Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9933 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9933 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno sul ricorso proposto da nel procedimento a carico di
COGNOME NOME
COGNOME NOME
nonché da
COGNOME NOME, nato a Foligno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; uditi i difensori di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, a seguito di gravame interposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il locale Tribunale nonché dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, a seguito di rito abbreviato, dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, previa riqualificazione del reato ascritto ex artt. 319-ter in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen. ai sensi degli artt. 318-321 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta ai predetti imputati, dichiarando gli stessi incapaci i perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Agli imputati NOME COGNOME, quale Presidente della Corte di assise di appello di Catanzaro preposta a giudicare in appello NOME COGNOME a seguito della sua condanna in primo grado per concorso in omicidio volontario in qualità di mandante, e NOME COGNOME, avvocato codifensore del COGNOME, è ascritto il patto corruttivo per l’assoluzione in appello del predetto imputato con corresponsione al primo, da parte del secondo, della somma di cinquemila euro, nonché con la promessa da parte del COGNOME, su sollecitazione del COGNOME, dell’ulteriore utilità consistita dall’intervento del COGNOME presso NOME COGNOME, presidente della RAGIONE_SOCIALE, finalizzato all’attribuzione di un contributo pari a 175mila euro in favore di NOME COGNOME, cugino del coniuge del COGNOME, contributo, poi, effettivamente conseguito. Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare la RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE“. Fatto commesso in Catanzaro il 30 maggio 2019.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e gli imputati.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con il proprio atto, deduce i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, inosservanza dell’art. 443, terzo comma, cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero, in presenza di gravame avverso la pronuncia assolutoria riguardante una parte della condotta corruttiva riferita al richiesto interessamento, da parte del AVV_NOTAIO all’AVV_NOTAIO, presso NOME
COGNOME, presidente della RAGIONE_SOCIALE, per l’attribuzione del contributo in favore del cugino dello stesso COGNOME.
Inoltre, con la censurata declaratoria la Corte ha omesso qualsiasi esame delle censure mosse con l’atto di appello sul tale specifico capo assolutorio.
3.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell’art. 580 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alle censure di legittimità mosse con l’atto di ricorso, così riqualificata la impugnazione proposta, riguardanti il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
3.3. Con il terzo motivo, contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova dichiarativa proveniente dall’imputato NOME COGNOME in relazione alla riqualificazione del reato.
Richiamata la pertinente parte della sentenza con il plurimo contributo dichiarativo di detto imputato valorizzato, si censura l’intrinseca ed estrinseca contraddittorietà della motivazione: questa risulta contraddittoria sia rispetto al giudizio di attendibilità del dichiarante, sia con riguardo al contenuto delle dichiarazioni che hanno sempre ricollegato la dazione del denaro del 30/05/2019 alla corruzione per il processo di appello a carico di NOME COGNOME, avendo lo stesso COGNOME chiarito perché, nell’immediato, aveva focalizzato il suo ricordo sul procedimento NOME (v. interrogatorio del 17/04/2020 e incidente probatorio del 13/10/2020), essendo stato parte di due accordi corruttivi con l’AVV_NOTAIO e chiarito che la dazione del denaro immortalata dalle riprese audio-video della relativa intercettazione ambientale, riguardava la corruzione per il processo COGNOME.
Cosicché risulta contraddittoria con tali premesse la conclusione cui perviene la Corte, che afferma un inesistente dubbio circa la riferibilità di tale dazione all’un piuttosto che all’altro-dei due procedimenti ai quali era interessato l’AVV_NOTAIO, così da procedere alla derubricazione della accusa.
3.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione degli artt. 318 e 319-ter cod. pen. in quanto la certa riferibilità, per la stessa Corte di appello, della dazione denaro del 30/05/2019 a un processo per favorire una parte processuale doveva condurre alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 319-ter cod. pen., anche secondo il recente arresto di legittimità espresso da Sez. 6 n. 16333 del 29/04/2025, facendosi mercimonio della funzione giudiziaria.
3.5. Con il quinto motivo, inosservanza dell’art. 443, terzo comma, cod. proc. pen. in relazione alla esclusione della aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. sulla base di un orientamento di legittimità, espresso da Sez. 1 n. 45451 del 14/09/2022, Rv. 283760, in contrasto con altro e precedente orientamento, pur in parte maturato in costanza del nuovo assetto normativo introdotto dal D. Legs. 6
febbraio 2018 n. 11, espresso da Sez. 2 n. 38973 del 14/06/2018, n. m. e Sez. 2 n. 27648 del 30/06/2021, Rv, 281564, la cui condivisione giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, salva la rimessione del contrasto alle Sezioni unite.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 521, 129 cod. proc. pen. e 6 CEDU in relazione alla radicale trasformazione del fatto storico inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., senza riconoscerla ai sensi dell’art. 598 cod. proc. pen. e con le conseguenze di cui all’art. 604 cod. proc. pen.
Richiamata l’originaria imputazione, si assume che l’elemento valorizzato alla base della affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 318 cod. pen., ovvero la possibilità di una destinazione ad altro processo – “imputato tale NOME” – della tangente ricevuta in data 30.05.2019, costituisce un novum naturalistico, capace di modificare sostanzialmente l’atto accusatorio integrando un fatto diverso che avrebbe dovuto comportare la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica.
