Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27651 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pozzuoli (NA) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 29/01/2024 del Tribunale di Napoli;
letti gli atti del procedimento, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria con conclusioni scritte del difensore derricorrente, AVV_NOTAIO
NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato gli arresti domiciliari in atto nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai delitti di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario a doveri d’ufficio (artt. 353 e 319, cod. pen.).
A lui si addebita, nella sua qualità di sindaco del Comunè di Pozzuoli all’epoca dei fatti, di aver colluso con l’imprenditore NOME COGNOME, affinché
l’RAGIONE_SOCIALE di cui questi era parte con la propria società “RAGIONE_SOCIALE risultasse vincitrice della gara d’appalto indetta dal RAGIONE_SOCIALE per l’affidamento dei lavori di rivalutazione di un’area storica di quel territorio, da destinarsi a struttura ricettiva nelle forme del c.d. “albergo diffuso” e ad attività di ristorazione, ricreative e commerciali.
In particolare, secondo il Tribunale:
prima della pubblicazione del bando di gara, ha veicolato a COGNOME informazioni sui relativi contenuti ed altre notizie riservate;
ha poi nominato quale componente della commissione aggiudicatrice NOME COGNOME, persona presentatagli da tale imprenditore e che si era adoperata per mettere quest’ultimo in contatto con aziende di primaria importanza nel settore alberghiero potenzialmente interessate all’iniziativa (Marriot, RAGIONE_SOCIALE), effettuando, insieme anche ad esso sindaco, sopralluoghi preliminari nell’area interessata;
ha manifestato a COGNOME le proprie preferenze sul partner commerciale da scegliere;
ha condizionato alle esigenze di costui, su indicazioni anche di COGNOME, i tempi di pubblicazione del bando di gara e di presentazione delle offerte, prorogando il relativo termine;
ha sistematicamente tenuto informato NOME degli esiti dei lavori della commissione aggiudicatrice;
dopo l’imprevista attribuzione di un maggiore punteggio ad un concorrente diverso dall’a.t.i. di cui quegli era parte, ha imposto di procedere alla revisione del piano economico-finanziario della società risultata la miglior offerente, raccogliendo la sollecitazione in tal senso dello stesso COGNOME ed affidando a lui il compito di individuare la società di consulenza cui affidare l’incarico.
In corrispettivo di tali favoritismi, NOME ha chiesto ed ottenuto, nel periodo tra la pubblicazione del bando di gara e la data di scadenza del termine di presentazione delle relative offerte, l’assunzione di otto persone da lui indicate al COGNOME, presso alcune aziende facenti capo a questi.
Impugna tale decisione l’indagato, attraverso il proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo, si denunciano vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria.
Soffermandosi sulle circostanze valorizzate dal Tribunale, rileva il ricorso:
che nessuna notizia riservata è stata comunicata a COGNOME, avendo da tempo l’amministrazione comunale ed il sindaco dato ampio risalto al progetto di rivalutazione di quell’area ed ai relativi interventi, di cui era stata data notizia
t/i
anche dagli organi di stampa e di cui COGNOME aveva appreso in ragione dei rapporti da lui avviati con il RAGIONE_SOCIALE in quanto aggiudicatario di precedenti appalti;
che la documentazione di cui COGNOME, parlando con COGNOME, diceva di essere in possesso non consisteva nella bozza del futuro bando di gara, ma soltanto nelle delibere di giunta e consiglio comunale con cui si dava avvio al procedimento, liberamente consultabili e nient’affatto segrete; tanto si dedurrebbe anche dall’arco temporale di appena cinque giorni tra la delibera del consiglio comunale e la conversazione intercettata tra i predetti, un periodo insufficiente per la predisposizione di una bozza del bando, che invece – come dichiarato dal segretario comunale – iniziò molto dopo;
che COGNOME era il presidente dell’RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE“) e le visite da lui condotte sui luoghi dell’intervento insieme al sindaco, al COGNOME ed ai rappresentanti delle società “RAGIONE_SOCIALE” e “Marriott” erano state determinate soltanto dall’intento dell’amministrazione comunale di “internazionalizzare” il progetto, non trattandosi di circostanze capaci di influire sull’esito della gara;
che il differimento del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era stata un’iniziativa esclusiva del segretario comunale ed era destinata a favorire anche le numerose altre RAGIONE_SOCIALE concorrenti, quattro delle quali avevano avanzato formale richiesta in quel senso; l’assunto del Tribunale, per cui tale spostamento sarebbe stato imposto da NOME, è puramente ipotetico e scaturisce da un’interpretazione di conversazioni intercettate tra terzi diversi da lui;
