Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11262 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11262 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; conferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, in qualità di difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale chiede la del presente grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza resa da Sez.2, n.18658 del 25/3/2025, rideterminava la pena inflitta alla ricorrente, in relazione a plurime ipotesi di corruzione, in complessivi anni 5 e mesi 10 di reclusione, individuando il reato piø grave in quello contestato al capo J).
Nell’interesse dell’imputata sono stati formulati tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura l’individuazione del reato piø grave nella condotta contestata al capo J), effettuata dopo aver ritenuto che tale reato si era consumato in epoca successiva all’entrata in vigore della l. 17 maggio 2015, n.69, che ha innalzato le pene edittali previste per il reato di corruzione.
Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero omesso di fornire adeguata motivazione in ordine a tale decisione, peraltro confrontando il reato di cui al capo J) esclusivamente con la corruzione contestata al capo E), omettendo qualsivoglia raffronto rispetto alle ulteriori ipotesi di corruzione propria (capi L ed N).
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sul presupposto che la Corte di appello, pur avendo ritenuto sussistenti le attenuanti generiche, aveva operato la corrispondente riduzione sulla sola pena irrogata per il reato piø grave, omettendo di valutare tale circostanza anche in relazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione.
Evidenzia la difesa che, essendo state riconosciute le generiche per ragioni di natura soggettiva concernenti la persona dell’imputata, la riduzione doveva estendersi a tutti i reati oggetto di condanna.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE aumenti disposti a titolo di continuazione, mal comprendendosi il richiamo al fatto che il disvalore era desunto dal fatto che non si trattava di un’unica ipotesi di reato, ma di una sistematica condotta. Peraltro, con specifico riferimento al capo E), il vizio era desumibile anche dalla circostanza che uno RAGIONE_SOCIALE aspetti connotanti la gravita della condotta era stato escluso in fatto.
Parimenti immotivati risulterebbero gli aumenti disposti in relazione alle ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, rispetto ai quali difetterebbe non solo una specifica motivazione, ma non risulterebbe neppure rispettato il principio di proporzionalità delle pene, essendo stati irrogati aumenti pari a mesi 3 e giorni 15 di reclusione per ciascun episodio a fronte di una pena minima che, all’epoca dei fatti, era pari ad 1 anno e 6 mesi di reclusione.
Il ricorso Ł stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, relativo all’individuazione del reato piø grave, Ł manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, individuando nella corruzione contestata al capo J) l’ipotesi piø grave, si Ł strettamente attenuta al principio contenuto nella sentenza rescindente.
In particolare, nel disporre l’annullamento con rinvio, questa Corte aveva stigmatizzato
il fatto che la precedente sentenza di appello aveva considerato quale reato piø grave quello contestato al capo E), nonostante si trattasse di episodio che – a differenza di quello descritto al capo J) – era sicuramente antecedente rispetto all’innalzamento del minimo edittale.
Applicando tale indicazione, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la condotta di cui al capo J) era terminata dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2015 e, quindi, il reato piø grave doveva necessariamente individuarsi in tale imputazione.
Le considerazioni che svolge sul punto la ricorrente sono aspecifiche, non tenendo conto del principio affermato dalla sentenza rescindente che, a ben vedere, non lasciava reali margini valutativi al giudice del rinvio.
Le ulteriori corruzioni proprie per le quali l’imputata Ł stata ritenuta responsabile risultano tutte commesse in epoca antecedente rispetto all’innalzamento dei limiti edittali di pena e, quindi, per ciò solo non potevano certamente integrare il reato piø grave da porre a base della continuazione. In conclusione, quindi, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui il criterio cui deve aversi riguardo per la determinazione del reato piø grave agli effetti della continuazione non Ł quello della comparazione RAGIONE_SOCIALE indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quello della piø grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare (Sez.U, n. 748 del 12/10/1993, Cassata, Rv. 195805; da ultimo, Sez.2, n. 36107 del 16/5/2017, Ciccia, Rv.271031).
Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, partendo dal presupposto che, riconosciute le attenuanti generiche per ragioni soggettive ed applicata la corrispondente riduzione per il reato piø grave, anche gli aumenti disposti per i reati in continuazione dovessero essere proporzionalmente ridotti.
Invero, la necessaria specificazione della riduzione sussiste esclusivamente con riguardo alla determinazione della pena prevista per il reato base, posto che in tal caso si ha un autonomo criterio di calcolo della pena, in base al quale deve disporsi una riduzione proporzionale nella misura non superiore ad 1/3 della pena base.
Con riguardo agli aumenti disposti a titolo di continuazione, invece, non Ł prevista l’autonoma decurtazione della pena per effetto delle attenuanti ritenute sussistenti, dovendosi unicamente quantificare l’aumento in considerazione di tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. che, evidentemente, risentono anche di quelli che sono gli elementi che hanno condotto al riconoscimento delle generiche per ragioni soggettive.
Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato principio secondo cui il giudice che ha ridotto la pena per il reato piø grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non Ł tenuto ad operare una riduzione corrispondente rispetto agli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini
dell’individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez.3, n. 22091 del 9/3/2023, COGNOME, Rv. 284663; Sez.4, n. 11470 del 9/3/2021, COGNOME, Rv. 280803).
3.1. Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la Corte di appello abbia compiuto una valutazione globale della gravità delle condotte integranti i reati satellite.
In motivazione, infatti, si indica espressamente che la quantificazione RAGIONE_SOCIALE aumenti a titolo di continuazione Ł proporzionato rispetto alla complessiva entità della vicenda, in tal modo facendosi riferimento – sia pur in maniera sintetica – a tutti gli aspetti valutativi del fatto, ivi compresi quelli che hanno condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le considerazioni sopra svolte risultano funzionali anche all’esame del terzo motivo di ricorso, concernente la motivazione RAGIONE_SOCIALE aumenti disposti a titolo di continuazione.
Le argomentazioni sollevate dalla difesa sono manifestamente infondate, non considerando che, con specifico riferimento al parametro della gravità della condotta, la Corte di appello ha indicato un criterio prioritario di valutazione del fatto, consistente in una ‘sistematica condotta comportante asservimento della funzione agli interessi imprenditoriali e personali dell’imputata’.
Quanto detto consente di ritenere che Ł la reiterazione e sistematicità delle condotte l’elemento che Ł stato correttamente valorizzato al fine di quantificare l’aumento a titolo di continuazione, risultando immune da censure la motivazione che valorizzi l’asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi del privato, trattandosi di un connotato che distingue il fatto, in termini di maggiore gravità, rispetto alle ipotesi di un’occasionale condotta corruttiva.
Peraltro, deve rilevarsi come gli aumenti di pena, sia per le ipotesi di corruzione propria che per quelle di corruzione per l’esercizio della funzione, non risultano di entità talmente elevata da richiedere una motivazione ancor piø dettagliata rispetto a quella resa dalla Corte di appello.
Quanto detto consente di ritenere che la commisurazione RAGIONE_SOCIALE aumenti disposti a titolo di continuazione ha rispettato il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità delle condotte, senza che i giudici di merito, nel compiere tale valutazione, siano incorsi in alcuna censura rilevabile in sede di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deve essere rigettata, invece, la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile (RAGIONE_SOCIALE) posto che il ricorso aveva ad oggetto esclusivamente aspetti legati al trattamento sanzionatorio, rispetto ai quali la parte civile non ha interesse ad interloquire.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente