Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Cervicati avverso l’ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale della libertà di RAGIONE_SOCIALE il 26/04/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 aprile 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la richiesta di riesame di NOME COGNOME contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha disposto la sua
sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni perché gravemente indiziato del reato ex artt. 81, comma 2, 110, 319-ter, 416-bis.1 cod. pen. per avere – quale Comandante del Gruppo Tutela RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE – asservito la sua funzione, in cambio di utilità, agli interessi privati di NOME e NOME COGNOME, titolari dellaEurobitume nell’ambito di una verifica fiscale nei modi analiticamente descritti nella imputazione provvisoria.
In particolare, si contesta al ricorrente di avere favorito gli COGNOME in relazione al dissequestro di loro denaro a seguito della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti con l’RAGIONE_SOCIALE, in cambio della ospitalità, in più occasioni concessagli, in un immobile nella disponibilità degli stessi.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. GLYPH Con il (presentato per primo) motivo di ricorso, inerente alle esigenze cautelari, si evidenzia che il ricorrente si informò sull’andamento del procedimento relativo agli COGNOME non nel loro interesse, ma (come risulta dalla documentazione allegata) perché, nell’ambito di tale procedinnento tera stato sottoposto a misura cautelare un sottufficiale della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza appartenente all’organico del Centro di addestramento diretto dal ricorrente. Inoltre, si osserva che l’anomala disponibilità di un appartamento degli COGNOME risale al 2018, sicché – dato il tempo trascorso, l’assenza di incarichi operativi da allora a oggi e di altre condott censurabili – non emergono esigenze cautelari.
2.2. GLYPH Con il (presentato come secondo) motivo di ricorso, concernente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato ex art. 319-ter cod. pen., si osserva che gli COGNOME avevano diritto al dissequestro del loro denaro per avere integralmente saldato il debito con l’RAGIONE_SOCIALE e che la nota redatta da COGNOME per caldeggiare il dissequestro si limitò a rappresentare una situazione oggettiva (l’esistenza dei modelli F24 che provavano il pagamento integrale di quanto dovuto dagli COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE) t ecostituì un atto interno alla Amministrazione, privo di funzione documentatrice e ininfluente sulla decisione giudiziaria; certamente non un mettersi a disposizione per gli interessi degli COGNOME.
2.3. GLYPH Con il motivo (presentato come terzo) concernente la violazione dell’art. 319-ter cod. pen. si osserva che la nota trasmessa dal ricorrente non poteva inquinare la determinazione del Pubblico ministero procedente perché la
revoca del sequestro RAGIONE_SOCIALE somme conseguiva obbligatoriamente dall’avvenuto intero pagamento del debito erariale, sicché neanche potrebbe stabilirsi un collegamento causale fra la condotta del ricorrente e l’utilità elargitagli dagl COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale ha ritenuto che COGNOME nel redigere gli atti giudiziari (tali perché da lui redatti in quanto ufficiale di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria) relativi alla posizi dei fratelli COGNOME fu mosso da un «interesse comunque anche privato». Ha tratto questa conclusione dal particolare zelo del ricorrente nel seguire la vicenda /rivelato dai consigli dati ai fratelli COGNOME nelle comunicazioni (mediante whatsapp nel novembre-dicembre 2017 e poi nel 2018), dalle annotazioni redatte, dalla sollecitazione rivolta al Pubblico ministero procedente, dall’inoltrare il contenuto della sua conversazione con quest’ultimo agli COGNOME.
Su queste basi, ha ravvisato una alterazione dell’andamento fisiologico del procedimento / correlandola alla utilità conseguita da COGNOME con la fruizione dell’immobile degli COGNOME, iniziata prima della presentazione della loro istanza di dissequestro, ma proseguita anche dopo.
Il Tribunale ha considerato che la ripetuta fruizione di un alloggio alberghiero non aperto al pubblico apportò un vantaggio economico e quei vantaggi che possono derivare dall’anonimato, sicché è indice di un accordo corruttivo.
Va ribadito che costituisce «atto giudiziario» quello che svolge una funzione nell’ambito di un procedimento giudiziario (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582; Sez. 6, n. 12409 del 06/02/2007, COGNOME, Rv. 236830), sicché, per esempio, è tale anche la redazione infedele di un’annotazione di polizia giudiziaria resa nell’ambito di un procedimento penale (Sez. 6, n. 23803 del 30/03/2022, COGNOME, Rv. 283601).
Inoltre, nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisi giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio, non vale il suo contenuto, ma il metodo con cui è stata raggiunta e se essa è stata influenzata dall’accettazione di denaro o altre utilità, o della loro promessa, da parte del pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916).
In questo quadro, per la sussistenza del reato, non importa che l’atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d’ufficio, ma rileva che l’autore del fatto abbia violato il dovere di imparzialità e terzietà – che deriva dal fatto che l’attività oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio al quale egli appartiene, così che possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935) – alterando la dialettica processuale – anche se la corruzione è susseguente (Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278963; Sez. 6, n. 48100 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 277411).
Dal contenuto dell’ordinanza impugnata, risulta incontroverso che il dissequestro, caldeggiato da COGNOME e deciso dal Pubblico ministero procedente, fu legittimo e seguì anche a un aumento (su consiglio tecnico di COGNOME) della somma da pagare indicata dagli COGNOME nell’istanza di dissequestro.
Ne deriva che la condotta addebitatagli sarebbe in astratto inquadrabile come corruzione in atti giudiziari per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 319-ter cod pen.), che si distingue dalla corruzione ex art. 319 cod. pen. per lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi realizzato mediante l’impegno permanente a compiere o omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, seppure in sé non contrari ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276801; Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019,COGNOME, Rv. 274984). Inoltre, l’ampia formula usata dall’art. 318 cod. pen. («per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni o dei suoi poteri») ricomprende: sia il caso di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, che, più i generale, della funzione, sia la corruzione antecedente che quella susseguente, né richiede necessariamente il protrarsi nel tempo dell’asservimento dell’agente all’interesse privato (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281844).
Nella linea dei principi ricordati, quel che nel caso in esame occorre chiarire è se l’interesse del pubblico ufficiale agente si sia riverberato nello svolgersi del procedimento, così obiettivandosi in una sua alterazione che fuoriesca dalla sfera soggettiva e riconduca la vicenda all’ambito della rilevanza prettamente penale.
In altri termini, è necessario ricostruire quello che avrebbe dovuto essere il corretto svolgersi del procedimento, secondo la normativa vigente, per individuare eventuali devianze nel suo concreto sviluppo.
Inoltre, occorre precisare se e quando vi fu – se non un esplicito e pun sinallagma – almeno una puntuale correlazione tra il comportamento zelante de ricorrente e i benefici (l’ospitalità nella struttura degli COGNOME) da lui rice infatti, al riguardo, tenersi presente che il ricorrente beneficiò per la p dell’uso dell’immobile nel maggio del 2017 (alcuni mesi prima del interessamento per gli COGNOME), due volte nel gennaio del 2018 (meno di un me dopo la condotta ascrittagli), e altre due volte nel settembre del 2018 (a dis molti mesi).
A ZZ Da queste esigenze deriva l’annullamento dell’ordineCirripugnata con rinvio nuovo giudizio al Tribunale c 1 di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale RAGIONE_SOCIALE, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 24/10/2023