Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30708 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Alcamo il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 27 giugno 2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza COGNOME Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani per il reato di corruzione di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.
Deduce cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Con i primi due motivi di ricorso, che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce i vizi di violazione di legge processuale in relazione alla omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con i decreti n. 13/2017 e n. 14/2017 RIT del 21/2/2017, nonché del successivo decreto di proroga emesso il 5/4/2017 per carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.
Afferma il ricorrente che dette intercettazioni erano state autorizzate sulla base di gravi indizi dei reati di cui agli artt. 319 e 319-quater cod. pen., emersi dai risultati delle intercettazioni autorizzate con decreto n. 136/16 in altro procedimento relativo al reato di cui all’art. 338 cod.pen. Rileva, a tale riguardo, che mentre il Tribunale aveva ravvisato una connessione fra tali procedimenti, tale presupposto è stato chiaramente escluso dalla Corte di appello che ha, tuttavia, ritenuto utilizzabili i risultati di tali intercettazioni come notizia di reato ed ha, pertanto, ritenuto adeguata la motivazione dei decreti autorizzativi.
Aggiunge, inoltre, che nel procedimento cautelare riguardante la posizione del solo NOME COGNOME, la Quinta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 633 del 2019, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in ragione COGNOME inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate, oltre che con il decret 136/2016, anche con i decreti in esame.
Sulla base di tali argomentazioni, si sostiene la nullità per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi cui si riferisce il motivo, non potendosi considerare valido i riferimento ad elementi di prova assunti contra legem.
Nel secondo motivo di ricorso, il ricorrente chiarisce, inoltre, che il proprio interesse alla censura in esame deriva dal fatto che la sentenza di primo grado ha desunto elementi indiziari a suo carico proprio dalle conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME tra il 5 e il 15 maggio 2017, intercettate in esecuzione del decreto di proroga.
Aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale ha errato nell’escludere la valenza preclusiva COGNOME decisione di questa Corte con la sentenza n. 633 del 2019 in cui, sia pure nell’incidente cautelare, è stata dichiarata l’inutilizzabilità delle intercettazioni
1.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, anch’essi logicamente connessi, deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione
al giudizio di responsabilità, avuto riguardo alla ritenuta conclusione del patto corruttivo, alla sua riconducibilità al ricorrente, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, difettando sia il rapporto di sinallagmaticità tra l’utilità e dell’ufficio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che l’elemento psicologico del reato.
La Corte territoriale, con motivazione apparente in ragione del suo «scollamento dalle prove acquisite», in particolare dal dato cronologico relativo alla dichiarazione di collaudo presentata il 30/3/2017, oltre che COGNOME omessa analisi delle argomentazioni contenute nell’atto di appello a sostegno COGNOME mancata conclusione del patto corruttivo, ha confermato acriticamente le valutazioni del primo Giudice.
Sostiene il ricorrente che l’insussistenza del patto corruttivo può, invece, desumersi sia dalla data di deposito COGNOME dichiarazione di collaudo (30/3/2017) che dalla mancata sostituzione del tecnico, come suggerito da COGNOME, in quanto l’atto è stato curato esclusivamente dall’architetto COGNOME, cui si erano rivolti i fratell COGNOME ancora prima del marzo 2017. Non vi è, inoltre, alcuna prova di un presunto precedente esito negativo COGNOME pratica presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Aggiunge, inoltre, che nella ricostruzione fattuale compiuta dai Giudice di merito non vi è alcuna intercettazione che riguardi l’imputato e che consenta di ascrivere a quest’ultimo il ruolo di corruttore, posto che in nessuna COGNOME conversazioni intercettate tra i COGNOME si fa riferimento a COGNOME, che viene, invece ( individuato a seguito COGNOME intercettazione ambientale captata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME; peraltro, dal tenore COGNOME conversazione valorizzata dal Tribunale e riportata a pagina 17 del ricorso, emerge che all’appuntamento concordato non si è recato il ricorrente, ma suo fratello.
Apodittica, peraltro, è l’affermazione COGNOME Corte territoriale in merito all’iniziati assunta dal ricorrente nel mettersi in contatto con NOME COGNOME.
Manca, inoltre, qualunque prova dell’esistenza del rapporto sinallagmatico tra l’utilità e l’atto dell’ufficio, atteso che la somma di 2300,00 euro deve considerarsi quale onorario professionale dovuto al supposto tecnico compiacente.
Si deduce, infine, la carenza di motivazione sull’elemento psicologico del reato e, in particolare, sulla consapevolezza da parte del presunto corruttore, che non ha mai avuto rapporti diretti con il pubblico funzionario, COGNOME casuale del corrispettivo richiesto da NOME COGNOME.
Con memoria trasmessa il 5 maggio 2024 il ricorrente ha presentato due motivi aggiunti.
2.1. Con il primo motivo aggiunto deduce il vizio di violazione degli artt. 125 e 191 cod. proc. pen. in relazione all’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dall’art. 1, comma 1-bis, dl. 30 settembre 2021 n. 132, quanto alla competenza all’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici, avvenuta nella fattispecie in esame sulla base del decreto del Pubblico ministero dell’11/5/2017.
Tale questione rileva in quanto la responsabilità penale del ricorrente è stata affermata sulla base dei tabulati del traffico telefonico relativo all’utenza in uso a NOME COGNOME r dai quali è emersa la chiamata in uscita verso l’utenza del ricorrente. Tale risultanza ha consentito di collegare all’imputato il contenuto COGNOME conversazione ambientale in cui COGNOME concordava l’appuntamento al quale, come già dedotto nel ricorso principale, non si presentò il ricorrente ma uno dei suoi fratelli, comproprietari dell’immobile.
A sostegno del motivo richiama la disciplina transitoria introdotta al comma 3 dell’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 k a mente del quale, nel procedimenti penali pendenti prima dell’entrata in vigore del dl. n. 132 del 2021, i tabulati acquisiti con decreto autorizzativo del solo pubblico ministero possono essere valutati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, valutazione, questa, mancante nella sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo aggiunto deduce la violazione dell’art. 132 d.lgs. 196 del 2003 per difetto di motivazione del decreto autorizzativo del Pubblico ministero. Detto decreto, infatti, pone a fondamento dell’autorizzazione l’esigenza di conoscere i contatti telefonici dell’utilizzatore dell’utenza, ma non contiene alcun riferimento al reato per cui si procedeva. Tale lacuna impedisce di valutare la sussistenza delle condizioni di acquisizione dei tabulati e COGNOME correlata ingerenza nella vita privata degli interessati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto ripropongono, in termini generici e confusi, le medesime eccezioni già rigettate dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, completamente trascurati dal ricorrente.
2.1. Quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni, la sentenza impugnata ha, infatti, GLYPH chiarito che i risultati delle intercettazioni autorizzate con il decreto n
132/2016 R.I.T. in diverso procedimento non connesso al presente, sono stati utilizzati, non a fini probatori, ma per l’iscrizione di NOME COGNOME nel registro deg indagati per i reati di cui agli artt. 319, 321 e 319-quater cod. pen. e per la successiva autorizzazione delle intercettazioni con i decreti n. 13/17, n. 14/17 e n. 54/17.
Si tratta di una soluzione immune da vizi logici e coerente con la giurisprudenza di legittimità, qui ribadita, secondo la quale il divieto di utilizzazione dei risultati intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (così da ultimo Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016, dep. 2017, Cante, Rv. 270219; Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, COGNOME, Rv. 247104; Sez. 6, n. 4913 del 09/03/1983, NOME, Rv. 159227). Si è, infatti, chiarito che ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l’originario decreto intercettativo non s comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l’utilizzazione COGNOME prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496).
