Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10956 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 17/06/1959
avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 24 giugno 2024 di trattenimento, ai sensi dell’art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., di una missiva inviata al detenuto NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, deducendo doglianze·affidate a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, lamentando inosservanza dell’art. 18-ter, Ord. pen., e mancanza di motivazione, rileva che è stata omessa la notificazione del decreto di trattenimento, sicché l’interessato, in ragione della sola comunicazione del “verbale di non inoltro”, non ha potuto conoscere la motivazione della decisione, posto che anche la richiesta al riguardo in seguito inoltrata era rimasta inevasa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizi della motivazione e violazione dell’art. 18-ter, Ord. pen., in ragione dell’assoluta assenza di motivazione della decisione di trattenimento in relazione alle concrete ragioni che potevano legittimarlo, rinvenendosi generici riferimenti alla possibilità di “messaggi criptici pericolosi”.
Né sono state considerate le appropriate deduzioni secondo cui il telegramma oggetto del provvedimento poteva contenere semplicemente gli auguri in occasione del compleanno del detenuto da parte di una persona individuabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato, mentre va accolto il secondo motivo.
Come rilevato nel provvedimento impugnato e non smentito dal contenuto del ricorso, il decreto di trattenimento emesso dal Magistrato di sorveglianza veniva comunicato all’interessato. Anche il suo contenuto era noto alla parte che, infatti, aveva modo di contestarlo con la memoria depositata davanti al Tribunale di sorveglianza. Prima della decisione del Tribunale di sorveglianza, la difesa, in ogni caso, avrebbe potuto chiedere un rinvio ove ritenuto necessario per proporre ulteriori deduzioni, considerando il contenuto della decisione di trattenimento. Pertanto, alcuna violazione, aventi effetti incidenti sull’esercizio dei diritti detenuto e comportante una nullità non sanata, può essere rilevata in questa sede.
Da ciò l’infondatezza delle doglianze mosse con il primo motivo.
Quanto al secondo motivo, va premesso che è illegittimo il trattenimento della corrispondenza inviata al detenuto disposto in ragione della sola ome
indicazione nella stessa del mittente, in quanto la limitazione della libertà di corrispondenza, sancita dall’art. 15 Cost., presuppone la necessità di valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l’ordine e la sicurezza dell’istituto (Sez. 1, n. 51399 del 23/11/2023, Cospito, Rv. 285577 – 01).
Come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, la motivazione adottata in sede di merito, con riguardo al pericolo di cui sopra, risulta solo apparente, limitandosi ad affermare che i rilevabili contenuti del telegramma “potevano implicare messaggi criptici pericolosi per l’ordine e la sicurezza”.
Di contro, la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base dell’indicazione di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (fra le altre, Sez. 5, n. 32452 dei 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527 – 01).
Ricorrendo per tali ragioni l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sanzionata dalla nullità, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso il 05/02/2025.