Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15922 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, n. Roccadaspide (Sa) 17/03/1958
avverso l’ordinanza n. 608/24 del Tribunale di Salerno del 28/10/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, all’esito della comunicazione del PM procedente, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accogl del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha confermato quella del 30/09/29024 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME con le accuse provvisorie di concorso in turbativa d’asta continuata (artt. 81 cpv., 110, 112, 353, 61 n. 9 cod. pen., capi A e B) e corruzione propria aggravata attiva (artt. 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen., capo C) in relazione ad appalti aggiudicati alla RAGIONE_SOCIALE di cui era legale rappresentante da parte del Comune di Capaccio Paestum.
Le accuse, fatte proprie dai giudici della cautela, riguardano l’attribuzione, sulla base di procedure di gara in tesi meramente formali, poiché condotte in violazione di plurime previsioni del T.U. in materia, dell’appalto (suddiviso in due tranches per gli anni 2023 e 2024) di lavori di adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale in favore della RAGIONE_SOCIALE di cui il ricorrente è legale rappresentante, in cambio di utilità da questi attribuite alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (sorel NOME, Sindaco pro tempore di Capaccio – Paestum e co-gestore di fatto della società) consistenti nell’affidamento di un subappalto aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE dal Comune di Battipaglia del valore di oltre 250.000 euro e nell’acquisto a prezzi maggiorati, per un importo complessivo più o meno corrispondente, dalla stessa RAGIONE_SOCIALE di materiale elettrico da questa precedentemente acquisiti dal produttore.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che deduce i motivi di ricorso di seguito riassuntivamente esposti.
2.1. Violazione di legge penale processuale ed illogicità della motivazione relativamente all’eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Salerno con riguardo al luogo di individuazione del luogo di consumazione del reato di corruzione.
2.2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati per i quali si procede.
Con comunicazione del 1 febbraio 2025 l’ufficio del Pubblico Ministero procedente ha comunicato di avere esercitato l’azione penale mediante richiesta
(AL
di giudizio immediato e che, in accoglimento della richiesta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso decreto di citazione a giudizio in data 20 dicembre 2024, con prima udienza svoltasi il giorno 4 febbraio 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente rilevato che il passaggio alla fase dibattimentale del procedimento, comunicato dal Pubblico Ministero procedente, rende ormai improponibile la censura, prospettata con il primo motivo di ricorso, relativa alla dedotta incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Salerno, autore dell’ordinanza cautelare genetica, in favore di quello del Tribunale di Vallo della Lucania (Sa).
La questione va, infatti, allo stato proposta al giudice procedente per la fase di cognizione, dal momento che qualsiasi decisione adottata da questa Corte di legittimità nell’ambito del presente subprocedimento cautelare, non avrebbe altro effetto che quello di indicare il G.i.p. territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ossia un giudice divenuto comunque incompetente ex art. 279 cod. proc. pen. in forza del passaggio del procedimento a fase diversa e ulteriore rispetto a quella delle indagini preliminari.
Risulta infondato anche il motivo formulato in tema di esigenze cautelari.
Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a, cod. proc. pen.), vale osservare che a pag. 112 l’ordinanza fornisce una specifica descrizione del peculiare j modo di comunicare tra il coindagato NOME COGNOME e l’ing. COGNOME, dipendente comunale, che avveniva mediante scambio di cd. ‘pizzini’ così da evitare accuratamente di parlare all’interno della sede comunale.
Lo stesso COGNOME faceva anche eseguire una bonifica elettronica del suo Ufficio di Sindaco alla ricerca di dispositivi di captazione, facendo compiere analoga operazione, dopo aver subito perquisizione e sequestro di documenti, presso il suo ufficio di Presidente della Provincia di Salerno.
Almeno in una circostanza, inoltre, prima di avviare una conversazione de visu
con tale COGNOME si recava in un’altra stanza dove depositava il proprio telefono cellulare e quello del suo interlocutore.
In sede di perquisizione, infine, venivano rinvenuti tre esemplari della medesima Delibera Comunale del 21 ottobre 2021 (indizione della prima gara di appalto) a dimostrazione della pervicace attitudine dell’COGNOME e di alcuni suoi collaboratori nell’amministrazione comunale a manipolare il dato documentaleprobatorio.
Deve, tuttavia, prendersi atto che trattasi di comportamenti propriamente ascrivibili al concorrente nella corruzione (dal lato passivo) Sindaco COGNOME e, come anzidetto, a suoi collaboratori e non alla persona del ricorrente, cui si può al più ascrivere l’eventualità di avere concordato con gli altri indagati la strategia processuale difensiva, senza che ciò possa comportare l’intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova.
Più concreto appare, invece, il pericolo di recidiva nel reato (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.) che pure l’ordinanza ha tratteggiato in maniera adeguata.
Diffuse considerazioni, infatti, l’ordinanza svolge prima sulla figura del ricorrente (v. pag. 102-103) nel quadro di una articolata vicenda sostanziale che lo ha visto divenire monopolista nel settore delle pubbliche illuminazioni nel comparto territoriale di riferimento (Cilento); ampie argomentazioni (v. pag. 112-113), inoltre, riguardano il tema della possibilità di reiterare la condotta criminosa, alla luce del fatto che l’indagato (sebbene incensurato e ora dimessosi dalla carica di Presidente del consiglio d’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE ed il suo braccio destro NOME COGNOMEprocuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE), agendo di conserva con i responsabili dell’amministrazione comunale e divenuti consapevoli delle modalità di aggiramento delle previsioni normative a tutela della trasparenza e della concorrenza, hanno concorso ad una conduzione in senso personalistico dell’ente pubblico al fine di perseguire i propri interessi economici.
Dall’ordinanza impugnata risulta, del resto, che la RAGIONE_SOCIALE rimane una società a struttura familiare, con l’indagato detentore del 14% del capitale sociale e i figli NOME e NOME detentori del restante 76% (segnatamente in misura del al 38% ciascuno), motivo per cui la circostanza delle intervenute dimissioni del ricorrente dalla carica sociale è stata, in maniera congrua, ritenuta dal Tribunale costituire dato sostanzialmente neutro ai fini della attenuazione del pericolo cautelato della misura coercitiva in atto.
Al rigetto dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 14 febbraio 2025
Il consigliere sensore
Il Presidente