Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME COGNOME, nato a Copertino il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a San Pietro Vernotico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 3 novembre 2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME e in sostituzione COGNOME‘AVV_NOTAIO per l’imputato NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo, subordine che venga dichiarata la prescrizione dei reati.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 3 novembre 2023, in parziale riforma di quella di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 17 marzo 2021, ha, per quel che rileva in questa sede, riconosciuto ad COGNOME NOME e COGNOME NOME la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all’art. 31 cod. pen. (capi B e C per NOME – quale pubblico ufficiale corrotto – solo capo B per COGNOME quale privato corruttore), riducendo la pena inflitta ad COGNOME ad anni uno e mesi dieci reclusione – con la concessione COGNOMEa sospensione condizionale e COGNOMEa non menzione COGNOMEa condanna – e la pena inflitta a COGNOME ad anni uno e mesi otto di reclusione.
1.1. In particolare, la condanna è stata pronunciata per due ipotesi di corruzione p l’esercizio COGNOMEa funzione: per avere ricevuto (capo B) l’NOME dal COGNOME, grazie all’inter di altri soggetti separatamente giudicati, una carabina ad aria compressa quale retribuzione pe avere egli – nella qualità di appuntato scelto presso la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di Porte Cesa – redatto un’informativa relativa all’insussistenza di elementi ostativi all’accoglimento d istanza di revoca del divieto di detenere di armi a suo tempo imposto al COGNOME; per aver ricevuto il predetto (capo C) da COGNOME NOME – separatamente giudicato – una giara antica in terracotta quale retribuzione indebita per non avere provveduto ad elevare contravvenzione e a disporre il sequestro del motociclo a carico del COGNOME che veniva fermato da NOME a bordo di detto mezzo privo COGNOMEa copertura assicurativa obbligatoria (fatti commessi rispettivamente, tra il 4 luglio e il 6 novembre 2014 e il 27 ottobre 2014).
La Corte di appello ha altresì riqualificato ai sensi del comma 5 COGNOME‘art. 73 d.P.R. n. del 1990 i reati ascritti a COGNOME NOME ai capi D) ed E) (due episodi di cessione stupefacenti di tipo cocaina, rispettivamente, per 30 grammi e per 10 grammi, avvenuti in epoca anteriore e prossima al 27 agosto 2014, il primo, e il 29 agosto 2014, il secondo), riducendo anni due di reclusione ed euro 4.500 di multa la pena a carico del predetto ed eliminando le pene accessorie inflitte in primo grado.
Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorsi, nei quali deducono i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma COGNOME‘art. comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
COGNOME NOME: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenu sussistenza COGNOME‘ipotesi di corruzione passiva sub capo B; al riguardo si rileva che difetta la prova in ordine all’esistenza di un previo accordo tra corruttore e corrotto (non emergendo sul punt la necessaria piattaforma probatoria ex art. 192 cod. proc. pen.), in specie avente ad oggetto il contestato impegno COGNOME‘NOME a compiere atti ricollegabili alla funzione esercitata (si rileva un vago interesse per quel tipo di carabina era stato manifestato dal ricorrente nel 2008,
momento COGNOME‘arresto del COGNOME, e quindi ben sei anni prima l’asserito compimento COGNOME‘atto ufficio). Inoltre, secondo il ricorrente, difettava in capo all’imputato un potere funzio ordine all’atto asseritamente compiuto, sostenendosi che la redazione COGNOMEa nota – peraltro no riconducibile al predetto – è stata firmata dal Comandante COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE Cesareo e che in ogni caso detto parere esulava dal potere funzionale COGNOMEa predetta RAGIONE_SOCIALE rientrando invece nelle attribuzioni del Comando RAGIONE_SOCIALE; violazione di legge e vizio COGNOMEa motivazione relativamente all’altro episodio di corruz contestata (capo C), rilevandosi che l’imputato non ha proceduto ad alcun accertamento nei confronti del COGNOME e che la consegna COGNOMEa giara da parte di questi al ricorrente costitu un mero donativo di modico valore, non collegato al compimento di alcun atto di ufficio, e dunqu è penalmente irrilevante.