4.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 323-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione.
La sentenza impugnata, nel disattendere la richiesta di applicazione della circostanza, non ha tenuto conto della diversa considerazione dell’apporto dichiarativo del ricorrente: da principale fonte probatoria, considerata dalla prima decisione, a mero riscontro della prova proveniente dalla fonte captativa, secondo la sentenza impugnata. Cosicché, deve essere censurato l’utilizzo della motivazione per relationem attuato dalla sentenza impugnata in punto di ritenuta insussistenza dell’attenuante in parola, prescindendo dal riferimento alla concreta efficacia della dichiarazione confessoria.
4.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 133 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, avvenuta discostandosi significativamente dal minimo edittale previsto dalla ipotesi ex art. 318 cod. pen., secondo la quale è stato riqualificato il fatto, rispetto – invece – al minimo edittale a partire dal quale era stata determinata la pena per la precedente ipotesi ex art. 319-ter cod. pen., così realizzando un trattamento di sfavore non consentito.
4.4. Con il quarto motivo, si sollecita la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. e 117 Cost. in relazione agli artt. 8 CEDU e 49 TFUE, essendo stabilita dall’art. 32-quinquies cod. pen. l’automatica applicazione dell’estinzione del rapporto di impiego, in presenza di una sanzione quantificata in misura fissa, seppur in relazione a fattispecie tra loro significativamente differenti quanto a cornice edittale, e svincolata da qualsivoglia valutazione del fatto concreto e della
sua effettiva gravità, ovvero della condotta complessiva dell’imputato – ivi compresa, nel presente processo, la sua scelta collaborativa.
Tale equiparazione di conseguenza sanzionatoria rispetto a situazioni differenti, si pone in contrasto con la sempre più ricorrente censura, da parte della Corte Costituzionale delle previsioni sanzionatorie fisse, che non contemplino alcuna possibile discrezionalità o modulabilità concrete, incorrendo in plurimi profili di illegittimità riguardanti il principio di uguaglianza, la finalità rieducativa pena e fino al fondamentale principio di proporzionalità.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, nullità ai sensi degli artt. 179, comma 2, 521 e 522 cod. proc. pen. e per violazione degli artt. 441, comma 1 e 423 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
La sentenza impugnata ha proceduto solo apparentemente a riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 318 cod. pen., in realtà effettuando una radicale modifica del fatto oggetto della imputazione, peraltro senza la puntuale individuazione dell'”interesse privato e personalistico” dell’attuale ricorrente alla base dell consegna dei cinquemila euro, interesse che la difesa non ha potuto considerare, non avendone la necessità rispetto alla originaria diversa contestazione.
Sotto altro aspetto, la modifica della imputazione risulta avvenuta in relazione a un giudizio abbreviato, rispetto al quale la correlata necessità non si è palesata in base a ulteriori esiti istruttori disposti ex art. 438, comma 5 o 441, comma 5 cod. proc. pen., come indicato da Sez. U 18/04/2019 n. 5788.
Cosicché, la rimodulazione del fatto posta a base della sentenza impugnata ha realizzato una violazione del diritto di difesa dal quale discende la sua nullità che con il presente ricorso si deduce tempestivamente.
5.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 318 e 319-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione.
Al dubbio circa il processo al quale era destinata la somma dell’importo di cinquemila euro non è conseguito l’accertamento della sua riferibilità al “privato e personalistico” interesse del ricorrente rispetto alla funzione giurisdizionale del COGNOME, non essendo dimostrata la sussistenza e la realizzazione di un accordo finalizzato al perseguimento di tale interesse né, ancora, la messa a disposizione del COGNOME per tale generica finalità, e non per altro, avendo lo stesso COGNOME smentito nel suo interrogatorio del 17/4/2020 dazioni o favori o condizionamenti per i numerosi altri procedimenti cui era interessato, quale difensore, l’AVV_NOTAIO.
Il mancato accertamento della riferibilità della dazione del 30/5/2019 al processo COGNOME, quindi, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ulteriore ragione a sostegno dell’annullamento senza rinvio si rinviene dalla insussistenza di qualsiasi prova dell’esistenza di uno specifico accordo al riguardo.
Infine, quanto alla vicenda del procedimento NOME, la relativa considerazione da parte della Corte di appello costituisce ulteriore profilo di evidente e manifesta illogicità per l’omissione degli indicati elementi pacificamente acquisiti in giudizio.
5.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 318 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, anche per travisamento delle emergenze processuali con riferimento alla prova tecnica costituita dall’intercettazione ambientale audio-video del 30 maggio 2019, in quanto del tutto priva di qualsivoglia valore dimostrativo della asserita dazione di denaro, alla quale la sentenza perviene attraverso un travisamento, una contraddittoria e manifestamente illogica asserzione argomentativa. In particolare, con riguardo:
-alla asserita consegna di una busta bianca posta al di sotto – e non al di dentro – della cartellina da parte dell’AVV_NOTAIO al COGNOME;
alla identità di tale busta con quella successivamente aperta dal COGNOME presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALEe Tributaria di Catanzaro;
alla mancanza di prova dell’inserimento della cartellina con la busta bianca nella borsa del COGNOME.
5.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione ed anche per violazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione alla censurata inattendibilità del chiamante in correità COGNOME, rispetto alle stesse valutazion espresse dalla sentenza sulla mancanza di spontaneità delle stesse che risultano “ondivaghe, mai esaustive, più volte ritrattate, sovente interpolate da distinguo e precisazioni”, avendo la Corte di appello preferito la sola prova tecnica, sovvertendo la logica costruzione delle prove a carico.
La Corte, in violazione dei principi in tema di valutazione frazionata della testimonianza del chiamante in correità, ha ritenuto credibile la versione del COGNOME a proposito della avvenuta dazione del 30/5/2019, ma non anche a proposito di quanto dal predetto dichiarato sull’accordo corruttivo sul processo COGNOME.
Inoltre, la ritenuta inutile applicazione dei principi e art. 192 cod. proc. pen è illogica se si considera il valore – come prima detto – neutro della prova tecnica.
Infine, nessuna risposta è stata data alle numerose censure difensive dell’atto di appello e nella memoria del 18/3/2024, tutte conducenti alla inattendibilità oggettiva e soggettiva del COGNOME e alla totale mancanza di elementi di conferma e riscontro individualizzanti della responsabilità del ricorrente.
In relazione a questo aspetto, si impugna la ordinanza della Corte di appello del 5/12/2024 che ha ritenuto non acquisibile la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero nei
confronti del COGNOME per falsa testimonianza proprio per temi riguardanti l’attuale procedimento.
5.5. Con il quinto motivo, nullità dell’incidente probatorio ai sensi degli artt 393 e 398, comma 2 e 178 cod. proc. pen. e violazione dell’art. 438, comma 6bis, cod. proc. pen. in relazione all’omessa produzione da parte del Pubblico Ministero, in occasione dell’incidente probatorio, delle integrali precedenti dichiarazioni dell’esaminando, trattandosi di nullità assoluta e insanabile.
5.6. Con il sesto motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. essendo la pena determinata in misura notevolmente superiore al minimo edittale della fattispecie qualificata, diversamente dal criterio adottato dal primo AVV_NOTAIO, attestatosi sul minimo edittale. Inoltre, nel motivare la graduazione della pena la Corte ha fatto riferimento ad elementi estranei al processo, richiamando le numerose occasioni consumate e violando il principio di proporzionalità.
Infine, analoga censura deve coinvolgere la sanzione accessoria non comminata dal primo AVV_NOTAIO e non richiesta dalla stessa Procura AVV_NOTAIO, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 597, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. difettando il presupposto della conferma della sentenza di primo grado.
E’ pervenuta memoria difensiva nell’interesse del ricorrente COGNOME con la quale sia avversa l’impugnazione del ricorrente pubblico deducendo:
6.1. L’infondatezza del ricorso in tutte le sue articolazioni, segnatamente:
6.1.1. Con riguardo alla censura della declaratoria di inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero in quanto:
la sentenza di primo grado non ha contenuto alcuna statuizione assolutoria, mancando il presupposto previsto dall’art. 443, comma 2, cod. proc. pen. costituito dal mutamento del titolo di reato.
per la pretesa applicazione del principio di conversione ex art. 580 cod. proc. pen., il Pubblico ministero non ha proposto un ordinario ricorso per cassazione, ma uno specifico atto di appello, non trovando spazio l’ipotesi di conversione del ricorso in appello ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., applicabile solo nell’ipotes contraria; inoltre, al di là delle formule utilizzate in sede di epigrafe, il pred atto conteneva esclusivamente deduzioni di puro merito così ostando l’applicazione del principio di conversione.
in relazione al riconoscimento della aggravante speciale, all’ammissibilità dell’appello osta la lettera dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., non sussistendo alcun contrasto giurisprudenziale in ragione del diverso regime normativo.
6.1.2. Quanto al dedotto travisamento della prova, i relativi argomenti non possono trovare accesso in sede di legittimità trattandosi di una diversa lettura delle risultanze processuali, e comunque, in relazione alla errata considerazione
dell’inattendibilità del COGNOME, di censure manifestamente infondate, anche per quanto già detto nel ricorso nell’interesse dell’imputato.
6.1.3. Con riferimento alla censura in ordine alla derubricazione del reato, al di là della eccepita assorbente sua nullità, del tutto corretta è la sopravvenuta riqualificazione della fattispecie in relazione a quanto già affermato in sede di legittimità da Sez. 6, 05/03/2024 n. 23203.
6.2. Con il medesimo atto si propongono i seguenti motivi nuovi.
6.2.1. A sostegno del primo motivo, si richiama la pronuncia espressa da Sez. 6 n. 30628/2024 del 11/7/2024 in relazione alla ostatività del giudizio abbreviato alla derubricazione del reato di cui all’art. 319 -quater in quello di cui all’art. 318 cod. pen. in presenza, pur senza modifica del fatto, di una rilevante diversità circa la condotta contestata;
6.2.2. A sostegno del secondo motivo, la recente giurisprudenza di legittimità non ritiene esaustiva, al fine della integrazione del reato, la prova della dazione che ne può costituire indizio, necessitando la piena prova dell’accordo corruttivo.
