Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 168 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 168 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Balestrate (PA) il DATA_NASCITA
NOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Casagiove (CE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Napoli;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste, in relazione ai delitti di corruzione, e perché i reati sono estinti per prescrizione, relativamente ai delitti di turbata libertà degli letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; incanti;
uditi i difensori degli imputati, AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME, AVV_NOTAIO per COGNOME ed AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME per COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città del 14 giugno 2019, con la quale, all’esito di processo svoltosi con il rito abbreviato, NOME COGNOME è stato condannato per due episodi di corruzione aggravata e di correlata turbata libertà degli incanti aggravata (artt. 319, 319-bis e 353, primo e secondo comma, cod. pen.; capi A, C, D ed F dell’imputazione), mentre NOME COGNOME e NOME NOME sono state condannate, in relazione ad uno di quegli episodi, quali soggetti corruttori e concorrenti nella relativa turbativa d’asta (capi E ed F dell’imputazione).
Le due vicende riguardano le gare d’appalto per l’esecuzione di lavori d’impiantistica presso una caserma dell’Esercito a Santa Maria Capua Vetere (capi A e C) e di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto presso altra caserma sita a Nocera Inferiore (capi D, E, F).
Secondo l’accusa, in entrambi i casi, COGNOME, nella sua qualità di comandante della stazione appaltante e di responsabile del procedimento, in concorso con altri militari a lui gerarchicamente sottordinati e separatamente giudicati, avrebbe ottenuto ricompense in denaro per assegnare gli appalti alle ditte poi risultate aggiudicatarie, quindi omettendo un’effettiva valutazione delle offerte concorrenti.
Le imputate COGNOME e COGNOME, invece, erano, rispettivamente, la rappresentante legale ed il direttore tecnico della “RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria dell’appalto per i lavori presso la caserma di Nocera Inferiore.
Ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputati, con separati atti a firma dei rispettivi difensori.
Il ricorso di COGNOME evidenzia preliminarmente come, per altri episodi analoghi emersi nel corso della medesima indagine ma giudicati in separato processo, egli sia stato mandato assolto per non aver commesso i fatti, con sentenza irrevocabile della stessa Corte di appello del 2018.
2.1. Tanto premesso, con il primo motivo, egli denuncia essenzialmente vizi cumulativi di motivazione, relativi, in AVV_NOTAIO, all’affermazione della sua colpevolezza, rilevando, in sintesi:
che la sentenza impugnata gli attribuisce soltanto una responsabilità da posizione, indicandolo come vertice di una situazione generalizzata di corruttela presente in quell’ufficio;
che tale affermazione è tuttavia smentita dagli esiti di questo e del precedente processo, nei quali egli è stato ritenuto colpevole soltanto di due dei sei episodi contestatigli;
che dagli atti emergerebbe, al più, una sua consapevolezza di condotte illegali tenute dai suoi sottoposti;
che le dichiarazioni di due di costoro, tali COGNOME e COGNOME, sui cui si fonda la sentenza impugnata, sono le stesse ritenute inaffidabili dalla precedente sentenza irrevocabile nonché, in questo stesso processo, per altre imputazioni;
che la decisione avversata omette completamente di considerare quanto affermato dal corruttore NOME COGNOME, titolare di fatto della “RAGIONE_SOCIALE“, il quale ha negato qualsiasi patto corruttivo per i lavori alla caserma di Nocera, mentre nel precedente processo ha reso dichiarazioni confessorie in relazione ad altri appalti;
che le circostanze da cui la Corte d’appello ha desunto il coinvolgimento di esso ricorrente in quei fatti (ovvero l’aver egli partecipato ad una riunione con i suoi colleghi nel cortile della caserma, per discutere della notizia della sospetta installazione di microspie in quegli uffici, e l’essersi quindi attivato presso un suo privato conoscente per far eseguire un controllo) non sono concludenti, non essendo dimostrato che, in quell’incontro, i sottoposti coinvolti nelle vicende corruttive vi abbiano fatto riferimento, ed essendo state comunque tali risultanze già esaminate nel precedente processo e, evidentemente, ritenute insignificanti;
che analogamente insignificanti sono le rilevate anomalie delle procedure di gara, anch’esse invece valorizzate in sentenza, non potendo comunque da esse desumersi il suo coinvolgimento nelle stesse.
