Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8605 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8605 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di COGNOME NOME, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento, rappresentando quanto all’ultimo imputato essere intervenuto il nell’interesse di NOME COGNOME, nonché decesso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 29 giugno 2022, riformava limitatamente alla pena, che riduceva, la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in ordine al delitto previsto dagli artt. 81, comma secondo, e 86 comma primo d.P.R. 570 del 1960, per avere, quale
candidato per l’elezione del consiglio comunale di Termini Imerese, offerto o promesso, per ottenere il voto elettorale per se e/o per il candidato sindaco, sia in vista dell’elezione del 25 maggio 2014 che per il voto di ballottaggio per l’elezione del sindaco, in data 8 giugno 2014, utilità in favore di NOME COGNOME, consistite nell’interessamento per un impiego lavorativo, nonché in favore di NOME COGNOME, agente della polizia penitenziaria, consistite negli interessamenti per una domanda di trasferimento della sede di lavoro (capo a, rispettivamente nn. 1 e 2 della imputazione).
La sentenza di appello, d’altro, canto confermava la responsabilità penale di COGNOME e NOME in ordine alle correlate imputazioni per la cd. corruzione elettorale ai sensi dell’art. 86, comma secondo, d.P.R. n. 570 del 1960.
I ricorsi per cassazione proposti con atti separati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME constano di plurimi motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione alla ritenuta utilizzabilità di prove decisive, quali la messaggistica tramite whatsapp ed sms, nonché i messaggi di posta elettronica, in violazione degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen.
Dopo aver richiamato la motivazione impugnata nella parte in cui attribuisce rilevanza determinante ai mezzi di prova ora indicati, il ricorrente espone la necessità di un provvedimento di autorizzazione dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 15 Cost. – anche in relazione alla acquisizione della messaggistica indicata – rilevando come la Corte costituzionale, con sentenza n. 170 del 2023, e la Corte E du abbiano ritenuto la stessa come ‘corrispondenza’, come anche ritenuto dalla Corte di cassazione (il ricorrente richiama Sez. 2, n.25549 del 2024 e Sez. 6, n. 1269 del 2025).
In particolare, l’acquisizione ex art. 254, comma 2, cod. proc. pen. richiede che la polizia giudiziaria consegni la corrispondenza sequestrata alla autorità giudiziaria, regola non rispettata nel caso in esame, in quanto il telefono cellulare di COGNOME, a fronte di un generico decreto di perquisizione del 12 giugno 2014, veniva trattenuto dalla polizia giudiziaria, che in pari data accedeva al contenuto dello stesso con estrazione di copia.
La delega orale da parte del pubblico ministero risulterebbe non adeguata a integrare il provvedimento di autorizzazione richiesto dall’art. 15 Cost., difettando
di motivazione. Il successivo decreto di convalida dell’autorità giudiziaria risultava generico e, comunque, non argomentava in ordine agli sms e alla messaggistica istantanea, mentre solo successivamente il pubblico ministero disponeva procedersi ad accertamento tecnico ex art. 360 cod. proc. pen.
L’acquisizione dei dati estratti sarebbe , pertanto, avvenuta in violazione dell’art. 254 cod. proc. pen. , tanto più che il decreto di perquisizione disponeva la ricerca della prova in modo massivo e indiscriminato, senza alcuna limitazione.
Inoltre, l ‘art. 254 cod. proc. pen. prescrive l’immediata restituzione del telefono dopo l’estrazione della posta elettronica, mentre il telefono fu trattenuto.
3.2 Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 100 d.P.R. n. 570 del 1960.
Il ricorrente rappresenta che avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere il verificarsi della prescrizione speciale biennale prevista dalla norma ora richiamata.
Richiamata l’insussistenza di un ‘diritto vivente’ riguardo alla interpretazione di tale disciplina, il ricorrente evidenzia come un primo indirizzo giurisprudenziale preveda la concorrenza fra il termine speciale per la fase genetica -limitato alla proposizione della azione penale -e quello ordinario; un secondo orientamento introduce la nozione di termine di decadenza, che però non spiega in cosa consista la promozione da parte dell’elettore dell’azi one penale, del quale unico titolare è il pubblico ministero ex art. 112 Cost. e 50 cod. pen. Per altro la norma sarebbe superflua in quanto denunce e segnalazioni rivolte da parte del privato cittadino al pubblico ministero sono già previste; un terzo orientamento riduce il termine biennale a quello di decadenza entro il quale l’elettore deve esercitare il potere di costituzione quale parte civile. Si obietta che in tal caso la decadenza conseguirebbe alla lunghezza dell’indagine. Il ricorrente, dopo aver chiarito le diverse nozioni di decadenza e prescrizione, rappresenta che l’interruzione de lla prescrizione biennale non può che riguardare la fase processuale, in quanto ciò che interrompe il decorso della prescrizione è «qualsiasi atto processuale» e quindi non procedimentale. Dal che dovrebbe ritenersi , aderendo all’orientamento di Sez. 3, n. 42199 del 2006, che il regime prescrizionale speciale sia in deroga a quello ordinario, in ragione della necessità di garantire stabilità alle istituzioni democratiche, il che implica una rapida certezza e, dunque, termini brevi. Da ciò deriverebbe l’estinzione per prescrizione del reato intervenuta già durante il giudizio di primo grado.
