Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18526 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per c:assazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sassari, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento con il quale era stata trattenuta la corrispondenza in arrivo (missiva di NOME COGNOMECOGNOME detenuto in regime ndi alta sicurezza a Rossano);
ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali d consentire al detenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e di verificare l’esecuzione di eventuali ordini fat pervenire all’esterno» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259472);
ricordato ancora che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, l’esigenza di non renderne noto il contenuto che l’amministrazione assume essere pericoloso ove conosciuto dal suo destinatario limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e d fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall’organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692; Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, COGNOME, non mass.);
ritenuto che, nel caso in esame, l’onere di motivazione è stato senz’altro assolto dalla Corte di appello che ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ha giustificato il suo trattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava i passaggi della missiva nei quali si faceva riferimento a procedimenti in corso ed a un collaboratore di giustizia agevolmente riconoscibile;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente