Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Ascea il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 28/06/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udita il Sostituto Procuratore generale, dott.sa NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore – per l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo StatoRAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno ha disposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la trasmissione alla Corte di cassazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello proposto avverso la sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di corruzione in atti giudiziari alla pena di
1 GLYPH
\
anno e quattro mesi di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica util per 480 giorni .
All’imputato, referente e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, è contestato di avere consegnato in più tranches la somma di 30.000 euro a COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, dipendenti amministrativi RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale e, per il tramite di questi, in quota parte a COGNOME NOME giudice RAGIONE_SOCIALEa V sezione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale, al fine di pilotare l’i procedimentale e condizionare favorevolmente l’esito del procedimento tributario del valore di 437.903 euro afferente la RAGIONE_SOCIALE e definito in secondo grado con esito favorevole al contribuente nel corso RAGIONE_SOCIALEa udienza del 17.7.2017 con sentenza depositata il 28.3.2018
In tale contesto COGNOME avrebbe consegnato altresì a titolo gratuito, a fronte RAGIONE_SOCIALE pronuncia favorevole, materiale edile da quantificare e da destinare ai lavori di ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa casa del figlio del giudice relatore.
Con l’atto di impugnazione sono stati articolati due motivi.
2.1. Con il primo si deduce l’erronea qualificazione giuridica dei fatti che, si assume dovrebbero essere ricondotti al reato di cui all’art. 319 quater cod. pen.
Vi sarebbero numerosi indici rivelatori RAGIONE_SOCIALEa condizione di squilibrio in cui versav COGNOME, quali: a) l’iniziativa intrapresa per giungere all’accordo illecito da parte pubblici ufficiali e il loro inserimento in una rete consolidata dedita a tale attività precarie condizioni economiche in cui versava l’imputato all’epoca dei fatti, c) l rateizzazione del pagamento del prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruzione; d) il metodo di riscossione RAGIONE_SOCIALEa dazione e lo stesso tenore RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate.
Sarebbero stati i pubblici ufficiali, ben consapevoli RAGIONE_SOCIALEe gravi condizioni economiche del ricorrente, a “dettare” il modo di operare e le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘iter corrutti COGNOMECOGNOME COGNOME era interessato al “rientro” di una cartella esattoriale, COGNOME presentò COGNOMECOGNOMEi1 quale rappresentò una situazione negativa e “che poteva annullare tutto pagando il giudice”.
COGNOME, dunque, si sarebbe rivolto a COGNOME con finalità lecite,”finendo” poi per prestare acquiescenza alla richiesta non dovuta, seppure nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.
I funzionari avrebbero posto in essere una modalità di avvicinamento collaudata in cui, approfittando RAGIONE_SOCIALEe proprie qualità e RAGIONE_SOCIALE‘altrui stato di bisogno, formulava richieste di dazione in modo suggestivo e prevaricatore.
Tale quadro di riferimento sarebbe confermato dall’eccezionale riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rateizzazione del prezzo; sarebbero stati gli stessi funzionari, appreso RAGIONE_SOCIALEa impossibilit di adempiere da parte del COGNOME, ad imporre a questi di offrire, in luogo del denaro,
altri beni, corrisposti, secondo lo stesso COGNOME, prima del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria, in aggiunta al denaro.
Anche il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate deporrebbe in tal senso; COGNOME avrebbe in più occasioni chiesto a COGNOME di potere avere più tempo per onorare i pagamenti alle scadenze pattuite e i funzionari sarebbero giunti al punto di proporre soluzioni usurarie; in tal senso, si evidenzia, come il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate farebbe emergere la disponibilità dei funzionari ad anticipare al giudice denaro.
La prospettazione di un esito sfavorevole in caso di mancato pagamento del denaro, si argomenta, avrebbe rappresentato una forma di pressione e persuasione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce che la sentenza sarebbe viziata quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Queste ultime sarebbero state ingiustamente negate in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta configurabilità RAGIONE_SOCIALEa attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen., attesa la collaborazi processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato; assume il ricorrente che ciò non precluderebbe il riconoscimento anche RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
L’intera prospettazione difensiva, secondo cui i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie prevista dall’art. 319- quater cod. pen, è fondata su un unico assunto e cioè che le parti non avrebbero concluso un patto corruttivo, ma sarebbero state in posizione asimmetrica, nel senso che il privato sarebbe stato in posizione di soggezione rispetto al comportamento prevaricatore del corruttore e dei soggetti che a questi facevano riferimento.
Sintomatici di tale posizione di asimmetria sarebbero una serie di elementi fattuali e, in particolare, da una parte, la circostanza che l’iniziativa volta ad inquinare la funzio pubblica fu presa dai funzionari che gestirono e veicolarono la vicenda e, dall’altra, modo con cui fu data esecuzione al patto illecito, caratterizzato dalle difficol economiche del privato corruttore a tenere fede agli impegni assunti.
3. Si tratta di assunti che non possono essere condivisi.
Il tema attiene alla individuazione RAGIONE_SOCIALE‘esatto confine tra l’art. 319-quater cod. pe e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive.