3.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 86 d.P.R. 570 del 1960, quanto alla promessa assicurata al COGNOME (n. 2 dell’imputazione), poiché la condotta alternativa prevista dalla norma incriminatrice (promessa o scambio) risulterebbe sostanziarsi nella mera promessa del voto, non avendo il COGNOME votato trovandosi fuori sede, senza alcuna
realizzazione della ulteriore utilità: da ciò dovrebbe derivare che la consumazione del reato era intervenuta al momento della promessa e non delle consultazioni elettorali, primo momento non individuato cosicché, nel dubbio, va indicata la data più risalente, vale a dire il 5 maggio 2014, data di presentazione delle liste elettorali, cosicché alla data del 22 giugno 2022 il reato era estinto per prescrizione, quindi prima della sentenza di appello.
3.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo a) n. 1.
Il Tribunale aveva affermato -in relazione le condotte relative ad altri elettori, per le quali giungeva ad assoluzione -che il patto fra elettore e candidato debba essere preciso ed identificabile, già con il motivo di appello rilevava l’attuale ricorrente che tale precisione sia decisiva e insussistente nel caso in esame, quanto a NOME COGNOME, in ordine al quale si verteva in tema di una generica aspettativa di aiuto conseguente alla elezione, dovendo le conversazioni precedenti palesare l’assenza d i un patto preciso pregresso, quanto al vantaggio ben determinato da ottenere.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge quanto alla omessa dichiarazione di estinzione del reato della quale si chiede la declaratoria con annullamento senza rinvio della sentenza di appello.
4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo ragioni in diritto sovrapponibili a quelle del quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
L’attuale ricorrente, inoltre, richiama brani delle deposizioni del testimone NOME e dell’esame dell’imputato NOME, dalle quali emergerebbe l’assenza di un accordo corruttivo, invece ritenuto sussistente con una lettura parziale decontestualizzata dei messaggi valorizzati dalle sentenze di merito.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in un unico motivo.
5.1 Il ricorrente lamenta l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione alla data del deposito della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e i difensori di
COGNOME depositavano tempestivamente memoria di replica alla requisitoria della Procura generale , insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che il ricorrente NOME è deceduto in data 13 settembre 2025, come da documentazione pervenuta anche dalla dal Comune di termini Imerese.
Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 245162 -01 ha chiarito che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest’ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.
Pertanto, la valutazione del ricorso nell’interesse di NOME, che chiedeva l’annullamento della sentenza anche per intervenuta prescrizione, recede rispetto alla estinzione del reato per morte dell’imputato, dal che consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per morte del ricorrente.
Va, altresì, premesso che l’imputato COGNOME ha già proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza qui impugnata, ricorso dichiarato inammissibile da parte di questa Corte, Sez. 7, n. 11317 del 2024, in data 13 giugno 2024.
Pertanto, va qui richiamato il principio per cui il diritto d’impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, sempre che – in ossequio al principio di unicità dell’impugnazione – al momento di presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine per il gravame e non sia intervenuta una decisione sull’impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati (Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, NOME, Rv. 274922 -01; conf. N. 19109 del 2011 Rv. 250265 – 01, N. 19835 del 2006 Rv. 234655 -01).
Il presente ricorso è stato presentato in data 20 giugno 2025, quindi dopo la decisione di questa Corte, cosicché il diritto alla impugnazione si è consumato e l’attuale impugnazione è inammissibile .
Il ricorso nell’interesse di COGNOME non è inammissibile, pur non essendo fondato, per le ragioni che seguono, cosicché occorre dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati, mentre resta ferma la responsabilità accertata agli effetti civili.
3.1 COGNOME lamenta con il primo motivo la inutilizzabilità dei messaggi di posta elettronica ma anche dei messaggi Sms e dalle chat di whatsapp per violazione dell’art. 254 cod. proc. pen.
