Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di:
COGNOME NOME, nato in Sud Africa il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Loreto il DATA_NASCITA;
NOME NOME COGNOME, nato a Terni il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Montecastrilli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME; NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Terni, con pronuncia del 04/05/2021, aveva condannato NOME COGNOME, in qualità di assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Montecastrilli, e NOME COGNOME, in qualità di presidente della Commissione di gara per il bando “RAGIONE_SOCIALE Energia Plus” indetto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Montecastrilli, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali rappresentanti della ditta “RAGIONE_SOCIALE” partecipante alla suddetta gara, per il reato di turbativa d’asta (art. 353 cod. pen.) (capo 1 di imputazione).
Aveva inoltre condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per corruzione per un atto d’ufficio (art. 319 cod. pen.), perché, nell’ambito della suddetta procedura di gara, in qualità di pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Montecastrilli, accettavano la promessa e poi ricevevano denaro e altre utilità tra cui il pagamento di una cena con la Giunta comunale e la Commissione di gara per il valore di circa C 600, oltre a finanziamenti per sponsorizzazione di eventi e sagre comunali – da NOME COGNOME e NOME COGNOME, per assegnare punteggi di gara in modo da aggiudicare illegittimamente l’appalto alla società da essi rappresentata (capo 2).
Per il medesimo fatto, aveva infine condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME ex artt. 319 e 321 cod. pen. (capo 3).
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al capo 1) (turbativa d’asta), perché estinto per intervenuta prescrizione, ed ha assolto i medesimi dai reati di cui ai capi 2) e 3) (corruzione per un atto dell’ufficio) perché i fatti non sussistono.
Contro la sentenza d’appello ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e premettendo che, nel ribaltare l’esito decisorio di primo grado, la Corte di appello ha attribuito rilievo a tre circostanze:
l’aggiudicazione dell’appalto avvenne il 14/07/2014 e, quindi, in data antecedente alla formazione di un documento Word (15/09/2014) rinvenuto nel
computer di COGNOME e dal quale era stata desunta in primo grado la prova del pactum sceleris;
dal contenuto di tale documento non sarebbe emersa alcuna correlazione tra l’aggiudicazione della gara, da un lato, e la cena nonché le sponsorizzazioni, dall’altro lato;
la cena in oggetto si tenne nel settembre 2015, circa un mese dopo l’ultimazione dei lavori, sicché poteva supporsi fosse volta a festeggiare il buon esito degli stessi e l’erogazione del pagamento.
Ad avviso del ricorrente, il Giudice d’appello avrebbe, tuttavia, travisato le risultanze processuali, dal momento che:
il tenore del documento Word (indirettamente acquisito al dibattimento per il tramite delle deposizioni del sovrintendente COGNOME, occupatosi delle indagini, nonché degli imputati COGNOME e COGNOME) era esplicito nel correlare la cena e le sponsorizzazioni alla gara d’appalto;
gli stessi imputati COGNOME e COGNOME – di cui peraltro non era stata rinnovata l’audizione – avevano reso dichiarazioni le quali confermavano la tesi accusatoria, avendo riconosciuto il pagamento della cena e delle sponsorizzazioni;
la Corte di secondo grado ha esaminato soltanto una parte delle dichiarazioni rese dal COGNOME, estrapolandola, peraltro, dal contesto e trascurando quindi come, in tale deposizione, nel fare riferimento alla richiesta della cena, il teste avesse specificato che tale utilità andava ad aggiungersi a quanto già richiesto in precedenza, vale a dire che rappresentava l’ultima tranche di una serie di richieste.
Gli imputati hanno presentato memorie difensive, in risposta al ricorso del Pubblico Ministero sui capi 2) e 3) (corruzione).
4.1. In quella presentata da NOME COGNOME, per il tramite degli AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso, che si limita a proporre una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità e che non contiene un’argomentazione rafforzata, tale da superare l’esito assolutorio della sentenza di secondo grado.
Premesso infatti che, nel caso di sentenza di assoluzione la quale riformi una precedente condanna, l’obbligo di motivazione è soddisfatto là dove si rappresenti anche soltanto l’esistenza del dubbio ragionevole e che, per contro, per ribaltare in appello una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l’infondatezza ovvero l’inesistenza, nel caso in esame, la Corte d’Appello si sarebbe motivatamente confrontata, come necessario, con la sentenza di prime cure e con gli elementi valorizzati dal Tribunale.
Essa ha, infatti, dapprima ricostruito il fatto e ripercorso le principali ragion poste a sostegno della condanna; quindi, ha indicato i molteplici “profili” di insuperabile incertezza sottolineati dalla difesa con i diversi motivi di appello; infine, replicato alle singole doglianze concludendo in chiave assolutoria.
Nel far ciò, ha adeguatamente valorizzato quattro elementi:
la circostanza che il documento ritrovato nel personal computer del COGNOME, mai acquisito all’interno del fascicolo ma comunque oggetto di prova dichiarativa, riportasse una data (15/09/2014) successiva di oltre 2 mesi a quella dell’aggiudicazione dell’appalto (14/07/2014) e che comunque mancava una comprovata correlazione tra i due;
il fatto che la cena, supposta utilità di scambio, risaliva al settembre dell’anno successivo all’aggiudicazione della gara ed era coerentemente motivata dall’intento di festeggiare la conclusione nonché il buon esito dei lavori, così come confermato da tutti i testi escussi in dibattimento;
come neppure il complesso delle risultanze intercettive avesse permesso di risalire alla prova, anche solo indiziaria, di accordi corruttivi, potendo dall stesse desumersi, al limite, la preoccupazione circa gli esiti della gara da parte dei partecipanti;
l’esiguità delle utilità rispetto al valore dell’appalto, che non consente di inferire la presenza del necessario sinallagma.
D’altronde, si aggiunge, la presunta alterazione della gara quale oggetto dell’asserito accordo corruttivo non risulta dimostrata, sicché rispetto agli elementi indicati, suscettibili di insinuare quantomeno un ragionevole dubbio, sufficiente ai fini dell’assoluzione, il ricorso resta silente.
4.2. Analoghe considerazioni sono contenute nella memoria di NOME COGNOME, presentata per il tramite dell’AVV_NOTAIO, in cui sono stati inoltre puntualmente riportati i passaggi della sentenza del Tribunale e le repliche della Corte di appello, concludendosi, del pari, per l’inammissibilità del ricorso, reputato inidoneo a scalfire l’argomentazione, adeguata e puntuale, della Corte d’appello.
4.3. Nella memoria presentata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME NOME COGNOME si evidenzia come già in appello fossero state analiticamente denunciate le lacune investigative che avevano condotto alla condanna, in primo grado, dell’imputato. In particolare, questi sarebbe stato erroneamente identificato in “NOME“, nonostante l’omonimia con il COGNOME (cui erano, invece, riferibili le conversazioni intercettate); a partire da tale equivoco ed avendo il COGNOME svolto le funzioni di presidente della commissione di gara, si sarebbe dunque inferito che avesse assegnato illegittimamente i punteggi di gara, nonostante, peraltro, l’esame della documentazione in atti (disciplinare e verbali
di gara, criteri e modalità di assegnazione del punteggio e valutazione collegiale) avesse dimostrato che la procedura si era svolta in modo regolare.
Nella memoria si aggiunge che le annotazioni delle richieste del COGNOME per la cena e per le sponsorizzazioni erano avvenute ad aggiudicazione effettuata da due mesi, e che sarebbe pertanto venuto meno un altro elemento logico della tesi accusatoria, vale a dire la correlazione tra le utilità e dazioni promesse e la gara.
Infine, si eccepisce l’inidoneità delle argomentazioni del ricorrente a superare la motivazione della sentenza di appello, risolvendosi il ricorso in una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, nemmeno indicante, quanto in particolare all’imputato COGNOME, specifici elementi di prova a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Gli standard probatori richiesti per il caso di ribaltamento delle pronunce rese in un precedente grado del giudizio divergono a seconda che si tratti di condanna o di assoluzione.
In particolare, la necessità di provare la responsabilità dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) impone di adottare le massime garanzie quando l’esito assolutorio del primo grado di giudizio sia ribaltato nel senso di una condanna, mentre altrettali esigenze non valgono quando la sentenza di condanna è riformata con una decisione assolutoria, perché non si richiede che sia provata con certezza l’innocenza ma basta la mera incertezza sulla colpevolezza (tra le altre, Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Morelli, Rv. 281016).
Al giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, in altri termini, è richiesto di offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, ove si aggiunge che, pur non essendovi tenuto, il giudice può, se necessario, ri-assumere la prova dichiarativa decisiva).
Per contro e soprattutto, il superamento di una pronuncia di assoluzione esige un rigore affatto particolare nell’analitica confutazione di ogni elemento, di fatto e anche di diritto, sul quale è stata basata l’assoluzione.
Ciò posto, deve rilevarsi che la decisione è stata adeguatamente motivata e che le deduzioni del ricorrente non sono idonee, nel caso di specie, a ribaltarne l’esito assolutorio per le ragioni di seguito indicate.
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3.1. Nel pervenire alla condanna degli imputati sia in relazione al delitto di turbativa d’asta, ipotizzato in relazione al conseguimento di un bando di gara relativo all’appalto di servizi di riscaldamento per il Comune di Montecastrilli, sia in relazione alla corruzione propria, finalizzata a tale turbativa, il Tribunale aveva analiticamente ricostruito il compendio probatorio e, infine, valorizzato gli elementi di cui si è già riferito in precedenza e che qui si riepilogano per comodità di esposizione.
In un file denominato “Work in progress” – acquisito indirettamente al processo per il tramite delle dichiarazioni del sovrintendente COGNOME, che aveva svolto le indagini, e degli stessi imputati – in modo invero inequivoco, si dava atto che COGNOME, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Montecastrilli, aveva chiesto sponsorizzazioni per sagre comunali e una cena da fare con la Giunta e con la Commissione di gara appena conclusa, del valore di circa C 600,00, specificando che tale ultima richiesta si aggiungeva ad altre già in passato avanzate ».
Si evidenziava, inoltre, come le intercettazioni telefoniche, aventi quale interlocutore fisso il COGNOME (collaboratore del COGNOME, legale rappresentante della ditta che conseguì l’assegnazione) e come interlocutori variabili «tale NOME» (identificato nel COGNOME, presidente della commissione preposta alla procedura di aggiudicazione), l’assessore ai lavori pubblici COGNOME o il COGNOME (il Presidente della ditta) fossero esplicite nel denotare un interessamento da parte di “NOME” (identificato nel COGNOME), oltre che dei responsabili della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, affinché l’appalto fosse assegnato a quest’ultima.
Reputava significative anche le caratteristiche della cena, avvenuta – si specifica in motivazione – non a ridosso della gara, ma a distanza di un anno, e quindi a lavori conclusi: cena la cui valenza meramente conviviale era esclusa (oltre che alla luce dei contenuti del citato documento Word) dal momento che «nessuna cena è dovuta dalle società che acquisiscono un appalto a seguito di procedura di gara pubblica», oltre che perché non vi presero parte tutti i componenti della commissione di gara (ma soltanto alcuni, oltre ai membri della Giunta comunale), né i dipendenti dell’impresa, ad eccezione del COGNOME. Il Tribunale aveva poi ritenuto non secondario che l’invito non fosse stato esteso all’AVV_NOTAIO. COGNOME, dell’amministrazione provinciale, la cui funzione nella commissione consisteva nel controllare l’operato dell’amministrazione comunale.
Considerava irrilevante la sproporzione tra il valore della cena e delle sponsorizzazioni, da un lato, e l’importo dell’appalto, dall’altro lato, citando una risalente giurisprudenza di legittimità ed avendo in precedenza anche neutralizzato l’elemento della “contrarietà ai doveri d’ufficio”, che compare nel tipo dell’art. 319
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cod. pen., attraverso il richiamo a una pronuncia della Cassazione (Sez. 6, n. 17972 del 31/10/2018, Passerino, Rv. 275675).
3.2. La sentenza di secondo grado, nel dichiarare prescritta la turbativa d’asta e nell’assolvere con formula «perché il fatto non sussiste» gli imputati dall’accusa di corruzione propria, ha invece premesso come la prova cardine non sia stata acquisita in appello, spiegando che il documento Word, su cui molto insiste il ricorrente, non essendo nella disponibilità della Corte di appello, quanto all’esistenza e al contenuto, era stato valutato alla stregua delle prove dichiarative che ad esso hanno fatto riferimento.
Ne ha poi negato la rilevanza sulla base delle tre considerazioni richiamate (vd. § 3 del Ritenuto in fatto, essenzialmente fondate sulla ritenuta incongruità dei profili temporali (documento e cena erano successivi – non antecedenti all’aggiudicazione formale dell’appalto), affermando che non consentivano di ritenere provato che tra l’aggiudicazione dell’appalto e cena/sponsorizzazioni esistesse un collegamento funzionale.
La Corte di appello ha aggiunto che di un previo accordo non c’era traccia nelle conversazioni intercettate, dalle stesse emergendo mere incertezze e preoccupazioni riguardo all’esito della gara. E che, quanto alla cena, un teste (l’COGNOME) aveva riferito della presenza di molte persone sia del Comune (consiglieri comunali e personale amministrativo), sia della società aggiudicataria (presidente e personale): elemento che negava rilievo al dato, valorizzato invece dal Tribunale, del mancato invito alla cena dell’ing. COGNOME, il quale dipendeva da altra amministrazione (quella provinciale).
Del pari, ha ritenuto che non fosse stato dimostrato nemmeno il sinallagma tra gara e sponsorizzazioni, non essendo emerso in che cosa queste ultime sarebbero consistite, quando sarebbero avvenute, quale ne fosse l’importo.
Si è quindi confrontata criticamente con la prima decisione anche sul punto del “prezzo” della corruzione, mettendo in luce la sproporzione tra il valore della cena (pari a circa C 600) e quello della gara d’appalto (di circa C 300.000).
4. Su tali aspetti l’impugnazione tace.
Il ricorrente, pur criticando la motivazione della sentenza impugnata quanto comnt all’apprezzamento del compendio probatorio, là dove ha evidenziat -ornsistenza sui profili temporali (del documento e delle utilità corrisposte in relazione al conseguimento dell’appalto) non escludesse la configurabilità della “promessa”, elemento tipico della fattispecie contestata, ha trascurato, tuttavia, di rilevare, e il profilo è decisivo, che la prova della “promessa”, quand’anche raggiunta, non è di per sé sufficiente, come, d’altronde, emerge dalla sentenza impugnata.
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Affinché una “promessa” rilevi ai fini dell’art. 319 cod. pen., deve essere avvinta, infatti, da un vincolo di reciprocità al compimento dell’atto del pubblico ufficiale e, quand’anche si ritenga che la sproporzione tra prestazione e controprestazione non rappresenti un elemento costitutivo della tipicità del reato (in tal senso, peraltro, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502), la circostanza che l’utilità (data o) promessa sia esigua può, a talune condizioni, ben rilevare sul piano probatorio (vd. Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281158; Sez. 6, n. 45073 del 28/10/2022, COGNOME, non mass.), là dove concorra a revocare in dubbio – come nel caso di specie – l’esistenza del suddetto sinallag ma (in questo caso, il fatto, nonostante la promessa, non integrerebbe una corruzione).
D’altronde, e a monte, il ricorrente non considera come già la sentenza di primo grado avesse riconosciuto che, nella concreta vicenda, non si era nemmeno raggiunta la prova dell’irregolarità della gara, poiché nessuna doglianza era stata espressa in proposito dall’altra ditta concorrente e nulla era emerso, in generale, dalle testimonianze e dagli altri elementi raccolti.
Ne consegue che neppure poteva dirsi conseguita la prova che l’atto eventualmente – “comprato” fosse, sotto questo aspetto, contrario ai doveri d’ufficio (in questo caso, il fatto, nonostante la promessa, tantomeno potrebbe integrare una corruzione “propria”, rispondendo, al più, ai requisiti di tipicità del previgente reato di cui all’art. 318 cod. pen., che la lettura proposta dal ricorrente, in tal modo, riporterebbe surrettiziamente in vita).
In ultima analisi, la Corte di appello ha preso in esame tutte le circostanze valorizzate dalla prima pronuncia ed è pervenuta ad un diverso esito decisorio sulla base di un percorso argomentativo ragionevolmente strutturato, che ha offerto una coerente soluzione del caso, senza che il ricorso ne abbia posto in crisi o travolto la tenuta logica e la solidità dell’impianto motivazionale.
Sulla base delle su esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 21/02/2024