che NOME ha conosciuto COGNOME attraverso NOME, ma ciò non è sufficiente a dimostrare che lo abbia poi nominato quale componente della commissione aggiudicatrice per favorire quell’imprenditore, né che fosse a conoscenza dei rapporti esistenti tra costoro; evidenzia il ricorso, in proposito, l’assenza di qualsiasi riferimento a COGNOME nei colloqui intercettati tra NOME e COGNOME e l’inesistenza di contatti tra questi ultimi durante lo svolgimento della procedura di gara, deducendo che la ragione di detta nomina risiedeva, in realtà, nel prestigio derivante dalla presenza, tra i componenti della commissione di gara, di un’autorità come il presidente dell'”RAGIONE_SOCIALE“;
che il disappunto manifestato dal sindaco all’esito della valutazione delle offerte era giustificato dal conseguente pregiudizio d’immagine per sé e per il RAGIONE_SOCIALE rispetto ai programmi di “internazionalizzazione” di quel sito; peraltro, la scelta di far verificare la congruità dell’offerta risultata vincitrice è stata compiuta non solo dal sindaco ma anche dal segretario comunale, nonché presidente della commissione di gara, inoltre era prevista dal capitolato ed è stata dichiarata legittima dal giudice amministrativo; essa, peraltro, era senza dubbio opportuna, considerando che si trattava di una concessione prevista per la durata di diciotto
anni e che avrebbe potuto compromettere le finanze comunali, a causa del probabile fallimento dell’impresa interessata; infine, la scelta della “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, quale società incaricata della revisione, suggerita al sindaco dal presidente della “RAGIONE_SOCIALE” di Napoli, NOME COGNOME (secondo quanto dallo stesso dichiarato), era stata determinata dalla volontà di avvalersi di un ente di rilievo interRAGIONE_SOCIALE, onde garantire l’oggettiva attendibilità dei risultati, e il soc della stessa, NOME COGNOME, ha categoricamente escluso di aver ricevuto pressioni dal sindaco.
Su tutti questi aspetti — si sostiene – il Tribunale ha omesso ogni valutazione critica, trascurando altresì la tempestività dell’emissione del bando di gara (intervenuta appena nove giorni dopo il necessario consenso del Presidente della giunta regionale) e l’assenza di qualsiasi dato concreto da cui poter dedurre che COGNOME avesse agito al fine di favorire l’a.t.i. di cui era parte la società del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il secondo motivo consiste nella violazione dell’art. 353, cod. pen., e nel vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di turbata libertà degli incanti, in quanto le singole condotte descritte nel capo d’incolpazione non erano in condizione di alterare l’esito della gara, non sussistendo perciò quel pericolo concreto in tal senso, richiesto dalla norma incriminatrice. Del resto, tali azioni non hanno impedito che la valutazione preliminare dei punteggi da parte della commissione premiasse una società concorrente del COGNOME.
2.3. La terza doglianza attiene al vizio della motivazione dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di corruzione, poiché mancherebbe il necessario sinallagma tra gli interessi asseritamente favoriti dal NOME ed il beneficio da lui ottenuto, ovvero l’assunzione di alcuni operai nelle aziende di COGNOME.
Il Tribunale lo ha dedotto esclusivamente dalla coincidenza cronologica tra tale assunzione e la deliberazione di proroga del termine per la presentazione delle offerte, che in realtà è stata puramente casuale e non ha efficacia dimostrativa sufficiente.
Per contro, non vi sarebbe logica proporzione tra i rilevantissimi interessi politico-economici sottesi al rilascio di tale concessione e la modestia dell’ipotizzato corrispettivo; e, inoltre, manca ogni valutazione sulla contrarietà ai doveri d’ufficio dell’atto amministrativo che si assume di favore, ovvero il provvedimento di proroga di quei termini, adottato dal segretario comunale e non dal sindaco.
2.4. Da ultimo, il ricorso lamenta l’insufficienza della motivazione in punto di esigenze cautelari, in quanto fondata su argomentazioni puramente assertive e senza una disamina critica degli elementi di segno avverso addotti dalla difesa: incensuratezza, decorso di due anni dai fatti, sopraggiunta decadenza dell’indagato dalla carica di sindaco, condotta determinata – per riconoscimento
dello stesso Tribunale – da un «sincero e parallelo interesse al rilancio turistico del comune amministrato», assenza di precedenti rapporti con COGNOME, definizione senza contestazioni di appalti per un valore complessivo di circa settecento milioni di euro nei dieci anni precedenti di svolgimento dell’incarico istituzionale.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
Ha trasmesso in cancelleria memoria con conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo la sostanziale assenza di specifica motivazione sui profili evidenziati con l’istanza di riesame, nonché ripresi nel ricorso, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, ed insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, poiché volto essenzialmente ad ottenere una differente ricostruzione dei fatti, attraverso una diversa interpretazione delle circostanze valorizzate dall’ordinanza o l’introduzione di aspetti ulteriori: in tal modo, però, finendo per chiedere alla Corte di cassazione un giudizio di merito, che non le compete.