6.2.3. A sostegno del quarto motivo, si ribadiscono, infine, le censure in ordine alla mancata applicazione dei criteri ex art. 192 cod, proc. pen. rispetto alla prova dichiarativa in presenza della neutralità di quella tecnica.
E’ pervenuta memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede a sostegno dell’accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con riguardo alla fondatezza del secondo e quinto motivo – riguardanti la declaratoria di inammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – nonché del terzo e quarto motivo riguardanti la riqualificazione del reato ex art. 319-ter cod. pen. in quello di cui all’art. 318 cod. pen.
Si sostiene, inoltre, la fondatezza del quarto motivo e terzo motivo nuovo del ricorso nell’interesse del COGNOME, riguardanti la ritenuta parziale attendibilità del chiamante in reità COGNOME. Infine, si sostiene la manifesta infondatezza dei motivi proposti nell’interesse del COGNOME.
Per le ragioni esposte, il P.G. ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai motivi ritenuti fondati.
E’ pervenuta memoria di replica alle osservazioni proposte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO da parte della difesa di NOME COGNOME.
All’udienza di discussione la difesa di COGNOME ha depositato note di udienza in relazione al secondo motivo del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e al secondo motivo del ricorso del COGNOME, nonché a confutazione di quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella memoria depositata con riferimento al mancato riconoscimento del minimo edittale della fattispecie riqualificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico ministero è in parte fondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
L’esclusione della pattuizione corruttiva correlata all’interessamento richiesto dal COGNOME all’AVV_NOTAIO per il contributo filmografico non ha espresso, né formalmente né sostanzialmente, alcuna statuizione assolutoria sul capo, accedendo alla ricostruzione dell’unico fatto corruttivo – avente la limitata incidenza sulla composizione del suo prezzo -, in relazione al quale è stata affermata la responsabilità degli imputati.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
1.2.1. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello del Pubblico ministero, in base al combinato disposto degli artt. 442, terzo comma, e 593, primo comma, cod. proc. pen., che impedisce alla Pubblica Accusa di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di celebrazione del rito abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
1.2.2. Ritiene questa Corte che la decisione deve essere censurata, non avendo tenuto conto del condivisibile principio secondo il quale, nel caso di sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato, quando sia stato proposto appello sia dall’imputato, sia dal pubblico ministero, l’impugnazione di quest’ultimo, che possa essere qualificata come ricorso per cassazione, poiché in violazione del limite previsto dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., è legittimamente trattata, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., dal giudice d’appello (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 – 02). Nell’affermare il principio, è stato condivisibilmente argomentato che «trattandosi di sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato, che non aveva modificato il titolo di reato giusta la preclusione di cui all’art. 443, comma 2, cod. proc. pen., il pubblic ministero non poteva proporre appello A norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., indipendentemente dalla qualificazione in termini di appello data dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, l’impugnazione presentava pertanto i requisiti del ricorso per cassazione, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte suprema. Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza era stata, come detto, appellata anche dall’imputato, ed era dunque applicabile l’art. 580 cod. proc. pen., a norma del quale «quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello Risulta dunque osservato il principio secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell’art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di
impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d’appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, RAGIONE_SOCIALE aa., Rv. 257326; Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, RAGIONE_SOCIALE., Rv. 241872). Va quindi affermato il principio di diritto secondo cui, nel caso di sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato ed appellata sia dall’imputato sia, in violazione dell’art. 443, comma 2, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, l’impugnazione da quest’ultimo proposta che possa essere qualificata come ricorso per cassazione viene legittimamente trattata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen. ed il su accoglimento può condurre alla riforma della sentenza impugnata laddove determini la necessità di un giudizio rescissorio». Nello stesso senso è stato affermato che, in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell’art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la corte di appello deve sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri di cui all’art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d’appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli(Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739).
Pertanto, la Corte di appello – in presenza dei concomitanti appelli degli imputati – doveva valutare il merito dell’impugnazione del Pubblico ministero quale ricorso in cassazione convertito in appello in ragione della declinazione sub specie di vizi di legittimità delle relative censure in ordine alla insussistenza del aggravante mafiosa e del riconoscimento delle attenuanti generiche per vizio di motivazione.
1.3. Il terzo motivo è fondato.
1.3.1. Quanto alla sua ammissibilità deve essere ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divie di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento d prova(Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370); ancora, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e)
cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567); infine, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
1.3.2. La Corte di appello, all’esito dell’esame del gravame proposto dal COGNOME, ha ritenuto che sia sorto il dubbio che il giudice COGNOME «abbia potuto ricevere il denaro anche in cambio di un suo illecito intervento riformatore perpetrato nel corso del procedimento per una misura di prevenzione patrimoniale a carico di tale COGNOME NOME» e, ripercorrendo i vari interrogatori del predetto, assume che «a fronte di tali ondivaghe affermazioni, sovente contrastanti tra loro, che hanno posto la corruzione in atti giudiziari del COGNOME in sinallagma con due diversi procedimenti penali trattati entrambi dall’imputato, prima l’uno e poi l’altro per poi ritrattare e tornare a contrattualizzare l’accordo corruttivo al primo processo, sinallagma che l’istruttoria di primo grado non è stata in grado di dimostrare con sufficiente grado di certezza, questa Corte non può che esaltare come ragionevole il dubbio relativo a quale procedimento il pactum sceleris tra gli imputati possa essere precisamente riferibile, se al processo COGNOME come descritto dal P.M. nel capo di imputazione, o al procedimento NOME, come convincentemente dubita la difesa?›, per poi affermare la sussunzione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. in quanto risulta essere stata provata solo una «generica e indeterminata disponibilità dietro compenso che ha trovato il suo corrispettivo nella somma che il COGNOME ha effettivamente consegnato al COGNOME». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nell’esaminare l’appello del COGNOME la sentenza reitera l’assunto per il quale ferma la certa dazione al COGNOME della somma indicata da parte dell’AVV_NOTAIO il giudizio di appello ha fatto emergere il dubbio « su quale atto giurisdizionale in un determinato processo penale il COGNOME abbia specificamente posto un sinallagma», senza per questo che il COGNOME sia giudicato “intrinsecamente incoerente”, così mancando la prova di uno degli elementi strutturali del reato di cui all’art. 319-ter cod. pen. originariamente contestato.
Di qui, l’assunto della Corte di appello secondo il quale «la condotta emersa dal coacervo delle indagini preliminari sia stata meglio sussumibile nel reato previsto dall’art. 318 per il COGNOME e in quello sanzionato dall’art. 321 c.p. per COGNOME», trattandosi di «un asservimento del Magistrato all’interesse personale dell’AVV_NOTAIO».
1.3.3. Ritiene questo Collegio che il dubbio sul quale si fonda la decisione è efficacemente censurato dal ricorrente pubblico, che correttamente denuncia, adempiendo puntualmente all’onere di allegazione delle specifiche dichiarazioni del COGNOME, la duplice contraddizione – pervero patente e prossima all’evidenza – in cui incorre la motivazione della sentenza impugnata.
A fronte della analitica disamina delle dichiarazioni del COGNOME condotta dalla prima decisione di tutte le dichiarazioni rese dal COGNOME ritenute concludenti nell’indicare la dazione corruttiva del COGNOME al processo del suo assistito NOME COGNOME, dinanzi al Collegio presieduto dallo stesso COGNOME (v. pg. 10 e ss.), la sentenza impugnata considera i soli interrogatori del 31/1/2020, 5/2/2020 e l’incidente probatorio del 13/10/2020, nei quali ritiene di individuare quelle “ondivaghe affermazioni, sovente contrastanti” che giustificano il dubbio del AVV_NOTAIO di appello in ordine a quale dei due processi – COGNOME e NOME – fosse riferita la somma corruttiva.
Tuttavia, anche la sola disamina condotta dalla sentenza designa il travisamento della prova dichiarativa considerata e la manifesta illogicità della sua valutazione, posto che il COGNOME, dopo aver confessato la corruzione per il processo COGNOME – ancorché su contestazione del Pubblico Ministero – confessava che la somma datagli dal COGNOME, immortalata nella intercettazione audio-video, riguardava il processo COGNOME; così come anche nell’interrogatorio del 5/2/2020, nel riferire che in relazione al processo COGNOME aveva ricevuto tre diverse dazioni di denaro, confermava che tra queste vi era quella ricevuta dal COGNOME nel maggio 2019;infine, nell’incidente probatorio del 13/10/2020, pur confermando anche il patto corruttivo con il COGNOME per il processo NOME, ribadiva il coevo patto corruttivo riguardante il processo COGNOME.
E il giudizio espresso dalla sentenza non tiene conto degli altri interrogatori del COGNOME del 25.2.2020, 29.2.2020 e 17.4.2020, nell’ambito dei quali egli parla della corruzione riguardante il processo COGNOME con riferimento alla busta di soldi ricevuta dal COGNOME, di cui alle immagini fattegli vedere dopo aver reso le sue dichiarazioni, in relazione alle quali confermava la sua confessione (v. pg.9 e ss. della prima sentenza).
Cosicché appare evidente il travisamento della prova orale in relazione al contenuto delle dichiarazioni del COGNOME, quando indicano univocamente il riferimento della dazione del 30 maggio 2019 al processo COGNOME e giustificano
la focalizzazione del diverso procedimento NOME, trattandosi di due distinti episodi corruttivi che vedono protagonisti gli stessi imputati. A tale vizio si accompagna la contraddizione in cui incorre la sentenza rispetto al più volte affermato giudizio di complessiva attendibilità oggettiva e soggettiva del COGNOME nelle sue dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie, come pure rispetto alla genuinità e spontaneità delle stesse dichiarazioni confessorie.
Cosicché – a parte quanto si dirà sul complessivo costrutto probatorio adottato dalla sentenza e sul rapporto tra prova dichiarativa e prova tecnica – non vale a salvare la valutazione della Corte di appello dalla contraddizione e dal travisamento, la ritenuta attendibilità di quello che la sentenza indica come «nucleo centrale delle dichiarazioni del COGNOME che concerne l’aver ricevuto denaro dal COGNOME».
1.4. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo.
1.5. Il quinto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
I ricorsi degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1.11 primo motivo dei ricorsi dei predetti imputati, sostanzialmente sovrapponibile, ed il primo motivo nuovo proposto dalla difesa di COGNOME, che censurano la avvenuta riqualificazione del reato originariamente contestato, sono fondati.
2.1.1. I termini della decisione oggetto dei motivi in esame sono stati già sopra rappresentati sub par. 1.3.2.
2.1.2. Sul tema della riqualificazione giuridica del fatto è stato autorevolmente affermato che l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Coste, e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01); ancora, nello stesso alveo, è stato affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui l’imputato, al quale sia stato originariamente contestato il delitto di corruzione propria, venga condannato per il reato di corruzione impropria, qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di nuova qualificazione giuridica dello stesso fosse nota o, comunque, prevedibile per l’imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscon
(Sez. 3, n. 1464 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269360); infine, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, COGNOME, Rv. 273204; conf. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278093).
2.1.3. Diversamente, dandosi rilievo alla immutazione della condotta, è stato affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosi gli stessi, tra loro, in un rapporto di eterogeneità ed incompatibilità che rende impossibile per l’imputato difendersi, sicché viola il principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen. il mutamento del contenuto essenziale dell’addebito in ordine alla condotta attribuita al partecipe di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in fattispecie in cui è stato ravvisato il di di correlazione tra la contestazione del ruolo di “cassieri” del sodalizio e la ritenuta responsabilità degli imputati per avere operato quali stabili acquirenti degli stupefacenti di cui il medesimo sodalizio faceva traffico(Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante, Rv. 288246). Nello stesso senso, Sez. 6, n. 30628 del 2024, COGNOME, n.m., in relazione alla derubricazione del reato di cui all’art. 319 -quater nell’ipotesi di cui all’art. 318 cod. pen., dopo aver richiamato il principio secondo il quale l’appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l’imputato, potendo quest’ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello (Sez. 2, n. 46696 del 02/10/2019, Cascio, Rv. 277597 – 01), ha considerato che « a fronte dell’astratta correttezza di tale principio, deve rilevarsi come nel caso in esame la richiesta di derubricazione del reato, pur non comportando formalmente alcuna modifica in punto di fatto, sottintende una rilevante diversità circa la condotta contestata» in quanto « il fatto, come contestato, non poteva in alcun modo essere qualificato in termini di corruzione per l’esercizio della funzione, proprio perché conteneva una descrizione incompatibile con lo schema – basato su un accordo raggiunto in condizioni di “parità” tra pubblico agente e privato – richiesto dall’art. 318 cod. pen.». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Al fine di delineare i caratteri propri della condotta originariamente contestata rispetto a quella per cui è intervenuta condanna, va tenuto conto che, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è necess
che l’atto compiuto o da compiere, oggetto di mercimonio, inerisca ad uno specifico procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti del medesimo, non essendo sufficiente il generico asservimento dell’operatore giudiziario, dietro compenso, agli interessi del corruttore, ipotesi nella quale la condotta è sussumibile nella diversa fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. s(Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286645 – 03). Nell’affermare il principio, la Corte ha osservato che «L’art. 319-ter, cod. pen., nel descrivere la condotta di corruzione in atti giudiziari, prevede che il patto corruttivo e gli atti dell’agente pubblico siano «commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo». Occorre, cioè, che l’atto compiuto o da compiere, ed oggetto del mercimonio, sia funzionale ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di quello (così, tra altre, già Sez. 6, n. 36323 de 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972). È necessario, allora, che il patto corruttivo abbia ad oggetto uno o più procedimenti giudiziari, ma comunque specifici e determinati, non essendo sufficiente il generico asservimento dell’operatore giudiziario agli interessi del corruttore: in quest’ultimo caso, infatti, la condot dev’essere sussunta nella fattispecie dell’art. 318, cod. pen., per la quale non è necessario che l’accordo corruttivo si traduca in atto», riconoscendo questa generica disponibilità dietro compenso nella condotta non solo accertata ma, ancor prima, contestata all’imputato nell’imputazione considerata, che trovava il suo corrispettivo nelle somme mensili e nelle altre utilità sistematicamente procurategli dal corruttore e non ricollegate all’adozione di specifici atti o ad interventi sui colleghi impegnati nella decisione di determinati processi, conseguendo la riqualificazione di tale condotta come delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, a norma dell’art. 318, cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Ritiene questa Corte che – fermo restando quanto detto al par. 1.3. sul pregiudiziale vizio sotteso alla decisione – il AVV_NOTAIO di appello, nel pronunciare condanna in relazione al reato di cui agli artt. 318-321 cod. pen., è incorso nella violazione dell’art. 604, primo comma, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo posto alla base della affermazione di responsabilità un fatto diverso da quello contestato, condizione che – ove si realizza – comporta, in primo grado, l’obbligo di trasmettere gli atti al pubblico ministero (art. 521 secondo comma, cod. proc. pen.) e, dove la diversità del fatto risulti in grado di appello, la declaratoria di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 604, primo commma, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Invero, è stato condivisibilmente più volte affermato che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione
degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 52 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall’art. 598, che impone l’osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall’art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 265607).
Il dubbio probatorio del AVV_NOTAIO di appello, riguardante l’effettivo riferimento della dazione corruttiva – se, come in imputazione, al processo COGNOME o, invece, al procedimento COGNOME – ha condotto all’elisione, da parte dello stesso AVV_NOTAIO, di un elemento costitutivo del reato contestato, in parte qua ritenuto non provato, erroneamente, tuttavia, delineando un accordo corruttivo al quale è estranea la correlazione ad un processo e al vantaggio da arrecare a una sua parte, proprium del delitto di corruzione in atti giudiziari, introducendo – peraltro – a s fondamento un elemento dirimente – la riferibilità al diverso procedimento NOME estraneo alla imputazione e, quindi, al thema probandum; come pure, correlando la dazione del COGNOME a un interesse personale e privatistico di quest’ultimo, parimenti esulante dagli stessi parametri del giudizio.
Tale considerazione, è opportuno chiarirlo, non collide con quanto affermato nella precedente decisione appena citata, solo che si consideri che in quel caso alcuna immutazione del fatto contestato è stata operata, essendone solo operata una diversa qualificazione giuridica.
Diversamente è avvenuto nella vicenda oggetto del presente giudizio, nel quale la dazione corruttiva è stata avulsa dal processo di riferimento e dal vantaggio da arrecare alla sua parte, cessando il corruttore, AVV_NOTAIO, di rappresentare quest’ultima ed acquisendo il nuovo e diverso ruolo di corruttore esclusivamente in rem propriam, mutando l’oggetto e la causa del mercimonio, in tal modo individuando il fatto diverso che non è solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria (così, Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256861).
In termini conclusivi, la mancanza della certezza processuale della riferibilità della dazione corruttiva al processo COGNOME non consentiva la riformulazione dell’accusa da parte del AVV_NOTAIO dell’appello in funzione della affermazione di responsabilità, riferendo la dazione corruttiva agli interessi personali dell’AVV_NOTAIO, qualificata ai sensi degli artt. 318-321 cod. pen., sostanziando una tale decisione una violazione del fondamentale principio del ne procedat judex ex officio e del diritto di difesa degli imputati.
L’accoglimento del motivo non produce l’effetto regressivo correlato al riconoscimento del vizio, in quanto, essendo lo stesso contenuto in una sentenza, questa avrebbe potuto formare comunque oggetto di ricorso da parte del
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, al fine di contestare quel giudizio: la circostanza che il ricorso sia stato presentato e che il relativo motivo meriti accoglimento proprio sul punto della ricostruzione della vicenda, viziata nei termini in precedenza descritti, implica che il giudizio debba essere riformulato nell’ordinaria sede rescissoria, salvo il limite rilevato proprio in accoglimento del motivo proposto dalle difese.
L’accoglimento del precedente motivo assorbe il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di COGNOME e il secondo motivo del ricorso di COGNOME, con il correlato secondo motivo nuovo, salvo quanto – in relazione a questi ultimi – si dirà in relazione all’esame del terzo motivo sulla prova dell’accordo corruttivo.
Il terzo motivo del ricorso del COGNOME è fondato per quanto di ragione.
Le censure difensive alla ricostruzione probatoria a sostegno della consegna della busta bianca da parte del COGNOME al COGNOME negli uffici della Corte di appello di Catanzaro, involgono profili di rivalutazione probatoria che non possono trovare accesso in questa sede di legittimità, in assenza di vizi logici da parte della sentenza impugnata in costanza di una adeguata articolata motivazione sulla base del dato captativo, persino fisicamente riprodotto nel corpo della stessa motivazione.
Diversamente deve essere detto in relazione al collegamento stabilito tra tale consegna e la successiva verifica del contenuto della busta da parte dello stesso COGNOME, avvenuta negli uffici della RAGIONE_SOCIALEe Tributaria, nel frattempo raggiunti dall’imputato. Invero, a proposito, vi è l’insistito rilievo della sentenza impugnata, secondo il quale le riproduzioni-video del COGNOME negli uffici della RAGIONE_SOCIALEe Tributaria di Catanzaro danno conto del fatto che egli apre la busta datagli dal COGNOME “30 minuti prima” o “qualche minuto prima” presso gli uffici della Corte di appello di Catanzaro, contando le banconote ivi contenute, così essendo provata la avvenuta consegna della somma corruttiva da parte del COGNOME nelle mani del COGNOME .
La valorizzazione probatoria di tale rilievo temporale, operata dalla sentenza impugnata, tuttavia, induce il travisamento del fatto alla base della valutazione della prova tecnica dedotto dalla difesa, in presenza del distonico dato obiettivo secondo il quale la busta, consegnata al COGNOME alle 10:43:21, è stata aperta da quest’ultimo alle 13:45:58 di quel giorno (v. anche l’indicazione a pg. 18 della prima sentenza).
Il vizio rilevato impone, pertanto, la rivalutazione della prova tecnica sotto l’aspetto censurato, in correlazione al compendio dichiarativo del COGNOME, così come sopra considerato nell’accoglimento del secondo motivo del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
5. Il quarto motivo del ricorso di COGNOME, con il correlato terzo motivo nuovo, in parte sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e, in parte, sono fondati per quanto di ragione.
Ritiene questo Collegio che la ragione del dubbio posto dalla Corte di appello fondato sulla prova dichiarativa, confessoria ed etero-accusatoria, proveniente dal COGNOME – posta a base della ridefinizione dell’accusa -, non giustifica l’illogi capovolgimento, operato dalla sentenza, del costrutto probatorio a base della affermazione di responsabilità: da quello percorso dalla prima decisione, che aveva considerato il fondamento dichiarativo dell’accusa, costituita dalle dichiarazioni del COGNOME, corroborato dagli esiti della prova tecnica, a quello – della decisione impugnata – secondo il quale «le più che eloquenti intercettazioni video-ambientali captate sia nello studio del COGNOME presso la Corte di appello di Catanzaro che in quello presso la RAGIONE_SOCIALEe Tributaria Provinciale di Catanzaro costituiscano la prova inconfutabile piena, diretta ed esaustiva della responsabilità penale di entrambi gli imputati senza che siano necessari ulteriori riscontri», rispet alle quali “ad abundantiam” così si esprime la sentenza -, in ragione della autosufficienza e pienezza della prova tecnica, è solo affiancata quella dichiarativa del COGNOME in relazione alla quale – ancora una volta – «resta ferma la credibilità d’insieme e la verosimiglianza dell’intera narrazione confessoria e eteroaccusatoria».
Cosicché il AVV_NOTAIO di appello, con l’illogica inversione del costrutto probatorio e il parimenti illogico confinamento marginale del compendio dichiarativo, si è erroneamente congedato dall’applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. i cui criteri sono necessari, invece, per valutare in modo rigoroso la prova dichiarativa del COGNOME, anche, eventualmente, ricorrendo al puntuale ricorso ai criteri della c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni, del tutto assente dal cumulativo giudizio offerto dalla sentenza impugnata.
Peraltro la pretesa autosufficienza del dato tecnico e del suo contenuto – la dazione della somma da parte dell’AVV_NOTAIO al AVV_NOTAIO nell’ufficio di quest’ultimo – è smentita dalla necessità di individuare e provare il patto corruttivo, secondo il condivisibile orientamento per il quale, ai fin dell’accertamento del delitto di corruzione propria, nell’ipotesi in cui risulti provat la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio sia stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell’avvenuta dazione (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 – 01); principio sostanzialmente ribadito nell’affermazione secondo la quale, in tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il
compimento dell’atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra i pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021; COGNOME, Rv. 281144).
Non risolve, pertanto, la deduzione difensiva mossa in appello della mancanza di prova del pactum sceleris -a parte quanto già detto sulla sua illegittimità l’assunto della Corte di appello che fa leva sulla ridefinizione della condotta criminosa nell’alveo della ipotesi prevista dagli artt. 318-321 cod. pen.
Infondata, lambendo la genericità, è – infine – la censura sulla omessa acquisizione da parte della Corte di appello della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 20 novembre 2023, contenente la notizia di reato a carico del COGNOME, in base alla incensurabile valutazione richiamata dalla sentenza circa la sua non pertinenza al thema probadum e la non necessità della acquisizione ai fini della decisione, in costanza del compendio dichiarativo e dei suoi riscontri considerati sin dal primo giudizio.
6. Il quinto motivo del ricorso di COGNOME è manifestamente infondato, essendo stata correttamente rigettata la pertinente censura in appello con riferimento alla natura della nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, superata dall’accesso al rito contratto. Per orientamento consolidato di questa Corte, ribadito da Sez. 6, n. 33012 del 04/07/2024, Rv. 286992 – 01, «l’omesso deposito del verbale integrale dell’interrogatorio reso da chi viene sentito in incidente probatorio – così come del precedente incombente probatorio al quale non ha partecipato la difesa dell’indagato – viola la previsione di cui all’art. 398 comma 2 cod. proc. pen. la quale impone al PM di depositare, in uno con la richiesta di incidente probatorio, i verbali delle dichiarazioni rese dal soggetto di cui si chiede l’esame anticipato. Ciò comporta una nullità, a regime intermedio. Invero, questa Sezione (Sez. 6, n. 40971 del 26/09/2008, Camber, Rv. 241624 – 01; conf. Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012 dep. 21/03/2013, Consorte, Rv. 255526 – 01) ha avuto modo di precisare che non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell’esame, essendo però «egli obbligato, ai sensi dell’art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l’ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell’art. 393 cod. proc. pen.». Circa le conseguenze della violazione dell’obbligo del previo deposito, si è poi chiarito che «in tema di incidente probatorio, l’inosservanza da parte del P.M. dell’obbligo di deposito degli atti di indagine previsto dall’art. 393, comma secondo-bis, cod. proc. pen., ove ne sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell’indagato, integra una
nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità e di sanatoria previsto dagli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 6624 del 10/12/2013 – dep. 12/02/2014, D., Rv. 258855 – 01)».
L’accoglimento del secondo (nella parte non assorbita), terzo e quarto motivo del ricorso del COGNOME, produce i suoi effetti, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del COGNOME, che non li ha proposti, in quanto involgenti temi non esclusivamente personali.
In conclusione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 05/02/2026.