Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1262 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, con riduzione ad anni cinque.
Rigetto nel resto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, dopo breve dibattimento, chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30/4/2021 la Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, per quello che qui rileva, ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Brescia che il 20 maggio 2019, riformando la decisione assolutoria emessa all’esito del giudizio abbreviato di primo grado, aveva condannato COGNOME NOME con riguardo ai reati di cui ai capi 50, 51, 52 e 53 dell’imputazione.
In particolare la sentenza rescindente ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell’art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell’art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio
Il COGNOME è stato ritenuto responsabile, quale titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche, di una serie di episodi corruttivi nel periodo ricompreso fra il mese di aprile e quello di luglio del 2015, per avere consegnato al COGNOME somme di denaro (pari all’importo di circa euro 600,00 a pratica) al fine di agevolare, velocizzare e definire le procedure di immatricolazione di veicoli nuovi ed usati, non conformi ai requisiti tecnici, amministrativi e normativi previsti per la regolare immatricolazione.
La sentenza rescindente ha evidenziato che dall’esame delle risultanze offerte dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che dai messaggi (“sms”) scambiati con il COGNOME, la Corte distrettuale aveva ricavato la prova dell’intesa corruttiva, senza accertare, tuttavia, l’effettiva mancanza dei requisiti di legge per l’immatricolazione dei veicoli e senza considerare che, da un lato, le condotte contestate nei temi d’accusa formulati sub capi 51), 52) e 53) si esauriscono in quelle relative all’agevolazione e alla velocizzazione delle rispettive pratiche, dall’altro lato l’imputazione enucleata nel capo 50) attribuisce all’imputato analoghe condotte, oltre quella volta a “definire” le pratiche di immatricolazione di veicoli privi dei necessari requisiti normativi, sulla base di un dato fattuale (l’ipotizzata mancanza di questi ultimi) solo enunciato e non assistito dai necessari elementi di riscontro sul piano probatorio. Profilo d’indagine, questo, a maggior ragione rilevante in merito alla prospettata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 318 cod.
pen., ove si consideri che per i delitti di falso ideologico contestato al COGNOME in concorso con il COGNOME nel capo 49) il giudizio assolutorio è stato formulato – relativamente alla formazione di documenti di circolazione di veicoli non conformi ai requisiti necessari per la loro immatricolazione – sulla base della genericità di un’imputazione priva della indicazione delle pratiche oggetto delle condotte di falso e non supportata, all’esito dell’istruzione dibattimentale, da specifici elementi di prova con riguardo alla verifica degli esiti delle singole procedure amministrative.
La Corte d’appello di Brescia in sede di rinvio, riqualificate le imputazioni elevate nei confronti di COGNOME NOME ai capi 50, 51, 52 e 53, ai sensi degli articoli 81, 318 e 321 cod. pen., dichiarava la penale responsabilità dell’imputato per i reati così come indicati.
Avverso la sentenza ricorre per Cassazione l’imputato deducendo violazione dell’articolo 81 comma 2 cod. pen. e vizio della motivazione sul punto. Lamenta il ricorrente che fa Corte territoriale ha determinato la pena base con riferimento al complessivo capo 50) per la pluralità e anteriorità dei fatti. Rileva che il capo 50) ha ad oggetto una serie di condotte corruttive e già nella sua formulazione originaria prevedeva il vincolo della continuazione. Ciò nonostante, la Corte d’appello lo ha considerato in modo unitario nell’individuarlo come reato sul quale commisurare la pena base e conseguentemente ha determinato quest’ultima in modo altrettanto unitario. Operazione secondo il ricorrente erronea perché ciascuno dei fatti reato contemplati dal capo 50 mantiene la propria autonomia per cui la pena base avrebbe dovuto riguardare un singolo fatto motivatamente individuato tra quelli riguardati dai vari capi di imputazione compreso il numero 50 che a tal fine doveva essere scisso nelle sue singole componenti. Richiama sul punto le sezioni unite del 2021 che hanno affermato la necessità di calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto nei confronti di ciascun reato satellite.
Sostiene anche che la sanzione accessoria applicata dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e delle incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è stata applicata a reati commessi tutti in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n.3 del 2019 che ha esteso le pene accessorie al delitto di cui agli articoli 318 e 321 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con riguardo al primo motivo deve osservarsi che, come indicato dalle Sezioni Unite, COGNOME (sentenza n. 47127/2021) il giudice, nella determinazione della pena, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, sulla quale calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Nel caso di specie è stato individuato come reato più grave il reato continuato di cui al capo 50) rispetto al quale non è stata individuata l’entità della pena base e i singoli aumenti per la continuazione interna.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello Di Brescia che provvederà alla rideterminazione della pena
Anche il motivo relativo alli applicazione della pena accessoria è fondato
All’esito della riforma anticorruzione del 2012, l’art. 317-bis cod. pen., fino all’entrata in vigore della L. 9.1.2019, n. 3(Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, in vigore dal 31.1.2019), disponeva che il soggetto condannato per i reati di peculato, concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, fosse perpetuamente interdetto dai pubblici uffici; a meno che il giudice, «per circostanze attenuanti», applicasse una pena inferiore ai tre anni di reclusione: nel qual caso il soggetto sarebbe stato interdetto solo temporaneamente.
Con la legge numero 320 del 19 il catalogo dei reati per i quali può essere applicata la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è stato ampliato con l’aggiunta anche della fattispecie prevista dagli articoli 318 cod. pen., e all’interdizione dai pubblici uffici è stata affiancata l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, modifiche che, per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, non possono trovare ingresso nella disciplina del caso concreto, in cui i reati, qualificati come violazione dell’art. 318 cod.pen., sono stati commessi in data antecedente ad esse.
La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della pena accessoria che deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria di cui all’articolo 317bis cod.pen. e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia in ordine al trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Roma 26.10.2022
Il Consigliere estensore NOME COGNOME COGNOME / Il P
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