La difesa, infatti, prova a scomporre la condotta del ricorrente nei suoi diversi momenti attuativi, esaminandoli e valutandoli separatamente e, a seconda dei casi, sostenendo che il Tribunale li abbia male intesi, oppure svilendone la rilevanza o, ancora, attribuendone ad altri la responsabilità.
In realtà, basterebbe qui osservare, ad esempio, come l’attribuzione della proroga dei termini e di altri comportamenti all’iniziativa esclusiva del segretario comunale sia senz’altro speciosa, trattandosi di soggetto di fatto per nulla indipendente ed autonomo dal sindaco, come può evincersi dall’irata reprimenda che quest’ultimo gli riserva nel corso di una conversazione intercettata dopo l’apertura delle offerte (vds. pag. 13, ord.). E, anche per quel che riguarda il controllo postumo del piano economico-finanziario della società risultata miglior offerente, l’ordinanza illustra adeguatamente perché, benché consentito e legittimo, esso avesse in realtà rappresentato un’anomalia, tanto da suscitare le perplessità del funzionario responsabile del procedimento (sempre pag. 13), e dunque si presentasse come uno strumento per cercare di sovvertire il risultato delle “buste”.
Ma, al di là della discutibile correttezza epistemica dell’analisi difensiva, dovendo la condotta dell’indagato essere apprezzata nel suo complesso, rimane
che una tale indagine non può interessare il giudice di legittimità, cui spetta verificare la coerenza logica della motivazione del provvedimento e la completezza della relativa motivazione, verificando soltanto che essa non sia il frutto della pretermissione o del patente fraintendimento di elementi di prova decisivi ai fini di un diverso giudizio.
Ebbene, nello specifico, tale indagine ha indubbiamente esito positivo, poiché l’ordinanza ricostruisce in dettaglio la condotta di NOME, senza trascurare alcun elemento essenziale, ma anzi descrivendo minuziosamente gli stretti suoi contatti e la convergenza di condotte con l’imprenditore interessato alla gara, il componente più accreditato della relativa commissione aggiudicatrice, l’uomo politico di riferimento – tale COGNOME, membro della direzione RAGIONE_SOCIALE del “RAGIONE_SOCIALE” e dirigente della Regione Campania – ed i loro vari ausiliari, in esecuzione di un disegno deliberato ed avviato dal sindaco già prima della pubblicazione del bando di gara e costantemente perseguito durante tutte le varie fasi della relativa procedura: talché la conclusione del Tribunale per cui egli abbia agito con l’intenzione pregiudiziale di assicurare a COGNOME l’aggiudicazione della commessa si presenta del tutto lineare sul piano logico e, perciò, in questa sede non censurabile.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si dubita dell’inquadramento di una tale condotta nella fattispecie incriminatrice dell’art. 353, cod. pen., è anch’esso inammissibile, perché manifestamente infondato.
2.1. Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che perciò si configura nel caso di danno non solo effettivo, ma anche mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163). L’evento del reato è integrato, infatti, oltre che dall’impedimento della gara o dall’allontanamento da essa degli offerenti, anche dalla semplice alterazione del regolare svolgimento della stessa, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l’interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837).
2.2. Poco importa, allora, che, nella vicenda in rassegna, la gara non abbia avuto l’esito avuto di mira dal ricorrente e dai suoi coindagati. La deduzione del Tribunale nel senso dell’esistenza di un effettivo pericolo di compromissione della libera concorrenza, e del correlato interesse pubblico, si presenta logicamente ineccepibile, già sol che si pensi alla veicolazione in anteprima al solo COGNOME, e non ad altri concorrenti, di notizie afferenti alla procedura, quand’anche non
segrete; alla nomina, quale componente della commissione aggiudicatrice, di un soggetto (COGNOME) intervenuto, nelle fasi precedenti alla procedura e ad essa preparatorie, nell’interesse di quello stesso concorrente e su sollecitazione del medesimo (al quale, peraltro, durante il procedimento, riferisce sulle attività della commissione, a riprova del suo pregiudiziale favore verso di lui); per finire all’iniziativa di compiere solo all’esito – imprevisto – della gara la verifica sulla solidità economico-finanziaria dell’impresa portatrice della miglior offerta, che invece, stando al bando, avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva asseverazione.
3. Il terzo motivo di ricorso è per lo meno infondato.
3.1. La corrispettività tra le iniziative di NOME per favorire COGNOME nella gara d’appalto in questione e l’assunzione, presso le aziende di quest’ultimo, di soggetti nominativamente indicati in un elenco consegnatogli dal sindaco viene dedotta dal Tribunale non solo dalla strettissima coincidenza cronologica di quelle assunzioni con la proroga dei termini di gara, ma anche da alcune conversazioni intercettate, citate nell’ordinanza e dal contenuto piano (pag. 17): elementi, questi, che il ricorso si limita a ritenere non concludenti, senza tuttavia spiegare per quale ragione, e comunque sulla base di una valutazione in fatto, che – come detto in questa sede non può essere presa in considerazione.
3.2. Privo di ogni fondamento, poi, è l’argomento difensivo della sproporzione tra le prestazioni, che, se effettivamente tale, potrebbe incidere sulla possibilità di ravvisarne il sinallagma, essenziale per la sussistenza della corruzione (vds., ad es., Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281158).
In primo luogo, va precisato che la proporzione tra le prestazioni corrispettive può rilevare, ai fini dell’esclusione del reato, solo nei casi di corruzione per l’esercizio della funzione e non anche qualora l’attività remunerata sia contraria ai doveri dell’ufficio, come invece s’ipotizza nel caso in esame.
Ma, in ogni caso, siccome la proporzionalità tra le prestazioni corrispettive non è un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, il valore dell’utilit conseguita dall’agente pubblico rispetto alla portata dell’atto amministrativo da lui compiuto può escludere la configurabilità del reato soltanto se sia irrisorio e, come tale, tenuto pur sempre conto delle circostanze del caso concreto, si presenti logicamente inidoneo, sul piano probatorio, a giustificare un condizionamento della volontà di tale soggetto.
Non è questo, dunque, il caso di cui si tratta, dal momento che la prestazione sostenuta da COGNOME (l’assunzione, cioè, di otto persone) non solo è stata economicamente rilevante, ma altresì si presentava d’immediato e significativo interesse per il sindaco, al fine della tessitura della rete di relazioni clientelar
fondamentale per la costruzione del consenso elettorale, essenziale per qualunque persona che abbia ambizioni politico-amministrative.
3.3. Rimarrebbe al più da verificare, con riferimento al capo d’incolpazione in esame, se la condotta del ricorrente possa inquadrarsi, in alternativa, nella fattispecie della corruzione per l’esercizio della funzione, a norma dell’art. 318, cod. pen..
Laddove si tratti di attività amministrativa con margini discrezionali, infatti, l’accettazione di un’indebita remunerazione integra la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) se, in concreto, l’esercizio dell’attività d pubblico funzionario sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare. Occorre, cioè, in altri e più semplici termini, accertare se l’atto sia stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore, dovendosi invece ritenere integrato il reato di cui all’art. 318, cod. pen., qualora l’atto compiuto realizzi ugualmente l’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere e non sia stato violato alcun dovere specifico (in tema, tra altre: Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285366; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281589; Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
Tanto premesso, però, da un canto, gli elementi desumibili dall’ordinanza impugnata, tanto più ove si consideri la coessenziale fluidità della fase investigativa in atto, non offrono a questa Corte sufficienti elementi per un’indagine differenziale così sottile; e, dall’altro, non trattandosi in questa sede di stabilire responsabilità e pene, ma solo di valutare l’esistenza di esigenze di cautela, la sussunzione della condotta nell’una o nell’altra delle fattispecie corruttive non assume di per sé valenza decisiva, neppure ai fini della scelta della misura.
Va riconosciuto fondamento, invece, all’ultimo motivo di ricorso, quello, cioè, della insufficienza della motivazione in punto di esigenze cautelari.
Il Tribunale ritiene di superare il dato della dismissione dell’incarico pubblico da parte dell’indagato, ai fini della prognosi di recidiva, attraverso considerazioni generiche ed esclusivamente, o quasi, di tipo personologico, pervenendo ad un giudizio probabilistico puramente teorico e non attuale e concreto, come invece richiede la legge processuale.
Vi è, per il vero, un unico profilo che potrebbe rendere effettivo il temuto pericolo di reiterazione criminosa, ed è il riferimento al fatto che NOME non avrebbe «fatto mistero delle mire a più alti incarichi politici» (così, testuale, pag. 18, ord.). Tale affermazione, tuttavia, non è sostenuta dall’indicazione di quali essi siano, ma soprattutto della fonte probatoria da cui il Tribunale abbia attinto l’informazione: fonte che, invece, è necessario individuare, onde dare spessore e concretezza alla deduzione per cui una personalità come quella dell’indagato possa cedere ad analoghi impulsi delittuosi.
In punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, dunque, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame per il necessario supplemento di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.