Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15787 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Massa Marittima
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Isernia
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Isernia
NOME nata il DATA_NASCITA a Kiev
NOME NOME il DATA_NASCITA a Chieti
avverso la ordinanza del 12/12/2024 del Tribunale del riesame di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il rigetto; uditi gli avvocati:
–NOME COGNOME, nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
NOME COGNOME, nell’interesse di NOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
NOME COGNOME, nell’interesse di NOME e, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letti i motivi nuovi depositati dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico ministero e in riforma dell’ordinanza in data 18 novembre 2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti, ha disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti di:
–COGNOME NOME in relazione ai reati di concorso nella soppressione di cadavere (capo 4) e concorso in frode nelle pubbliche forniture (capo 5);
–COGNOME NOME in relazione ai reati di concorso nella soppressione di cadavere (capo 4), concorso in frode nelle pubbliche forniture (capo 5) e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 7);
–COGNOME NOME in relazione ai reati di concorso in frode nelle pubbliche forniture (capo 5) e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 6);
–COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 7).
In particolare, NOME NOME, quale funzionario del Comune di Francavilla al Mare, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale (affidati alla RAGIONE_SOCIALE e iniziati il 4 luglio 2016 dalla partecipante RAGIONE_SOCIALE) avrebbe ricevuto dall’imprenditore COGNOME NOME, tra il mese di giugno 2016 ed il 2021, continue somme di denaro contante per un totale di 31.740 euro circa, al fine di omettere atti del proprio ufficio e, segnatamente quelli di:
interrompere i lavori e contestare alle società le gravi irregolarità da lui rilevate in ragione, sia delle segnalazioni e sollecitazioni pervenutegli dal suo coadiutore COGNOME NOME, sia della documentazione pervenutagli poco dopo dalla ditta esecutrice dei lavori, risultata caratterizzata da lacune e incongruenze;
-assumere comportamenti omissivi rispetto al prosieguo dei lavori delle società di RAGIONE_SOCIALE al fine di consentire di interrare i rifiuti pericolosi, in luogo di procedere al loro smaltimento.
NOME, inoltre, avrebbe accettato la promessa di ricevere altre utilità tra le quali:
-l’assunzione del figlio NOME presso una società spagnola, intestata a COGNOME NOME (moglie di COGNOME NOME), della quale era procuratore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, ma di fatto riconducibile al predetto COGNOME; -la corresponsione, in favore di COGNOME NOME, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di fatto amministrata da COGNOME, di denaro, nonché il conferimento da parte della suddetta società di incarichi professionali;
-la nomina di NOME ad amministratore unico della società spagnola.
In tal modo, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricevevano da COGNOME NOME, per mezzo di società a lui riconducibili, a decorrere dall’anno 2016, somme di denaro e benefit pari a 129.285,00 euro circa.
Inoltre, COGNOME NOME e COGNOME NOME avrebbero, in concorso tra loro, soppresso almeno due cadaveri, o parte di essi, mediante la rimozione dei corpi dai sepolcri e lo spargimento di brandelli di essi mediante interramento nell’area di scavo.
Infine, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avrebbero commesso frode nell’esecuzione del contratto di project financing relativo all’ampliamento del cimitero di Francavilla al Mare. In particolare, i fratelli COGNOME realizzavano il nuovo piano dell’opera e la massicciata stradale funzionale al suo raggiungimento, consegnando materiali in tutto difformi rispetto alle caratteristiche convenute in sede contrattuale, utilizzando rifiuti pericolosi che interravano all’interno dell’area di cantiere al fi di riempire i piani.
Il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza unicamente con riferimento ai reati di cui agli artt. 411 e 356 cod. pen., in relazione ai soli fratelli COGNOME, e non anche in relazione a COGNOME, e non aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di corruzione in capo a nessuno degli indagati ai quali era contestato; non aveva, infine, applicato alcuna misura cautelare, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione dei reati.
Avverso l’ordinanza ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione contestata a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sostiene la difesa che l’intera motivazione del provvedimento si concentra sul comportamento passivo di NOME, ritenuto indicativo dell’accordo corruttivo; in realtà il Tribunale del riesame non avrebbe considerato tutte le iniziative del ricorrente poste in essere in danno della società di RAGIONE_SOCIALE e, dunque, in evidente contrasto con l’ipotizzato atteggiamento di favore – giunte persino alla minaccia della risoluzione del contratto – che però il Tribunale, con percorso argomentativo del tutto illogico perché sganciato da qualsiasi elemento indiziario a sostegno, ha definito “di facciata”.
A NOME sarebbe, infatti, apoditticamente attribuito il possesso di denaro contante come proveniente dagli odierni ricorrenti, senza fornire alcun elemento indiziario in ordine ad una o più dazioni.
Tale circostanza si dimostrerebbe insufficiente a provare il fumus del reato di corruzione.
L’argomentazione, secondo la quale l’assunzione del figlio di NOME in una delle società riconducibili a COGNOME – nel momento in cui i lavori presso il cimitero andavano avanti e si erano evidenziate “probabilmente” delle forti criticità rientrasse nell’accordo corruttivo, sarebbe rimasta priva di riscontri oggettivi lasciando trasparire, con il termine “probabilmente”, la mera congettura, in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame.
Altra circostanza priva di riscontro e utilizzata dal Collegio della cautela per sostenere come il rapporto di lavoro tra la società e NOME COGNOME fosse meramente strumentale al pactum sceleris sarebbe costituita dal fatto che, successivamente al venir meno della posizione lavorativa del COGNOME NOME, non vi fu alcun rimpiazzo del predetto.
La motivazione dell’ordinanza impugnata si soffermerebbe sulle giustificazioni fornite da NOME in ordine ai contanti sui suoi conti correnti e all’assunzione del figlio, senza però evidenziare elementi di prova che riconducano quei contanti agli odierni ricorrenti o in che modo l’assunzione del figlio avrebbe determiNOME l’illecito vantaggio per gli imprenditori.
Si richiamano più punti dell’ordinanza del G.i.p., nella parte in cui si evidenziano le ragioni per le quali non era possibile affermare che l’assunzione del NOME fosse avvenuta esclusivamente in virtù dell’accordo corruttivo che avrebbe legato le parti.
Quanto alla posizione della COGNOME, il Collegio della cautela, nel ribaltare la decisione del G.i.p., non spende neppure una parola, incorrendo in una motivazione viziata perché completamente omessa.
Si sottolinea, comunque, che la COGNOME venne nominata amministratrice della società il 22 febbraio 2023, quando il NOME NOME era già stato assunto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non adeguatezza della misura cautelare rispetto al caso concreto.
2.4. Violazione di legge, travisamento della prova ed omessa motivazione sulla rilevanza degli elementi forniti dalla difesa con memoria dell’Il dicembre 2024 con 81 documenti allegati.
Nella stessa si rimarcava che NOME COGNOME, dal 6 dicembre 2024 non è più l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME dal 6 dicembre 2024 non era più amministratrice unica e rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE
Quanto alla posizione di NOME COGNOME, lo stesso non aveva mai ricoperto alcun ruolo o potere gestori° all’interno della compagine societaria della “RAGIONE_SOCIALE“.
3.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME NOME, a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione della documentazione prodotta all’udienza del 12 dicembre 2024.
Sostiene la difesa che tale documentazione dimostrerebbe che l’indagato si era attivato, di sua iniziativa, per contestare alle società di COGNOME inadempienze contrattuali relative ai lavori di ampliamento del Cimitero di Francavilla.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione della memoria del ricorrente del 4 dicembre 2024, del verbale dì interrogatorio dell’architetto NOME e della intercettazione telefonica tra NOME e il collega NOME COGNOME del 21 luglio 2023, dalla quale emergevano elementi indicativi della buona fede dell’indagato.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’accordo corruttivo.
Non sarebbero stati individuati il tempo e il luogo di raggiungimento dell’accordo illecito, né il suo contenuto.
L’argomentare del Tribunale sarebbe apparente e congetturale laddove ritiene che il NOME si sia attivato solo in quanto le missive del COGNOME erano state protocollate presso l’Ente. In tal modo inferisce da una circostanza certa (l’attivazione del NOME a seguito delle comunicazioni del COGNOME) una convinzione personale (l’aver il R.U.P. agito solo in quanto costretto dall’ufficialità delle note
del proprio collaboratore). Il che costituirebbe una mera illazione, comunque, contraddetta dalla circostanza che il NOME aveva denunciato inadempienze della concessionaria di propria iniziativa e, addirittura, aveva segnalato la presenza di rifiuti speciali e l’esigenza di rimuoverli da parte della società concessionaria.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea valutazione delle note del 26 maggio 2018 e 8 agosto 2018 a firma del ricorrente.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 356 e 319 cod. pen.
La corruzione propria non può prescindere dalla precisa individuazione di un atto, ricompreso nel sinallagma illecito, che possa ritenersi contrario ai doveri d’ufficio del soggetto qualificato.
Nella fattispecie non sarebbero stati individuati gli atti omessi dal COGNOME nel periodo successivo al dicembre 2016/ febbraio 2017 fino al luglio 2023. Il che, già, non consentirebbe di accertare la violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.
L’esercizio dei poteri pubblicistici funzionali presuppone che essi siano attivabili. Nel caso in esame non vi sarebbero indizi che il NOME fosse presente durante l’interramento dei rifiuti o che ne fosse a conoscenza. Sarebbero le stesse modalità della condotta illecita delle società concessionarie a escludere il concorso dell’indagato. Per accertarla sono, infatti, state necessarie relazioni dei geologi, lo scavo di trincee, gli accertamenti dell’RAGIONE_SOCIALE, l’assunzione di sommarie informazioni e le videoriprese.
Non vi sarebbe, poi, un collegamento temporale tra il versamento delle singole somme e l’omesso compimento di un atto d’ufficio da parte del R.U.P.
Difetterebbero elementi indiziari, tali da potere ricollegare i versamenti di modici importi di danaro, scaglionati nel tempo dal 2016 al 2021 (euro 900,00, euro 400,00 ed euro 100,00), con l’asserita e concomitante condotta illecita del prevenuto.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dazioni di denaro in contante.
NOME avrebbe fornito una spiegazione alternativa della disponibilità in contanti di somme di denaro ulteriori ed estranee rispetto agli emolumenti stipendiali riferibili ad impieghi pubblici, che impedirebbe di interpretare il dato probatorio in esame esclusivamente in senso dimostrativo del preteso pactum sceleris (prelievi dal conto corrente della madre, così da poterla accudire).
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che fosse onere dell’indagato dimostrare la provenienza lecita dei versamenti del danaro contante, pur in assenza di qualsiasi elemento istruttorio che riconducesse al corruttore il danaro
versato sui propri conti correnti dal pubblico funzionario, quali, ad esempio, intercettazioni o messaggi.
3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame della memoria del ricorrente del 4 dicembre 2024, con riferimento all’assunzione del figlio NOME.
La memoria evidenziava che nel 2016/2017, periodo di omesso compimento di atti d’ufficio da parte del NOME NOME secondo il Tribunale del riesame, NOME COGNOME non era neppure iscritto all’Università e, quindi, non si poteva porre la questione della sua assunzione; inoltre, le utilità tratte da COGNOME NOME erano alquanto modeste.
3.8. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla rilevanza dell’assunzione di NOME.
La motivazione dell’ordinanza si fonderebbe su mere congetture.
Mancherebbe qualsiasi prova della corrispettività tra la condotta di NOME NOME e l’assunzione del figlio NOME, non essendo il Collegio della cautela riuscito ad inferire da alcuna circostanza che l’utilità conseguita dall’indagato, per interposta persona, costituisse la contropartita di atti contrari ai doveri d’ufficio.
Esisterebbero, semmai, elementi sintomatici dell’esistenza di un accordo tra le parti per l’assunzione del figlio, ma non anche la prova dei favori del NOME nei confronti della società concessionaria dei lavori all’interno del Cimitero, e neppure la prova che l’assunzione del figlio NOME fosse una utilità fornitagli da essa società per il compimento di tali favori. L’anomalia del patto, che arrecava vantaggio ad entrambe i contraenti, non si sarebbe tradotta in un patto corruttivo per mancanza di correlazione sinallagmatica tra l’atto di ufficio e l’utilità, in quanto non sarebbe emerso né quale atto NOME NOME avrebbe omesso per consentire l’assunzione del figlio o per remunerare la società della avvenuta selezione né tantomeno una sincronia temporale tra lo svolgimento dell’attività d’ufficio, asseritamente illegittima o illecita, dell’indagato e l’assunzione del figlio.
Il Tribunale avrebbe, invece, valorizzato il pagamento degli onorari da parte di società del gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, la circostanza che NOME non comunicasse all’Ente l’assunzione del figlio da parte di una società sulla quale esercitava un potere di vigilanza, tra l’altro non vera in quanto la “RAGIONE_SOCIALE” non era società concessionaria del Comune e la circostanza, indimostrata, che, successivamente al venir meno della sua posizione lavorativa, questi non venisse rimpiazzato con qualcuno. Trattasi di elementi neutri, che nulla provano circa pretesi favoritismi del funzionario NOME e circa il fatto che l’assunzione del figlio fosse stata la causa o la conseguenza di sue condotte anti – doverose.
3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
4.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione COGNOME NOME deducendo unicamente il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
L’ indagato risulta residente in Spagna da oltre sei anni, e quindi da ben prima dell’inizio delle presunte condotte corruttive attribuite ai correi.
Svolge la propria attività lavorativa quale consulente finanziario ma, per quanto rileva ai fini del presente giudizio cautelare, nulla depone nel senso di poter rappresentare che egli abbia posto in essere condotte attive e consapevoli finalizzate alla consegna o alla promessa di dazione al NOME COGNOME di denaro o qualsiasi altra utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.
Deve premettersi che in caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04).
3.Nel caso in esame ciò non è sicuramente avvenuto con riferimento alle posizioni COGNOME e COGNOME (indagati solo per corruzione, i gravi indizi della quale erano stati esclusi dal G.i.p.).
Il Tribunale del riesame non ha espresso alcuna valutazione e si è limitato a evidenziare che i predetti, in quanto aventi ruoli direttivi nella società che aveva assunto RAGIONE_SOCIALE, erano stati, conseguentemente, correttamente ritenuti gravemente indiziati del delitto di corruzione.
In tal modo, l’ordinanza impugnata, ha sovvertito la decisione del G.i.p., senza fornire motivazione alcuna circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al pactum sceleris e alla dazione di denaro da parte di COGNOME NOME, e non ha fatto, conseguentemente emergere alcunché in merito alla responsabilità degli indagati, apoditticamente sostenuta.
In relazione ai ricorrenti l’ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con riferimento alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
4.Con riferimento alla condotta di corruzione contestata a COGNOME NOME e a COGNOME NOME, il Tribunale del riesame non ha vagliato le ragioni giustificative del rigetto della misura cautelare da parte del G.i.p. e non le ha superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale.
4.1. Va premesso che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l’atto dell’ufficio e, sinallagmaticannente, la prestazione di un’utilità, nel senso che quest’ultima non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell’illecita intesa (Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, COGNOME, Rv. 268088; in senso analogo, per la necessità di dimostrare che l’utilità trova la sua causa nel compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio, Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011 dep. 2012, COGNOME, Rv. 251867).
Nel caso in esame, invece, la motivazione della ordinanza impugnata si incentra sulle somme di denaro, invero, esigue, – delle quali COGNOME NOME è risultato avere la disponibilità in un arco di tempo molto ampio, e delle quali il predetto ha, comunque, fornito una giustificazione -, per ritenere sussistente la corruzione da parte di COGNOME, senza che, in alcun modo, risultasse documentata la dazione.
La motivazione è carente anche laddove i Giudici del riesame sostengono il compimento da parte di NOME di un atto contrario ai doveri di ufficio, avendo il predetto allegato ampia documentazione attestante i molteplici interventi di controllo all’interno del cantiere gestito dai COGNOME, con relativa diffida alla regolarizzazione di ciò che era stato ritenuto non in regola.
Nulla viene, poi, detto circa la provenienza da COGNOME NOME del denaro contante rinvenuto nella disponibilità di NOME, il quale ha, invece, provato il prelievo dello stesso dal conto corrente della madre per poi riversarlo sul suo.
4.2. Circostanza sicuramente più significativa, sotto il profilo del quadro indiziario, è costituita dall’assunzione del figlio di COGNOME presso una società riconducibile a COGNOME.
L’ordinanza impugnata però, anche in questo caso, non si è confronta con gli elementi informativi che erano stati valutati dal G.i.p. e ulteriormente riproposti in sede di riesame dalla difesa e non fornisce alcuna motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che il compimento dell’asserito atto contrario ai doveri d’ufficio fosse stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la
mera circostanza dell’avvenuta dazione (in questo senso, tra le più recenti massimate, si possono citare: Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 268088, Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247382).
In linea con il dettato dell’art. 319 cod. pen., è, infatti, necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale, bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all’impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, non può da sola fondare la gravità indiziaria sulla finalizzazione della stessa al comportamento anti-doveroso del pubblico ufficiale.
Nel caso in esame, tale dimostrazione non è stata data, essendosi limitato il Tribunale del riesame a sostenere che il G.i.p. aveva errato nel presumere la buona di COGNOME. Circostanza, questa, non desumibile dalla lettura dell’ordinanza genetica, avendo il G.i.p. indicato analiticamente le ragioni che impedivano di ritenere che tra gli indagati fosse intervenuto un accordo corruttivo.
Nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, pertanto, in relazione al reato di corruzione, si imporrebbe l’annullamento con rinvio. Va però considerato che sono fondati, comunque, come si vedrà, anche i motivi di ricorso aventi ad oggetto l’insussistenza delle esigenze cautelari e che, per questo, la conclusione è necessariamente quella dell’annullamento senza rinvio. In ragione dell’interesse della parte, quindi, tale decisione dovrà prevalere.
5.Ritiene il Collegio che, in relazione a NOME, l’ordinanza impugnata fornisca una motivazione insufficiente e illogica anche in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 356 cod. pen., omettendo, altresì, di confrontarsi costruttivamente con l’ordinanza genetica.
Si contesta al ricorrente di avere concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME nella frode nell’esecuzione del contratto di project financing per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo ampliamento del cimitero di Francavilla a Mare e, in particolare, pur avendo avuto contezza dell’interramento di rifiuti pericolosi e dell’utilizzo di materiali del tutto difformi p realizzare la massicciata stradale funzionale al raggiungimento del cimitero, di non aveva posto in essere concrete iniziative volte a bloccare i lavori e a contestare l’interramento dei rifiuti.
L’ordinanza impugnata nulla ha detto con riferimento alla documentazione allegata dall’indagato, che evidenziava come il predetto si fosse attivato (avvisando di ciò il Sindaco) per contestare alle società di COGNOME
inadempienze contrattuali e, in particolare, la presenza di rifiuti speciali, disponendone la immediata rimozione. È illogico ritenere che, nell’ambito della medesima procedura di esecuzione di opere cimiteriali, da un lato il ricorrente agevolasse l’attività illecita della concessionaria, omettendo di esercitare i poteri di controllo sull’attività svolta e dall’altro contestasse le inadempienze contrattuali e preannunciasse la risoluzione del contratto.
Risulta, inoltre, dalla documentazione prodotta nelle memorie difensive che COGNOME, ricevuta la segnalazione da parte del coadiutore, COGNOME, da lui nomiNOME, provvedeva immediatamente ad effettuare dei sopralluoghi, a richiedere la documentazione relativa alla procedura di riutilizzo del materiale in cantiere al fine di valutare il rispetto delle normative vigenti ed in particolare del d. Igs n. 152/06 e ad invitare espressamente, come detto, il direttore dei lavori “a sospendere ogni attività relativa alla formazione della massicciata stradale ed effettuare tutte le necessarie verifiche”, come da richiamata nota prot. n. 1/02/2017.
Il successivo esito positivo delle verifiche in cantiere effettuate ed attestate dal direttore dei lavori, come da richiamato verbale del 21/2/2017, esimevano, peraltro, il R.U.P. dallo svolgere ulteriori attività.
E infatti, se è vero che il R.U.P., ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 ha il compito di curare in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo e di verificare e vigilare sul rispetto dell prescrizioni contrattuali nelle concessioni, è altrettanto vero che il successivo art. 101 precisa che il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori “cui demanda espressamente il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Come evidenziato nel paragrafo precedente, si imporrebbe l’annullamento con rinvio, ma, considerata la fondatezza dei motivi di ricorso aventi ad oggetto l’insussistenza delle esigenze cautelari la conclusione è necessariamente quella dell’annullamento senza rinvio.
Nessun motivo di ricorso è stato articolato da COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui agli artt. 356 e 411 cod. pen., peraltro riconosciuti anche dal G.i.p., il quale non ha concesso la misura richiesta ritenendo assenti – a differenza del Collegio della cautela – le esigenze cautelari.
Come si è detto, essendo fondati i motivi di ricorso degli indagati sulle esigenze cautelari, anche con riferimento a tali incolpazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
7.Meritano accoglimento i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME
NOME e NOME aventi ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari.
Rileva il Collegio che non emergono, dall’ordinanza impugnata, elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo di concretizzazione
del rischio di commissione da parte dei predetti di ulteriori reati, posto che non si motiva sulla probabilità che, allo stato, si presenti un’occasione per compiere delitti
della stessa specie, in ragione della cessazione delle situazioni di fatto che hanno reso possibile, o comunque, agevolato la commissione dei delitti per i quali si
procede, nonché della peculiarità degli stessi e del tempo ormai decorso.
Quanto a NOME, devono considerarsi:
• la cessazione della carica di R.U.P.;
• le dimissioni dei coindagati dalle cariche sociali;
• l’assenza di collegamenti con altri contesti amministrativi che potrebbero rappresentare occasione di illecito.
Quanto a COGNOME NOME, deve evidenziarsi che, dal 5 dicembre
2024, non è più amministratore della Cimitero San NOME e dal 6 dicembre 2024 non è più l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE
Quanto, infine, a COGNOME NOME, va sottolineato che lo stesso non ha mai ricoperto alcun ruolo o potere gestorio all’interno della compagine societaria RAGIONE_SOCIALE.
Neppure, d’altra parte, la modalità della condotta, valutata congiuntamente al contesto in atti in cui i soggetti hanno operato ed alla personalità degli stessi, suggeriscono la continuità del rischio di reiterazione.
8.Per i motivi sopra esposti l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 4 febbraio 2025
Il Consil . COGNOME estensore COGNOME g 4