Tale orientamento non è stato superato dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, avendo il Supremo Consesso chiarito che esso esprime una soluzione ermeneutica del tutto in linea con le indicazioni del Giudice delle leggi (cfr. Corte cost. n. 366 del 1991), secondo cui «il divieto disposto dall’art. 270 cod. proc. pen. è estraneo al tema COGNOME possibilità di dedurre “notizie di reato” dalle intercettazioni legittimamente disposte nell’ambito di altro procedimento» (cfr. par. 7 COGNOME sentenza).
2.2. La questione relativa alla carenza di motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni autorizzate con il decreto 132/2016 è stata dedotta in termini aspecifici, non avendo il ricorrente adempiuto all’onere di allegazione di tutti i decreti cui si riferisce, ed è, comunque, manifestamente infondata.
Va, innanzitutto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è onere COGNOME parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilit del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirn altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
In ogni caso, va considerato che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, ha affermato che: a) tali decreti sono stati adottati successivamente all’iscrizione di COGNOME per il reat di corruzione e sono fondati su adeguata motivazione relativa ai fatti corruttivi per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio nel proc. 3386/2016 dal quale è stato stralciato, in sede di udienza preliminare, il presente procedimento a carico di COGNOME; b) in considerazione COGNOME struttura COGNOME motivazione, tali decreti, nonostante la loro qualificazione formale, di fatto, hanno assunto le caratteristiche di un titolo originario dotato di autonomo apparato giustificativo.
In termini parimenti ineccepibili è stata, infine, esclusa la valenza preclusiva COGNOME decisione emessa da questa Corte in sede di incidente cautelare.
Va, al riguardo, ribadito che, in tema di intercettazioni, il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità degli esiti captativi, a seguito di pronuncia del Corte di cassazione, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice dibattimentale del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare le relative questioni, anche in ordine alla legittimità del mezzo di prova (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280271; Sez. 1, n. 40301 del 14/06/2012, NOME, Rv. 253842).
Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto relativi alla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, sono infondati.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico COGNOME giurisprudenza di legittimità, il delitto di corruzione è un reato plurisoggettivo, a concorso necessario ed a struttura bilaterale (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264124) 1 che si perfeziona secondo un duplica schema: con l’accettazione COGNOME promessa ovvero con la dazione – ricezione dell’utilità. Ne consegue che / ove alla promessa faccia seguito la dazione – ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).
Si è, inoltre, affermato che / ai fini COGNOME configurabilità del reato di corruzione, tanto impropria quanto propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto ( Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023,
dep. 2024, COGNOME, Rv. 285886 – 02; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 247373).
3.1. La sentenza impugnata, muovendosi nel solco di tale consolidata ermeneusi, ha ritenuto sussistente la contestata corruzione propria ponendo l’accento sul rapporto sinallagmatico, concluso grazie alla intermediazione di NOME COGNOME, tra l’atto contrario ai doveri di ufficio, consistente nella redazione, diretta o tramit terza persona compiacente, da parte di NOME COGNOME, ingegnere capo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Trapani, COGNOME relazione di collaudo di un fabbricato di proprietà del COGNOME, benché carente dei requisiti strutturali previsti dalla legge in relazione a muri portanti (carenza che aveva già comportato, in precedenza, un esito negativo COGNOME pratica da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e nella successiva apposizione del visto dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul certificato di idoneità sismica dell’immobile, in cambio COGNOME promessa di ricevere da NOME COGNOME la somma di euro 2300,00, di cui 1000 venivano immediatamente consegnati al figlio del COGNOME.
In particolare, il COGNOME è stato individuato quale corruttore sulla base di una argomentazione persuasiva ed immune da vizi, considerando, da un lato, il contenuto delle conversazioni intercettate tra i due cugini COGNOME, tutte relative al individuazione COGNOME soluzione ai problemi del “proprietario” di un immobile – poi identificato in quello in comproprietà tra il ricorrente e i fratelli – la cui pratica pres il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto esito positivo per problemi alla struttura portante, e, dall’altro lato, il successivo riscontro, emerso dai tabulati telefonici, che ha consentito di cristallizzare l’accordo corruttivo intercorso con il ricorrente.
Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che, una volta individuata da parte di NOME COGNOME la soluzione al problema che interessava l’immobile – ovvero la redazione COGNOME relazione di collaudo, redatta secondo le indicazioni fornite da NOME COGNOME e firmata da un tecnico compiacente, in cambio del pagamento COGNOME somma di euro 2300 – NOME COGNOME chiamava immediatamente l’utenza in uso al ricorrente, chiedendogli di passare dalla sua abitazione e, dopo tale incontro, ricontattava il cugino (NOME COGNOME), dicendogli «che il proprietario aveva accettato e che l’indomani sarebbe venuto con le cose firmate».
La sentenza impugnata ha, inoltre, considerato le risultanze delle video registrazioni eseguite all’interno dello studio tecnico di NOME COGNOME COGNOMEfiglio NOME COGNOMECOGNOME ida cui è emersa la consegna a quest’ultimo da parte di NOME COGNOME COGNOME somma di 1000 euro, somma che veniva successivamente prelevata da un cassetto dallo stesso NOME COGNOME. Si è, infine, considerata la successiva
conversazione tra i due cugini COGNOME / in cui NOME COGNOME affermava che il giorno successivo avrebbe «firmato l’atto».
Ad ulteriore conferma COGNOME ricostruzione fattuale emergente dal contenuto delle conversazioni intercettate, è stata, infine, considerata la documentazione acquisita presso il Comune di Alcamo in merito all’immobile in comproprietà del NOME e dei fratelli. In particolare, la Corte territoriale ha posto l’accento sul certificato di idone sismica a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, presentato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 16/5/2017, e sulla nota redatta in pari data dall’AVV_NOTAIO: quanto al primo, la Corte territoriale ha sottolineato che il certificato non conteneva alcuna indicazione dello spostamento dei muri portanti ed era stato redatto «in coerenza con quanto concordato da COGNOME NOME e da COGNOME NOME»; ha, inoltre, evidenziato che nella nota di COGNOME, pur segnalandosi la violazione dell’obbligo di mancata comunicazione preventiva delle opere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi COGNOME legge n. 64 del 1974, si affermava che le opere, come realizzate, potevano sussistere e si informava la sorella del ricorrente, NOME COGNOME, dell’avvenuta spedizione del certificato d idoneità sismica debitamente vistato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, ad avviso del Collegio è stata legittimamente ravvisata la consumazione del delitto di corruzione propria, ponendosi, peraltro, l’accento, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte illustrata nel precedente paragrafo, sulla sufficienza, a tal fine, COGNOME conclusione dell’accordo tra il COGNOME e COGNOME, accordo avente ad oggetto il mercimonio di un atto rientrante nella specifica sfera di influenza dell’ufficio pubblico del COGNOME.
Parimenti incensurabile, nonostante le difformi considerazioni meramente in fatto svolte dal ricorrente, è la motivazione sulla irrilevanza dell’avvenuto versamento di una sola parte dell’utilità promessa da parte di uno dei fratelli del ricorrente; l sentenza impugnata, infatti, ha attribuito prevalente rilievo al fatto che fu il COGNOME rivolgersi a NOME COGNOME per la risoluzione COGNOME problematica relativa all’immobile e, successivamente, ad aderire al patto corruttivo prospettato dall’intermediario.
I due motivi aggiunti sono inammissibili in quanto, oltre a non essere correlati ai motivi principali, deducono per la prima volta in questa Sede una questione non dedotta in appello né rilevabile d’ufficio.
Va, infatti, ribadito che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione,
ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep.2013, Platamone, Rv. 254301).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente