Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8633 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanza n. 1099/23 del Tribunale di Roma del 18/09/2023 nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; sentito per la resistente indagata l’AVV_NOTAIO che ha chiesto di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha annullato la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di medico applicata ai sensi dell’art. 290 cod. proc. pen. dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, in ordine alle accuse provvisorie di concorso in corruzione in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter, 321 cod. pen.) in favore di NOME COGNOME Giudice di Pace in Maddaloni (Ce), condotta attuata mediante ricezione da parte dell’indagata, moglie del magistrato, di incarichi di consulenza onerosi e retribuiti in nero da parte degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale ha, infatti, osservato che al di là della verifica che su trentott ricorsi instaurati dal COGNOME e su sessantanove dal COGNOME presso l’ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni e già decisi dal COGNOME, il tasso di accoglimento fosse stato totalitario per il COGNOME e analogo (68 su 69) per il COGNOME, la mera omessa astensione del giudice dovuta all’esistenza di rapporti di debito/credito intercorrenti tra i legali ed coniuge, per quanto reiterata, aveva determinato per il magistrato al più un illecito di natura disciplinare, non integrando, tuttavia, pactum sceleris necessario per configurare il contestato delitto di corruzione in atti giudiziari.
Nel caso dell’AVV_NOTAIO, il Tribunale ha, inoltre, osservato che pur nell’ambito di una giurisprudenza segnata da non pochi tratti di anomalia, non può dirsi compiutamente dimostrato il fatto che il AVV_NOTAIO. COGNOME abbia emesso “pronunzie giurisdizionali di favore” a beneficio del legale, in assenza di una verifica, tanto generalizzata quanto mirata, degli orientamenti giurisprudenziali seguiti dal magistrato nei confronti degli altri legali operanti nell’ufficio del Giudice di Pac di Maddaloni, così da poter escludere che quegli orientamenti siano da qualificare quale effetto indiretto e distorto del sistema del cottimo giudiziario previsto per i giudici di pace dall’art. 11 della legge n. 374 del 1991 tuttora applicabile per i magistrati onorari non confermati ai sensi di successivi provvedimenti normativi.
Con riferimento ai rapporti tra la COGNOME e l’AVV_NOTAIO, il Tribunale ha, infine, indicato una serie di elementi rivelatori dell’ipotizzato patto corruttiv senza la verifica dei quali non può dirsi sufficientemente provata l’esistenza un quadro di gravità indiziaria del delitto in addebito.
Avverso l’ordinanza e limitatamente al capo B della provvisoria imputazione (rapporti tra la COGNOME e l’AVV_NOTAIO) ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero procedente, il quale sostiene che il ragionamento
che sorregge la motivazione è affetto da errore nell’interpretazione della norma di cui all’art. 319-ter cod. pen.
Ha, infatti, errato il Tribunale a parlare di rapporti debito/credito per l semplice ragione che il dott. COGNOME e la COGNOME non sono creditori dell’AVV_NOTAIO, ma nutrono aspettative di futuri incarichi remunerati dal legale, sino a quando, cioè, il COGNOME ne tratterà le cause patrocinate.
La causa di astensione è stata, invece, deliberatamente ignorata e lo sarà nel tempo nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive tra provvedimenti giurisdizionali di accoglimento ed incarichi privati conferiti al coniuge del magistrato.
Oltre all’errore concettuale, al fine di motivare l’insufficienza indiziaria, ragionamento probatorio del Tribunale confutato si avventura nell’indicare criteri investigativi asseritamente non osservati, tra cui la verifica di cene, viaggi o uscite dei coniugi COGNOME o quella se gli incarichi alla d.ssa COGNOME siano preponderanti rispetto a quelli offerti ad altri medici legali, se diverse ne fossero le retribuzioni o ancora se l’orientamento espresso nelle decisioni adottate dal dott. COGNOME fosse identico o diverso da quello seguìto nelle cause patrocinate da altri difensori, senza considerare che trattasi di condotte estranee alla contestazione del fatto e comunque di esclusiva competenza del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, va, infatti, rilevato come il Tribunale abbia annullato l’ordinanza applicativa della misura interdittiva non in forza di una scorretta interpretazione del dato normativo, nella specie costituito dall’art. 319-ter cod. pen., ma perché ha ritenuto lacunose le indagini svolte, nel senso, cioè, di reputare gli elementi indiziari acquisiti, per quanto debitamente e compiutamente apprezzati, insuscettibili allo stato di fornire adeguata dimostrazione della sussistenza di un sinallagma illecito, di cui pure si avverte il fumus, tra il legale ed il magistrato, con l’apporto del di lui coniuge in veste di destinataria di indebite utilità.
A prescindere dalla condivisibilità o meno del giudizio fornito del compendio indiziario ed argomentato con l’ordinanza impugnata, si deve, pertanto, ritenere
che le censure svolte del Pubblico Ministero ricorrente si dispieghino in termini di stretto merito, non potendo trovare accoglienza in sede di legittimità.
Né si può tacciare la motivazione del provvedimento mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, risultando, anzi, coerente con la premessa di fondo del ritenuto carattere incompleto delle indagini svolte.
Resta, pertanto, valido ed insuperato il principio a suo tempo stabilito da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta (solo) il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il tutto nel contesto più AVV_NOTAIO dei limiti del vaglio di legittimità sul discors giustificativo della decisione, che presenta un orizzonte notoriamente circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, 25 gennaio 2024
Il consigliere esreinsore