Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31785 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sinalunga il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 25/01/2024 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, adito quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza del 20 dicembre 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato all’indagato NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato per i reati di corruzione (capo a: artt. 110, 319, 321, 319-bis cod. pen., commesso tra luglio 2021 e aprile 2023; capo
b: artt. 110, 318 e 321 cod. pen., commesso tra luglio 2021 e novembre 2022) e turbata libertà degli incanti (capo c: 110, 353 cod. pen., commesso il 4 luglio 2022).
Secondo quanto ricostruito in sede cautelare, NOME COGNOME e NOME COGNOME, attraverso la società RAGIONE_SOCIALE, consentivano ai loro clienti (con i quali avevano stipulato fittizi contratti di consulenza) di avere canali preferenziali per affidamenti di gare bandite dall’RAGIONE_SOCIALE, grazie ad accordi corruttivi conclusi con i pubblici ufficiali NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente dirigente e funzionario della Direzione “Appalti RAGIONE_SOCIALE Acquisti” dell’RAGIONE_SOCIALE.
Secondo i giudici della cautela, la RAGIONE_SOCIALE, società di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, attraverso COGNOME e COGNOME, pur ricevendo ingenti somme di danaro per contratti di consulenza con le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in realtà svolgeva una attività di intermediazione con funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE per favorire gli imprenditori collegati a tali società nell aggiudicazione di appalti.
La fittizietà delle consulenze era dimostrata dalle captazioni che avevano rivelato la vera natura dei rapporti tra i “mediatori” e gli imprenditori.
I funzionari COGNOME e COGNOME mettevano a disposizione le loro pubbliche funzioni, compiendo atti anche contrari ai doveri di ufficio, tra i quali la turbati della gara 105/21 (aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE.Gi. in cooptazione con la RAGIONE_SOCIALE), la disponibilità ad incontri con i privati fuori delle sedi istituzionali per parlare d gare in corso di svolgimento e assicurando il loro intervento in favore di società segnalate dal COGNOME e dal COGNOME, tra le quali anche quelle riconducibili a COGNOME.
Tra queste società vi era anche la RAGIONE_SOCIALE fil cui referente era il COGNOME, che era anche membro del consiglio di amministrazione. COGNOME era inoltre amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (che era una delle società ad aver stipulato i contratti di consulenza con RAGIONE_SOCIALE) e della RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, i due funzionari, in cambio della promessa di utilità per la loro carriera in RAGIONE_SOCIALE o in altri organismi di diritto pubblico (ovvero raccomandazioni in sede politica ed istituzionale), fornivano al COGNOME documenti ed informazioni riservati su bandi di gara in corso di pubblicazione per favorire i clienti della RAGIONE_SOCIALE (tra i quali anche il COGNOME); davano la loro disponibilità ad incontri anche con COGNOME per parlare delle procedure di gara in corso e dare informazioni riservate; COGNOME, nel corso di una procedura di gara, forniva consigli al COGNOME su come preparare l’istanza da presentare all’ufficio da lui diretto in RAGIONE_SOCIALE per sostituire la società RAGIONE_SOCIALE con la quale era in RTI; COGNOME forniva documentazione su bandi e capitolati in corso di stesura e prima della loro pubblicazione,
consentendo agli imprenditori clienti della RAGIONE_SOCIALE di predisporre l’offerta tecnica e così aggiudicarsi la gara.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. per la carenza di indicazione dei gravi indizi di colpevolezza.
La difesa fa presente che, quanto alla posizione del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari ha utilizzato formulazioni giuridicamente diverse definendolo ora amministratore di fatto, ora dominus ora come persona a cui era riconducibile la RAGIONE_SOCIALE, non supportando tali ruoli con elementi di fatto e così attribuendo al medesimo condotte riferibili ad altri.
Va considerato che la ordinanza genetica ha escluso che dalle perquisizioni effettuate nei confronti di tutti gli indagati siano emersi rapporti documentali tra la RAGIONE_SOCIALE e il ricorrente. Questa circostanza è stata utilizzata illogicamente per dimostrare invece la fittizietà del contratto di consulenza.