È stato in più occasioni rilevato come quanto più ci si accinge a trovare una netta linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita, tanto più si avvicina quest’ultima alla corruzione su iniziativa del pubblico agente; acutamente si è osservato come, a seguito RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore del reato previsto dall’art. 319 quater cod. pen. sia giocoforza che il termine intermedio – ossia: la concussione induttiva – finisca vol per volta per avvicinarsi e confondersi con l’uno dei due estremi, a misura che si cerca invece di distinguerla dall’altro estremo, e viceversa.
A lungo si è ritenuto che il criterio per distinguere il “vecchio” art. 317 cod. pen. d previsioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. riguardasse l’iniziativa: da parte pubblico agente per conseguire il vantaggio illecito per le ipotesi concussione, ad iniziativa del privato nel caso di corruzione.
Ritenuto inidoneo, nonostante la sua indubbia utilità probatoria, a causa di un eccessivo formalismo, il criterio è stato definitivamente accantonato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 322 cod. pen., il quale, ai commi 3 e 4, sanziona il pubbli ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di u privato.
È noto come, al riguardo, le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione nella sentenza “Maldera”, al fine di distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere d quello di corruzione abbiano valorizzato non il profilo RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa, quanto, piutto l’esigenza RAGIONE_SOCIALEa prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita s differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richie entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l’incontro assolutamente libero e consapevole RAGIONE_SOCIALEe volontà RAGIONE_SOCIALEe parti». (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474).
In linea con questi principi, si è orientata anche la giurisprudenza successiva che ha valorizzato il profilo RAGIONE_SOCIALEa posizione di preminenza in concreto esercitata dal pubblic ufficiale (cfr., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, COGNOME, Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 265750).
Come affermato dalle Sezioni unite, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza RAGIONE_SOCIALEa corruzione, permane la soggezione psicologica RAGIONE_SOCIALE‘extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l’agente del reato: soggezione per concussione ed induzione; incontro assolutamente libero e consapevole RAGIONE_SOCIALEe volontà RAGIONE_SOCIALEe parti nella corruzione.
E’ condivisibile l’affermazione secondo cui è l’abuso l’elemento differenziale tra l fattispecie in oggetto.
Nel reato di induzione indebita, diversamente dalla corruzione, si ha un duplice nesso di causalità: a monte, per così dire, c’è un abuso del pubblico ufficiale, che è caus RAGIONE_SOCIALE‘induzione indebita; a sua volta l’induzione (intesa nel senso di evento RAGIONE_SOCIALEa condotta e non come la condotta stessa) determina la dazione o la promessa.
La verifica che deve compiere il giudice è se tale abuso abbia avuto come diretta conseguenza l’azione del privato.
Le fattispecie esaminate si collocano in uno spazio piuttosto ristretto in cui a giocar un ruolo decisivo è la libertà concessa al privato per ciò che riguarda la determinazione alla dazione o promessa.
In tal senso, assume rilievo Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791, in cui, richiamati i principi enunciati dalle Sezioni unite “Maldera”, si è affermat configurabilità del reato di cui all’art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzi solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti rapporto illecito, dovendo configurarsi la corruzione nel caso in cui l’erogatore del somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore».
Alla luce dei principi indicati il motivo di ricorso rivela la sua manife infondatezza.
Si è già detto di come, rispetto alla questione in esame, non assuma rilievo il tema RAGIONE_SOCIALEa iniziativa dei pubblici dipendenti nella vicenda corruttiva; ciò detto, il ricor sovrappone il profilo RAGIONE_SOCIALEa prevaricazione con quello del calcolo utilitaristico e de difficoltà soggettive nel dare esecuzione al patto da parte del corruttore.
In punto di fatto, i giudici di merito, ricostruiti i fatti, hanno chiarito c COGNOME, al momento in cui fu concluso il patto corruttivo, non temesse di subire nessun pregiudizio da COGNOME, COGNOME e COGNOME e non fosse in nessuna situazione di soggezione; b) al momento RAGIONE_SOCIALE‘accordo la situazione di difficoltà economica RAGIONE_SOCIALE‘imputato non ebbe nessuna rilevanza; c) le difficoltà di esecuzione del programma obbligatorio obiettivamente non rilevino ai fini RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità dei fat al reato di cui all’art. 319 quater cod. pen.
Certo, la richiesta fu avanzata da chi aveva un ruolo importante, ma proprio ciò indusse l’imputato a valutare come conveniente quella richiesta ed ad accettare di corrispondere denaro; l’imputato non fu indotto, non fu prevaricato, non fu intimorito, ma capì che era per lui conveniente garantirsi un vantaggio nella prospettiva di conseguire un “tornaconto” personale.
Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso.
La Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, essendo stato il comportamento processuale
RAGIONE_SOCIALE‘imputato già stato preso in considerazione al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante prevista dall’art. 323 bis cod. pen., e non sussistendo nessun altro elemento rilevante al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe invocate circostanze, tenuto peraltro conto dei precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Nulla di specifico è stato dedotto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessive euro 3.900,00 oltre accessori legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessive euro 3.900,0 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2024