Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35377 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato nel Regno Unito il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, all’esito di rito abbreviato, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del TriburAe di RAGIONE_SOCIALE il 19 gennaio 2023, che riteneva COGNOME, nella sua qualità di funzionario in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, responsabile dei reati di cui agli artt. 318, 110, 483, 477-482-490, 56-317, 317 cod. pen. Il G.u.p. stimava sussistente la continuazione con i fatti di cui alla
sentenza di condanna n. 1330/2019 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 23 maggio 2019, integralmente confermata dalla Corte d’appello di Brescia, e divenuta irrevocabile alla data del 17 dicembre 2020 4 considerato più grave il fatto di cui a quest’ultima sentenzay.applicato l’aumento ex art. 81 cod. pen., condannava COGNOME alla pena di anni due di reclusione a titolo di aumento in continuazione.
In particolare, si contesta all’imputato:
di essersi fatto promettere da COGNOME NOME e da altra persona rimasta ignota il versamento di una somma di denaro per l’esercizio della sua funzione e, più precisamente, per la modifica di una carta di circolazione mediante l’aggiunta di un’ulteriore misura di pneumatici (capo 1.1.);
di avere denunciato falsamente ai carabinieri di RAGIONE_SOCIALE, in concorso con altri giudicati separatamente, di avere smarrito le targhe TARGA_VEICOLO di un’autovettura Volkswagen Maggiolino, riferibili, in realtà, a una diversa auto già oggetto di denuncia di furto. COGNOME eliminava dalle banche dati della RAGIONE_SOCIALE tutti i dati del veicolo, al quale originariamente era attribuita tale targa, così da poterla utilizzare per l’auto Volkswagen di cui sopra e li sostituiva con dati della predetta autovettura;
di avere, nella sua qualità di funzionario esaminatore in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE, e abusando di tale qualità nonché dei suoi poteri, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il titolare della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” a corrispondergli denaro al fine di ricondurre a normalità e legalità le sessioni di esame tenute dall’imputato, il quale dava luogo ad esami pratici di guida di durata particolarmente consistente nei confronti dei clienti della predetta RAGIONE_SOCIALE, chiedeva di effettuare manovre non consentite al fine di provocare confusione e creare un clima teso nel corso dell’esame, tratteneva le patenti dopo l’esame riservandosi di comunicare successivamente l’esito dello stesso e rendeva noto, infine, non avendo ricevuto denaro, che tre esaminandi su sei erano stati respinti (capo 5).
di avere, con le modalità di cui sopra, costretto il titolare della scuola guida “RAGIONE_SOCIALE” a corrispondergli cinquanta euro a patente, all’esito della prova pratica sostenuta dagli allievi (capo 6).
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge tvizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato di corruzione per l’esercizio della funzione.
La Corte d’appello avrebbe motivato in maniera insufficiente e illogica in ordine alle doglianze espresse dalla difesa circa le divergenti e plausibili ipotesi prospettate nei propri atti difensivi. L’unica fonte di prova sarebbe costituita dalla conversazione telefonica intercorsa il 18 ottobre 2016 tra COGNOME e il titolare dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Sulla base della predetta conversazione i giudici di merito avrebbero ritenuto che l’imputato avesse accettato da COGNOME la promessa di pagamento di soldi contanti in cambio dell’aggiornamento della carta di circolazione di un veicolo di proprietà di COGNOME NOME, con l’inserimento di una codifica di nuove gomme per il veicolo di terza persona.
Mancherebbe la prova dell’accettazione della promessa, da parte dell’imputato, di modificare la carta di circolazione dell’autovettura in questione. I funzionari di polizia giudiziaria, che avevano effettuato un controllo dei veicoli due giorni dopo la captazione della conversazione, giungevano alla conclusione che il veicolo era una Volkswagen Golf targata TARGA_VEICOLO di proprietà di COGNOME. Negli atti di indagine non vi sarebbe la prova che i fatti si siano svolti come la pubblica accusa ha ricostruito; più precisamente, non risulterebbe che COGNOME si sia rivolto a COGNOME, di quale era cliente, per avere la modifica della carta di circolazione del proprio veicolo e che COGNOME, a sua volta, abbia contattato COGNOME, per l’espletamento di detta modifica, il quale, non potendola effettuare, si sarebbe rivolto a COGNOME NOME.
Inoltre, l’imputato, in quanto funzionario della RAGIONE_SOCIALE adibito ad altro ufficio, non sarebbe, nel caso di specie, pubblico ufficiale, avendo accettato la promessa di una somma di denaro per lo svolgimento di un’attività che non era di sua competenza, bensì è un semplice intermediario. COGNOME era in servizio presso l’area conducenti e controllo amministrativo servizio conducenti, ufficio che si occupava di problematiche relative al conseguimento e duplicato della patente di guida. Per il reato di corruzione è, invece, necessario che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto. Sul punto la Corte di appello di Brescia è rimasta silente.
Se il vantaggio personale che l’odierno imputato ha tratto dall’accordo con COGNOME è stata la consegna di una somma di denaro, la stessa è stata trattenuta nelle mani di COGNOME solo per avere svolto un ruolo di intermediario – non avendo egli il potere di modificare la carta di circolazione del veicolo – tra COGNOME e i funzionario che materialmente ha modificato la suddetta carta·in tal senso il vantaggio conseguito da COGNOME non era conseguenza diretta del compimento
dell’atto del proprio ufficio, bensì era conseguenza dell’opera di intermediazione tra COGNOME e il funzionario che aveva il potere di modificare la carta.
Il caso di specie, quindi, è, al limite, riconducibile all’ipotesi del reato traffico di influenze illecite.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del reato di cui al capo 3).
Sarebbe incorso in errore il Giudice di secondo grado nel ritenere provata la condotta di falso e di distruzione occorsa nel mese di febbraio 2017, la quale sarebbe consistita nel procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, che, nella fattispecie, si concretizzava nel pulire le tracce informatiche di un vecchio veicolo, radiato dagli archivi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per inserirne un altro, di probabile origine dubbia, in favore di COGNOME NOME.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello di Brescia, dal tenore della conversazione intercettata al 4 febbraio 2017 tra COGNOME e NOME, compagna del titolare della società “RAGIONE_SOCIALE“, alla quale si era rivolta COGNOME, non emergerebbe che la donna si stava interessando in merito alla reimmatricolazione di un vecchio veicolo, né che COGNOME aveva cercato di ripulire le tracce informatiche presenti nella banca dati della RAGIONE_SOCIALE del predetto veicolo. Pertanto, in ordine al delitto di falso, COGNOME non avrebbe contraffatto o alterato certificati o autorizzazioni amministrative, ma, semmai, avrebbe provveduto alla distruzione e all’occultamento di dati.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di tentata concussione e concussione consumata.
Manca la prova circa la sussistenza della costrizione asseritamente esercitata dall’odierno imputato nei confronti del titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’implicito fine di ricondurre a normalità e legalità le sessioni d’esame. Nel corso della conversazione telefonica intercorsa tra COGNOME e COGNOME il 16 marzo 2017, ovvero poco prima dell’inizio della sessione di esami /non c’è alcuna richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale.
Quanto al capo 6), la Corte d’appello ha ritenuto che l’imputato,/ abbia abusato della sua qualità di funzionario esaminatore, nonché dei suoi poteri, rappresentando al titolare della scuola guida RAGIONE_SOCIALE, prima di indicare l’esito degli esami, che «la prassi è questa: sono cinquanta euro a patente», così facendo, costringendolo a corrispondergli la somma di centocinquanta euro.
L’unica fonte di prova è il verbale di sommarie informazioni rese da COGNOME il 17 maggio 2018. Le dichiarazioni rese dal testimone, quale persona offesa del reato di concussione, sono utilizzabili solo se suffragate da specifici elementi di
prova, non sussistenti nel caso di specie, atteso che neppure venivano sentiti i candidati sottoposti ad esame.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla pena concretamente irrogata, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché della circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis cod. proc. pen. e/o quella di cui all’ art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente ai reati di cui ai capi 1.1. e 5., in relazione ai quali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Il ricorso deve essere rigettato, nel resto, in ordine ai reati di cui ai capi 3) e 6), per i quali va dichiarata l’irrevocabilità sull’accertamento della responsabilità.
2.11 primo motivo è fondato,
2.1..Rileva il Collegio che le conclusioni alle quali giunge la Corte d’appello di Brescia non coincidono con le risultanze investigative delle quali viene dato atto in sentenza.
In particolare, manca o è, comunque, insufficiente la prova che l’imputato abbia accettato la promessa di modificare la carta di circolazione della autovettura TARGA_VEICOLO di proprietà di COGNOME. Inoltre, non emerge che COGNOME si sia rivolto a COGNOME, del quale era cliente, per avere la modifica della carta di circolazione del proprio veicolo e che COGNOME, a sua volta, abbia contattato COGNOME, per l’espletamento di detta modifica, il quale, non potendola effettuare, si sarebbe rivolto a COGNOME NOME.
La ricostruzione dei fatti, così come prospettata in sentenza, rimane a livello di mera congettura ed è smentita da molteplici circostanze, tutte rilevate dalla Corte di appello, ma ritenute ininfluenti, e cioè:
-il fascicolo di modifica della carta di circolazione non era rinvenuto presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
–COGNOME NOME risiedeva all’epoca dei fatti nel Comune di Ponte San Pietro mentre la RAGIONE_SOCIALE era sita nel Comune di Treviglio;
–COGNOME non era cliente dell’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e non risulta si sia mai rivolto a COGNOME per la modifica della carta di circolazione; conseguentemente COGNOME – che non conosceva COGNOME – quando interloquiva telefonicamente con l’imputato il 18 ottobre 2016 non faceva certamente riferimento alla modifica della carta di circolazione del veicolo di COGNOME;
–COGNOME, sentito a s.i.t. il 19 novembre 2018, riferiva che aveva eseguito le operazioni di cambio pneumatici e che gli aggiornamenti sulla carta di circolazione erano stati effettuati dal suo meccanico, COGNOME NOME, il quale, escusso il 20 marzo 2018, confermava di aver eseguito il cambio pneumatici e di essere andato personalmente a eseguire le necessarie operazioni presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma di non ricordare con chi avesse avuto a che fare;
-la modifica della carta di circolazione dell’auto di COGNOME era eseguita da COGNOME NOME, e non da COGNOME, il quale aveva contatti diretti con i titolari del autoscuole; fra i due, peraltro, non risulta esservi mai stato alcun tipo di contatto.
2.2 Osserva il Collegio che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME, i funzionari di polizia giudiziaria giungevano, in forma dubitativa, a due conclusioni contrapposte, riportate in sentenza: 1) che COGNOME avesse eseguito la pratica di modifica della carta di circolazione attraverso un intermediario quale l’ RAGIONE_SOCIALE, che, nella persona di COGNOME NOME, contattava COGNOME; 2) che COGNOME si fosse, effettivamente, recato personalmente presso la RAGIONE_SOCIALE Civile senza l’ausilio di intermediari e si fosse accordato con un funzionario, del quale non voleva fornire il nome.
Ebbene, il fatto che le risultanze investigative diano spazio a interpretazioni e valutazioni diverse, che escludono la responsabilità penale dell’imputato in ordine al delitto di corruzione, è stato, del tutto, sottovalutato dalla Corte di appello di Brescia, la quale non ha spiegato per quali ragioni ha ritenuto priva di pregio tale interpretazione a discapito/di quella che, sulla base di considerazioni di carattere logico, giunge alla conclusione che tra il 18 e il 24 ottobre il denaro era stato recapitato a COGNOME in esecuzione dell’accordo corruttivo e che tale accordo coinvolgeva anche l’opera altrui.
2.3. Come correttamente sottolineato dalla difesa, infine, dal tenore della conversazione telefonica tra COGNOME e COGNOME, riportata in sentenza, non si evincerebbe alcun accordo collusivo per la modifica della carta di circolazione in cambio di denaro, emergendo solo la promessa di rivedersi in un dato giorno per la consegna della carta di circolazione al fine di proseguire la pratica regolare presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE; tant’è che, dopo la asserita promessa illecita, non vi è stato il compimento di alcun atto illecito volto alla modifica dell carta di circolazione di un qualunque veicolo.
2.4. Quanto alla possibilità di configurare astrattamente il reato di interferenze illecite, sottolinea il Collegio che, dalla sentenza impugnata, non si desume alcuna attività di intermediazione tra COGNOME e COGNOME né la possibilità di COGNOME di esercitare forme di ingerenza sull’imputato. Nel caso di specie, emerge
solo che il pubblico ufficiale competente alla modifica delle carte di circolazione si rapportava abitualmente con le scuole guida e che, quindi, i titolari delle predette non avevano bisogno di chiedere aiuto a terzi.
3. Il secondo motivo è infondato.
Il ricorso, infatti, si limita a sminuire la significatività degli eleme valorizzati in sentenza, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l’interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai i’udici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente delineato la condotta tenuta da ciascun concorrente nel reato. In particolare:
–COGNOME, proprietario della autovettura, denunciava falsamente ai carabinieri di averne smarrito le targhe , rif ribili, in realtà, a una diversa auto Opel Rekord, già oggetto di denuncia di furto;
–COGNOME chiedeva a COGNOME di eliminare dalle banche dati della RAGIONE_SOCIALE tutti i dati del veicolo al quale originariamente era stata attribuita a tale targa;
–COGNOME eliminava tali dati, sostituendoli con i dati dell’autovettura Volkswagen Maggiolino;
–COGNOME rimuoveva materialmente tutti i dati riferibili a tale targa, ivi compresi quelli modificati da COGNOME.
La Corte d’appello, inoltre, ha puntualmente richiamato le conversazioni oggetto di captazione, dalle quali emergeva pacificamente l’impegno dell’imputato nell’opera di ripulitura, a livello informatico, dei dati presenti nell banca dati della RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto il reato di tentata concussione è fondato.
Con specifico riferimento agli accadimenti del 16 marzo 2017, la Corte d’appello territoriale ha ritenuto la costrizione esercitata dall’odierno imputato nei confronti del titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvenuta con le seguenti modalità:
esami di durata particolarmente consistente;
-richiesta di effettuare manovre non consentite al fine di provocare confusione e creare un clima teso nel corso dell’esame;
-trattenere COGNOME le COGNOME patenti dopo COGNOME l’esame COGNOME riservandosi di comunicare successivamente l’esito dello stesso;
-comunicare, non avendo ricevuto alcun denaro, che tre esaminandi su sei erano stati respinti.
Rileva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata è del tutto insufficiente, non emergendo in alcun modo che, in quell’occasione, l’imputato abbia tentato di costringere COGNOME a farsi consegnare denaro all’implicito fine di ricondurre a normalità e legalità le sessioni d’esame.
Nel corso della conversazione telefonica – riportata dalla Corte di appello, intercorsa tra COGNOME e COGNOME il 16 marzo 2017, ovvero poco prima dell’inizio della sessione di esami, non vi è, inoltre, alcuna richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale.
Del pari, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di appello, nessuna rilevanza probatoria sembra assumere l’intercettazione tra due titolari di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME, nel corso della quale il primo riferiva che lo aveva chiamato COGNOME dicendogli che COGNOME, il 16 marzo 2017, gli aveva bocciato tre candidati su sei e che due di queste persone volevano iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME.
La sentenza impugnata non si confronta, infine, con la deduzione difensiva circa il fatto che lo stesso COGNOME, escusso a s.i.t. riferiva che, in data 1 dicembre 2017, l’imputato «per la prima volta gli chiedeva dei soldi».
A fronte della allegazione difensiva, secondo la quale, se quella era la prima volta che l’imputato formulava richiesta di denaro per promuovere gli esaminandi, ciò significava che il 16 marzo 2017, l’imputato non aveva chiesto alcunché, la Corte di appello non fornisce alcuna convincente risposta.
4.1.11 terzo motivo avente, invece, ad oggetto il reato di concussione consumata, è infondato.
Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le dichiarazioni di COGNOME costituiscono prova a tutti gli effetti e non necessitano di alcun riscontro.
La deposizione della persona offesa può, infatti, essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte RAGIONE_SOCIALE e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv, 279070 01),
Nel caso di specie, giova ricordare che COGNOME non si è neppure costituito parte RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio deve ritenersi, allo stato, assorbito dall’accoglimento dei motivi sopra indicati.
La Corte di appello provvederà a colmare le lacune motivazionali indicate, rivalutando, all’esito, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 323-bis cod. pen. e/o quella di cui ali’ art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
La sentenza impugnata deve, conclusivamente, essere annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 1.1. e 5. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Il ricorso va, invece, rigettato in ordine ai reati di cui ai capi 3) e 6 dichiarando irrevocabile in ordine ad essi l’accertamento della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1.1. e 5 i con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Rigetta il ricorso in ordine ai reati di cui ai capi 3) e 6), dichiarand irrevocabile per tali capi l’accertamento della responsabilità.
Così deciso il 9 luglio 2024