Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51056 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51056 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/03/2023 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla istanza di riesame proposta dalla ricorrente contro l’ordinanza emessa il 13 febbraio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, ha annullato l’ordinanza per il delitto di cui al capo 156), già riqualificato nel reato di cui all 318 cod. pen. dal G.I.P., fatta eccezione per la contestazione relativa al fatto commesso il 4 dicembre 2020, ed ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva del divieto temporaneo per la durata di mesi sei di prestare la propria attività professionale presso le agenzie di disbrigo pratiche
automobilistiche ed in relazione a pratiche di competenza degli uffici della RAGIONE_SOCIALE.
I capi di imputazione per i quali l’ordinanza è stata confermata riguardano i reati di corruzione per esercizio della funzione e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio in concorso con altri soggetti, falsi in atto pubblico ed access abusivi a sistemi informatici protetti di cui ai capi 12),15), 16), 30), 31), 32), 156); in particolare si contestano all’COGNOME una serie di reati commessi quale collaboratrice di COGNOME NOME NOMEdeceduto) Ititolare di una agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
Gli elementi indiziari sono stati desunti dalle risultanze delle intercettazioni, telefoniche e tra presenti, nonchè dalle contestuali videoriprese effettuate presso i locali degli uffici della RAGIONE_SOCIALE Civile di Palermo, che avrebbero fatto emergere l’esistenza di un vasto sistema corruttivo nell’ambito degli uffici della RAGIONE_SOCIALE Civile di Palermo, per prassi adottate da alcuni funzionari in servizio presso detto ufficio e numerosi titolari di agenzie per disbrigo di pratiche automobilistiche.
GLYPH Nell’interesse di NOME, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.
2.1. Errata qualificazione della condotta ascritta all’indagata quale concorrente nel reato di corruzione propria consumato da altri, per motivazione illogica ed inosservanza della distinzione tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile.
Deduce, inoltre, la ricorrente l’omesso apprezzamento delle argomentazioni difensive ai fini dell’integrazione del meno grave reato di favoreggiamento personale e/o reale.
Si osserva che la indagata si sarebbe limitata a consegnare il denaro al funzionario corrotto senza prendere parte al patto corruttivo e nella qualità di impiegata del corruttore suo datore di lavoro.
Si richiamano alcuni precedenti di legittimità che richiedono una piena e diretta condivisione dell’accordo intercorso tra il corruttore ed il pubblico ufficia corrotto (Cass. 16781/2021,18125/2019; 46404/2019).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da rigettare per l’infondatezza dell’unica questione dedotta in merito alla qualificazione del reato di corruzione in rapporto alla eccepita insussistenza del concorso di persone nel reato.
È pacifico che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione/ricezione dell’utilità (vedi, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583), e che quindi è senza dubbio configurabile il concorso del terzo estraneo all’accordo corruttivo che partecipi alla fase della dazione/ricezione dell’utilità, con la piena consapevolezza delle finalità e dello scopo perseguito dal corruttore e dal corrotto.
La giurisprudenza richiamata nel ricorso in tema di delitto di corruzione (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco Rv. 277308; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555), e che esclude il concorso del soggetto che, non essendo stato parte dell’accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva, si riferisce ai casi in cui la condotta del terzo costituisca soltant l’oggetto della prestazione offerta come utilitas, come nel caso di colui che esegua la prestazione d’opera offerta dal corruttore al corrotto in virtù del rapporto di subordinazione che lo lega al corruttore, ma non certamente al caso di chi provveda alla dazione dell’utilità per conto del corruttore e che pone in essere, perciò, una condotta che integra essa stessa la fattispecie tipica del reato di corruzione (cfr. Sez. 6, n. 29673 del 31/05/2022, Foglia, Rv. 283716; Sez. 6, n. 28988 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283494).
Conseguentemente, non essendo neppure stata messa in discussione la consapevolezza da parte della COGNOME della finalità corruttiva delle somme di denaro dalla stessa consegnate per corrompere i pubblici ufficiali in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Palermo, appare evidente la infondatezza della tesi difensiva che vorrebbe ricondurre la condotta della ricorrente nel più lieve reato di favoreggiamento reale o addirittura nella nozione di connivenza non punibile.
Al rigetto del ricorso consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2023
Il Consi re estensore
Il Presidente