La difesa si era riservata di illustrare appena possibile, compulsata la RAGIONE_SOCIALE, i rapporti tra tale società e la RAGIONE_SOCIALE e rettificare gli importi versati a favore quest’ultima.
Ciò posto in premessa, la difesa intende dolersi del metodo non individualizzante seguito dai giudici della cautela, che ha finito per far ricadere sul ricorrente le responsabilità (indizi) per comportamenti altrui.
Così il Tribunale ha evidenziato come le intercettazioni dimostrassero che COGNOME avesse elargito somme alla RAGIONE_SOCIALE per poi estendere la responsabilità al ricorrente perché amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE.
Al ricorrente vengono estesi gli indizi non solo relativi al COGNOME e al COGNOME (mediatori) e anche del COGNOME e del COGNOME, che erano imprenditori che si erano mossi per propri fini.
Il Tribunale, nonostante la lunghezza della motivazione, non offre argomentazioni specifiche sulla gravità indiziaria con riferimento al ricorrente.
Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale reato e sulla condotta tipica che lo contraddistingue (la condotta collusiva che deve pur sempre produrre l’effetto di impedire o di turbare l’andamento della gara), non si rinviene alcuna motivazione, nemmeno nella richiesta del P.M., sulla posizione del ricorrente.
La carenza dei gravi indizi si rinviene anche nelle ipotesi di corruzione.
Andava esaminata la struttura del patto corruttivo, per accertare se era individuabile un atto contrario ai doveri di ufficio “a monte” e, in caso negativo, per verificare se il pubblico ufficiale abbia fatto buon uso del potere assegnato L (‘ 14^)
Nella specie, la verifica doveva essere particolarmente attenta in quanto il patto avrebbe riguardato la generica promessa di progressione in carriera che in ogni caso non riguardava il ricorrente (che mai si era espresso in tal senso o ha avuto contezza della rilevanza o influenza di proiezioni future di carriera su specifici atti di ufficio o sulla funzione).
Nulla di tutto questo è stato fatto per la posizione del ricorrente.
Parimenti alcuna verifica è stata effettuata per il reato di traffico di influenz illecite in relazione agli specifici comportamenti del ricorrente.
In particolare, il Tribunale in modo generico definisce fittizi i contratti stipul tra NOME e gli imprenditori, tra i quali anche il ricorrente; sono enfatizzati incon in sede non istituzionali, senza tener conto della pandemia Covid e che gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE si trovavano nella stazione Termini.
Quanto all’incontro del 3 dicembre 2021 tra COGNOME e COGNOME, l’ascolto della intercettazione della telefonata fatta in quel contesto da COGNOME al ricorrente dimostra che non vi era stato tra loro alcun contatto diretto in precedenza, che quella telefonata non era finalizzata a conoscere la procedura da adottare, che COGNOME non ha chiaro neppure di cosa stia parlando, tanto da confondere una cessione di quote di affitto di ramo di azienda con la cessione di quote all’interno dell’ATI; che la domanda fatta al COGNOME dal ricorrente rientrav na lecita richiest nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione (art. 92 d.lgs. n. 50 del 2016) e che l’unica preoccupazione era l’allungamento dei tempi di stipula e attivazione del contratti (di qui la domanda se era preferibile effettuare la cessione delle quote all’interno del RTI prima della o dopo la stipula dei contratti).
Secondo il Tribunale, il ricorrente ebbe ad agire quale dominus di fatto della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE. Peraltro, la difesa aveva evidenziato al Riesame che la RAGIONE_SOCIALE e non il ricorrente ebbe a comunicare alla Se.Gi di non essere più interessata all’esecuzione di tutti i contratti in cui era stata cooptata e che la gar venne aggiudicata alla Se.Gi di Chicchiano.
Ancora la difesa aveva segnalato che: la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non avevano mai avuto alcun rapporto con RAGIONE_SOCIALE; che NOME non ha mai lavorato con RAGIONE_SOCIALE (era stata cooptata dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ma questa collaborazione per volontà di NOME non si è mai realizzata e dal marzo 2023 il ricorénte non era più nel cosiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE); che RAGIONE_SOCIALE (nella quale il ricorrente non ha ricoperto alcun incarico) si era aggiudicata la gara in RTI con COGNOME (che il 20 gennaio 2023 manifestò la volontà di recedere) e il 26 mar 2021 vi era stata la seduta per l’apertura delle buste; che le valutazioni inter
RAGIONE_SOCIALE per tale gara erano avvenute settimane prima; che per RAGIONE_SOCIALE la partecipazione e l’aggiudicazione degli appalti non sarebbe stata una operazione vantaggiosa economicamente (per cui le somme versate per la consulenza alla RAGIONE_SOCIALE sarebbero state maggiori del lucro dell’imprenditore) e che / comunque / l’aggiudicazione avveniva sulla base del prezzo migliore; che il ricorrente non ha comunque gestito le citate società e che le stesse non sono affatto favorite in RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Il Tribunale, mal governando un precedente di legittimità, ha ritenuto legittimo trattare congiuntamente le posizioni dei vari indagati ai fini cautelari, pur in presenza di elementi individualizzanti decisivi riguardanti il ricorrente, quali un lungo periodo (ovvero dal momento in cui ha interrotto ogni rapporto anche personale con gli coindagati, all’esito della perquisizione dell’Il luglio 2022, sino al 28 dicembre 2023, data di emissione dell’ordinanza genetica) in cui non si è registrata alcuna emergenza processuale a lui relativa, considerando in ogni caso che i concorrenti hanno tutti patteggiato e sono stati posti in libertà.
Il Tribunale ha basato le esigenze cautelari richiamando comportamenti di altri.
Pertanto, la prognosi di recidiva, considerato che si tratta di soggetto incensurato di 66 anni, in punto di attualità doveva essere favorevole al ricorrente.
Nè il rischio di reiterazione poteva essere basato, come sostiene il Tribunale, sui vantaggi ottenuti dall’attività illecita dei pubblici ufficiali, posto che, come s già sopra detto, alcun vantaggio venne al ricorrente sia perché alcune società non lo riguardavano / sia perché nel caso della RAGIONE_SOCIALE rinunziò all’esecuzione delle opere; ovvero sulla “navigata esperienza imprenditoriale dell’indagato”, stante la incensuratezza del ricorrente.
Né poteva rilevare un possibile inquinamento probatorio, posto che il Tribunale lo descrive indicando fatti non riferibili al ricorrente.
Andava infine considerato che tutti gli altri indagati sono liberi: i provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire infatti fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Rv. 266889).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, anche lambendo in molti tratti l’inammissibilità.
Quanto al primo motivo sulla gravità indiziaria, è utile ricordare i limiti de controllo di legittimità nella materia cautelare personale.
E’ infatti principio pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Esaminato in questa prospettiva il ricorso, va osservato che la gran parte delle censure versate nella impugnazione attingono o ad aspetti irrilevanti rispetto al materiale indiziario posto dal Tribunale a sostegno delle incolpazioni provvisorie o a questioni che trovano nell’ordinanza impugnata adeguata e corretta soluzione, rispetto alla quale il ricorso appare anche aspecifico.
2.1. Quanto al coinvolgimento del ricorrente e al ruolo rivestito nelle società coinvolte, la difesa si astrae dalla risposta fornita a pag. 38 dall’ordinanza impugnata ad analoga censura avanzata in sede di riesame, finendo per formulare censure aspecifiche.
Quel che era dirimente, ha osservato il Tribunale, non era il ruolo formale del COGNOME nelle società coinvolte negli illeciti /ma la circostanza che egli avesse agito nell’interesse di tali società, quali dominus di fatto (a tal fine il Tribunale riportava una captazione in cui COGNOME indica il COGNOME -“NOMENOME – come colui – e non la RAGIONE_SOCIALE o il suo amministratore – che insieme al COGNOME doveva saldargli il debito, a pochi giorni dall’aggiudicazione della procedura di gara n. 105/21).
Generica e meramente oppositiva è la critica sulla “estensione” al ricorrente della responsabilità di altri.
In primo luogo, uno dei “ricchi” simulati contratti di consulenza era stato concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE e, come si è già visto, era proprio il COGNOME la persona tenuta al pagamento del relativo corrispettivo.
Il Tribunale ha poi spiegato come tale rapporto di consulenza fosse in realtà una mera “copertura” della illecita attività che COGNOME e COGNOME si erano accordati a svolgere in favore delle società riferibili agli imprenditori coinvolti.
Ed infatti NOME era interessato a procedure di appalto attraverso la RAGIONE_SOCIALE.
(4,)
In particolare, nell’ambito della procedura n. 150/21, le indagini avevano evidenziato molteplici contatti ed incontri tra i due pubblici ufficiali, COGNOME e COGNOME e il COGNOME, che veniva comunque costantemente informato da COGNOME con linguaggio criptico sull’oggetto degli incontri a;quali egli non era presente e volti a “mantenere gli impegni” assunti dal COGNOME (tanto da riferire “missione compiuta”).
2.2. Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, il rilievo sulla posizion del ricorrente si rivela generico e comunque ancora una volta non correlatO alla motivazione della ordinanza impugnata. ( 4)
Il Tribunale ha infatti posto in evidenza come COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME fossero procurati dai pubblici ufficiali tutta la documentazione relativa a tre gare e di questo fosse ben consapevole il ricorrente i che aveva avvisato il procuratore della RAGIONE_SOCIALE di avere “tutto sotto controllo” per la presentazione in tempi rapidissimi della offerta. A sua volta COGNOME COGNOME poi f aveva rassicurato COGNOME COGNOME era tutto sotto controllo (aveva il quadro chiaro nazionale di quelli che si presentavano e che con i loro amici la questione andava blindata). Inoltre, mentre la commissione aggiudicatrice stava valutando le offerte, gli imprenditori (e in particolare i COGNOME) era stati informati per il tramite del duo COGNOME e COGNOME dell’andamento dei lavori e dello stato dell’arte e della “spartizione” raggiunta (al Sud Corbetti e al Centro Se.Gi.)
Infine, a carico del COGNOME veniva richiamata la captazione in cui, dopo l’aggiudicazione della gara n. 105/21, COGNOME aveva rivelato di essere in attesa del pagamento sia del COGNOME (era risultata infatti aggiudicataria la società da lui amministrata, la Se.gi.) , sia del COGNOME (dominus della RAGIONE_SOCIALE in cooptazione in quella gara con la Se.gi.).
Il Tribunale ha poi ben spiegato in cosa sia consistita la turbativa della gara: avvantaggiare le società “sponsorizzate” dal RAGIONE_SOCIALE, fornendo loro informazioni e documenti riservati, oltre che consigli agli imprenditori su come risolvere problematiche emergenti nel corso della procedura.
Si tratta di conclusione in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di turbata libertà degli incanti, secondo cui l’evento del reato è integrato, oltre che dall’impedimento della gara o dall’allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l’interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6 n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280837); ovvero che integra la nozione di collusione la condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate,
modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell’offerta per aggiudicarsi la gara (Sez. 6, n. 4113 del 16/05/2019, dep. 2020, Rv. 278111).
Quanto ai consigli prestati dai funzionari corrotti, il Tribunale ha valorizzato la consulenza fornita da COGNOME al COGNOME su come risolvere un problema di sostituzione della società consorziata in RTI (per aggirare il divieto di modificazione soggettiva), curando anche di visionare anticipatamente i documenti che intendeva presentare quest’ultimo all’RAGIONE_SOCIALE.
Sempre sul fronte del coinvolgimento del COGNOME nei fatti oggetto di contestazione cautelare, il Tribunale ha richiamato, a rafforzo del ruolo e del coinvolgimento del ricorrente, le vicende della gara n. 180/20, per la quale COGNOME COGNOME COGNOME furono interpellati affinché jdopo una prima aggiudicazione ad altra società la gara venisse aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE.
Anche in tal caso NOME e COGNOME informavano NOME sulla soluzione trovata e sulla necessità di inviare una pec all’ufficio del COGNOME.
2.3. Quanto alla dedotta carenza dei gravi indizi nelle ipotesi di corruzione, ancora una volta il ricorrente avanza rilievi non collegati alla trama argonnentativa dell’ordinanza impugnata.
In ordine all’accordo corruttivo di cui al capo a), il Tribunale ha indicato gli elementi indiziari che dimostravano come i due funzionari RAGIONE_SOCIALE si fossero messi a disposizione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e dei loro clienti (anche con contatti diretti) per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.
In particolare, è indicata la captazione (pagg. 17-18 della ordinanza impugnata) che descrive il patto corruttivo: da un lato la condotta illecita svolta dai funzionari nel garantire l’aggiudicazione degli appalti agli imprenditori “sponsorizzati” dal RAGIONE_SOCIALE edall’altro i l’utilità promessa in cambio, ovvero promozioni e sistemazioni.
Il Tribunale si è soffermato inoltre sulla natura delle prestazioni promesse in sinallagma dai pubblici funzionari RAGIONE_SOCIALE (pag. 44), che rientravano nella competenza del loro ufficio e che costituivano un’attività vietata dalle norme in materia di appalti (fornire prima della loro pubblicazione informazioni riservate per la predisposizione delle offerte e per l’aggiudicazione delle gare).
D’altra parte, come evidenzia il Tribunale, che questa attività fosse vietata si evince dalla circostanza che gli imprenditori erano disposti a pagare ai mediatori RAGIONE_SOCIALE somme consistenti per consentire questo flusso informativo.
Quanto al coinvolgimento del ricorrente in questi accordi illeciti, il Tribunale ha posto in rilievo come COGNOME sin dal 2021 fosse a conoscenza dei rapporti intessuti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con i funzionari RAGIONE_SOCIALE (pagg. 33-34) e dell’impegno di COGNOME di farli riconfermare nel loro incarico.
2.4. Generico è il riferimento al reato di traffico di influenze illecite.
Già la ordinanza genetica aveva escluso nel caso in esame la qualificazione dei fatti in tale fattispecie in presenza del concorso del mediatore nei reati di corruzione.
2.5. Aspecifiche sono anche le censure sulla fittizietà dei contratti di consulenza stipulati tra NOME e gli imprenditori, posto che il Tribunale ha ampiamente dimostrato tale dato (da pagg. 8 e ss.), indicando le captazioni (cfr. in particolare la captazione a pag. 15), che davano conto della vera natura dei rapporti intessuti da costoro.
2.6. Non coglie nel segno neppure la critica sugli incontri effettuati in sede non istituzionale, che risulta anch’essa scollegata dalla complessiva trama argomentativa descrittiva dei rapporti instauratcpsi tra i protagonisti di questa vicenda cautelare.
Sono proprio i protagonisti della RAGIONE_SOCIALE a descrivere nelle captazioni questi rapporti: mantenere i funzionari amici (i “marescialli”) a presidiare il fortino perché le gare si vincevano solo il “marescialletto”. In questo contesto venivano registrati gli incontri dei funzionari RAGIONE_SOCIALE con il duo COGNOME–COGNOME in ristoranti e bar vicini a stazione ferroviaria centrale.
2.7. Quanto all’incontro del 3 dicembre 2021 tra COGNOME e COGNOME, le censure declinano preclusi argomenti di merito sul significato probatorio della intercettazione della conversazione tra COGNOME e il ricorrente.
Quanto alla liceità della richiesta fatta dal ricorrente al COGNOME, la censura appare manifestamente infondata e generica.
L’art. 48 (e non l’art. 92 come indicato in ricorso) d.lgs. n. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici, stabiliva (all’epoca dei fatti) la regola del immodificabilità del raggruppamento temporaneo di imprese rispetto alla composizione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (comma 9), con le sole deroghe previste dai commi 17, 18 e 19: si tratta di eventi, occorsi in fase di esecuzione, che privioo uno dei suoi partecipanti della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo).
Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2021 con riferimento a tale disciplina p “la deroga all’immodificabilità soggettiva dell’appaltatore costituito in raggruppamento è solo quella dovuta, in fase esecutiva, a modifiche strutturali interne allo stesso raggruppamento, senza l’addizione di nuovi soggetti che non abbiano partecipato alla gara … ciò ch
contraddirebbe la stessa ratio della deroga, dovuta a vicende imprevedibili che si manifestino in sede esecutiva e colpiscano i componenti del raggruppamento, tuttavia senza incidere sulla capacità complessiva dello stesso raggruppamento di riorganizzarsi internamente, con una diversa distribuzione di compiti e ruoli (tra mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in modo da garantire l’esecuzione dell’appalto anche prescindendo dall’apporto del componente del raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato od estinto)”.
Nel caso in esame la “consulenza” data dal funzionario COGNOME a COGNOME era proprio finalizzata ad aggirare tale divieto, indicando la via da percorrere (nella specie operare una cessione del ramo di azienda; ipotesi che, secondo la giurisprudenza amministrativa, consente il subentro del cessionario al concorrente, Cons. Stato, III, 18/09/2019, n. 6216).
2.8. Non appaiono inoltre rilevanti, in quanto non incrinano il quadro cautelare, le circostanze indicate dal ricorrente.
2.8.1. Così / che sia stata la RAGIONE_SOCIALE e non il ricorrente a comunicare alla Se.Gi. di non essere più interessata all’esecuzione di tutti i contratti in cui era stat cooptata e che la gara venne aggiudicata alla Se.Gi di Chicchiano.
Il Tribunale ha infatti, come già evidenziato, indicato tutti gli elementi dimostrativi di come il ricorrente avesse agito costantemente nell’interesse delle società coinvolte nella vicenda.
La mancanza di interesse successivo della RAGIONE_SOCIALE all’appalto non elide cA) – rvl evidentemente il compendio investigativo che dimostra CEPM la gara sia stata turbata dalle collusioni degli indagati.
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2.8.2. Parimenti irrilevanti sul compendio investigativo RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (di cui era amministratore il COGNOME) non avessero mai avuto alcun rapporto con RAGIONE_SOCIALE; che NOME non ha mai lavorato con RAGIONE_SOCIALE.
2.8.3. Quanto alle vicende della gara aggiudicata dalla RAGIONE_SOCIALE, le circostanze allegate sono fuori fuoco, posto che non veniva in considerazione l’alterazione della gara (aggiudicata nel giugno 2021) quanto piuttosto le conversazioni tra COGNOME e il ricorrente volte ad aggirare il divieto d modificazione del RTI in fase esecutiva (la COGNOME mandataria era consorziata con la RAGIONE_SOCIALE riconducibile al ricorrente).
Parimenti non incrinano la tenuta logica della motivazione le circostanze relative alla RAGIONE_SOCIALE, quanto alla antiecononnicità della operazione “consulenza” rispetto al valore e numeri dei contratti, trattandosi di constatazione ex post rispetto all’incarico dato a monte al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le critiche sulle esigenze cautelari non hanno fondamento.
In primo luogo, non è censurabile il richiamo fatto dal Tribunale all’arresto di legittimità Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Rv. 282978. Con tale decisione, la Suprema Corte ha affermato in tema di misure cautelari personali che la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
Il Tribunale ha infatti spiegato che nel meccanismo corruttivo realizzato dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME tutti gli indagati e anche il ricorrente erano coinvolti in pari grado.
Quanto poi all’attualità del pericolo di recidiva, i giudici della cautela hanno ritenuto rilevante la circostanza che le dazioni della RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE si fossero protratte sino ad aprile 2023 (cfr. pag. 9 dell’ordinanza genetica, dove sono riportate le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società che, come già evidenziato, vedeva come soggetto “pagatore” il ricorrente), ovvero pochi mesi prima della emissione dell’ordinanza genetica.
Corroborava l’attualità anche la circostanza che il ricorrente si fosse preoccupato della sorte delle aziende a lui riconducibili in caso che i due funzionari non fossero riconfermati.
Tali elementi, rapportati alla risalenza nel tempo dei rapporti illeciti intrattenuti dal ricorrente con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, sono stati logicamente valutati dal Tribunale come dati dimostrativi della attualità del pericolo di recidiva.
Le argomentazioni che precedono rendono irrilevanti quelle relative al pericolo di inquinamento probatorio, che risultano in ogni caso generiche.
Quanto, infine, alla circostanza “sopravvenuta” che tutti gli indagati sono oramai liberi, si tratta di dato non rappresentato al Riesame (né il ricorrente ha indicato se e in quale atto l’abbia allegata) e pertanto non deducibile in questa sede ma eventualmente, sussistendone le condizioni, in sede di istanza de liberta te.
Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali. Così deciso il 13/06/2024. delle spese