Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato a Livorno il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 20/08/2025 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che
hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO Ministero del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 28 giugno 2025 ha chiesto l’applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, per i delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo F) e di induzione indebita a
dare o promettere utilità (capo G), asseritamente commessi in relazione allo svolgimento dei lavori della RAGIONE_SOCIALE.
Secondo l’ipotesi di accusa, alcuni componenti di questa RAGIONE_SOCIALE si sarebbero adoperati per orientare l’esito delle deliberazioni a vantaggio proprio e di alcuni imprenditori con i quali intrattenevano costanti rapporti professionali, scientemente non dichiarati al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, quale organo tecnico-consultivo, avrebbe avuto un ruolo centrale nello sviluppo urbanistico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’art. 35 del Regolamento edilizio attribuisce valore vincolante ai pareri della RAGIONE_SOCIALE in ordine ai c.d. discostamenti dalle norme morfologiche del Piano Urbanistico richiesti dai privati; la RAGIONE_SOCIALE, dunque, può consentire “varianti occulte” alla disciplina del Piano urbanistico AVV_NOTAIO, moltiplicando le volumetrie e le altezze originariamente assentite.
Il AVV_NOTAIO Ministero, in particolare, al capo F) ha contestato il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio a NOME COGNOME e all’architetto NOME COGNOME, componente della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE per due mandati consecutivi, dalla fine del 2018 al gennaio 2025.
COGNOME, infatti, avrebbe omesso di dichiarare il conflitto di interessi con RAGIONE_SOCIALE, a causa degli incarichi professionali ricevuti da questa società, e non si sarebbe astenuto dalla partecipazione alle sedute della RAGIONE_SOCIALE nel corso della quale era stato discusso il progetto P39 “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Botanica”, presentato da questa società, al fine di favorirne l’approvazione; il prezzo della corruzione sarebbe stato costituito dalla remunerazione degli incarichi professionali ricevuti.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza emessa in data 30 luglio 2025, in parziale accoglimento della richiesta del AVV_NOTAIO Ministero, ha disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME con riferimento al solo delitto di cui al capo F) della contestazione cautelare.
Con riferimento a tale delitto, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio commesso da NOME e dall’architetto COGNOME in relazione alla partecipazione di quest’ultimo alla seduta della RAGIONE_SOCIALE per il Paesaggio del 5 ottobre 2023.
L’atto contrario ai doveri d’ufficio è stato individuato proprio nella partecipazione di COGNOME alla seduta del 5 ottobre 2023, nel corso della quale è stato discusso il progetto cosiddetto P39 “RAGIONE_SOCIALE Botanica” presentato da RAGIONE_SOCIALE; COGNOME, infatti, avrebbe violato l’obbligo di astensione scaturente dall’aver svolto pregressa attività professionale in favore della predetta
società.
Le “utilità corruttive” percepite da COGNOME per la violazione dell’obbligo di astensione e la partecipazione alla seduta sarebbero state costituite dal pagamento della fattura n. 42 del 31 luglio 2023 dell’importo di euro 28.548,00 emessa da COGNOME nei confronti di COGNOME, ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari oggettivamente falsa, e nell’incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per lo studentato di INDIRIZZO, affidato da COGNOME a COGNOME.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza impugnata, ha accolto la richiesta di riesame proposta da NOME e ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
Il Tribunale ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari «non ha proceduto all’accertamento preliminare del patto corruttivo (come, dove e quando) e della illiceità della dazione del danaro/utilità (tenuto conto che tutte l corresponsioni di danaro sono correlate ad attività professionale effettivamente prestata e regolarmente contabilizzata da COGNOME)» per inferire da tali elementi probatori la vendita della funzione pubblica e l’atto contrario ai doveri di ufficio.
Il Giudice per le indagini preliminari, invece, muovendo dal «supposto atto illegittimo è giunto a ritenere automaticamente configurata l’esistenza del patto illecito: il rapporto economico diviene automaticamente prova del dovere di astensione e la sua violazione diviene prova dell’accordo corruttivo».
Il Tribunale ha rilevato che «in nessuno dei messaggi rinvenuti e trascritti scambiati tra i soggetti coinvolti nella vicenda in esame, ivi compreso COGNOME, si coglie alcun riferimento all’esistenza di un patto corruttivo, né si palesa alcuna sollecitazione da parte dei privati affinché COGNOME si adoperasse positivamente coltivando adeguatamente il loro interesse».
«Il tenore delle chat delinea un quadro di contatti continui tra i protagonisti della vicenda caratterizzati da grande confidenza…, con continui e reciproci scambi di informazioni, di proposte per superare le criticità e gli ostacoli tecnici al progetto tanto da disegnare un contesto di rapporti a tratti impropri, a causa dell’eccessiva vicinanza tra la parte pubblica e quella privata, tuttavia da tali chat non emerge in alcun modo l’esistenza di accordi corruttivi sottostanti».
Il Tribunale del riesame ha, inoltre, rilevato che «non sussistono concrete e pregnanti evidenze sulla base delle quali ritenere che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a COGNOME in ragione della sua funzione pubblica e non dell’attività di libero professionista»; infatti, «COGNOME è un professionista di alt livello, destinatario di riconoscimenti internazionali che ha effettivamente svolto gli incarichi di cui si è detto, ricevendo il relativo compenso; non vi è traccia d sovrafatturazioni o di fatture false».
Quanto alla fattura n. 42 dei 31 luglio 2023, il Tribunale del Riesame, ha
affermato che «la fattura… non è affatto falsa, ma riferita all’attività realment svolta da RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE e per l’importo esattamente concordato»; questa fattura «risulta emessa in perfetta corrispondenza temporale con la conclusione dell’iter di aggiudicazione definitiva del lotto da parte di RAGIONE_SOCIALE» e con tempistiche di pagamento perfettamente coerenti con quelle degli altri professionisti impegnati nella due diligence, risalente al settembre 2022, oggetto di quella fattura.
Per quanto riguarda l’incarico relativo alla redazione di uno studio di fattibilità per lo studentato di INDIRIZZO, affidato da RAGIONE_SOCIALE a COGNOME, il Tribunale del Riesame ha affermato che «a dettare i tempi … non è stata la seduta del 5 ottobre 2023, ma il dato cronologico non flessibile dell’aggiudicazione del luglio 2023 dell’area di INDIRIZZO e della successiva possibilità per RAGIONE_SOCIALE di partecipare al bando Mur … che pure prevedeva tempistiche definite e non modificabili»; «la scelta di COGNOME (così come di altri professionisti), già impegnato nella due diligence, anche per lo studio di fattibilità, era determinata dalla ragionevole opportunità di dare continuità al lavoro di due diligence …».
Quanto, da ultimo, alla dolosa inosservanza dell’obbligo di astensione da parte di COGNOME e alla consapevolezza di questa violazione da parte di COGNOME, il Tribunale ha rilevato che la disciplina di rilievo costituzionale e di fonte legislat invocata dal AVV_NOTAIO Ministero in materia di conflitto di interessi enuncia principi generali che devono essere necessariamente recepiti nella disciplina di dettaglio, rappresentata nel caso di specie dal regolamento edilizio comunale. Secondo il Tribunale, peraltro, «non risulta che COGNOME avesse conoscenza di tale articolata normativa, né peraltro avrebbe potuto/dovuto averne contezza».
Il AVV_NOTAIO Ministero del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, il AVV_NOTAIO Ministero ha censurato la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata a causa della «frantumazione del compendio indiziario» in ordine al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa e all’obbligo di conoscere le leggi che grava sul rappresentante apicale di una società ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ad avviso della parte pubblica, l’annullamento della misura cautelare trae origine da «un palese animus disconoscendi, che si avvale di una metodologia di disamina per singoli episodi, svolta separatamente l’uno dall’altro, e di analisi degli stessi, condotta sempre autonomamente senza agganci logici, estrapolati e mai connessi al loro contesto unitario», e dalla «rinuncia, accompagnata dalla tecnica dell’esame frantumato e selettivo dei dati e della negazione del loro valenza negativa per l’indagato, a qualsiasi autonoma valutazione del compendio probatorio».
Il Tribunale del riesame, parcellizzando l’esame degli elementi indiziari, avrebbe, dunque, trascurato le «valutazioni osmotiche e le connessioni sinergiche tra gli stessi»; al contrario, dalla considerazione complessiva della vicenda emergerebbero gravi indizi di una «corruzione sistemica».
Illogica sarebbe l’affermazione del Tribunale del riesame secondo il quale non risulta che NOME avesse conoscenza dell’articolata disciplina del conflitto di interessi, né peraltro avrebbe potuto/dovuto averne contezza», in ragione dell’obbligo di conoscenza delle leggi e di vigilanza che grava sul rappresentante apicale di una società, secondo la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001.
«La contrattualizzazione di architetti/urbanisti mentre rivestono il ruolo di p.u. quali membri della RAGIONE_SOCIALE rappresenta proprio l’ipotesi paradigmatica della c.d. “cattura del regolatore”» e viola le regole societarie in materia di contrasto alla corruzione.
Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe illogicamente omesso di considerare le pressioni eserciate per mesi da NOME, sia tramite NOME COGNOME, assessore alla Rigenerazione urbana del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia su NOME COGNOME, presidente della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, per condizionare in proprio vantaggio l’esercizio della discrezionalità amministrativa e conseguire il parere favorevole della RAGIONE_SOCIALE sul progetto “RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE“.
Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe operato una valutazione complessiva delle chat tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, segretario AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che costituiscono gravi indizi della commissione di condotte di turbativa d’asta, finalizzate a consentire a COGNOME di aggiudicarsi illecitamente gli immobili del patrimonio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto della due difigence e dello studio di fattibilità commissionati all’architetto COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il AVV_NOTAIO Ministero ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione propria.
Il Tribunale del riesame avrebbe sposato un’interpretazione «minimalista e inadeguata» del disposto dell’art. 319 cod. pen. e avrebbe applicato erroneamente i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di corruzione sistemica e ambientale.
Illogico e contrario alla legge penale sarebbe aver trattato la vicenda come corruzione per singoli atti piuttosto che come una «corruzione sistemica inquadrabile concettualmente sotto il disposto dell’art. 319 c.p.»; richiedere anche in questo caso, come per la «corruzione di basso livello, di tipo occasionale o episodico», la prova dello scambio in relazione a singoli episodi integrerebbe un errore di diritto.
Posto, infatti, che «nella corruzione …sistemica, fondata su accordi professionali assunti ed espletati in conflitto di interessi, i gravissimi indizi de scambio sono insiti nel conflitto di interessi del corrotto… non è pertinente la prova su singoli atti».
Questa errata opzione interpretativa avrebbe indotto il Tribunale del Riesame ad esigere uno standard indiziario eccessivamente rigoroso, incompatibile con il «senso della realtà», per l’impossibilità di andare alla ricerca del momento genetico del pactum, delle tracce materiali dello stesso, di un esplicito accordo corruttivo, che potrebbe essere stato anche concluso tacitamente o per fatti concludenti.
La prova del patto corruttivo sarebbe costituita dalle chat, dall’aver agito COGNOME in conflitto di interessi e dagli incarichi professionali conferiti da committenti; gli indizi della corruzione sarebbero, dunque, dimostrati dalla «correlazione sistematica tra l’esercizio della funzione e l’ottenimento dell’utilità», in quanto «l’asservimento della funzione pubblica agli interessi privati non è una mera ipotesi, ma la più logica, e quasi necessitata, spiegazione di un modus operandi costante e reiterato nel tempo».
Il patto corruttivo può, infatti, essere «celato sotto le spoglie» del corrispettivo per l’esecuzione di un incarico di consulenza professionale formalmente lecito, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche i “benefici leciti” possono costituire oggetto della dazione o della promessa corruttiva (come rilevato da Sez. 6, n. 13/07/2018, n. 51765, Ozzimo, Rv. 277562 – 02).
Il AVV_NOTAIO Ministero ha, inoltre, eccepito l’inosservanza dell’art. 97 Cost. e degli artt. 5 e 319 cod. pen., dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento all’asserita ignoranza del pubblico agente del dovere di astensione in costanza di un conflitto di interesse e della disciplina sul corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.
Un complesso di norme costituzionali e primarie di immediata applicazione comporterebbe l’irrilevanza assoluta della disciplina dell’obbligo di astensione a causa di un conflitto di interessi stabilita dal regolamento edilizio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il componente della RAGIONE_SOCIALE Paesaggio avrebbe, dunque, dovuto astenersi non soltanto in occasione della deliberazione su progetti relativi a propri incarichi professionali, come richiesto dal regolamento edilizio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma anche delle delibere relative a progetti proposti da soggetti con i quali aveva avuto pregressi rapporti contrattuali.
L’autodichiarazione richiesta ai componenti della RAGIONE_SOCIALE Paesaggio, secondo il regolamento edilizio, dunque, sarebbe stata fondata su una prassi contra legem, che non potrebbe giustificare la violazione di disposizioni
sovraordinate nella disciplina delle fonti normative.
NOME, in ragione della propria qualifica professionale e, segnatamente, quale responsabile delle decisioni strategiche della sua società, avrebbe dovuto conoscere la complessiva disciplina del conflitto di interessi e sapere che COGNOME agiva in violazione della stessa. L’errore determinato da buona fede sulla disciplina del conflitto di interesse sarebbe, dunque, non scusabile.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di rigettare il ricorso, sostenendo che il Tribunale del riesame non avrebbe escluso illogicamente la gravità indiziaria del delitto di corruzione contestato, in quanto gli elementi probatori raccolti non dimostrano la formazione, né l’operatività di un accordo corruttivo tra COGNOME e COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di corruzione, ritenendo che debba essere dimostrato che il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell’utilità al pubblico ufficiale ed escludendo la sufficienza della mera circostanza dell’intervenuta dazione di utilità.
Non potrebbe, peraltro, sostenersi che i pagamenti delle fatture da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE siano riconducibili ad un accordo corruttivo e non già correlate ad attività professionale effettivamente prestata e regolarmente contabilizzata. A fronte dell’effettività dell’attività professionale svolta e de coerenza dei tempi di pagamento rispetto allo svolgimento degli incarichi, il Tribunale ha congruamente desunto l’impossibilità di ricondurre i pagamenti eseguiti da RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME ad un’ipotesi di corruzione.
Il Tribunale ha rilevato non illogicamente la mancanza di prove circa il contributo determinante e fondamentale di COGNOME nella seduta del 5 ottobre 2023 per la formazione del parere favorevole della commissione, che è composta da undici membri, non essendovi evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni da parte del pubblico ufficiale sugli altri membri.
Quand’anche COGNOME avesse violato l’obbligo di astensione, non sarebbe provato l’apporto dato dal medesimo all’approvazione del parere favorevole sul progetto presentato da COGNOME, in termini di condizionamento della decisione.
Nella valutazione dei gravi indizi, il Tribunale del Riesame non ha trascurato alcun elemento di prova offerto dalle parti, né ha parcellizzato gli elementi posti a sostegno della tesi accusatoria del AVV_NOTAIO Ministero, compreso il contenuto delle chat tra gli indagati e della chat COGNOME/COGNOME del 15 aprile 2022, delle quali ha dato una lettura razionale.
Al contrario, i giudici del riesame sono ben consapevoli dell’eccessiva vicinanza tra parte pubblica e parte privata a causa del gran numero di contatti,
che definiscono «impropri»; tuttavia, hanno escluso, nel caso concreto, la gravità indiziaria in ordine all’accordo corruttivo, argomentando con motivazione articolata e non manifestamente illogica con riferimento alle acquisizioni probatorie operate allo stato degli atti.
6. Con la memoria depositata in data 31 ottobre 2025, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Erronea sarebbe la censura rivolta all’ordinanza impugnata di aver effettuato una valutazione «frantumata e selettiva» della vicenda, in quanto è stato il Giudice per le indagini preliminari a disporre la misura cautelare soltanto in relazione allo specifico episodio della partecipazione di COGNOME alla seduta della RAGIONE_SOCIALE per il Paesaggio del 5 ottobre 2023.
Lo stesso Giudice per le indagini preliminari avrebbe, dunque, escluso l’esistenza di un patto di indeterminata messa a disposizione da parte di COGNOME della propria funzione in favore di NOME, in un contesto nel quale è oltretutto pacifico che tra i due non vi fossero rapporti diretti.
Pur concedendo, per ipotesi dialettica, che si verta nell’ambito di una «corruzione sistemica» (qualunque sia il significato da attribuire a tale espressione), anche per quest’ultima occorrerebbe provare l’esistenza di un pactum sceleris tra privato corruttore e pubblico ufficiale corrotto.
Nessun elemento, anche soltanto indiziario, sarebbe stato fornito circa la conclusione di un accordo corruttivo tra NOME e COGNOME, fermo restando che un’ampia analisi delle risultanze indiziarie è stata condotta dal Tribunale del Riesame con esiti logicamente ineccepibili.
La censura, rivolta al Tribunale del riesame, di aver preteso una «prova di fatti al di fuori della realtà», oltre a violare l’onere della prova che grava sul pubblica accusa, si tradurrebbe nel riconoscimento (implicito, ma logicamente necessitato) dell’assenza di elementi indiziari.
L’asserita “cattura del regolatore” sarebbe, inoltre, una congettura priva di dimostrazione alcuna (neppure a livello indiziario); il AVV_NOTAIO Ministero, peraltro, avrebbe invocato a sostegno della stessa la contestazione di cui al capo G), per la quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di misura cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza e la pubblica accusa ha presentato appello avverso questa decisione.
Il Tribunale del Riesame, inoltre, avrebbe operato una valutazione complessiva e puntuale delle chat tra NOME, NOME e NOME, con valutazioni di merito corrette e logicamente ineccepibili.
La pubblica accusa non avrebbe indicato, se non in limitatissima parte, a quali messaggi whatsapp intenda riferirsi e, in ogni caso, senza mai chiarire quale rilevanza questi messaggi assumerebbero ai fini dell’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
Secondo la prospettazione del ricorrente, del resto, queste chat sarebbero decisive per dimostrare la sussistenza non del reato di corruzione – l’unico per il quale è stata disposta, e poi revocata, la misura cautelare – ma di un distinto reato di turbativa d’asta: ipotesi d’accusa evocata per la prima volta nel ricorso per cassazione, mai oggetto di contestazione nella presente vicenda cautelare e, a quanto consta, nemmeno in altre sedi.
La censura relativa all’asserita frantumazione del quadro indiziario sarebbe, peraltro, inammissibile, in quanto si risolverebbe in una richiesta di una rinnovata valutazione delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità.
In occasione della seduta della RAGIONE_SOCIALE Paesaggio del 5 ottobre 2023, del resto, COGNOME non versava in situazione di incompatibilità non già in virtù di una interpretazione della disciplina applicabile, bensì per la circostanza fattuale che, a quella data, non vi era un contratto con RAGIONE_SOCIALE, in quanto – come ritenuto anche dall’ordinanza impugnata – il contratto che costituirebbe l’«utilità corruttiva» fu sottoscritto digitalmente soltanto in data 23 ottobre 2023.
Il AVV_NOTAIO Ministero ha obiettato che COGNOME dovesse essere a conoscenza delle regole in tema di conflitto di interessi, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001 ma l’ignoranza di tali norme potrebbe assumere rilievo al più ai fini dell’estremo della colpa e non del dolo, elemento indefettibilmente richiesto per integrare il reato contestato di corruzione.
Non essendo stata provata l’esistenza di un pactum sceleris, non è nemmeno dimostrato che NOME avesse partecipato alla determinazione di COGNOME di non astenersi alla votazione del 5 ottobre 2023, a maggior ragione considerando che tra i due non vi è mai stato alcun rapporto: quand’anche vi fosse stata la violazione da parte di COGNOME dei propri obblighi in tema di astensione, non ricorrerebbe elemento alcuno per inferirne, neppure a livello indiziario, un’ipotesi di corruzione.
Sarebbe, inoltre, insussistente la violazione dell’art. 319 cod. pen. denunciata con il secondo motivo di ricorso, in quanto l’ordinanza del Tribunale del Riesame avrebbe applicato in modo corretto e ineccepibile i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
La GLYPH censura GLYPH relativa GLYPH all’inosservanza GLYPH degli GLYPH obblighi GLYPH gravanti GLYPH sul rappresentante apicale della struttura aziendale in ordine alla conoscenza della disciplina del d. Igs. n. 231 del 2001, nonché a quella in materia di conflitto di interessi e discrezionalità. amministrativa, sarebbe viziata dalla confusione dei piani fra responsabilità dell’ente, fondata sulla colpa di organizzazione, espressione di un deficit organizzativo, e la responsabilità della persona fisica per la commissione di un fatto di reato.
Il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero sarebbe, da ultimo, inammissibile per aspecificità, in quanto ha omesso di confrontarsi con il contenuto e il percorso
logico dell’ordinanza impugnata e, segnatamente, con il carattere effettivo e documentato dei corrispettivi versati da RAGIONE_SOCIALE a COGNOME.
In data 3 novembre 2025 il AVV_NOTAIO Ministero del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso in formato digitale gli atti relativi alla richiesta di misura cautelare, agl interrogatori preventivi e agli atti di polizia giudiziaria compiuti in sede d applicazione delle misure cautelari nei confronti di NOME COGNOME e dei coindagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo il AVV_NOTAIO Ministero ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata a causa della «frantumazione del compendio indiziario» e dell’omessa valutazione di alcuni elementi di prova.
Il motivo è inammissibile.
3.1. Il AVV_NOTAIO Ministero ricorrente ha censurato la violazione del criterio di valutazione della prova indiziaria sancito dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma questa censura non è deducibile in termini di violazione di legge.
Questa disposizione non è assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, come richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), in quanto l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è sanzionata in queste forme (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248).
La violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, dunque, nei limiti in cui si traduca nella mancanza, nella contraddittorietà o nella manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, (dep. 2020), RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, NOME, Rv. 277518 – 01).
Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quanto il AVV_NOTAIO Ministero ricorrente pur deducendo formalmente la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza
impugnata, ha proposto alla Corte di cassazione una lettura alternativa degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari, ritenuta l’unic plausibile, ma questa censura non è consentita nel giudizio di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
3.2. Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, rilevato, con motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto non contraddittoria, né manifestamente illogica, che gli elementi probatori acquisiti delineano «un contesto di rapporti a tratti impropri, a causa dell’eccessiva vicinanza tra la parte pubblica e quella privata», ma che non vi sono indizi che dimostrino un rapporto corruttivo tra NOME e l’architetto COGNOME.
Non risulta dimostrato, infatti, che l’esercizio dell’attività del pubblic ufficiale sia stato condizionato dalla presa in carico dell’interesse dell’imprenditore o che vi sia stato asservimento della funzione pubblica, in quanto non è stata provata alcuna correlazione causale tra la stipulazione del contratto di progettazione (l’asserita remunerazione) e la vendita della funzione.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto comprovata, nei limiti della cognizione cautelare, un’obiettiva situazione di cointeressenza tra l’architetto COGNOME, componente della RAGIONE_SOCIALE Paesaggio, e gli imprenditori committenti delle opere edilizie (COGNOME e COGNOME), ma questo unico elemento indiziario non è idoneo a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (la conclusione di un patto illecito, corresponsione della remunerazione indebita da parte del corruttore e il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto).
La carenza della prova dell’accordo corruttivo renderebbe piuttosto ipotizzabile l’applicazione della fattispecie, ormai abrogata, di reato dell’abuso di ufficio.
3.3. Il Giudice per le indagini preliminari ha, invero, ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
nei confronti di COGNOME e COGNOME, in quanto:
l’architetto ha ricevuto incarichi remunerati da società immobiliari, tra i quali RAGIONE_SOCIALE diretta da NOME, nell’arco temporale nel quale era membro della RAGIONE_SOCIALE Paesaggio;
tale circostanza avrebbe imposto all’architetto di astenersi da tutte le sedute della RAGIONE_SOCIALE nel corso delle quali sono stati esaminati i progetti, anche se da lui non sottoscritti, presentati dagli imprenditori dai quali ha ricevuto incarichi professionali;
la mancata astensione rappresenterebbe l’atto contrario ai doveri d’ufficio, atto a integrare il delitto di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen.;
il pactum sceleris emergerebbe dalle chat con gli imprenditori che attesterebbero l’asservimento della funzione pubblica agli interessi dei privati;
la dazione corruttiva coinciderebbe con il pagamento delle fatture relative agli incarichi ricevuti.
Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, non illogicamente stigmatizzato il carattere circolare (e, dunque, fallace) di questa argomentazione, che fa conseguire ai pregressi rapporti professionali tra COGNOME e RAGIONE_SOCIALE la violazione dell’obbligo di astensione e fa derivare automaticamente dalla mancata astensione l’illiceità della remunerazione dell’incarico professionale e, dunque, la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (costituito, ancora una volta, dalla mancata astensione dalla partecipazione alla seduta della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
3.4. E’, peraltro, insussistente il travisamento per omissione dedotto dalla parte ricorrente.
La pubblica accusa non ha, infatti, argomentato, se non genericamente, il carattere decisivo dei messaggi whatsapp asseritamente pretermessi dal Tribunale ai fini dell’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Queste chat, peraltro, secondo la stessa parte ricorrente, sarebbero rilevanti per dimostrare non già la gravità indiziaria del reato di corruzione di cui al capo F), ma di un reato di turbativa d’asta, peraltro non contestato nel presente procedimento.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolv nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito della motivazione sottoposta a critica (ex plurimis: Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, esaminato le chat prodotte dal AVV_NOTAIO Ministero e ha ritenuto, con motivazione congrua (e, dunque, insindacabile in questa sede), che dalle stesse non risultassero conferme dell’ipotesi d’accusa.
Con il secondo motivo il AVV_NOTAIO Ministero ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Il AVV_NOTAIO Ministero ha rilevato che «i gravissimi indizi dello scambio sono insiti nel conflitto di interessi del corrotto», ma violazione del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale non dimostra di per sé, neppure in sede cautelare, la sussistenza di un accordo corruttivo tra le parti.
Nella fattispecie di corruzione il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che “vende”, a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l’esercizio della funzione o del servizio pubblico.
L’esercizio di attività pubblica in conflitto di interessi ricorre, peraltro, plurime fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione (quali ad esempio, la concussione e l’induzione indebita) e anche in alcune fattispecie di reato attualmente depenalizzate (quali l’interesse privato in atti di ufficio e l’abuso di ufficio), ma l’elemento di fattispecie che fonda l’applicazione del reato di corruzione è l’accordo illecito.
La condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi, dunque, non dimostra di per sé la corruzione, in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione “senza accordo” e, dunque, senza prova del patto corruttivo.
I rilievi del Tribunale del riesame relativi al carattere indefettibile della prov del patto illecito, sono, peraltro, pienamente conformi ai principi di diritt costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di reati di corruzione.
Il reato di corruzione è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell’atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, Mazzarella, Rv. 281144 – 01).
Sul piano probatorio, occorre, dunque, procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente e alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall’agente pubblico e alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (ex Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 – 20).
5.2. La prova del patto corruttivo, peraltro, non può esaurirsi, neppure in
sede cautelare, nella mera prova della dazione indebita al pubblico agente corrotto.
La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale può, infatti, ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, COGNOME, non massimata).
Nelle ipotesi nelle quali, come nel caso di specie, la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è pertanto, necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell’atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 268088 – 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011 (dep. 2012), COGNOME, Rv. 251867 – 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247382 – 01; Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008, COGNOME, Rv. 240745 – 01).
La necessità di provare rigorosamente l’accordo corruttivo, peraltro, non viene meno ove si qualifichi la condotta del pubblico agente quale corruzione per l’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 318 cod. pen.; tale delitto è, infatti, sempre un reato-contratto e la sua integrazione postula l’accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 – 02).
5.3. Il riferimento al carattere «sistemico» e «ambientale» della corruzione, del resto, non può surrogare, neppure in sede cautelare, la mancata prova degli elementi costitutivi del reato contestato.
Il rilievo del carattere sistematico della commissione di una tipologia di reato postula, infatti, la dimostrazione della reiterazione costante di reati, pur sempre integrati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi.
5.4. Il Tribunale del riesame, inoltre, non ha violato la legge penale, né motivato in modo manifestamente illogico, ritenendo che i pagamenti eseguiti da da RAGIONE_SOCIALE per gli incarichi professionali conferiti all’architetto COGNOME, nei limiti propri della delibazione cautelare, non abbiano costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale.
La giurisprudenza di legittimità, proprio in una pronuncia richiamata nel ricorso del AVV_NOTAIO Ministero, ha rilevato che in tema di corruzione, la nozione di
“altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s’inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (Sez 6, n. 13/07/2018, n. 51765, Ozzimo, Rv. 277562 – 02, in questa pronuncia la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di corruzione propria in un caso in cui il referente di talune società di servizi aveva assicurato a un consigliere comunale i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale ed essere rieletto, aveva assunto una persona dallo stesso segnalata e aveva contribuito al salvataggio di una cooperativa riconducibile all’area politica del predetto, rilevando che tali attività si inserivano in uno stabile rapporto sinallagmatico di tipo illecito)
Anche i “benefici leciti”, dunque, posso costituire “il prezzo” della corruzione, ma perché un “beneficio lecito” possa costituire la retribuzione della vendita dell’atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l’erogazione dell’utilità s inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo, che nel caso di specie, nella valutazione non illogica del Tribunale, non risulta dimostrata.
L’eventuale situazione di conflitto di interesse in cui versava il pubblico agente non rende di per sé corruttiva la percezione della remunerazione per incarichi professionali che il Tribunale ha ritenuto avessero una causa autonoma dallo svolgimento delle pubbliche funzioni (e, dunque, lecita), che sono stati effettivamente svolti, regolarmente contabilizzati e che non recano alcuna sovrafattu razione.
Il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero è, peraltro, inammissibile, in quanto non contiene alcuna allegazione in ordine alla permanente concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46219 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 – 01).
Posto che nella specie non opera alcuna presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari, l’accoglimento dell’impugnazione in ordine al profilo esclusivo dei gravi indizi di colpevolezza non potrebbe condurre all’applicazione della misura coercitiva e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato
pratico vantaggioso per l’impugnante (ex plurimis: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pmt. c. Acanfora, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Pmt. c. COGNOME Gasparis, Rv. 276375, con riferimento all’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).
L’unico interesse che il pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, ha ad oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, COGNOME, Rv. 227860; cfr. anche Sez. U, n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693); né, d’altra parte, il pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell’indagato circa l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela indennitaria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa. La legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l’inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898).
Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.