2.2. Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello per cui la piattaforma probatoria del presente processo sarebbe differente da quella del processo definito con assoluzione irrevocabile, in quanto arricchitasi di due informative di polizia specificamente relative ai fatti oggetto delle imputazioni in rassegna ed altresì perché – specificano quei giudici – le intercettazioni e le dichiarazioni dei coindagati, benché analoghe, riguardano comunque varie vicende tra loro distinte.
Obietta la difesa: che si tratterebbe di vicende diverse, ma tutte relative ad attività corruttive dell’imprenditore COGNOME finalizzate ad aggiudicarsi appalti banditi dalla medesima amministrazione facente capo al COGNOME; che dichiarazioni e conversazioni non sono semplicemente analoghe, ma sono proprio le stesse; che le informative di polizia erano già presenti nel fascicolo investigativo al momento della separazione dei processi.
2.3. La terza doglianza cons;ste nell’insufficienza e nell’illogicità della motivazione in punto di valutazione del precedente giudicato assolutorio, acquisito ex art. 238-bis, cod. proc. pen..
Quella decisione, infatti, costituisce prova dei fatti con essa accertati e si sarebbe potuta superare, pertanto, soltanto attraverso una motivazione rafforzata, capace di confutare le criticità probatorie ivi evidenziate – inattendibilità di COGNOME e COGNOME, assenza di riscontri al loro narrato sulla specifica posizione dei COGNOME – e di dimostrare il personale e diretto coinvolgimento di quest’ultimo in quel contesto illegale. Né può essere sufficiente, a tal fine, il comportamento da questi tenuto in relazione alla vicenda delle microspie, riguardando esso, semmai, i complessivi rapporti con COGNOME e gli altri imprenditori, ma non in via esclusiva le gare oggetto del presente processo, in merito alle quali, dunque, nulla avrebbe potuto aggiungere.
2.4. Il quarto motivo denuncia l’erronea interpretazione della disciplina sugli appalti pubblici.
Spie della condotta corruttiva – secondo la Corte d’appello – sarebbero: per la gara relativa ai lavori di S. Maria Capua Vetere, l’indicazione a penna della percentuale di ribasso nell’offerta della ditta aggiudicataria, per il resto dattiloscritta; mentre, per la gara riguardante i lavori di Nocera Inferiore, la successiva autorizzazione al subappalto, non prevista nel capitolato tecnico.
Replica la difesa: che il codice degli appalti non prevede requisiti di forma per la redazione delle offerte; che l’art. 170 del codice degli appalti consente sempre il subappalto, il quale, nello specifico, non era vietato dal bando di gara, che era l’unico documento rilevante nei rapporti tra le parti dell’appalto.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia l’inutilizzabilità di una conversazione del ricorrente con il sottordinato e coindagato NOME, intercettata all’interno dell’autovettura di quest’ultimo, non tenuta in considerazione dalla sentenza di primo grado ed invece valorizzata da quella impugnata.
Diverse sarebbero le ragioni per cui essa sarebbe inutilizzabile: a) nel relativo decreto d’urgenza, il Pubblico ministero non ha indicato gravi indizi del reato di corruzione, limitandosi piuttosto ad un’ipotesi investigativa esplorativa; b) nel correlato decreto di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ha omesso d’indicare i gravi indizi di reato, limitandosi ad una motivazione per relationem («come emerge dall’informativa»), senza tuttavia dar conto dell’iter cognitivo e valutativo seguito; c) le intercettazioni sono state autorizzate per quaranta giorni, con decreto dell’il agosto 2014, e, dovendosi presumere che esse abbiano avuto inizio sùbito, vista l’adozione della procedura d’urgenza, deve ritenersi, in mancanza di proroghe, che la conversazione in questione sia stata ( – GLYPH 2/7 illegittimamente captata, essendo avvenuta il successivo 29 ottobre.
In ogni caso – aggiunge la difesa – la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione sul punto; inoltre, la citata sentenza irrevocabile di assoluzione ha esaminato detta conversazione, reputandola non significativa del coinvolgimento dell’imputato in quel sistema illegale; e, infine, in essa gli interlocutori non fanno alcun riferimento alle gare oggetto di questo giudizio.
2.6. L’ultima lamentela riguarda i vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Più precisamente, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche sarebbe contraddittoria, perché comunque ha dato atto dell’incensuratezza e del buon comportamento processuale dell’imputato, ed altresì carente, perché ha omesso di considerare altri elementi favorevoli: età avanzata, avvenuto pensionamento, quarantennale carriera militare brillante, plurimi riconoscimenti e tre lauree. La Corte d’appello, inoltre, ha valorizzato il “ruolo di vertice” dell’imputato, ma lo ha mandato assolto dalla maggior parte degli addebiti; e ne ha stigmatizzato il comportamento processuale non collaborativo, che tuttavia è espressione di un diritto dell’accusato.
Quanto alla misura della pena, non si comprendono le ragioni per le quali essa non sia stata contenuta nel minimo, non venendo specificate le modalità dell’azione. Inoltre, essa è stata determinata in misura superiore a quella di altri imputati, pur maggiormente gravati.
2.7. La difesa ha depositato motivi aggiunti, deducendo l’intervenuta prescrizione delle turbative d’asta (capi C, F) nelle more della presente impugnazione.
NOME COGNOME rassegna quattro motivi di ricorso.
3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, con riferimento ad entrambi i reati.
Esso si fonda sostanzialmente sulla ritenuta consapevolezza di costei del fatto che la “RAGIONE_SOCIALE“, per la quale ella lavorava, si fosse aggiudicata l’appalto soltanto in virtù dell’accordo corruttivo tra il titolare COGNOME COGNOME i pubblic ufficiali; consapevolezza – secondo i giudici d’appello – già presente all’atto dello svolgimento della gara, avvenuto nel 2013.
Obietta, però, la sua difesa:
che tale consapevolezza risalisse già all’epoca dell’espletamento della gara è palesemente smentito dalle risultanze processuali: ella, infatti, non compare mai negli atti del procedimento, né alcuno vi fa riferimento in dichiarazioni rese o conversazioni intercettate prima dell’ottobre del 2014, allorché, cioè, emerge il problema della mancanza di autorizzazione, da parte della “RAGIONE_SOCIALE“, allo
smaltimento dell’amianto ed ella, quindi, nell’esercizio del suo ruolo tecnico, si adopera per ovviarvi mediante il subappalto ad altra ditta;
che la semplice consapevolezza dell’altrui patto corruttivo, laddove conseguita in epoca successiva al perfezionamento del medesimo ed all’aggiudicazione della gara, esclude la configurabilità del concorso in entrambi i reati.
3.2. Il secondo motivo censura l’erronea interpretazione della legge sugli appalti pubblici, sulla base delle medesime considerazioni prospettate nel ricorso del coimputato COGNOME.
3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di misura della pena, giudicata eccessiva, sproporzionata rispetto al ruolo eventualmente attribuibile all’imputata nell’economia del reato e pregiudizievole per il suo reinserimento sociale, ove si abbia riguardo anche alla sua condizione di incensurata ed alla sua leale partecipazione al processo.
3.4. L’ultima doglianza riguarda l’intervenuta prescrizione della turbativa d’asta successivamente alla sentenza impugnata.
NOME COGNOME impugna sulla base di tre motivi.
4.1. I primi due posso essere trattati congiuntamente, afferendo al giudizio di colpevolezza per il delitto di corruzione, di cui lamenta la contrarietà alla legge e la contraddittorietà della motivazione, sulla base sostanzialmente di un unico argomento: quello, cioè, per cui non risponde di concorso in corruzione il soggetto che, quand’anche consapevole dell’altrui accordo corruttivo, sia estraneo ad esso ed intervenga solo nella fase esecutiva, adoperandosi per la realizzazione del medesimo.
Proprio la condotta, ovvero, che la sentenza impugnata delinea a carico dell’imputata, attivatasi soltanto nel corso dell’esecuzione dell’appalto, a circa un anno dalla sua aggiudicazione, anch’ella per ovviare, tramite il subappalto, alla mancanza di titolo della società da lei rappresentata per lo smaltimento dell’amianto rimosso: non v’è prova, infatti, di qualsiasi accordo tra costei ed i pubblici ufficiali, e nemmeno che ella fosse al corrente dell’accordo corruttivo fra COGNOME e i militari, anch’ella comparendo nelle indagini solo a lavori in corso.
4.2. Con riferimento al correlato delitto di turbata libertà degli incanti, i ricorso rileva:
considerando che la turbativa della gara è stata il prodotto dell’accordo corruttivo e che l’imputata si è attivata soltanto nella fase esecutiva dell’appalto, ne discende la sua estraneità anche a tale reato, il quale si perfeziona al più tardi con l’aggiudicazione della commessa;
il reato sarebbe comunque prescritto, ancor prima della sentenza d’appello;
manca del tutto la motivazione in ordine all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114, cod. pen., espressamente invocata con l’atto d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’opinione del Collegio è che tutti e tre i ricorsi meritino accoglimento, non ritenendosi raggiunta la dimostrazione del concorso degli imputati nella realizzazione dei reati loro contestati, con quel grado di elevata probabilità logica che permette di ritenere superata la soglia del dubbio ragionevole, fissata dall’art. 533, cod. proc. pen., quale presupposto inderogabile di una pronuncia di condanna.
Tanto si ritiene anzitutto – trattando delle posizioni dei singoli secondo il medesimo ordine seguìto in narrativa – per l’imputato COGNOME.
2.1. I giudici del merito fondano il giudizio di colpevolezza di questo imputato essenzialmente sulle seguenti circostanze: a) l’adozione degli atti di sua competenza nell’àmbito delle procedure d’appalto oggetto di patti corruttivi; b) la comunicazione a lui, da parte dei suoi sottoposti sicuramente partecipi di quegli accordi illegali, della notizia della possibile presenza di microspie all’interno dei loro uffici; c) l’essersi egli prontamente attivato per l’individuazione delle stesse, rivolgendosi a tal fine ad un imprenditore compiacente e tacendo, invece, la circostanza non solo agli organi giudiziari ma anche ai suoi superiori; d) il fatto che le pagine del registro d’ingresso ai medesimi uffici, in concomitanza dell’avvenuta “bonifica”, siano state strappate; e) l’aver egli sollecitato ;l medesimo imprenditore, già destinatario di commesse da parte dell’amministrazione da lui diretta, a chiedere informazioni sulle ragioni di un’acquisizione documentale compiuta dalla Guardia di finanza presso i suoi uffici; f) una conversazione intercettata tra lui ed il capo-ufficio COGNOME (anch’egli suo sottoposto e parte rilevante degli accordi corruttivi con gli imprenditori aggiudicatari degli appalti in questione), in cui il ricorrente parla di altri lavori e riferimento a somme che essi daranno a terzi («alla COGNOME una caserma -non lo so, sicuramente sarà o NOME COGNOME, COGNOME o la COGNOME e COGNOME quindi va bene lei, gli diamo mille così se li ripartiscono in tre»); g) le dichiarazioni dei suo; sottoposti – ed originari coimputati – COGNOME e COGNOME, secondo cui, sostanzialmente, egli sovrintendeva a tale diffuso sistema corruttivo, rendendone possibile la realizzazione.
2.2. Ritiene il Collegio che la Corte d’appello, così come il primo giudice, sia incorsa in un errore di prospettiva.
Tutte le circostanze appena evidenziate, infatti, si presentano certamente idonee a legittimare l’inferenza per cui il COGNOME, comandante di quel reparto
militare in cui allignava una diffusa corruttela, ne fosse a più o meno a conoscenza, l’abbia tollerata e comunque abbia omesso di compiere quanto in suo potere – e dovere – per contrastarla. Nessuna, però, nemmeno all’interno di una valutazione complessiva, consente di affermare, con quel grado di elevata credibilità razionale che è necessario per giungere ad un’affermazione di responsabilità penale, che egli sia stato parte degli accordi corruttivi relativi proprio alle vicende oggetto d’imputazione, non necessariamente come percettore delle utilità date o promesse dai privati beneficiari, ma anche soltanto come promotore o facilitatore.
La sua inerzia nell’ostacolare quella generalizzata situazione d’illegalità nei suoi uffici, come pure, in ipotesi, il suo possibile coinvolgimento in qualche maniera nella stessa (quali certamente si possono ricavare dai dati probatori valorizzati dalla sentenza impugnata), potrebbero semmai sorreggere un giudizio di responsabilità penale a diverso titolo (probabilmente per abuso d’ufficio, che comunque sarebbe prescritto e che, perciò, è inutile approfondire); ma non consentono di ritenere logicamente dimostrato il suo contributo materiale o morale negli specifici episodi corruttivi dei quali è imputato.
2.3. Ovviamente, considerando la stretta correlazione funzionale tra gli accordi corruttivi e gli esiti delle correlate gare d’appalto, le considerazioni appena espresse conducono all’annullamento della condanna anche per le turbative d’asta.
Ritiene il Collegio che non possano legittimare una diversa decisione gli atti compiuti dal ricorrente nell’àmbito delle relative procedure, trattandosi di adempimenti a lui demandati in ragione del suo ruolo istituzionale di direzione dell’ufficio, e non potendosi perciò escludere che egli li abbia compiuti nell’inconsapevolezza del sottostante patto corruttivo stretto tra uno o più dei suoi sottoposti e gli imprenditori interessati.
2.4. Al lume di tanto, le ulteriori doglianze rassegnate con il ricorso debbono intendersi evidentemente superate, talché non è necessario esaminarle.
Anche per quel che riguarda l’imputata COGNOME, la motivazione con cui la Corte d’appello ne assume il coinvolgimento nei delitti di corruzione e di turbata libertà degli incanti addebitatile presenta un’irrimediabile cesura logica.
3.1. Correttamente il suo ricorso richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 277308). Principio, questo, che anche in questa sede dev’essere ribadito, tuttavia con la precisazione per cui una responsabilità
concorsuale dev’essere comunque riconosciuta al soggetto che, pur non essendo stato parte dell’accordo corruttivo, ne abbia avuto conoscenza, anche soltanto successivamente, ed abbia consapevolmente e volontariamente offerto il proprio contributo nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione, oppure, qualora agisca a supporto del soggetto pubblico corrotto, si sia adoperato per assicurare al privato corruttore il conseguimento del profitto da questi avuto di mira: in tali casi, infatti, non si tratta di un’atti meramente esecutiva della pattuizione illecita, quanto piuttosto di una frazione delle relative condotte tipiche, che peraltro vale ad integrare il momento di massima estrinsecazione dell’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma (in questo senso, per l’ipotesi del terzo che si sia curato del procacciamento del prezzo della corruzione in favore dell’agente pubblico, Sez. 6, n. 28988 del 31/05/2022, Cirillo, Rv. 283494).
3.2. La sentenza impugnata rivela, dunque, la sua insuperabile debolezza logica, nel momento in cui, pur dando atto che l’accordo corruttivo è stato antecedente al coinvolgimento dell’imputata, giunge ad affermarne la colpevolezza perché, nel suo ruolo di direttore tecnico della società appaltatrice ed in sinergia con gli altri soggetti interessati al buon esito del patto, ella si è adoperata per «modificare il contratto già predisposto, al fine di portare a termine il risultato e gli utili venissero raggiunti» (pag. 33). Non si cura, però, la Corte d’appello di spiegare le ragioni per cui si debba ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputata fosse consapevole del patto corruttivo siglato tra COGNOME, titolare di fatto della società, ed i militari, né tanto si può ricavare altrimenti dalla ricostruzione dei fatti operata in sentenza.
La NOME, infatti, stando alle risultanze probatorie ivi esposte, interviene nella vicenda soltanto ad appalto già assegnato ed in corso di esecuzione, allorché sorge il problema dell’indisponibilità, da parte della società, dell’autorizzazione per smaltire l’amianto rimosso; e, coerentemente con il suo ruolo all’interno dell’azienda, si adopera per aggirare l’ostacolo, in particolare suggerendo l’espediente del ricorso al subappalto (secondo l’accusa, non consentito).
Ma, anche a voler considerare la natura apicale della posizione da lei ricoperta nell’organigramma tecnico della società, nonché la sua sicura conoscenza dell’assenza, da parte della società medesima, di un titolo essenziale per aspirare legittimamente all’aggiudicazione della commessa, e pur a voler ipotizzare che ella avesse generica contezza di “agganci” del titolare della società all’interno dell’amministrazione appaltante (profilo che, per il vero, la sentenza neppure prende in considerazione), tanto non sarebbe sufficiente per dedurre, con il necessario rigore logico, che costei sia stata consapevole del fatto che l’aggiudicazione proprio di quello specifico appalto derivasse da un accordo
corruttivo, stretto tra altri ma rispetto al quale ella, sin dall’origine od anche solo a vicenda in corso, abbia offerto la propria disponibilità a fare quanto eventualmente necessario per «portare a termine il risultato e gli utili per tutti venissero raggiunti».
3.3. L’intervento a gara d’appalto ormai conclusa e ad aggiudicazione effettuata, nell’assenza di dimostrazione di una preventiva disponibilità, quanto meno, a fare quanto eventualmente occorrente per il perfezionamento degli accordi illegali stretti dal dominus effettivo della società, espone alle medesime censure il giudizio di colpevolezza dell’imputata anche per la turbativa d’asta contestatale sub F). Ai fini della configurazione del delitto di turbata libertà degli incanti, infatti, non rilevano le condotte successive all’aggiudicazione della gara (Sez. 1, n. 46546 del 11/11/2005, Castiglione, Rv. 232960).
3.4. Pure per questa imputata, infine, quanto sin qui esposto rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Osservazioni sostanzialmente analoghe debbono rassegnarsi per l’imputata COGNOME, che, come la COGNOME, occupava una posizione di vertice all’interno “RAGIONE_SOCIALE“, essendone addirittura la rappresentante legale, e che, però, al pari della sua coimputata, ha svolto un ruolo attivo nella vicenda soltanto dopo l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, quando si è manifestato il problema dello smaltimento dell’amianto.
Le ragioni poste dalla Corte d’appello a fondamento del giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, per entrambi i reati ascrittile, sono sostanzialmente le stesse di quelle riguardanti la NOME: la consapevolezza del fatto che la società non disponesse delle autorizzazioni necessarie; il ruolo attivo nella predisposizione del subappalto, anche mediante personali e diretti contatti con i responsabili della stazione appaltante; l’illegittimità del subappalto medesimo (pagg. 33, 41).
Pure per lei, però, la sentenza omette completamente di porsi – e di risolvere – la questione della consapevolezza, quanto meno, della riconducibilità dell’aggiudicazione dell’appalto ad un patto corruttivo, alla cui conclusione anch’ella certamente è rimasta estranea.
Né, per lei, può condurre a conclusioni diverse l’ulteriore circostanza di fatto valorizzata in sentenza nei suoi confronti, vale a dire il rinvenimento, presso la sua abitazione, di due differenti versioni del contratto d’appalto in questione, l’una senza la previsione del subappalto, l’altra, invece, con la relativa clausola. Tale fatto può senza dubbio dimostrare – come si legge nella stessa sentenza – che ella fosse consapevole dell’illegittimità dell’appalto (pag. 42), ma non anche della riconducibilità della relativa aggiudicazione ad un accordo corruttivo. Né, a
maggior ragione, dalla disponibilità di quei documenti può desumersi, se non con un inaccettabile salto logico, un contributo, materiale o morale, da costei offerto al perfezionamento del patto illegale od anche soltanto al reperimento od alla consegna dei fondi per la remunerazione dei funzionari corrotti.
Anche nei suoi confronti, in definitiva, le motivazioni del giudizio di colpevolezza non possono reputarsi persuasive.
Da tutto quanto sin qui argomentato, discende l’annullamento della sentenza impugnata per tutti i ricorrenti.
Non emergendo spazi per possibili approfondimenti istruttori né l’esigenza di chiarimento di alcuni passaggi argomentativi della decisione, non v’è necessità di rinviare il processo al giudice di merito per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non avere commesso il fatto. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.