COGNOME NOME COGNOME: 1) violazione di legge e vizio COGNOMEa motivazione in ord all’affermata sussistenza COGNOME‘accordo illecito tra NOME NOME il ricorrente, elemento costi essenziale COGNOMEa fattispecie di corruzione – anche impropria – contestata al capo B), in merit quale si rileva che non è emersa alcuna prova circa l’effettiva esistenza di un tale accordo ave ad oggetto l’impegno permanente del Pubblico ufficiale a compiere atti ricollegabili alla funzi esercitata e stipulato precedentemente alla asserita redazione del parere da parte di COGNOME COGNOMEcircostanza questa che, alla luce dei risultati COGNOME‘istruttoria, deve in ogni caso essere es Inoltre, non vi sono neppure prove di un effettivo interessamento del Pubblico ufficiale COGNOME in favore di COGNOMECOGNOME COGNOME‘esistenza di un potere funzionale COGNOMEo stesso e COGNOMEa concreta u COGNOME‘eventuale attività prestata dal pubblico ufficiale, sostenendosi che, comunque, l’ut percepita dal Pubblico ufficiale ha natura di “donativo d’uso” e dunque la condotta non ril penalmente; 2) violazione di legge e vizio COGNOMEa motivazione in relazione al mancat riconoscimento a favore COGNOME‘imputato COGNOMEe circostanze ex art. 62 bis cod. pen., negate dalla Corte di appello in modo assertivo e contraddittorio, atteso che l’obiettiva assai modesta gra del fatto era stata riconosciuta con l’individuazione degli indici idonei per l’applicazione d 323 bis cod. pen.
COGNOME NOME: 1) violazione di legge e vizio COGNOMEa motivazione in ordin all’affermazione di penale responsabilità per i due episodi di cui all’art. 73, comma 5, T.U. S fondata in sostanza esclusivamente sul giudicato di condanna, in sede di rito abbreviato, a cari di COGNOME (acquirente COGNOMEa cocaina) e in assenza dei necessari autonomi elementi probator di riscontro, richiesti dall’art. 238 bis cod. proc. pen. Si rileva altresì che i Giudici di merito non hanno considerato che il COGNOME, sentito nel dibattimento di primo grado, non ha indica quale venditore COGNOMEa droga l’imputato, ma si è riferito in modo generico a un tal “NOME non potendosi dunque escludere che egli abbia acquistato la cocaina non dal ricorrente ma da uno dei suoi fratelli, NOME e NOME, che risultano coinvolti in fatti relativi a cessione 2) in correlazione al primo motivo si deduce l’assenza da parte COGNOMEa sentenza impugnata di una
specifica valutazione COGNOMEe censure mosse con l’atto di appello atteso che la Corte territoriale è totalmente “appiattita” sulla sentenza del Tribunale senza approfondire il tema – dedott dall’appellante – relativo alla mancanza COGNOMEa necessaria piattaforma probatoria; 3) si censur infine la sentenza di appello in relazione all’affermazione COGNOMEa sussistenza COGNOMEa contesta recidiva che, in modo illogico e illegittimo, non ha preso in considerazione le concre connotazioni dei fatti oggetto del giudizio, ma si è fondata sulla circostanza che dopo di es COGNOME ha commesso ulteriori reati in materia di stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque risultano inammissibili.
Preliminarmente, va evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. “doppia conforme”. Situazione, questa, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ulti sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione COGNOMEe prove, con la conseguenza ch due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri COGNOME Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOME decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che pos integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione COGNOMEe risulta processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha precisato come in tema di giudizio di legittimità, la cognizione COGNOMEa Corte di cassazio è funzionale a verificare la compatibilità COGNOMEa motivazione COGNOMEa decisione con il senso comune con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividern giustificazione).
2.1. Pertanto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto a fondamento COGNOMEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dot di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5465 del 04/11/2020 – dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 – 01).
Manifestamente infondati sono i motivi contenuti nel ricorso in favore di NOME.
3.1. La sentenza impugnata motiva in modo congruo in ordine alla responsabilità COGNOME‘imputato per i due episodi di corruzione (d’altronde i fatti non sono negati dall’imputato si limita a dedurre che la consegna COGNOMEa carabina e la dazione COGNOMEa giara non integrano l
fattispecie di corruzione). Essi sono stati qualificati ai sensi COGNOME‘art. 318 cod. pen., anche s motivazioni COGNOMEe sentenze di merito emerge che COGNOME ha anche violato i propri doveri di ufficio atteso che, in riferimento al capo B) «il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante, allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto COGNOME‘atto finale» (da ultimo, Sez. 6, n. 21740 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266923 – 01) e che nell’episodio contestato sub C) ha omesso il compimento di atti del proprio ufficio, non procedendo alla contravvenzione nei confronti d COGNOME e al sequestro del motociclo del predetto, atti dovuti considerata l’assenza del copertura assicurativa obbligatoria.
3.2. Per quanto riguarda l’asserita “incompetenza” COGNOME‘COGNOME in merito alla nota recante parere non ostativo alla revoca del divieto di detenere armi da parte di COGNOME, la sente impugnata chiarisce che, sebbene era il Comando RAGIONE_SOCIALE che avrebbe inviato l’incarto completo alla Prefettura di competenza, la nota, predisposta dal ricorrente e trasmessa dal Comandante COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, integrava un elemento informativo rilevante in vista COGNOME‘adozione COGNOME‘atto.
3.3. Circa la asserita natura di “donativo d’uso” COGNOMEe due illecite “retribuzioni” in COGNOME‘imputato, si è già chiarito che in tema di corruzione la dazione di regali (nella specie pasto o benzina) correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessa privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000 (Sez. 6, n. del 49524 del 03/10/2017, P.m. in proc. Scapolan, Rv. 271496 – 01). Pertanto, non può applicarsi al caso in esame il principio, invocato d ricorrente, secondo cui (Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco, Rv. 269836 – 01) «l’offerta la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l’attività già compiuta dal pubblico uffici in termini conformi ai doveri d’ufficio, non configura il delitto di istigazione alla co impropria susseguente, ai sensi COGNOME‘art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione COGNOME inoffensività COGNOMEa condotta COGNOME‘agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codi comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stes legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell’ordine massimo 150 euro)»: infatti, presupposto per l’irrilevanza penale del fatto è che si tratti di donat correlati allo svolgimento COGNOMEa pratica in favore del privato e che, comunque, la condotta pubblico ufficiale risulti conforme ai propri doveri il che nel caso in esame, come sopra chiar non è.
Manifestamente infondate sono anche le censure mosse alla sentenza d’appello dall’imputato COGNOME.
4.1. La circostanza che l’interesse per la carabina sia sorta in NOME nel 2008 non togli che l’effettiva instaurazione del pactum sceleris si sia potuta concretizzare solo allorquando questi si è trovato, nell’ambito COGNOMEe sue attribuzioni pubbliche, a dover svolgere una funzio relativa alla pratica che riguardava COGNOME. D’altronde, si è già precisato che in caso di acco corruttivo antecedente o coevo al compimento COGNOME‘atto di ufficio si versa in ipotesi di corruzi antecedente, a nulla rilevando che il compenso venga corrisposto in epoca successiva, procrastinando in tal modo l’esecuzione e non la consumazione del reato, già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento COGNOME‘accordo (Sez. 6, n. 7505 del 25/03/1994, Caputo, Rv. 199017; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270856 – 01) e che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione COGNOMEa promessa ovvero con la dazione COGNOME‘utilità e tuttavia, quando alla promessa segue l’effettiva dazione, è in tale momento che esso si consuma (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023 – dep. 16/04/2024, COGNOME c. Saguto, Rv. 286:376 01).
4.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, da un lato, l’attenuante di cui all’art. 323/sa -cod. pen. si fonda sulla particolare tenuità del fatto di reato e che, dall’altro lato, il rigetto COGNOMEe attenuanti generiche è motivata dalla Corte territoria solo in ragione COGNOME‘assenza di elementi di segno positivo, ma anche per “la negativa personalità COGNOME‘imputato, lumeggiata dalle risultanze del certificato penale”. In tal modo, la Corte territo ha fatto buon governo del principio, consolidato (v. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettnell Rv. 271269 – 01), secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art cod. pen., considerati preponderanti ai fini COGNOMEa concessione o COGNOME‘esclusione. (Nella specie, Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini COGNOME‘esclusione COGNOMEe attenuanti generiche, il richi sentenza ai numerosi precedenti penali COGNOME‘imputato)».
Inammissibili, in quanto infondati in modo manifesto, sono infine i motivi dedott dall’imputato COGNOMECOGNOME
5.1. La Corte territoriale ha basato la conferma COGNOMEa condanna non solo sul contenuto COGNOMEa sentenza irrevocabile a carico del COGNOME (come sostiene il ricorrente) ma anche sulla deposizione dibattimentale del predetto, acquirente COGNOMEa droga, (dalla quale si evinc chiaramente che il venditore era proprio l’imputato) e COGNOMEa testimonianza COGNOMEa persona – COGNOME NOME – che lo ha accompagnato dal COGNOME per saldare l’acquisto COGNOMEa droga. COGNOME ha anche precisato che nel corso del viaggio si era fermato a uno sportello bancomat per prelevare 400 euro poi prestati a COGNOME COGNOME COGNOME la droga da COGNOMECOGNOME Ancora, dagli accertamenti di Polizia giudiziaria (e in particolare dalla registrazione COGNOMEa conversazi ambientale) risulta che COGNOMECOGNOME arrivato sul luogo COGNOME‘acquisto, ha pronunciato la frase “ci NOMENOME; circostanza dalla quale, in modo del tutto logico, la Corte di appello ricava ulteri elemento a conferma del fatto che il venditore COGNOMEa droga si deve identificare proprio ne
NOME (che di nome proprio fa, appunto, “NOMENOME). Del tutto irrilevante è poi la circostan che non sia stata individuata la cittadina straniera intestataria COGNOME‘utenza telefonica cell utilizzata dal COGNOME per concordare con COGNOME COGNOME cessione COGNOMEa droga.
5.2. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. La contestata recidiva reiterata stata confermata dalla sentenza impugnata alla luce dei due precedenti penali a carico COGNOME‘imputato (uno per furto in abitazione tentato e l’altro per furto con strappo consuma commessi non molto tempo prima i fatti qui giudicati), reati connotati, come quello in esame, da motivi di lucro. Elementi ritenuti, non illogicamente, dimostrativi COGNOMEa “evidente indifferenz non avversione, al rispetto COGNOMEe leggi e di una personalità pervicacemente proclive a delinquere sulla quale le precedenti condanne non hanno inciso in maniera significativa”. Trattasi motivazione conforme al principio secondo cui il Giudice per applicare la recidiva deve effettuar una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capaci a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 – 01) e dunque non sindacabile in sede di legittimità.
La inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati priva di rilievo l’eccezi intervenuta prescrizione dei reati ai predetti ascritti. E’ vero che i due episodi di corr risalgono all’ottobre e al novembre del 2014 e che ad essi deve applicarsi l’editto sanzionatori precedente alla modifica COGNOMEa I.n. 3/2019, che per il reato di cui all’art. 318 cod. pen. preve la pena massima di cinque anni di reclusione, con periodo massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, e che la riqualificazione dei reati a carico di COGNOME ai sensi del comma 5 COGNOME‘ 73 TU Stup. ha ridotto a tale limite anche il termine di prescrizione degli stessi.
6.1. Le Sez. Unite di questa Corte (sent. n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01) hanno però affermato il principio in base al quale «l’inammissibilità del ricors per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 c secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore al pronuncia COGNOMEa sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 129 cod. proc. pen. riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina COGNOMEa inammissibilità, attribuendo al g COGNOME‘impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)».
Alla inammissibilità dei ricorsi segue, come per legge, la condanna degli imputati a pagamento COGNOMEe spese processuali e, non rilevandosi elementi dimostrativi di assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, COGNOMEa somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore de Cassa COGNOMEe ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese pro e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il GLYPH sigliere est so
Il Presidente