME eVsolo apparentemente avallato la stessa, con il proposito di non darvi tuttavia seguito.
Va premesso che nel reato di corruzione la promessa di denaro o altre utilità fatta al pubblico ufficiale deve essere considerata nel suo oggettivo significato, sicchè non ha rilievo alcuno l’eventuale intenzione o riserva mentale di non adempiere (Sez. 6, n. 10492 del 20/09/1995, COGNOME, Rv. 202999).
In ogni caso, il collegio ha motivatamente spiegato le ragioni per cui tale atteggiamento psicologo andava escluso poiché, in primo luogo, l’iniziativa dell’accordo corruttivo risultava essere stata assunta non dall’ufficiale giudiziario, bensì proprio dall’odierna ricorrente la quale aveva chiesto espressamente a quest’ultimo di “avere un ordine di grandezza… non voglio che poi voi vi pigliate collera perché la chiarezza è importante..”; a fronte di ciò, Sellitto – proprio al fin di soddisfare l’espressa richiesta di indicazione del dovuto – aveva chiesto notizie sul “tariffario” praticato nel disti – tto di Torre Annunziata ove la COGNOME esercita la professione.
In secondo luogo, le captazioni, lette in modo tutt’altro che incongruente rispetto alla loro dgtra stretta successione e tenore, davano conto che la dazione era stata non solo promessa ma anche in concreto corrisposta atteso che – appena dopo l’allontanamento dall’immobile oggetto della procedura di sfratto – l’indagata aveva affermato “dottore, fatevi una passatella qua…”, frase accompagnata da fruscii compatibili con uno sfogliare di banconote e poi immediatamente seguita dall’espresso ringraziamento di COGNOME ( “perciò… eh, grazie…”).
Va ricordato che costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talchè in questa sede è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo diverso da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650; da ultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, COGNOME, non mass.). Le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414).
Vizi di tal natura non sono dedotti nel ricorso qui in esame ove ci si limita a sostenere il carattere opaco delle conversazioni intercettate (quindi, non concludente rispetto al contestato 54 patto corruttivo), così sollecitando una rilettura in fatto di dati investigativi già congruamente valutati e quindi non consentita in questa sede.
Il Tribunale si è anche direttamente confrontato con il contributo dichiarativo reso nel corso di indagini difensive da NOME COGNOME (la proprietaria dell’immobile oggetto della procedura di sfratto) che ha tuttavia ritenuto patentemente smentito dai dati captativi. Dalla comparazione tra la lettura del relativo verbale (allegato al ricorso) e l’ordinanza impugnata, non si coglie alcun travisamento del suo contenuto da parte del Tribunale del Riesame laddove evidenzia che costei aveva confermato come la COGNOME avesse manifestato il proposito di non coltivare la proposta corruttiva ricevuta dall’ufficiale giudiziario
Allo stesso modo, il Collegio della cautela, si è misurato con la versione difensiva offerta dall’indagata in sede di interrogatorio (pagg. 19 e 20 dell’ordinanza impugnata), parimenti ritenuta sconfessata dai dati captativi e logicamente incompatibili con dati di comune esperienza. Del tutto ragionevole ed in linea con i canoni della logica, è la considerazione sviluppata dal Tribunale secondo cui, ove davvero la COGNOME avesse solo apparentemente accettato la proposta corruttiva proveniente da COGNOME o comunque cercato di prendere tempo per smarcarsi da una situazione da lei definita imbarazzante, avrebbe dovuto non corrispondere la dazione (che invece emergeva dalle conversazioni intercettate) e denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.
Dopo avere affrontato il tema della sussistenza, sul piano della gravità indiziaria, di un rapporto corruttivo intercorso tra l’indagata e l’ufficiale giudizia COGNOME, il collegio della cautela ha anche esaminato – in piena aderenza al principio di diritto dettato dai giudici di legittimità – il tema relativo all’elem specializzante della fattispecie di corruzione in atti giudiziari rappresentato dalla “finalità di favorire una parte in un processo”.
Al riguardo – in piena aderenza al contenuto e alla sequenza delle interlocuzioni intercettate.- ha motivatamente ritenuto che la dazione illecita materialmente corrisposta dall’indagata in favore di COGNOME aveva avuto l’intento di avvantaggiare la proprietaria dell’immobile oggetto di sfratto, cliente della Onesto, e cioè di non rallentare i tempi del rilascio dello stesso, con conseguente implicita esclusione di fattispecie meno gravi, quali l’istigazione alla corruzione.
Si è evidenziato, in particolare, che a fronte di una situazione di fatto (” io sono l’ufficiale giudiziario, qui c’è l’avvocato NOME COGNOME per conto del proprietario, vedo che voi siete ancora in alto mare”) che avrebbe inevitabilmente comportato un rallentamento della procedura esecutiva, l’indagata aveva assunto
l’iniziativa di corrispondere all’ufficiale giudiziario una somma di denaro con l’intento di ottenere per la propria cliente una esecuzione senza dilazioni ed attese (“l’importante che oggi ci facciamo capire che è l’ultima volta che veniamo in via amichevole e che per la prossima volta con i carabinieri…), tanto è vero che la dazione era stata corrisposta proprio immediatamente dopo il termine dell’accesso presso l’abitazione ancora occupata dall’inquilina nel corso del quale l’ufficiale giudiziario aveva indicato il termine perentorio di rilascio.
Si tratta di costrutto argomentativo che, sul piano valutativo, ancora una volta involge dati fattuali non sindacabili in questa sede e, dall’altro, che si pone in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è necessario che l’at compiuto o da compiere, oggetto di mercimonio, inerisca ad uno specifico procedimento giudiziario (che nella specie era l’esecuzione di sfratto per morosità) e che la direzione della volontà sia quellq di arrecare un favore (o un danno) ad una delle parti di tale procedimento, non essendo sufficiente il generico asservimento dell’operatore giudiziario, dietro compenso, agli interessi del corruttore che configura il diverso illecito di cui all’art. 318 cod. pen. (da ultim Sez. 6, n. 23023, del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286645); tale delitto, che può essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta susseguente, si consuma con la sola accettazione della promessa di denaro o altra utilità da parte del pubblico ufficiale, indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio perseguito dal corruttore e dal fatto che l’atto richiesto al pubblico ufficiale si conforme o meno ai doveri di ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che esso risulti confluente in un atto giudiziario, alterando la dialettica processuale (Sez. 6, n. 5264 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 265842; Sez. 6, n. 48100 del 09/10/2019, COGNOME, Rv- 2774111 Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278963). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ravvisato in capo all’indagata l’esigenza cautelare special preventiva.
Il Tribunale del riesame ha ampiamente argomentato (pagg. 21 e 22 del provvedimento) avuto riguardo sia alla sussistenza del pericolo concreto di recidiva specifica sia all’attualità di detto pericolo, a proposito della quale va ribadito che i requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga
dul conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
Ebbene, il Collegio della cautela ha proprio valorizzato, in primo luogo, le caratteristiche del fatto concreto (dall’indagata era partita l’iniziativa dell’accordo corruttivo, sintomo di spregiudicatezza), in secondo luogo la personalità della Onesto che si era avvalsa, a beneficio della propria professione, di diffuse prassi corruttive esistenti nel settore delle procedure esecutive di sfratto e che esercitando la funzione di avvocato- gravitava in un contesto ambientale di tal fatta.
Il Tribunale ha pertanto operato una valutazione di pericolosità sociale, in via perfettamente logica e in aderenza ai parametri indicati dall’art. 274 lett. c) cod. eltsiANAN* proc. pen. tvalorizzando aati rispetto ai quali il dato della incensuratezza e della unicità della condotta erano valutati del tutto neutri.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/10/2024