Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37265 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21/11/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 21/11/2024, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Belluno 25/01/2022, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXin ordine al reato di cui all’articolo 609quinquies cod. pen. alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e alla sua qualificazione giuridica, lamentando l’eccessiva distanza che intercorreva tra la finestra ove si trovava l’imputato e il luogo ove si trovava la persona offesa, che ha dovuto ingrandire di 60 volte (60X) l’obiettivo per riprendere il primo, circostanza che esclude la presenza fisica del minore, necessaria per la configurabilità del fatto.
L’imputato poi non ha mai avuto intenzione di richiamare l’attenzione della persona offesa nel momento in cui si Ł denudato e masturbato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea qualificazione giuridica del fatto, anche se in realtà di fatto reitera la censura di insussistenza del fatto esposta nel primo motivo di ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita, per un verso, a proporre inammissibili questioni di fatto, quali la distanza tra i soggetti coinvolti e il livello di ingrandimento della fotocamera della persona offesa, per altro verso a proporre una personale rilettura del quadro istruttorio concordemente valutato dai giudici del merito, peraltro ribadendo pedissequamente doglianze disattese motivatamente dai giudici della Corte territoriale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di
– Relatore –
Ord. n. sez. 15238/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
La sentenza gravata infatti, da pagina 8, rigetta le analoghe doglianze sollevate dalla difesa con l’atto di appello, la quale rammenta la reiterazione per un lungo arco temporale delle condotte, via via confidate dalla p.o. alla madre, la chiara descrizione della condotta da parte della giovane, che vi ha quindi assistito, il rinvenimento dello sgabello, della cassetta e dei binocoli rinvenuti in casa dell’imputato, elementi che dimostrano la piana intenzione di far assistere la persona offesa agli atti di autoerotismo, con cui il ricorrente non si confronta.
Non può quindi che concludersi per l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 31/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.