Va da subito osservato quale sia il perimetro di operatività delle sentenze richiamate dal ricorrente a sostegno della propria tesi.
La recente sentenza di Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504 -01 ha affermato il principio di diritto per il quale in tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi whatsapp acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante screenshots eseguiti con il consenso dell’indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l’apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore. In motivazione la Corte ha precisato che l’acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica.
Venendo al caso in esame, a questa Corte è consentito, vertendosi in tema di denuncia di error in procedendo , l’accesso agli atti del processo ( Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).
Dall’esame degli atti emerge che il Pubblico ministero dispose la perquisizione e il sequestro e non che la messaggistica whatsapp sia stata acquisita direttamente dalla polizia giudiziaria a mezzo screenshots .
La sentenza della Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286467 -01, richiamando ampiamente Corte Cost. n. 170 del 2023, ha affermato il principio per il quale, i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”.
Nel caso concreto la Sez. 2, COGNOME riteneva che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell’art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l’accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente.
Quanto al COGNOME occorre preliminarmente distinguere.
Dalla documentazione correttamente allegata dalla difesa emerge che il dispositivo cellulare di COGNOME fu acquisito, con consegna da parte dello stesso e indicazione della password , a seguito di un decreto di perquisizione e sequestro da parte del Pubblico ministero, eseguito in data 12 giugno 2014.
Il giorno seguente, a seguito di delega orale del Pubblico ministero, appartenenti all’aliquota della Polizia di Stato presso la Procura procedevano agli accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. con la nomina di un ausiliario, attivando la procedura di backup del contenuto della sola casella di posta elettronica contenuta nel dispositivo in sequestro.
La ragione di tale attività di copiatura era legata all’urgenza di evitare che altri detentori delle credenziali di accesso alla casella di posta elettronica potessero procedere alla cancellazione o modifica della stessa. I dvd contenenti la copia della casella di posta elettronica erano oggetto di un decreto di convalida del sequestro da parte del Pubblico ministero.
A ben vedere, l’equiparazione, per le ragioni esposte dalla Corte costituzionale e rifluite nella sentenza della Sez. 2 COGNOME, della messaggistica alla corrispondenza, implica certamente la necessità del rispetto dell’art. 254 cod. proc. pen. Non di meno, nel caso in esame, quanto ai messaggi di posta elettronica, il disposto della norma processuale risulta rispettato.
Come osserva Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, COGNOME COGNOME, Rv. 287039 -01 in moti vazione, l’acquisizione ex art. 254 cod. proc. pen. agli atti del procedimento penale deve necessariamente avvenire sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ovvero, quanto al sequestro in questione, con decreto motivato del pubblico ministero.
Tale conclusione -evidenzia Sez. 6 COGNOME – è stata condivisa anche dalle Sezioni Unite, che, risolvendo un contrasto in tema di ordine europeo di indagine non rilevante nel caso in esame, oltre ad abbracciare le indicazioni della Corte costituzionale sulla nozione di corrispondenza, hanno chiarito che la tutela prevista dall’art. 15 Cost. non richiede che per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e, dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario un provvedimento del giudice (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, in motivazione, par. 14.2; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, in motivazione, par. 11.2). Ciò in quanto, come emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C584/19), il sintagma «autorità giudiziaria» indica una categoria in cui sono compresi sia il giudice che il pubblico ministero. Tale conclusione, proseguono ancora le Sezioni Unite, trova conferma nel codice di rito e, in particolare, nell’art. 254 cod. proc. pen. in cui si prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla «autorità giudiziaria» senza alcun riferimento alla necessità dell’intervento del giudice, richiesto, invece, ai fini del sequestro negli uffici dei difensori dall’art. 103, comma 4, cod. proc. pen.
Tanto premesso, nel caso in esame l’acquisizione non è intervenuta per una iniziativa della polizia giudiziaria, ma in esecuzione di un decreto di perquisizione
e sequestro disposto dal Pubblico ministero procedente: pertanto, sussisteva un atto dell’autorità giudiziaria che disponesse il sequestro della corrispondenza che evidentemente consente che al sequestro -come recita l’art. 254, comma 2, cod. proc. pen. -proceda un ufficiale di polizia giudiziaria.
Lo stesso comma prevede che quest’ultimo «deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto».
L’art. 254 cod. proc. pen. è stato modificato dall’art. 8, comma 4, lett. a) e b) l. 18 marzo 2008 n. 48, che rispettivamente hanno introdotto al comma 1 il riferimento ai servizi telematici e alla corrispondenza per via telematica, e, al comma 3, il divieto di alterazione, oltre che di apertura della corrispondenza.
La disposizione era evidentemente rapportata in origine alla corrispondenza cartacea ed è stata aggiornata anche alle innovazioni telematiche, richiedendo che oltre che l’apertura fisica sia anche vietata l’apertura telematica della corrispondenza e la sua alterazione.
Tanto premesso va osservato che questa Corte ritiene di aderire al principio consolidato per il quale l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, NOME, Rv. 282072 -01; conf.: N. 29061 del 2015 Rv. 264572 – 01, N. 11905 del 2016 Rv. 266477 -01).
Per altro, nel caso concreto, il ‘protocollo’ acquisitivo è stato assolutamente rispettato, in quanto la polizia giudiziaria non ha ‘aperto’ la posta elettronica, non è venuta a conoscenza dei contenuti, ma ha solo operato su delega orale del Pubblico ministero la copia di backup indispensabile ad evitare alterazione da parte di terzi.
In tal senso deve evidenziarsi come l’art. 254 debba essere letto in correlazione all’art. 353 cod. proc. pen. che regola l’acquisizione di plichi o di corrispondenza e prevede al comma secondo, che «e ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero, il quale può autorizzarne l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto ».
In sostanza, il Pubblico ministero può anche autorizzare l’apertura immediata con il mezzo più rapido, quindi oralmente, in caso di possibili dispersioni della prova.
Nel caso qui in esame, il timore degli investigatori di alterazione da parte di terzi che avessero la disponibilità delle credenziali non giunse fino a disporre all’apertura della posta elettronica , ma solo la copia della messaggistica di posta elettronica.
Ciò dimostra come sia assolutamente congrua, nel caso di specie, la delega orale da parte del Pubblico ministero procedente determinata dalle ragioni di urgenza, anche alla luce del principio per il quale la necessità che la delega alla polizia giudiziaria per l’espletamento di un atto di indagine sia conferita dal pubblico ministero con un provvedimento formale sussiste nel solo caso in cui si prospetti l’esigenza di verificare la natura degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, non anche quando quest’ultima riguardi un atto bene individuato, disciplinato da norme di garanzia che ne regolano l’assunzione (Sez. 5, n. 14464 del 09/02/2011, Volponi, Rv. 250126 -01), come è per gli artt. 254 e 353 cod. proc. pen.
Ne consegue, quanto alla posta elettronica acquisita, la piena utilizzabilità, anche in ragione del decreto di convalida emesso dal Pubblico ministero che sana l’eventuale acquisizione massiva.
A ben vedere il Pubblico ministero indica tale messaggistica come corpo del reato e cosa pertinente al reato, ritenendo necessario al fine della prosecuzione delle indagini analizzare il contenuto delle mail presenti nella casella di posta elettronica, al fine di confrontarne il contenuto con le altre emergenze di indagine.
D’altro canto, la relazione che l’art. 254, comma 1, cod. proc. pen. richiede sussista fra l’oggetto della corri s pondenza da sequestrare e l’indagato è che i messaggi «comunque possono avere relazione con il reato», il che offre una nozione meno stringente di quella di «cosa pertinente al reato» in quanto, come osserva acutamente la dottrina, il rapporto fra l’oggetto sequestrato ed il reato può essere valutato solo dopo che l’autorità giudiziaria ha esaminato il contenuto della corrispondenza.
Quanto agli SMS e alla messaggistica Whatsapp deve ritenersi che l’acquisizione si a avvenuta successivamente ex art. 360 cod. proc. pen., per quanto riferisce il ricorrente al fol. 6 dell’impugnazione (alcun atto è stato allegato a riguardo) e per quanto emerge dalla sentenza di primo grado al fol. 7.
Sul punto deve osservarsi come le doglianze complessivamente poste, deducendo la inutilizzabilità del contenuto dell’utenza in uso all’indagato, non comprovino in modo specifico la decisività della dedotta inutilizzabilità, essendo il quadro probatorio fondato anche -così la Corte di appello al fol. 2 -sulle
dichiarazioni dei testi escussi, sui verbali di s.i.t. acquisiti sull’accordo delle parti, oltre che sui verbali di perquisizione e sequestro anche acquisiti, ma anche sul contenuto di intercettazioni e sull’ esame degli imputati. Al fol. 17 la sentenza di primo grado riferisce che la prova è tratta dall’esame del COGNOME, confesso; il primo giudice dava atto della dichiarazione di COGNOME che confermava il contenuto delle intercettazioni (per quanto dichiarate inutilizzabili, non sussiste la invalidità derivata -cfr. S ez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939 -03) e aggiungeva che la moglie del COGNOME era inserita nella compagine della società che avrebbe dovuto realizzare l’interporto . Al fol. 24 la teste COGNOME confermava di avere avuto una conversazione con COGNOME sullo scambio voto-lavoro o altro. I testi COGNOME confermavano la tesi accusatoria sul caso COGNOME e NOME COGNOME si scusava per l’invio a COGNOME della fotografia con la scheda elettorale attestante il voto (fol. 40; vedi anche fol. 5 della sentenza di appello).
A ben vedere, quindi, generica è la deduzione della decisività della inutilizzabilità lamentata, anche a voler ritenere fondata la deduzione di difetto di proporzionalità fra l’esigenza investigativa e l’acquisizione massiva . È noto che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416).
Anche sul tema della proporzionalità, va qui richiamata Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 -01, per la quale in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffatto provvedimento anche con riferimento a dati informatici già restituitigli, è tenuto ad allegare l’interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice del riesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni. Tale interesse non è stato allegato.
Non di meno complessivamente il motivo va pertanto rigettato, e non dichiarato inammissibile, a differenza di quanto ritiene la Procura generale, in quanto l’inutilizzabilità ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il motivo fin qui esaminato non è
manifestamente infondato, con speciale riferimento all ‘applicazione della disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen.
3.2 In ordine ai motivi secondo e terzo ne va disposta la trattazione congiunta.
A ben vedere il secondo motivo è manifestamente infondato.
Consolidato e decisamente maggioritario è l’orientamento al quale aderisce questa Corte – che, in ordine al termine indicato dall’art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, afferma che i reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di cui all’art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non riguarda l’azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall’azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 279975 -02; conf. N. 26563 del 2014 Rv. 259969 – 01, N. 5603 del 2011 Rv. 249417 – 01, N. 46370 del 2008 Rv. 241797 – 01, N. 51523 del 2013 Rv. 258025 – 01, N. 4851 del 2013 Rv. 254626 -01; in senso difforme solo Sez. 3, n. 42199 del 25/10/2006, Cultrera, Rv. 235792 -01).
Nel consegue che corretta è la valutazione effettuata dalla Corte di appello al fol. 8 della sentenza, risultando l’estinzione per prescrizione, cons iderate le sospensioni per gg. 230, come già calcolate dalla sentenza di appello (fol. 8), il 13 luglio 2022 e il 26 luglio 2022, quindi successive alla sentenza qui impugnata emessa il 29 giugno 2022.
Inoltre, quanto al terzo motivo, lo stesso è inedito, pur potendo essere proposto dinanzi alla Corte di appello, anche in sede di conclusioni, essendo per tesi difensiva estinto il delitto commesso in relazione a COGNOME il 22 giugno 2022, quindi prima della sentenza di appello. Ad ogni buon conto, dalla sentenza di primo grado (fol. 30) e da quella di secondo grado (fol. 19) emerge che l’ultimo messaggio fra COGNOME e COGNOME in ordine all’accordo precedente il voto è del 16 maggio 2014, cosicché comunque, partendo da tale data, il reato si sarebbe prescritto il 4 luglio 2022, quindi oltre la sentenza di appello.
3.3 Quanto al quarto motivo, emerge dalle sentenze di merito come le richieste dell’elettore fossero precise rispetto al voto già assicurato e a quello da garantire per il ballottaggio, prima del quale venivano avanzate le richieste sia di denaro che di assunzione.
Pertanto, il motivo non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello al fol. 18 e s. e con quelle della sentenza di primo grado (fol. 20) rispetto alle richieste esplicite e, quindi, precise di NOME e all’assenso del candidato, ormai votato. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica.
Pertanto, poiché il ricorso COGNOME non presenta profili di inammissibilità, deve dichiararsi intervenuta l’estinzione dei reati per decorso del termine di prescrizione, come in precedenza indicato. La disamina dei motivi fin qui esaminati del ricorso COGNOME è, quindi, da intendersi circoscritta al tema della responsabilità civile, in relazione alla quale il ricorso COGNOME va rigettato per le ragioni fin qui esposte. Non emergono, alla luce delle ragioni fin qui esaminate, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato .
Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Il che non è nel caso in esame.
Ne d iscende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorso nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato agli effetti civili.
La sentenza va annullata senza rinvio quanto a NOME, per estinzione del reato a seguito di morte dell’imputato.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, avendo il COGNOME consumato già il potere di impugnazione. Ne consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la medesima sentenza nei confronti di NOME COGNOME per essere i reati estinti per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME